Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/06/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 280/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO composta dai seguenti magistrati
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere rel.
Dott.ssa Laura Bertoli Consigliere all'udienza del 27/5/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 280/2025 di R.G. promossa in grado d'appello da:
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Susanna Cerere e Parte_1 C.F._1
Antonella Falvo e domicilio eletto presso il loro studio di Cosenza, via F e G. Falcone, 45,
-appellante- contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale Controparte_1 P.IVA_1
dello Stato di Milano e domicilio eletto ex lege presso i suoi uffici di Milano, via Freguglia, 1,
-appellato-
Oggetto: riconoscimento status “vittima del dovere” ex art. art. 1 comma 564 L. 266/2005 e del DPR
243/06 e benefici conseguenti.
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Accogliere il presente ricorso, in riforma della sentenza n. 522/2024 Tribunale di Lodi G. L. Dott. Francesco Manfredi Rg.680/2024, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, e per l'effetto, previo annullamento del provvedimento ASS 3/E/8/CC/NEG/AMM del 20 maggio 2024 in persona del Direttore Generale della pubblica capo Controparte_1 Parte_2
della Polizia, notificato in data 15 luglio 2024, in quanto illegittimo, c) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente allo status di equiparato alle “vittime del dovere” ex art. 1 comma 564 L. 266/2005 e del DPR 243/06 e per l'effetto dichiarare, dunque, l'obbligo ex legge all'inserimento del medesimo
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benefici assistenziali ex dpr 243/06, ex art. 1 comma 563-564 L. 266/2005, ex art. 1904 D.lgs 66/2010;
Conseguentemente
d) condannare il al riconoscimento in favore del ricorrente dei benefici Controparte_1
assistenziali medesimi e specificatamente: 1) della speciale elargizione ex art. 1 e art. 5 commi 1-5 L.
206/04 da commisurarsi ad una invalidità complessiva del 38% o alla percentuale che verrà determinata in corso di causa dal 19.03.2015 data di insorgenza della patologia, pari alla somma di euro 2.200,00 per ogni punto di invalidità, per un totale di euro 83.600,00, atteso che è stata riconosciuta una invalidità pari al 38%, oltre perequazione , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 19.03.2015 all'effettivo soddisfo, o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e satisfattiva anche con l'ausilio di un CTU medica che sin d'ora si richiede;
2) al pagamento dell'assegno vitalizio ex art. 2 L. 407/98 così come elevato ad euro 500 mensili dall'art. 4 comma 238
L. 350/2003 ( legge finanziaria 2004) ed ai sensi della sentenza Cass. SS.UU. 7761/2017 nonché dell'art. 4 DPR 243/2006, con la decorrenza dall'insorgenza della patologia in data 19.03.2015, pari alla somma di euro 56.000,00, pari a 112 mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla suindicata data sino all'effettivo soddisfo e da valere a vita o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e satisfattiva;
3) al pagamento dello speciale assegno vitalizio pari ad euro
1.033, 00 mensili a far data dal 19.03.2015, ex art. 5 commi 3-4 L. 206/04, per un ammontare di euro
115.696,00, pari a 112 mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla suindicata data
e sino all'effettivo soddisfo e da valere a vita o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia e satisfattiva;
4) la declaratoria del diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato ex art. 6 comma 2 L. 206/04 ex art. 4 comma I, art. 1 lett. C) n.
2-3 D.p.r. 243/06; 5 ) la declaratoria del diritto all'esenzione ticket beneficio sancito dall'art. 9 L. 206/04, come esteso dall'art. 4 DPR 243/06.
In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
In via istruttoria: CTU medica.”; per parte appellata:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello di Milano:
Nel Merito
rigettare integralmente il ricorso in appello e confermare in toto le statuizioni rese dal Giudice di prime cure;
pagina 2 di 13 conseguentemente, condannare alle spese ed onorari di lite, che , fin d'ora, avuto riguardo ai parametri del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., si richiede siano liquidate nei valori medi avuto riguardo al valore della controversia;
In via subordinata, in caso di accoglimento totale o parziale del ricorso in appello, disporre la compensazione tra tutte le provvidenze percepite in ragione del medesimo titolo giuridico, nonché la compensazione delle spese del giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, in servizio quale Carabiniere, App. , presso il Reggimento Tuscania, 3^ Parte_1 CP_2
compagnia, dal 8.8.1983 al 6.3.2017 (data a decorrere dalla quale è stato congedato per sopravvenuta inidoneità definitiva al servizio militare per infermità conseguente alla lesione riportata nel sinistro oggetto di causa), con il ricorso introduttivo del processo di primo grado, depositato in data 4.9.2024, ha convenuto innanzi al Tribunale di Lodi, in funzione di giudice del lavoro, il , Controparte_1 per ottenere l'accertamento dello status di equiparato a vittima del dovere ex art. 1 comma 564 della L.
n. 266/2005 in relazione all'infortunio occorsogli in data 19.3.2015 nel corso di una missione di addestramento speciale, nonché la condanna del al riconoscimento e al pagamento dei CP_1 benefici di legge a far tempo dalla medesima data (coincidente con l'insorgenza della patologia).
A sostegno della domanda, l'odierno appellante ha esposto:
- che, il giorno 19.3.2015, mentre era effettivo presso il 1° reggimento Carabinieri Paracadutisti
“Tuscania” 3° Compagnia con il grado di appuntato scelto, era stato inviato in missione comandata, presso una ex struttura ospedaliera dismessa sita in località Calambrone, Tirrenia (PI), al fine di effettuare un'attività di addestramento tecnico di FIBUA/CQB con utilizzo di munizionamento “non letale tipo IMPAX in plastica con vernice colorata”, “nonché armi di reparto con l'adozione di protezioni in plastica specifiche per il viso ed il corpo” e che, durante l'attività operativa-addestrativa, dal medesimo “ingaggiati a fuoco” alcuni colleghi dell'unità contrapposta, aveva accusato, all'improvviso, un dolore fortissimo all'occhio destro, essendo stato colpito da un proiettile;
- che, immediatamente soccorso e trasportato presso il nosocomio di Livorno, era stato poi trasferito presso il nosocomio San Gerardo di Monza, dove era stato operato un prima volta, per poi subire, dopo quaranta giorni, un secondo intervento;
- che, nonostante tali interventi, aveva perduto definitivamente, in quanto irrecuperabile, la vista all'occhio destro e, quindi, in data 6.3.2017, dopo 719 giorni di malattia, era stato congedato su parere dall'ospedale militare di La Spezia, in quanto definitivamente non idoneo al servizio militare;
- di aver, quindi, inoltrato, in data 15.5.2018, richiesta di riconoscimento dello status di equiparato alle vittime del dovere;
pagina 3 di 13 - che la commissione medica presso l'ospedale militare di Milano aveva formulato il seguente giudizio diagnostico: “lesione traumatica grave trauma bulbare occhio destro con assottigliamento neuro retinico con percezione della sola luce ed ombre con valore percentuale indennizzabile del 38%”;
- che, nondimeno, all'esito dell'iter amministrativo, con decreto del 20.5.2024, comunicatogli in data
15.7.2024, il Ministero dell'Interno aveva negato il riconoscimento dallo stesso richiesto per assenza dei presupposti;
- che, nelle more, in data 15.7.2019, il , in considerazione dell'ascrivibilità Controparte_3
dell'inabilità al servizio, essendo la stessa conseguita a lesioni riportate durante l'impiego in attività operative addestrative, gli aveva riconosciuto la promozione al grado superiore di “Vice Brigadiere” con decorrenza dal 5.3.2017, giorno precedente alla cessazione dal servizio.
Costituendosi in giudizio, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, per il , Controparte_1
ha resistito al ricorso, eccependo la prescrizione dei diritti del ricorrente per prolungato ed ultradecennale mancato esercizio;
la prescrizione dell'azione di accertamento di status di vittima del dovere e, in subordine, nel caso di accoglimento anche parziale della domanda, ha chiesto di disporre la compensazione tra tutte le provvidenze percepite in ragione del medesimo titolo giuridico, con esclusione del cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Il Tribunale di Lodi, con sentenza n. 522/2024, ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente a rifondere al le spese processuali, liquidate in complessivi euro 2.109,00 per Controparte_1
compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e agli oneri di legge, avendo ritenuto che dalle allegazioni e dai documenti prodotti non fossero emersi né un grave errore organizzativo imputabile all'amministrazione, né circostanze o eventi straordinari ai sensi dell'art. 1 lett. c) dpr
243/2006 tali da esporre il ricorrente ad un maggiore rischio nel corso dell'addestramento, avvenuto con l'utilizzo con proiettili di plastica (non letali); tutto ciò sulla base dei seguenti rilievi: “Infatti, da un lato, risulta che il ricorrente vestisse indumenti protettivi idonei a garantire la protezione dalle traiettorie dei colpi (evento in sé prevedibile data la natura della missione), ivi compresa la maschera con visiera che il personale impiegato nell'esercitazione doveva indossare (cfr. “rapporto sul fatto per il personale che cessa dal servizio per infermità “SI'” riconosciuta causa di servizio e conseguente proposta di promozione al grado superiore” del 09.10.2018, doc. n. 12 indice del ricorso;
v. ricorso); dall'altro lato risulta che i proiettili utilizzati fossero di tipo non letale (c.d. IMPAX), in plastica e apposta colorati, verosimilmente per renderli visibili nella traiettoria (cfr. doc. n. 12 fasc. ric., cit.; cfr. con la delibera con parere negativo del MEF del 05.07.2023, doc. n. 14, indice del ricorso); ancora,
l'utilizzo del munizionamento non letale era previsto per garantire, senza rischi, l'approfondimento
pagina 4 di 13 delle tecniche di FIBUA e di CQB ed era presente personale che coadiuvava il personale impiegato nell'addestramento (cfr. doc. n. 7 fasc. ric., ordine di addestramento del 12.03.2015).
Ancora, l'attività addestrativa era stata autorizzata, il giorno prima l'istruttore aveva tenuto una lezione sulle procedure di sicurezza, nell'imminenza della esercitazione erano state ribadite le modalità di esercitazione e le procedure di sicurezza, compreso il fermo divieto di puntare le armi al volto del personale coinvolto;
le armi e le munizioni che sarebbero state utilizzate erano state sottoposte a verifica, il ricorrente era rimasto colpito di rimbalzo da un proiettile la cui traiettoria aveva subito una deviazione a causa della presenza di un comune ostacolo (cfr. doc. n. all. f. fasc.
). CP_1
Nella simulazione del combattimento con altre unità del reggimento all'interno del luogo prescelto per
l'addestramento non si rinviene alcuna “particolare condizione ambientale od operativa” intesa come evento straordinario: il fuoco non era “nemico”, ma “amico”, proveniente da colleghi del reparto e non diretto al volto del ricorrente – era stato, anzi, ribadito il divieto di puntare al volto dei colleghi le armi con munizionamento non letale- (cfr, doc. all. f. fasc. , capitolo 2. “Analisi dei fatti”); CP_1
l'addestramento non prevedeva l'uso di armi letali;
il luogo della “missione” è limitrofo a Livorno, in provincia di Pisa;
l'essere ferito nel corso di una sparatoria con proiettili di plastica di tipo c.d.
IMPAX non rappresenta circostanza che esula dall'ordinario in contesti di addestramento dove vengono simulati combattimenti “ravvicinati” CQB (definito dallo stesso ricorrente: “scontro rapido ad alta intensità caratterizzato da improvvisa violenza a breve distanza” in cui ben può accadere di essere colpiti, a causa della rapidità ed intensità) e che sono deputati ad approfondire tecniche di guerra urbana FIBUA, situazione che, come espone il ricorrente, è ordinariamente complicata dal limitato campo visivo a causa di edifici e dalla presenza di franchi tiratori, come è avvenuto nel caso di specie, in cui il ferimento del ricorrente è avvenuto a causa – come emerge dai documenti – di un verosimile rimbalzo di un proiettile (o parti di esso) da un ostacolo (si veda il rapporto del reggimento carabinieri del 09.10.2018, doc. n. 12 ric.).
Non sussiste quindi, a livello di allegazione e produzione documentale, una esposizione ad un maggior rischio del ricorrente nel contesto della “missione” a Calambrone, località Tirrenia per il perfezionamento di tecniche che prevedono colpi sparati con rapidità e limitato campo visivo.
Deve condividersi quanto attestato dal Decreto del 20 maggio 2024 del che, nel Controparte_1 richiamare il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio1, ha escluso che l'infermità fosse
“gravata da circostanze straordinarie di servizio che abbiano esposto il dipendente a maggiori disagi
o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto e che si pongono
pagina 5 di 13 quale causa ovvero concausa efficiente e determinante dell'infermità in questione” (cfr. doc. n. all. a. fasc. , doc. n. 6 fasc. ric.).”. CP_1
Con ricorso depositato in data 18.3.2025, ha impugnato la sentenza di primo grado Parte_1 tramite la formulazione di un unico motivo d'appello titolato “ERROR IN PROCEDENDO. ERROR IN
JUDICANDO. TRAVISAMENTO DEI FATTI: Violazione dell'art 1 commi 563-564 L. 266/05;
Violazione del DPR 243/2006”.
Dopo aver illustrato la normativa dettata dall'art 1, commi 563 e 564, L. 266/05, l'appellante richiama l'orientamento della Cassazione (Cass. S.U. n. 23396/2016; SU n. 15055/2017) secondo cui nel concetto di “missione di qualunque natura, effettuata dentro e fuori dai confini nazionali” rientrano non solo le funzioni o i compiti operativi, ma anche le attività di particolare importanza, connotate da caratteri di straordinarietà o di specialità, attività che non risultano del tutto “ ordinarie” e “normali”, consistendo nell'espletamento di una funzione, di un incarico, di un' incombenza, di un mandato, di una mansione che siano dovuti dal soggetto nel quadro dell'attività espletata, incluse le attività di addestramento. Ricorda che, secondo la Cassazione, per il riconoscimento dei benefici in discussione è necessario un quid pluris, consistente nell'accertamento di quelle particolari condizioni ambientali ed operative, che devono consistere in una situazione straordinaria, cioè non prevedibile, al di fuori, quindi, dell'andamento regolare e corretto delle attività di servizio. Sostiene che, nel caso di specie, sarebbe evidente che l'attività di addestramento nel corso della quale lo stesso si è infortunato rientra nei casi di applicazione dell'art 1 commi 563-564 L. 266/05, in quanto la medesima è stata posta in essere al fine del perfezionamento delle capacità tecniche di combattimento in ambiente urbano del personale militare, presso l'edificio dell'ex Ospedale in località Calambrone (Tirrenia). Dalla documentazione prodotta in giudizio emergerebbe -in tesi- l'esistenza di particolari condizioni sia ambientali, quali un ambiente dismesso con presenza di detriti di varia natura, illuminato dalla sola luce solare, già di per sé non sufficiente, essendo avvenuto l'addestramento nel mese di marzo, che operative quali, principalmente, l'appannamento dello schermo trasparente della protezione del viso.
Ribadisce che l'appannamento della maschera, infatti, sebbene dotata di griglie/valvole anti- appannamento, ha escluso, totalmente, la visibilità della traiettoria e fatto sì che egli avesse la necessità di doverla sollevare per poter respirare, venendo così colpito dal proiettile, circostanza confermata dal rapporto sul fatto del 9.10.2018- 1° Reggimento Carabinieri paracadutisti Tuscania.
Ciò premesso, secondo l'appellante, nella sentenza di primo grado è rinvenibile un error in giudicando
e procededo, in chiara violazione dell'art. 116 c.pc., in quanto è stato negato il riconoscimento del diritto, dando unica valenza probatoria, senza critico apprezzamento, alla documentazione allegata dalla P.A e senza riconoscere rilievo all'errore organizzativo da questa commesso per aver omesso,
pagina 6 di 13 quale procedura di sicurezza, il controllo della strumentazione da indossare a scopo protettivo e, in particolare, del casco integrale provvisto di maschera Simunition mod FX 9003, omissione, questa, che aveva aggravato l'ordinario rischio dei compiti allo stesso affidati, nel suo ruolo di attivatore, durante l'addestramento, nonostante l'utilizzo di proiettili di tipo non letale, ma comunque pericolosi.
Censurata la mancata ammissione in prime cure dell'approfondimento istruttorio, insiste, quindi, per l'espletamento della CTU volta ad accertare il grado d'invalidità riportato a causa dell'evento.
Il si è costituito con memoria difensiva depositata in data 20.5.2025, chiedendo Controparte_1 di rigettare l'appello e di confermare integralmente la sentenza di primo grado o, in subordine, in caso di accoglimento in tutto o in parte dell'appello, di disporre la compensazione di tutte le provvidenze percepite in ragione del medesimo titolo, nonché delle spese processuali.
In sostanza il ribadisce che, nella fattispecie esaminata, non ricorre alcuna delle ipotesi CP_1 contemplate dall'art. 1, comma 563, l. 266/2005, ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere, in quanto il ricorrente non era impegnato in nessuna delle attività nello stesso elencate (di contrasto al crimine), né in un contesto operativo simulato, là dove l'infermità era stata dallo stesso riportata nel corso di un addestramento che non presentava particolari condizioni di pericolo, ai sensi dell'art. 1, comma 564, della legge sopra citata e dell'art. 6 del DPR 243/2006 ed era stata “causata da un episodio accidentale, fortuito, imprudente, poiché lo stesso durante l'addestramento inavvertitamente solleva il casco protettivo in un contesto di esercitazione dove si stavano utilizzando proiettili non letali”, con richiamo, quanto alle modalità di verificazione dell'evento, alla relazione di servizio del 19.3.2015 redatta dal ES PS : “Il , durante il breve Parte_3 Pt_1
conflitto che ne derivava … aveva sollevato il casco sulla fronte continuando ad indossarlo ma senza riabbassarlo a protezione del viso durante l'azione a fuoco … dimenticandosi di abbassarlo all'atto
d'ingaggio.”.
Eccepisce la tassatività delle ipotesi di cui all'art 1, comma 563 e 564, della l. 266/2005, disposizioni di stretta interpretazione, là dove per il riconoscimento dello status di vittima del dovere non è sufficiente il riscontro, all'origine dell'infermità, di una causa di servizio, occorrendo che la stessa sia qualificata dal ricorrere di “particolari condizioni ambientali od operative”, tali da innalzare il livello di rischio.
All'udienza del 27.5.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per le ragioni di seguito esposte, l'unico motivo d'appello articolato dal ricorrente è fondato e tale da condurre all'accoglimento integrale delle domande dallo stesso proposte in primo grado.
Rileva, innanzi tutto, la Corte che il , nel presente grado d'appello, ha abbandonato le CP_1 eccezioni di prescrizione sollevate in prime cure, là dove le stesse erano all'evidenza infondate.
pagina 7 di 13 L'azione volta ad accertare lo status di vittima del dovere è, infatti, imprescrittibile ex art. 2934, comma 2, c.c., mentre i benefici economici che derivano dal riconoscimento di tale status sono soggetti a prescrizione decennale ex art. 2946 comma 1 c.c. (vd. Cass. SU n. 17440/2022), nella specie pacificamente non decorsa, considerato che l'evento vittimistico si è verificato in data 19.3.2015 e che l'odierno giudizio è stato promosso, a seguito dell'esito negativo dell'iter amministrativo, con ricorso ex art. 442 c.p.c. tempestivamente depositato in data 4.9.2024 nel pieno rispetto del termine prescrizionale decennale.
Ciò premesso, nel merito, ritiene la Corte che, contrariamente a quanto statuito dal giudice di prime cure, le domande svolte dal ricorrente siano meritevoli di accoglimento.
Trattandosi di evento lesivo occorso in occasione di un'esercitazione (e, segnatamente, di un addestramento di combattimento in ambiente urbano, FIBUA/CQB, a partiti contrapposti, consistente nel rastrellamento dell'edificio, un ospedale dismesso, con personale, come l'odierno appellante, in funzione di “role players”, ossia con il compito di attivare il team d'irruzione e con l'utilizzo del munizionamento non letale tipo PA (vd. “Rapporto sul fatto del 24.3.2015 sub doc. f) fascicolo
), la disposizione di riferimento è l'art. 1, comma 564, l. 266/2005, che così dispone: “Sono CP_1
equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali o operative”.
L'art. 1, comma 1, del DPR 243/2006 precisa che “si intendono: … b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
La missione di addestramento, nella specie pacificamente autorizzata, rientra nel novero di quelle di cui alla lett. b).
Essendo la questione controversa per tale aspetto, occorre verificare, quindi, se, per le modalità con cui si è svolta e per gli sviluppi che ha avuto nel caso concreto, l'esercitazione è stata connotata da condizioni ambientali od operative particolari, in quanto tali da implicare l'esistenza anche sopravvenuta di circostanze straordinarie o fatti di servizio che hanno esposto l'odierno appellante a maggiori rischi in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei suoi compiti.
pagina 8 di 13 Invero, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, al militare rimasto ferito, con esiti permanenti, “nel corso di un'azione di addestramento competono i benefici, di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, se i compiti, rientranti nella normale attività d'istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, si siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso all'ambiente militare.”(così Cass. n. 12757/2022 e, in senso conforme, Cass.
n. 13092/2024 e n. 23396/2016).
Quanto ai fatti, si riporta di seguito la Relazione di servizio redatta dal ES Testimone_1
(istruttore) del 19.3.2015 (sub doc. n) fascicolo Ministero):
pagina 9 di 13 Da quanto riportato nella relazione e confermato anche nel successivo “Rapporto sul fatto” del
24.3.2015 (sub doc. f) fascicolo ), nel quale si dà atto sia dell'appannamento della visiera che CP_1 dell'accidentale deviazione della traiettoria del proiettile che ha colpito il all'occhio destro ad Pt_1
opera di un ostacolo presente nel corridoio, emerge che al ferimento dell'appellante ha concorso il concatenarsi di due sopravvenienze “anomale” rispetto al fisiologico svolgimento dell'attività di addestramento, per come contemplato nelle relative istruzioni operative e procedure di sicurezza, circostanze allo stesso non imputabili e tali da determinare l'innalzamento dell'ordinario livello di rischio al quale il militare avrebbe dovuto essere esposto nel descritto contesto (trattandosi di esercitazione volta ad affinare le tecniche di contrasto al crimine e non già di missione operativa effettiva).
Ritiene, invero, la Corte che “le particolari condizioni ambientali e operative” siano ravvisabili, nel caso esaminato, tanto nell'appannamento della maschera protettiva, evento che denuncia il malfunzionamento del presidio destinato a proteggere proprio il volto e gli occhi (oltre che a visualizzare la traiettoria di sparo dei proiettili colorati) e mette, nel contempo, in evidenza l'esistenza,
a monte, di una carenza organizzativa dell'amministrazione resistente, carenza consistita nell'omessa preventiva verifica della piena idoneità dell'attrezzatura di sicurezza fornita al militare (nel sopra menzionato Rapporto si dà atto di un previo controllo, nell'imminenza dell'esercitazione, sul corretto utilizzo delle protezioni individuali assegnate e non già sulla loro funzionalità), quanto nell'accidentale deviazione subita dalla pallottola, che, in luogo d'indirizzarsi alla parte bassa del corpo, come previsto dalle specifiche disposizioni di sicurezza e operative adottate nell'organizzazione dell'addestramento, a causa di un ostacolo presente nell'ambiente, ha colpito il viso del militare e, pur non letale, avendo, comunque, un'elevata capacità lesiva, lo ha ferito gravemente.
pagina 10 di 13 Né vale ad escludere il riconoscimento del rivendicato status la “disattenzione” rimproverata dal all'appellato, che, sollevata la maschera a causa del suo appannamento, aveva, comunque, CP_1 ingaggiato il combattimento senza riabbassarla (o, come indicato nel “Rapporto sul fatto”, senza verificare che la stessa fosse completamente aderente al collo).
Il comportamento tenuto dal va, infatti, contestualizzato avuto riguardo alle “concitate fasi Pt_1 dell'addestramento” nel quale lo stesso ha agito nell'adempimento dei suoi compiti di servizio (vd. doc. f) fascicolo ) e non vale certo ad escludere l'assorbente nesso causale tra la lesione dal CP_1 medesimo subita e la difettosità dell'attrezzatura protettiva allo stesso fornita dall'amministrazione appellata.
Lo stesso Comando di appartenenza del ricorrente, d'altronde, nel “Rapporto sul fatto per il personale che cessa dal servizio per infermità “SI” riconosciuta causa di servizio e conseguente proposta di promozione al grado superiore” (del 9.10.2018), dopo aver riportato, quanto alla dinamica del sinistro, che “il militare pur vestendo gli indumenti protettivi previsti per l'impiego di uno speciale munizionamento colorato non letale del tipo IMPAX, ritiratosi in zona defilata dopo aver ingaggiato alcun colleghi
simulanti una unità contrapposta, alzata un attimo la maschera perché appannatesi, e proprio in quell'istante, un colpo, della suddetta tipologia sparato dalla controparte nella sua direzione, veniva deflesso sulla parte di un corridoio vicino attingendo l'arma portata a tracolla del graduato e dopo, un rimbalzo dal basso verso l'alto, aveva colpito a fine corsa il suo occhio destro”, ha espressamente dato atto che era stato escluso che il militare avesse tenuto “un comportamento manifestamente colposo”,
“in quanto nell'occorso lo stesso era posizionato dietro un riparo e la tracciatura colorata del colpo
IMPAX che si è infilato sotto la visiera della maschera di protezione ha seguito una traiettoria puramente accidentale” (vd. doc.12 fascicolo primo grado parte appellante).
In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza n. 522/2024 del Tribunale di Lodi, sussistono, pertanto, i presupposti di legge per riconoscere all'appellante, in relazione all'evento del 19.3.2015, lo status di equiparato alle “vittime del dovere” ex art. 1, comma 564, L. 266/2005 ed ex art. 1 del DPR
243/06, con ogni conseguente beneficio di legge, come da domanda e senza necessità di esperire alcuna
CTU medico-legale, in quanto la percentuale d'invalidità complessiva riportata dal Pt_1 nell'occorso non è controversa, essendo pari al 38% (secondo la formula IC= DB/28% + DM/10% –
(IP/28%-DB/28%)), come accertato dalla Commissione medica del Centro Ospedaliero Militare di
Milano con verbale n. MI122003795 del 18.11.2022 (sub lett. h) fascicolo ) e indicato dallo CP_1
stesso appellante nelle proprie conclusioni.
Quanto alla data di decorrenza dei benefici, gli stessi, come da domanda, possono riconoscersi a decorrere dalla data dell'evento lesivo del 19.3.2015, in quanto non risulta che tra tale data e quella di pagina 11 di 13 stabilizzazione dell'infermità (indicata dalla CMO dal 28.2.2017) si siano verificate significative modificazioni del quadro clinico rispetto al giudizio diagnostico finale di “GRAVE TRAUMA
BULBARE OCCHIO DX (OD PERCEZIONE LUCE 8/10) – Traumatismo dell'occhio e dell'orbita
(SO5)”.
Sulla speciale elargizione e sugli assegni vitalizi competono la rivalutazione monetaria automatica secondo il regime di cui all'art. 8 l. 302/1990, oltre agli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate come per legge, trattandosi di prestazioni assistenziali illiquide, “di cui la rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente essenziale dell'oggetto dell'obbligazione, considerato nella sua idoneità ad assicurare al titolare una sorta d'indicizzazione destinata a mantenere costante il valore della prestazione durante la mora del debitore” (vd. Cass. n. 11013/2022, nonché Cass. n. 22753/2018 e 23300/2016).
Va, infine, disattesa l'eccezione di compensazione sollevata dal , senza specificare né CP_1
documentare le provvidenze erogate al ricorrente per il medesimo titolo giuridico.
In applicazione del principio di soccombenza, segue nel dispositivo la condanna dell'appellato a rifondere all'appellante le spese del doppio grado di giudizio, che, sulla base dei parametri di cui al DM
55/2014 (come da ultimo modificato dal DM 147/2022), tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'assenza di attività istruttoria, si liquidano in complessivi € 7.200,00 per compensi (di cui €
3.700,00 per il primo ed € 3.500,00 per il secondo), oltre al rimborso dei CU e forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014). Se ne dispone la distrazione in favore dei difensori dell'appellante, dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
- in riforma della sentenza n. 522/2024 del Tribunale di Lodi accerta il diritto dell'appellante al riconoscimento, in relazione all'evento del 19.3.2015, dello status di equiparato alle “vittime del dovere” ex art. 1, comma 564 L. 266/2005 e del DPR 243/06;
- per l'effetto, condanna il al riconoscimento in favore dell'appellante dei Controparte_1
benefici assistenziali conseguenti e specificatamente: 1) della speciale elargizione ex art. 1 e art. 5 commi 1-5 L. 206/04 da commisurarsi ad una invalidità complessiva del 38% riportata in data
19.3.2015, per un totale di euro 83.600,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dal 19.3.2015 al saldo;
2) dell'assegno vitalizio ex art. 2 L. 407/98 così come elevato ad euro 500 mensili dall'art. 4 comma 238 L. 350/2003 (legge finanziaria 2004), liquidato in € 56.000,00, pari a
112 mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalla suindicata data sino all'effettivo soddisfo e da valere a vita;
3) dello speciale assegno vitalizio pari ad euro 1.033,00 mensili a far data dal 19.03.2015, ex art. 5 commi 3-4 l. 206/04, per un ammontare di euro 115.696,00, pari a pagina 12 di 13 112 mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla suindicata data e sino all'effettivo soddisfo e a valere a vita;
4) del diritto all'assistenza psicologica e carico dello Stato ex art. 6 comma 2
L. 206/04 ex art. 4 comma I, art. 1 lett. C) n.
2-3 D.p.r. 243/06; 5) del diritto all'esenzione ticket beneficio sancito dall'art. 9 L. 206/04, come esteso dall'art. 4 DPR 243/06;
- condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese del doppio grado, liquidate in complessivi €
7.200,00 per compensi, oltre al rimborso dei CU e forfettario delle spese generali ex art. 2 DM
55/2014, disponendone la distrazione in favore dei difensori antistatari ex art. 93 c.p.c..
Milano, 27/5/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Serena Sommariva Maria Rosaria Cuomo
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