CA
Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/02/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2044/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Rossella Milone Presidente rel.
Lorenzo Orsenigo Consigliere
Beatrice Siccardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2044/2022 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in PIAZZA DEL TRICOLORE, 1 20129 MILANO presso lo studio dell'avv. GALASSO GIORGIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
titolare dell'impresa CP_1 Parte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA MECENATE, 105 20138 P.IVA_2
pagina 1 di 15
APPELLATA
Conclusioni
Per Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, rigettate tutte le domande ex adverso avanzate perché infondate in fatto e in diritto, così giudicare:
NEL MERITO:
- ad integrale riforma della sentenza n. 743/2022 pubblicata dal Tribunale di Pavia in data 24 maggio 2022, rigettare tutte le domande avanzate, tanto in via principale che in via subordinata, dalla in quanto infondate in fatto ed in Parte_2
diritto.
IN VIA RICONVENZIONALE:
- ad integrale riforma della sentenza n. 743/2022 pubblicata dal Tribunale di Pavia in data 24 maggio 2022, accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale della Part
e al contratto preliminare stipulato tra le parti in data 27 Parte_2
novembre 2018 e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della
[...]
di trattenere la caparra confirmatoria di €20.000,00 incassata. Parte_1
IN VIA ISTRUTTORIA:
- ammettersi i seguenti capitoli di prova per testi:
1) Vero che in data 29 ottobre 2018 mi sono recato, insieme alla signora Pt_1
presso l'asilo “I Pulcini” di Milano, allora di proprietà della signora
[...] [...]
affinchè in tale occasione si procedesse alla firma di un contratto preliminare CP_1
di vendita relativo all'azienda, di proprietà della Parte_1
costituito dall'asilo “Il Mondo Incantato” di San Martino Siccomario;
[...]
pagina 2 di 15 2) Vero che nel corso dell'incontro del 29 ottobre 2018 presso l'asilo “i Pulcini” di
Milano la signora ha dichiarato, in mia presenza, alla signora CP_1 Pt_1
che aveva una sola copia del preliminare di vendita da firmarsi e che la
[...]
fotocopiatrice della scuola era guasta;
3) Vero che nel corso dell'incontro del 29 ottobre 2018 presso l'asilo “i Pulcini” di
Milano la signora ha dichiarato, in mia presenza, alla signora CP_1 Pt_1
che l'unica copia del timbro dell'impresa individuale Gioe Milla di
[...] CP_1
era in possesso della figlia che era assente dall'asilo in quel momento;
[...]
4) vero che nel corso dell'incontro del 29 ottobre 2018 presso l'asilo “i Pulcini” di
Milano la signora ha dichiarato, in mia presenza, alla signora CP_1 Pt_1
che l'unica copia del timbro dell'impresa individuale di
[...] Parte_2 CP_1
era in possesso della figlia che era assente dall'asilo in quel momento;
[...]
5) Vero che in data 29 ottobre 2018, presso l'asilo “I Pulcini” di Milano, la signora e la signora hanno sottoscritto personalmente, in mia Parte_1 CP_1
presenza, il contratto preliminare di vendita che mi si rammostra sub. doc. 7;
6) Vero che in data 29 ottobre 2018, presso l'asilo “I Pulcini” di Milano, la signora ha chiesto, in mia presenza, alla signora di passare CP_1 Parte_1
qualche giorno dopo dal medesimo asilo per ritirare una copia del contratto preliminare appena sottoscritto;
7) Vero che nell'immediatezza della firma del contratto preliminare del 29 ottobre 2018
– e quindi nei primi giorni del mese di novembre 2019 - la signora Parte_1
socia della ha verbalmente sollecitato la Parte_1
signora titolare dell'impresa individuale , a CP_1 Parte_2
procedere al versamento della caparra dovuta in forza del predetto contratto preliminare, spiegandole che aveva ricevuto dai locatori dell'immobile che ospitava l'asilo “Il Mondo Incantato” di San Martino Siccomario la notifica di un atto di pagina 3 di 15 intimazione di sfratto e che senza il pagamento di quanto dovuto sarebbe potuta sfumare la compravendita del medesimo asilo;
8) Vero che, in occasione dei solleciti verbali di pagamento di cui al precedente capitolo di prova, la signora ha preteso che venisse firmato un nuovo preliminare CP_1
affermando che ciò sarebbe servito ad eliminare il proprio inadempimento al primo contratto sottoscritto e a rimodulare i pagamenti in considerazione del fatto che non aveva ancora ricevuto le somme che avrebbe dovuto incassare dalla vendita dell'asilo di Milano.
Per i capitoli di prova dal n. 1) al n. 8) si indica quale teste il signor Testimone_1
marito della signora residente a [...], Parte_1
che è stato presente a tutti gli appuntamenti (ivi inclusi quelli dal commercialista della signora relativi alle trattative per la cessione dell'asilo di San Martino CP_1
Siccomario;
Part 9) Vero che nessuno si è presentato per la parte promissaria acquirente, e di Pt_2
, all'appuntamento fissato presso il mio Studio per il giorno 26 novembre CP_1
2018 alle ore 15 per la firma di un contratto preliminare di vendita di azienda costituita dall'asilo Il Mondo Incantato sito a San Martino Siccomario allora di proprietà della
Parte_1
Per il capitolo di prova n. 9) si indica quale teste il Notaio con Persona_1
Studio in Via Matteotti n. 45 a Paullo (MI).
10) Vero che in data 10 gennaio 2019 ho effettuato, per conto della di Parte_1
il trasporto, dall'asilo nido sito a San Martino Siccomario in Via Parte_1
Gravellone n. 45, relativo al documento che mi si rammostra sub. doc. 19 trasportando esclusivamente i beni indicati sul documento stesso;
Per il capitolo di prova n. 10) si indica quale teste il soggetto che ha effettuato il trasloco, signor , corrente in Via Della Morsella 42 a Mortara Testimone_2
(CR). pagina 4 di 15 11) Vero che in data 31 marzo 2019 è stato rilasciato in favore dei proprietari l'immobile sito a San Martino Siccomario in Via Gravellone n. 45 che ospitava fino a quel momento l'asilo nido Il Mondo Incantato;
12) Vero che al momento del rilascio dell'immobile l'asilo si presentava ancora completo di tutti gli arredi e di tutto quanto l'occorrente per l'esecuzione dell'attività come da foto che mi si rammostrano sub. doc. 20;
13) Vero che nel gennaio 2019 c'è stata una diminuzione dei bambi inscritti all'asilo Il
Mondo Incantato poichè i genitori di alcuni bambini avevano preferito trasferire i propri figli in altri asili motivando tale scelta con il prossimo sfratto, di cui erano venuti a conoscenza, dai locali della società proprietaria dell'asilo.
Per i capitoli di prova 11), 12) e 13) si indica quale teste la signora E_
, dipendente dell'asilo all'epoca dei fatti, residente a [...], in via
[...]
Strada della Paiola n.7.
- ordinarsi alla ricorrente, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione del contratto registrato relativo alla locazione dell'immobile sito a San Martino Siccomario in Via
Gravellone n. 45 e dalla stessa stipulato nell'agosto 2019;
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore dell'avv. Giorgio Galasso che si dichiara antistatario.
Per titolare dell'impresa CP_1 Parte_2
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano – rigettata ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione – così giudicare: in via preliminare: per i motivi tutti meglio illustrati in atti, dichiarare inammissibile e/o improcedibile, anche ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., l'appello proposto dalla società avverso la sentenza n. 743/2022 resa Parte_1
dal Tribunale di Pavia in persona del G.U. Dott.ssa Mariaelena Cunati in data 24 pagina 5 di 15 maggio 2022 e pubblicata in pari data e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza suddetta;
nel merito: per i motivi tutti meglio illustrati in atti, respingere l'appello proposto dalla società avverso la sentenza n. 743/2022 resa Parte_1
dal Tribunale di Pavia in persona del G.U. Dott.ssa Mariaelena Cunati in data 24 maggio 2022 e pubblicata in pari data e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza suddetta;
in via istruttoria: in caso di ammissione dei mezzi di prova articolati ex adverso, si reiterano le istanze istruttorie per interpello e testi formulate nelle memorie di cui all'art. 183 sesto comma n. 2 e n. 3 c.p.c.
Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre accessori come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. al Tribunale di Pavia, titolare CP_1
Part dell'impresa individuale , esponendo una articolata vicenda riguardante le Pt_2
trattative intercorse con quale socia di per l'acquisto Parte_1 Parte_1
dell'azienda avente ad oggetto un asilo nido sito in San Martino Siccomario, formulava le seguenti conclusioni:
Nel merito, in via principale: per i motivi tutti meglio dedotti in narrativa, accertato l'inadempimento gravemente colpevole della società Parte_1
alle obbligazioni dalla stessa assunte nel contratto preliminare di vendita di
[...]
azienda sottoscritto dalle parti in data 27 novembre 2018, dichiarare la legittimità del recesso dal summenzionato contratto preliminare della promissaria acquirente ex art. 1385 secondo comma cod. civ. e, per l'effetto, condannare la promittente venditrice in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1
tempore alla restituzione in favore dell'impresa individuale “ Parte_2
pagina 6 di 15 ” del doppio della caparra confirmatoria da questa versata alla promittente CP_1
venditrice per l'importo €. 40.000,00 (quarantamila/00).
Nel merito, in via subordinata: nella sola denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, dichiarare la risoluzione del contratto preliminare di vendita di azienda sottoscritto dalle parti in data 27 novembre 2018 per inadempimento gravemente colpevole della società ex art. Parte_1
1453 cod. civ. e, per l'effetto, condannare la promittente venditrice Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore alla
[...]
restituzione in favore della promissaria acquirente della somma di €. 20.000,00
(ventimila/00) oltre interessi nonché al risarcimento dei danni tutti da questa patiti, ivi compresi quelli da perdita di ulteriori e diverse chance commerciali, nella misura di €.
20.000,00 (ventimila/00) ovvero nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia”.
A fondamento delle domande, la ricorrente, in estrema sintesi, deduceva che la parte convenuta si era resa gravemente inadempiente agli obblighi assunti con il preliminare di cessione d'azienda stipulato fra le parti il 27.11.2018, non avendo versato sin dal marzo 2018 il canone di locazione al proprietario dell'immobile nel quale veniva gestito l'asilo nido “Il Mondo Incantato” di San Martino Siccomario, e avendo così determinato lo sfratto per morosità e reso impossibile l'acquisto dell'azienda; riteneva, pertanto, di aver legittimamente esercitato il recesso dal contratto preliminare e di aver diritto alla restituzione del doppio della caparra versata.
Si costituiva davanti al Tribunale per resistere Controparte_2
alle domande della ricorrente e per svolgere nei suoi confronti una domanda riconvenzionale volta a far “accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale della al contratto preliminare stipulato tra le parti in data Parte_2 CP_1
27 novembre 2018 e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della Parte_1
pagina 7 di 15 di trattenere la caparra confirmatoria di €20.000,00 Parte_1
incassata”.
La società convenuta deduceva che fra le parti era stato sottoscritto un primo preliminare di cessione d'azienda in data 29.10.2018 con il quale la ricorrente si era CP_1
obbligata a versare una caparra di euro 20.000,00 entro il 15.11.2018; la convenuta deduceva inoltre che la era a conoscenza del mancato pagamento dei canoni di CP_1
locazione almeno dal novembre 2018, avendo essa convenuta sollecitato la ricorrente al pagamento della caparra promessa, per poter sanare la morosità; la invece, non CP_1
aveva versato nel termine la caparra promessa, chiedendo di poter sottoscrivere un nuovo preliminare, che veniva sottoscritto il 27.11.2018; il mancato versamento della caparra entro il 15.11.2018 da parte della ricorrente e l'indisponibilità dei proprietari dei locali ad accettare un piano di rientro avevano, pertanto, impedito ad essa convenuta di sanare la morosità e ciò aveva determinato lo sfratto.
La convenuta imputava alla ricorrente un comportamento inadempiente e contrario a buona fede, consistito nell'aver fatto sfumare le trattative per sanare la morosità e nella mancata collaborazione per un rinnovo del contratto di locazione alle medesime condizioni.
Il primo giudice, previa conversione del rito in ordinario, respingeva le istanze istruttorie di entrambe le parti e definiva il giudizio con la sentenza n. 743/22, con la quale adottava la seguente decisione:
ACCERTA la legittimità del recesso esercitato da già titolare CP_1
dell'impresa individuale “Asilo Nido i Pulcini di Dassisti Maria” e ora titolare della dell'impresa individuale ”, dal contratto preliminare di Parte_2
vendita stipulato con in data 27.11.2018 e, per Parte_1
l'effetto,
pagina 8 di 15 CONDANNA in persona del l.r.p.t., a restituire Parte_1
a nella sua predetta qualità, la somma di € 40.000,00, oltre a interessi CP_1
così come in parte motiva;
CONDANNA in persona del l.r.p.t., a Parte_1
rimborsare nella sua predetta qualità, le spese di lite, che si liquidano CP_1
in € 286,00 per esborsi ed € 5.355,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e spese forf. al 15%;
RESPINGE ogni altra domanda e/o eccezione da chiunque formulata.
Con la sentenza, il Tribunale riteneva accertati, poiché non contestati o risultanti da documenti, i seguenti fatti:
“- nell'ottobre 2018, e avviarono le trattative per la CP_1 Parte_1
cessione alla prima dell'asilo nido “Mondo Incantato”, di;
Parte_1
- in data 21.11.2018 sottoscrisse il preliminare di vendita del proprio CP_1
asilo in Milano e, il successivo 27.11.2018, quello di acquisto dell'azienda “Mondo
Incantato”, al prezzo di € 41.500,00, di cui € 20.000,00 corrisposti, a titolo di caparra confirmatoria, al momento della stipula, € 5.000,00 da versare all'atto definitivo, fissato per il 31.03.2019, e i restanti € 16.500,00 da versare in 11 rate mensili da € 1.500,00 a partire dal 15.05.2019; nel contratto, si legge inoltre che “ove la Promittente acquirente non riuscisse ad avere un rinnovo contrattuale relativo al contratto di
Locazione alle medesime condizioni, ovvero 18.000 € annui, la promittente venditrice si impegna a restituire la caparra di € 20.000,00” (art. 3, ultimo comma) e che, con la stipulazione del definitivo, “la Promittente acquirente subentrerà, ai sensi dell'art. 2558
c.c., nei contratti stipulati dalla Promittente venditrice, nell'esercizio dell'attività di asilo nido e giardino per l'infanzia, ivi compreso quello di locazione degli immobili nei quali viene esercitata l'attività (…)” (art. 7);
- in data 31.10.2018, ricevette la notifica dell'intimazione di Parte_1
sfratto per morosità dai locali dell'asilo, che venne convalidato il 17.12.2018 con pagina 9 di 15 esecuzione fissata al 7.02.2019, non avendo i proprietari accettato il piano di rientro dalla medesima formulato;
- venne invitata a partecipare a un incontro con i proprietari dei CP_1
locali, fissato per l'1.02.2019; dopo essere stata contattata da un legale incaricato da
, rifiutò di prendervi parte;
Parte_1
- con raccomandata del 14.02.2019, il legale incaricato da , previo Parte_1
riferimento a un preventivo di vendita sottoscritto il 29.10.2018 e all'avvio di trattative dirette tra i locatari e la promissaria acquirente, comunicò alla di ritenere CP_1
l'acquisto rinunciato, salvo diversa volontà da manifestare entro 10 giorni;
- in data 31.03.2019, rilasciò i locali che ospitavano l'asilo nido Parte_1
“Mondo Incantato”, la cui attività risulta cessata dal 23.03.2019;
- ad agosto 2019, stipulò un nuovo contratto di locazione dei medesimi CP_1
locali, rimasti sfitti, ove aprì un nuovo asilo a partire da settembre 2019;
- nel frattempo, e presentarono reciproche querele, che CP_1 Parte_1
vennero archiviate”.
Il Tribunale riteneva, quindi, irrilevante la eventuale stipulazione del primo preliminare dedotta dalla convenuta (stipulazione negata dalla ricorrente che aveva disconosciuto la sottoscrizione), rilevando che, in ogni caso, era pacifica la stipulazione del preliminare del 27.11.2018, liberamente sottoscritto dalla convenuta, che, senza prospettare vizi del consenso, aveva accettato tale nuova regolamentazione.
Il Tribunale escludeva poi che potesse addebitarsi un inadempimento alla ricorrente per non aver sottoscritto, pur consapevole della morosità, un nuovo contratto di CP_1
locazione quando ancora la promittente venditrice si trovava nella detenzione dei locali: secondo il Tribunale non poteva, infatti, ritenersi che il “dovere di buona fede, astrattamente gravante su ciascun contraente, potesse giungere fino a costringere la promissaria acquirente – fosse o meno a conoscenza della morosità maturata – a sottoscrivere un nuovo contratto di locazione (a condizioni non meglio precisate), pagina 10 di 15 contrariamente al pattuito subentro in quello già in essere, così finendo per assumere in prima persona un gravoso impegno economico con largo anticipo rispetto all'acquisto dell'azienda (che sarebbe avvenuto con riserva di proprietà a favore della controparte)
e, ancora prima, rispetto alla stipula dell'atto definitivo di vendita”.
L'inadempimento grave, che aveva impedito la conclusione dell'affare, veniva, invece, addebitato dal Tribunale alla convenuta che, con la propria morosità perdurante dal marzo 2018, aveva determinato lo sfratto e la chiusura dell'attività.
La sentenza del Tribunale è stata appellata davanti a questa Corte da Parte_1
sulla base di motivi che verranno esaminati nel prosieguo.
La parte appellata si è costituita ed ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione, chiedendone nel merito il rigetto.
La causa è stata, quindi, posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, con assegnazione di termini per gli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Motivi di appello
1) Erronea valutazione, ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., delle prove relative all'esistenza della mala fede in capo alla di nell'esecuzione Parte_2 CP_1
del contratto preliminare di cessione d'azienda
L'appellante censura la sentenza per non aver accertato la mala fede della che CP_1
ha negato di essere a conoscenza della morosità ma che in realtà ne era a conoscenza almeno dal novembre 2018.
Il Tribunale avrebbe errato anche nel non ritenere accertato che la abbia fatto CP_1
sfumare le trattative con i locatori per il rientro nel debito derivante dal mancato pagamento dei canoni, come si desumerebbe dalla circostanza che i proprietari pagina 11 di 15 dell'immobile avrebbero rifiutato un piano conforme alla loro richiesta dopo aver avuto un contatto diretto con la nonchè dal rifiuto della di presentarsi CP_1 CP_1
all'incontro fissato al 1.2.2019, prima dell'esecuzione dello sfratto, per la firma di un nuovo contratto alle stesse condizioni;
a ciò si dovrebbe aggiungere che la ha CP_1
stipulato con i locatori un nuovo contratto avente ad oggetto lo stesso immobile dopo pochi mesi dallo sfratto.
Secondo l'appellante “la sentenza di primo grado avrebbe quindi dovuto accertare la palese mala fede dell'impresa della signora nell'esecuzione del contratto CP_1
preliminare di cessione d'azienda e, in particolare, che la signora dopo essere CP_1
venuta a conoscenza di una determinata circostanza – costituita dal fatto che la
[...]
aveva omesso il pagamento di alcuni importi dovuti in forza del contratto di Parte_1
locazione – ha usato strumentalmente ed in mala fede la conoscenza di detta circostanza per fare in modo che la proprietà dei locali mandasse senza alcun motivo (poiché, come abbiamo dimostrato documentalmente, la aveva avanzato nei Parte_1
confronti dei locatori una proposta di rientro in linea con un piano di rientro che era stato precedentemente proposto dagli stessi locatori) a monte le trattative in corso per il rientro dal debito locativo della resistente, in modo che una volta eseguito lo sfratto, avrebbe potuto aprire (come poi ha fatto) il proprio asilo nella struttura allora occupata dall'azienda della senza dover procedere all'acquisto della stessa”. Parte_1
2) Illogicità della motivazione ed erronea interpretazione dell'art. 36 della Legge
392/78
Secondo l'appellante la sentenza è illogica nella parte in cui ritiene che il nuovo contratto di locazione non potesse essere stipulato prima della stipula del definitivo.
Nel contratto vi sarebbe una clausola che confermerebbe, invece, il contrario.
L'impossibilità di stipulare il definitivo, secondo l'appellante, non sarebbe dipesa dalla sua morosità, che poteva essere sanata se l'appellata si fosse comportata in buona fede.
pagina 12 di 15 Nessuna gravosità sarebbe poi derivata per l'appellata, poiché sia il subentro che il rinnovo nel contratto non avrebbero riguardato i canoni pregressi.
3) Erroneità dell'accertamento dell'asserito inadempimento del contratto preliminare di cessione d'azienda in capo alla Parte_1
L'appellante insiste nel negare di essersi resa inadempiente osservando che “il mancato avveramento della condizione stabilita dal preliminare (“ove la parte acquirente non riuscisse ad avere un rinnovo contrattuale relativo al contratto di locazione alle medesime condizioni, ovvero 18.000€ annui, la Promittente venditrice si impegna a restituire la caparra di 20.000€ versata in data 27/11/2018”) è dipesa unicamente, come visto nei precedenti motivi di impugnazione, dalla condotta in aperta mala fede dell'impresa della signora . CP_1
4) Erroneità della sentenza nella parte in cui non ha accertato l'inadempimento al contratto preliminare di cessione d'azienda da parte della Parte_2 CP_1
e non ha dichiarato il diritto della a trattenere la caparra ricevuta Parte_1
Riprendendo gli argomenti già esposti con il primo motivo, l'appellante censura il rigetto della propria domanda riconvenzionale.
5) Richiesta di riforma della sentenza impugnata in punto di condanna al pagamento delle spese del giudizio
L'appellante chiede la condanna della controparte al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio in conseguenza dell'accoglimento dei motivi di appello.
Ritiene la Corte che i suddetti motivi, che, per la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente, siano infondati.
La valutazione del Tribunale in ordine alla condotta della parte qui appellata risulta, infatti, condivisibile, non ravvisandosi nei fatti accertati la mala fede che l'appellante addebita alla sua controparte.
pagina 13 di 15 Non costituisce, infatti, comportamento in mala fede il rifiuto dell'odierna appellata di stipulare un nuovo contratto di locazione dell'immobile prima della formalizzazione della cessione di azienda né l'appellata può essere considerata inadempiente per non aver accettato di prendere accordi con i proprietari dei locali nel febbraio 2019, perché nessun obbligo in tal senso era previsto nel preliminare.
Non può ritenersi nemmeno che l'impossibilità di stipulare il contratto definitivo sia addebitabile alla per le ragioni già indicate dal Tribunale e per i seguenti CP_1
ulteriori rilievi.
La convalida dello sfratto per morosità, che ha comportato l'impossibilità del subentro e, quindi, giustificato il recesso dal preliminare per l'impossibilità della stipula del definitivo, è stata, infatti, pronunciata il 7.12.2018 (v. doc. 21 appellata), dopo la consegna da parte della in data 27.11.2018 (v. doc. 8 appellata) dell'assegno di CP_1
euro 20.000,00, che l'odierna appellante ha incassato (v. doc. 11 appellata) e che, evidentemente, non ha ritenuto, per sua libera scelta, di utilizzare per sanare la morosità
e consentire la prosecuzione del contratto di locazione dell'immobile.
L'appello, quindi, deve essere respinto.
Le spese del presente grado vengono poste a carico della parte appellante soccombente e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. respinge l'appello;
pagina 14 di 15 2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro
3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva
e C.p.a.
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il 3.10.2024
Il Presidente est.
Rossella Milone
pagina 15 di 15