Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 30/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 824/2024 r.g.lav.
REPY BBLICA HALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria Battista, all'esito dell'udienza del 31.01.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(C.F. C.F. 1 ), rappresentata e difesa dagli Parte 1
Avv.ti ROCCI STEFANIA e TIBONI CARLA, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. P.IVA 1 ), rappresentato Controparte_1
e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato de L'Aquila, elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: sospensione cautelare dal servizio e procedimento disciplinare.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 10/05/2024, ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, Parte_1 conveniva dinanzi
Controparte 3 in uno alla [...]
[...] l'
Controparte_5 e l' [...] Controparte_4 l'
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni “NEL Controparte_6
MERITO ED IN VIA PRINCIPALE: 1) Accertare e dichiarare illegittimo e/o nullo e/o inefficace il provvedimento di sospensione obbligatoria dal servizio adottato in data
12.04.2024 nei confronti della prof.ssa Pt 1 per i motivi meglio indicati in narrativa;
e per l'effetto: Riammettere in servizio la prof.ssa dalla data del Parte 1
-
5.04.2024; e conseguentemente - condannare l' Controparte_6
[...] in persona del Dirigente Scolastico - prof.ssa Controparte_7 a corrispondere alla prof.ssa le retribuzioni dovute dal 5.04.2024 e fino alla data di Parte 1
riammissione in servizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2) Accertare e dichiarare illegittima e/o nulla e/o inefficace la comunicazione di avvio del procedimento disciplinare e contestazione degli addebiti del 10.04.2024, notificata in data 19.04.2024, per i motivi meglio indicati in narrativa. Con vittoria di spese e competenze professionali".
Lamentava la ricorrente la illegittimità del provvedimento di sospensione cautelare obbligatoria dal servizio adottato dall'amministrazione scolastica nei suoi confronti in data
12.04.2024 in seguito all'applicazione da parte del GIP della misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio di docente per la durata di mesi dodici per non averle consentito parte datoriale l'esercizio del diritto di difesa. Rappresentava, a tal riguardo, che, immediatamente dopo, con un unico atto - notificatole in data 19.04.2024 -
l'amministrazione aveva aperto un procedimento disciplinare a suo carico contestualmente sospendendolo;
le aveva irrogato la sospensione disciplinare dal servizio ancora prima di aprire il procedimento disciplinare nell'ambito del quale stante la sua immediata sospensione comunque essa ricorrente nulla aveva potuto argomentare a sua difesa.
Contestava, per tali ragioni, il modus operandi dell'amministrazione che con il suo agire non corretto le stava cagionando un evidente pregiudizio non soltanto economico – percependo
-
essa all'attualità il solo assegno alimentare – bensì anche personale e professionale.
Si costituiva con rituale memoria difensiva il il quale Controparte_1 و
contestava integralmente gli avversi assunti instando per il rigetto del ricorso in quanto pretestuoso ed infondato.
Ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti, vista la natura prettamente documentale della controversia vertente su questioni di mero diritto, all'udienza del 30/01/2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., questo giudice pronunciava la presente sentenza con motivazione contestuale.
All'esito dell'esame degli scritti difensivi depositati dalle parti e dell'allegata documentazione, ritiene il Tribunale che il ricorso non sia fondato e non possa essere accolto per quanto di seguito verrà esposto.
A seguito di ordinanza applicativa di misura cautelare personale emessa nell'ambito del procedimento penale n. 979/2024 R.G. Gip dal GIP del Tribunale di Pescara in data
05/04/2024 ordinanza con la quale la professoressa veniva Parte_1
sottoposta alla misura interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio di docente per la durata di dodici mesi con contestuale interdizione di tutte le attività ad esso la Dirigente scolastica dell' Controparte_6 dott.ssa CP_7 inerenti
-
[...] disponeva, con provvedimento dell'8/04/2024, la sospensione obbligatoria dal و
servizio della docente stessa.
La tipologia di misura cautelare applicata nei confronti dell'odierna ricorrente - anche se non di tipo restrittivo impediva, infatti, alla stessa qualsivoglia contatto con l'ambiente scolastico con conseguente necessità di inibire l'esercizio dell'attività di docenza anche per mezzo di un provvedimento a carattere provvisorio ed interinale di natura cautelare adottato dalla medesima amministrazione scolastica. La gravità delle accuse mosse alla docente e la delicatezza degli interessi coinvolti nella vicenda che la riguardavano (e tuttora la riguardano) hanno comportato l'allontanamento della Pt 1 dal luogo in cui presumibilmente si sarebbero consumati i fatti oggetto di contestazione, allontanamento che la P.A. ha dovuto disporre sia in ragione della tipologia di misura cautelare applicata sia al fine di salvaguardare la propria immagine e tutelare il pubblico interesse che avrebbe potuto essere ancor più pregiudicato dalla permanenza in servizio della docente. Trattasi, nella specie, di atto dovuto essendo inibito, per effetto della misura cautelare interdittiva disposta nei confronti della Pt 1 l'esercizio dell'attività lavorativa e, comunque, la permanenza in ambito scolastico.
È evidente che, alla luce delle accuse mosse nei confronti della docente, l'Istituto aveva urgenza di provvedere al fine di garantirne l'allontanamento dalla scuola ed impedirle qualsiasi contatto con la persona offesa. In ragione di ciò, il provvedimento di sospensione cautelare dal servizio appare assolutamente legittimo potendo, in casi come quello che occupa, l'amministrazione ovviare alla comunicazione dell'avvio del procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento di sospensione proprio in quanto atto da adottarsi in maniera repentina. La sospensione obbligatoria dal servizio disposta dalla Dirigente veniva poi convalidata dal con provvedimento del Direttore Generale dell' Controparte_2
17.04.2024 notificato il giorno successivo alla destinataria.
Con altro e diverso provvedimento del 10.04.2024, notificato alla Pt 1 in data 19.04.2024, veniva, quindi, avviato nei confronti della stessa un procedimento disciplinare per i medesimi fatti oggetto del procedimento penale, procedimento disciplinare che veniva contestualmente sospeso ai sensi dell'art. 55 ter del Dlgs. N. 165/2001 fino a completa definizione del procedimento penale.
L'art. 55 ter del richiamato Dlgs. così dispone “Per le infrazioni per le quali è applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il procedimento disciplinare sospeso può essere riattivato qualora l'amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo. Resta in ogni caso salva la possibilità di adottare la sospensione o altri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente".
Dunque, del tutto legittima appare la sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione di quello penale qualora, come nel caso che occupa, gli accertamenti da svolgere - tenuto conto del rilevante disvalore dei fatti oggetto di contestazione appaiano complessi richiedendo, quindi, l'acquisizione di altri e doversi elementi al fine di poter effettuare una compiuta istruttoria e determinare i possibili esiti del procedimento disciplinare. Alcun obbligo è previsto in capo all'amministrazione di convocare il dipendente onde consentirgli di esercitare il suo diritto di difesa con l'assistenza di un legale o di un rappresentante sindacale.
E l'inesistenza di tale obbligo si desume, a contrario, anche dal disposto del successivo art. 55 quater del Dlgs. n. 165/2001 il quale prevede, appunto, che, nel caso in cui si proceda per determinate tipologie di condotte (in particolare la falsa attestazione della presenza) "Con il medesimo provvedimento di sospensione cautelare di cui al comma 3-bis si procede anche alla contestuale contestazione per iscritto dell'addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi all'Ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4. Il dipendente è convocato, per il contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di almeno quindici giorni e può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato". Fattispecie che non ricorre nel caso che occupa.
Con riferimento, poi, ai presupposti per la sospensione del procedimento disciplinare,
l'esercizio del relativo potere presuppone ai sensi dell'art. 55 ter d.lgs 165/2001 la sussistenza di due condizioni: a) deve trattarsi di infrazioni per le quali è applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
b) deve sussistere una particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e all'esito dell'istruttoria non si deve disporre di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione (comma 1, secondo periodo). Il giudice di legittimità ha ritenuto che le espressioni 'particolare complessità dell'accertamento' e 'mancanza di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione' non esprimono né una duplicità di presupposti, né una reale alternatività, concretizzandosi piuttosto in un'endiadi, che, proprio per l'ampiezza valutativa assicurata alla P.A., copre ad ampio spettro la facoltà ad essa attribuita di sospendere il procedimento disciplinare ogni qual volta vi siano comunque incertezze che discrezionalmente consiglino l'attesa degli sviluppi penali (si veda Cass. n.
12662/2019). È stato ritenuto sempre dal giudice di legittimità che la sospensione costituisce facoltà discrezionale attribuita alla P.A. (così Cass. n. 8410/2018; Cass. n.
12662/2019 cit.; Cass. 7085/2020), nell'interesse del buon andamento di essa ed in attuazione di un canone di prudenza, che di tale principio è espressione e che è insito nei parametri di complessità di accertamento o insufficienza degli elementi disponibili cui fa riferimento la norma. Né si ritiene che il dipendente possa subire un pregiudizio dalla sospensione del procedimento disciplinare, in quanto egli si vede assicurato ex ante un accertamento più accurato effettuato dall'autorità giudiziaria, e quindi da un soggetto imparziale, con le garanzie che l'ordinamento riconosce sia all'imputato che al soggetto sottoposto ad indagini
(v. Cass. n. 11868/2016).
Dunque, una volta disposta la sospensione cautelare dal servizio, l'unico obbligo gravante sull'amministrazione cui essa risulta nella specie aver regolarmente ottemperato - era quello di aprire il procedimento disciplinare poiché, soltanto una volta che esso sarà concluso, potrà verificarsi se la sospensione dal servizio sia stata disposta legittimamente o meno. Una volta, infatti, che viene disposta la sospensione del dipendente dal servizio, onde evitare che essa divenga priva di titolo, l'amministrazione è tenuta ad attivare e coltivare il procedimento disciplinare. Va, infatti, ricordato che, seguito della contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego, la sospensione cautelare del dipendente in caso di procedimento penale a suo carico si fonda sull'esigenza di salvaguardare interessi, anche di rilevanza costituzionale (art. 97 Cost.), meritevoli di tutela, nonché l'interesse pubblico di evitare qualsiasi pregiudizio per il regolare espletamento dell'azione amministrativa, che potrebbe risultare compromesso dalla permanenza in servizio del dipendente. In quest'ottica, il provvedimento di sospensione temporanea dal servizio non riveste natura di provvedimento disciplinare, in quanto ontologicamente diverso per natura e funzione da quest'ultimo, e tale autonomia non viene meno neanche nel caso in cui tra i due atti sussista un collegamento funzionale, venendo il primo adottato in via meramente cautelare in attesa del secondo.
Una volta concluso il procedimento penale ed acquisiti, quindi, a cura dell'amministrazione nuovi elementi, sarà possibile procedere alla contestazione degli addebiti in modo chiaro e consentire, pertanto, alla docente di adeguatamente esercitare il suo diritto di difesa. La sospensione del procedimento disciplinare disposta contestualmente alla sua apertura non fa sorgere in questa fase alcun obbligo in capo alla P.A. di procedere all'audizione del dipendente il quale, una volta che il quadro probatorio sarà delineato in modo compiuto, sarà messo in condizione di poter interloquire a propria discolpa. A tal riguardo, illustre giurisprudenza amministrativa ha affermato che “la sospensione obbligatoria dal servizio si ponga non solo quale misura a protezione della immagine della P.a., ma anche dell'interessato, la cui posizione resta comunque sub iudice e tutelata dall'ordinamento in caso di eventuale esito favorevole del processo (si veda Cons. Stato, III sez, n. 4669 del
19/9/2013). Le ragioni del dipendente risultano, infatti, adeguatamente tutelate poiché la sospensione perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato" (vedi Tar Puglia - Lecce n. 1422/2016).
Valga, infatti, osservare che la giurisprudenza di legittimità è oramai concorde nel ritenere che la sospensione dal servizio in pendenza del procedimento e del processo penale ha una funzione meramente cautelare e non sanzionatoria (vedi Cass. Nn. 24117/2022; 4411/2022;
11381/2020; 19106/2017; 9304/2017; 5147/2013). Ed è proprio la natura cautelare della misura della sospensione a comportarne la provvisorietà e rivedibilità posto che, soltanto al termine del procedimento disciplinare, si potrà stabilire se la sospensione preventiva applicata resti giustificata ovvero debba venire caducata a tutti gli effetti" (cfr. Cass. N. 4411/2021). La sospensione cautelare gode, inoltre, di propria autonomia dal momento che essa non perde efficacia laddove, come avvenuto nel caso in esame, la P.A. decida di sospendere il procedimento disciplinare per attendere l'esito del giudizio penale, in quanto la sospensione mantiene la sua strumentalità rispetto al procedimento disciplinare riattivabile all'esito di quello penale. Anche con riferimento alla sospensione obbligatoria, vale quanto considerato dalla Corte costituzionale, che ha ritenuto infondato il dubbio di illegittimità costituzionale dell'obbligatorietà della misura sospensiva (come prevista dalle leggi n. 55 del 1990 e n. 97 del 2001), proprio evidenziando che non si tratta di una sanzione, ma di una misura cautelare, per la quale l'esigenza di proporzionalità si misura soltanto rispetto al pregiudizio che può subire l'interesse pubblico per la permanenza in servizio dell'impiegato nonostante la pendenza dell'accusa penale (Corte Cost. nn. 145/2002, 206/1999, 184/1994). Con il corollario che, una volta definito il processo penale, spetta al procedimento disciplinare stabilire la sanzione da applicare al lavoratore e verificare se e in che misura la sospensione cautelare risulti coerente con la sanzione applicata e sia, quindi, da questa assorbita. "La sospensione obbligatoria dal servizio del dipendente pubblico ai sensi della L.
27 marzo 2001, n. 97, art. 4 costituisce misura cautelare di carattere interinale il cui esito è
legato agli sbocchi del procedimento disciplinare, restando giustificata solo ove la sanzione inflitta sia di gravità pari o maggiore della sospensione applicata. Ove il procedimento disciplinare non venga attivato o la sanzione inflitta sia di minor gravità al dipendente è dovuta la restitutio in integrum in relazione al periodo di sospensione cautelare non legittimato dalla sanzione irrogata. L'onere della amministrazione di dare avvio al procedimento disciplinare sussiste a tal fine anche in ipotesi di cessazione medio tempore del rapporto di lavoro". Dunque, una volta irrogata la sospensione cautelare dal servizio, la P.A. è tenuta ad aprire un procedimento disciplinare per non decadere dalla propria potestà sanzionatoria posto che, soltanto una volta che tale procedimento verrà concluso e al dipendente venga applicata una sanzione disciplinare, potrà valutarsi la legittimità della precedente sospensione cautelare.
Con particolare riguardo al caso che occupa, poi, è chiaro che la sospensione del procedimento disciplinare contestualmente alla sua apertura ha consentito all'amministrazione di arginare il principio di tempestività ed immediatezza della contestazione disciplinare, la quale potrà essere sicuramente più dettagliata una volta che termineranno le indagini penali e parte datoriale entrerà in possesso di altri e diversi elementi. In ogni caso, il tribunale non può non rilevare che l'atto con il quale veniva aperto il procedimento disciplinare contiene una adeguata contestazione degli addebiti operando esso riferimento all'ordinanza del GIP tale da consentire al dipendente l'esercizio del diritto di difesa. Deve, infatti, ritenersi che la contestazione disciplinare effettuata ad un dipendente sottoposto a procedimento penale riceva adeguata motivazione per relationem dalla sottoposizione del dipendente a misura personale cautelare, in quanto essa presuppone l'accertamento da parte del giudice dell'esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del dipendente (Trib. Roma sez. lav.
28/01/2015).
La regola soffre eccezione solo per la sospensione resa obbligatoria dalla custodia cautelare in carcere, perché in quel caso "la perdita della retribuzione si riconnette ad un provvedimento necessitato dallo stato restrittivo della libertà personale del dipendente" (vedi ancora Cass. N.
4411/2021; nn. 24117/2022; 9095/2020; 31502/2018; 20708/2018; 10137/2018; 20321/2016).
La sospensione obbligatoria dal servizio non costituisce una misura prodromica necessariamente preordinata all'applicazione di successive eventuali sanzioni, di carattere penale o disciplinare, ma si sostanzia come chiarito dalla giurisprudenza - in una misura prevista a protezione (in ciò ravvisandosi la sua funzione cautelare) dell'immagine non solo della pubblica Amministrazione, ma anche dell'interessato, la cui posizione resta comunque sub iudice ed è tutelata dall'ordinamento in caso di eventuale esito favorevole del processo (cfr. T.A.R. CP 8 - Lecce, n. 1422/2016, cit.). Si tratta, in altri termini, di una misura che si caratterizza per la sua natura essenzialmente cautelare e non afflittiva o sanzionatoria, volta a tutelare esigenze ricollegabili sia al buon funzionamento dei pubblici uffici sia alle prerogative individuali del dipendente pubblico autore del reato rispetto all'ambiente in cui viene a svolgere le proprie mansioni, all'indomani della pubblicazione della sentenza di accertamento penale.
A tal riguardo, condivisibile giurisprudenza di legittimità ha ammesso il differimento della contestazione disciplinare a carico del pubblico dipendente, 'anche in ragione delle esigenze di tutela del segreto istruttorio', in pendenza di indagini preliminari, con esclusivo riferimento ai 'fatti penalmente rilevanti' (v. Cass. 20.6.2014, n. 14103; conf., Cass. 17.2.2010, n. 3697;
Corte Appello Milano n. 175/2023).
Alla luce dei consolidati principi sin qui ampiamente richiamati, ritiene il Tribunale che il modus operandi dell'amministrazione nel caso che occupa appaia immune da censure.
Ed infatti, la sospensione cautelare dal servizio della Pt 1 è stata la conseguenza immediata e diretta dell'applicazione da parte del GIP della misura cautelare personale interdittiva che inibiva alla docente qualsivoglia contatto con l'ambiente scolastico precludendone, quindi, anche l'eventuale reimpiego nel settore amministrativo in quanto, comunque, interno al plesso scolastico. La P.A. ha, infatti, dovuto agire in tal modo al fine di meglio tutelare l'interesse pubblico e l'immagine della scuola: pur nella consapevolezza che tutta la vicenda che vede la Pt 1 protagonista è ancora sub iudice ed in fase di indagini, tuttavia, la gravità delle accuse mosse nei suoi confronti non ne consentono allo stato la permanenza in ambiente scolastico. Peraltro, come visto, alcun obbligo di comunicazione di avvio del procedimento grava sulla
P.A. nel momento in cui essa decide di procedere alla sospensione del dipendente posto che la natura cautelare di tale misura ne legittima l'applicazione ex abrupto, ancor più quando, come nel caso che occupa, la ricorrente, comunque, non poteva svolgere attività lavorativa in qualità di docente e in tutti gli uffici annessi e correlati per effetto della misura cautelare interdittiva applicata dal GIP.
Alcuna lesione, poi, del diritto di difesa è da rinvenirsi nel caso di specie in ragione del fatto che l'apertura del procedimento disciplinare necessaria per evitare la decadenza dalla
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potestà sanzionatoria con sua contestuale sospensione - finalizzata all'acquisizione di elementi sufficienti a sostenere l'accusa · ha travolto il principio dell'immediatezza della contestazione disciplinare la quale verrà effettuata allorquando - all'esito del processo penale
- il quadro probatorio sarà meglio definito. La tempestività della contestazione di cui alla L.
n. 300 del 1970, art. 7, comma 2 - la quale va intesa in senso relativo va valutata in
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relazione al momento in cui i fatti a carico del lavoratore, costituenti illecito disciplinare, appaiono ragionevolmente sussistenti. Quando il fatto costituente illecito disciplinare ha anche rilevanza penale, il principio dell'immediatezza della contestazione non può considerarsi violato quando il datore di lavoro, in assenza di elementi che rendano ragionevolmente certa la commissione del fatto da parte del dipendente, porti la vicenda all'esame del giudice penale, sempre che lo stesso si attivi non appena la comunicazione dell'esito delle indagini svolte in sede penale gli faccia ritenere ragionevolmente sussistente l'illecito disciplinare, non dovendo egli attendere la conclusione del processo penale (cfr.
Cass. N. 12193/2020). D'altronde, la sospensione cautelare, in ragione del suo carattere provvisorio e strumentale, è proprio finalizzata all'accertamento dei fatti relativi alla violazione, da parte del lavoratore, degli obblighi inerenti al rapporto. Stante l'autonomia tra processo penale e procedimento disciplinare, poi, una volta concluso il primo, è nell'ambito del procedimento disciplinare che viene individuata la sanzione da applicare al dipendente potendosi, quindi, valutare la legittimità della sospensione in base alla tipologia di sanzione che verrà allo stesso irrogata (vedi Cass. N. 1058/2024).
Valga, poi, osservare, che, secondo giurisprudenza di legittimità, "il lavoratore sospeso dal servizio in via cautelare ha diritto alla reintegrazione del trattamento economico ivi prevista in ogni caso in cui, terminato il processo penale, venga inflitta una sanzione disciplinare che non comporti la cessazione 0 la sospensione dal servizio, 0 che comporti una sospensione disciplinare di durata inferiore a quella cautelare, a prescindere dal carattere obbligatorio o facoltativo della sospensione cautelare stessa, con la sola eccezione di quella resa necessaria dalla custodia cautelare in carcere 0 comunque da una misura cautelare personale che renda impossibile la prestazione del lavoratore" (cfr. Cass. N.
989/2024). Da ciò consegue che, nel caso in esame, alcun potere discrezionale aveva l'amministrazione la quale necessariamente aveva l'obbligo di sospendere la docente dal servizio essendo essa sottoposta ad una misura interdittiva che precludeva la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa.
Peraltro, la sospensione del procedimento disciplinare contestualmente alla sua apertura deve ritenersi misura adottata a tutela della dipendente posto che, in tal modo, l'amministrazione ha posticipato la contestazione dell'addebito al momento in cui - sulla base degli elementi che verranno acquisiti in sede penale - i fatti appariranno ragionevolmente sussistenti. È chiaro, inoltre, che la tempestiva apertura del procedimento disciplinare è indice dell'interesse di parte datoriale a perseguire condotte del dipendente violative degli obblighi concernenti il rapporto di lavoro.
Alla luce di tutto quanto sin qui argomentato, acclarata la legittimità dell'operato della P.A. la quale con il suo agire non ha cagionato alcun vulnus al diritto di difesa della dipendente ma anzi - sospendendo il procedimento disciplinare – le ha garantito ex ante un accertamento più accurato attendendo gli esiti degli accertamenti svolti nella sede naturale (ovvero quella penale), il ricorso non può che essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti per le cause di valore indeterminabile a complessità media fatta eccezione per la fase istruttoria in quanto non tenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 824/2024 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide: rigetta il ricorso;
condanna Parte 1 alla rifusione in favore del Controparte 1
[...] delle spese del presente giudizio che liquida in € 4600,00 per compenso, oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge.
Così deciso in Pescara il 30.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria Battista