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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 17/03/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3732/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Elena Saviano, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3732 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 promossa
DA
, codice fiscale sede in LATINA (LT), rappresentato Parte_1 C.F._1
e con difesa tecnica in forza di ex art. 83 c.p.c., elettivamente presso l'Avv. Francesca Bianchini del
Foro di Roma, con studio in G. Mameli n. 5 - 00012 Guidonia Montecelio (RM),
OPPONENTE
CONTRO
, (C.F. , subentrata, a titolo universale, nei Controparte_1 P.IVA_1 rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di società Controparte_2
del , con sede legale in Roma, via G. Grezar 14, c.f. in persona del suo Controparte_3 P.IVA_1 legale rapp.te pro tempore, dott , elettivamente dom.ta presso lo studio dell'Avv. CP_4
Giovanni D'Aponte (cod. Fisc. sito in Sant'Antimo (NA), alla via Saragat N. 9, C.F._2
che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento
CONCLUSIONI
All'udienza del 19/02/2025, celebrata ai sensi del l'art. 127 ter c.p.c., mediante deposito telematico di note scritte, il Giudice, preso atto della regolare comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza e del deposito delle note di trattazione scritta, ha deciso la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., mediante deposito nel fascicolo telematico.
pagina1 di 5 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. Parte_1
05720239007982687000 notificatale in data 8.8.2023, con particolare riferimento alle Cartelle n.
05720070036115590000 (notificata in data 18/09/2007), n. 05720080028982675000 (notificata in data
19/09/2008), n. 05720110000227327000 (notificata in data 07/02/2011), n. 05720110036778246000
(notificata in data 14/12/2011), n. 05720120050048016000 (notificata in data 25/01/2013), n.
05720130042069306000 (notificata in data 19/05/2014) e n. 05720140044848971000 (notificata in data 27/02/2015) eccependone la prescrizione.
Si è costituita l eccependo il difetto di giurisdizione, trattandosi di cartelle Controparte_1 relativa a entrate tributarie, l'inammissibilità dell'opposizione non essendo state opposte le singole cartelle di pagamento, tutte regolarmente notificate, l'infondatezza dell'eccepita prescrizione, in presenza di atti interruttivi regolarmente notificati all'opponente.
La causa, istruita documentalmente, veniva rinviata per la discussione all'udienza del 19.2.2025 e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Deve senz'altro trovare accoglimento l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'opposta.
Risulta infatti documentalmente dimostrato (cfr. estratto di ruolo in atti) dall' Controparte_1 che tutte le cartelle oggetto della presente impugnazione siano riferite a entrate di natura tributaria: deve pertanto ritenersi insussistente la giurisdizione del giudice ordinario con riferimento alle contestazioni sollevate.
Ai sensi dell'art. 2 comma 1 d. lgs 546/1992, “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, ((le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio)). Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
E' del tutto evidente, pertanto, che in relazione alla domanda svolta con riferimento alle predette cartella sussista la giurisdizione del giudice tributario: sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo
pagina2 di 5 come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione" (Cass. SU 7822/2020).
Nel caso di specie, l'opponente nemmeno ha dedotto l'omessa notifica delle cartelle contenute nell'intimazione di pagamento limitandosi ad eccepire la prescrizione maturatasi successivamente alla notifica;
così inquadrata la domanda risulta pertanto evidente come la stessa non possa essere devoluta alla cognizione del giudice ordinario.
Come infatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'attribuzione alle commissioni tributarie
- a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione” (cfr. Cass. S.U., n.23832/2007).
Ed invero, nelle ipotesi, quali quella qui in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di “definitività” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario.
Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario.
Militano in favore di tale conclusione la considerazione che, secondo la condivisibile interpretazione dell'art. 19 d. lgs 546/92, rientra nel novero degli atti impugnabili innanzi alle
Commissioni Tributarie anche l'avviso di cui all'art. 50 DPR 602/73, ovvero l'atto opposto nella presente sede: pur non rientrando, infatti, nell'elencazione contenuta nella citata norma, è evidente che lo stesso abbia preso il posto dell'avviso di mora, previsto alla lettera e) dell'art. 19 d. lgs 546/92, ovvero dell'atto (ora abrogato dal d. lgs. 46/99) che secondo la precedente sulla riscossione esattoriale doveva precedere l'azione esecutiva per il recupero coattivo delle somme nei confronti del contribuente;
poiché con la nuova configurazione della cartella esattoriale, non più limitata alla rappresentazione cartacea del titolo esecutivo costituito dal ruolo ma avente funzione di intimazione all'adempimento pagina3 di 5 dell'obbligazione tributaria, è stato soppresso l'avviso di mora e introdotta la intimazione di pagamento, può ritenersi pertanto che detto atto rientri tra quelli autonomamente impugnabili.
A ciò conduce peraltro il principio, ormai pacifico per giurisprudenza consolidata, secondo cui “in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli "atti impugnabili", contenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, pur dovendosi considerare tassativa, va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (art. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della p.a. (art.
97 Cost.), che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge n. 448 del 2001. Ciò comporta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, con l'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è "naturaliter" preordinato, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 citato. Sorge, infatti, in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l'interesse, ex art. 100 cod. proc. civ., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico” (cfr. Cass. n. 21045/2007).
Ne consegue che, essendo l'avviso di intimazione atto autonomamente impugnabile innanzi al giudice tributario, la cognizione di quest'ultimo deve ritenersi estesa alle deduzioni inerenti la sopravvenuta prescrizione delle cartelle presupposte, pur se regolarmente notificate: così, “spetta alla giurisdizione del giudice tributario l'impugnazione dell'intimazione di pagamento con la quale si deduce la prescrizione del credito inerente a tributi (nella specie, riguardante ritenute Irpef non operate dal sostituto d'imposta) quale fatto estintivo verificatosi successivamente alla notifica delle relative cartelle di pagamento, poiché l'intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 non è atto dell'esecuzione tributaria
e si limita a preannunciarla” (cfr. Cass. N. 26817/24).
Nemmeno può dirsi in contrasto con quanto affermato la pronuncia della Corte Costituzionale
114/18 che ha dichiarato incostituzionale - per violazione degli artt. 24 e 113 Cost. - l'art. 57, comma 1, lett. a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 nella parte in cui non prevede l'esperibilità dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. nelle controversie concernenti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento;
secondo quanto infatti precisato dalla giurisprudenza di legittimità, tale sentenza va interpretata nel senso di riconoscere la percorribilità dell'opposizione all'esecuzione soltanto per ragioni che non potevano essere fatte valere innanzi alla giurisdizione tributaria con ricorso ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, “quando, cioè, la contestazione del diritto dell'agente della riscossione a procedere in executivis era argomentata su fatti
(estintivi, modificativi o impeditivi) verificatisi in epoca successiva («a valle») della notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di mora” (cfr. Cass. ord. 23894/23).
E' evidente, viceversa, che laddove il contribuente possa (o avrebbe potuto) richiedere tutela al giudice tributario avverso uno degli atti di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 non vi è spazio, per le pagina4 di 5 stesse ragioni lì deducibili, per avvalersi dell'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ.: e ciò non solo in quanto si tratta, con ogni evidenza, di questioni non meramente esecutive e quindi attratte alla giurisdizione del giudice tributario ma anche perché, a monte, la domanda così formulata deve ritenersi improponibile, ai sensi del citato art. 57 D.P.R. 602/73 (norma che, com'è noto, esclude, con riferimento ai crediti tributari, le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c.).
Ne consegue che, per tutto quanto esposto, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014, modificato ed integrato con D.M. 147/2022, facendo applicazione dei parametri medi individuati con riferimento all'importo complessivo delle cartelle oggetto di impugnazione.
P.Q.M
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Elena Saviano, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della corte di giustizia tributaria di
Latina;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore Parte_1 dell'opposta delle entrate riscossione in euro 14.103,00 per compensi, oltre accessori (spese CP_1 generali al 15% Iva e Cpa) come per legge.
Così deciso in Latina, 17/03/2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Elena Saviano
pagina5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Elena Saviano, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3732 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 promossa
DA
, codice fiscale sede in LATINA (LT), rappresentato Parte_1 C.F._1
e con difesa tecnica in forza di ex art. 83 c.p.c., elettivamente presso l'Avv. Francesca Bianchini del
Foro di Roma, con studio in G. Mameli n. 5 - 00012 Guidonia Montecelio (RM),
OPPONENTE
CONTRO
, (C.F. , subentrata, a titolo universale, nei Controparte_1 P.IVA_1 rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di società Controparte_2
del , con sede legale in Roma, via G. Grezar 14, c.f. in persona del suo Controparte_3 P.IVA_1 legale rapp.te pro tempore, dott , elettivamente dom.ta presso lo studio dell'Avv. CP_4
Giovanni D'Aponte (cod. Fisc. sito in Sant'Antimo (NA), alla via Saragat N. 9, C.F._2
che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento
CONCLUSIONI
All'udienza del 19/02/2025, celebrata ai sensi del l'art. 127 ter c.p.c., mediante deposito telematico di note scritte, il Giudice, preso atto della regolare comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza e del deposito delle note di trattazione scritta, ha deciso la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., mediante deposito nel fascicolo telematico.
pagina1 di 5 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. Parte_1
05720239007982687000 notificatale in data 8.8.2023, con particolare riferimento alle Cartelle n.
05720070036115590000 (notificata in data 18/09/2007), n. 05720080028982675000 (notificata in data
19/09/2008), n. 05720110000227327000 (notificata in data 07/02/2011), n. 05720110036778246000
(notificata in data 14/12/2011), n. 05720120050048016000 (notificata in data 25/01/2013), n.
05720130042069306000 (notificata in data 19/05/2014) e n. 05720140044848971000 (notificata in data 27/02/2015) eccependone la prescrizione.
Si è costituita l eccependo il difetto di giurisdizione, trattandosi di cartelle Controparte_1 relativa a entrate tributarie, l'inammissibilità dell'opposizione non essendo state opposte le singole cartelle di pagamento, tutte regolarmente notificate, l'infondatezza dell'eccepita prescrizione, in presenza di atti interruttivi regolarmente notificati all'opponente.
La causa, istruita documentalmente, veniva rinviata per la discussione all'udienza del 19.2.2025 e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Deve senz'altro trovare accoglimento l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'opposta.
Risulta infatti documentalmente dimostrato (cfr. estratto di ruolo in atti) dall' Controparte_1 che tutte le cartelle oggetto della presente impugnazione siano riferite a entrate di natura tributaria: deve pertanto ritenersi insussistente la giurisdizione del giudice ordinario con riferimento alle contestazioni sollevate.
Ai sensi dell'art. 2 comma 1 d. lgs 546/1992, “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, ((le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio)). Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
E' del tutto evidente, pertanto, che in relazione alla domanda svolta con riferimento alle predette cartella sussista la giurisdizione del giudice tributario: sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo
pagina2 di 5 come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione" (Cass. SU 7822/2020).
Nel caso di specie, l'opponente nemmeno ha dedotto l'omessa notifica delle cartelle contenute nell'intimazione di pagamento limitandosi ad eccepire la prescrizione maturatasi successivamente alla notifica;
così inquadrata la domanda risulta pertanto evidente come la stessa non possa essere devoluta alla cognizione del giudice ordinario.
Come infatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'attribuzione alle commissioni tributarie
- a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione” (cfr. Cass. S.U., n.23832/2007).
Ed invero, nelle ipotesi, quali quella qui in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di “definitività” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario.
Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario.
Militano in favore di tale conclusione la considerazione che, secondo la condivisibile interpretazione dell'art. 19 d. lgs 546/92, rientra nel novero degli atti impugnabili innanzi alle
Commissioni Tributarie anche l'avviso di cui all'art. 50 DPR 602/73, ovvero l'atto opposto nella presente sede: pur non rientrando, infatti, nell'elencazione contenuta nella citata norma, è evidente che lo stesso abbia preso il posto dell'avviso di mora, previsto alla lettera e) dell'art. 19 d. lgs 546/92, ovvero dell'atto (ora abrogato dal d. lgs. 46/99) che secondo la precedente sulla riscossione esattoriale doveva precedere l'azione esecutiva per il recupero coattivo delle somme nei confronti del contribuente;
poiché con la nuova configurazione della cartella esattoriale, non più limitata alla rappresentazione cartacea del titolo esecutivo costituito dal ruolo ma avente funzione di intimazione all'adempimento pagina3 di 5 dell'obbligazione tributaria, è stato soppresso l'avviso di mora e introdotta la intimazione di pagamento, può ritenersi pertanto che detto atto rientri tra quelli autonomamente impugnabili.
A ciò conduce peraltro il principio, ormai pacifico per giurisprudenza consolidata, secondo cui “in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli "atti impugnabili", contenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, pur dovendosi considerare tassativa, va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (art. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della p.a. (art.
97 Cost.), che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge n. 448 del 2001. Ciò comporta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, con l'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è "naturaliter" preordinato, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 citato. Sorge, infatti, in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l'interesse, ex art. 100 cod. proc. civ., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico” (cfr. Cass. n. 21045/2007).
Ne consegue che, essendo l'avviso di intimazione atto autonomamente impugnabile innanzi al giudice tributario, la cognizione di quest'ultimo deve ritenersi estesa alle deduzioni inerenti la sopravvenuta prescrizione delle cartelle presupposte, pur se regolarmente notificate: così, “spetta alla giurisdizione del giudice tributario l'impugnazione dell'intimazione di pagamento con la quale si deduce la prescrizione del credito inerente a tributi (nella specie, riguardante ritenute Irpef non operate dal sostituto d'imposta) quale fatto estintivo verificatosi successivamente alla notifica delle relative cartelle di pagamento, poiché l'intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 non è atto dell'esecuzione tributaria
e si limita a preannunciarla” (cfr. Cass. N. 26817/24).
Nemmeno può dirsi in contrasto con quanto affermato la pronuncia della Corte Costituzionale
114/18 che ha dichiarato incostituzionale - per violazione degli artt. 24 e 113 Cost. - l'art. 57, comma 1, lett. a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 nella parte in cui non prevede l'esperibilità dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. nelle controversie concernenti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento;
secondo quanto infatti precisato dalla giurisprudenza di legittimità, tale sentenza va interpretata nel senso di riconoscere la percorribilità dell'opposizione all'esecuzione soltanto per ragioni che non potevano essere fatte valere innanzi alla giurisdizione tributaria con ricorso ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, “quando, cioè, la contestazione del diritto dell'agente della riscossione a procedere in executivis era argomentata su fatti
(estintivi, modificativi o impeditivi) verificatisi in epoca successiva («a valle») della notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di mora” (cfr. Cass. ord. 23894/23).
E' evidente, viceversa, che laddove il contribuente possa (o avrebbe potuto) richiedere tutela al giudice tributario avverso uno degli atti di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 non vi è spazio, per le pagina4 di 5 stesse ragioni lì deducibili, per avvalersi dell'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ.: e ciò non solo in quanto si tratta, con ogni evidenza, di questioni non meramente esecutive e quindi attratte alla giurisdizione del giudice tributario ma anche perché, a monte, la domanda così formulata deve ritenersi improponibile, ai sensi del citato art. 57 D.P.R. 602/73 (norma che, com'è noto, esclude, con riferimento ai crediti tributari, le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c.).
Ne consegue che, per tutto quanto esposto, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014, modificato ed integrato con D.M. 147/2022, facendo applicazione dei parametri medi individuati con riferimento all'importo complessivo delle cartelle oggetto di impugnazione.
P.Q.M
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Elena Saviano, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della corte di giustizia tributaria di
Latina;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore Parte_1 dell'opposta delle entrate riscossione in euro 14.103,00 per compensi, oltre accessori (spese CP_1 generali al 15% Iva e Cpa) come per legge.
Così deciso in Latina, 17/03/2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Elena Saviano
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