Ordinanza cautelare 2 agosto 2024
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 11/06/2025, n. 11394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11394 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 11394/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07221/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7221 del 2024, proposto da
PE OC, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Di Veroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate, Formez Pa, Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Risorse Umane, Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lombardia, non costituiti in giudizio;
nei confronti
PE AR, ET TR, US FI, AN LO, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
dei seguenti atti:
- graduatoria di merito ed elenco dei vincitori relativi alla REGIONE LOMBARDIA, pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate in data 13/05/2024, relativi alla “selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4.265, da inquadrare nell’area dei funzionari per l’attività tributaria” (codice di concorso TRIB) di cui al bando di concorso n. 272034 del 24/7/23 (rettificato con atto n. 300017/2023 del 24/08/2023 e con atto n. 224448 del 9/05/2024), laddove indica in capo alla parte ricorrente un punteggio inferiore a quello dovuto sulla base dell’esito della prova scritta;
- atto di approvazione della graduatoria di merito ed elenco dei vincitori pubblicati in data 13/05/24 relativi alla REGIONE LOMBARDIA;
- questionario con l’esito della prova scritta svolta in data 24/11/2023 e conclusa con il punteggio di 21,43 comunicato nell’area “riservata” della parte ricorrente, lesivo laddove reca un quesito inerente alla “sottoscrizione e al versamento del capitale” delle s.r.l. errato, incompleto, ambiguo, mal posto nella sua formulazione e senza una soluzione corretta, tanto dall’aver determinato un errore nella risposta e il conseguente punteggio inferiore rispetto a quello spettante sia nel test che in graduatoria finale;
- bando di concorso n. 272034 del 24/07/23 (e se lesivi i successivi atti di rettifica dello stesso);
- regolamento di Amministrazione dell’Agenzia, laddove lesivo nei confronti di parte ricorrente,
per l’accertamento
dell’interesse, in capo alla parte ricorrente, all’annullamento del quiz contestato con rivalutazione del punteggio complessivo sia nel test che nella graduatoria di merito per la REGIONE LOMBARDIA,
e per la conseguente condanna
ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata a provvedere in tal senso con la conseguente aggiunta di +0,51 punti (di cui +0,43 per l’annullamento del quesito errato e lo storno della penalità di -0,08) e rideterminazione del punteggio finale in graduatoria pari a 21,94.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate e di Formez Pa e di Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2025 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 272034 del 24 luglio 2023 veniva indetta una procedura di selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 3970 unità, da inquadrare nell’area dei funzionari per attività tributaria.
Il bando prevedeva un’unica fase selettiva, disciplinata dall’art. 6 del Bando, consistente nella somministrazione di un questionario a risposta multipla composto da 70 quesiti.
Per ciascuna risposta veniva attribuito il seguente punteggio:
- risposta esatta +0,43 punti;
- risposta mancante 0 punti;
- risposta errata -0,08 punti.
Al fine di superare la prova scritta i candidati dovevano ottenere almeno il punteggio di 21/30.
Le prove si svolgevano dal 22 al 24 novembre 2023 e il successivo 30 novembre veniva pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia l’elenco nazionale anonimo degli esiti della prova.
In sostanza, per tutti i partecipanti alla prova veniva riportato un codice identificativo, noto solo al singolo candidato, con il relativo punteggio.
Inoltre, tutti i candidati, dalla medesima data, potevano accedere con le proprie credenziali all’area riservata della piattaforma Concorsi Smart del Formez PA, al fine di visionare la propria prova e conoscere il punteggio conseguito.
Tenuto conto, poi, che non erano previste ulteriori prove selettive, in data 17 gennaio 2024 venivano pubblicati i punteggi in forma anonima, distinti per Regione di partecipazione, dei candidati che avevano riportato un punteggio pari o superiore a 21/30.
In tal modo il ricorrente, che aveva partecipato al concorso per i posti banditi nella regione Lombardia (alla quale erano state originariamente assegnate 900 posizioni), ha appreso di essere rientrato tra gli idonei non vincitori, avendo riportato il punteggio di 21,43.
In data 14 maggio 2024, l’Amministrazione resistente pubblicava sul proprio sito istituzionale la graduatoria finale di merito per la Direzione Regionale della Lombardia, nella quale il ricorrente figurava tra gli idonei non vincitori.
In data 24 maggio 2024, l’Agenzia adottava un provvedimento di rettifica del bando con il quale, a seguito di pronunce di questo Tar (nn. 6328, 6329, 6331, 6332, 6362, 6380, 6388, 6389, del 2 aprile 2024), veniva soppresso il punto 7.4 dell’originario bando, il quale prevedeva che, ai sensi dell’art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, integrato dall’art. 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sarebbero stati considerati idonei i candidati collocati in ciascuna graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi.
Con il medesimo atto veniva stabilito, in ragione della rilevata disponibilità di sufficienti facoltà assunzionali e al fine di evitare ulteriori contenziosi, l’aumento dei posti previsti nelle Direzioni Regionali e Uffici centrali per un numero pari a quello dei candidati aventi titolo alla riserva dei posti per ciascun ambito e non ricompresi per merito tra i vincitori.
Il ricorrente, che in tale graduatoria rettificata si è collocato al 1863 posto, ha dunque proposto il gravame in esame lamentando l’erronea formulazione del quesito 57 e domandando la consequenziale attribuzione alla sua prova di un punteggio aggiuntivo di 0,51 punti (considerando + 0,43 per l’annullamento del quesito errato e lo storno della penalità di - 0,08).
Il ricorrente ha diffusamente rappresentato come il suo interesse a ricorrere si sia concretizzato a seguito dell’eliminazione dell’applicazione della normativa “taglia idonei”, atteso che, solo dopo tale modifica al bando, il maggior punteggio da lui conseguito in caso di accoglimento del gravame (che gli consentirebbe di acquisire la posizione n. 1568 nella graduatoria di merito della Regione di interesse) gli offrirebbe la possibilità di assunzione in caso di scorrimento della stessa.
L’Agenzia delle entrate, costituita in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto irricevibile e infondato.
Alla camera di consiglio del 1° agosto 2024 veniva disposta l’integrazione del contraddittorio.
All’odierna udienza il ricorso veniva trattenuto in decisione.
In via preliminare il Collegio ritiene di respingere l’eccezione di irricevibilità formulata dalla difesa erariale, pur condivisa in precedenti decisioni della sezione (sentenze nn. 8756 del 7 maggio 2025 e 1908 del 29 gennaio 2025).
E infatti, diversamente da quanto avvenuto nei ricorsi decisi con le richiamate sentenze, nella fattispecie oggi in esame parte ricorrente, già in sede di proposizione del ricorso e con ulteriori argomentazioni in memoria, ha puntualmente rappresentato come il suo interesse ad impugnare gli esiti della procedura selettiva sia sorto a seguito dell’emanazione della nota prot. n. 224448 del 9 maggio 2024 di rettifica del bando, con la quale, come sopra visto, è stata eliminata la previsione che poneva un limite percentuale alla possibilità di scorrimento (originariamente fissata al 20% dei posti assegnabili) ed è stato aumentato il numero di posti previsto per le singole regioni.
Alla luce di quanto esposto, il Collegio, rimeditando il proprio precedente convincimento, ritiene dunque che debba essere condivisa la prospettazione di parte ricorrente secondo cui questi – che pur a seguito della pubblicazione, in data 17 gennaio 2024, dei punteggi in forma anonima, distinti per Regione di partecipazione, dei candidati che avevano riportato un punteggio pari o superiore a 21/30, era consapevole di essere collocato tra gli idonei non vincitori – non aveva, a quel momento, interesse a ricorrere, atteso che, anche con la maggiorazione del punteggio derivante dal quesito (in tesi) erroneo, non avrebbe potuto in alcun modo rientrare tra i vincitori, in ragione del numero di posti assegnato alla Regione Lombardia e del limite posto allo scorrimento in virtù del (all’epoca) vigente punto 7.4 del bando.
L’interesse è, dunque, sorto a seguito della pubblicazione della rettifica del bando del 24 maggio 2024, che, ampliando le possibilità di scorrimento della graduatoria, in ragione del disposto aumento dei posti per singola regione e dell’eliminazione della previsione di applicazione della disciplina tagliaidonei, ha reso attuale e concreto un interesse che alla data del 17 gennaio 2024 era privo dei detti connotati.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
Con un unico motivo di doglianza il ricorrente ha lamentato “ Violazione e falsa applicazione di legge, violazione del principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 cost; eccesso di potere per vizio di motivazione, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità, erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti e violazione del principio della “par condicio”: nella parte in cui l'amministrazione ha somministrato alla parte ricorrente un quesito inerente la sottoscrizione e il versamento del capitale nelle s.r.l. errato, incompleto, ambiguo e senza soluzioni corrette ”, rappresentando, in sintesi, l’erroneità o, quantomeno, l’ambiguità del quesito n. 57.
Il quesito oggetto di contestazione risultava così formulato: “ Nelle società a responsabilità limitata, al momento del perfezionamento dell’atto costitutivo (art. 2464 c.c.):
• Il capitale deve essere sottoscritto e versato integralmente;
• Il capitale deve essere sottoscritto integralmente e versato nella misura minima del 25%; i conferimenti in denaro, di beni in natura e i crediti devono essere effettuati integralmente
• Il capitale deve essere sottoscritto integralmente e versato nella misura del 25%, anche per quanto riguarda i conferimenti di beni in natura e i crediti ”.
Il ricorrente ha fornito la risposta 3, mentre l’amministrazione ha ritenuto corretta la risposta 2.
Osserva il Collegio come, conformemente a consolidata giurisprudenza in materia di procedure selettive basate su quiz a risposta multipla, la discrezionalità dell’Amministrazione nell’individuazione delle domande da sottoporre ai candidati è sindacabile da questo Giudice solo nei limiti esterni di manifesta illogicità ed irragionevolezza o dell’inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso (cfr. tra le più recenti, sentenza T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 22 luglio 2024, n. 14938), mentre, quanto alle risposte individuate per le singole domande, l’ambito di discrezionalità si riduce nel senso che una sola dev’essere la risposta esatta (cfr. Sentenza Consiglio di Stato, sez. II, 5 ottobre 2020, n. 5820; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III quater, 27 agosto 2019, n. 10628); infatti, “ risulta imprescindibile che l’opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito, sia l’unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell’Amministrazione ” (cfr. sentenza Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862).
Più precisamente “ in sede di pubblico concorso, laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta <oggettivamente> esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l’ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempli, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 5 ottobre 2020, n. 5820; nonché Consiglio di Stato, sez. III, 5 gennaio 2021, n. 158; Consiglio di Stato, sez. VI, 22 settembre 2015, n. 4432).
Nella fattispecie nessuna delle risposte fornite risulta essere quella sicuramente esatta.
L’art. 2464 del codice civile, richiamato nel quesito medesimo, dispone:
“[I]. Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.
[II]. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.
[III]. Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.
[IV]. Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo (2) almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro e l'intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. I mezzi di pagamento sono indicati nell'atto (2). Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione (3) bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione (3) con il versamento del corrispondente importo in danaro.
[V]. Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.
[VI]. Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso, se l'atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.
[VII]. Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni .”
Dalla piana lettura della norma, del quesito e delle opzioni di risposta fornite emergono:
a) l’intrinseca contraddittorietà dell’opzione ritenuta corretta dall’amministrazione, che, nella medesima risposta, menziona la necessità del versamento nella misura minima del 25%, affermando poi, con sostanziale riferimento a tutti i diversi tipi di conferimento, che gli stessi devono essere integralmente effettuati;
b) la ricorrenza di ulteriori profili di ambiguità – erroneità della risposta ritenuta corretta dalla Commissione laddove afferma che i conferimenti in danaro debbano essere integralmente versati, atteso che, ai sensi del comma quarto dell’art. 2464, detti conferimento debbono essere versati nella misura del 25%, salvo che si tratti di costituzione con atto unilaterale (circostanza tuttavia non specificata nel quesito, ma neppure da questo esclusa, ciò che rendeva non erronea la risposta fornita dal ricorrente).
Di tale ultima criticità, in particolare, appare consapevole la stessa amministrazione, che per rendere coerente la risposta indicata come corretta con il dato normativo, nella memoria di costituzione illustra la differenza, quanto ai conferimenti in danaro, tra le società costituite da più soggetti e quelle costituite con atto unilaterale, specificazione, tuttavia, assente nel quesito e nella risposta b).
Il candidato, di conseguenza, leggendo le tre opzioni di risposta indicate, si è in concreto trovato a dover scegliere quella approssimativamente meno errata e/o meno incompleta, e non l’unica incontenstabilmente esatta secondo la normativa di riferimento.
L’erroneità del quesito, comporta l’accoglimento del ricorso, rimettendo all’amministrazione l’adozione dei provvedimenti conseguenti.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberta Cicchese, Presidente FF, Estensore
Achille Sinatra, Consigliere
Francesca Mariani, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Roberta Cicchese |
IL SEGRETARIO