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Sentenza 15 marzo 2024
Sentenza 15 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 15/03/2024, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2447 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona delle signore magistrate:
dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Nella causa iscritta al n. r.g. 2447/2023 promossa da
(c.f. , nata a [...] il [...], residente in [...] C.F._1
Stradivari n. 28, difesa dall'avv. Giorgio Barbesti (c.f. ), presso il cui studio in Crema C.F._2
v.le A. De Gasperi n. 54/b è elettivamente domiciliata;
Ricorrente Nei confronti di
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
2.05.1969, residente a [...], rappresentato, difeso e assistito dall'avv. Francesca Orvini (c.f. ) del foro di Lodi, con studio in Lodi alla Via Colle Eghezzone n.1 presso C.F._4 la quale è elettivamente domiciliato;
Resistente Data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 ss c.p.c.
Conclusioni delle parti: come precisate congiuntamente con note depositate per l'udienza del 2.02.2024. sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che di seguito si riportano integralmente:
“Voglia Ill.mo Tribunale adito, previa ogni ed opportuna declaratoria del caso e di legge, così decidere.
- Pronunciare e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Sig.ri e Parte_1 Controparte_1 in Dovera in data 03.06.1995 regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Dovera anno 1995 atto n.
5 parte II^ serie A in regime di separazione dei beni ordinando all'ufficiale di Stato civile del Comune di Dovera (CR) di provvedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio ed a ogni altro necessario incombente;
- Assegnare in via definitiva la casa coniugale sita in Dovera (CR) via Stradivari n. 28 di proprietà esclusiva della signora
alla predetta che ivi vi abiterà con le proprie figlie Sigg.re e;
Parte_1 Persona_1 Persona_2
- Il Signor verserà direttamente alla propria figlia a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1 Persona_2
l'importo di Euro 550,00= mensili oltre rivalutazione istat a mezzo di bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 5
( cinque) di ogni mese alle coordinate bancarie di conto corrente della figlia. Tale importo verrà versato sino a che la figlia
non andrà a vivere da sola e comunque entro e non oltre il 30 Giugno 2025. Il Signor verserà Per_2 Controparte_1 altresì, sempre sino al termine convenuto, il 50% delle spese straordinarie come da protocollo linee guida Tribunale di Milano
(14.11.2017);
- Il Signor verserà direttamente alla propria figlia a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1 Persona_1
l'importo di Euro 550,00= mensili oltre rivalutazione istat a mezzo di bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 5
(cinque) di ogni mese alle coordinate bancarie di conto corrente della figlia. Tale importo verrà versato sino a due anni dopo la laurea della figlia . Il Signor verserà altresì, sempre sino al termine convenuto, il 50% Persona_1 Controparte_1 delle spese straordinarie come da protocollo linee guida Tribunale di Milano (14.11.2017);
- Le parti danno atto di essere economicamente indipendenti, di aver già regolato ogni questione economica patrimoniale e quindi di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia ragione o titolo e/o causa,
- Spese di lite interamente compensate
- Null'altro da stabilire”
IL TRIBUNALE
udita la relazione della causa fatta dal Giudice istruttore;
udita la lettura delle conclusioni delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 2.10.2023 ha adito l'intestato Tribunale domandando pronuncia Parte_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il resistente, il 3.06.1995 Controparte_1 in Dovera (CR) (Atto n. 5 – Parte II – Serie A – Anno 1995) e i provvedimenti in punto di mantenimento delle figlie e , di assegno divorzile e l'assegnazione della casa coniugale, chiedendo la Per_2 Per_1 conferma delle ulteriori pattuizioni concordate in sede di separazione consensuale.
2. Con comparsa di risposta depositata l'11.12.2023 si è costituito che, aderendo alle Controparte_1 domande di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di assegnazione alla ricorrente della casa coniugale, ha domandato di corrispondere il mantenimento solo in favore della figlia , sino al raggiungimento Per_1 della sua indipendenza economica, con revoca di ogni altro provvedimento di mantenimento disposto in sede di separazione personale.
3. All'udienza del 12.01.2024, le parti hanno accettato la proposta conciliativa formulata dal Tribunale e, con
2 note scritte depositate il 27-29.01.2024, hanno precisato congiuntamente le conclusioni, come sopra riportate.
***
1. Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 3.06.1995 in Dovera (CR) (Atto n. 5 – Parte II – Serie A – Anno 1995).
Dal matrimonio sono nate due figlie: (3.01.1997) e (7.09.1999), entrambe maggiorenni. Per_2 Per_1
La separazione personale dei coniugi è stata pronunciata dal Tribunale di Cremona con decreto di omologa del 27.10.2022 (pubbl. il 4.11.2022).
Sin dalla pronuncia di separazione i coniugi non hanno ripreso la convivenza e non vi è stata riconciliazione tra di essi. Sono pertanto decorsi i termini di legge per la presentazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, sussistendone i presupposti, in quanto risulta provato che la separazione si è protratta per un periodo superiore a quello minimo previsto dalla legge – art. 3 Legge 898/1970, nel testo modificato dalla Legge 74/1987.
Deve pertanto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...] in Dovera (CR) il 3.06.1995, con conseguente comunicazione della presente sentenza CP_1
stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 396/1995.
2. Le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento, in quanto non contrarie alla legge e non pregiudizievole per l'interesse della prole.
In particolare, quanto al mantenimento delle figlie della coppia (entrambe maggiorenni non economicamente autosufficienti), il Tribunale prende atto che i genitori concordano che il padre effettuerà il versamento dell'importo concordato direttamente alle figlie, e non alla madre, che vi ha rinunciato. Il Tribunale prende altresì atto che le parti, nell'ambito della regolamentazione dei loro rapporti economici, hanno concordemente individuato un termine finale per l'obbligo a carico del padre di corrispondere il mantenimento alle figlie, fermo il diritto di queste ultime alla percezione dello stesso ove non economicamente autosufficienti.
3. Le spese di lite devono essere compensate stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Sig.ri e Parte_2 CP_1 in Dovera in data 3.06.1995 regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del
[...]
Comune di Dovera anno 1995 atto n. 5 parte II serie A in regime di separazione dei beni;
2) ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Dovera (CR) di provvedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio ed a ogni altro necessario incombente;
3) assegna in via definitiva la casa coniugale sita in Dovera (CR), via Stradivari n. 28 di proprietà
3 esclusiva della signora alla predetta, che ivi vi abiterà con le proprie figlie Sigg.re Parte_1 [...]
e Per_1 Persona_2
4) dispone che il Signor verserà direttamente alla propria figlia a Controparte_1 Persona_2 titolo di contributo al mantenimento l'importo di Euro 550,00 mensili oltre rivalutazione istat a mezzo di bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese alle coordinate bancarie di conto corrente della figlia. Tale importo verrà versato sino a che la figlia non Per_2 andrà a vivere da sola e comunque entro e non oltre il 30 Giugno 2025. Il Signor CP_1 verserà altresì, sempre sino al termine convenuto, il 50% delle spese straordinarie come da
[...] protocollo linee guida Tribunale di Milano (14.11.2017);
5) dispone che il Signor verserà direttamente alla propria figlia a Controparte_1 Persona_1 titolo di contributo al mantenimento l'importo di Euro 550,00 mensili oltre rivalutazione istat a mezzo di bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese alle coordinate bancarie di conto corrente della figlia. Tale importo verrà versato sino a due anni dopo la laurea della figlia Il Signor verserà altresì, sempre sino al termine Persona_1 Controparte_1 convenuto, il 50% delle spese straordinarie come da protocollo linee guida Tribunale di Milano (14.11.2017);
6) prende atto che le parti danno atto di essere economicamente indipendenti, di aver già regolato ogni questione economica patrimoniale e quindi di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia ragione o titolo e/o causa;
7) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lodi nella Camera di consiglio del 5 marzo 2024.
La Giudice rel. est. La Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona delle signore magistrate:
dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Nella causa iscritta al n. r.g. 2447/2023 promossa da
(c.f. , nata a [...] il [...], residente in [...] C.F._1
Stradivari n. 28, difesa dall'avv. Giorgio Barbesti (c.f. ), presso il cui studio in Crema C.F._2
v.le A. De Gasperi n. 54/b è elettivamente domiciliata;
Ricorrente Nei confronti di
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
2.05.1969, residente a [...], rappresentato, difeso e assistito dall'avv. Francesca Orvini (c.f. ) del foro di Lodi, con studio in Lodi alla Via Colle Eghezzone n.1 presso C.F._4 la quale è elettivamente domiciliato;
Resistente Data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 ss c.p.c.
Conclusioni delle parti: come precisate congiuntamente con note depositate per l'udienza del 2.02.2024. sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che di seguito si riportano integralmente:
“Voglia Ill.mo Tribunale adito, previa ogni ed opportuna declaratoria del caso e di legge, così decidere.
- Pronunciare e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Sig.ri e Parte_1 Controparte_1 in Dovera in data 03.06.1995 regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Dovera anno 1995 atto n.
5 parte II^ serie A in regime di separazione dei beni ordinando all'ufficiale di Stato civile del Comune di Dovera (CR) di provvedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio ed a ogni altro necessario incombente;
- Assegnare in via definitiva la casa coniugale sita in Dovera (CR) via Stradivari n. 28 di proprietà esclusiva della signora
alla predetta che ivi vi abiterà con le proprie figlie Sigg.re e;
Parte_1 Persona_1 Persona_2
- Il Signor verserà direttamente alla propria figlia a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1 Persona_2
l'importo di Euro 550,00= mensili oltre rivalutazione istat a mezzo di bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 5
( cinque) di ogni mese alle coordinate bancarie di conto corrente della figlia. Tale importo verrà versato sino a che la figlia
non andrà a vivere da sola e comunque entro e non oltre il 30 Giugno 2025. Il Signor verserà Per_2 Controparte_1 altresì, sempre sino al termine convenuto, il 50% delle spese straordinarie come da protocollo linee guida Tribunale di Milano
(14.11.2017);
- Il Signor verserà direttamente alla propria figlia a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1 Persona_1
l'importo di Euro 550,00= mensili oltre rivalutazione istat a mezzo di bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 5
(cinque) di ogni mese alle coordinate bancarie di conto corrente della figlia. Tale importo verrà versato sino a due anni dopo la laurea della figlia . Il Signor verserà altresì, sempre sino al termine convenuto, il 50% Persona_1 Controparte_1 delle spese straordinarie come da protocollo linee guida Tribunale di Milano (14.11.2017);
- Le parti danno atto di essere economicamente indipendenti, di aver già regolato ogni questione economica patrimoniale e quindi di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia ragione o titolo e/o causa,
- Spese di lite interamente compensate
- Null'altro da stabilire”
IL TRIBUNALE
udita la relazione della causa fatta dal Giudice istruttore;
udita la lettura delle conclusioni delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 2.10.2023 ha adito l'intestato Tribunale domandando pronuncia Parte_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il resistente, il 3.06.1995 Controparte_1 in Dovera (CR) (Atto n. 5 – Parte II – Serie A – Anno 1995) e i provvedimenti in punto di mantenimento delle figlie e , di assegno divorzile e l'assegnazione della casa coniugale, chiedendo la Per_2 Per_1 conferma delle ulteriori pattuizioni concordate in sede di separazione consensuale.
2. Con comparsa di risposta depositata l'11.12.2023 si è costituito che, aderendo alle Controparte_1 domande di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di assegnazione alla ricorrente della casa coniugale, ha domandato di corrispondere il mantenimento solo in favore della figlia , sino al raggiungimento Per_1 della sua indipendenza economica, con revoca di ogni altro provvedimento di mantenimento disposto in sede di separazione personale.
3. All'udienza del 12.01.2024, le parti hanno accettato la proposta conciliativa formulata dal Tribunale e, con
2 note scritte depositate il 27-29.01.2024, hanno precisato congiuntamente le conclusioni, come sopra riportate.
***
1. Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 3.06.1995 in Dovera (CR) (Atto n. 5 – Parte II – Serie A – Anno 1995).
Dal matrimonio sono nate due figlie: (3.01.1997) e (7.09.1999), entrambe maggiorenni. Per_2 Per_1
La separazione personale dei coniugi è stata pronunciata dal Tribunale di Cremona con decreto di omologa del 27.10.2022 (pubbl. il 4.11.2022).
Sin dalla pronuncia di separazione i coniugi non hanno ripreso la convivenza e non vi è stata riconciliazione tra di essi. Sono pertanto decorsi i termini di legge per la presentazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, sussistendone i presupposti, in quanto risulta provato che la separazione si è protratta per un periodo superiore a quello minimo previsto dalla legge – art. 3 Legge 898/1970, nel testo modificato dalla Legge 74/1987.
Deve pertanto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...] in Dovera (CR) il 3.06.1995, con conseguente comunicazione della presente sentenza CP_1
stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 396/1995.
2. Le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento, in quanto non contrarie alla legge e non pregiudizievole per l'interesse della prole.
In particolare, quanto al mantenimento delle figlie della coppia (entrambe maggiorenni non economicamente autosufficienti), il Tribunale prende atto che i genitori concordano che il padre effettuerà il versamento dell'importo concordato direttamente alle figlie, e non alla madre, che vi ha rinunciato. Il Tribunale prende altresì atto che le parti, nell'ambito della regolamentazione dei loro rapporti economici, hanno concordemente individuato un termine finale per l'obbligo a carico del padre di corrispondere il mantenimento alle figlie, fermo il diritto di queste ultime alla percezione dello stesso ove non economicamente autosufficienti.
3. Le spese di lite devono essere compensate stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Sig.ri e Parte_2 CP_1 in Dovera in data 3.06.1995 regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del
[...]
Comune di Dovera anno 1995 atto n. 5 parte II serie A in regime di separazione dei beni;
2) ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Dovera (CR) di provvedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio ed a ogni altro necessario incombente;
3) assegna in via definitiva la casa coniugale sita in Dovera (CR), via Stradivari n. 28 di proprietà
3 esclusiva della signora alla predetta, che ivi vi abiterà con le proprie figlie Sigg.re Parte_1 [...]
e Per_1 Persona_2
4) dispone che il Signor verserà direttamente alla propria figlia a Controparte_1 Persona_2 titolo di contributo al mantenimento l'importo di Euro 550,00 mensili oltre rivalutazione istat a mezzo di bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese alle coordinate bancarie di conto corrente della figlia. Tale importo verrà versato sino a che la figlia non Per_2 andrà a vivere da sola e comunque entro e non oltre il 30 Giugno 2025. Il Signor CP_1 verserà altresì, sempre sino al termine convenuto, il 50% delle spese straordinarie come da
[...] protocollo linee guida Tribunale di Milano (14.11.2017);
5) dispone che il Signor verserà direttamente alla propria figlia a Controparte_1 Persona_1 titolo di contributo al mantenimento l'importo di Euro 550,00 mensili oltre rivalutazione istat a mezzo di bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese alle coordinate bancarie di conto corrente della figlia. Tale importo verrà versato sino a due anni dopo la laurea della figlia Il Signor verserà altresì, sempre sino al termine Persona_1 Controparte_1 convenuto, il 50% delle spese straordinarie come da protocollo linee guida Tribunale di Milano (14.11.2017);
6) prende atto che le parti danno atto di essere economicamente indipendenti, di aver già regolato ogni questione economica patrimoniale e quindi di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia ragione o titolo e/o causa;
7) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lodi nella Camera di consiglio del 5 marzo 2024.
La Giudice rel. est. La Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
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