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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/04/2025, n. 1693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1693 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa
Rosa Pacelli ha pronunciato all'esito del deposito di note in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. R.G. 8178/2024
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Parte_1
Cristiano e Filippo Brunaccino, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimiliano Gorgoni ed
Erminio Capasso, elettivamente domiciliato come in atti
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Cinzia D'Aiutolo, elettivamente domiciliata come in atti
Resistenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.06.2024, la ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento 071 2024 9019790906 000, notificata in data 05.06.2024, avente a oggetto i seguenti avvisi di addebito, relativi a contributi IVS per gli anni dal 2012 al 2015 e per l'importo complessivo di € 19.541,25:
1) n. 371 2018 0019836503 000, presuntivamente notificato in data 15.01.2019;
2) n. 371 2019 0009731830 000, presuntivamente notificato in data 31.07.2019.
1 Nello specifico, ha eccepito l'avvenuta prescrizione di crediti contributivi ex art. 3, L.
335/95 per omessa notifica dei predetti avvisi, nonché la prescrizione successiva all'eventuale notifica ove provata, chiedendone, pertanto, l'annullamento, con condanna di parte resistente alle spese di lite e attribuzione.
Si sono costituiti i resistenti i quali, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto, hanno chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 10.04.2025, ex art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
L'opposizione è solo infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni che seguono.
Parte ricorrente eccepisce in primo luogo la prescrizione della pretesa contributiva connessa all'omessa notifica degli avvisi di addebito indicati nell'intimazione di pagamento opposta. In subordine, eccepisce la prescrizione successiva alla notifica predetta, ove provata.
Ebbene, nel caso di specie l'eccezione di prescrizione connessa all'omessa notifica risulta infondata, avendo l' fornito prova della regolare notifica degli avvisi in parola nelle CP_1 date indicate nell'intimazione di pagamento.
A tal riguardo, deve disattendersi l'eccezione relativa al tardivo deposito da parte dell' della documentazione comprovante la notifica: infatti, come chiarito a più CP_1 riprese dalla giurisprudenza di legittimità, l'eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato, sicché può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o comunque acquisibili al processo e quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421, comma 2, c.p.c. e 437 c.p.c., legittimamente esercitabili dal giudice, tenuto all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione (cfr. in tal senso Cassazione civile, sez. lavoro, n. 14755 del
2018, n. 23518 del 2019, n. 24027 del 2021 e n. 24813 del 2022).
Ciò posto, gli avvisi risultano regolarmente notificati tramite raccomandata a/r (cfr. AVA e relative raccomandate allegate alla memoria ). CP_1
2 Sul punto, va ribadito che, come precisato anche dalla Corte di Cassazione (vd. Sentenza n.
14501 del 15/07/2016), in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, con conseguente inapplicabilità della disciplina di cui alla L. 890 del 1982 in quanto tale forma
"semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018 , in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (vd. anche Cassazione civile , sez.
VI , 12/11/2018 , n. 28872).
Ne discende che “qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell' art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 , mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell' art. 1, comma 883, della l. n. 145 del 2018 , in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della l. n. 890 del 1982” (Cassazione civile, sez. VI, 10/04/2019, n. 10037).
Ne discende, inoltre, che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.
In altre parole, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione è assolta dal notificante mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, poiché, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, la cartella esattoriale deve ritenersi a lui ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., fondata sulle univoche e concludenti circostanze (integranti i requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ.) della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, e superabile solo ove il destinatario medesimo dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione.
Né è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, sia sottoscritto da persona rinvenuta presso l'indirizzo del destinatario, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, salva la
3 facoltà del destinatario di dimostrare, proponendo querela di falso, la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare (vd. anche giurisprudenza di merito: Tribunale Roma, sez. lav., 01/08/2019, n. 6552).
Nel caso di specie, i predetti avvisi risultano notificati tramite raccomandata a/r, e parte ricorrente non ha sollevato alcuna specifica contestazione sul punto, né ha proposto in relazione querela di falso.
Ne discende l'inammissibilità dell'opposizione in parte qua, in quanto proposta oltre il termine di 40 gg dalla notifica di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, previsto per l'impugnazione dei vizi inerenti il merito della pretesa contributiva, e ciò sia con riferimento alla prescrizione che alla fondatezza della pretesa.
Per quanto concerne, invece, l'eccezione di prescrizione successiva alla notifica, va dedotto quanto segue.
Va in via preliminare rilevata la sussistenza in capo al ricorrente dell'interesse ex art. 100
c.p.c. ad agire in giudizio ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso il provvedimento di intimazione impugnato.
Difatti, per quanto concerne specificamente la domanda di accertamento dell'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi, va sottolineato che – come chiarito di recente dalla
Corte di Cassazione, anche laddove si sia in presenza di una valida notifica della cartella (o dell'avviso) impugnata, si ravvisa nel ricorrente l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 615
c.p.c., al fine di contestare il diritto di procedere a esecuzione forzata, nell'ipotesi in cui vi sia in atto quantomeno una minaccia attuale di atti esecutivi (cfr. Cassazione civile , sez.
VI , n. 6166 del 2019).
Nel caso di specie, essendo il ricorrente stato destinatario di un atto della procedura di riscossione, ossia dell'intimazione di pagamento opposta, ed essendo pertanto diventata attuale l'attività esecutiva da parte dell'ente impositore, sussiste interesse ad agire per l'opposizione prevista dall'art. 615 c.p.c. (cfr. Cassazione, Sezione III, n. 6034 del
31/1/2017).
Laddove, infatti, l'ente impositore titolare del credito e l'agente di riscossione abbiano manifestato la concreta intenzione di incassare contributi previdenziali prescritti, ad esempio tramite la notifica di un'intimazione di pagamento, di un preavviso di iscrizione ipotecaria, di un avviso bonario, stante il principio di irricevibilità dei crediti prescritti da parte dell' l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente. CP_
4 Tanto premesso, occorre verificare se nel caso di specie si sia verificata la prescrizione dei crediti contributivi invocata dall'opponente.
Com'è noto, la Corte di Cassazione ha chiarito che la notifica della cartella di pagamento/avviso di addebito, così come la scadenza del termine per l'opposizione di cui all'art. 24, non determina la "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, CP_1
dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla 1 n. CP_1
122 del 2010)" (in tali termini, Cass. SSUU n. 23397 del 2016).
Trova pertanto applicazione l'art. 3, co. 9 della l. 335 del 1995, secondo cui: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Il termine di prescrizione è dunque quello quinquennale.
Applicando tali principi al caso di specie, tenuto conto della data di notifica dei predetti avvisi, perfezionatasi per il primo il 15.01.2019 e per il secondo il 31.07.2019, la prescrizione non risulta ancora maturata, anche perché deve tenersi conto dei periodi sospensione introdotti a seguito dell'emergenza COVID dall'art. 37, comma 2, D.L. n. 18 del 2020, pari a 129 giorni (dal 23 febbraio al 30 giugno 2020), e dall'art. 11, comma 9,
D.L. n. 183 del 2020, pari a 182 giorni (dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021), per un totale di 311 giorni.
La domanda va, pertanto, integralmente rigettata.
5 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico della ricorrente, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'assenza di istruttoria.
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in €
1.856,00 in favore di ciascuno dei resistenti, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Si comunichi
Aversa, 11.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa
Rosa Pacelli ha pronunciato all'esito del deposito di note in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. R.G. 8178/2024
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Parte_1
Cristiano e Filippo Brunaccino, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimiliano Gorgoni ed
Erminio Capasso, elettivamente domiciliato come in atti
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Cinzia D'Aiutolo, elettivamente domiciliata come in atti
Resistenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.06.2024, la ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento 071 2024 9019790906 000, notificata in data 05.06.2024, avente a oggetto i seguenti avvisi di addebito, relativi a contributi IVS per gli anni dal 2012 al 2015 e per l'importo complessivo di € 19.541,25:
1) n. 371 2018 0019836503 000, presuntivamente notificato in data 15.01.2019;
2) n. 371 2019 0009731830 000, presuntivamente notificato in data 31.07.2019.
1 Nello specifico, ha eccepito l'avvenuta prescrizione di crediti contributivi ex art. 3, L.
335/95 per omessa notifica dei predetti avvisi, nonché la prescrizione successiva all'eventuale notifica ove provata, chiedendone, pertanto, l'annullamento, con condanna di parte resistente alle spese di lite e attribuzione.
Si sono costituiti i resistenti i quali, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto, hanno chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 10.04.2025, ex art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
L'opposizione è solo infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni che seguono.
Parte ricorrente eccepisce in primo luogo la prescrizione della pretesa contributiva connessa all'omessa notifica degli avvisi di addebito indicati nell'intimazione di pagamento opposta. In subordine, eccepisce la prescrizione successiva alla notifica predetta, ove provata.
Ebbene, nel caso di specie l'eccezione di prescrizione connessa all'omessa notifica risulta infondata, avendo l' fornito prova della regolare notifica degli avvisi in parola nelle CP_1 date indicate nell'intimazione di pagamento.
A tal riguardo, deve disattendersi l'eccezione relativa al tardivo deposito da parte dell' della documentazione comprovante la notifica: infatti, come chiarito a più CP_1 riprese dalla giurisprudenza di legittimità, l'eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato, sicché può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o comunque acquisibili al processo e quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421, comma 2, c.p.c. e 437 c.p.c., legittimamente esercitabili dal giudice, tenuto all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione (cfr. in tal senso Cassazione civile, sez. lavoro, n. 14755 del
2018, n. 23518 del 2019, n. 24027 del 2021 e n. 24813 del 2022).
Ciò posto, gli avvisi risultano regolarmente notificati tramite raccomandata a/r (cfr. AVA e relative raccomandate allegate alla memoria ). CP_1
2 Sul punto, va ribadito che, come precisato anche dalla Corte di Cassazione (vd. Sentenza n.
14501 del 15/07/2016), in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, con conseguente inapplicabilità della disciplina di cui alla L. 890 del 1982 in quanto tale forma
"semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018 , in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (vd. anche Cassazione civile , sez.
VI , 12/11/2018 , n. 28872).
Ne discende che “qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell' art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 , mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell' art. 1, comma 883, della l. n. 145 del 2018 , in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della l. n. 890 del 1982” (Cassazione civile, sez. VI, 10/04/2019, n. 10037).
Ne discende, inoltre, che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.
In altre parole, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione è assolta dal notificante mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, poiché, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, la cartella esattoriale deve ritenersi a lui ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., fondata sulle univoche e concludenti circostanze (integranti i requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ.) della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, e superabile solo ove il destinatario medesimo dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione.
Né è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, sia sottoscritto da persona rinvenuta presso l'indirizzo del destinatario, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, salva la
3 facoltà del destinatario di dimostrare, proponendo querela di falso, la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare (vd. anche giurisprudenza di merito: Tribunale Roma, sez. lav., 01/08/2019, n. 6552).
Nel caso di specie, i predetti avvisi risultano notificati tramite raccomandata a/r, e parte ricorrente non ha sollevato alcuna specifica contestazione sul punto, né ha proposto in relazione querela di falso.
Ne discende l'inammissibilità dell'opposizione in parte qua, in quanto proposta oltre il termine di 40 gg dalla notifica di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, previsto per l'impugnazione dei vizi inerenti il merito della pretesa contributiva, e ciò sia con riferimento alla prescrizione che alla fondatezza della pretesa.
Per quanto concerne, invece, l'eccezione di prescrizione successiva alla notifica, va dedotto quanto segue.
Va in via preliminare rilevata la sussistenza in capo al ricorrente dell'interesse ex art. 100
c.p.c. ad agire in giudizio ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso il provvedimento di intimazione impugnato.
Difatti, per quanto concerne specificamente la domanda di accertamento dell'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi, va sottolineato che – come chiarito di recente dalla
Corte di Cassazione, anche laddove si sia in presenza di una valida notifica della cartella (o dell'avviso) impugnata, si ravvisa nel ricorrente l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 615
c.p.c., al fine di contestare il diritto di procedere a esecuzione forzata, nell'ipotesi in cui vi sia in atto quantomeno una minaccia attuale di atti esecutivi (cfr. Cassazione civile , sez.
VI , n. 6166 del 2019).
Nel caso di specie, essendo il ricorrente stato destinatario di un atto della procedura di riscossione, ossia dell'intimazione di pagamento opposta, ed essendo pertanto diventata attuale l'attività esecutiva da parte dell'ente impositore, sussiste interesse ad agire per l'opposizione prevista dall'art. 615 c.p.c. (cfr. Cassazione, Sezione III, n. 6034 del
31/1/2017).
Laddove, infatti, l'ente impositore titolare del credito e l'agente di riscossione abbiano manifestato la concreta intenzione di incassare contributi previdenziali prescritti, ad esempio tramite la notifica di un'intimazione di pagamento, di un preavviso di iscrizione ipotecaria, di un avviso bonario, stante il principio di irricevibilità dei crediti prescritti da parte dell' l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente. CP_
4 Tanto premesso, occorre verificare se nel caso di specie si sia verificata la prescrizione dei crediti contributivi invocata dall'opponente.
Com'è noto, la Corte di Cassazione ha chiarito che la notifica della cartella di pagamento/avviso di addebito, così come la scadenza del termine per l'opposizione di cui all'art. 24, non determina la "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, CP_1
dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla 1 n. CP_1
122 del 2010)" (in tali termini, Cass. SSUU n. 23397 del 2016).
Trova pertanto applicazione l'art. 3, co. 9 della l. 335 del 1995, secondo cui: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Il termine di prescrizione è dunque quello quinquennale.
Applicando tali principi al caso di specie, tenuto conto della data di notifica dei predetti avvisi, perfezionatasi per il primo il 15.01.2019 e per il secondo il 31.07.2019, la prescrizione non risulta ancora maturata, anche perché deve tenersi conto dei periodi sospensione introdotti a seguito dell'emergenza COVID dall'art. 37, comma 2, D.L. n. 18 del 2020, pari a 129 giorni (dal 23 febbraio al 30 giugno 2020), e dall'art. 11, comma 9,
D.L. n. 183 del 2020, pari a 182 giorni (dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021), per un totale di 311 giorni.
La domanda va, pertanto, integralmente rigettata.
5 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico della ricorrente, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'assenza di istruttoria.
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in €
1.856,00 in favore di ciascuno dei resistenti, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Si comunichi
Aversa, 11.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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