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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/12/2025, n. 2868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2868 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in funzione di giudice dell'appello, nella persona del giudice dott. Liberato Faccenda, all'esito dell'udienza del 18.11.2025, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2090 del Ruolo Generale dell'anno 2019, vertente tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Sciumbata (C.F. ), con studio in Sersale C.F._1
(CZ), via Greco n. 40, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello appellante
e
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
SE BO (C.F. ), con studio in Sersale (CZ), via Bellavista n. 8, giusta C.F._3 procura a margine dell'atto di citazione di primo grado appellato
Conclusioni come da note scritte depositate entro il 18.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione del 11.4.2019, iscritto a ruolo il 18.4.2019, il proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro n. 2504/2018 del 11.10.2018, con la quale veniva accolta la domanda di risarcimento avanzata da per i danni Controparte_1 subiti a seguito di una caduta avvenuta il 23.12.2014 a causa di una irregolarità del selciato;
in particolare, in via preliminare, chiedeva la sospensione degli effetti esecutivi della sentenza di primo grado e, nel merito, lamentava l'errata valutazione degli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio di prime cure. Pertanto, concludeva chiedendo l'integrale riforma della sentenza impugnata.
pagina 1 di 6 Costituitosi in giudizio, eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità Controparte_2 dell'appello ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter cod. proc. civ.; nel merito, ribadiva la correttezza delle statuizioni della sentenza impugnata, con particolare riguardo alla disamina delle risultanze istruttorie svolte dal giudice di prime cure;
concludeva, dunque, per il rigetto dell'appello.
Rigettata la richiesta di sospensiva della sentenza impugnata e acquisito il fascicolo di primo grado, dopo diversi rinvii la causa, assegnata a questo giudice, perveniva all'odierna udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies, comma 3 cod. proc. civ., laddove veniva decisa con il presente provvedimento.
***
Preliminarmente, va respinta l'eccezione di improcedibilità dell'appello ex artt. 348 bis e 348 ter cod. proc. civ. sollevata dall'appellata.
Si osserva, infatti, che le norme citate contemplano l'ipotesi in cui l'appello sia inammissibile o manifestamente infondato alla luce di un giudizio prognostico di probabilità di accoglimento e venga definito con ordinanza non impugnabile all'udienza di cui all'art. 350 cod. proc. civ.; facoltà ormai preclusa in questa fase, non essendo più possibile pronunciarsi con la predetta ordinanza, poiché adottabile all'udienza di cui all'art. 350 cod. proc. civ.
Tanto premesso, si osserva che, alla luce delle caratteristiche del giudizio d'appello - che non ha ad oggetto un riesame pieno nel merito della decisione impugnata (novum judicium) ma di una “revisio prioris instantiae” – l'appellante ha sempre la veste di attore rispetto al giudizio instaurato e con essa l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale assunta nel giudizio di primo grado (cfr. Cass., Ordinanza del 17.12.2021, n. 40606).
Venendo, quindi, al motivo di gravame, dunque, è stata devoluta a questo giudice una nuova valutazione delle prove raccolte in primo grado in ragione della specifica critica mossa nella censura, ove si contesta il ragionamento espresso nella motivazione in ordine alla credibilità delle dichiarazioni dei testimoni poste a base della decisione impugnata.
Si pone, tuttavia, imprescindibile qualificare preliminarmente la natura giuridica della responsabilità dedotta dall'appellata (attrice in primo grado), al fine di procedere alla rivalutazione della prova assunta in giudizio e verificare l'assolvimento del relativo onere probatorio.
Nel caso di specie, nel ricondurre i danni sofferti ad un vizio della Controparte_1 pavimentazione della piazza facente parte del Comune di (rappresentato dalla presenza di un Pt_1 selciato irregolare a causa della sconnessione di alcuni sanpietrini) ha allegato un tipico rapporto di custodia;
pertanto, la domanda deve essere esaminata alla luce dei principi che fondano la responsabilità ex art. 2051 cod. civ.; tale norma, nello stabilire che ciascuno è responsabile del danno pagina 2 di 6 cagionato dalle cose che ha in custodia, onera il danneggiato di fornire la prova, oltre che del detto rapporto di custodia, anche del danno subito e del nesso causale tra la res in custodia e l'evento dannoso o, più propriamente, tra evento dannoso e “anomalia” della cosa (in tal senso, Cass., n.
10649/04).
Nelle ipotesi di responsabilità ex art. 2051 cod. civ., la condotta del danneggiato può integrare il caso fortuito, ossia presentare caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e porsi essa stessa all'origine del danno qualora si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una cesura rispetto alla serie causale riconducibile alla cosa
(degradandola al rango di mera occasione dell'evento di danno); in altri termini, per recidere il nesso causale nella fattispecie in esame (ed integrare l'ipotesi del caso fortuito), la condotta del danneggiato, oltre ad essere negligente, deve caratterizzarsi per l'imprevedibilità perché eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata.
Sul punto, si richiama quanto sostenuto dalla recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la eterogeneità tra i concetti di “negligenza della vittima” e di “imprevedibilità” della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest” (così in motivazione Cass., n. 37059/2022; conf. a Cass., n.
25837/2017; Cass., n. 26524/2020 e Cass., n. 4035/2021).
In sintesi, al danneggiato spetta l'onere di dimostrare che l'evento sia correlato alla cosa, ovvero alla pericolosità determinata dalla mancata vigilanza, cura e custodia gravante sull'amministrazione convenuta, la quale può tuttavia dedurre che il fatto del danneggiato sia stato utile ad interrompere del tutto il nesso eziologico tra res e danno. Spetta, quindi, al custode convenuto - per liberarsi dalla presunzione di responsabilità - la prova dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, che presenti i caratteri del caso fortuito (che può essere anche il fatto del danneggiato); tuttavia, questo onere probatorio presuppone che l'attore abbia, a sua volta, ed in via prioritaria, fornito la prova della relazione tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia (in tal senso, cfr. Cass., ord. del 3 febbraio 2015, n. 1896).
Con riguardo al caso fortuito integrato dalla condotta del danneggiato, quest'ultima può escludere la responsabilità del custode solo ove sia colposa ed imprevedibile (in tal senso, Cass., n. 25837/2017), ossia quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo (in tal senso, Cass., n.
18317/2015), giacché l'idoneità ad interrompere il nesso causale può essere riconosciuta solo ad un pagina 3 di 6 fattore estraneo avente carattere di imprevedibilità ed eccezionalità o abnormità (in tal senso, Cass., n.
2660/2013).
In definitiva, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, la condotta colposa del danneggiato non è sufficiente, da sola, a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno, essendo richiesto, altresì, che detta condotta si connoti per oggettive caratteristiche di “imprevedibilità” ed “imprevenibilità”, che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa (in tal senso, più di recente, Cass., n. 26524/2020); concetti, questi, che vanno intesi non come assoluta impossibilità di prevedere l'eventualità di una condotta imprudente, negligente o imperita della vittima (che è ovviamente sempre possibile), ma nel senso del rilievo delle sole condotte “oggettivamente” non prevedibili secondo la normale regolarità causale, nelle condizioni date, in quanto costituenti violazione dei doveri minimi di cautela dei quali si esige l'osservanza della generalità dei consociati.
Per completezza, l'individuazione del perimetro applicativo della responsabilità oggettiva in parola non può non integrarsi con l'ipotesi di concorso colposo del danneggiato, previsto dall'art. 1227, comma 1 cod. civ., potendosi valorizzare, anche d'ufficio, la condotta del danneggiato, in ossequio al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte del danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (in tal senso, Cass., n. 2480/2018 e Cass., n.
2481/2018).
Così precisate le regole del riparto probatorio, l'appello promosso è fondato e può trovare accoglimento.
Invero, deve ritenersi che il giudice di prime cure non abbia correttamente valutato le risultanze istruttorie alla luce della documentazione prodotta e delle prove testimoniali espletate, non essendo emersa la prova – il cui onere incombeva in capo al danneggiato – con specifico riferimento all'affermata anomalia della res in custodia.
Non risulta provato, infatti, che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, Controparte_1 sia caduta a causa di una buca presente sul selciato della piazza facente parte del Comune di
[...]
pagina 4 di 6 Le prove acquisite in primo grado, infatti, non consentono di individuare con certezza la Pt_1 causa della caduta.
Invero, il teste di parte attrice escusso non ha saputo riferire di aver visto Controparte_1 cadere proprio a causa di una sconnessione del selciato, diversamente da quanto sostenuto, invece, nell'atto di citazione in primo grado. Segnatamente, il teste escussa all'udienza del Tes_1
6.7.2017, dichiarava: “Conosco di vista l'attrice e il 23 dicembre del 2014, intorno a mezzogiorno, mi trovavo ad AN (…) e ho visto l'attrice che mentre era a piedi di fronte alla chiesa inciampava e si faceva male;
preciso che l'infortunio era dovuto alla mancanza di alcuni elementi in pietra dalla pavimentazione stradale”; tuttavia, a specificazione, affermava: “Dalla mia posizione la buca non era visibile, l'ho vista solo quando mi sono avvicinata all'attrice per soccorrerla”.
Ciò significa, pertanto, che il teste ha saputo riferire della presenza di una buca, ma non che questa sia stata la causa dell'evento e, dunque, del danno patito dall'attrice; invero, non può ritenersi emersa la prova – il cui onere incombe in capo al danneggiato – del rapporto causale tra la buca rinvenuta sul selciato (come dimostrato dalle foto allegate) e la caduta che ha comportato l'evento lesivo di cui l'attrice ha chiesto il ristoro per equivalente, perché il teste escusso ha consegnato un quadro che impedisce del tutto la possibilità di affermare, secondo il criterio del più probabile che non, che l'attrice sia caduta a cagione dell'anomalia della strada che ella stava percorrendo.
Peraltro, anche il prodotto verbale di Pronto Soccorso, ove la danneggiata si è recata il giorno del supposto sinistro, riporta, nella sezione dedicata all'anamnesi, “distorsione collo-piede sn stamane per la presenza di una buca sul manto stradale”; trattasi, tuttavia, di una circostanza neutra poiché, seppur affermata da un pubblico ufficiale, non è coperta da fede privilegiata perché non accaduta alla presenza del soggetto qualificato che ha redatto il referto.
Manca, quindi, la prova della correlazione tra il sinistro e la sconnessione del selciato, che non può essere colmata neppure dalla C.T.U. in atti che, di fronte a un quadro probatorio di siffatta carenza, non può che essere considerata esplorativa.
In definitiva, pur non essendo contestato il rapporto di custodia, e ritenendosi provata la presenza di una sconnessione del selciato costituito da sanpietrini, difetta la dimostrazione tra l'anomalia del bene in custodia e il nesso eziologico tra il detto bene e il danno evento, con conseguente rigetto della domanda.
Accertato, quindi, che il giudice di prime cure abbia errato nel valutare le risultanze del compendio probatorio, limitandosi a ritenere privi di attendibilità i testi di parte convenuta in primo grado, poiché dipendenti comunali, e a ritenere sussistente il nesso eziologico tra res in custodia e danno, pur in pagina 5 di 6 mancanza di prove a sostegno di questo, l'appello deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza di primo grado.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento (individuato, in ragione del valore della causa, in quello per le cause di valore compreso tra € 1.100,01 ad € 5.200,00), secondo i valori minimi, tenuto conto della natura della pronuncia, del valore della controversia e della semplicità delle questioni giuridiche affrontate, con esclusione della fase istruttoria, poiché non si è svolta.
Si pongono definitivamente a carico della parte appellata soccombente le spese della c.t.u. svolta in primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Liberato Faccenda, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza del GdP di Catanzaro del 11.10.2018, n. 2504, rigetta la domanda proposta da nei confronti del Controparte_1 Parte_1
2. condanna l'appellata alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese del giudizio, che si liquidano, per il primo grado di giudizio, in € 633,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf.,
Iva e Cpa come per legge e, per il secondo grado di giudizio, in € 1.278,00 per spese e compensi professionali, oltre rimb. forf. Iva e Cpa come per legge;
3. pone definitivamente a carico di parte appellata le spese di c.t.u. svolta in primo grado.
23.12.2025.
Il Giudice dott. Liberato Faccenda
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in funzione di giudice dell'appello, nella persona del giudice dott. Liberato Faccenda, all'esito dell'udienza del 18.11.2025, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2090 del Ruolo Generale dell'anno 2019, vertente tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Sciumbata (C.F. ), con studio in Sersale C.F._1
(CZ), via Greco n. 40, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello appellante
e
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
SE BO (C.F. ), con studio in Sersale (CZ), via Bellavista n. 8, giusta C.F._3 procura a margine dell'atto di citazione di primo grado appellato
Conclusioni come da note scritte depositate entro il 18.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione del 11.4.2019, iscritto a ruolo il 18.4.2019, il proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro n. 2504/2018 del 11.10.2018, con la quale veniva accolta la domanda di risarcimento avanzata da per i danni Controparte_1 subiti a seguito di una caduta avvenuta il 23.12.2014 a causa di una irregolarità del selciato;
in particolare, in via preliminare, chiedeva la sospensione degli effetti esecutivi della sentenza di primo grado e, nel merito, lamentava l'errata valutazione degli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio di prime cure. Pertanto, concludeva chiedendo l'integrale riforma della sentenza impugnata.
pagina 1 di 6 Costituitosi in giudizio, eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità Controparte_2 dell'appello ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter cod. proc. civ.; nel merito, ribadiva la correttezza delle statuizioni della sentenza impugnata, con particolare riguardo alla disamina delle risultanze istruttorie svolte dal giudice di prime cure;
concludeva, dunque, per il rigetto dell'appello.
Rigettata la richiesta di sospensiva della sentenza impugnata e acquisito il fascicolo di primo grado, dopo diversi rinvii la causa, assegnata a questo giudice, perveniva all'odierna udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies, comma 3 cod. proc. civ., laddove veniva decisa con il presente provvedimento.
***
Preliminarmente, va respinta l'eccezione di improcedibilità dell'appello ex artt. 348 bis e 348 ter cod. proc. civ. sollevata dall'appellata.
Si osserva, infatti, che le norme citate contemplano l'ipotesi in cui l'appello sia inammissibile o manifestamente infondato alla luce di un giudizio prognostico di probabilità di accoglimento e venga definito con ordinanza non impugnabile all'udienza di cui all'art. 350 cod. proc. civ.; facoltà ormai preclusa in questa fase, non essendo più possibile pronunciarsi con la predetta ordinanza, poiché adottabile all'udienza di cui all'art. 350 cod. proc. civ.
Tanto premesso, si osserva che, alla luce delle caratteristiche del giudizio d'appello - che non ha ad oggetto un riesame pieno nel merito della decisione impugnata (novum judicium) ma di una “revisio prioris instantiae” – l'appellante ha sempre la veste di attore rispetto al giudizio instaurato e con essa l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale assunta nel giudizio di primo grado (cfr. Cass., Ordinanza del 17.12.2021, n. 40606).
Venendo, quindi, al motivo di gravame, dunque, è stata devoluta a questo giudice una nuova valutazione delle prove raccolte in primo grado in ragione della specifica critica mossa nella censura, ove si contesta il ragionamento espresso nella motivazione in ordine alla credibilità delle dichiarazioni dei testimoni poste a base della decisione impugnata.
Si pone, tuttavia, imprescindibile qualificare preliminarmente la natura giuridica della responsabilità dedotta dall'appellata (attrice in primo grado), al fine di procedere alla rivalutazione della prova assunta in giudizio e verificare l'assolvimento del relativo onere probatorio.
Nel caso di specie, nel ricondurre i danni sofferti ad un vizio della Controparte_1 pavimentazione della piazza facente parte del Comune di (rappresentato dalla presenza di un Pt_1 selciato irregolare a causa della sconnessione di alcuni sanpietrini) ha allegato un tipico rapporto di custodia;
pertanto, la domanda deve essere esaminata alla luce dei principi che fondano la responsabilità ex art. 2051 cod. civ.; tale norma, nello stabilire che ciascuno è responsabile del danno pagina 2 di 6 cagionato dalle cose che ha in custodia, onera il danneggiato di fornire la prova, oltre che del detto rapporto di custodia, anche del danno subito e del nesso causale tra la res in custodia e l'evento dannoso o, più propriamente, tra evento dannoso e “anomalia” della cosa (in tal senso, Cass., n.
10649/04).
Nelle ipotesi di responsabilità ex art. 2051 cod. civ., la condotta del danneggiato può integrare il caso fortuito, ossia presentare caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e porsi essa stessa all'origine del danno qualora si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una cesura rispetto alla serie causale riconducibile alla cosa
(degradandola al rango di mera occasione dell'evento di danno); in altri termini, per recidere il nesso causale nella fattispecie in esame (ed integrare l'ipotesi del caso fortuito), la condotta del danneggiato, oltre ad essere negligente, deve caratterizzarsi per l'imprevedibilità perché eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata.
Sul punto, si richiama quanto sostenuto dalla recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la eterogeneità tra i concetti di “negligenza della vittima” e di “imprevedibilità” della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest” (così in motivazione Cass., n. 37059/2022; conf. a Cass., n.
25837/2017; Cass., n. 26524/2020 e Cass., n. 4035/2021).
In sintesi, al danneggiato spetta l'onere di dimostrare che l'evento sia correlato alla cosa, ovvero alla pericolosità determinata dalla mancata vigilanza, cura e custodia gravante sull'amministrazione convenuta, la quale può tuttavia dedurre che il fatto del danneggiato sia stato utile ad interrompere del tutto il nesso eziologico tra res e danno. Spetta, quindi, al custode convenuto - per liberarsi dalla presunzione di responsabilità - la prova dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, che presenti i caratteri del caso fortuito (che può essere anche il fatto del danneggiato); tuttavia, questo onere probatorio presuppone che l'attore abbia, a sua volta, ed in via prioritaria, fornito la prova della relazione tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia (in tal senso, cfr. Cass., ord. del 3 febbraio 2015, n. 1896).
Con riguardo al caso fortuito integrato dalla condotta del danneggiato, quest'ultima può escludere la responsabilità del custode solo ove sia colposa ed imprevedibile (in tal senso, Cass., n. 25837/2017), ossia quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo (in tal senso, Cass., n.
18317/2015), giacché l'idoneità ad interrompere il nesso causale può essere riconosciuta solo ad un pagina 3 di 6 fattore estraneo avente carattere di imprevedibilità ed eccezionalità o abnormità (in tal senso, Cass., n.
2660/2013).
In definitiva, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, la condotta colposa del danneggiato non è sufficiente, da sola, a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno, essendo richiesto, altresì, che detta condotta si connoti per oggettive caratteristiche di “imprevedibilità” ed “imprevenibilità”, che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa (in tal senso, più di recente, Cass., n. 26524/2020); concetti, questi, che vanno intesi non come assoluta impossibilità di prevedere l'eventualità di una condotta imprudente, negligente o imperita della vittima (che è ovviamente sempre possibile), ma nel senso del rilievo delle sole condotte “oggettivamente” non prevedibili secondo la normale regolarità causale, nelle condizioni date, in quanto costituenti violazione dei doveri minimi di cautela dei quali si esige l'osservanza della generalità dei consociati.
Per completezza, l'individuazione del perimetro applicativo della responsabilità oggettiva in parola non può non integrarsi con l'ipotesi di concorso colposo del danneggiato, previsto dall'art. 1227, comma 1 cod. civ., potendosi valorizzare, anche d'ufficio, la condotta del danneggiato, in ossequio al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte del danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (in tal senso, Cass., n. 2480/2018 e Cass., n.
2481/2018).
Così precisate le regole del riparto probatorio, l'appello promosso è fondato e può trovare accoglimento.
Invero, deve ritenersi che il giudice di prime cure non abbia correttamente valutato le risultanze istruttorie alla luce della documentazione prodotta e delle prove testimoniali espletate, non essendo emersa la prova – il cui onere incombeva in capo al danneggiato – con specifico riferimento all'affermata anomalia della res in custodia.
Non risulta provato, infatti, che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, Controparte_1 sia caduta a causa di una buca presente sul selciato della piazza facente parte del Comune di
[...]
pagina 4 di 6 Le prove acquisite in primo grado, infatti, non consentono di individuare con certezza la Pt_1 causa della caduta.
Invero, il teste di parte attrice escusso non ha saputo riferire di aver visto Controparte_1 cadere proprio a causa di una sconnessione del selciato, diversamente da quanto sostenuto, invece, nell'atto di citazione in primo grado. Segnatamente, il teste escussa all'udienza del Tes_1
6.7.2017, dichiarava: “Conosco di vista l'attrice e il 23 dicembre del 2014, intorno a mezzogiorno, mi trovavo ad AN (…) e ho visto l'attrice che mentre era a piedi di fronte alla chiesa inciampava e si faceva male;
preciso che l'infortunio era dovuto alla mancanza di alcuni elementi in pietra dalla pavimentazione stradale”; tuttavia, a specificazione, affermava: “Dalla mia posizione la buca non era visibile, l'ho vista solo quando mi sono avvicinata all'attrice per soccorrerla”.
Ciò significa, pertanto, che il teste ha saputo riferire della presenza di una buca, ma non che questa sia stata la causa dell'evento e, dunque, del danno patito dall'attrice; invero, non può ritenersi emersa la prova – il cui onere incombe in capo al danneggiato – del rapporto causale tra la buca rinvenuta sul selciato (come dimostrato dalle foto allegate) e la caduta che ha comportato l'evento lesivo di cui l'attrice ha chiesto il ristoro per equivalente, perché il teste escusso ha consegnato un quadro che impedisce del tutto la possibilità di affermare, secondo il criterio del più probabile che non, che l'attrice sia caduta a cagione dell'anomalia della strada che ella stava percorrendo.
Peraltro, anche il prodotto verbale di Pronto Soccorso, ove la danneggiata si è recata il giorno del supposto sinistro, riporta, nella sezione dedicata all'anamnesi, “distorsione collo-piede sn stamane per la presenza di una buca sul manto stradale”; trattasi, tuttavia, di una circostanza neutra poiché, seppur affermata da un pubblico ufficiale, non è coperta da fede privilegiata perché non accaduta alla presenza del soggetto qualificato che ha redatto il referto.
Manca, quindi, la prova della correlazione tra il sinistro e la sconnessione del selciato, che non può essere colmata neppure dalla C.T.U. in atti che, di fronte a un quadro probatorio di siffatta carenza, non può che essere considerata esplorativa.
In definitiva, pur non essendo contestato il rapporto di custodia, e ritenendosi provata la presenza di una sconnessione del selciato costituito da sanpietrini, difetta la dimostrazione tra l'anomalia del bene in custodia e il nesso eziologico tra il detto bene e il danno evento, con conseguente rigetto della domanda.
Accertato, quindi, che il giudice di prime cure abbia errato nel valutare le risultanze del compendio probatorio, limitandosi a ritenere privi di attendibilità i testi di parte convenuta in primo grado, poiché dipendenti comunali, e a ritenere sussistente il nesso eziologico tra res in custodia e danno, pur in pagina 5 di 6 mancanza di prove a sostegno di questo, l'appello deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza di primo grado.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento (individuato, in ragione del valore della causa, in quello per le cause di valore compreso tra € 1.100,01 ad € 5.200,00), secondo i valori minimi, tenuto conto della natura della pronuncia, del valore della controversia e della semplicità delle questioni giuridiche affrontate, con esclusione della fase istruttoria, poiché non si è svolta.
Si pongono definitivamente a carico della parte appellata soccombente le spese della c.t.u. svolta in primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Liberato Faccenda, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza del GdP di Catanzaro del 11.10.2018, n. 2504, rigetta la domanda proposta da nei confronti del Controparte_1 Parte_1
2. condanna l'appellata alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese del giudizio, che si liquidano, per il primo grado di giudizio, in € 633,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf.,
Iva e Cpa come per legge e, per il secondo grado di giudizio, in € 1.278,00 per spese e compensi professionali, oltre rimb. forf. Iva e Cpa come per legge;
3. pone definitivamente a carico di parte appellata le spese di c.t.u. svolta in primo grado.
23.12.2025.
Il Giudice dott. Liberato Faccenda
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