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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 05/02/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 908/2023 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Le Pera Parte_1
-ricorrente-
contro
IN PERSONA DEL Controparte_1
rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla dott.ssa Elvira Sarubbi CP_2
-resistente-
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'odierno ricorrente ha esposto: di essere un collaboratore scolastico in pensione;
di essere inserito nella graduatoria di III^ fascia del personale ATA, con il profilo di assistente tecnico ed amministrativo;
di essere stato individuato come destinatario di un incarico annuale, dal 13.9.2022 al 31.8.2023, presso l'Istituto
I.I.S. “Petrucci – Ferraris – Maresca” di Catanzaro Lido;
di aver, tuttavia, prestato
Pag. 1 a 5 servizio soltanto sino al 14.9.2022, data nella quale veniva contattato telefonicamente dalla segreteria della stessa istituzione scolastica che lo invitava ad abbandonare il posto di lavoro, perché era stata annullata la procedura di individuazione;
di aver appreso, a seguito di interlocuzioni con l'Amministrazione scolastica, che la motivazione della mancata prosecuzione del rapporto era dipesa dalla mancanza del titolo di accesso necessario per lo svolgimento dell'attività di
Assistente Tecnico Area AR01-ARR3, in quanto i titoli posseduti dal ricorrente (in particolare, oltre al diploma di geometra, le qualifiche professionali di “operatore meccanico”, conseguita il 6.6.2006, e di “operatore elettrico”, conseguita il
6.6.2007) non consentivano l'accesso al profilo professionale richiesto, per come stabilito dal DM n. 59/2008.
1.1. Ha eccepito l'illegittimità delle determinazioni assunte del CP_1
resistente, in quanto le qualifiche possedute, al momento del loro conseguimento, costituivano validi titoli di accesso al profilo professionale di Assistente Tecnico
Area AR01-ARR3, alla luce della regolamentazione della materia all'epoca vigente
(art. 2, comma 2.5, lett. B, DM n. 55 del 9.6.2005), per cui, in base al principio
“tempus regit actum”, dovevano ritenersi idonee a consentire lo svolgimento dell'attività anche all'attualità. Cont 1.2. Ha chiesto, pertanto, la condanna del : al ripristino del rapporto di lavoro a tempo determinato ingiustificatamente interrotto;
al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, degli stipendi maturati e maturandi dal 15.9.2022 al
31.8.2023, nonché di una ulteriore somma per il ristoro dei pregiudizi derivanti dalla mancata possibilità di assumere altri incarichi di lavoro presso ulteriori istituti scolastici che, nello stesso periodo storico, hanno convocato il ricorrente come personale ATA. In via subordinata, ove la durata del giudizio non consentisse il ripristino del rapporto di lavoro, ha domandato la condanna della parte resistente all'attribuzione di un nuovo incarico a tempo determinato per il profilo di assistente tecnico, a partire dall'a.s. 2023/2024.
2. Si è costituita parte resistente, eccependo l'infondatezza dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
Pag. 2 a 5 3. Il ricorso è infondato.
4. La questione oggetto di controversia afferisce alla idoneità dei titoli posseduti dal ricorrente (ossia, oltre al diploma di geometra, le qualifiche professionali di “operatore meccanico” e di “operatore elettrico”), conseguiti sotto la vigenza del DM n. 55 del 9.6.2005 (che, all'art. 2, comma 2.5, lett. B, riconosceva la loro validità per l'accesso al profilo di assistente tecnico), a consentire detto accesso anche nell'ambito delle graduatorie ATA per il triennio
2021/2024.
4.1. La tesi del ricorrente della perdurante idoneità delle qualifiche ottenute, in virtù del principio tempus regit actum, non può essere condivisa.
4.2. Il DM n. 55 del 9.6.2005, infatti, esauriva la propria efficacia limitatamente alle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia degli aa.ss. 2005/2006,
2006/2007 e 2007/2008 (art. 1).
4.3. Il successivo DM n. 59/2008, relativo alle graduatorie degli aa.ss.
2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011, invece, ha previsto, per l'accesso al profilo di assistente tecnico, la necessità del possesso del diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale, eliminando ogni riferimento a diplomi di qualifica di istituto professionale a indirizzo specifico.
4.4. Tale disciplina è, poi, rimasta sostanzialmente immutata anche nei successivi decreti ministeriali, dal momento che – come, peraltro, argomentato dal
Cont
– per ogni triennio di vigenza delle graduatorie d'istituto personale ATA, vi è uno specifico DM applicabile.
4.5. Anche per le graduatorie relative al triennio 2021/2024, dunque, il relativo
DM (n. 50 del 3.3.2021), all'art. 2, comma 5, lett. B, ritiene titolo valido per l'accesso al profilo di assistente tecnico esclusivamente il possesso del diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale.
4.6. Ora, posto che il ricorrente ha richiesto, per la prima volta, l'inserimento nelle graduatorie di terza fascia per il profilo di assistente tecnico – area
AR01/ARR3 soltanto nell'ambito di quelle emanate per il triennio 2021/2024
(mentre, nelle precedenti istanze di inserimento aveva indicato soltanto il profilo di
Pag. 3 a 5 assistente tecnico nell'area AR10, cui poteva accedere possedendo il diploma di geometra, in base alla Tabella di corrispondenza annessa all'O.M. n. 91/2004, richiamata dai vari decreti ministeriali costitutivi delle graduatorie nei vari trienni di riferimento), proprio in virtù del principio del tempus regit actum, è in base alle previsioni del DM n. 50/2021 che doveva essere valutata l'idoneità dei titoli posseduti dal richiedente ad accedere al profilo professionale richiesto (assistente tecnico area AR01/ARR3).
4.7. E poiché, come già accennato, le qualifiche allegate dal ricorrente non costituiscono titolo valido in tal senso, legittimamente l'Amministrazione scolastica, verificata la circostanza, ha proceduto all'annullamento della procedura di assegnazione dell'incarico conferitogli.
4.8. Né può ritenersi operante, in favore dell'attore, l'eccezione prevista dalla normativa disciplinante la materia (cfr., in particolare, art.
2.6. del DM n. 59/2008), secondo la quale, per coloro che risultavano inseriti (come il nelle Pt_1
graduatorie di circolo e di istituto di III^ fascia vigenti nel triennio scolastico
2005/06, 2006/07, 2007/08 , di cui al D.M. 9.06.2005, n. 55, restavano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie (e, dunque, anche i diplomi di qualifica professionale).
4.9. Siffatta deroga, infatti, era (ed è) operante a condizione che, sin dal termine di scadenza della domanda di inserimento nelle graduatorie del triennio 2005/2008,
l'aspirante fosse in possesso del titolo richiesto per l'accesso allo specifico profilo professionale.
4.10. Nel caso di specie, tuttavia, come già accennato, le qualifiche professionali di “operatore meccanico” e di “operatore elettrico” sono state conseguite successivamente a tale momento (rispettivamente, il 6.6.2006 ed il 6.6.2007, tanto che il ricorrente, nelle domande di inserimento nelle graduatorie dei trienni precedenti al 2021/2024, non aveva mai richiesto l'accesso all'area AR01/ARR3), sicché non opera l'eccezione appena indicata, che richiede che il collaboratore scolastico, già al momento della presentazione della domanda di inserimento della
Pag. 4 a 5 graduatoria formata sotto la vigenza del DM n. 55/2005, fosse in possesso dello specifico diploma di qualifica professionale.
5. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, atteso che l'accertata legittimità dell'azione amministrativa preclude, altresì, l'esame delle richieste risarcitorie formulate dall'attore.
6. Le spese di lite possono essere compensate alla luce della obiettiva difficoltà delle questioni controverse affrontate e della ricostruzione della normativa applicabile alla fattispecie.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, 05/02/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 5 a 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 908/2023 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Le Pera Parte_1
-ricorrente-
contro
IN PERSONA DEL Controparte_1
rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla dott.ssa Elvira Sarubbi CP_2
-resistente-
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'odierno ricorrente ha esposto: di essere un collaboratore scolastico in pensione;
di essere inserito nella graduatoria di III^ fascia del personale ATA, con il profilo di assistente tecnico ed amministrativo;
di essere stato individuato come destinatario di un incarico annuale, dal 13.9.2022 al 31.8.2023, presso l'Istituto
I.I.S. “Petrucci – Ferraris – Maresca” di Catanzaro Lido;
di aver, tuttavia, prestato
Pag. 1 a 5 servizio soltanto sino al 14.9.2022, data nella quale veniva contattato telefonicamente dalla segreteria della stessa istituzione scolastica che lo invitava ad abbandonare il posto di lavoro, perché era stata annullata la procedura di individuazione;
di aver appreso, a seguito di interlocuzioni con l'Amministrazione scolastica, che la motivazione della mancata prosecuzione del rapporto era dipesa dalla mancanza del titolo di accesso necessario per lo svolgimento dell'attività di
Assistente Tecnico Area AR01-ARR3, in quanto i titoli posseduti dal ricorrente (in particolare, oltre al diploma di geometra, le qualifiche professionali di “operatore meccanico”, conseguita il 6.6.2006, e di “operatore elettrico”, conseguita il
6.6.2007) non consentivano l'accesso al profilo professionale richiesto, per come stabilito dal DM n. 59/2008.
1.1. Ha eccepito l'illegittimità delle determinazioni assunte del CP_1
resistente, in quanto le qualifiche possedute, al momento del loro conseguimento, costituivano validi titoli di accesso al profilo professionale di Assistente Tecnico
Area AR01-ARR3, alla luce della regolamentazione della materia all'epoca vigente
(art. 2, comma 2.5, lett. B, DM n. 55 del 9.6.2005), per cui, in base al principio
“tempus regit actum”, dovevano ritenersi idonee a consentire lo svolgimento dell'attività anche all'attualità. Cont 1.2. Ha chiesto, pertanto, la condanna del : al ripristino del rapporto di lavoro a tempo determinato ingiustificatamente interrotto;
al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, degli stipendi maturati e maturandi dal 15.9.2022 al
31.8.2023, nonché di una ulteriore somma per il ristoro dei pregiudizi derivanti dalla mancata possibilità di assumere altri incarichi di lavoro presso ulteriori istituti scolastici che, nello stesso periodo storico, hanno convocato il ricorrente come personale ATA. In via subordinata, ove la durata del giudizio non consentisse il ripristino del rapporto di lavoro, ha domandato la condanna della parte resistente all'attribuzione di un nuovo incarico a tempo determinato per il profilo di assistente tecnico, a partire dall'a.s. 2023/2024.
2. Si è costituita parte resistente, eccependo l'infondatezza dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
Pag. 2 a 5 3. Il ricorso è infondato.
4. La questione oggetto di controversia afferisce alla idoneità dei titoli posseduti dal ricorrente (ossia, oltre al diploma di geometra, le qualifiche professionali di “operatore meccanico” e di “operatore elettrico”), conseguiti sotto la vigenza del DM n. 55 del 9.6.2005 (che, all'art. 2, comma 2.5, lett. B, riconosceva la loro validità per l'accesso al profilo di assistente tecnico), a consentire detto accesso anche nell'ambito delle graduatorie ATA per il triennio
2021/2024.
4.1. La tesi del ricorrente della perdurante idoneità delle qualifiche ottenute, in virtù del principio tempus regit actum, non può essere condivisa.
4.2. Il DM n. 55 del 9.6.2005, infatti, esauriva la propria efficacia limitatamente alle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia degli aa.ss. 2005/2006,
2006/2007 e 2007/2008 (art. 1).
4.3. Il successivo DM n. 59/2008, relativo alle graduatorie degli aa.ss.
2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011, invece, ha previsto, per l'accesso al profilo di assistente tecnico, la necessità del possesso del diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale, eliminando ogni riferimento a diplomi di qualifica di istituto professionale a indirizzo specifico.
4.4. Tale disciplina è, poi, rimasta sostanzialmente immutata anche nei successivi decreti ministeriali, dal momento che – come, peraltro, argomentato dal
Cont
– per ogni triennio di vigenza delle graduatorie d'istituto personale ATA, vi è uno specifico DM applicabile.
4.5. Anche per le graduatorie relative al triennio 2021/2024, dunque, il relativo
DM (n. 50 del 3.3.2021), all'art. 2, comma 5, lett. B, ritiene titolo valido per l'accesso al profilo di assistente tecnico esclusivamente il possesso del diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale.
4.6. Ora, posto che il ricorrente ha richiesto, per la prima volta, l'inserimento nelle graduatorie di terza fascia per il profilo di assistente tecnico – area
AR01/ARR3 soltanto nell'ambito di quelle emanate per il triennio 2021/2024
(mentre, nelle precedenti istanze di inserimento aveva indicato soltanto il profilo di
Pag. 3 a 5 assistente tecnico nell'area AR10, cui poteva accedere possedendo il diploma di geometra, in base alla Tabella di corrispondenza annessa all'O.M. n. 91/2004, richiamata dai vari decreti ministeriali costitutivi delle graduatorie nei vari trienni di riferimento), proprio in virtù del principio del tempus regit actum, è in base alle previsioni del DM n. 50/2021 che doveva essere valutata l'idoneità dei titoli posseduti dal richiedente ad accedere al profilo professionale richiesto (assistente tecnico area AR01/ARR3).
4.7. E poiché, come già accennato, le qualifiche allegate dal ricorrente non costituiscono titolo valido in tal senso, legittimamente l'Amministrazione scolastica, verificata la circostanza, ha proceduto all'annullamento della procedura di assegnazione dell'incarico conferitogli.
4.8. Né può ritenersi operante, in favore dell'attore, l'eccezione prevista dalla normativa disciplinante la materia (cfr., in particolare, art.
2.6. del DM n. 59/2008), secondo la quale, per coloro che risultavano inseriti (come il nelle Pt_1
graduatorie di circolo e di istituto di III^ fascia vigenti nel triennio scolastico
2005/06, 2006/07, 2007/08 , di cui al D.M. 9.06.2005, n. 55, restavano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie (e, dunque, anche i diplomi di qualifica professionale).
4.9. Siffatta deroga, infatti, era (ed è) operante a condizione che, sin dal termine di scadenza della domanda di inserimento nelle graduatorie del triennio 2005/2008,
l'aspirante fosse in possesso del titolo richiesto per l'accesso allo specifico profilo professionale.
4.10. Nel caso di specie, tuttavia, come già accennato, le qualifiche professionali di “operatore meccanico” e di “operatore elettrico” sono state conseguite successivamente a tale momento (rispettivamente, il 6.6.2006 ed il 6.6.2007, tanto che il ricorrente, nelle domande di inserimento nelle graduatorie dei trienni precedenti al 2021/2024, non aveva mai richiesto l'accesso all'area AR01/ARR3), sicché non opera l'eccezione appena indicata, che richiede che il collaboratore scolastico, già al momento della presentazione della domanda di inserimento della
Pag. 4 a 5 graduatoria formata sotto la vigenza del DM n. 55/2005, fosse in possesso dello specifico diploma di qualifica professionale.
5. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, atteso che l'accertata legittimità dell'azione amministrativa preclude, altresì, l'esame delle richieste risarcitorie formulate dall'attore.
6. Le spese di lite possono essere compensate alla luce della obiettiva difficoltà delle questioni controverse affrontate e della ricostruzione della normativa applicabile alla fattispecie.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, 05/02/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
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