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Decreto 20 marzo 2025
Decreto 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, decreto 20/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 89/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI in funzione di Giudice Unico di primo grado, in persona del Giudice
dott. Carlo Salvatore Hamel ha pronunciato il seguente
DECRETO INGIUNTIVO
letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da:
a mezzo dell'avv. FICILI Parte_1
OB e dell'avv. CULMONE MICHELA;
letti gli atti del proc. civ. iscritto al n. 89 dell'anno 2025 del Ruolo Ge-
nerale;
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
ritenuto che sussistono le condizioni previste dagli artt. 633 e ss. c.p.c.
per l'accoglimento del ricorso;
ritenuto che ricorrono i presupposti per ingiungere il pagamento senza dilazione ex art. 642 c.p.c.;
INGIUNGE A
di pagare in favore di parte ricorrente per le Controparte_1
causali specificate nel ricorso, immediatamente dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 13837,64;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese della presente procedura di ingiunzione, liquidate ai sensi del
DM 55/2014, in vigore dal 3/4/2014, nella seguente misura: €
567,00 per onorari di avvocato ed € 146,00 per spese, oltre spese ge- nerali, oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta.
DICHIARA
provvisoriamente esecutivo il presente decreto ed
GN
alla parte ingiunta il termine di quaranta giorni dalla notifica del pre-
sente decreto, al solo fine di proporre eventuale opposizione, con l'avvertimento che in difetto il decreto diverrà definitivamente esecutivo.
Trapani 19/03/2025. Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Carlo Salvatore Hamel, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI in funzione di Giudice Unico di primo grado, in persona del Giudice
dott. Carlo Salvatore Hamel ha pronunciato il seguente
DECRETO INGIUNTIVO
letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da:
a mezzo dell'avv. FICILI Parte_1
OB e dell'avv. CULMONE MICHELA;
letti gli atti del proc. civ. iscritto al n. 89 dell'anno 2025 del Ruolo Ge-
nerale;
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
ritenuto che sussistono le condizioni previste dagli artt. 633 e ss. c.p.c.
per l'accoglimento del ricorso;
ritenuto che ricorrono i presupposti per ingiungere il pagamento senza dilazione ex art. 642 c.p.c.;
INGIUNGE A
di pagare in favore di parte ricorrente per le Controparte_1
causali specificate nel ricorso, immediatamente dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 13837,64;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese della presente procedura di ingiunzione, liquidate ai sensi del
DM 55/2014, in vigore dal 3/4/2014, nella seguente misura: €
567,00 per onorari di avvocato ed € 146,00 per spese, oltre spese ge- nerali, oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta.
DICHIARA
provvisoriamente esecutivo il presente decreto ed
GN
alla parte ingiunta il termine di quaranta giorni dalla notifica del pre-
sente decreto, al solo fine di proporre eventuale opposizione, con l'avvertimento che in difetto il decreto diverrà definitivamente esecutivo.
Trapani 19/03/2025. Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Carlo Salvatore Hamel, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.