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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/12/2025, n. 4380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4380 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del giorno 9.12.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 4346/2025 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, n. il 6.3.1988 in Paternò, c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Di Re Maria Grazia;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della
Repubblica n. 26 - Avvocatura Sede Provinciale I.N.P.S. – rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. GAEZZA LIVIA;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel corso del precedente procedimento di ATP, parte ricorrente, nei termini di legge, ha tempestivamente manifestato il proprio dissenso e proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso la relazione di
CTU disposta nel procedimento sommario, in cui il Consulente aveva così concluso: “la ricorrente sia in atto affetta da: “Ritardo mentale lieve. Disturbo dell'adattamento con ansia”. Prendendo in esame le singole patologie invalidanti ed applicando le percentuali delle nuove tabelle in conformità al D.M. del 05/02/92: ritardo mentale lieve (cod. 1005); nevrosi d'ansia (cod. 2207) effettuando il calcolo con la formula a scalare di Balthazar, le stesse configurano complessivamente un'invalidità pari al 46%
a far data dall'ottobre 2024, epoca in cui si rilevava un aggravamento del quadro clinico precedentemente sofferto. Inoltre, essendo il quadro clinico suscettibile di variazione in senso migliorativo, con l'attuazione di interventi clinici e riabilitativi, sarebbe auspicabile revisione del beneficio ad un anno dall'attuale accertamento tecnico preventivo (ossia febbraio 2026)”.
Parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “accertare e riconoscere il requisito sanitario in capo alla sig.na dell'invalidità civile in Parte_1 misura pari o superiore al 46% ai sensi delle leggi n. 118/71, L. 68/1999 e D.L. 509/88 e successive modifiche, utile ai fini del collocamento mirato, con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa (giugno 2024), senza revisione”. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha rilevato l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
Il Consulente nominato nella presente fase di opposizione, nella relazione depositata in atti, ha così concluso: “In conclusione, possiamo affermare che le patologie che oggi affliggono parte ricorrente concorrono complessivamente a determinare un grado di
Invalidità del 54 % con decorrenza dal mese di Ottobre 2024, epoca in cui si rilevava un aggravamento del quadro clinico precedentemente sofferto. Infine, non ritenendo che il quadro clinico sia suscettibile di variazioni in senso migliorativo, il suddetto beneficio è riconosciuto senza revisione”.
Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili, risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
Pertanto, alla luce dell'istruttoria espletata, il Tribunale ritiene che l'opposizione vada accolta per quanto di ragione.
Le spese processuali sono interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale della domanda, della natura del procedimento e della qualità delle parti. CP_ Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara che la parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti ai fini del collocamento mirato, con decorrenza da ottobre 2024, senza revisione;
compensa interamente tra le parti le spese processuali;
pone le spese di C.T.U., come liquidate con separati decreti, nei rapporti tra le parti, a CP_ carico dell'
Catania, 09/12/2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del giorno 9.12.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 4346/2025 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, n. il 6.3.1988 in Paternò, c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Di Re Maria Grazia;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della
Repubblica n. 26 - Avvocatura Sede Provinciale I.N.P.S. – rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. GAEZZA LIVIA;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel corso del precedente procedimento di ATP, parte ricorrente, nei termini di legge, ha tempestivamente manifestato il proprio dissenso e proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso la relazione di
CTU disposta nel procedimento sommario, in cui il Consulente aveva così concluso: “la ricorrente sia in atto affetta da: “Ritardo mentale lieve. Disturbo dell'adattamento con ansia”. Prendendo in esame le singole patologie invalidanti ed applicando le percentuali delle nuove tabelle in conformità al D.M. del 05/02/92: ritardo mentale lieve (cod. 1005); nevrosi d'ansia (cod. 2207) effettuando il calcolo con la formula a scalare di Balthazar, le stesse configurano complessivamente un'invalidità pari al 46%
a far data dall'ottobre 2024, epoca in cui si rilevava un aggravamento del quadro clinico precedentemente sofferto. Inoltre, essendo il quadro clinico suscettibile di variazione in senso migliorativo, con l'attuazione di interventi clinici e riabilitativi, sarebbe auspicabile revisione del beneficio ad un anno dall'attuale accertamento tecnico preventivo (ossia febbraio 2026)”.
Parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “accertare e riconoscere il requisito sanitario in capo alla sig.na dell'invalidità civile in Parte_1 misura pari o superiore al 46% ai sensi delle leggi n. 118/71, L. 68/1999 e D.L. 509/88 e successive modifiche, utile ai fini del collocamento mirato, con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa (giugno 2024), senza revisione”. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha rilevato l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
Il Consulente nominato nella presente fase di opposizione, nella relazione depositata in atti, ha così concluso: “In conclusione, possiamo affermare che le patologie che oggi affliggono parte ricorrente concorrono complessivamente a determinare un grado di
Invalidità del 54 % con decorrenza dal mese di Ottobre 2024, epoca in cui si rilevava un aggravamento del quadro clinico precedentemente sofferto. Infine, non ritenendo che il quadro clinico sia suscettibile di variazioni in senso migliorativo, il suddetto beneficio è riconosciuto senza revisione”.
Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili, risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
Pertanto, alla luce dell'istruttoria espletata, il Tribunale ritiene che l'opposizione vada accolta per quanto di ragione.
Le spese processuali sono interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale della domanda, della natura del procedimento e della qualità delle parti. CP_ Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara che la parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti ai fini del collocamento mirato, con decorrenza da ottobre 2024, senza revisione;
compensa interamente tra le parti le spese processuali;
pone le spese di C.T.U., come liquidate con separati decreti, nei rapporti tra le parti, a CP_ carico dell'
Catania, 09/12/2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
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