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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 19/07/2025, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 123/2020 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
(P.Iva con sede in Marsala alla Parte_1 P.IVA_1
Contrada Fontana Di Leo n. 66/B, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Filippone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Polistena alla Via
G. Di Vittorio n. 5/A,
– parte appellante –
CONTRO
(P.I.: ), con se- Controparte_1 P.IVA_2
de in Marsala (TP) nella Contrada Fontana Di Leo n. 66, in persona del
Liquidatore legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'Avv. Pietro Scuderi ed elettivamente domici-
Corte di Appello Palermo sez. I civile R.G. n.123/2020
liata presso il suo studio sito a Trapani, in Via Degli Iris 1,
– parte appellata
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
1. Il Tribunale di Marsala, con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702bis in data 17.12.2019, in accoglimento del ricorso proposto, con- dannò la società (di seguito ) a corrispon- Parte_1 Pt_1
dere in favore della ricorrente in concordato (di segui- Controparte_1
to , la somma di euro 135.942,17, nonché al pagamento in CP_1
favore della stessa delle spese processuali liquidate in complessivi eu- ro 4.421,50 oltre accessori di legge, a titolo di credito nascente dal tra- sferimento delle rimanenze di magazzino, nonché per il canone di lo- cazione dovuto in forza del contratto di affitto d'azienda stipulato tra le parti in data 30.12.2011.
2. Avverso la suddetta ordinanza proponeva appello la Pt_1
chiedendone l'integrale riforma. Si costituiva in giudizio la CP_1
resistendo al gravame e chiedendo il rigetto dell'appello proposto con conferma dell'ordinanza impugnata.
3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., all'udienza del 16.7.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, parte appellante ha depositato telematicamente note scritte, in data
29.5.2025, con le quali ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione proposta ed ha chiesto che venisse dichiarata l'estinzione del giudizio, dando atto di avere raggiunto un accordo transattivo con la contropar-
- 2 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.123/2020
te.
4. La società ha parimenti depositato note scritte, in CP_1
data 30.5.2025, confermando l'intervenuta transazione della
contro
- versia ed aderendo alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere e di estinzione del giudizio, concordando per la compensazione delle spese di lite
XXXX
5. Indi, prendendo atto della congiunta richiesta e dell'intervenuto accordo transattivo va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti ad una pronuncia nel merito.
6. In proposito, giova evidenziare che “la materia del contendere può ritenersi cessata quando nel corso del processo sopraggiungano de- terminate circostanze riferibili a fatti obiettivi, riconosciuti ed ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudi- ce in precedenza richiesta” (v. Cass. 28.05.2013 n. 13217, n.5188/2015,
n.17247/2016, n. 19568/2017 e n. 1257/2023), laddove appunto nel- la specie, tenuto conto di quanto detto, è evidente che una pronunzia
“nel merito” sarebbe del tutto superflua in quanto è cessato ogni moti- vo per la prosecuzione del giudizio. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo (che andrà dichiarata nei termini specificati in dispositivo, siccome figura tipica del proce- dimento di rito), creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica
- 3 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.123/2020
quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del conten- dere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddi- re, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente ap- prezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accer- tare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal conve- nuto.
7. Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti, in confor- mità a quanto richiesto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
dichiara la cessazione della materia del contendere, dichiara l'estinzione del giudizio e compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'Appello
di Palermo in data 18.7.2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott. Giovanni D'Antoni
- 4 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 123/2020 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
(P.Iva con sede in Marsala alla Parte_1 P.IVA_1
Contrada Fontana Di Leo n. 66/B, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Filippone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Polistena alla Via
G. Di Vittorio n. 5/A,
– parte appellante –
CONTRO
(P.I.: ), con se- Controparte_1 P.IVA_2
de in Marsala (TP) nella Contrada Fontana Di Leo n. 66, in persona del
Liquidatore legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'Avv. Pietro Scuderi ed elettivamente domici-
Corte di Appello Palermo sez. I civile R.G. n.123/2020
liata presso il suo studio sito a Trapani, in Via Degli Iris 1,
– parte appellata
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
1. Il Tribunale di Marsala, con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702bis in data 17.12.2019, in accoglimento del ricorso proposto, con- dannò la società (di seguito ) a corrispon- Parte_1 Pt_1
dere in favore della ricorrente in concordato (di segui- Controparte_1
to , la somma di euro 135.942,17, nonché al pagamento in CP_1
favore della stessa delle spese processuali liquidate in complessivi eu- ro 4.421,50 oltre accessori di legge, a titolo di credito nascente dal tra- sferimento delle rimanenze di magazzino, nonché per il canone di lo- cazione dovuto in forza del contratto di affitto d'azienda stipulato tra le parti in data 30.12.2011.
2. Avverso la suddetta ordinanza proponeva appello la Pt_1
chiedendone l'integrale riforma. Si costituiva in giudizio la CP_1
resistendo al gravame e chiedendo il rigetto dell'appello proposto con conferma dell'ordinanza impugnata.
3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., all'udienza del 16.7.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, parte appellante ha depositato telematicamente note scritte, in data
29.5.2025, con le quali ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione proposta ed ha chiesto che venisse dichiarata l'estinzione del giudizio, dando atto di avere raggiunto un accordo transattivo con la contropar-
- 2 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.123/2020
te.
4. La società ha parimenti depositato note scritte, in CP_1
data 30.5.2025, confermando l'intervenuta transazione della
contro
- versia ed aderendo alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere e di estinzione del giudizio, concordando per la compensazione delle spese di lite
XXXX
5. Indi, prendendo atto della congiunta richiesta e dell'intervenuto accordo transattivo va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti ad una pronuncia nel merito.
6. In proposito, giova evidenziare che “la materia del contendere può ritenersi cessata quando nel corso del processo sopraggiungano de- terminate circostanze riferibili a fatti obiettivi, riconosciuti ed ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudi- ce in precedenza richiesta” (v. Cass. 28.05.2013 n. 13217, n.5188/2015,
n.17247/2016, n. 19568/2017 e n. 1257/2023), laddove appunto nel- la specie, tenuto conto di quanto detto, è evidente che una pronunzia
“nel merito” sarebbe del tutto superflua in quanto è cessato ogni moti- vo per la prosecuzione del giudizio. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo (che andrà dichiarata nei termini specificati in dispositivo, siccome figura tipica del proce- dimento di rito), creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica
- 3 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.123/2020
quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del conten- dere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddi- re, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente ap- prezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accer- tare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal conve- nuto.
7. Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti, in confor- mità a quanto richiesto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
dichiara la cessazione della materia del contendere, dichiara l'estinzione del giudizio e compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'Appello
di Palermo in data 18.7.2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott. Giovanni D'Antoni
- 4 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile