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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/07/2025, n. 2180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2180 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3682/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Anna Mantovani Presidente dr.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. dr.ssa Roberta Nunnari Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3682/2024 promossa in grado d'appello
DA
(P.IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante, sig. rappresentata e difesa dall' Avv. Giorgio Parte_2
Frus, dall'Avv. Andrea Buchicchio e dall'Avv. Marco Frus presso lo studio dei quali in Milano, Via Umberto Visconte di Modrone n. 2, è elettivamente domiciliata APPELLANTE CONTRO
C.F./P.IVA: , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, sig. , Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Veronica Camellini, presso lo studio della quale in Milano, Via M. Camperio n. 9, è elettivamente domiciliata pagina 1 di 15 APPELLATA
avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.)
sulle seguenti conclusioni: Per Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso IN VIA ISTRUTTORIA Riformare per le ragioni in atti la Sentenza nella parte in cui ha confermato l'ordinanza 2.12.22, e dunque, senza inversione dei reciproci oneri probatori, ammettere la prova per testimoni e per interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta sulle circostanze esposte nelle memorie ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3 di primo grado, ritrascritte nel presente atto, da intendersi precedute dalle parole “vero che” ed emendate delle parti che la Corte ritenesse eventualmente valutative, sui testimoni indicati. NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
- Riformare per le ragioni in atti la Sentenza e perciò accertare e dichiarare, per le ragioni in atti, che non ha adempiuto alle obbligazioni discendenti dal contratto 28.1.19 concluso CP_3 con sottraendosi all'obbligo di stipula del contratto definitivo Parte_1
d'appalto, e per l'effetto e in ogni caso,
- dichiarare risolto per inadempimento il predetto contratto e condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante, a corrispondere a l'importo di euro Parte_1
575.407,74 a titolo di risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento, ovvero del veriore importo accertando in corso di causa, se del caso anche equitativamente liquidato ex art. 1126 c.c., maggiorato di interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto a quello del saldo. NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA
- Riformare per le ragioni in atti la Sentenza e perciò accertare e dichiarare, per le ragioni in atti, che non ha adempiuto alle obbligazioni discendenti dal contratto 28.1.19 concluso CP_3 con sottraendosi all'obbligo di corrispondere all'attrice (in esecuzione Parte_1 del diverso rapporto contrattuale di fatto venutosi a creare a seguito dell'inadempimento all'obbligo di stipula del contratto definitivo d'appalto) le cifre pattuite nell'Accordo, e per l'effetto e in ogni caso,
- dichiarare risolto per inadempimento il predetto contratto e condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante, a corrispondere a l'importo di euro 320.690,93 a pagina 2 di 15 titolo di risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento, ovvero del veriore importo accertando in corso di causa, se del caso anche equitativamente liquidato ex art. 1126 c.c., maggiorato di interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto a quello del saldo. IN OGNI CASO Con il favore delle spese, anche di primo grado, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% ex art. 2, co.2, d.m. n. 55/2014, nonché oltre alla CPA, all'IVA e alle spese successive occorrende”.
Per Controparte_1
“riportandosi integralmente alle difese svolte nel presente atto, chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano voglia:
● In via principale, rigettare appello proposto da e per l'effetto rigettare i sette motivi di appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5548/2024, perchè infondati in fatto e diritto, con reiezione di ogni domanda avversaria, confermando integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Milano.
● Confermare integralmente la sentenza impugnata anche nella parte in cui ha confermato l'ordinanza 02.12.22 di esclusione dei mezzi istruttori.
● In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio.
● In caso di remissione in istruttoria, si riportano le richieste svolte nella memoria depositata ex art.183 c.p.c., n. 2 su cui si insiste: formula richiesta di prova per testi sui capitoli specifici e con i testi di seguito indicati, nonché interrogatorio formale del legale rappresentante di sui capitoli 2, 11, 17 e 18. Capitoli:
1) Vero che tale attività (di cui al quesito n. 3) era di competenza di ?
2) Vero che a posto in essere apposite sessioni di formazione per il personale di atte a formare i soggetti incaricati sulla procedura relativa alle operazioni da porre in essere al momento della ricezione della merce ed alla conseguente registrazione a sistema (si rammostrano al teste il docc. 7 e 16)?
3) Riferisca il teste in ordine al livello di performance e alla qualità delle prestazioni rese da
in ordine a tutte le attività svolte presso il magazzino di dall'inizio del Parte_3
2020 e sino alla fine del rapporto con il fornitore?
4) Vero che ha segnalato in molteplici occasioni la propria insoddisfazione in ordine al livello ed alla qualità dei servizi resi da (si rammostrano al teste i docc. 8 e 9)?
5) Dica il teste e l'interrogando se nel periodo che va da marzo 2020 e luglio 2020, ha segnalato a casi di positività a Covid-19 in ordine al personale impiegato nell'impianto di Parte_3 pagina 3 di 15 6) Vero che il principale cliente gestito nell'impianto di NA (P&G) sin dai primi mesi del 2020 ha lamentato un costante abbassamento dei livelli di servizio?
7) Vero che è stata informata da soggetti diversi dai preposti/dirigenti di che alcuni dipendenti di quest'ultima, all'interno del magazzino e durante l'orario di lavoro, si scattavano foto e si filmavano mentre si spostavano senza le dovute cautele nei corridoi con i carrelli elevatori (si rammostra al teste il doc. 17)?
8) Dica il teste se i ritardi accumulati nelle operazioni di carico e scarico dei mezzi in arrivo e in partenza dal magazzino di sono imputabili a problemi organizzativi e/o di Parte_3 sottodimensionamento del personale assegnato da a tale attività, ovvero ad altre ragioni (si rammostra la teste il doc. 18)?
9) Vero che ha sollecitato in molteplici occasioni a l'incremento del personale assegnato alle operazioni di carico e scarico dei mezzi?
10) Vero che l'aumento dei volumi di attività di carico e scarico per il mese di giugno 2020 era stato correttamente anticipato da a con specifica richiesta a quest'ultima di dotarsi di personale sufficiente a far fronte a tale aumento di attività (si rammostra al teste il doc. 19)?
11) Dica il teste o l'interrogando se a giugno 2020 ha segnalato a casi di positività a Covid-19 in ordine al personale impiegato nell'impianto di Parte_3
12) Dica il teste o l'interrogando se in data 29/06/2020, si è dovuto presentare presso lo stabilimento di per mediare e far rientrare uno stato di agitazione proclamato da Parte_3 alcuni dipendenti di , che hanno bloccando i cancelli del magazzino, impedendo per alcune ore l'entrata e l'uscita dei mezzi;
13) Vero che i dirigenti di in data 19/05/2020 hanno fatto accedere al magazzino manager e consulenti di un diretto concorrente della società (si rammostra al teste il doc. 15)?
14) Dica il teste se i dirigenti di anno autorizzato tale visita;
15) Vero che ha sollecitato in molteplici occasioni a l'incremento del personale assegnato alle operazioni di carico e scarico dei mezzi?
16) Vero che l'aumento dei volumi di attività di carico e scarico per il mese di giugno 2020 era stato correttamente anticipato da a con specifica richiesta a quest'ultima di dotarsi di personale sufficiente a far fronte a tale aumento di attività (si rammostra al teste il doc. 19)?
17) Dica il teste o l'interrogando se a giugno 2020 ha segnalato a casi di positività a Covid-19 in ordine al personale impiegato nell'impianto di Parte_3
18) Dica il teste o l'interrogando se in data 29/06/2020, si è dovuto presentare presso lo stabilimento di per mediare e far rientrare uno stato di agitazione proclamato da Parte_3
pagina 4 di 15 alcuni dipendenti di , che hanno bloccando i cancelli del magazzino, impedendo per alcune ore l'entrata e l'uscita dei mezzi;
19) Vero che i dirigenti di in data 19/05/2020 hanno fatto accedere al magazzino manager e consulenti di un diretto concorrente della società (si rammostra al teste il doc. 15)?
20) Dica il teste se i dirigenti di anno autorizzato tale visita. Si indicato quali testi suoi capitoli di cui sopra:
• c/o CD Group in ordine ai capitoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Testimone_1
13, 14, 16, 17
• c/o CD Group in ordine ai capitoli 2 Testimone_2
• residente in [...], in ordine ai Testimone_3 capitoli 9, 10, 12, 16
• c/o CD Group in ordine ai capitoli 9, 10, 12, 13, 18, 19, 20, 21 Testimone_4
• c/o CD Group in ordine ai capitoli 14, 15, 16, Testimone_5
• c/o CD Group in ordine ai capitoli 3, 14, 15, 16 Testimone_6
• c/o CD Group in ordine ai capitoli 14, 16.”. Testimone_7
All'esito dell'udienza fissata a norma dell'art. 350 bis c.p.c., nella quale le parti hanno concluso come in atti, e della odierna camera di consiglio espone le seguenti
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
(d'ora in avanti, ) convenne in giudizio, Parte_1 avanti al Tribunale di Milano, Controparte_1
(d'ora in avanti ), domandando, in via principale, dichiararsi la risoluzione CP_3 del contratto stipulato inter partes in data 28.01.2019 per inadempimento della convenuta – per avere la stessa disatteso l'obbligo di stipula del contratto definitivo d'appalto – con conseguente condanna di al risarcimento del CP_3 danno pari a € 575.407,74, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, ovvero, via subordinata, dichiararsi la risoluzione del medesimo contratto per inadempimento della convenuta – per essersi la stessa sottratta all'obbligo di corrispondere a parte attrice, in esecuzione del diverso rapporto contrattuale di fatto venutosi a creare a seguito dell'inadempimento all'obbligo di stipula del contratto definitivo d'appalto, le cifre pattuite nel contratto originario – con conseguente condanna di al risarcimento del danno quantificato in € CP_3
320.690,93, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. A sostegno delle proprie pretese, parte attrice espose che: pagina 5 di 15 - in data 28.01.2019, in qualità di committente e in qualità di CP_3 Controp appaltatrice avevano concluso tra loro un contratto di appalto di servizi di movimentazione merci presso il magazzino della prima, sito in NA (CR), con durata dall'1.02.2019 al 31.05.2019;
- ai sensi della clausola 6 del contratto, le parti si erano impegnate, entro il 31.05.2019, a stipulare un contratto di appalto, della durata di tre anni, con decorrenza dall'1.06.2019;
- tuttavia, aveva violato detta pattuizione, sottraendosi CP_3 ingiustificatamente all'obbligo di sottoscrivere il contratto, formulando invero a tal fine una proposta tariffaria “al ribasso” rispetto al corrispettivo oggetto del contratto del 28.01.2019, pari a € 19,00/H, moltiplicato per le effettive ore dell'appalto, maggiorato del costo noleggio carrelli elevatori;
- nel corso dei rapporti intercorsi tra le parti successivamente alla stipula del contratto del 28.01.2019, aveva contestato a plurimi CP_3 inadempimenti, inerenti allo stato obsoleto dei carrelli e dei mezzi, al funzionamento non corretto dei terminali, alla perdita di produttività per la mancanza di “spazi necessari all'inbound”, alla carenza di informazioni in ordine al carico di lavoro delle singole giornate e al continuo guasto alla
“fasciapallet”;
- in data 07.07.2020, stante l'assenza di rilievi critici da parte di , pur a CP_3 fronte delle plurime contestazioni sollevate da parte attrice, era giunta del tutto inattesa la comunicazione con cui la convenuta informava dell'“intenzione di fermare la collaborazione a partire dal 18 luglio 2020”, così, da un lato, recedendo dal contratto del 28.01.2019 e, dall'altro, formalizzando la propria intenzione di non adempiere alla clausola 6 del contratto;
- tale condotta aveva generato in capo a ingenti danni, rappresentati, in Controp primo luogo, dalla perdita di guadagni, pari all'importo di € 575.407,74 da calcolarsi secondo il seguente meccanismo “euro 41.100,05 di redditività media mensile dell'appalto * almeno 14 mesi di illegittima estromissione dall'appalto”;
- in ogni caso, anche a voler ritenere che il preliminare avesse trovato esecuzione con la stipula di un nuovo rapporto contrattuale, iniziato nel maggio 2019 e proseguito sino al recesso esercitato da nel giugno 2020, CP_3
aveva comunque diritto a vedersi riconosciuto il danno derivante dal mancato adempimento di rispetto alle obbligazioni assunte con CP_3 clausole nn. 9 e 10 del contratto originario, avendo invero la committente applicato una tariffa inferiore a quella derivante dal meccanismo di calcolo pagina 6 di 15 pattuito, al contempo omettendo di applicare gli aumenti di cui alla clausola 10, per complessivi “euro 67.332,34 (aumento 1,48 % dal 1.5.19) + 54.678,80 (aumento 1.92 % dal 1.10.19)) = Euro 122.011,14 + Euro 116.478,69 (differenza tra corrispettivo pagato e corrispettivo contrattualmente dovuto sulla base di almeno Euro 19,00 h) + (Euro 41.100,55 * 2) mesi di mancato preavviso = Euro 320.690,93”. Si costituì nel giudizio , contestando tutto quanto ex adverso dedotto e CP_3 argomentato e chiedendo il rigetto delle pretese attoree, poiché infondate in fatto e in diritto. Con sentenza n. 5548/2024, pubblicata in data 30.05.2024, il Tribunale di Milano, ritenute infondate le domande attoree, stante, in estrema sintesi, il difetto di gravità dell'inadempimento di parte convenuta e, in ogni caso, l'impossibilità di considerare la mancata conclusione del contratto d'appalto quale inadempimento imputabile in via esclusiva alla committente, la quale si sarebbe invero limitata ad esercitare il diritto di recesso a essa spettante ai sensi dell'art. 1671 c.c., così statuì: <1) rigetta le domande formulate da Parte_1 nei confronti di
[...] Controparte_1
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che si liquidano in € 12.000,00 per compensi professionali, oltre Controparte_1 rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge>>.
* Avverso la summenzionata sentenza ha interposto gravame . Si è costituita nel giudizio d'appello , contestando tutto quando ex adverso CP_3 dedotto e argomentato e insistendo per il rigetto del gravame avversario. All'udienza del 17.04.2025, la Consigliera istruttrice ha fissato l'udienza del 26.06.2025 per la discussione orale della causa innanzi al Collegio, assegnando alle parti termine per il deposito di succinte memorie conclusionali. All'udienza del 26.06.2025, le parti hanno discusso la causa riportandosi ai rispettivi atti;
la causa è stata poi decisa nella camera di consiglio del 03.07.2025.
* Motivi di appello. L'impugnazione è articolata nei seguenti motivi: 1°. Erronea esclusione della “non scarsa importanza” ex artt. 1453 e 1455 c.c. in relazione all'inadempimento di all'obbligo di sottoscrivere CP_3
l'appalto triennale.
pagina 7 di 15 L'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha qualificato, ai sensi dell'art. 1455 c.c., come scarsamente importante l'inadempimento posto in essere da , in ragione i) dell'assenza di inerzia colpevole di , attesi i CP_3 CP_3 plurimi incontri e le trattative intervenute tra le parti;
ii) della tacita manifestazione di volontà di di prorogare gli effetti del rapporto negoziale originario;
nonché iii) dell'assenza di prova in ordine al danno da mancato guadagno. In estrema sintesi, con riferimento alla prima statuizione, il Tribunale avrebbe violato gli artt. 1218, 1453 e 1455 c.c., superando la presunzione di colpa del debitore (e a monte l'assenza di qualsiasi riferimento soggettivo o psicologico nel vaglio dell'importanza dell'inadempimento) sulla base non già di un'allegata e dimostrata impossibilità oggettiva di adempiere, ma di un'atipica “inerzia incolpevole” della parte inadempiente, peraltro ravvisata nell'aver accettato di incontrarsi con la parte adempiente e di “trattare” in ordine alla firma o CP_3 meno del contratto triennale. In base alla prospettazione di parte appellante, si sarebbe, all'opposto, resa CP_3 gravemente inadempiente, sottraendosi indebitamente all'obbligo, formalizzato alla clausola 6 dell'accordo stipulato inter partes in data 28.01.2019, di sottoscrivere un contratto d'appalto di durata triennale, nell'ambito del quale il corrispettivo dovuto dalla committente sarebbe stato predeterminato, in base alla clausola 9 del medesimo accordo, attraverso il meccanismo matematico
“corrispettivo euro/driver”, nella misura di € 19,00/ora. Quanto, poi, alla seconda statuizione, parte appellante sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza gravata, , lungi dall'aver prestato tacitamente il proprio consenso alla proroga degli effetti del rapporto negoziale originario, avrebbe subìto la volontà di – peraltro esplicitata solo CP_3 nel luglio 2020 – di non sottoscrivere il contratto d'appalto triennale, la quale integrerebbe, per l'appunto, un inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c. Da ultimo, con riguardo alla statuizione relativa all'asserito difetto di prova in ordine al danno da mancato guadagno, premesso che il parametro utile a individuare i compensi che avrebbe maturato in caso di stipula del contratto triennale sarebbero rinvenibili nei “numeri” dei primi tre mesi d'appalto, parte appellante evidenzia come questi ultimi siano stati in realtà allegati e documentati, nel corso del giudizio di prime cure, sin dall'atto di citazione. pagina 8 di 15 2°. Erroneo rigetto della “domanda subordinata per la risoluzione del diverso rapporto contrattuale di fatto”. Il Tribunale avrebbe erroneamente svalutato l'obbligazione contrattuale assunta dalle parti con la clausola 9, ravvisandovi un impegno, quasi non giuridico, a trattare i compensi di nel futuro contratto triennale, o quanto meno nella prosecuzione dell'appalto oltre la sua scadenza del maggio 2019, senza effetti per l'ipotesi di esito negativo delle trattative. Segnatamente, il primo Giudice avrebbe travisato il contenuto dell'accordo del 28.01.2019, il quale, alla clausola 5, avrebbe escluso la possibilità di prosecuzioni tacite dell'efficacia del contratto. Sul punto, il Tribunale avrebbe inoltre errato nel constatare l'ovvio interesse di alla prosecuzione del rapporto, atteso che la stessa avrebbe, sì, avuto interesse a collaborare ancora con , ma non alla tariffa unilateralmente CP_3 imposta dall'odierna appellata. Da ultimo, sarebbe altresì erronea la statuizione a mezzo della quale il Giudice di prime cure avrebbe escluso di poter riqualificare la domanda subordinata in condanna della convenuta al pagamento del prezzo anziché in risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento alle obbligazioni contrattualmente assunte. I fatti sottesi alle due prospettazioni sarebbero invero identici, con la conseguenza che avrebbe dovuto essere in ogni caso condannata a CP_3 corrispondere a l'importo di [€ 67.332,34 (aumento 1,48 % dal 1.5.19) + 54.678,80 (aumento 1.92 % dal 1.10.19) = € 122.011,14 + € 116.478,69 (differenza tra corrispettivo pagato e corrispettivo contrattualmente dovuto sulla base di almeno € 19,00 h) + (€ 41.100,55 * 2) mesi di mancato preavviso =] € 320.690,93. 3°. Erroneo rigetto della domanda di condanna relativa al “mancato guadagno” per il recesso del luglio 2020. Il Tribunale avrebbe errato nell'applicare solo una parte – e, segnatamente, solo quella più favorevole a – dell'art. 1671 c.c. CP_3
Invero, quand'anche il primo Giudice avesse ritenuto legittimo il recesso, tale legittimità non avrebbe avuto titolo per privare l'esponente dell'indennizzo per il mancato guadagno, il quale, nel caso di specie, avrebbe facile quantificazione, ben potendo calcolarsi nei proventi che sarebbero derivati a dall'ipotetico rispetto, da parte di , del termine di preavviso di 60 giorni previsto dalla CP_3 clausola 6 dell'Accordo del 28.01.19. pagina 9 di 15 In tal caso, infatti, anche dopo il recesso, avrebbe continuato a eseguire il contratto d'appalto, con ciò conseguendo, sulla base del margine operativo dei mesi di esecuzione del contratto (e dunque febbraio 2019 - giugno 2020), un importo mensile di € 27.071,74, con la conseguenza che il mancato preavviso di 60 giorni avrebbe cagionato all'odierna appellante un danno pari a [€ 27.971,74 x 2 =] € 54.143,48. 4°. Omissione di pronuncia, con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c., sulla domanda vòlta alla corresponsione dei pattuiti aumenti sindacali dell'1,48% dall'1.5.19 e dell'1.92% dall'10.10.19, e dunque (prima del recesso 2020 e) durante il tempo di esecuzione del contratto. Il primo Giudice avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda, formulata in via subordinata, a mezzo della quale l'attrice odierna appellante domandava, a prescindere dalla configurabilità o meno di un obbligo alla stipula del contratto d'appalto triennale, che venisse condannata a corrispondere a gli CP_3 aumenti sindacali previsti alla clausola 10 dell'accordo stipulato inter partes in data 28.01.2019.
5°. Erronea conferma, in sentenza, dell'ordinanza 2.12.22 nella parte in cui quest'ultima respinse le istanze istruttorie contenute nelle memorie ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3 c.p.c. Parte appellante si duole della mancata ammissione delle istanze istruttorie formulate da nel corso del giudizio di prime cure, le quali, contrariamente a quanto affermato dal primo Giudice nell'ordinanza del 2.12.2022, implicitamente confermata nella sentenza gravata, sarebbero rilevanti ai fini della decisione.
6°. Erroneità del capo sulle spese di lite alla luce dell'invocata riforma della sentenza. Auspicando nell'accoglimento del gravame, parte appellante invoca la riforma della sentenza gravata con riferimento al capo condannatorio alla rifusione delle spese di lite, le quali andrebbero poste integralmente a carico dell'odierna appellata . CP_3
7°. Erroneità del capo sulle spese di lite alla luce dell'invocata riforma della sentenza. Parte appellante chiede, per la denegata ipotesi di rigetto del gravame, che venga comunque emendato il capo della sentenza gravata relativo alle spese di lite, le quali, a fronte del rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata pagina 10 di 15 dalla convenuta odierna appellata , avrebbero dovuto essere oggetto di CP_3 compensazione tra le parti.
* L'opinione della Corte. L'appello è infondato. I.; II. Infondati sono anzitutto i primi due motivi, i quali, in ragione della stretta connessione tra le censure ivi formulate, si prestano a essere trattati congiuntamente. Con essi, parte appellante si duole essenzialmente dell'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui il primo Giudice, pronunciandosi sulle domande di risoluzione formulate in via principale e in via subordinata da , ha ritenuto di poter escludere il requisito, di cui all'art. 1455 c.c., della “non scarsa importanza” in relazione al preteso inadempimento di all'obbligo di sottoscrivere il CP_3 contratto d'appalto triennale. Le articolate doglianze svolte in tal senso dall'odierna appellante non colgono tuttavia nel segno. Invero, nel tentativo di superare gli argomenti spesi dal Giudice di prime cure in ordine alla ricorrenza o meno, nel caso di specie, di un'inerzia colpevole in capo a , ovvero di una tacita manifestazione di volontà di di prorogare gli CP_3 effetti del rapporto negoziale originario, parte appellante non affronta la questione relativa a come le parti, nel dar seguito all'astratto meccanismo
“corrispettivo euro/driver” di cui alla clausola 9 dell'accordo sottoscritto in data 28.01.2019, sarebbero pervenute alla concreta determinazione del corrispettivo nella specifica misura di € 19,00/ora, a nulla valendo a tal fine né le fatture e i compensi circolati tra le parti nei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio del 2019 (cfr. docc. 13, 14, 24, 51, 61, fascicolo II grado ), i quali non recano alcun riferimento a tale importo, risolvendosi per lo più nell'esposizione dei costi relativi alla gestione del personale impiegato nel magazzino di NA (CR), né, tantomeno, la mail riepilogativa del 25.06.2019 (cfr. doc. n. 16 fascicolo II grado ), trattandosi di mera dichiarazione unilaterale proveniente da e mai riscontrata da . CP_3
Detta lacuna, mai colmata nel corso dell'intero giudizio, assume portata dirimente, atteso che, se è vero che con la clausola 6 dell'accordo stipulato in data 28.01.2019 le parti s'impegnavano a stipulare un contratto d'appalto avente fra i suoi presupposti “una durata di tre anni con decorrenza 1 giugno 2019 ed un piano condiviso di recupero di efficienza” (cfr. doc. n. 1 fascicolo II grado ), è pagina 11 di 15 altrettanto evidente che, non essendo stato tale contratto d'appalto triennale determinato in tutti i suoi elementi essenziali e, segnatamente, nell'elemento essenziale del corrispettivo, tale clausola non può assurgere a fonte di obbligazione, sicché, prima ancora che di scarsa importanza, nel caso di specie, il preteso inadempimento di deve in realtà ritenersi radicalmente CP_3 insussistente. In altri termini, in assenza di un corrispettivo determinato, deve escludersi che sia sorta in capo a una qualsivoglia obbligazione contrattuale rimasta CP_3 inadempiuta, potendosi tutt'al più ritenere che le parti avessero voluto contemplare ab origine la possibilità di proseguire il rapporto contrattuale, di cui tuttavia si limitavano a disciplinare solo alcuni aspetti (quale, ad esempio, quello relativo alla durata) riservandosi di definirne altri, anche di natura essenziale (come quello economico), in attesa di constatare l'andamento della relazione commerciale, come del resto si evince dal tenore letterale della stessa clausola 6, nell'ambito della quale le parti convenivano altresì di impegnarsi, “in vista della stipula del contratto di Appalto, a studiare e formulare un piano condiviso di efficientamento” (cfr. doc. 1 fascicolo I grado ) D'altro canto, è poi la stessa appellante ad affermare che “il compenso di discendente dal contratto definitivo d'appalto sarebbe dipeso dalla quantità di lavoro svolto 'nei primi tre mesi di appalto', ossia nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2019” (cfr. atto di citazione in appello, p. 9 e p. 19), così ammettendo come il corrispettivo non fosse mai stato oggetto di previa determinazione tra le parti;
circostanza, quest'ultima, poi confermata dalla mail del 05.06.2020, a mezzo della quale il Presidente di rappresentava a di non avere “idea di dove andare a CP_3 recuperare quel saving”, contestualmente domandando “qualche mese per 'inventarmi' qualcosa” (cfr. doc. 5, fascicolo II grado ), rendendo con ciò manifesto come, anche a distanza di oltre un anno dalla data originariamente stabilita per la decorrenza del contratto d'appalto triennale, le parti non avessero raggiunto un accordo sul corrispettivo. In definitiva, la Corte ritiene di poter condividere la soluzione ermeneutica formulata dal primo Giudice, laddove, passando all'esame della clausola 9 dell'accordo sottoscritto inter partes in data 28.01.2020 – a mente della quale “Nel quarto mese di appalto (maggio 2019) le parti concorderanno un corrispettivo €/driver che terrà conto dei corrispettivi forfettari mensili totali pagati da nei primi tre mesi di appalto e dei volumi (righe, pezzi, eccetera) lavorati. A tal proposito, fin dal primo mese, comunicherà a tutti i dati relativi ai volumi movimentati (colli, pezzi, righe, pagina 12 di 15 eccetera) al fine di poter cominciare fin da subito a fare delle valutazioni. Dal 1 giugno 2019, in concomitanza con la decorrenza del "Contratto di Appalto", sarà applicato il/i corrispettivo/i €/driver” (cfr. doc. 1, fascicolo II grado ) –, ha ravvisato in essa “solamente l'impegno delle parti a negoziare il futuro parametro di quantificazione del prezzo” (cfr. sentenza gravata, p. 8); impegno che, nel caso di specie, non è certo rimasto inadempiuto, attesi i plurimi tentativi di interlocuzione avviati tra le parti, mai perfezionati proprio a causa del mancato accordo sul corrispettivo, (cfr. docc. 2, 3, 4, 5, 8 e 20 fascicolo II grado ), nonché la prosecuzione de facto del rapporto, indice della chiara intenzione di di non volersi affatto CP_3 sottrarre tout court all'impegno di dare continuità alla relazione commerciale. Prima di passare alla disamina degli ulteriori motivi di appello, è appena il caso di evidenziare come, all'assenza di una qualsivoglia condotta inadempiente in capo a , non può che conseguire il rigetto, oltre che delle domande di CP_3 risoluzione formulate dall'attrice odierna appellante tanto in via principale quanto in via subordinata, di qualsivoglia pretesa di natura risarcitoria, comunque quantificata. III. Alla luce delle ragioni sinora esposte, non può che considerarsi assorbito il terzo motivo d'appello, cui affida le censure relative all'asserita erroneità del rigetto della domanda di condanna di al pagamento dell'indennizzo CP_3 per il mancato guadagno conseguente al recesso dalla stessa esercitato nel luglio del 2020. Invero, a voler seguire la prospettazione di , tale indennizzo sarebbe, ancora una volta, parametrato sulla base di quel corrispettivo quantificato in € 19,00/ora, sul quale tuttavia, come già rilevato, le parti non avevano raggiunto alcun accordo, con la conseguenza che, in assenza di un impegno formale a concludere il contratto d'appalto triennale alle condizioni economiche volute dall'odierna appellante, nemmeno l'ulteriore importo di € 54.143,48, reclamato da ai sensi dell'art. 1671 c.c., risulta dovuto. IV. Del pari infondato è poi il quarto motivo d'appello, relativo all'omessa pronuncia sulla domanda volta alla corresponsione degli aumenti sindacali di cui alla clausola 10 dell'accordo del 28.01.2019. Sul punto, appare sufficiente osservare come la clausola suddetta esordisca ancorando la corresponsione di tali aumenti sindacali all'operatività del corrispettivo calcolato attraverso il meccanismo “euro/driver”, il quale, come già rilevato, avrebbe dovuto trovare impiego nell'ambito del contratto d'appalto pagina 13 di 15 triennale menzionato alla già richiamata clausola 6; contratto che, tuttavia, non veniva stipulato proprio per assenza di un accordo sulla misura del corrispettivo. In altri termini, l'inapplicabilità del corrispettivo “euro/driver”, dovuta al difetto di accordo tra le parti sul punto, non può intendersi circoscritta alla sola clausola 9, involgendo inevitabilmente anche la successiva e conseguente clausola 10. V. Privo di pregio appare altresì il quinto motivo d'appello, relativo alla mancata ammissione, nel corso del giudizio di prime cure, delle istanze istruttorie formulate dall'attrice odierna appellante. La Corte non può che ribadire l'irrilevanza dei capitoli di prova articolati da
, i quali, nel riferirsi per l'appunto a circostanze prive di rilievo ai fini della decisione, non offrono elementi ulteriori rispetto a quelli già acquisiti in giudizio dai quali sia dato evincere la sussistenza di un accordo tra le parti circa gli elementi essenziali del contratto d'appalto triennale che le stesse si sarebbero, secondo la tesi di parte appellante, obbligate a stipulare in forza della clausola 6 dell'accordo sottoscritto in data 28.01.2019. VI.; VII. La conferma nel merito della sentenza gravata giustifica, infine, il rigetto del sesto e del settimo motivo d'appello, relativi alla regolamentazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, le quali, giusta la soccombenza ampiamente prevalente di , devono rimanere in capo all'odierna appellante, non essendo invero il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale, formulata da nel corso del giudizio di prime cure, sufficiente a CP_3 fondare una compensazione, neppure parziale, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
* Conclusioni e spese di lite. Alla luce delle ragioni suesposte, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza gravata come integrata dalla presente motivazione. Al rigetto dell'impugnazione consegue la condanna dell'appellante altresì alla refusione delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, con applicazione dei parametri introdotti dal D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore di causa, pari a € 521.000,00, delle questioni trattate e dell'attività difensiva prestata, delle modalità semplificate di decisione e senza alcun riconoscimento per la non espletata fase istruttoria e/o di trattazione. La Corte dà altresì atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante a norma dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228. pagina 14 di 15
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da vverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Milano n. 5548/2024, pubblicata in data 30.05.2024, così dispone:
1. rigetta l'appello e pertanto conferma la sentenza del Tribunale di Milano n. 5548/2024, pubblicata in data 30.05.2024;
2.condanna parte appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado, liquidate in € 14.511,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali se dovuti;
3.dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio di questa Corte, oggi 3 luglio
2025
La Consigliera est. Francesca Vullo
La Presidente Anna Mantovani
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Anna Mantovani Presidente dr.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. dr.ssa Roberta Nunnari Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3682/2024 promossa in grado d'appello
DA
(P.IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante, sig. rappresentata e difesa dall' Avv. Giorgio Parte_2
Frus, dall'Avv. Andrea Buchicchio e dall'Avv. Marco Frus presso lo studio dei quali in Milano, Via Umberto Visconte di Modrone n. 2, è elettivamente domiciliata APPELLANTE CONTRO
C.F./P.IVA: , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, sig. , Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Veronica Camellini, presso lo studio della quale in Milano, Via M. Camperio n. 9, è elettivamente domiciliata pagina 1 di 15 APPELLATA
avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.)
sulle seguenti conclusioni: Per Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso IN VIA ISTRUTTORIA Riformare per le ragioni in atti la Sentenza nella parte in cui ha confermato l'ordinanza 2.12.22, e dunque, senza inversione dei reciproci oneri probatori, ammettere la prova per testimoni e per interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta sulle circostanze esposte nelle memorie ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3 di primo grado, ritrascritte nel presente atto, da intendersi precedute dalle parole “vero che” ed emendate delle parti che la Corte ritenesse eventualmente valutative, sui testimoni indicati. NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
- Riformare per le ragioni in atti la Sentenza e perciò accertare e dichiarare, per le ragioni in atti, che non ha adempiuto alle obbligazioni discendenti dal contratto 28.1.19 concluso CP_3 con sottraendosi all'obbligo di stipula del contratto definitivo Parte_1
d'appalto, e per l'effetto e in ogni caso,
- dichiarare risolto per inadempimento il predetto contratto e condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante, a corrispondere a l'importo di euro Parte_1
575.407,74 a titolo di risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento, ovvero del veriore importo accertando in corso di causa, se del caso anche equitativamente liquidato ex art. 1126 c.c., maggiorato di interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto a quello del saldo. NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA
- Riformare per le ragioni in atti la Sentenza e perciò accertare e dichiarare, per le ragioni in atti, che non ha adempiuto alle obbligazioni discendenti dal contratto 28.1.19 concluso CP_3 con sottraendosi all'obbligo di corrispondere all'attrice (in esecuzione Parte_1 del diverso rapporto contrattuale di fatto venutosi a creare a seguito dell'inadempimento all'obbligo di stipula del contratto definitivo d'appalto) le cifre pattuite nell'Accordo, e per l'effetto e in ogni caso,
- dichiarare risolto per inadempimento il predetto contratto e condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante, a corrispondere a l'importo di euro 320.690,93 a pagina 2 di 15 titolo di risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento, ovvero del veriore importo accertando in corso di causa, se del caso anche equitativamente liquidato ex art. 1126 c.c., maggiorato di interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto a quello del saldo. IN OGNI CASO Con il favore delle spese, anche di primo grado, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% ex art. 2, co.2, d.m. n. 55/2014, nonché oltre alla CPA, all'IVA e alle spese successive occorrende”.
Per Controparte_1
“riportandosi integralmente alle difese svolte nel presente atto, chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano voglia:
● In via principale, rigettare appello proposto da e per l'effetto rigettare i sette motivi di appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5548/2024, perchè infondati in fatto e diritto, con reiezione di ogni domanda avversaria, confermando integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Milano.
● Confermare integralmente la sentenza impugnata anche nella parte in cui ha confermato l'ordinanza 02.12.22 di esclusione dei mezzi istruttori.
● In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio.
● In caso di remissione in istruttoria, si riportano le richieste svolte nella memoria depositata ex art.183 c.p.c., n. 2 su cui si insiste: formula richiesta di prova per testi sui capitoli specifici e con i testi di seguito indicati, nonché interrogatorio formale del legale rappresentante di sui capitoli 2, 11, 17 e 18. Capitoli:
1) Vero che tale attività (di cui al quesito n. 3) era di competenza di ?
2) Vero che a posto in essere apposite sessioni di formazione per il personale di atte a formare i soggetti incaricati sulla procedura relativa alle operazioni da porre in essere al momento della ricezione della merce ed alla conseguente registrazione a sistema (si rammostrano al teste il docc. 7 e 16)?
3) Riferisca il teste in ordine al livello di performance e alla qualità delle prestazioni rese da
in ordine a tutte le attività svolte presso il magazzino di dall'inizio del Parte_3
2020 e sino alla fine del rapporto con il fornitore?
4) Vero che ha segnalato in molteplici occasioni la propria insoddisfazione in ordine al livello ed alla qualità dei servizi resi da (si rammostrano al teste i docc. 8 e 9)?
5) Dica il teste e l'interrogando se nel periodo che va da marzo 2020 e luglio 2020, ha segnalato a casi di positività a Covid-19 in ordine al personale impiegato nell'impianto di Parte_3 pagina 3 di 15 6) Vero che il principale cliente gestito nell'impianto di NA (P&G) sin dai primi mesi del 2020 ha lamentato un costante abbassamento dei livelli di servizio?
7) Vero che è stata informata da soggetti diversi dai preposti/dirigenti di che alcuni dipendenti di quest'ultima, all'interno del magazzino e durante l'orario di lavoro, si scattavano foto e si filmavano mentre si spostavano senza le dovute cautele nei corridoi con i carrelli elevatori (si rammostra al teste il doc. 17)?
8) Dica il teste se i ritardi accumulati nelle operazioni di carico e scarico dei mezzi in arrivo e in partenza dal magazzino di sono imputabili a problemi organizzativi e/o di Parte_3 sottodimensionamento del personale assegnato da a tale attività, ovvero ad altre ragioni (si rammostra la teste il doc. 18)?
9) Vero che ha sollecitato in molteplici occasioni a l'incremento del personale assegnato alle operazioni di carico e scarico dei mezzi?
10) Vero che l'aumento dei volumi di attività di carico e scarico per il mese di giugno 2020 era stato correttamente anticipato da a con specifica richiesta a quest'ultima di dotarsi di personale sufficiente a far fronte a tale aumento di attività (si rammostra al teste il doc. 19)?
11) Dica il teste o l'interrogando se a giugno 2020 ha segnalato a casi di positività a Covid-19 in ordine al personale impiegato nell'impianto di Parte_3
12) Dica il teste o l'interrogando se in data 29/06/2020, si è dovuto presentare presso lo stabilimento di per mediare e far rientrare uno stato di agitazione proclamato da Parte_3 alcuni dipendenti di , che hanno bloccando i cancelli del magazzino, impedendo per alcune ore l'entrata e l'uscita dei mezzi;
13) Vero che i dirigenti di in data 19/05/2020 hanno fatto accedere al magazzino manager e consulenti di un diretto concorrente della società (si rammostra al teste il doc. 15)?
14) Dica il teste se i dirigenti di anno autorizzato tale visita;
15) Vero che ha sollecitato in molteplici occasioni a l'incremento del personale assegnato alle operazioni di carico e scarico dei mezzi?
16) Vero che l'aumento dei volumi di attività di carico e scarico per il mese di giugno 2020 era stato correttamente anticipato da a con specifica richiesta a quest'ultima di dotarsi di personale sufficiente a far fronte a tale aumento di attività (si rammostra al teste il doc. 19)?
17) Dica il teste o l'interrogando se a giugno 2020 ha segnalato a casi di positività a Covid-19 in ordine al personale impiegato nell'impianto di Parte_3
18) Dica il teste o l'interrogando se in data 29/06/2020, si è dovuto presentare presso lo stabilimento di per mediare e far rientrare uno stato di agitazione proclamato da Parte_3
pagina 4 di 15 alcuni dipendenti di , che hanno bloccando i cancelli del magazzino, impedendo per alcune ore l'entrata e l'uscita dei mezzi;
19) Vero che i dirigenti di in data 19/05/2020 hanno fatto accedere al magazzino manager e consulenti di un diretto concorrente della società (si rammostra al teste il doc. 15)?
20) Dica il teste se i dirigenti di anno autorizzato tale visita. Si indicato quali testi suoi capitoli di cui sopra:
• c/o CD Group in ordine ai capitoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Testimone_1
13, 14, 16, 17
• c/o CD Group in ordine ai capitoli 2 Testimone_2
• residente in [...], in ordine ai Testimone_3 capitoli 9, 10, 12, 16
• c/o CD Group in ordine ai capitoli 9, 10, 12, 13, 18, 19, 20, 21 Testimone_4
• c/o CD Group in ordine ai capitoli 14, 15, 16, Testimone_5
• c/o CD Group in ordine ai capitoli 3, 14, 15, 16 Testimone_6
• c/o CD Group in ordine ai capitoli 14, 16.”. Testimone_7
All'esito dell'udienza fissata a norma dell'art. 350 bis c.p.c., nella quale le parti hanno concluso come in atti, e della odierna camera di consiglio espone le seguenti
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
(d'ora in avanti, ) convenne in giudizio, Parte_1 avanti al Tribunale di Milano, Controparte_1
(d'ora in avanti ), domandando, in via principale, dichiararsi la risoluzione CP_3 del contratto stipulato inter partes in data 28.01.2019 per inadempimento della convenuta – per avere la stessa disatteso l'obbligo di stipula del contratto definitivo d'appalto – con conseguente condanna di al risarcimento del CP_3 danno pari a € 575.407,74, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, ovvero, via subordinata, dichiararsi la risoluzione del medesimo contratto per inadempimento della convenuta – per essersi la stessa sottratta all'obbligo di corrispondere a parte attrice, in esecuzione del diverso rapporto contrattuale di fatto venutosi a creare a seguito dell'inadempimento all'obbligo di stipula del contratto definitivo d'appalto, le cifre pattuite nel contratto originario – con conseguente condanna di al risarcimento del danno quantificato in € CP_3
320.690,93, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. A sostegno delle proprie pretese, parte attrice espose che: pagina 5 di 15 - in data 28.01.2019, in qualità di committente e in qualità di CP_3 Controp appaltatrice avevano concluso tra loro un contratto di appalto di servizi di movimentazione merci presso il magazzino della prima, sito in NA (CR), con durata dall'1.02.2019 al 31.05.2019;
- ai sensi della clausola 6 del contratto, le parti si erano impegnate, entro il 31.05.2019, a stipulare un contratto di appalto, della durata di tre anni, con decorrenza dall'1.06.2019;
- tuttavia, aveva violato detta pattuizione, sottraendosi CP_3 ingiustificatamente all'obbligo di sottoscrivere il contratto, formulando invero a tal fine una proposta tariffaria “al ribasso” rispetto al corrispettivo oggetto del contratto del 28.01.2019, pari a € 19,00/H, moltiplicato per le effettive ore dell'appalto, maggiorato del costo noleggio carrelli elevatori;
- nel corso dei rapporti intercorsi tra le parti successivamente alla stipula del contratto del 28.01.2019, aveva contestato a plurimi CP_3 inadempimenti, inerenti allo stato obsoleto dei carrelli e dei mezzi, al funzionamento non corretto dei terminali, alla perdita di produttività per la mancanza di “spazi necessari all'inbound”, alla carenza di informazioni in ordine al carico di lavoro delle singole giornate e al continuo guasto alla
“fasciapallet”;
- in data 07.07.2020, stante l'assenza di rilievi critici da parte di , pur a CP_3 fronte delle plurime contestazioni sollevate da parte attrice, era giunta del tutto inattesa la comunicazione con cui la convenuta informava dell'“intenzione di fermare la collaborazione a partire dal 18 luglio 2020”, così, da un lato, recedendo dal contratto del 28.01.2019 e, dall'altro, formalizzando la propria intenzione di non adempiere alla clausola 6 del contratto;
- tale condotta aveva generato in capo a ingenti danni, rappresentati, in Controp primo luogo, dalla perdita di guadagni, pari all'importo di € 575.407,74 da calcolarsi secondo il seguente meccanismo “euro 41.100,05 di redditività media mensile dell'appalto * almeno 14 mesi di illegittima estromissione dall'appalto”;
- in ogni caso, anche a voler ritenere che il preliminare avesse trovato esecuzione con la stipula di un nuovo rapporto contrattuale, iniziato nel maggio 2019 e proseguito sino al recesso esercitato da nel giugno 2020, CP_3
aveva comunque diritto a vedersi riconosciuto il danno derivante dal mancato adempimento di rispetto alle obbligazioni assunte con CP_3 clausole nn. 9 e 10 del contratto originario, avendo invero la committente applicato una tariffa inferiore a quella derivante dal meccanismo di calcolo pagina 6 di 15 pattuito, al contempo omettendo di applicare gli aumenti di cui alla clausola 10, per complessivi “euro 67.332,34 (aumento 1,48 % dal 1.5.19) + 54.678,80 (aumento 1.92 % dal 1.10.19)) = Euro 122.011,14 + Euro 116.478,69 (differenza tra corrispettivo pagato e corrispettivo contrattualmente dovuto sulla base di almeno Euro 19,00 h) + (Euro 41.100,55 * 2) mesi di mancato preavviso = Euro 320.690,93”. Si costituì nel giudizio , contestando tutto quanto ex adverso dedotto e CP_3 argomentato e chiedendo il rigetto delle pretese attoree, poiché infondate in fatto e in diritto. Con sentenza n. 5548/2024, pubblicata in data 30.05.2024, il Tribunale di Milano, ritenute infondate le domande attoree, stante, in estrema sintesi, il difetto di gravità dell'inadempimento di parte convenuta e, in ogni caso, l'impossibilità di considerare la mancata conclusione del contratto d'appalto quale inadempimento imputabile in via esclusiva alla committente, la quale si sarebbe invero limitata ad esercitare il diritto di recesso a essa spettante ai sensi dell'art. 1671 c.c., così statuì: <1) rigetta le domande formulate da Parte_1 nei confronti di
[...] Controparte_1
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che si liquidano in € 12.000,00 per compensi professionali, oltre Controparte_1 rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge>>.
* Avverso la summenzionata sentenza ha interposto gravame . Si è costituita nel giudizio d'appello , contestando tutto quando ex adverso CP_3 dedotto e argomentato e insistendo per il rigetto del gravame avversario. All'udienza del 17.04.2025, la Consigliera istruttrice ha fissato l'udienza del 26.06.2025 per la discussione orale della causa innanzi al Collegio, assegnando alle parti termine per il deposito di succinte memorie conclusionali. All'udienza del 26.06.2025, le parti hanno discusso la causa riportandosi ai rispettivi atti;
la causa è stata poi decisa nella camera di consiglio del 03.07.2025.
* Motivi di appello. L'impugnazione è articolata nei seguenti motivi: 1°. Erronea esclusione della “non scarsa importanza” ex artt. 1453 e 1455 c.c. in relazione all'inadempimento di all'obbligo di sottoscrivere CP_3
l'appalto triennale.
pagina 7 di 15 L'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha qualificato, ai sensi dell'art. 1455 c.c., come scarsamente importante l'inadempimento posto in essere da , in ragione i) dell'assenza di inerzia colpevole di , attesi i CP_3 CP_3 plurimi incontri e le trattative intervenute tra le parti;
ii) della tacita manifestazione di volontà di di prorogare gli effetti del rapporto negoziale originario;
nonché iii) dell'assenza di prova in ordine al danno da mancato guadagno. In estrema sintesi, con riferimento alla prima statuizione, il Tribunale avrebbe violato gli artt. 1218, 1453 e 1455 c.c., superando la presunzione di colpa del debitore (e a monte l'assenza di qualsiasi riferimento soggettivo o psicologico nel vaglio dell'importanza dell'inadempimento) sulla base non già di un'allegata e dimostrata impossibilità oggettiva di adempiere, ma di un'atipica “inerzia incolpevole” della parte inadempiente, peraltro ravvisata nell'aver accettato di incontrarsi con la parte adempiente e di “trattare” in ordine alla firma o CP_3 meno del contratto triennale. In base alla prospettazione di parte appellante, si sarebbe, all'opposto, resa CP_3 gravemente inadempiente, sottraendosi indebitamente all'obbligo, formalizzato alla clausola 6 dell'accordo stipulato inter partes in data 28.01.2019, di sottoscrivere un contratto d'appalto di durata triennale, nell'ambito del quale il corrispettivo dovuto dalla committente sarebbe stato predeterminato, in base alla clausola 9 del medesimo accordo, attraverso il meccanismo matematico
“corrispettivo euro/driver”, nella misura di € 19,00/ora. Quanto, poi, alla seconda statuizione, parte appellante sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza gravata, , lungi dall'aver prestato tacitamente il proprio consenso alla proroga degli effetti del rapporto negoziale originario, avrebbe subìto la volontà di – peraltro esplicitata solo CP_3 nel luglio 2020 – di non sottoscrivere il contratto d'appalto triennale, la quale integrerebbe, per l'appunto, un inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c. Da ultimo, con riguardo alla statuizione relativa all'asserito difetto di prova in ordine al danno da mancato guadagno, premesso che il parametro utile a individuare i compensi che avrebbe maturato in caso di stipula del contratto triennale sarebbero rinvenibili nei “numeri” dei primi tre mesi d'appalto, parte appellante evidenzia come questi ultimi siano stati in realtà allegati e documentati, nel corso del giudizio di prime cure, sin dall'atto di citazione. pagina 8 di 15 2°. Erroneo rigetto della “domanda subordinata per la risoluzione del diverso rapporto contrattuale di fatto”. Il Tribunale avrebbe erroneamente svalutato l'obbligazione contrattuale assunta dalle parti con la clausola 9, ravvisandovi un impegno, quasi non giuridico, a trattare i compensi di nel futuro contratto triennale, o quanto meno nella prosecuzione dell'appalto oltre la sua scadenza del maggio 2019, senza effetti per l'ipotesi di esito negativo delle trattative. Segnatamente, il primo Giudice avrebbe travisato il contenuto dell'accordo del 28.01.2019, il quale, alla clausola 5, avrebbe escluso la possibilità di prosecuzioni tacite dell'efficacia del contratto. Sul punto, il Tribunale avrebbe inoltre errato nel constatare l'ovvio interesse di alla prosecuzione del rapporto, atteso che la stessa avrebbe, sì, avuto interesse a collaborare ancora con , ma non alla tariffa unilateralmente CP_3 imposta dall'odierna appellata. Da ultimo, sarebbe altresì erronea la statuizione a mezzo della quale il Giudice di prime cure avrebbe escluso di poter riqualificare la domanda subordinata in condanna della convenuta al pagamento del prezzo anziché in risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento alle obbligazioni contrattualmente assunte. I fatti sottesi alle due prospettazioni sarebbero invero identici, con la conseguenza che avrebbe dovuto essere in ogni caso condannata a CP_3 corrispondere a l'importo di [€ 67.332,34 (aumento 1,48 % dal 1.5.19) + 54.678,80 (aumento 1.92 % dal 1.10.19) = € 122.011,14 + € 116.478,69 (differenza tra corrispettivo pagato e corrispettivo contrattualmente dovuto sulla base di almeno € 19,00 h) + (€ 41.100,55 * 2) mesi di mancato preavviso =] € 320.690,93. 3°. Erroneo rigetto della domanda di condanna relativa al “mancato guadagno” per il recesso del luglio 2020. Il Tribunale avrebbe errato nell'applicare solo una parte – e, segnatamente, solo quella più favorevole a – dell'art. 1671 c.c. CP_3
Invero, quand'anche il primo Giudice avesse ritenuto legittimo il recesso, tale legittimità non avrebbe avuto titolo per privare l'esponente dell'indennizzo per il mancato guadagno, il quale, nel caso di specie, avrebbe facile quantificazione, ben potendo calcolarsi nei proventi che sarebbero derivati a dall'ipotetico rispetto, da parte di , del termine di preavviso di 60 giorni previsto dalla CP_3 clausola 6 dell'Accordo del 28.01.19. pagina 9 di 15 In tal caso, infatti, anche dopo il recesso, avrebbe continuato a eseguire il contratto d'appalto, con ciò conseguendo, sulla base del margine operativo dei mesi di esecuzione del contratto (e dunque febbraio 2019 - giugno 2020), un importo mensile di € 27.071,74, con la conseguenza che il mancato preavviso di 60 giorni avrebbe cagionato all'odierna appellante un danno pari a [€ 27.971,74 x 2 =] € 54.143,48. 4°. Omissione di pronuncia, con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c., sulla domanda vòlta alla corresponsione dei pattuiti aumenti sindacali dell'1,48% dall'1.5.19 e dell'1.92% dall'10.10.19, e dunque (prima del recesso 2020 e) durante il tempo di esecuzione del contratto. Il primo Giudice avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda, formulata in via subordinata, a mezzo della quale l'attrice odierna appellante domandava, a prescindere dalla configurabilità o meno di un obbligo alla stipula del contratto d'appalto triennale, che venisse condannata a corrispondere a gli CP_3 aumenti sindacali previsti alla clausola 10 dell'accordo stipulato inter partes in data 28.01.2019.
5°. Erronea conferma, in sentenza, dell'ordinanza 2.12.22 nella parte in cui quest'ultima respinse le istanze istruttorie contenute nelle memorie ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3 c.p.c. Parte appellante si duole della mancata ammissione delle istanze istruttorie formulate da nel corso del giudizio di prime cure, le quali, contrariamente a quanto affermato dal primo Giudice nell'ordinanza del 2.12.2022, implicitamente confermata nella sentenza gravata, sarebbero rilevanti ai fini della decisione.
6°. Erroneità del capo sulle spese di lite alla luce dell'invocata riforma della sentenza. Auspicando nell'accoglimento del gravame, parte appellante invoca la riforma della sentenza gravata con riferimento al capo condannatorio alla rifusione delle spese di lite, le quali andrebbero poste integralmente a carico dell'odierna appellata . CP_3
7°. Erroneità del capo sulle spese di lite alla luce dell'invocata riforma della sentenza. Parte appellante chiede, per la denegata ipotesi di rigetto del gravame, che venga comunque emendato il capo della sentenza gravata relativo alle spese di lite, le quali, a fronte del rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata pagina 10 di 15 dalla convenuta odierna appellata , avrebbero dovuto essere oggetto di CP_3 compensazione tra le parti.
* L'opinione della Corte. L'appello è infondato. I.; II. Infondati sono anzitutto i primi due motivi, i quali, in ragione della stretta connessione tra le censure ivi formulate, si prestano a essere trattati congiuntamente. Con essi, parte appellante si duole essenzialmente dell'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui il primo Giudice, pronunciandosi sulle domande di risoluzione formulate in via principale e in via subordinata da , ha ritenuto di poter escludere il requisito, di cui all'art. 1455 c.c., della “non scarsa importanza” in relazione al preteso inadempimento di all'obbligo di sottoscrivere il CP_3 contratto d'appalto triennale. Le articolate doglianze svolte in tal senso dall'odierna appellante non colgono tuttavia nel segno. Invero, nel tentativo di superare gli argomenti spesi dal Giudice di prime cure in ordine alla ricorrenza o meno, nel caso di specie, di un'inerzia colpevole in capo a , ovvero di una tacita manifestazione di volontà di di prorogare gli CP_3 effetti del rapporto negoziale originario, parte appellante non affronta la questione relativa a come le parti, nel dar seguito all'astratto meccanismo
“corrispettivo euro/driver” di cui alla clausola 9 dell'accordo sottoscritto in data 28.01.2019, sarebbero pervenute alla concreta determinazione del corrispettivo nella specifica misura di € 19,00/ora, a nulla valendo a tal fine né le fatture e i compensi circolati tra le parti nei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio del 2019 (cfr. docc. 13, 14, 24, 51, 61, fascicolo II grado ), i quali non recano alcun riferimento a tale importo, risolvendosi per lo più nell'esposizione dei costi relativi alla gestione del personale impiegato nel magazzino di NA (CR), né, tantomeno, la mail riepilogativa del 25.06.2019 (cfr. doc. n. 16 fascicolo II grado ), trattandosi di mera dichiarazione unilaterale proveniente da e mai riscontrata da . CP_3
Detta lacuna, mai colmata nel corso dell'intero giudizio, assume portata dirimente, atteso che, se è vero che con la clausola 6 dell'accordo stipulato in data 28.01.2019 le parti s'impegnavano a stipulare un contratto d'appalto avente fra i suoi presupposti “una durata di tre anni con decorrenza 1 giugno 2019 ed un piano condiviso di recupero di efficienza” (cfr. doc. n. 1 fascicolo II grado ), è pagina 11 di 15 altrettanto evidente che, non essendo stato tale contratto d'appalto triennale determinato in tutti i suoi elementi essenziali e, segnatamente, nell'elemento essenziale del corrispettivo, tale clausola non può assurgere a fonte di obbligazione, sicché, prima ancora che di scarsa importanza, nel caso di specie, il preteso inadempimento di deve in realtà ritenersi radicalmente CP_3 insussistente. In altri termini, in assenza di un corrispettivo determinato, deve escludersi che sia sorta in capo a una qualsivoglia obbligazione contrattuale rimasta CP_3 inadempiuta, potendosi tutt'al più ritenere che le parti avessero voluto contemplare ab origine la possibilità di proseguire il rapporto contrattuale, di cui tuttavia si limitavano a disciplinare solo alcuni aspetti (quale, ad esempio, quello relativo alla durata) riservandosi di definirne altri, anche di natura essenziale (come quello economico), in attesa di constatare l'andamento della relazione commerciale, come del resto si evince dal tenore letterale della stessa clausola 6, nell'ambito della quale le parti convenivano altresì di impegnarsi, “in vista della stipula del contratto di Appalto, a studiare e formulare un piano condiviso di efficientamento” (cfr. doc. 1 fascicolo I grado ) D'altro canto, è poi la stessa appellante ad affermare che “il compenso di discendente dal contratto definitivo d'appalto sarebbe dipeso dalla quantità di lavoro svolto 'nei primi tre mesi di appalto', ossia nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2019” (cfr. atto di citazione in appello, p. 9 e p. 19), così ammettendo come il corrispettivo non fosse mai stato oggetto di previa determinazione tra le parti;
circostanza, quest'ultima, poi confermata dalla mail del 05.06.2020, a mezzo della quale il Presidente di rappresentava a di non avere “idea di dove andare a CP_3 recuperare quel saving”, contestualmente domandando “qualche mese per 'inventarmi' qualcosa” (cfr. doc. 5, fascicolo II grado ), rendendo con ciò manifesto come, anche a distanza di oltre un anno dalla data originariamente stabilita per la decorrenza del contratto d'appalto triennale, le parti non avessero raggiunto un accordo sul corrispettivo. In definitiva, la Corte ritiene di poter condividere la soluzione ermeneutica formulata dal primo Giudice, laddove, passando all'esame della clausola 9 dell'accordo sottoscritto inter partes in data 28.01.2020 – a mente della quale “Nel quarto mese di appalto (maggio 2019) le parti concorderanno un corrispettivo €/driver che terrà conto dei corrispettivi forfettari mensili totali pagati da nei primi tre mesi di appalto e dei volumi (righe, pezzi, eccetera) lavorati. A tal proposito, fin dal primo mese, comunicherà a tutti i dati relativi ai volumi movimentati (colli, pezzi, righe, pagina 12 di 15 eccetera) al fine di poter cominciare fin da subito a fare delle valutazioni. Dal 1 giugno 2019, in concomitanza con la decorrenza del "Contratto di Appalto", sarà applicato il/i corrispettivo/i €/driver” (cfr. doc. 1, fascicolo II grado ) –, ha ravvisato in essa “solamente l'impegno delle parti a negoziare il futuro parametro di quantificazione del prezzo” (cfr. sentenza gravata, p. 8); impegno che, nel caso di specie, non è certo rimasto inadempiuto, attesi i plurimi tentativi di interlocuzione avviati tra le parti, mai perfezionati proprio a causa del mancato accordo sul corrispettivo, (cfr. docc. 2, 3, 4, 5, 8 e 20 fascicolo II grado ), nonché la prosecuzione de facto del rapporto, indice della chiara intenzione di di non volersi affatto CP_3 sottrarre tout court all'impegno di dare continuità alla relazione commerciale. Prima di passare alla disamina degli ulteriori motivi di appello, è appena il caso di evidenziare come, all'assenza di una qualsivoglia condotta inadempiente in capo a , non può che conseguire il rigetto, oltre che delle domande di CP_3 risoluzione formulate dall'attrice odierna appellante tanto in via principale quanto in via subordinata, di qualsivoglia pretesa di natura risarcitoria, comunque quantificata. III. Alla luce delle ragioni sinora esposte, non può che considerarsi assorbito il terzo motivo d'appello, cui affida le censure relative all'asserita erroneità del rigetto della domanda di condanna di al pagamento dell'indennizzo CP_3 per il mancato guadagno conseguente al recesso dalla stessa esercitato nel luglio del 2020. Invero, a voler seguire la prospettazione di , tale indennizzo sarebbe, ancora una volta, parametrato sulla base di quel corrispettivo quantificato in € 19,00/ora, sul quale tuttavia, come già rilevato, le parti non avevano raggiunto alcun accordo, con la conseguenza che, in assenza di un impegno formale a concludere il contratto d'appalto triennale alle condizioni economiche volute dall'odierna appellante, nemmeno l'ulteriore importo di € 54.143,48, reclamato da ai sensi dell'art. 1671 c.c., risulta dovuto. IV. Del pari infondato è poi il quarto motivo d'appello, relativo all'omessa pronuncia sulla domanda volta alla corresponsione degli aumenti sindacali di cui alla clausola 10 dell'accordo del 28.01.2019. Sul punto, appare sufficiente osservare come la clausola suddetta esordisca ancorando la corresponsione di tali aumenti sindacali all'operatività del corrispettivo calcolato attraverso il meccanismo “euro/driver”, il quale, come già rilevato, avrebbe dovuto trovare impiego nell'ambito del contratto d'appalto pagina 13 di 15 triennale menzionato alla già richiamata clausola 6; contratto che, tuttavia, non veniva stipulato proprio per assenza di un accordo sulla misura del corrispettivo. In altri termini, l'inapplicabilità del corrispettivo “euro/driver”, dovuta al difetto di accordo tra le parti sul punto, non può intendersi circoscritta alla sola clausola 9, involgendo inevitabilmente anche la successiva e conseguente clausola 10. V. Privo di pregio appare altresì il quinto motivo d'appello, relativo alla mancata ammissione, nel corso del giudizio di prime cure, delle istanze istruttorie formulate dall'attrice odierna appellante. La Corte non può che ribadire l'irrilevanza dei capitoli di prova articolati da
, i quali, nel riferirsi per l'appunto a circostanze prive di rilievo ai fini della decisione, non offrono elementi ulteriori rispetto a quelli già acquisiti in giudizio dai quali sia dato evincere la sussistenza di un accordo tra le parti circa gli elementi essenziali del contratto d'appalto triennale che le stesse si sarebbero, secondo la tesi di parte appellante, obbligate a stipulare in forza della clausola 6 dell'accordo sottoscritto in data 28.01.2019. VI.; VII. La conferma nel merito della sentenza gravata giustifica, infine, il rigetto del sesto e del settimo motivo d'appello, relativi alla regolamentazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, le quali, giusta la soccombenza ampiamente prevalente di , devono rimanere in capo all'odierna appellante, non essendo invero il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale, formulata da nel corso del giudizio di prime cure, sufficiente a CP_3 fondare una compensazione, neppure parziale, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
* Conclusioni e spese di lite. Alla luce delle ragioni suesposte, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza gravata come integrata dalla presente motivazione. Al rigetto dell'impugnazione consegue la condanna dell'appellante altresì alla refusione delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, con applicazione dei parametri introdotti dal D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore di causa, pari a € 521.000,00, delle questioni trattate e dell'attività difensiva prestata, delle modalità semplificate di decisione e senza alcun riconoscimento per la non espletata fase istruttoria e/o di trattazione. La Corte dà altresì atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante a norma dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228. pagina 14 di 15
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da vverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Milano n. 5548/2024, pubblicata in data 30.05.2024, così dispone:
1. rigetta l'appello e pertanto conferma la sentenza del Tribunale di Milano n. 5548/2024, pubblicata in data 30.05.2024;
2.condanna parte appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado, liquidate in € 14.511,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali se dovuti;
3.dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio di questa Corte, oggi 3 luglio
2025
La Consigliera est. Francesca Vullo
La Presidente Anna Mantovani
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