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26 agosto 2004
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1 dicembre 2007
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1 gennaio 2015
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Art. 2. 1. Ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennita' di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalidita' permanente di qualsiasi entita' e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonche' alle vedove e agli orfani, la retribuzione pensionabile va rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento.
(( 1-bis. Ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 e del trattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 dell'articolo 3, per i soli dipendenti privati invalidi, nonche' per i loro eredi aventi diritto a pensione di reversibilita', che, ai sensi della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5 per cento e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta dall'invalido all'atto del pensionamento, ove piu' favorevole )) 2. E' riconosciuto il diritto ad una maggiorazione della misura della pensione e ai relativi benefici sulla base dei criteri indicati dalla presente legge per coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici di maggior favore derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti.
(( 1-bis. Ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 e del trattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 dell'articolo 3, per i soli dipendenti privati invalidi, nonche' per i loro eredi aventi diritto a pensione di reversibilita', che, ai sensi della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5 per cento e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta dall'invalido all'atto del pensionamento, ove piu' favorevole )) 2. E' riconosciuto il diritto ad una maggiorazione della misura della pensione e ai relativi benefici sulla base dei criteri indicati dalla presente legge per coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici di maggior favore derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti.
Commentari • 6
- 1. Risoluzione del 08/02/2008 n. 39 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e ContenziosoAgenzia delle Entrate · 8 febbraio 2008 · 3.762383
[…] . per quanto concerne il regime fiscale da riservare ai trattamenti pensionistici presi in considerazione dalla disposizione sopra citata, ai sensi dell\'art. 3, comma 2, della legge n. 206 del 2004, compete l\'esenzione dall\'IRPEF sull\'intera pensione, cosi\' come precisato dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27
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Giurisprudenza • 302
- 1. Trib. Genova, sentenza 28/03/2024, n. 1002Provvedimento: […] formulando le seguenti conclusioni: In via principale, dichiarare il diritto del ricorrente di percepire la pensione dal 01/01/2006 ai sensi dell'art. 4 comma 2 legge 206/2004: - quanto al periodo tra il 1°/01/2006 e il 31/12/2006, […] maggiorata di una percentuale del 28,35% in base all'art. 2 legge 206/2004, […] - dichiarare il diritto del ricorrente di percepire da 01/01/01/2006 la pensione ai sensi dell'art. 4 comma 2-bis legge 206/2004: […] L'art. 4 c.2 della legge n. 206 del 2004 (“Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”) dispone testualmente per quanto qui rileva: […] è disciplinato dall'art. 4 c.2 della legge n. 206/2004, […]Leggi di più...
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