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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 28/07/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'Appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari composta dai magistrati dott. Cinzia Caleffi Presidente rel. dott. Cristina Fois Consigliere dott. Doriana Meloni Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 49/2025 RG promossa da
) elettivamente domiciliato presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'avv. DETTORI SALVATORE che lo rappresenta e difende per procura in atti, unitamente all'avv. SALARIS MARIA GIUSEPPINA;
appellante contro
elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2
PI rappresenta e difende per procura in atti;
appellata e Con l'intervento EL Procura Generale All'udienza del 16.7.2025 sono state precisate le seguenti conclusioni: PER PARTE APPELLANTE: Piaccia all'Ecc. Corte d'Appello di Cagliari- sez. Distaccata di Sassari, contraris reiectis, per i fatti e le causali di cui all'espositiva: IN VIA PRELIMINARE 1) Dichiarare nulla e di nessun effetto la sentenza di primo grado del Tribunale civile di Sassari n. 873/2024 per l'inosservanza EL prescrizione imperativa dell'art. 16 L. 64/1994 per la violazione EL legislazione internazionale, di cui al capo I) dell'espositiva; 2) Dichiarare nulla e di nessun effetto la sentenza del Tribunale di Sassari n. 873/2024 10 luglio 2024 per la lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, di cui al capo II, N. A) e B) dell'espositiva 3) IN SUBORDINE e NEL MERITO 4) RIFORMARSI LA SENTENZA PER LA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 337, TER C.C. e per l'effetto: a) ferma la statuizione in ordine all'affido condiviso con collocazione prevalente presso la madre, modificare la regolamentazione del diritto di permanenza delle minori figlie con il padre, e disporre che il padre possa vedere e tenere con sé le minori figlie ER
, e , continuativamente ogni qual
[...] Persona_2 Persona_3 possa recarsi in Sardegna, per i giorni di sua permanenza, anche presso la casa dei suoi genitori, anche se in periodo scolastico, previa comunicazione alla madre;
nello specifico disporre che il padre possa tenerle con sé liberamente, per tutto il periodo del suo soggiorno a Sassari, senza limiti di orari o giornate prefissate, per l'intero soggiorno comprese il pernottamento;
accompagnando le bimbe a scuola e/o riprendendole dalla medesima, conducendole alle attività scolastiche e/o extra scolastiche o ludico-sportive che le stesse svolgano;
b) disporre che il padre, durante le vacanze natalizie, possa tenere con sé le figlie dal 23.12 al 30.12 o, alternativamente, dal 31.12. al 6.1, anche conducendole con sé in Inghilterra;
che il padre possa tenere le figlie con sé per almeno 5 giorni durante le vacanze pasquali e per almeno 30 giorni, anche non continuativi, durante il periodo estivo, da concordare tra le parti almeno un mese prima e con possibilità di tenere con sé le figlie anche a Londra durante i periodi di vacanza (estivi, natalizi e pasquali); e che la stessa regolamentazione valga per le altre festività ed i ponti scolastici;
il padre possa fruire di video-chiamate quotidiane in orari compresi tra ore 18,30/19,00 le ore 20,00; c) disporre la comunicazione del provvedimento alle competenti autorità di Polizia e di frontiera;
d) disporre che contribuisca al mantenimento delle Parte_1 figlie minori , , Persona_4 Persona_5
e s Persona_6 Controparte_1 somma mensile complessiva di € 500,00 rivalutabile secondo i dati ISTAT a decorrere dal gennaio 2026; Con la vittoria delle spese. PER PARTE APPELLATA: voglia rigettare l'appello proposto da Parte_1 con ogni conseguenza di legge. Con la condanna dell'appellan delle spese del doppio grado di giudizio. Svolgimento del processo Con sentenza n. 873/2024, emessa il 10.7.2024, nel procedimento promosso ex artt. 337 bis e ss c.c. da nei confronti di , il Controparte_1 Parte_1
Tribunale di Sassari:
- rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito e l'istanza di rimessione in termini proposte dal resistente;
Parte_1
- affidava in via condivisa ad entrambi i genitori le minori figlie, Persona_4
, ed
[...] Persona_5 Persona_7
, con collocamento prevalente presso la madre;
[...] entava il diritto di visita del padre, residente a Londra, nel seguente modo: “il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori a settimane alternate nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dall'uscita di scuola/campo estivo o comunque dalle ore 16,00 fino alle ore 20,00 e la settimana successiva il martedì e giovedì con i medesimi orari, oltre al fine settimana alternato dal venerdì dall'uscita di scuola/campo estivo o comunque dalle ore 16,00 sino alla domenica alle ore 20,00 con divieto in difetto di consenso scritto EL madre di portare con sé le figlie in Inghilterra. Le principali festività seguiranno il criterio dell'alternanza. Nel periodo estivo il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi sempre con il divieto predetto. In alternativa a quanto sopra fissato, tenuto conto delle rispettive esigenze lavorative, le parti potranno concordare di volta in volta soluzioni differenti, in modo da assicurare che le esigenze delle minori siano tutelate al meglio”;
- fissava quale contributo per il mantenimento delle figlie minori a carico del padre non collocatario l'assegno mensile di euro 900,00, euro 300,00 per ciascuna figlia, oltre rivalutazione e il 50% delle spese straordinarie;
- compensava tra le parti le spese di lite. In particolare, il tribunale gravato – disattese in via preliminare l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dallo per essere le tre minori ormai Pt_1 stabilmente ed abitualmente residenti in Italia dal 2022, e l'istanza di rimessione in termini, non avendo allegato alcuna difesa nel merito per sua scelta – affidava le tre minori in via condivisa ai genitori, non ritenendo sussistenti i presupposti per un affido in via esclusiva, come richiesto dalla madre, in difetto di prova del dedotto disinteresse del padre ai bisogni prioritari delle bambine. Di conseguenza, il giudice di merito regolamentava il diritto di visita del padre secondo le modalità sopra riportate e poneva a suo carico un contributo al mantenimento delle figlie di euro 900,00 complessivi, posto che, in mancanza di documentazione reddituale, tale somma rappresentava il “contributo minimo indispensabile per poter provvedere alle esigenze delle figlie”.
ha proposto appello, censurando la sentenza nella parte in cui il Parte_1 lava l'art. 16 EL legge n. 64/1994, proseguendo nel giudizio e, quindi, decidendo la causa nonostante la pendenza EL procedura cautelare di rimpatrio delle minori promossa dal resistente ai sensi EL Convenzione dell'Aja, con conseguente nullità EL decisione;
ii) violava il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, laddove, da un lato, non rimetteva in termini lo il quale nella sua comparsa di costituzione e risposta aveva, in subordine Pt_1
all'eccepito difetto di giurisdizione, richiesto di potere interloquire anche nel merito, e, dall'altro, non concedeva alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e di replica;
iii) regolamentava il diritto di visita del padre in modo illogico e contraddittorio, calendarizzandolo settimanalmente nonostante lo stesso viva a Londra ed impedendogli di portare le bambine presso la sua residenza e, quindi, con limiti del tutto ingiustificati;
iv) fissava in euro 900,00 il contributo al mantenimento delle figlie sulla base di una valutazione presuntiva EL capacità reddituale dello e senza dargli la possibilità di Pt_1 difendersi compiutamente sul punto.
ha, pertanto, chiesto la riforma EL sentenza impugnata Parte_1 formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
si è costituita in giudizio resistendo al gravame di cui ha Controparte_1 chiesto il rigetto perché infondato. La Procura Generale è intervenuta in giudizio. Depositate le memorie ex art. 473bis 32 comma 2° cpc, istruita la causa documentalmente e tentata la conciliazione tra le parti con esito negativo, la Corte si è riservata la decisione all'udienza del 16.7.2025. Motivi EL decisione
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Sassari Controparte_1 Pt_1 li artt. 473bis e ss c.p.c. allegando che:
[...]
- aveva intrattenuto con lo una relazione sentimentale durata sei Pt_1 anni e dalla loro unione, a Londra dove risiedevano, erano nate tre figlie:
il 27.11.2018, il 12.11.2019 ed ER Persona_2 Per_3 il 26.03.2021;
[...]
- la nascita EL piccola , la coppia aveva deciso di fare Persona_3 rientro a Sassari stabilendo da settembre 2021 la dimora in un immobile sito in viale Umberto 72 condotto in locazione;
- il rapporto sentimentale era entrato in crisi e avevano cominciato a vivere separati, tanto che la era definitivamente rimasta con le tre CP_1 bambine a Sassari, presso la suindicata abitazione, mentre Parte_1 era ritornato a Londra;
- in occasione di un suo breve rientro in Sardegna, il resistente l'aveva ripetutamente intimorita dicendole che avrebbe portato le piccole con sé nel Regno Unito e che il timore EL madre conseguiva dal fatto che ciascuna delle bambine aveva il passaporto inglese trattenuto ingiustificatamente dal padre;
- il resistente non aveva mai contribuito in alcuna maniera al Pt_1 mantenimento delle bambine;
- era medico specializzato in Ginecologia ed Ostetricia alle dipendenze EL ASL di Sassari con una retribuzione media mensile di euro 3.000,00 mentre nulla conosceva sulla attività lavorativa prestata dal resistente. Alla luce di tali deduzioni, la domandava l'affido esclusivo delle CP_1 bambine, con regolamentazione del diritto di visita del padre, da esercitare solo in Sassari e con divieto di condurle nel Regno Unito, e previsione di un contributo al mantenimento delle stesse di almeno euro 600,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie. Si costituiva tempestivamente in giudizio lo il quale – premesso che Pt_1 aveva contattato “l' cioè Controparte_2
l'autorità EL AN AG (per tramite del Ministero EL Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità -Autorità Centrali) preposta alla tutela dei cittadini britannici in caso di sottrazione o in caso di difficoltà esercitare il diritto di permanenza con i figli minori” e che era stato aperto nel febbraio 2024 un procedimento per la sottrazione di minori ai sensi EL L. 15 gennaio 1994 n. 64 (Ratifica ed esecuzione EL convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e del ristabilimento dell'affidamento) – eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito, trattandosi di cittadine britanniche, il cui domicilio attuale in Sassari aveva solo natura fittizia al fine di ostacolare il padre nell'esercizio del diritto di visita delle bambine. Per tali motivi, lo concludeva affinchè il tribunale in via principale Pt_1 dichiarasse il difetto sdizione del giudice adito o, in subordine, in caso di rigetto dell'eccezione pregiudiziale, lo rimettesse in termini per la difesa nel merito (“IN ESTREMO SUBORDINE, - nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle istanze suddette si richiede di essere rimessi in termini al fine di esplicare compiutamente le proprie difese nel merito in ordine alle domande di controparte”). Il tribunale, alla prima udienza di comparizione in data 6.6.2024, sentite le parti presenti personalmente, dato atto che non era possibile trovare un accordo e che i procuratori insistevano “nei loro rispettivi atti e conclusioni” rimettendosi
“al collegio”, tratteneva la causa in decisione, depositando il successivo 10.7.2025 la sentenza impugnata (“Le parti dichiarano di non poter trovare un accordo, insistono nei loro rispettivi atti e conclusioni e si rimettono al collegio. IL COLLEGIO preso atto trattiene la causa in decisione”: vedi verbale udienza). Con la sentenza, il tribunale rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione ritenendo, da un lato, che la residenza abituale delle bambine fosse ormai a Sassari, e, considerato, dall'altro, che risultava esclusivamente il deposito dell'istanza all' , peraltro effettuato solo nel febbraio 2024, e, quindi, oltre CP_2 il termine di un anno dal trasferimento a Sassari delle minori, e che non era documentata in quel momento la “pendenza di un procedimento per sottrazione internazionale di minori”, con la conseguenza che il giudice italiano, nelle more, era tenuto a “disciplinare le modalità di affidamento dei minori”. Inoltre, il giudice di prime cure rigettava l'istanza di rimessione in termini, assumendo che
- dato il contenuto dell'art. 153 cpc, secondo cui “I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma……” - nel caso di specie non sussistevano tali presupposti giacchè lo non si era difeso per sua libera Pt_1 scelta (nel caso “sub iudice il resistente n ha neppure allegato di essere Pt_1 incorso in decadenza per causa a lui imputabile, essendosi peraltro costituito nei termini di legge, di tal che, in sostanza, il non essersi difeso nel merito non è legato ad un fattore esterno non dipendente dalla volontà del resistente, ma è stato il frutto di una decisione difensiva assunta consapevolmente (cfr. pag. 2 comparsa di costituzione “Parte resistente ritiene infatti di non dover svolgere nel merito alcuna attività difensiva”): vedi sentenza impugnata). Nelle more del giudizio, il 31.7.2024, il procedimento di sottrazione minori, nel frattempo promosso dalla Procura Minorile, veniva rigettato dal Tribunale per i Minorenni di Sassari, essendo emerso che le bambine avevano ormai abituale residenza nel territorio italiano e non ravvisandosi alcuna ipotesi di illecito trattenimento delle stesse. Tanto premesso, vanno ora esaminati i motivi di appello.
A) Della nullità EL sentenza.
Con i primi due motivi di censura, l'appellante ha eccepito la nullità EL sentenza per violazione dell'art. 16 EL legge n. 64/1994, posto che il tribunale proseguiva nella decisione EL causa nonostante la pendenza EL procedura cautelare di rimpatrio delle minori promossa ai sensi EL Convenzione dell'Aja, e per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, laddove, da un lato, il giudice di primo grado non rimetteva in termini lo il quale Pt_1 nella sua comparsa di costituzione e risposta aveva, in subor ccepito difetto di giurisdizione, richiesto di potere interloquire anche nel merito, e, dall'altro, alla prima udienza di comparizione, sentite le parti, non concedeva i termini di cui all'art. 473bis28 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e di replica. La censura è fondata nei limiti EL dedotta violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio per omessa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e di replica previsti dall'art. 473bis28 cpc. Orbene, come chiarito in linea generale dalle Sezioni Unite EL Suprema Corte (cfr Cass. Sez. Un. n. 36596/21) “La parte che proponga l'impugnazione EL sentenza d'appello deducendo la nullità EL medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito EL controversia;
invero, la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità EL sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo”. Né, nel caso di specie, può ragionevolmente sostenersi, come eccepito dalla appellata, che lo avesse rinunciato alla concessione di tali termini a difesa Pt_1 in forza EL s cuzione riportata nel verbale EL prima udienza di comparizione del 6.6.2024 e secondo cui “Le parti dichiarano di non poter trovare un accordo, insistono nei loro rispettivi atti e conclusioni e si rimettono al collegio”, tanto più a fronte delle stesse difese dello il quale aveva Pt_1 espressamente chiesto nelle sue conclusioni di essere ri termini “al fine di esplicare compiutamente le proprie difese nel merito in ordine alle domande di controparte”. Anche, invero, ammettendo che tale istanza non fosse accoglibile per quanto argomentato nella sentenza gravata sul fatto che il resistente si era costituito tempestivamente e l'omessa difesa nel merito era esclusivamente una sua scelta, lo aveva comunque diritto di difendersi Pt_1 quanto meno con le comparse co ali e le repliche, da cui non poteva considerarsi evidentemente decaduto. Pertanto, - escluso, altresì,, che la sentenza gravata sia nulla per violazione dell'art. dell'art. 16 EL legge n. 64/1994 (rectius EL Convenzione Aja 25.10.1980), dal momento che, come correttamente evidenziato in sentenza secondo la disciplina di settore compiutamente richiamata nella pronuncia e alla quale si rinvia, il procedimento di sottrazione, peraltro definito con una pronuncia di rigetto, non risultava ancora formalmente iniziato ed in ogni caso la denuncia dello risultava proposta dopo un anno dal trasferimento in Italia delle Pt_1 bamb sentenza va dichiarata nulla per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio per omessa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e di replica previsti dall'art. 473bis28 cpc.
B) Delle decisioni relative all'affidamento, al collocamento e alla regolamentazione del diritto di visita.
Ciò posto - premesso che l'appellante non ha riproposto l'eccezione di difetto di giurisdizione, comunque ormai acclarata anche in forza di quanto accertato nel decreto del Tribunale per i Minorenni del 31.7.2024 - la Corte deve, quindi, pronunciarsi ex novo innanzi tutto sulle domande di affidamento, collocamento e regolamentazione del diritto di vista avanzate dalle parti in giudizio. Quanto all'affidamento, tenuto conto dell'età delle bambine, 7, 6 e 4 anni, e dell'insussistenza dei presupposti per un affidamento esclusivo delle stesse in favore EL madre, va confermata la decisione di affidamento condiviso e collocamento presso la madre. In disparte la preliminare considerazione che sul punto non è stata avanzata alcuna censura dalla , la quale chiedendo la conferma EL sentenza CP_1 di primo grado, ha di fatto rinunciato alla sua richiesta di affido esclusivo, effettivamente, nel caso di specie, non si ravvisano, né sono dedotti, giustificati motivi per derogare alla regola generale dell'affido condiviso. Invero, posto che ai sensi dell'art. 337 quater c.c. la regola dell'affidamento dei figli minori è quella dell'affidamento condiviso, cui può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "contraria all'interesse del minore", la Suprema Corte (cfr Cass. n. 21452/22) ha avuto modo di chiarire che “In tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale EL prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica EL idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli”, “con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” e che “la mera conflittualità riscontrata tra i genitori non coniugati, che vivono separati, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso dei figli ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse” (vedi Cass. n. 6535/19) ed ancora che “in tema di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, questa Corte ha avuto modo di affermare che alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi soltanto se la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, precisando che ai fini dell'affidamento esclusivo non è sufficiente la mera considerazione EL distanza oggettiva esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, la quale può incidere esclusivamente sulla disciplina dei tempi e delle modalità EL presenza del minore presso ciascuno di essi, o EL conflittualità che caratterizza i rapporti tra gli stessi, ma occorre una specifica motivazione che tenga conto in positivo EL capacità educativa del genitore affidatario ed in negativo dell'inidoneità o delle manifeste carenze dell'altro genitore” (Cass. n. 30826/18). Nel caso di specie, la domanda di affido esclusivo svolta dalla madre era fondata unicamente sull'eccepito generico disinteresse manifestato dallo nel Pt_1 mantenimento e nella crescita delle bambine (“Da quando la coppia è rientrata in Sardegna (e meno che mai da quando la stessa vive separata) non ha Pt_1 mai contribuito in alcuna maniera al mantenimento delle bambine, sicché alla loro cura, educazione, istruzione e mantenimento provvede in maniera esclusiva la loro mamma”….”Da quando la OR è rientrata in Sardegna con CP_1 le piccole, il padre le ha viste solo saltuariamente. Tuttavia quest'ultimo non perde occasione per sommergere la dott.ssa di telefonate offensive e CP_1 minacciose, anche quando la stessa si trova al lavoro, pretendendo di sentire le bambine”: vedi ricorso introduttivo), peraltro in una fase in cui i rapporti tra le parti erano particolarmente tesi, data la decisione EL di non fare CP_1 rientro a Londra. In ogni caso, tale disinteresse risulta sm e produzioni dello da cui emergono i bonifici effettuati in favore EL madre, e dai Pt_1 mess atsapp tra le parti, da cui si inferisce la volontà del padre di partecipare alla vita delle bambine. Pertanto, in difetto di allegazione, e tanto meno prova, dell'inidoneità genitoriale dello va disposto l'affido condiviso delle tre figlie minori ad entrambi i Pt_1 genit collocamento presso la madre. Quanto al diritto di visita del padre, evidentemente, lo stesso deve essere regolamentato tenendo conto EL lontananza dei due genitori, la madre residente in Sardegna con le tre figlie ed il padre a Londra. Al fine di rendere concretamente possibile ed effettivo l'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario, nell'esclusivo interesse delle minori e come peraltro di fatto richiesto da entrambe le parti, va innanzi tutto disposto che il padre, anch'egli originario EL Sardegna, possa vedere e tenere con sé le bambine tutte le volte che si trovi a Sassari anche durante l'anno scolastico, previo congruo avviso alla madre e compatibilmente con gli impegni scolastici delle bambine, anche ospitandole presso la casa dei suoi genitori, ma, allo stato, per non più di tre giorni consecutivi compreso il pernottamento e per ulteriori tre giorni, in caso di prolungata permanenza, solo dopo avere ricondotto le bambine dalla madre per almeno una giornata intera (concludeva la CP_1 in primo grado che il padre potesse “vedere e tenere con sé le figlie troverà a Sassari, nelle giornate e negli orari preventivamente concordati con la madre e tenuto conto degli impegni scolastici delle bambine e di lavoro EL loro madre”). Quanto invece alla possibilità per il padre di portare con sé le bambine a Londra, cui la si opponeva espressamente, ritiene la Corte che non siano CP_1 ravvisabili giustificati motivi affinchè le bambine, rispettivamente di 7, 6 e 4 anni, e, quindi, non più neonate, non possano recarsi presso il luogo di residenza del padre, dove peraltro hanno vissuto continuativamente fino a pochi anni fa. Del resto, l'art. 337 ter c.c. il quale prevede che “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale” non pone alcun limite d'età al sano sviluppo EL relazione tra genitore e figlio e tantomeno alla opportunità di pernottamenti fuori dall'abitazione del genitore collocatario ed addirittura in un paese straniero nel caso uno dei due genitori viva all'estero. Evidentemente, tale possibilità può quindi, essere riconosciuta caso per caso, ed al fine di escluderla ritiene la Corte che - a parte le ipotesi di neonati o minori ancora in fase di allattamento materno per i quali ovviamente le circostanze concrete impediscono tale scelta – devono essere allegate specifiche circostanze in ordine al pericolo che il mutamento del luogo di pernottamento o addirittura di permanenza possa alterare la serenità e l'equilibrio del minore (ad esempio a causa delle concrete difficoltà di esecuzione di tale possibilità per inadeguatezza EL casa dell'altro genitore ovvero per particolari esigenze o condizioni psico-fisiche dei minori), dovendosi, in primis, assicurare “il rispetto del principio EL bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione EL prole” (Cass. n. 9764/19). Infatti, come da ultimo statuito dalla Suprema Corte (vedi Cass. n. 2945/25) solo il preminente interesse del minore costituisce “misura e limite dell'affidamento” e “anche la realizzazione del diritto - dovere, costituzionalmente garantito, del genitore non affidatario di prendersi cura dell'educazione e dell'istruzione del figlio deve essere necessariamente coordinata con il perseguimento di detto interesse, onde il giudice EL separazione e del divorzio, se certo non può limitare l'esercizio di esso per considerazioni di tipo sanzionatorio attinenti alla responsabilità EL crisi coniugale, ha il potere, secondo il disposto dell'art. 155 comma 2 c.c. e dell'art. 6 comma 3 EL legge sul divorzio, di regolare "la misura e il modo" con cui il genitore non affidatario "deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli, nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi" solo al fine di evitarne qualsiasi pregiudizio, con la precisazione che
“statuizioni siffatte (limitative del diritto del genitore) debbono inerire a situazioni eccezionali, in cui la continuazione dei rapporti genitore - figlio esporrebbe il minore a rischi gravi e comprovati per la sua crescita serena ed equilibrata”. Pertanto, in difetto di qualsiasi deduzione e/o allegazione sulla sussistenza di situazioni di pregiudizio per le minori derivanti dalla possibilità per il padre di portarle e tenerle con sé anche nella sua residenza di Londra, ritiene la Corte che, in considerazione dell'età delle bambine, il diritto di visita del padre non possa essere limitato impedendogli di portarle nella sua residenza a Londra, peraltro, la stessa in cui le bambine sono nate e cresciute nei primi anni di vita, nel rispetto del diritto alla bigenitorialità “inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione EL prole”. Il padre, quindi, potrà padre vedere e tenere con sé le minori, anche conducendole a Londra, durante le vacanze natalizie, alternandosi con la madre, dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, durante le vacanze pasquali per almeno tre giorni, alternando il giorno di Pasqua e di pasquetta con la madre, nonché durante il periodo estivo per almeno 15 giorni, anche non continuativi, da concordare tra le parti almeno un mese prima e, solo per quest'anno, per almeno 7 giorni consecutivi da concordare quanto prima con la madre. Inoltre, il padre potrà sentire le bambine mediante video-chiamate quotidiane nelle ore serali tra le ore 19.00 e le 20.00, compatibilmente con gli impegni delle stesse.
C) Del contributo al mantenimento delle minori.
Il tribunale fissava in euro 900,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, il contributo al mantenimento delle tre figlie minori posto a carico del padre, assumendo che “tale importo, in difetto di documentazione reddituale, non prodotta dal resistente, deve considerarsi come il contributo minimo indispensabile per poter provvedere alle esigenze delle figlie, tenuto conto dell'età e delle conseguenti esigenze delle stesse”. Orbene, come sopra evidenziato, lo si era riservato di entrare nel merito Pt_1 EL causa solo all'esito EL decisione sulla pregiudiziale eccezione di difetto di giurisdizione ed, in ogni caso, ai sensi dell'art. 473bis2 cpc “Con riferimento alle domande di contributo economico, il giudice può d'ufficio ordinare l'integrazione EL documentazione depositata dalle parti e disporre ordini di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi, valendosi se del caso EL polizia tributaria”. Al contrario, come detto, alla prima udienza il tribunale tratteneva in decisione la causa senza alcun approfondimento istruttorio, per poi giustificare la fissazione EL misura del contributo in euro 900,00 con l'omesso deposito EL documentazione. Orbene, ciò posto, tenuto conto, da un lato, del fatto che la stessa CP_1 domandava nelle sue conclusioni di primo grado un contributo complessivo di euro 600,00 mensili per tutte e tre le bambine, e, dall'altro, che lo Pt_1 inevitabilmente, per esercitare il diritto di visita dove affrontare notevoli esborsi per i viaggi da Londra alla Sardegna e viceversa, allo stato, tenuto anche conto del deposito del contratto di assunzione stipulato con la società Parte_2 come agente di commercio e che gli garantisce uno stipendio 1.500,00 sterline, oltre eventuali ulteriori percentuali (vedi doc. 15: da cui risulta un corrispettivo di circa 10.000,00 sterline per 5 mesi), appare congruo fissare in euro 600,00 mensili il contributo economico posto a carico dello oltre Pt_1 al 50% delle spese straordinarie. Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio, dato l'esito e la natura del giudizio, finalizzato principalmente a garantire interessi di minori.
P.Q.M.
LA CORTE Definitivamente decidendo: in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Sassari n. 873/2024, emes 2024, dichiara la nullità EL sentenza impugnata e, per l'effetto, dispone che:
- le minori figlie e , siano ER Persona_5 Persona_7 affidate in via ito mento prevalente presso la madre;
- il padre possa vedere e tenere con sé le bambine tutte le volte che si trovi a Sassari, previo congruo avviso alla madre e compatibilmente con gli impegni scolastici delle bambine, anche ospitandole presso la casa dei suoi genitori per non più di tre giorni consecutivi compreso il pernottamento e per ulteriori tre giorni, in caso di prolungata permanenza, solo dopo averle ricondotte dalla madre per almeno una giornata intera;
- il padre possa vedere e tenere con sé le minori, anche conducendole a Londra, durante le vacanze natalizie, alternandosi con la madre, dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, durante le vacanze pasquali per almeno tre giorni, alternando il giorno di Pasqua e di pasquetta, nonché durante il periodo estivo per almeno 15 giorni, anche non continuativi, da concordare tra le parti almeno un mese prima e, solo per quest'anno, per almeno 7 giorni consecutivi da concordare quanto prima con la madre;
- il padre possa sentire le bambine mediante video-chiamate quotidiane nelle ore serali tra le ore 19.00 e le 20.00, compatibilmente con gli impegni delle stesse;
- il presente provvedimento sia comunicato alla Questura di Sassari;
- il padre versi a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori l'importo mensile di euro 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese legali di entrambi i gradi di giudizio. Sassari il 22/7/2025
Il Presidente est. Dott.ssa Cinzia Caleffi
) elettivamente domiciliato presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'avv. DETTORI SALVATORE che lo rappresenta e difende per procura in atti, unitamente all'avv. SALARIS MARIA GIUSEPPINA;
appellante contro
elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2
PI rappresenta e difende per procura in atti;
appellata e Con l'intervento EL Procura Generale All'udienza del 16.7.2025 sono state precisate le seguenti conclusioni: PER PARTE APPELLANTE: Piaccia all'Ecc. Corte d'Appello di Cagliari- sez. Distaccata di Sassari, contraris reiectis, per i fatti e le causali di cui all'espositiva: IN VIA PRELIMINARE 1) Dichiarare nulla e di nessun effetto la sentenza di primo grado del Tribunale civile di Sassari n. 873/2024 per l'inosservanza EL prescrizione imperativa dell'art. 16 L. 64/1994 per la violazione EL legislazione internazionale, di cui al capo I) dell'espositiva; 2) Dichiarare nulla e di nessun effetto la sentenza del Tribunale di Sassari n. 873/2024 10 luglio 2024 per la lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, di cui al capo II, N. A) e B) dell'espositiva 3) IN SUBORDINE e NEL MERITO 4) RIFORMARSI LA SENTENZA PER LA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 337, TER C.C. e per l'effetto: a) ferma la statuizione in ordine all'affido condiviso con collocazione prevalente presso la madre, modificare la regolamentazione del diritto di permanenza delle minori figlie con il padre, e disporre che il padre possa vedere e tenere con sé le minori figlie ER
, e , continuativamente ogni qual
[...] Persona_2 Persona_3 possa recarsi in Sardegna, per i giorni di sua permanenza, anche presso la casa dei suoi genitori, anche se in periodo scolastico, previa comunicazione alla madre;
nello specifico disporre che il padre possa tenerle con sé liberamente, per tutto il periodo del suo soggiorno a Sassari, senza limiti di orari o giornate prefissate, per l'intero soggiorno comprese il pernottamento;
accompagnando le bimbe a scuola e/o riprendendole dalla medesima, conducendole alle attività scolastiche e/o extra scolastiche o ludico-sportive che le stesse svolgano;
b) disporre che il padre, durante le vacanze natalizie, possa tenere con sé le figlie dal 23.12 al 30.12 o, alternativamente, dal 31.12. al 6.1, anche conducendole con sé in Inghilterra;
che il padre possa tenere le figlie con sé per almeno 5 giorni durante le vacanze pasquali e per almeno 30 giorni, anche non continuativi, durante il periodo estivo, da concordare tra le parti almeno un mese prima e con possibilità di tenere con sé le figlie anche a Londra durante i periodi di vacanza (estivi, natalizi e pasquali); e che la stessa regolamentazione valga per le altre festività ed i ponti scolastici;
il padre possa fruire di video-chiamate quotidiane in orari compresi tra ore 18,30/19,00 le ore 20,00; c) disporre la comunicazione del provvedimento alle competenti autorità di Polizia e di frontiera;
d) disporre che contribuisca al mantenimento delle Parte_1 figlie minori , , Persona_4 Persona_5
e s Persona_6 Controparte_1 somma mensile complessiva di € 500,00 rivalutabile secondo i dati ISTAT a decorrere dal gennaio 2026; Con la vittoria delle spese. PER PARTE APPELLATA: voglia rigettare l'appello proposto da Parte_1 con ogni conseguenza di legge. Con la condanna dell'appellan delle spese del doppio grado di giudizio. Svolgimento del processo Con sentenza n. 873/2024, emessa il 10.7.2024, nel procedimento promosso ex artt. 337 bis e ss c.c. da nei confronti di , il Controparte_1 Parte_1
Tribunale di Sassari:
- rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito e l'istanza di rimessione in termini proposte dal resistente;
Parte_1
- affidava in via condivisa ad entrambi i genitori le minori figlie, Persona_4
, ed
[...] Persona_5 Persona_7
, con collocamento prevalente presso la madre;
[...] entava il diritto di visita del padre, residente a Londra, nel seguente modo: “il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori a settimane alternate nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dall'uscita di scuola/campo estivo o comunque dalle ore 16,00 fino alle ore 20,00 e la settimana successiva il martedì e giovedì con i medesimi orari, oltre al fine settimana alternato dal venerdì dall'uscita di scuola/campo estivo o comunque dalle ore 16,00 sino alla domenica alle ore 20,00 con divieto in difetto di consenso scritto EL madre di portare con sé le figlie in Inghilterra. Le principali festività seguiranno il criterio dell'alternanza. Nel periodo estivo il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi sempre con il divieto predetto. In alternativa a quanto sopra fissato, tenuto conto delle rispettive esigenze lavorative, le parti potranno concordare di volta in volta soluzioni differenti, in modo da assicurare che le esigenze delle minori siano tutelate al meglio”;
- fissava quale contributo per il mantenimento delle figlie minori a carico del padre non collocatario l'assegno mensile di euro 900,00, euro 300,00 per ciascuna figlia, oltre rivalutazione e il 50% delle spese straordinarie;
- compensava tra le parti le spese di lite. In particolare, il tribunale gravato – disattese in via preliminare l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dallo per essere le tre minori ormai Pt_1 stabilmente ed abitualmente residenti in Italia dal 2022, e l'istanza di rimessione in termini, non avendo allegato alcuna difesa nel merito per sua scelta – affidava le tre minori in via condivisa ai genitori, non ritenendo sussistenti i presupposti per un affido in via esclusiva, come richiesto dalla madre, in difetto di prova del dedotto disinteresse del padre ai bisogni prioritari delle bambine. Di conseguenza, il giudice di merito regolamentava il diritto di visita del padre secondo le modalità sopra riportate e poneva a suo carico un contributo al mantenimento delle figlie di euro 900,00 complessivi, posto che, in mancanza di documentazione reddituale, tale somma rappresentava il “contributo minimo indispensabile per poter provvedere alle esigenze delle figlie”.
ha proposto appello, censurando la sentenza nella parte in cui il Parte_1 lava l'art. 16 EL legge n. 64/1994, proseguendo nel giudizio e, quindi, decidendo la causa nonostante la pendenza EL procedura cautelare di rimpatrio delle minori promossa dal resistente ai sensi EL Convenzione dell'Aja, con conseguente nullità EL decisione;
ii) violava il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, laddove, da un lato, non rimetteva in termini lo il quale nella sua comparsa di costituzione e risposta aveva, in subordine Pt_1
all'eccepito difetto di giurisdizione, richiesto di potere interloquire anche nel merito, e, dall'altro, non concedeva alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e di replica;
iii) regolamentava il diritto di visita del padre in modo illogico e contraddittorio, calendarizzandolo settimanalmente nonostante lo stesso viva a Londra ed impedendogli di portare le bambine presso la sua residenza e, quindi, con limiti del tutto ingiustificati;
iv) fissava in euro 900,00 il contributo al mantenimento delle figlie sulla base di una valutazione presuntiva EL capacità reddituale dello e senza dargli la possibilità di Pt_1 difendersi compiutamente sul punto.
ha, pertanto, chiesto la riforma EL sentenza impugnata Parte_1 formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
si è costituita in giudizio resistendo al gravame di cui ha Controparte_1 chiesto il rigetto perché infondato. La Procura Generale è intervenuta in giudizio. Depositate le memorie ex art. 473bis 32 comma 2° cpc, istruita la causa documentalmente e tentata la conciliazione tra le parti con esito negativo, la Corte si è riservata la decisione all'udienza del 16.7.2025. Motivi EL decisione
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Sassari Controparte_1 Pt_1 li artt. 473bis e ss c.p.c. allegando che:
[...]
- aveva intrattenuto con lo una relazione sentimentale durata sei Pt_1 anni e dalla loro unione, a Londra dove risiedevano, erano nate tre figlie:
il 27.11.2018, il 12.11.2019 ed ER Persona_2 Per_3 il 26.03.2021;
[...]
- la nascita EL piccola , la coppia aveva deciso di fare Persona_3 rientro a Sassari stabilendo da settembre 2021 la dimora in un immobile sito in viale Umberto 72 condotto in locazione;
- il rapporto sentimentale era entrato in crisi e avevano cominciato a vivere separati, tanto che la era definitivamente rimasta con le tre CP_1 bambine a Sassari, presso la suindicata abitazione, mentre Parte_1 era ritornato a Londra;
- in occasione di un suo breve rientro in Sardegna, il resistente l'aveva ripetutamente intimorita dicendole che avrebbe portato le piccole con sé nel Regno Unito e che il timore EL madre conseguiva dal fatto che ciascuna delle bambine aveva il passaporto inglese trattenuto ingiustificatamente dal padre;
- il resistente non aveva mai contribuito in alcuna maniera al Pt_1 mantenimento delle bambine;
- era medico specializzato in Ginecologia ed Ostetricia alle dipendenze EL ASL di Sassari con una retribuzione media mensile di euro 3.000,00 mentre nulla conosceva sulla attività lavorativa prestata dal resistente. Alla luce di tali deduzioni, la domandava l'affido esclusivo delle CP_1 bambine, con regolamentazione del diritto di visita del padre, da esercitare solo in Sassari e con divieto di condurle nel Regno Unito, e previsione di un contributo al mantenimento delle stesse di almeno euro 600,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie. Si costituiva tempestivamente in giudizio lo il quale – premesso che Pt_1 aveva contattato “l' cioè Controparte_2
l'autorità EL AN AG (per tramite del Ministero EL Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità -Autorità Centrali) preposta alla tutela dei cittadini britannici in caso di sottrazione o in caso di difficoltà esercitare il diritto di permanenza con i figli minori” e che era stato aperto nel febbraio 2024 un procedimento per la sottrazione di minori ai sensi EL L. 15 gennaio 1994 n. 64 (Ratifica ed esecuzione EL convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e del ristabilimento dell'affidamento) – eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito, trattandosi di cittadine britanniche, il cui domicilio attuale in Sassari aveva solo natura fittizia al fine di ostacolare il padre nell'esercizio del diritto di visita delle bambine. Per tali motivi, lo concludeva affinchè il tribunale in via principale Pt_1 dichiarasse il difetto sdizione del giudice adito o, in subordine, in caso di rigetto dell'eccezione pregiudiziale, lo rimettesse in termini per la difesa nel merito (“IN ESTREMO SUBORDINE, - nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle istanze suddette si richiede di essere rimessi in termini al fine di esplicare compiutamente le proprie difese nel merito in ordine alle domande di controparte”). Il tribunale, alla prima udienza di comparizione in data 6.6.2024, sentite le parti presenti personalmente, dato atto che non era possibile trovare un accordo e che i procuratori insistevano “nei loro rispettivi atti e conclusioni” rimettendosi
“al collegio”, tratteneva la causa in decisione, depositando il successivo 10.7.2025 la sentenza impugnata (“Le parti dichiarano di non poter trovare un accordo, insistono nei loro rispettivi atti e conclusioni e si rimettono al collegio. IL COLLEGIO preso atto trattiene la causa in decisione”: vedi verbale udienza). Con la sentenza, il tribunale rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione ritenendo, da un lato, che la residenza abituale delle bambine fosse ormai a Sassari, e, considerato, dall'altro, che risultava esclusivamente il deposito dell'istanza all' , peraltro effettuato solo nel febbraio 2024, e, quindi, oltre CP_2 il termine di un anno dal trasferimento a Sassari delle minori, e che non era documentata in quel momento la “pendenza di un procedimento per sottrazione internazionale di minori”, con la conseguenza che il giudice italiano, nelle more, era tenuto a “disciplinare le modalità di affidamento dei minori”. Inoltre, il giudice di prime cure rigettava l'istanza di rimessione in termini, assumendo che
- dato il contenuto dell'art. 153 cpc, secondo cui “I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma……” - nel caso di specie non sussistevano tali presupposti giacchè lo non si era difeso per sua libera Pt_1 scelta (nel caso “sub iudice il resistente n ha neppure allegato di essere Pt_1 incorso in decadenza per causa a lui imputabile, essendosi peraltro costituito nei termini di legge, di tal che, in sostanza, il non essersi difeso nel merito non è legato ad un fattore esterno non dipendente dalla volontà del resistente, ma è stato il frutto di una decisione difensiva assunta consapevolmente (cfr. pag. 2 comparsa di costituzione “Parte resistente ritiene infatti di non dover svolgere nel merito alcuna attività difensiva”): vedi sentenza impugnata). Nelle more del giudizio, il 31.7.2024, il procedimento di sottrazione minori, nel frattempo promosso dalla Procura Minorile, veniva rigettato dal Tribunale per i Minorenni di Sassari, essendo emerso che le bambine avevano ormai abituale residenza nel territorio italiano e non ravvisandosi alcuna ipotesi di illecito trattenimento delle stesse. Tanto premesso, vanno ora esaminati i motivi di appello.
A) Della nullità EL sentenza.
Con i primi due motivi di censura, l'appellante ha eccepito la nullità EL sentenza per violazione dell'art. 16 EL legge n. 64/1994, posto che il tribunale proseguiva nella decisione EL causa nonostante la pendenza EL procedura cautelare di rimpatrio delle minori promossa ai sensi EL Convenzione dell'Aja, e per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, laddove, da un lato, il giudice di primo grado non rimetteva in termini lo il quale Pt_1 nella sua comparsa di costituzione e risposta aveva, in subor ccepito difetto di giurisdizione, richiesto di potere interloquire anche nel merito, e, dall'altro, alla prima udienza di comparizione, sentite le parti, non concedeva i termini di cui all'art. 473bis28 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e di replica. La censura è fondata nei limiti EL dedotta violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio per omessa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e di replica previsti dall'art. 473bis28 cpc. Orbene, come chiarito in linea generale dalle Sezioni Unite EL Suprema Corte (cfr Cass. Sez. Un. n. 36596/21) “La parte che proponga l'impugnazione EL sentenza d'appello deducendo la nullità EL medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito EL controversia;
invero, la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità EL sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo”. Né, nel caso di specie, può ragionevolmente sostenersi, come eccepito dalla appellata, che lo avesse rinunciato alla concessione di tali termini a difesa Pt_1 in forza EL s cuzione riportata nel verbale EL prima udienza di comparizione del 6.6.2024 e secondo cui “Le parti dichiarano di non poter trovare un accordo, insistono nei loro rispettivi atti e conclusioni e si rimettono al collegio”, tanto più a fronte delle stesse difese dello il quale aveva Pt_1 espressamente chiesto nelle sue conclusioni di essere ri termini “al fine di esplicare compiutamente le proprie difese nel merito in ordine alle domande di controparte”. Anche, invero, ammettendo che tale istanza non fosse accoglibile per quanto argomentato nella sentenza gravata sul fatto che il resistente si era costituito tempestivamente e l'omessa difesa nel merito era esclusivamente una sua scelta, lo aveva comunque diritto di difendersi Pt_1 quanto meno con le comparse co ali e le repliche, da cui non poteva considerarsi evidentemente decaduto. Pertanto, - escluso, altresì,, che la sentenza gravata sia nulla per violazione dell'art. dell'art. 16 EL legge n. 64/1994 (rectius EL Convenzione Aja 25.10.1980), dal momento che, come correttamente evidenziato in sentenza secondo la disciplina di settore compiutamente richiamata nella pronuncia e alla quale si rinvia, il procedimento di sottrazione, peraltro definito con una pronuncia di rigetto, non risultava ancora formalmente iniziato ed in ogni caso la denuncia dello risultava proposta dopo un anno dal trasferimento in Italia delle Pt_1 bamb sentenza va dichiarata nulla per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio per omessa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e di replica previsti dall'art. 473bis28 cpc.
B) Delle decisioni relative all'affidamento, al collocamento e alla regolamentazione del diritto di visita.
Ciò posto - premesso che l'appellante non ha riproposto l'eccezione di difetto di giurisdizione, comunque ormai acclarata anche in forza di quanto accertato nel decreto del Tribunale per i Minorenni del 31.7.2024 - la Corte deve, quindi, pronunciarsi ex novo innanzi tutto sulle domande di affidamento, collocamento e regolamentazione del diritto di vista avanzate dalle parti in giudizio. Quanto all'affidamento, tenuto conto dell'età delle bambine, 7, 6 e 4 anni, e dell'insussistenza dei presupposti per un affidamento esclusivo delle stesse in favore EL madre, va confermata la decisione di affidamento condiviso e collocamento presso la madre. In disparte la preliminare considerazione che sul punto non è stata avanzata alcuna censura dalla , la quale chiedendo la conferma EL sentenza CP_1 di primo grado, ha di fatto rinunciato alla sua richiesta di affido esclusivo, effettivamente, nel caso di specie, non si ravvisano, né sono dedotti, giustificati motivi per derogare alla regola generale dell'affido condiviso. Invero, posto che ai sensi dell'art. 337 quater c.c. la regola dell'affidamento dei figli minori è quella dell'affidamento condiviso, cui può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "contraria all'interesse del minore", la Suprema Corte (cfr Cass. n. 21452/22) ha avuto modo di chiarire che “In tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale EL prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica EL idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli”, “con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” e che “la mera conflittualità riscontrata tra i genitori non coniugati, che vivono separati, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso dei figli ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse” (vedi Cass. n. 6535/19) ed ancora che “in tema di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, questa Corte ha avuto modo di affermare che alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi soltanto se la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, precisando che ai fini dell'affidamento esclusivo non è sufficiente la mera considerazione EL distanza oggettiva esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, la quale può incidere esclusivamente sulla disciplina dei tempi e delle modalità EL presenza del minore presso ciascuno di essi, o EL conflittualità che caratterizza i rapporti tra gli stessi, ma occorre una specifica motivazione che tenga conto in positivo EL capacità educativa del genitore affidatario ed in negativo dell'inidoneità o delle manifeste carenze dell'altro genitore” (Cass. n. 30826/18). Nel caso di specie, la domanda di affido esclusivo svolta dalla madre era fondata unicamente sull'eccepito generico disinteresse manifestato dallo nel Pt_1 mantenimento e nella crescita delle bambine (“Da quando la coppia è rientrata in Sardegna (e meno che mai da quando la stessa vive separata) non ha Pt_1 mai contribuito in alcuna maniera al mantenimento delle bambine, sicché alla loro cura, educazione, istruzione e mantenimento provvede in maniera esclusiva la loro mamma”….”Da quando la OR è rientrata in Sardegna con CP_1 le piccole, il padre le ha viste solo saltuariamente. Tuttavia quest'ultimo non perde occasione per sommergere la dott.ssa di telefonate offensive e CP_1 minacciose, anche quando la stessa si trova al lavoro, pretendendo di sentire le bambine”: vedi ricorso introduttivo), peraltro in una fase in cui i rapporti tra le parti erano particolarmente tesi, data la decisione EL di non fare CP_1 rientro a Londra. In ogni caso, tale disinteresse risulta sm e produzioni dello da cui emergono i bonifici effettuati in favore EL madre, e dai Pt_1 mess atsapp tra le parti, da cui si inferisce la volontà del padre di partecipare alla vita delle bambine. Pertanto, in difetto di allegazione, e tanto meno prova, dell'inidoneità genitoriale dello va disposto l'affido condiviso delle tre figlie minori ad entrambi i Pt_1 genit collocamento presso la madre. Quanto al diritto di visita del padre, evidentemente, lo stesso deve essere regolamentato tenendo conto EL lontananza dei due genitori, la madre residente in Sardegna con le tre figlie ed il padre a Londra. Al fine di rendere concretamente possibile ed effettivo l'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario, nell'esclusivo interesse delle minori e come peraltro di fatto richiesto da entrambe le parti, va innanzi tutto disposto che il padre, anch'egli originario EL Sardegna, possa vedere e tenere con sé le bambine tutte le volte che si trovi a Sassari anche durante l'anno scolastico, previo congruo avviso alla madre e compatibilmente con gli impegni scolastici delle bambine, anche ospitandole presso la casa dei suoi genitori, ma, allo stato, per non più di tre giorni consecutivi compreso il pernottamento e per ulteriori tre giorni, in caso di prolungata permanenza, solo dopo avere ricondotto le bambine dalla madre per almeno una giornata intera (concludeva la CP_1 in primo grado che il padre potesse “vedere e tenere con sé le figlie troverà a Sassari, nelle giornate e negli orari preventivamente concordati con la madre e tenuto conto degli impegni scolastici delle bambine e di lavoro EL loro madre”). Quanto invece alla possibilità per il padre di portare con sé le bambine a Londra, cui la si opponeva espressamente, ritiene la Corte che non siano CP_1 ravvisabili giustificati motivi affinchè le bambine, rispettivamente di 7, 6 e 4 anni, e, quindi, non più neonate, non possano recarsi presso il luogo di residenza del padre, dove peraltro hanno vissuto continuativamente fino a pochi anni fa. Del resto, l'art. 337 ter c.c. il quale prevede che “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale” non pone alcun limite d'età al sano sviluppo EL relazione tra genitore e figlio e tantomeno alla opportunità di pernottamenti fuori dall'abitazione del genitore collocatario ed addirittura in un paese straniero nel caso uno dei due genitori viva all'estero. Evidentemente, tale possibilità può quindi, essere riconosciuta caso per caso, ed al fine di escluderla ritiene la Corte che - a parte le ipotesi di neonati o minori ancora in fase di allattamento materno per i quali ovviamente le circostanze concrete impediscono tale scelta – devono essere allegate specifiche circostanze in ordine al pericolo che il mutamento del luogo di pernottamento o addirittura di permanenza possa alterare la serenità e l'equilibrio del minore (ad esempio a causa delle concrete difficoltà di esecuzione di tale possibilità per inadeguatezza EL casa dell'altro genitore ovvero per particolari esigenze o condizioni psico-fisiche dei minori), dovendosi, in primis, assicurare “il rispetto del principio EL bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione EL prole” (Cass. n. 9764/19). Infatti, come da ultimo statuito dalla Suprema Corte (vedi Cass. n. 2945/25) solo il preminente interesse del minore costituisce “misura e limite dell'affidamento” e “anche la realizzazione del diritto - dovere, costituzionalmente garantito, del genitore non affidatario di prendersi cura dell'educazione e dell'istruzione del figlio deve essere necessariamente coordinata con il perseguimento di detto interesse, onde il giudice EL separazione e del divorzio, se certo non può limitare l'esercizio di esso per considerazioni di tipo sanzionatorio attinenti alla responsabilità EL crisi coniugale, ha il potere, secondo il disposto dell'art. 155 comma 2 c.c. e dell'art. 6 comma 3 EL legge sul divorzio, di regolare "la misura e il modo" con cui il genitore non affidatario "deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli, nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi" solo al fine di evitarne qualsiasi pregiudizio, con la precisazione che
“statuizioni siffatte (limitative del diritto del genitore) debbono inerire a situazioni eccezionali, in cui la continuazione dei rapporti genitore - figlio esporrebbe il minore a rischi gravi e comprovati per la sua crescita serena ed equilibrata”. Pertanto, in difetto di qualsiasi deduzione e/o allegazione sulla sussistenza di situazioni di pregiudizio per le minori derivanti dalla possibilità per il padre di portarle e tenerle con sé anche nella sua residenza di Londra, ritiene la Corte che, in considerazione dell'età delle bambine, il diritto di visita del padre non possa essere limitato impedendogli di portarle nella sua residenza a Londra, peraltro, la stessa in cui le bambine sono nate e cresciute nei primi anni di vita, nel rispetto del diritto alla bigenitorialità “inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione EL prole”. Il padre, quindi, potrà padre vedere e tenere con sé le minori, anche conducendole a Londra, durante le vacanze natalizie, alternandosi con la madre, dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, durante le vacanze pasquali per almeno tre giorni, alternando il giorno di Pasqua e di pasquetta con la madre, nonché durante il periodo estivo per almeno 15 giorni, anche non continuativi, da concordare tra le parti almeno un mese prima e, solo per quest'anno, per almeno 7 giorni consecutivi da concordare quanto prima con la madre. Inoltre, il padre potrà sentire le bambine mediante video-chiamate quotidiane nelle ore serali tra le ore 19.00 e le 20.00, compatibilmente con gli impegni delle stesse.
C) Del contributo al mantenimento delle minori.
Il tribunale fissava in euro 900,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, il contributo al mantenimento delle tre figlie minori posto a carico del padre, assumendo che “tale importo, in difetto di documentazione reddituale, non prodotta dal resistente, deve considerarsi come il contributo minimo indispensabile per poter provvedere alle esigenze delle figlie, tenuto conto dell'età e delle conseguenti esigenze delle stesse”. Orbene, come sopra evidenziato, lo si era riservato di entrare nel merito Pt_1 EL causa solo all'esito EL decisione sulla pregiudiziale eccezione di difetto di giurisdizione ed, in ogni caso, ai sensi dell'art. 473bis2 cpc “Con riferimento alle domande di contributo economico, il giudice può d'ufficio ordinare l'integrazione EL documentazione depositata dalle parti e disporre ordini di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi, valendosi se del caso EL polizia tributaria”. Al contrario, come detto, alla prima udienza il tribunale tratteneva in decisione la causa senza alcun approfondimento istruttorio, per poi giustificare la fissazione EL misura del contributo in euro 900,00 con l'omesso deposito EL documentazione. Orbene, ciò posto, tenuto conto, da un lato, del fatto che la stessa CP_1 domandava nelle sue conclusioni di primo grado un contributo complessivo di euro 600,00 mensili per tutte e tre le bambine, e, dall'altro, che lo Pt_1 inevitabilmente, per esercitare il diritto di visita dove affrontare notevoli esborsi per i viaggi da Londra alla Sardegna e viceversa, allo stato, tenuto anche conto del deposito del contratto di assunzione stipulato con la società Parte_2 come agente di commercio e che gli garantisce uno stipendio 1.500,00 sterline, oltre eventuali ulteriori percentuali (vedi doc. 15: da cui risulta un corrispettivo di circa 10.000,00 sterline per 5 mesi), appare congruo fissare in euro 600,00 mensili il contributo economico posto a carico dello oltre Pt_1 al 50% delle spese straordinarie. Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio, dato l'esito e la natura del giudizio, finalizzato principalmente a garantire interessi di minori.
P.Q.M.
LA CORTE Definitivamente decidendo: in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Sassari n. 873/2024, emes 2024, dichiara la nullità EL sentenza impugnata e, per l'effetto, dispone che:
- le minori figlie e , siano ER Persona_5 Persona_7 affidate in via ito mento prevalente presso la madre;
- il padre possa vedere e tenere con sé le bambine tutte le volte che si trovi a Sassari, previo congruo avviso alla madre e compatibilmente con gli impegni scolastici delle bambine, anche ospitandole presso la casa dei suoi genitori per non più di tre giorni consecutivi compreso il pernottamento e per ulteriori tre giorni, in caso di prolungata permanenza, solo dopo averle ricondotte dalla madre per almeno una giornata intera;
- il padre possa vedere e tenere con sé le minori, anche conducendole a Londra, durante le vacanze natalizie, alternandosi con la madre, dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, durante le vacanze pasquali per almeno tre giorni, alternando il giorno di Pasqua e di pasquetta, nonché durante il periodo estivo per almeno 15 giorni, anche non continuativi, da concordare tra le parti almeno un mese prima e, solo per quest'anno, per almeno 7 giorni consecutivi da concordare quanto prima con la madre;
- il padre possa sentire le bambine mediante video-chiamate quotidiane nelle ore serali tra le ore 19.00 e le 20.00, compatibilmente con gli impegni delle stesse;
- il presente provvedimento sia comunicato alla Questura di Sassari;
- il padre versi a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori l'importo mensile di euro 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese legali di entrambi i gradi di giudizio. Sassari il 22/7/2025
Il Presidente est. Dott.ssa Cinzia Caleffi