Articolo 2 della Legge 29 dicembre 1901, n. 543
Articolo 1
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24 gennaio 1902
Art. 2.

Il Governo del Re e' autorizzato a dare, con decreto Reale, tutte le disposizioni occorrenti per la delimitazione dei confini e per regolare i rapporti patrimoniali fra i due Comuni, per tutto quanto concerne l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 29 dicembre 1901.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti.

Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.

Entrata in vigore il 24 gennaio 1902