Sentenza 11 settembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/09/2002, n. 13253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13253 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' N 7 - 2 1 - 8 1 E G G L E L A L E D REPUBBLICA ITALIANA R E G I T S R O , E A D G O I N S P S E I S A S A D I R T T O I I A E S I S D N E L L R A ' I T . B , L L O O " I T D S M P O A I S T E D A N E E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1-3253/02 ORTE SUPREMAD Oggetto Lavoro mposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ༣ ༤ Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G. N. 14849/00 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron. 30865 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Rel. Consigliere Ud.17/06/02 Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso proposto da: MILANO LORENZO, elettivamente domiciliato in ROMA VLE PASTEUR 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO GIANNUBILO, rappresentato e difeso dall'avvocato VITO MARIO ANTIFORA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2002 rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZA GORGA, 2962 PILERIO SPADAFORA, GIUSEPPE FABIANI, LUIGI PICCIOTTO, -1- giusta delega in atti;
- resistente con mandato avversO la sentenza n. 386/00 del Tribunale di TRANI, depositata il 30/03/00 R.G.N. 2701/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/06/02 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato ANTIFORA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo ed assorbiti gli altri motivi del ricorso. -2- R.G. 14849/20 Svolgimento del processo Nella controversia promossa nei confronti dell'INPS dall'attuale ricorrente perché fosse accertato il suo diritto alla rivalutazione dell'indennità di disoccupazione ordinaria, già percepita nella misura di lire ottocento al giorno, il Tribunale di Trani giudice di rinvio dinanzi al quale la causa era stata riassunta dopo l'annullamento da parte di questa Corte della pronuncia di appello resa dal Tribunale di Bari - dichiarava, con la sentenza indicata in epigrafe, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio. Il Tribunale perveniva a tale decisione, ritenendo fondata l'eccezione, sollevata dall'INPS per la prima volta in sede di rinvio, circa l'omessa indicazione dei fatti sui quali era stata basata la richiesta di rivalutazione. Tale requisito della domanda non poteva, ad avviso del Tribunale, ritenersi assolto con la produzione della documentazione allegata dalla parte privata, trattandosi soltanto di mezzi di prova che non potevano valere a sanare l'originaria carenza dell'atto introduttivo del giudizio. Quest'ultima, poi, aggiungeva il Tribunale, non poteva essere esclusa sol perché la domanda era stata proposta per ottenere una condanna generica, essendo in ogni caso richiesto l'adempimento dell'onere di allegazione dei fatti costitutivi del diritto dedotto;
né la nullità poteva ritenersi sanata dal comportamento dell'ente previdenziale, che aveva riconosciuto di avere già pagato l'indennità ordinaria di disoccupazione nella misura all'epoca dovuta, ed irrilevante era, ai fini dell'onere di adempimento del requisito in questione, che il medesimo ente fosse già in possesso di tutti gli elernenti relativi alla posizione assicurativa della richiedente. Avverso la sentenza del Tribunale di Trani la parte indicata in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi di censura. L'INPS si è costituito con sola procura. Flee Motivi della decisione 3 Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione dell'art. 394 cod. proc. civ. e nullità del procedimento, deducendosi l'errore in cui è incorso il giudice di rinvio, il quale, anziché decidere la causa nel merito così come era stato disposto con la sentenza rescindente, ha preso in esame una nuova eccezione sollevata per la prima volta dall'INPS in sede di rinvio, contro la preclusione di nuove prove e nuove eccezioni in tale fase del processo. La censura è fondata. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio di rinvio, che è un processo chiuso, tendente ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti ampliare il thema decidendum, formulando nuove domande e nuove eccezioni, ma operano le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione, onde neppure le questioni esaminabil: di ufficio, non rilevate dalla Corte Suprema, possono in sede di rinvio essere dedote o comunque esaminate, giacché il loro riesame tende a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità (cfr. fra le tante Cass. 9 febbraio 2000 n. 1437, Cass. 12 agosto 1996 n. 7494 e, con riferimento ad identica fattispecie, Cass. 20 aprile 2002 n. 5742). Nella specie, la sentenza di appello fu annullata da questa Corte, in quarto il Tribunale di Bari aveva ritenuto erroneamente la inammissibilità del gravame per un vizio della notificazione del ricorso in appello all'INPS, senza procedere alla sua rinnovazione. Detto giudice non aveva tenuto conto del principio secondo cui, la proposizione dell'appello, perfezionatasi con il deposito del relativo ricorso ai sensi dell'art. 435 cod. proc. civ., impedisce ogni decadenza dall'impugnazione, e l'eventuale vizio o inesistenza - giuridica o di fatto della notificazione del ricorso e del decreto di - fissazione dell'udienza di discussione non si comunica all'impugnazione (ormai 4 per perfezionatasi), ma impone al giudice, che rilevi il vizio, di indicarlo all'appellante assegnandogli, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere a notificare il ricorso con il decreto di fissazione dell'udienza. La sussistenza dei requisiti prescritti dall'art. 414 cod. proc. civ. in relazione al ricorso dinanzi al Pretore costituisce perciò un necessario presupposto logico-giuridico della pronuncia di annullamento di questa Corte, solo il suo implicito accertamento positivo potendo giustificare la pronuncia rescissoria nei termini sopra riferiti: ed era, quindi, precluso al giudice di rinvio l'esame di qualsiasi questione intesa a vanificare l'esito di siffatto accertamento. L'accoglimento del primo motivo di ricorso determina l'assorbimento degli altri, con i quali parte ricorrente ha denunciato: a) vizi di motivazione e violazione degli artt. 160 e 414, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. (in base all'assunto della completezza del ricorso introduttivo del giudizio, relativamente agli elementi di identificazione della domanda ed alle deduzioni in fatto ed in diritto idonee a consentire al convenuto l'adeguato esercizio del diritto di difesa;
al rilievo dell'omesso esame delle richieste istruttorie da essa ricorrente avanzate in risposta alla eccezione di nullità formulata dall'INPS; alla denuncia della contraddizione ravvisabile nell'affermata partecipazione dell'Istituto nel giudizio dinanzi al Tribunale, in cui, invece, l'ente era rimasto contumace); b) ancora violazione dell'art. 414 n.5 cod. proc. civ. e vizi di motivazione (in base al rilievo che all'eccepita carenza di allegazioni circa l'avvenuta percezione dell'indennità di disoccupazione il giudice del merito aveva il potere-dovere di porre rimedio dando seguito alla richiesta di ordinare all'INPS l'esibizione della documentazione. in suo possesso, concernente la posizione dell'assicurata e comunque tenendo conto delle ammissioni dello stesso Istituto in ordine alla percezione suddetta). fleer Cassata la sentenza del Tribunale di Trani, la causa deve essere rimessa per il riesame ad altro giudice di appello, designato come in dispositivo, il quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Lecce. Così deciso, in Roma, il 17 giugno 2002 IL PRESIDENTE Florists Iefrencherell. NSIGLIERE - ESTENSORE Ravay now IL CO CANCELLIERE selle Depositato in Cancelleria oggi, 11 SET.2002 NL CANCELLIEREelle 6