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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 03/12/2025, n. 1319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1319 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
RGL 3699/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E C I V I L E D I L O C R I
C o n t r o v e r s i e l a v o r o e p r e v i d e n z a
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 02/12/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. di RG 3699/2021 avente ad oggetto -opposizione ad avviso di intimazione– promossa
tra
, con l'avv. Giuseppe Strangio;
Parte_1
-ricorrente–
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. E. Triolo e l'avv. A.F.P. CP_1
Micheli;
-resistente –
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_2
l'avv. Simona Maria Leanza
-resistente-
conclusioni dalle parti: come rassegnate nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3/12/2021 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420219001886537000, notificata il 16.11.2021, con la quale l'agente di riscossione sollecitava il pagamento dei seguenti avvisi di addebito: - avviso di addebito n. 394201200013339550000, che sarebbe stata notificata il 29.05.2012 e recante un ammontare pari ad €. 6.787,03;
- avviso di addebito n. 39420120004617966000, che sarebbe stata notificata il 26.02.2013 e recante un ammontare pari ad €. 2.388,51;
- avviso di addebito n. 39420130001473438000, che sarebbe stata notificata il 19.05.2013 e recante un ammontare pari ad €. 1.228,21;
- avviso di addebito n. 39420130002994901000, che sarebbe stata notificata il 14.02.2014 e recante un ammontare pari ad €. 2.433,15;
- avviso di addebito n. 39420140001178548000, che sarebbe stata notificata il 12.06.2014 e recante un ammontare pari ad €. 2.514,85;
- avviso di addebito n. 39420150001826291000, che sarebbe stata notificata il 29.10.2015 e recante un ammontare pari ad €. 2.434,36.
Parte ricorrente eccepiva, tra le altre cose, la prescrizione del diritto a procedere alla riscossione delle somme in ragione dell'intervenuta prescrizione maturata in conseguenza della mancata notifica di atti interruttivi.
L' , nel costituirsi in giudizio deduceva la intervenuta corretta notifica della Controparte_2 cartella di pagamento e la conseguente inammissibilità del ricorso per tardività. Eccepiva,
inoltre, che successivamente alla notifica delle cartelle e degli avvisi non era comunque maturata alcuna prescrizione in quanto i termini sarebbero stati interrotti con successivi atti interruttivi e segnatamente da una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
09476201500001877000 notificata il 28/05/20215 e ciò in virtù della normativa speciale relativa al COVID 19. Concludeva per il rigetto del ricorso.
CP_ Si costituiva l' chiedendo il rigetto della domanda poiché infondata in fatto e diritto,
deducendo che non era maturata la prescrizione e comunque nessuna responsabilità poteva essere addebitata all' . CP_3
Preliminarmente va verificata la effettiva regolare notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito e di successivi atti interruttivi.
Sul punto si osserva che dai documenti prodotti in atti si evince che le cartelle e gli avvisi de quo risultano, senza contestazione alcuna, notificati nelle date indicate nell'atto impugnato.
Orbene, il ricorrente eccependo la prescrizione ha inteso formulare, per tale verso,
un'opposizione all'esecuzione.
In proposito giova evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Orbene, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, L. 335/95, le contribuzioni di pertinenza del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, a decorrere dal 1° gennaio 1996 si prescrivono in 5 anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o suoi superstiti, mentre tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore della legge (cfr Cass S.U. 23397/2016)
Quanto all'atto interruttivo indicato dal concessionario -comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n 09476 2015 00004592 000- si osserva che il resistente produce prova della notifica del predetto atto avvenuta in data 28/05/2015.
Ed invero, in ordine all'eccepita prescrizione, occorre rilevare come il (DL n. 18/2020) ha determinato la sospensione, dal 8 marzo fino al 31 maggio 2020, delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione.
Il “Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020), ha prorogato fino al 31 agosto 2020 le sospensioni disposte dal “Decreto Cura Italia”.
Il Decreto-legge n. 125/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 159/2020, ha differito al 31 dicembre 2020 il termine di sospensione dell'attività di riscossione comprese le attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione.
Il "Decreto Sostegni" (DL n. 41/2021) ha disposto l'ulteriore differimento al 30 aprile 2021, del periodo di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione.
I termini stabiliti dal "Decreto Sostegni" sono stati ulteriormente modificati dalla Legge n.
106/2021, di conversione del “Decreto Sostegni-bis” (DL n. 73/2021), che ha differito, dal 30
aprile al 31 agosto 2021, il termine “finale” del periodo di sospensione delle attività di riscossione.
Mette conto richiamare, circa la questione di (in-)applicabilità all'ipotesi in esame dell'art. 68
dello stesso D.L. n. 18/2020 (Decreto Cura Italia), l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui
“Peraltro, come evidenziato dalla difesa delle parti resistenti, ai fini del computo del termine di prescrizione
deve farsi riferimento ai provvedimenti legislativi emanati per fronteggiare i disagi economici e sociali
connessi alla diffusione della pandemia da COVID-19. Più nello specifico, l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i
lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e
assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di
sospensione. Ov. il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. La norma ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il
decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la
prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere. Il successivo articolo 11, comma 9, del decreto-legge n.
183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto una ulteriore causa speciale di
sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30
giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, di cui al precedente paragrafo 2. L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n.
183/2020 determina, analogamente a quanto già precisato nella circolare n. 64/2020 con riguardo
all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, la sospensione del decorso della prescrizione ovvero il rinvio dell'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il
decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
In sintesi, per effetto delle normative Covid sulla sospensione della prescrizione, si devono aggiungere 129 giorni (art. 37 del d.l. 18/2020, conv. in l. 27/2020 - circ. 64/2020 - dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020,
periodo neutro) e 182 giorni (art. 11,comma 9, d.l. 183/2020, conv. in l. 21/2021 - dal 31 dicembre 2020 al
30 giugno 2021 -circ. 126 del 10 agosto 2021).
Le parti convenute richiamano, altresì, l'art. 68 dello stesso DL n. 18/2020 (Decreto Cura Italia) che dispone
“1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28febbraio 2021 [poi prorogato fino al 31 agosto 2021], derivanti da
cartelle di RGL n.1095/2022 pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
L'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato, recita:
“1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento (...) comportano altresì, per un
corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti
previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”.
Ebbene, ritiene questo Giudice che, nella specie, non possa trovare applicazione l'art. 68 cit., il quale fa
riferimento ai soli termini di versamento e quindi rileva per i crediti che avrebbero dovuto essere pagati in quel periodo e per i quali quindi più che di sospensione della prescrizione deve dirsi che il termine non è
iniziato a decorrere perché appunto il credito è rimasto inesigibile fino al 31 agosto 2021, per cui l'art. 68 non opera in relazione ai crediti per i quali i termini di versamento erano già scaduti al momento dell'entrata in vigore del D.L.. n. 18/2020 per i quali, quindi opera invece solo la sospensione di 129 giorni, cui si somma
quella di 182 giorni, dal 31.12.2020 al 30.6.2021” (cfr. sentenza del Tribunale Torino sez. V,
21/09/2022, n. 1247).
In applicazione a quanto sopra, l'atto interruttivo indicato dal concessionario -comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n 09476201500001877000 comprendente gli avvisi impugnati- risulta correttamente notificato (e provato) in data 28/05/2015 a cui deve aggiungersi al quinquennio successivo i 311 gg per sospensione COVID. Sicchè l'intimazione di pagamento per cui è causa, notificata il 16.11.2021, è intervenuta successivamente alla maturazione del termine prescrizionale. Ciò vale anche per l'avviso di addebito n. 39420150001826291000, non compreso nell'atto interruttivo indicato dal concessionario poiché successivo, che sarebbe stato notificato il 29.10.2015.
Considerato che
elemento costitutivo della eccezione di prescrizione è
l'inerzia del titolare del diritto fatto valere, prolungatasi per il tempo previsto dalla legge, con la conseguenza che la parte ha solo l'onere di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di voler profittare di quell'effetto, sufficiente deve ritenersi per l'accoglimento della spiegata eccezione il dato che non risulta siano stati compiuti atti idonei ad interrompere la prescrizione - nessuna prova avendo fornito l'agente della riscossione in ordine al compimento di atti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione - sicché devono ritenersi verificati i presupposti costitutivi dell'eccepita sopravvenuta estinzione del diritto a riscuotere i contributi nella stessa indicati.
Per quanto detto il ricorso va accolto e l'atto di intimazione va annullato con riferimento agli avvisi di pagamento impugnati per i quali va dunque dichiarata l'intervenuta prescrizione dei crediti.
Le spese vanno poste seguono il principio della soccombenza e vanno poste esclusivamente a carico della resistente che non ha dato idonea prova di Controparte_2 eventi interruttivi della prescrizione successivamente alla notifica delle cartelle (dalla stessa curata).
PQM
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento n. 09420219001886537000, in relazione agli avvisi di addebito n. 394201200013339550000, n. 39420120004617966000, n.
39420130001473438000, n. 39420130002994901000, n. 39420140001178548000 e n.
39420150001826291000 per l'intervenuta prescrizione dei crediti asseritamente vantati
CP_ dall' e dagli stessi portati;
- condanna la resistente al pagamento, in favore Controparte_4
dell'opponente, delle spese di lite, che vengono liquidate nella somma di euro 1.500,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente costituitisi e dichiaratisi antistatario.
Provvedimento redatto con l'ausilio del Funzionario AUPP Dott. Alessandro Acri e depositato
telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, in data 03/12/2025
IL GIUDICE dott. Davide De Leo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E C I V I L E D I L O C R I
C o n t r o v e r s i e l a v o r o e p r e v i d e n z a
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 02/12/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. di RG 3699/2021 avente ad oggetto -opposizione ad avviso di intimazione– promossa
tra
, con l'avv. Giuseppe Strangio;
Parte_1
-ricorrente–
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. E. Triolo e l'avv. A.F.P. CP_1
Micheli;
-resistente –
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_2
l'avv. Simona Maria Leanza
-resistente-
conclusioni dalle parti: come rassegnate nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3/12/2021 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420219001886537000, notificata il 16.11.2021, con la quale l'agente di riscossione sollecitava il pagamento dei seguenti avvisi di addebito: - avviso di addebito n. 394201200013339550000, che sarebbe stata notificata il 29.05.2012 e recante un ammontare pari ad €. 6.787,03;
- avviso di addebito n. 39420120004617966000, che sarebbe stata notificata il 26.02.2013 e recante un ammontare pari ad €. 2.388,51;
- avviso di addebito n. 39420130001473438000, che sarebbe stata notificata il 19.05.2013 e recante un ammontare pari ad €. 1.228,21;
- avviso di addebito n. 39420130002994901000, che sarebbe stata notificata il 14.02.2014 e recante un ammontare pari ad €. 2.433,15;
- avviso di addebito n. 39420140001178548000, che sarebbe stata notificata il 12.06.2014 e recante un ammontare pari ad €. 2.514,85;
- avviso di addebito n. 39420150001826291000, che sarebbe stata notificata il 29.10.2015 e recante un ammontare pari ad €. 2.434,36.
Parte ricorrente eccepiva, tra le altre cose, la prescrizione del diritto a procedere alla riscossione delle somme in ragione dell'intervenuta prescrizione maturata in conseguenza della mancata notifica di atti interruttivi.
L' , nel costituirsi in giudizio deduceva la intervenuta corretta notifica della Controparte_2 cartella di pagamento e la conseguente inammissibilità del ricorso per tardività. Eccepiva,
inoltre, che successivamente alla notifica delle cartelle e degli avvisi non era comunque maturata alcuna prescrizione in quanto i termini sarebbero stati interrotti con successivi atti interruttivi e segnatamente da una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
09476201500001877000 notificata il 28/05/20215 e ciò in virtù della normativa speciale relativa al COVID 19. Concludeva per il rigetto del ricorso.
CP_ Si costituiva l' chiedendo il rigetto della domanda poiché infondata in fatto e diritto,
deducendo che non era maturata la prescrizione e comunque nessuna responsabilità poteva essere addebitata all' . CP_3
Preliminarmente va verificata la effettiva regolare notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito e di successivi atti interruttivi.
Sul punto si osserva che dai documenti prodotti in atti si evince che le cartelle e gli avvisi de quo risultano, senza contestazione alcuna, notificati nelle date indicate nell'atto impugnato.
Orbene, il ricorrente eccependo la prescrizione ha inteso formulare, per tale verso,
un'opposizione all'esecuzione.
In proposito giova evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Orbene, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, L. 335/95, le contribuzioni di pertinenza del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, a decorrere dal 1° gennaio 1996 si prescrivono in 5 anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o suoi superstiti, mentre tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore della legge (cfr Cass S.U. 23397/2016)
Quanto all'atto interruttivo indicato dal concessionario -comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n 09476 2015 00004592 000- si osserva che il resistente produce prova della notifica del predetto atto avvenuta in data 28/05/2015.
Ed invero, in ordine all'eccepita prescrizione, occorre rilevare come il (DL n. 18/2020) ha determinato la sospensione, dal 8 marzo fino al 31 maggio 2020, delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione.
Il “Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020), ha prorogato fino al 31 agosto 2020 le sospensioni disposte dal “Decreto Cura Italia”.
Il Decreto-legge n. 125/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 159/2020, ha differito al 31 dicembre 2020 il termine di sospensione dell'attività di riscossione comprese le attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione.
Il "Decreto Sostegni" (DL n. 41/2021) ha disposto l'ulteriore differimento al 30 aprile 2021, del periodo di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione.
I termini stabiliti dal "Decreto Sostegni" sono stati ulteriormente modificati dalla Legge n.
106/2021, di conversione del “Decreto Sostegni-bis” (DL n. 73/2021), che ha differito, dal 30
aprile al 31 agosto 2021, il termine “finale” del periodo di sospensione delle attività di riscossione.
Mette conto richiamare, circa la questione di (in-)applicabilità all'ipotesi in esame dell'art. 68
dello stesso D.L. n. 18/2020 (Decreto Cura Italia), l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui
“Peraltro, come evidenziato dalla difesa delle parti resistenti, ai fini del computo del termine di prescrizione
deve farsi riferimento ai provvedimenti legislativi emanati per fronteggiare i disagi economici e sociali
connessi alla diffusione della pandemia da COVID-19. Più nello specifico, l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i
lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e
assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di
sospensione. Ov. il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. La norma ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il
decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la
prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere. Il successivo articolo 11, comma 9, del decreto-legge n.
183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto una ulteriore causa speciale di
sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30
giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, di cui al precedente paragrafo 2. L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n.
183/2020 determina, analogamente a quanto già precisato nella circolare n. 64/2020 con riguardo
all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, la sospensione del decorso della prescrizione ovvero il rinvio dell'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il
decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
In sintesi, per effetto delle normative Covid sulla sospensione della prescrizione, si devono aggiungere 129 giorni (art. 37 del d.l. 18/2020, conv. in l. 27/2020 - circ. 64/2020 - dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020,
periodo neutro) e 182 giorni (art. 11,comma 9, d.l. 183/2020, conv. in l. 21/2021 - dal 31 dicembre 2020 al
30 giugno 2021 -circ. 126 del 10 agosto 2021).
Le parti convenute richiamano, altresì, l'art. 68 dello stesso DL n. 18/2020 (Decreto Cura Italia) che dispone
“1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28febbraio 2021 [poi prorogato fino al 31 agosto 2021], derivanti da
cartelle di RGL n.1095/2022 pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
L'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato, recita:
“1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento (...) comportano altresì, per un
corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti
previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”.
Ebbene, ritiene questo Giudice che, nella specie, non possa trovare applicazione l'art. 68 cit., il quale fa
riferimento ai soli termini di versamento e quindi rileva per i crediti che avrebbero dovuto essere pagati in quel periodo e per i quali quindi più che di sospensione della prescrizione deve dirsi che il termine non è
iniziato a decorrere perché appunto il credito è rimasto inesigibile fino al 31 agosto 2021, per cui l'art. 68 non opera in relazione ai crediti per i quali i termini di versamento erano già scaduti al momento dell'entrata in vigore del D.L.. n. 18/2020 per i quali, quindi opera invece solo la sospensione di 129 giorni, cui si somma
quella di 182 giorni, dal 31.12.2020 al 30.6.2021” (cfr. sentenza del Tribunale Torino sez. V,
21/09/2022, n. 1247).
In applicazione a quanto sopra, l'atto interruttivo indicato dal concessionario -comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n 09476201500001877000 comprendente gli avvisi impugnati- risulta correttamente notificato (e provato) in data 28/05/2015 a cui deve aggiungersi al quinquennio successivo i 311 gg per sospensione COVID. Sicchè l'intimazione di pagamento per cui è causa, notificata il 16.11.2021, è intervenuta successivamente alla maturazione del termine prescrizionale. Ciò vale anche per l'avviso di addebito n. 39420150001826291000, non compreso nell'atto interruttivo indicato dal concessionario poiché successivo, che sarebbe stato notificato il 29.10.2015.
Considerato che
elemento costitutivo della eccezione di prescrizione è
l'inerzia del titolare del diritto fatto valere, prolungatasi per il tempo previsto dalla legge, con la conseguenza che la parte ha solo l'onere di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di voler profittare di quell'effetto, sufficiente deve ritenersi per l'accoglimento della spiegata eccezione il dato che non risulta siano stati compiuti atti idonei ad interrompere la prescrizione - nessuna prova avendo fornito l'agente della riscossione in ordine al compimento di atti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione - sicché devono ritenersi verificati i presupposti costitutivi dell'eccepita sopravvenuta estinzione del diritto a riscuotere i contributi nella stessa indicati.
Per quanto detto il ricorso va accolto e l'atto di intimazione va annullato con riferimento agli avvisi di pagamento impugnati per i quali va dunque dichiarata l'intervenuta prescrizione dei crediti.
Le spese vanno poste seguono il principio della soccombenza e vanno poste esclusivamente a carico della resistente che non ha dato idonea prova di Controparte_2 eventi interruttivi della prescrizione successivamente alla notifica delle cartelle (dalla stessa curata).
PQM
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento n. 09420219001886537000, in relazione agli avvisi di addebito n. 394201200013339550000, n. 39420120004617966000, n.
39420130001473438000, n. 39420130002994901000, n. 39420140001178548000 e n.
39420150001826291000 per l'intervenuta prescrizione dei crediti asseritamente vantati
CP_ dall' e dagli stessi portati;
- condanna la resistente al pagamento, in favore Controparte_4
dell'opponente, delle spese di lite, che vengono liquidate nella somma di euro 1.500,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente costituitisi e dichiaratisi antistatario.
Provvedimento redatto con l'ausilio del Funzionario AUPP Dott. Alessandro Acri e depositato
telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, in data 03/12/2025
IL GIUDICE dott. Davide De Leo