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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 03/02/2021, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/02/2021
N. 00151/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00690/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 690 del 2019, proposto da
LO VI, rappresentata e difesa dagli avvocati Ilaria Foletto, Massimo Pecori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Brendola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Calegari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via San Marco n. 11/C;
per l'annullamento
del provvedimento Prot. n. 6002 del 12.04.2019, rif. 0004751 del 22.03.2019, pratica edilizia n. 47-19 avente ad oggetto “Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata relativa alla installazione cancello scorrevole motorizzato su accesso carraio esistente, in Via A. Lamarmora 29, sull’immobile catastalmente censito al foglio 6 mapp. 72. Ordine di non effettuare i lavori”, emesso dal responsabile dell’area tecnica;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Brendola;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2020 il dott. Marco Rinaldi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Si controverte sulla legittimità del provvedimento in epigrafe indicato con cui il Comune di Brendola ha vietato alla ricorrente l’esecuzione dei lavori, oggetto di CILA, volti all’installazione di un cancello scorrevole motorizzato sull’accesso carraio esistente posto a ridosso della pubblica via.
La ricorrente ha impugnato il suddetto provvedimento, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituito in giudizio l’Ente Civico, contrastando le avverse pretese sia in rito che nel merito.
Alla camera di consiglio del 18 luglio 2019, il Tribunale respingeva l’istanza cautelare formulata in via incidentale dalla parte ricorrente (Tar Ve, ord. n.321/2019).
All’udienza pubblica in epigrafe indicata la causa è stata trattenuta in decisione.
In limine litis, il Collegio dichiara l’inutilizzabilità della perizia depositata dalla ricorrente, in allegato alla memoria conclusiva, il giorno 11 novembre 2020 poiché i termini previsti dall’art. 73, comma 1, c.p.a. (”Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell’udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell’udienza, fino a venti giorni liberi“) per il deposito di memorie difensive e documenti hanno carattere perentorio in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico processuale posto a presidio del contraddittorio e dell’ordinato lavoro del giudice, con la conseguenza che la loro violazione conduce alla inutilizzabilità processuale delle memorie e dei documenti depositati tardivamente, da considerarsi tamquam non esset.
Nel caso di specie, poiché l’udienza è stata fissata per il 17 dicembre 2020, la perizia, come ogni altri documento, avrebbe dovuto essere depositata entro il 6 novembre 2020.
Ciò posto, il ricorso non merita accoglimento per le considerazioni di seguito sinteticamente esposte.
La disciplina normo-regolamentare applicabile alla presente fattispecie è costituita dall’ art. 46 d.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di attuazione del codice della strada) e dall’art. 9, comma 3, del Regolamento edilizio del Comune di Brendola.
In tema di accessi alle strade urbane e passi carrabili, l’art. 46, comma 4, del d.P.R. n. 495/1992 stabilisce, quale regola generale, che qualora l’accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada (come accade nel caso di specie), il passo carrabile deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale.
Corollario di detta regola generale è quella che impone l’arretramento dell’eventuale cancello a protezione della proprietà laterale, in modo da consentire la sosta del veicolo fuori dalla carreggiata, in attesa dell’apertura del cancello e dell’ingresso alla proprietà (art. 46, comma 4, seconda parte).
La norma citata ammette due limitate deroghe all’obbligo di arretramento dei cancelli a protezione della proprietà laterale al ricorrere di determinati presupposti, che, come si vedrà meglio in seguito, non sussistono nel caso di specie.
Il quadro normativo di riferimento è completato dall’articolo 9, comma 3, del Regolamento edilizio del Comune di Brendola, in base al quale “lungo le strade pubbliche, il cancello carraio a delimitazione della proprietà deve essere arretrato minimo di cinque metri dal confine stradale, per consentire la fermata del veicolo in ingresso al di fuori del flusso veicolare e ciclo-pedonale ”.
Orbene, nel caso di specie, il provvedimento impugnato ha vietato l’intervento edilizio progettato dalla ricorrente sul rilievo che “ l’installazione di un cancello scorrevole nell’accesso carraio esistente posto a ridosso della pubblica [...] risulta in contrasto con quanto previsto dall’art. 46 comma 4 del d.P.R. 495/1992 s.m.i. e art. 9 comma 3 del regolamento edilizio, in quanto non vi è la previsione della dovuto area di sosta per lo stazionamento degli autoveicoli in manovra.
Relativamente alle deroghe consentite da tale disposizione legislativa, Via A. Lamarmora non può essere considerata una strada con traffico estremamente limitato, ed inoltre non sussistono i requisiti di "obbiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata", che non possano consentire l'installazione del cancello arretrato a m. 5,00 dalla strada stessa.
Tra l'altro l'accesso risulta posizionato nei pressi di una curva e lo stazionamento dei autoveicoli nella carreggiata stradale, in attesa che il cancello si apra automaticamente, risulta pericoloso per la viabilità.” .
Tale provvedimento, sorretto da una congrua istruttoria e da adeguata motivazione (non illogica né contraddittoria), ha fatto una corretta applicazione della disciplina normo-regolamentare di riferimento e risulta immune dalle censure dedotte.
E, invero, il comma 4 dell’art. 46, d.P.R. 495/1992 s.m.i. consente di derogare all’obbligo di arretramento degli accessi carrai solamente se ricorrono due condizioni. La prima si ha quando non è possibile l’arretramento per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata. La seconda si ha quando l’immissione laterale avviene da una strada senza uscita, o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.
Nel caso in esame, come evidenziato dall’Ente Civico, tali condizioni eccettuative non sussistono, sicchè non è possibile derogare alla regola generale (che nel Comune di Brendola impone di installare il cancello alla distanza di almeno 5 metri dal fronte strada) e posizionare il cancello a filo strada.
Non vi è un’”impossibilità costruttiva” all’arretramento del cancello né vi sono “gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata” in quanto, come si nota dalle fotografie allegate agli atti, il cortile di proprietà della ricorrente è ampio e consente di posizionare il cancello in arretramento di cinque metri, senza impedire o eccessivamente limitare l’utilizzo del cortile, residuando comunque uno spazio di manovra di oltre tre metri e mezzo. La viabilità del cortile potrebbe, inoltre, essere diversamente organizzata per rendere il meno incomodo possibile il cancello posizionato in arretramento (ad esempio, individuando una soluzione alternativa che consenta lo scorrimento verso est a filo dell’edificato per lasciare libera l’area ad ovest).
Anche le caratteristiche di via Lamarmora (che non è una “strada senza uscita”) impediscono di posizionare il cancello scorrevole a filo strada, sia perché trattasi di via soggetta a traffico veicolare intenso o comunque non limitato - tanto che il Comune, a fronte dell’eccessiva velocità con cui via Lamarmora viene abitualmente percorsa, ha dovuto posizionare dei dossi rallentatori - sia perché l’accesso carraio della ricorrente è posizionato nei pressi di una curva, sicchè la realizzazione del cancello a filo strada, comportando lo stazionamento di autoveicoli nella carreggiata stradale in attesa che il cancello si apra automaticamente, finirebbe per mettere a repentaglio la sicurezza della circolazione, tenuto conto che la carreggiata è di larghezza appena sufficiente al doppio senso di marcia e che la visibilità è oscurata dalla insistenza dell’edificio sull’angolo interno della curva a monte, per chi provenga da tale direzione (cfr. documentazione fotografica in atti).
Alla luce delle suesposte considerazioni, ritenuto che la ricorrente non abbia assolto l’onere di provare la sussistenza di alcuna delle condizioni eccettuative di cui all’art. 46 del Regolamento di esecuzione del C.D.S. rispetto all’obbligo di arretramento dell’accesso carrabile dal fronte strada, assorbita ogni ulteriore eccezione sollevata dal Comune, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente a rifondere al Comune le spese di lite, liquidate in € 3000, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2020, tenutasi da remoto mediante videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO