TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/06/2025, n. 2512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2512 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 12727 /2021
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Terza civile
Il G.I. dott. Andrea Compagno
Visti gli atti della causa promossa
Da
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_3 C.F._3
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_4 C.F._4
Contro cod. fisc. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro-tempore.
Viste le note depositate dalle parti, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione del verbale dell'udienza cartolare del 9.12.2024;
a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza
*** decide la causa come da provvedimento allegato.
Il G.I.
Andrea Compagno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Terza civile
Nella persona del Dott. Andrea Compagno, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato – ad esito della discussione orale svolta dalle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni precisate all'odierna udienza – la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr° 12727 /2021, vertente
1 TRA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_3 C.F._3
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_4 C.F._4
tutti sia in proprio che n.q. di eredi del cuius , nato a [...] Persona_1 il 05.12.1947 deceduto il 01.10.2004, rappresentati e difese dall'Avv. Pietro Gambino (C.F. ), unitamente e disgiuntamente all'Avv. Rosa C.F._5
Mangiapane.
ATTORI
CONTRO cod. fisc. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro-tempore, con sede legale in Trieste, Via Genova 1, rappresentata e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avv.ti Enzo Morrico, Antonello Di Rosa, Lorena Carleo (e Lorenzo Salvatore Infantino.
CONVENUTA
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e non definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
1. condanna in persona del legale Controparte_2 rapp.te pro tempore, al pagamento, in favore degli attori, dei seguenti importi: a) , € 456.584,35; Parte_1
b) , € 486.689,00; Parte_2
c) , € 476.653,49; Parte_3
d) , € 496.794,50 Parte_4
il tutto oltre gli interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo.
2. condanna in persona del legale CP_1 Controparte_2 rapp.te pro tempore, al pagamento, in favore dell'attore, delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 29.194,10, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, come per legge, ed oltre C.U..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni attori hanno convenuto in giudizio al fine di sentire: Controparte_1
2 “accertare e dichiarare gli illeciti tutti e le violazioni tutte dei diritti e degli interessi del Sig. in qualsiasi modo relativi o connessi con quanto esposto in Persona_1 narrativa e, comunque, con riguardo alla condotta ed alla responsabilità, diretta, vicaria e per fatto altrui, della società CP_1 Controparte_2
accertare e dichiarare gli inadempimenti e le responsabilità delle società CP_1
dirette, vicarie e per fatto altrui, anche ex artt. 1218, Controparte_2
1228, 2043, 2049, 2050, 2059 e 2087 c.c. e per ogni altro profilo, per i motivi tutti esposti in narrativa;
accertare la condotta con configurazione di rilevanza penale ai fini civilistici, dell'omicidio colposo aggravato ai sensi dell'art. 589 comma 1 e 2 e 4 c.p., nonché di omissione, quantomeno colposa, di cautele o difese contro disastri e/o infortuni sul lavoro (art. 451 c.p.) e/o disastri ex art. 434 c.p. della Controparte_2
e, per l'effetto, dichiarare la società convenuta responsabile, in via
[...] contrattuale ed extracontrattuale, e sotto ogni altro profilo ex artt. 1218, 1228 2087, 2043, 2049 e 2059 c.c. e 185 c.p., e per quanto altro dedotto in narrativa;
accertare e dichiarare che le esposizioni dirette e/o indirette all'amianto con relativa inalazione delle relative polveri, sono state causa e/o concausa della patologia del lavoratore e quindi della malattia Adenocarcinoma Polmonare che Persona_1 ne ha causato il decesso in data 01.10.2004;
- accertare e dichiarare che i sigg.ri , , Parte_1 Parte_2
E , rispettivamente moglie e figli del Parte_3 Parte_4 de cuius hanno diritto iure proprio al risarcimento di tutti i danni e non patrimoniali e patrimoniali tutti patiti in conseguenza della prematura scomparsa del loro congiunto
, come meglio descritti nella narrativa del presente atto e comunque Persona_1 nella loro più ampia forma, visione e tipologia; conseguentemente, condannare la società convenuta
[...] in persona del legale rapp. p.t., anche per i fatti dei loro Controparte_2 dipendenti (artt. 1228 e 2049 c.c.), al risarcimento dei danni non patrimoniali tutti, patiti e patiendi jure proprio dalle parti attrici per i fatti tutti di cui in premessa, con quantificazione equitativa comprensiva di tutte le predette voci e componenti importo di € 400.000,00 PER CIASCUNA DELLA PARTI ATTRICI, oltre al danno patrimoniale da quantificarsi in corso di causa, ovvero il maggiore o minore importo che fosse accertato e/o ritenuto equo e giusto dal Giudice adito, anche ex artt. 432, 1226 e 2056 c.c., somma comunque maggiorata di rivalutazione, interessi e maggior danno dal sorgere del relativo credito sino al suo saldo; accertare e dichiarare che i sigg.ri , , Parte_1 Parte_2
, rispettivamente moglie e figli del Parte_5 Parte_4 de cuius ed eredi legittimi dello stesso, hanno diritto iure Persona_1
3 successionis al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali e patrimoniali tutti patiti dal loro congiunto come meglio descritti nella narrativa del Persona_1 presente atto, ovvero danno biologico, morale, esistenziale, catastrofale, tanatologico, e comunque nella loro più ampia forma, visione e tipologia, conseguentemente, condannare la società convenuta
[...] in persona del legale rapp. p.t., anche per i fatti dei loro Controparte_2 dipendenti (artt. 1228 e 2049 c.c.), al pagamento in favore delle odierne parti attrici quali eredi del de cuius della somma di € 877.033,43 a titolo di Persona_1 risarcimento del c.d. danno biologico differenziale per i fatti tutti di cui in premessa e come meglio specificati nel presente atto, ovvero il maggiore o minore importo che fosse accertato e/o ritenuto equo e giusto per il pregiudizio non patrimoniale patito dal de cuius e/o che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta equa in corso dal Giudice adito, anche ex artt. 432, 1226 e 2056 c.c, oltre al danno tanatologico, morale, esistenziale, catastrofale, terminale ecc. e comunque non patrimoniali tutti nella loro più ampia forma, visione e tipologia patiti dal de cuius per i fatti tutti di cui in premessa e come meglio specificati nel presente atto, da liquidarsi secondo quanto verrà accertato in corso di causa e/o che verrà ritenuto equo e giusto per il pregiudizio non patrimoniale ulteriore al danno biologico patito dal de cuius e/o che sarà ritenuta equa dal Giudice adito, anche ex artt. 432, 1226 e 2056 c.c., e per tutte le voci di danno per i fatti di cui in premessa e meglio specificati nel presente atto, somma comunque maggiorata di rivalutazione, interessi e maggior danno dal sorgere del relativo credito sino al suo saldo”.
***
All'uopo, premesso di essere eredi e prossimi congiunti del de cuius , Persona_1 nato a [...] il [...] deceduto il 01.10.2004 (“In particolare, la sig.ra Pt_1
è la vedova del compianto mentre , e sono i figli”), Per_1 Per_2 Pt_3 Pt_4 hanno esposto che:
“Il defunto signor ha lavorato alle dipendenze dei Persona_1 Controparte_3
oggi unità produttiva di Palermo, dal 1964 al 1997,
[...] Controparte_1 svolgendo le mansioni di elettricista e fabbro di allestimento, come certificazioni di esposizione amianto rilasciata dall'INAIL ivi allegato e come evincibile dalla CTU del prof. (docc. n. 8 e 31)” Per_3
“In forza dei predetti certificati di esposizione ad asbesto rilasciati dall'INAIL, non si ravvisa alcun dubbio che il abbia subito un'esposiione qualificata ad Per_1 amianto per un periodo non inferiore a circa 26 anni, se non oltre, atteso che molte delle navi in riparazione dopo il 1990 presentavano coibentazioni in amianto non eliminate.
4 In ogni caso, è certo che il sig. è stato esposto a 100 fibre litro, se non di più Per_1 come vedremo nel proseguo, nella media delle 8 ore giornaliere di lavoro, per oltre 26 anni di attività. Ciò è emerso sia dalla CTU del prof. agli atti, nonché dalla Per_3 relazione Contarp e dai testi escussi nel processo Penale n. 10455/2016 RGT e 5474/2020 RGNR, definito con sentenza n. 1613/2020 emessa dalla Dott.ssa Per_4 il 03.03.2020 con motivazione contestuale (doc. 1).
La società convenuta opera nell'ambito del settore metalmeccanico, ed in particolare nel Cantiere di Palermo, dove il de cuius ha prestato attività lavorativa, si effettuavano e si effettuano lavorazioni per la costruzione, trasformazione e riparazione di navi mercantili, passeggere e militari.
Nell'organizzazione lavorativa della unità produttiva di Palermo, CP_1
l'elettricista addetto alla riparazione, trasformazione e costruzioni di navi era colui che secondo il parere aggiuntivo della CONTARP del 18.12.1996 operava tanto a bordo quanto a terra nel reparto officina navale che nel reparto di carpenteria navale.
Tale figura professionale difatti si occupava di predisporre l'impianto elettrico nelle navi di nuova costruzione quanto in quelle in riparazione, operando anche tagli ed eliminazione delle coibentazioni di amianto.
Dette operazioni, venivano anche eseguite unitamente ad altre figure professionali quali i carpentieri, gli allestitori, i saldatori, calafati, montatori e tubisti procedere all'assemblaggio dei sotto assiemi che formano i blocchi (segmenti di navi sino a 120
- 130 tonnellate) che venivano poi allestite (lavori di sistemazione di tubi, scale, oblò, porte, passi d'uomo, ecc.) a bordo.
Il de cuius svolgeva, quindi, all'interno dell'organizzazione lavorativa della
delle mansioni più a rischio diretto di contaminazione da amianto Controparte_1 poiché operava per lo più a bordo nave, ma anche all'esterno della nave in riparazione, costruzione e/o in trasformazione.
…la maggior parte delle lavorazioni, come quella svolta dal de cuius, sono state eseguite contrariamente a quanto previsto dalle norme di sicurezza, in concomitanza con altre lavorazioni a rischio ambientale, tra cui la coibentazione e la decoibentazione. Difatti per l'esecuzione di detti processi di lavorazione, la CP_1 ha adoperato per le isolazioni termoacustiche all'interno delle navi materiale contenente amianto.
Tale materiale, utilizzato in ambienti particolarmente ristretti, come le trasformazioni e/o riparazioni navali, liberava nel locale da coibentare (ciò valeva anche per gli ambienti esterni) una polvere nociva ed irritativa che esponeva gli operatori ad ogni rischio tossico derivante dall'esposizione all'amianto.
5 Per tale ragione, doveva essere vietata la presenza contestuale di altri operatori, sia nello stesso locale che nelle prossime vicinanze, durante le fasi della coibentazione e decoibentazione, appunto per l'alta nocività che provoca l'impiego dell'amianto. L'esposizione a tale sostanza, col tempo, ha causato malattie che hanno prodotto gravi danni alla salute, come quella accusata dal de cuius che, appunto, ha dovuto lavorare per imposizione aziendale dall'assunzione sino alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, in una posizione pericolosamente esposta a tali sostanze tossiche.
Si deve precisare che gli ambienti dove si svolgevano le sopra menzionate lavorazioni non erano attrezzati di particolari sistemi di assorbimento degli elementi nocivi, con conseguente aumento di rischio per la salute dei lavoratori, tra cui evidentemente il
. Per_1
Durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, al signor non veniva fornita Per_1 alcuna strumentazione di protezione individuale e sicurezza per l'esposizione alle polveri ed alle fibre di amianto alle quali, intanto, era sottoposto incessantemente per almeno 8 ore al giorno.
***
Ritualmente costituitasi, la società convenuta ha eccepito
“In via del tutto preliminare,…l'intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese risarcitorie azionate jure proprio”,
“Sempre in via preliminare, l'incompetenza funzionale del giudice adito a decidere con riguardo alla domanda risarcitoria iure hereditatis ex adverso formulata, laddove competente funzionalmente a decidere è la sezione lavoro di codesto intestato Tribunale”.
Nel merito, l'infondatezza della domanda, di cui ha chiesto il rigetto.
***
Preliminarmente, occorre dare atto che, all'udienza del 4.7.2022, il Tribunale - in accoglimento dell'eccezione di incompetenza funzionale sollevata dalla convenuta, con riguardo alla domanda risarcitoria iure hereditatis ex adverso formulata - ha disposto la separazione della domanda risarcitoria proposta dagli attori iure hereditatis, da quella formulata “iure proprio”, di competenza del G.O..
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione della convenuta di “…prescrizione quinquennale delle pretese risarcitorie azionate jure proprio”.
Deduce, all'uopo, che CP_1
“…il diritto risarcitorio avanzato dagli odierni attori con il presente giudizio relativamente al risarcimento del danno a titolo di iure proprio, ai sensi dell'art. 2043
6 c.c. si è irrimediabilmente prescritto decorsi 5 anni dall'evento del decesso del de cuius verificatosi in data 1.10.2004, dunque il compimento della prescrizione del diritto è avvenuto in data 1.10.2009..;
“…Peraltro, anche volendo ritenere la prima richiesta risarcitoria stragiudiziale datata 30.10.2008- singolarmente ricevuta dalla società solo in data 9.02.2009- quale idonea ai fini interruttivi della prescrizione, si rileva che la seconda richiesta è pervenuta oltre 7 anni dopo (lettera datata 26.10.2015 e pervenuta alla società in data 9.10.2016!), pertanto oltre il termine quinquennale;
ne discende che il diritto ex adverso rivendicato si è irrimediabilmente prescritto alla data del 9.02.2014 (singolarmente ricevuta dalla Società solamente il successivo 14.12.2009!)”.
L'assunto non merita di essere condiviso.
Esso, invero, trascura di considerare che:
a) in ragione della pacifica riconducibilità della fattispecie nell'ambito dell'art. 589 c.p. (omicidio colposo), trova applicazione l'art. 2947 comma 3 c.c., a mente del quale “…se il fatto è considerato dalla legge come reato, e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile”; b) come si evince dalla sentenza emessa dalla Suprema Corte nr. 1146/2015 (cfr. all. 23 di parte attrice), in base al combinato disposto degli artt. 589 comma 2 ° e 157 c.p., alla data del fatto il termine di prescrizione del reato era quello di dieci anni.
Ne consegue che, contrariamente a quanto dedotto dalla convenuta, anche la seconda lettera di costituzione in mora trasmessa dagli attori (ovvero quella ricevuta da in data 9.10.2016) deve ritenersi del tutto tempestiva e, come tale, idonea CP_1 ad interrompere il corso della prescrizione.
***
Venendo al merito, deve, innanzitutto, ritenersi incontestato, oltre che documentato, che il sig. ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della Persona_1 dal 1964 al 1997. Controparte_1
Quanto alla nocività ed alla pericolosità per la salute dell'ambiente nel quale detta attività è stata espletata, vanno in questa sede richiamati gli esiti del parallelo procedimento svolto dinanzi la sezione lavoro di questo Tribunale, definito con sentenza nr. 2377/2014 - pienamente utilizzabili per granitica giurisprudenza (Cfr. tra le altre Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 25067 del 10/10/2018, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 840 del 20/01/2015, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5440 del 05/03/2010 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11555 del 14/05/2013) – laddove si è evidenziato che “…il lavoratore, dal 1964 al
7 1997, è stato continuativamente esposto alle fibre di asbesto” e che “…deve ritenersi accertata la nocività del luogo di lavoro ( di Palermo) dove il sig. Controparte_2
ha espletato la sua attività lavorativa, l'assenza di qualsiasi idonea attività di Per_1 prevenzione ed informazione da parte della e la riconducibilità Controparte_1 causale della patologia occorsa alle mansioni espletate e va, pertanto, affermata la responsabilità della società per i danni alla salute subiti dallo stesso in ragione della violazione degli obblighi di protezione e prevenzione gravanti su di essa”.
A tale conclusione, in particolare, il Tribunale è pervenuto sulla scorta della sentenza n.2093/2010, resa dal Tribunale di Palermo sezione 1^ penale in data 26.04.2010, di condanna dei direttori degli stabilimenti di succedutisi negli CP_1 anni dal 1.07.1979 al 31.05.1997, per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravissime - per avere cagionato carcinoma polmonare, asbestosi polmonare e adenocarcinoma pleurico - in danno di numerosi dipendenti, in servizio anche sino al 1997/98, e deceduti dal 1998 al 2008, per colpa e violazione di leggi e regolamenti, consistenti nell'avere omesso di adottare anche le più elementari misure di prevenzione finalizzate ad evitare l'inalazione di polveri di fibre di amianto durante l'attività lavorativa (come previsto, fra l'altro prima dall'art.21 dpr n.30356 e dagli artt,140 lett 144 e 157 Dpr n.1124/65 e poi dal D.Lgs n.277/91).
Detta sentenza, infatti, con specifico riferimento alle condizioni di lavoro nel cantiere navale di Palermo, ha accertato:
“l'usuale promiscuità delle lavorazioni svolte a bordo nave e l'assenza di qualsivoglia accorgimento volto a impedire l'estensione dell'inquinamento ad altre zone del cantiere quali, in particolare, la mensa, i magazzini e gli spogliatoi, che i lavoratori frequentavano indossando gli stessi indumenti che avevano indossato a bordo nave, così spesso impregnandoli di fibre di amianto;
la presenza, almeno fino al 1991, presso il magazzino, di depositi di amianto in fiocchi e di depositi di amianto in rotoli, utilizzati dai lavoratori per necessità varie, e di depositi di capi d'abbigliamento in amianto, quali tute, grembiuli, guanti;
che molte delle navi trasformate nei cantieri contenevano manufatti in amianto, così come li contenevano quelle riparate, per la maggior parte costruite nel periodo tra il 1970 e il 1979 e che, a partire dal 1979, la iniziava progressivamente a CP_1 subappaltare i lavori di coibentazione e scoibentazione che, nel 1985, erano svolti esclusivamente da altre imprese;
che, secondo quanto emerso dalle testimonianze delle persone offese, i sistemi di areazione consentivano la mera ventilazione in quanto il loro funzionamento dava luogo non tanto all'estrazione dell'aria contenuta negli ambienti di lavoro di bordo, quanto all'immissione in essi di aria proveniente dall'esterno che provocava ulteriore
8 movimentazione delle polveri presenti e che, invece, gli aspiratori localizzati consentivano la sola captazione dei fumi e non delle polveri;
che erano assenti dispositivi di protezione collettiva e individuale delle vie aeree e l'assoluta insufficienza di controlli periodi sanitari mirati;
che, più in generale, non venissero adottate le più elementari misura di protezione dalle polveri d'amianto (quali rigorosa separazione delle lavorazioni, uso di aspiratori mobili dotati di filtro, bagnatura delle polveri prima della loro movimentazione, separato e non domestico lavaggio delle tute da lavoro, doccia a fine turno giornaliero), sebbene moltissime lavorazioni comportassero la formazione e l'aerea dispersione di rilevanti quantità delle suddette polveri, sia perché le attività di trasformazione/ riparazione delle navi e quelle ad esse assimilabili costituivano il 65% della totale attività del cantiere e il restante 35% era costituito da attività di costruzione navale, rischiose anche dopo la fine degli anni '70 a causa del perdurante impiego, nelle operazioni di saldatura, di indumenti e strumenti di lavoro in amianto;
che le patologie asbesto correlate riscontrate nei dipendenti esposti all'inalazione e alla respirazione di tali polveri, di natura certamente professionale, fossero state causate dall'omessa adozione delle suddette misure di prevenzione per l'eliminazione o la riduzione della polverosità delle lavorazioni che le avrebbero, invece, evitate, ritardate o alleviate, se osservate;
che era, altresì, smentita la tesi difensiva della imprevedibilità dell'evento in relazione a tutte le malattie tumorali mortali e non, fondata sull'assunto erroneo che le conoscenze scientifiche esistenti all'epoca delle condotte omissive indicavano che le inalazioni e la respirazione di fibre d'amianto davano luogo al rischio di contrarre asbestosi, mentre era ignoto il rischio di contrarre il carcinoma polmonare o il adenocarcinoma pleurico, in quanto la cancerogenicità dell'amianto è, invece, conosciuta sin dalla metà degli anni '50 per il carcinoma polmonare e sin dalla metà degli anni '60 per il adenocarcinoma, e che la diffusione di tale piena conoscenza della patogenicità dell'amianto non poteva essere negata almeno a partire dal mese di maggio del 1980, quando un congresso ingegneristico a Torino aveva divulgato i rischi connessi all'esposizione a fibre di amianto anche ai non specialisti di medicina del lavoro”.
Ancora, con specifico riferimento posizione del sig. la suddetta sentenza Per_1 ha accertato che “la sua continua esposizione al rischio amianto per il medesimo periodo emerge chiaramente da diverse emergenze probatorie: la teste dott.ssa , funzionaria della Contarp, nel procedimento penale Testimone_1
RGT 1455/2016 (all. 11 della produzione attorea), ha confermato la relazione ha riferito che il sig. è stato massicciamente esposto a fibre d'amianto aerodiperse (in Per_1 misura pari a “100 fibre medio annue”) sia in via diretta ovvero in ragione delle sue 9 mansioni di elettricista (“quando questi elettricisti una volta che erano …già stati applicati tutti i rivestimenti termoacustici di una nave, dovevano forare pannellature, paratie e quant'altro, rivestite anche con materiali contenenti amianto, quindi facendo disperdere fibre dei materiali”), che indiretta “che è quella che molti lavoratori hanno subito, per il fatto di avere lavorato contemporaneamente all'esecuzione, fino ad una certa data, di lavori di coibentazione e di scoibentazione”;
L'INAIL ha certificato la sua esposizione all'amianto per il periodo compreso fra il 1964 e il 1990 (all. 31, sulla cui rilevanza probatoria Cfr. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 678 del 12/01/2023); nella relazione tecnica del Prof. depositata nel medesimo procedimento Per_3 penale (all. 8), si legge : “I sottoscritti Periti concordano con tale valutazione che tiene conto di quanto affermato dal Parere CONTARP già citato del 11.11.1996 con particolare riferimento alla mansione di elettricista esercitata dal GN
[...]
durante tutto l'arco della sua attività lavorativa svolta presso i Per_1 CP_2 di Palermo, come di seguito riportato: “ In definitiva, le figure professionali da
[...] considerare esposte ad una concentrazione media annua orientativamente superiore a 0.1 ff/cc mediata nelle otto ore giornaliere sono le seguenti (come da allegato mansionario fornito dalla :…- Elettricista. Quanto alla durata della CP_1 esposizione al rischio amianto presso i di Palermo, la valutazione fatta Controparte_2 dall'INAIL di Palermo in data 18.11.2010 identifica un periodo di tempo che va dalla data di assunzione 02.05.1964 alla data del 31.12.1990, data che secondo l'atto di indirizzo del Ministero del lavoro del 2000, segnerebbe la cessazione del rischio amianto nei nei quali si attuavano operazioni di riparazione e Controparte_2 manutenzione navale. In realtà risulta ai sottoscritti Periti che a tutto l'anno 2000, dalla documentazione depositata presso la Commissione Amianto del ministero della Salute (riportata nella documentazione agli atti di questa relazione peritale ), la maggior parte delle navi manutenute, riparate e/o trasformate presso i cantieri navali di Palermo erano caratterizzate da una significativa presenza di materiali contenenti amianto. Si valuta pertanto che la esposizione professionale al GN
[...]
sia da riferire ad un arco di tempo che va dal 1964 al 1997 data del suo Per_1 pensionamento, per complessivi 33 anni”.
Infine, a rafforzare la solidità del quadro probatorio di riferimento, vanno richiamate le risultanze dell'istruttoria orale espletata in questa sede (cfr. verbale dell'8.3.2023) e, segnatamente, la deposizione del teste , ex collega del sig. Testimone_2 Per_1 che ha dichiarato: “Lavoravo, anche se in reparti diversi e con compiti diversi, insieme al sig. all'interno del Cantiere Navale, sopra le navi. Non ricordo per quanti Per_1 anni ho lavorato con il sig. . Io ho lavorato dal 1970 al 1987 presso Per_1
poi mi sono licenziato e tramite cooperativa ho continuato a lavorare CP_1 presso fino al 1991-1992; poi sono andato in pensione. Confermo i capitoli CP_1
10 28 e 29; tutto era coperto di amianto e spesso dovevamo rimuoverlo con le mani. Usavamo anche attrezzi a tal fine e non eravamo muniti di maschere e dispositivi di protezione. Fino al 1992 non ho mai saputo che il materiale in questione era amianto. C'era molta polvere nell'aria. Avevamo in dotazione una tuta, ne veniva data una l'anno. A fine giornata la tuta era molto impolverata, che lavavamo anche a casa. Il
dal 71 al 92 mi risulta che abbia sempre svolto le mansioni di elettricista. Per_1
Non avevamo rapporti molto stretti ma lo vedevo giornalmente”.
Orbene, dal compendio probatorio sopra sinteticamente richiamato, ben può ritenersi accertato che l'attività di “elettricista” svolta dal de cuius a bordo delle navi in costruzione o riparazione all'interno dei di Palermo, ha comportato una Controparte_2 sua esposizione significativa alle fibre di amianto.
Accertata la prova dell'esposizione alle fibre di asbesto, occorre adesso esaminare l'ulteriore questione della sussistenza del nesso di causalità tra tale esposizione e l'insorgenza della malattia polmonare occorsa al ricorrente.
A tal riguardo, merita di essere richiamata la relazione espletata nel corso del procedimento penale più volte citato dal Prof. , laddove si legge Per_3
“CONCLUSIONI: La valutazione critica della documentazione su rappresentata dimostra con certezza che il GN è stato affetto dalla Persona_1 malattia “Adenocarcinoma Polmonare con metastasi cerebrali”. Tale malattia ha fatto il suo esordio clinico documentato in data 23.12.2003 quando una TC del Pt_6 ed una TC del cervello eseguite presso l'Ospedale V. Cervello hanno messo in luce la presenza di questa patologia. Sin dal 1955, con il celebre lavoro di e Pt_7 collaboratori, è stato dimostrato il nesso causale certo tra esposizione a fibre di amianto e manifestazione del cancro del polmone.
Inoltre una ampia e condivisa letteratura scientifica identifica un meccanismo di sinergia moltiplicativa nel determinismo del cancro del polmone per esposizione contemporanea alle fibre di amianto ed al fumo di sigaretta.
In questa situazione, che si verifica nel caso del GN , la Persona_1 esposizione alle fibre di amianto rappresenta un fattore di rischio determinante nel nesso causale per il cancro del polmone sia per l'azione cancerogena diretta riconosciuta, sia per il potenziamento della azione cancerogena del fumo di sigaretta.
In particolare, invitato a “Verificare in particolare se nel caso del GN
[...]
tale patologia Adenocarcinoma Polmonare sia riconducibile all'attività Per_1 lavorativa espletata presso i di Palermo comportante esposizione a Controparte_2 materiali contenenti fibre di amianto”, riferisce il perito che “Nella Relazione dello Cont SPRESAL della di Palermo del 25.11.2010 si legge quanto segue: “Dalla mappatura storica effettuata dall'INAIL (Pareri CONTARP del 11.11.1996 e del 18.12.1996) si evince che la mansione di elettricista è compresa tra le figure 11 professionali esposte ad una concentrazione media annua orientativamente superiore a 0.1 ff/cc nelle otto ore giornaliere, per cui si conferma l'esposizione al rischio “fibre di amianto.
CONCLUSIONI: Sulla base di quanto esposto si ritiene PROBABILE il nesso di causalità tra l'esposizione al rischio di inalazione di fibre di amianto e la patologia
“Adenocarcinoma polmonare” patita dal GN Persona_1
Sulla scorta d tali conclusioni - che, in quanto esenti da evidenti vizi logico- giuridici, ben possono essere fatte proprie da questo Giudice – l'onere della prova incombente sulla parte attrice deve ritenersi ampiamente assolto.
E' noto, infatti, che l'”elevata probabilità razionale” è lo standard di certezza che, con orientamento ormai costante, la giurisprudenza di legittimità - a partire dalla sentenza Franzese resa nel 2002 dalle Sezioni Unite penali della Cassazione, - ritiene sufficiente per affermare la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento (lesivo) e un dato fattore eziologico.
Con più specifico riferimento alle ipotesi in cui si tratti di valutare se una malattia sia in relazione di dipendenza causale rispetto ad una certa attività lavorativa, la Cassazione ha rilevato come si tratti di questioni di natura prettamente medico-legale, rispetto alle quali il riferimento al citato criterio - secondo cui un'alta probabilità sul piano scientifico della risposta positiva deve essere assunta come prova adeguata del nesso causale in discussione (Cass. n. 10004/2001; 5352/2002; 10042/2004; 19047/2006; 9226/2007; 21021/2007; 15080/09) - è specificamente giustificato dal fatto che, nella maggior parte dei casi, le valutazioni medico legali di tale tipo sono formulabili solo sul piano della probabilità.
E ciò non a causa della non completezza delle prove fornite riguardo ad elementi strettamente fattuali, ma per ragioni intrinseche alla variabilità e non completa prevedibilità delle reazioni dei soggetti umani a fattori potenzialmente incidenti sul loro stato di salute, nonché alla limitata possibilità di identificare anche ex post quali siano stati i fattori causali che concretamente abbiano operato (da ultimo, Cass. n. 7352/2010).
Quanto, poi, alla eventuale sussistenza di altri fattori di rischio per l'insorgenza del tumore polmonare - quali il tabagismo (rischio, peraltro, ridotto nel caso del sig.
avendo la moglie riferito durante le indagini preliminari, alla dott.ssa Per_1 Per_5 dell'Asp, che “non era un fumatore, ma soltanto da ragazzo ricordo che fumava poche sigarette ed ha smesso all'età di circa 30 anni”) o l'inquinamento ambientale – è appena il caso di rilevare, in contrario, che detti fattori pur potendo operare come concause nell'insorgenza della patologia, non escludono la rilevanza ugualmente decisiva dell'esposizione all'amianto nella causazione di essa.
12 La nozione di “concausa” impone, infatti, un richiamo all'orientamento giurisprudenziale secondo cui anche nella materia delle malattie professionali trova applicazione la regola di cui all'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra il fatto e l'evento è governato dal principio dell'”equivalenza delle condizioni”, principio secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta o remota, alla produzione dell'evento, salvo il temperamento previsto nello stesso art. 41 c.p., in forza del quale il nesso eziologico è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni (da ultimo, Cass. n. 17959/2005).
Pur potendo, dunque, considerare il pregresso (ridotto) tabagismo del dipendente quale concausa della patologia, lo stesso non può ritenersi tale da interrompere il nesso rispetto all'esposizione all'amianto, significativamente definito dal CTU quale agente cancerogeno “completo”.
Ciò che rileva ai fini del presente giudizio, in altri termini, è la ritenuta sussistenza del nesso eziologico tra l'esposizione all'asbesto, che ha interessato il dante causa dei ricorrenti, e l'insorgenza della patologia che ne ha pacificamente il decesso.
A fronte di tale duplice prova positiva (quanto alla nocività dell'ambiente di lavoro e alla riconducibilità alla stessa dei danni patiti dal lavoratore), era, dunque, onere del datore di lavoro dimostrare di aver adottato tutte le misure volute dalla legge, dalla prudenza e dalla tecnica, idonee a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, nonché l'imposizione del loro uso agli stessi (Cass. 98/7772; Cass. 98/6000; Cass. 98/4012; Cass. 97/9808, Cass. 97/7636; Cass. 96/3510; Cass. 95/7768).
Orbene, una prova di tal genere non è stata fornita dalla convenuta.
Ed anzi il teste ha chiaramente riferito dell'adozione da parte del datore Tes_2 di lavoro di misure di protezione del tutto inadeguate, sia sotto il profilo della dotazione degli strumenti di protezione, dell'informazione sui rischi derivanti dall'amianto e della mancata vigilanza sul corretto utilizzo dei mezzi di protezione disponibili (“tutto era coperto di amianto e spesso dovevamo rimuoverlo con le mani. Usavamo anche attrezzi a tal fine e non eravamo muniti di maschere e dispositivi di protezione. Fino al 1992 non ho mai saputo che il materiale in questione era amianto”).
Né può ragionevolmente sostenersi, come fa la società convenuta, che all'epoca dei fatti fosse ignota l'oggettiva pericolosità dell'amianto e delle lavorazioni ad essa connesse, visto che i primi studi erano stati effettuati negli anni '60 e comunque una consapevolezza in tal senso si sarebbe venuta a formare soltanto negli anni '70, deducendone per un verso l'inesigibilità di una condotta diversa ispirata a criteri di prudenza, diligenza e perizia e dunque di una propria colpa, nella ritenuta inesistenza di meccanismi precauzionali volti a contenere il rischio nei confronti dell'amianto ed 13 insufficienza delle vigenti “norme di difesa contro le polveri”, e per altro verso l'impossibilità di affermare una relazione eziologica tra insorgenza della malattia e mancato rispetto di tali norme.
Tale complesso di censure si scontra, infatti, contro gli ormai consolidati approdi cui è pervenuta da tempo la giurisprudenza, anche di legittimità, la quale ha certamente riconosciuto che la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma precisando al contempo ch'essa non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma deve ritenersi volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico (Cass. n. 17334/2012), specificamente pronunciandosi per la raggiunta conoscenza della pericolosità dell'amianto già ai primi anni del Novecento (Cass. n. 4721/1998; Cass. n. 18626/2013; Cass. n. 18041/2014; Cass. n. 17258/2016: tutte citate, di recente, da Cass. n. 24217/2017).
Secondo la Cassazione, infatti, già il R.D. n.442/1909, approvando il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art. 29, tabella B, n.12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri e pericolosi nei quali l'adibizione delle donne e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non era assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo, onde non si vede come possa sostenersi che, all'epoca di svolgimento della prestazione lavorativa all'interno di (fra il 1964 ed il 1997), non fosse CP_1 ancora nota l'intrinseca pericolosità delle fibre d'amianto.
Vanno richiamate ancora, per superare le difese svolte sul punto da CP_1
le esaustive argomentazioni espresse dalla Cassazione nella pronuncia n.
[...]
18503/2016, la quale ha giustappunto rilevato che: “per la protezione dall'amianto, all'epoca della condotta, oltre all'art.2087 c.c., valeva quanto disposto dal D.P.R. 19 marzo 1965 n. 303 il quale reca le norme generali per l'igiene sul lavoro, stabilisce i requisiti generali degli ambienti di lavoro e prescrive visite mediche obbligatorie preventive e periodiche per i lavoratori esposti all'azione di sostanze tossiche o comunque nocive. In particolare all'interno del DPR 303/56 rileva anzitutto l'assolvimento del fondamentale obbligo di informazione stabilito a carico del datare (dall'art.4 ): "rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti". Notevole importanza rivestono anche: l'art. 9 del dpr. 303/56 riguardante l'areazione dei luoghi di lavoro;
l'art.15 che regola la pulizia dei locali ("Il datore di lavoro deve mantenere
14 puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia, per quanto è possibile, fuori dell'orario di lavoro e in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere nell'ambiente, oppure mediante aspiratori"); l'art.19 in materia di separazione dei lavori nocivi ("il datore di lavoro è tenuto ad effettuare ogni qualvolta è possibile in luoghi separati le lavorazioni pericolose o insalubri allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni"). Anche l'art. 387 del diverso D.P.R. 547/55 può essere invocato in questa materia dal momento che attiene ai mezzi di protezione personale contro le inalazioni e prescrive che i lavoratori debbano essere dotati di maschere respiratorie: "I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e noto al personale".
Come pure ricorda la giurisprudenza summenzionata, “la norma del DPR 303/56 che più direttamente è stata invocata a fondamento della responsabilità del datare di lavoro nel caso in esame è l'art. 21, che si intitola "difesa contro le polveri"” e
“disciplina in modo chiaro gli obblighi gravanti sui datori: "Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambito di lavoro, nell'ambiente di lavoro. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso Io consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro. Nei lavori all'aperto e nei lavori di breve durata e quando la natura e la concentrazione delle polveri non esigano l'attuazione dei provvedimenti tecnici indicati ai comma precedenti, e non possano essere causa di danno o di incomodo al vicinato, l'ispettorato del lavoro può esonerare il datore di lavoro dagli obblighi previsti dai comma precedenti, prescrivendo, in sostituzione, ove sia necessario, mezzi personali di protezione. I mezzi personali possono altresì essere prescritti dall'Ispettorato del lavoro, ad integrazione dei provvedimenti previsti al comma terzo e quarto del presente articolo, in quelle operazioni in cui, per particolari difficoltà d'ordine tecnico, i predetti provvedimenti non sono atti a garantire efficacemente la protezione dei lavoratori contro le polveri”.
15 Se la conoscenza della pericolosità dell'esposizione all'amianto già dai primi anni sessanta, sia in ambito scientifico che imprenditoriale, può ormai considerarsi, come anticipato, “patrimonio comune della giurisprudenza di merito e di legittimità”, deve pure soggiungersi che l'asbestosi era già inserita nell'elenco tipizzato delle malattie professionali dalla legge 455/1943 e che l'epoca della conoscenza della nocività dell'amianto neppure rileva in definitiva ai fini della responsabilità del datore per la patologia occorsa al sig. “perché le misure protettive da adottare sarebbero Per_1 state comunque quelle già prescritte dall'ordinamento per l'asbestosi (malattia anch'essa mortale e comunque gravemente invalidante) ossia quelle prescritte per tutelare il medesimo bene salute offeso (dall'una o dall'altra malattia). Ciò in quanto, ai fini del nesso causale tra colpa ed evento, quest'ultimo va considerato come grave danno alla salute del lavoratore e non inteso come specifico evento concretamente poi verificatosi” (Cass. n. 18503 cit.).
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono va affermata la responsabilità di per i danni subiti dagli eredi di . Controparte_1 Persona_1
***
Occorre adesso dare atto che è pacifico, perché incontestato, oltre che documentato (cfr. doc.
4.1 e 4.2) che è la moglie di , mentre Parte_1 Persona_1 [...]
e sono i figli. CP_5 Pt_4
Nessun dubbio, dunque, sussiste circa la titolarità, in capo agli stessi, del diritto al risarcimento del danno, stante lo strettissimo vincolo parentale esistente con la vittima primaria dell'illecito.
Per quanto attiene alla relativa quantificazione, deve darsi atto che, a seguito della proposta conciliativa resa in corso di causa (elaborata sulla scorta delle tabelle di Milano all'epoca vigenti), è stata elaborata nell'anno 2024 una nuova edizione di dette tabelle ed è ovviamente a questa che deve aversi riguardo in questa sede.
Dette tabelle, in particolare, prevedono un sistema a punti che, muovendo da un
“valore base” di 3.911,00 euro, si fonda sui seguenti 5 parametri:
a) età della vittima primaria;
b) età della vittima secondaria;
c) convivenza tra le due;
d) sopravvivenza di altri congiunti;
e) qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.
Nel caso in esame, occorre considerare, in particolare, oltre alla giovane età delle vittime al momento del decesso, la qualità ed intensità della specifica relazione affettiva
16 perduta, la convivenza del nucleo familiare, il protrarsi della grave malattia della vittima primaria e la sua progressiva degenerazione dinanzi agli occhi della famiglia.
Sulla scorta di tali elementi, il punteggio conseguito dai singoli congiunti del de cuius va così calcolato:
ALFANO GIROLAMA: età della vittima primaria ANNI 56 (punti 18) età della vittima secondaria ANNI 52 (punti 18) convivenza tra le due SI (punti 16) sopravvivenza di altri congiunti > 3 (punti 9) qualità e intensità della relazione affettiva perduta (punti 30) Per_6
TOTALE 91
Il danno spettante alla sig.ra ammonta, dunque, ad € 355.901. Parte_1
***
Parte_2
età della vittima primaria ANNI 56 (punti 18) età della vittima secondaria ANNI 26 (punti 24) convivenza tra le due SI (punti 16) sopravvivenza di altri congiunti > 3 (punti 9) qualità e intensità della relazione affettiva perduta (punti 30) Per_6
TOTALE 97
Il danno spettante alla sig.ra ammonta, dunque, ad € 379.367. Parte_2
***
Parte_3
età della vittima primaria ANNI 56 (punti 18) età della vittima secondaria ANNI 29 (punti 24) convivenza tra le due SI (sino al 2003) SI (punti 14) sopravvivenza di altri congiunti > 3 (punti 9) qualità e intensità della relazione affettiva perduta (punti 30) Per_6
17 TOTALE 95
Il danno spettante alla sig.ra ammonta, dunque, ad € 371.545. Parte_3
***
Parte_4
età della vittima primaria ANNI 56 (punti 18) età della vittima secondaria ANNI 17 (punti 26) convivenza tra le due SI (punti 16) sopravvivenza di altri congiunti > 3 (punti 9) qualità e intensità della relazione affettiva perduta (punti 30) Per_6
TOTALE 99
Il danno spettante al sig. ammonta, dunque, ad € 387.189. Parte_4
***
Sulle somme così individuate, dovranno poi essere liquidati gli interessi da
“ritardato pagamento” o interessi compensativi.
A riguardo va osservato che le somme finora liquidate sono espresse in valori attuali, e, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto. Tale “interesse” va, tuttavia, applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al noto principio enunciato dalle S.U. della Suprema Corte con sentenza 17/2/1995 n° 1712, sulla "somma capitale" rivalutata di anno in anno.
Più precisamente, la somma sopra liquidata a titolo di risarcimento del danno, va previamente devalutata, alla data dell'illecito (2004) e, quindi, rivalutata.
Sulla somma annualmente rivalutata, vanno calcolati gli interessi legali.
Si ottiene, così, un totale di:
€ 355.901 dev. al 2004 € 246.639,64 Riv. € 456.584,35 Parte_1
18 € 379.367 dev. al 2004 € 262.901,59 Riv. € 486.689,00 Parte_2
€ 371.545. dev. al 2004 €257.480,94 Riv. € 476.653,49 Parte_3
€ 387.189. dev. al 2004 € 268.322,25 Riv. € 496.794,50 Parte_4
il tutto oltre gli interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo.
***
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite vanno poste a carico della convenuta e liquidate come in dispositivo.
Dette spese si liquidano secondo lo scaglione massimo previsto per i procedimenti dinanzi al Tribunale, maggiorato del 30%, sia in ragione del numero delle parti assistite che del valore del in base al valore del “decisum”, ampiamente superiore al tetto massimo dello scaglione sopra indicato, in base ai valori medi dei parametri del d.m. 55/2014, così come modificati ex d.m. 147/2022.
Palermo, 9.6.2025 Il Giudice
Andrea Compagno
19
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Terza civile
Il G.I. dott. Andrea Compagno
Visti gli atti della causa promossa
Da
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_3 C.F._3
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_4 C.F._4
Contro cod. fisc. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro-tempore.
Viste le note depositate dalle parti, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione del verbale dell'udienza cartolare del 9.12.2024;
a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza
*** decide la causa come da provvedimento allegato.
Il G.I.
Andrea Compagno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Terza civile
Nella persona del Dott. Andrea Compagno, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato – ad esito della discussione orale svolta dalle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni precisate all'odierna udienza – la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr° 12727 /2021, vertente
1 TRA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_3 C.F._3
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_4 C.F._4
tutti sia in proprio che n.q. di eredi del cuius , nato a [...] Persona_1 il 05.12.1947 deceduto il 01.10.2004, rappresentati e difese dall'Avv. Pietro Gambino (C.F. ), unitamente e disgiuntamente all'Avv. Rosa C.F._5
Mangiapane.
ATTORI
CONTRO cod. fisc. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro-tempore, con sede legale in Trieste, Via Genova 1, rappresentata e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avv.ti Enzo Morrico, Antonello Di Rosa, Lorena Carleo (e Lorenzo Salvatore Infantino.
CONVENUTA
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e non definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
1. condanna in persona del legale Controparte_2 rapp.te pro tempore, al pagamento, in favore degli attori, dei seguenti importi: a) , € 456.584,35; Parte_1
b) , € 486.689,00; Parte_2
c) , € 476.653,49; Parte_3
d) , € 496.794,50 Parte_4
il tutto oltre gli interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo.
2. condanna in persona del legale CP_1 Controparte_2 rapp.te pro tempore, al pagamento, in favore dell'attore, delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 29.194,10, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, come per legge, ed oltre C.U..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni attori hanno convenuto in giudizio al fine di sentire: Controparte_1
2 “accertare e dichiarare gli illeciti tutti e le violazioni tutte dei diritti e degli interessi del Sig. in qualsiasi modo relativi o connessi con quanto esposto in Persona_1 narrativa e, comunque, con riguardo alla condotta ed alla responsabilità, diretta, vicaria e per fatto altrui, della società CP_1 Controparte_2
accertare e dichiarare gli inadempimenti e le responsabilità delle società CP_1
dirette, vicarie e per fatto altrui, anche ex artt. 1218, Controparte_2
1228, 2043, 2049, 2050, 2059 e 2087 c.c. e per ogni altro profilo, per i motivi tutti esposti in narrativa;
accertare la condotta con configurazione di rilevanza penale ai fini civilistici, dell'omicidio colposo aggravato ai sensi dell'art. 589 comma 1 e 2 e 4 c.p., nonché di omissione, quantomeno colposa, di cautele o difese contro disastri e/o infortuni sul lavoro (art. 451 c.p.) e/o disastri ex art. 434 c.p. della Controparte_2
e, per l'effetto, dichiarare la società convenuta responsabile, in via
[...] contrattuale ed extracontrattuale, e sotto ogni altro profilo ex artt. 1218, 1228 2087, 2043, 2049 e 2059 c.c. e 185 c.p., e per quanto altro dedotto in narrativa;
accertare e dichiarare che le esposizioni dirette e/o indirette all'amianto con relativa inalazione delle relative polveri, sono state causa e/o concausa della patologia del lavoratore e quindi della malattia Adenocarcinoma Polmonare che Persona_1 ne ha causato il decesso in data 01.10.2004;
- accertare e dichiarare che i sigg.ri , , Parte_1 Parte_2
E , rispettivamente moglie e figli del Parte_3 Parte_4 de cuius hanno diritto iure proprio al risarcimento di tutti i danni e non patrimoniali e patrimoniali tutti patiti in conseguenza della prematura scomparsa del loro congiunto
, come meglio descritti nella narrativa del presente atto e comunque Persona_1 nella loro più ampia forma, visione e tipologia; conseguentemente, condannare la società convenuta
[...] in persona del legale rapp. p.t., anche per i fatti dei loro Controparte_2 dipendenti (artt. 1228 e 2049 c.c.), al risarcimento dei danni non patrimoniali tutti, patiti e patiendi jure proprio dalle parti attrici per i fatti tutti di cui in premessa, con quantificazione equitativa comprensiva di tutte le predette voci e componenti importo di € 400.000,00 PER CIASCUNA DELLA PARTI ATTRICI, oltre al danno patrimoniale da quantificarsi in corso di causa, ovvero il maggiore o minore importo che fosse accertato e/o ritenuto equo e giusto dal Giudice adito, anche ex artt. 432, 1226 e 2056 c.c., somma comunque maggiorata di rivalutazione, interessi e maggior danno dal sorgere del relativo credito sino al suo saldo; accertare e dichiarare che i sigg.ri , , Parte_1 Parte_2
, rispettivamente moglie e figli del Parte_5 Parte_4 de cuius ed eredi legittimi dello stesso, hanno diritto iure Persona_1
3 successionis al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali e patrimoniali tutti patiti dal loro congiunto come meglio descritti nella narrativa del Persona_1 presente atto, ovvero danno biologico, morale, esistenziale, catastrofale, tanatologico, e comunque nella loro più ampia forma, visione e tipologia, conseguentemente, condannare la società convenuta
[...] in persona del legale rapp. p.t., anche per i fatti dei loro Controparte_2 dipendenti (artt. 1228 e 2049 c.c.), al pagamento in favore delle odierne parti attrici quali eredi del de cuius della somma di € 877.033,43 a titolo di Persona_1 risarcimento del c.d. danno biologico differenziale per i fatti tutti di cui in premessa e come meglio specificati nel presente atto, ovvero il maggiore o minore importo che fosse accertato e/o ritenuto equo e giusto per il pregiudizio non patrimoniale patito dal de cuius e/o che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta equa in corso dal Giudice adito, anche ex artt. 432, 1226 e 2056 c.c, oltre al danno tanatologico, morale, esistenziale, catastrofale, terminale ecc. e comunque non patrimoniali tutti nella loro più ampia forma, visione e tipologia patiti dal de cuius per i fatti tutti di cui in premessa e come meglio specificati nel presente atto, da liquidarsi secondo quanto verrà accertato in corso di causa e/o che verrà ritenuto equo e giusto per il pregiudizio non patrimoniale ulteriore al danno biologico patito dal de cuius e/o che sarà ritenuta equa dal Giudice adito, anche ex artt. 432, 1226 e 2056 c.c., e per tutte le voci di danno per i fatti di cui in premessa e meglio specificati nel presente atto, somma comunque maggiorata di rivalutazione, interessi e maggior danno dal sorgere del relativo credito sino al suo saldo”.
***
All'uopo, premesso di essere eredi e prossimi congiunti del de cuius , Persona_1 nato a [...] il [...] deceduto il 01.10.2004 (“In particolare, la sig.ra Pt_1
è la vedova del compianto mentre , e sono i figli”), Per_1 Per_2 Pt_3 Pt_4 hanno esposto che:
“Il defunto signor ha lavorato alle dipendenze dei Persona_1 Controparte_3
oggi unità produttiva di Palermo, dal 1964 al 1997,
[...] Controparte_1 svolgendo le mansioni di elettricista e fabbro di allestimento, come certificazioni di esposizione amianto rilasciata dall'INAIL ivi allegato e come evincibile dalla CTU del prof. (docc. n. 8 e 31)” Per_3
“In forza dei predetti certificati di esposizione ad asbesto rilasciati dall'INAIL, non si ravvisa alcun dubbio che il abbia subito un'esposiione qualificata ad Per_1 amianto per un periodo non inferiore a circa 26 anni, se non oltre, atteso che molte delle navi in riparazione dopo il 1990 presentavano coibentazioni in amianto non eliminate.
4 In ogni caso, è certo che il sig. è stato esposto a 100 fibre litro, se non di più Per_1 come vedremo nel proseguo, nella media delle 8 ore giornaliere di lavoro, per oltre 26 anni di attività. Ciò è emerso sia dalla CTU del prof. agli atti, nonché dalla Per_3 relazione Contarp e dai testi escussi nel processo Penale n. 10455/2016 RGT e 5474/2020 RGNR, definito con sentenza n. 1613/2020 emessa dalla Dott.ssa Per_4 il 03.03.2020 con motivazione contestuale (doc. 1).
La società convenuta opera nell'ambito del settore metalmeccanico, ed in particolare nel Cantiere di Palermo, dove il de cuius ha prestato attività lavorativa, si effettuavano e si effettuano lavorazioni per la costruzione, trasformazione e riparazione di navi mercantili, passeggere e militari.
Nell'organizzazione lavorativa della unità produttiva di Palermo, CP_1
l'elettricista addetto alla riparazione, trasformazione e costruzioni di navi era colui che secondo il parere aggiuntivo della CONTARP del 18.12.1996 operava tanto a bordo quanto a terra nel reparto officina navale che nel reparto di carpenteria navale.
Tale figura professionale difatti si occupava di predisporre l'impianto elettrico nelle navi di nuova costruzione quanto in quelle in riparazione, operando anche tagli ed eliminazione delle coibentazioni di amianto.
Dette operazioni, venivano anche eseguite unitamente ad altre figure professionali quali i carpentieri, gli allestitori, i saldatori, calafati, montatori e tubisti procedere all'assemblaggio dei sotto assiemi che formano i blocchi (segmenti di navi sino a 120
- 130 tonnellate) che venivano poi allestite (lavori di sistemazione di tubi, scale, oblò, porte, passi d'uomo, ecc.) a bordo.
Il de cuius svolgeva, quindi, all'interno dell'organizzazione lavorativa della
delle mansioni più a rischio diretto di contaminazione da amianto Controparte_1 poiché operava per lo più a bordo nave, ma anche all'esterno della nave in riparazione, costruzione e/o in trasformazione.
…la maggior parte delle lavorazioni, come quella svolta dal de cuius, sono state eseguite contrariamente a quanto previsto dalle norme di sicurezza, in concomitanza con altre lavorazioni a rischio ambientale, tra cui la coibentazione e la decoibentazione. Difatti per l'esecuzione di detti processi di lavorazione, la CP_1 ha adoperato per le isolazioni termoacustiche all'interno delle navi materiale contenente amianto.
Tale materiale, utilizzato in ambienti particolarmente ristretti, come le trasformazioni e/o riparazioni navali, liberava nel locale da coibentare (ciò valeva anche per gli ambienti esterni) una polvere nociva ed irritativa che esponeva gli operatori ad ogni rischio tossico derivante dall'esposizione all'amianto.
5 Per tale ragione, doveva essere vietata la presenza contestuale di altri operatori, sia nello stesso locale che nelle prossime vicinanze, durante le fasi della coibentazione e decoibentazione, appunto per l'alta nocività che provoca l'impiego dell'amianto. L'esposizione a tale sostanza, col tempo, ha causato malattie che hanno prodotto gravi danni alla salute, come quella accusata dal de cuius che, appunto, ha dovuto lavorare per imposizione aziendale dall'assunzione sino alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, in una posizione pericolosamente esposta a tali sostanze tossiche.
Si deve precisare che gli ambienti dove si svolgevano le sopra menzionate lavorazioni non erano attrezzati di particolari sistemi di assorbimento degli elementi nocivi, con conseguente aumento di rischio per la salute dei lavoratori, tra cui evidentemente il
. Per_1
Durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, al signor non veniva fornita Per_1 alcuna strumentazione di protezione individuale e sicurezza per l'esposizione alle polveri ed alle fibre di amianto alle quali, intanto, era sottoposto incessantemente per almeno 8 ore al giorno.
***
Ritualmente costituitasi, la società convenuta ha eccepito
“In via del tutto preliminare,…l'intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese risarcitorie azionate jure proprio”,
“Sempre in via preliminare, l'incompetenza funzionale del giudice adito a decidere con riguardo alla domanda risarcitoria iure hereditatis ex adverso formulata, laddove competente funzionalmente a decidere è la sezione lavoro di codesto intestato Tribunale”.
Nel merito, l'infondatezza della domanda, di cui ha chiesto il rigetto.
***
Preliminarmente, occorre dare atto che, all'udienza del 4.7.2022, il Tribunale - in accoglimento dell'eccezione di incompetenza funzionale sollevata dalla convenuta, con riguardo alla domanda risarcitoria iure hereditatis ex adverso formulata - ha disposto la separazione della domanda risarcitoria proposta dagli attori iure hereditatis, da quella formulata “iure proprio”, di competenza del G.O..
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione della convenuta di “…prescrizione quinquennale delle pretese risarcitorie azionate jure proprio”.
Deduce, all'uopo, che CP_1
“…il diritto risarcitorio avanzato dagli odierni attori con il presente giudizio relativamente al risarcimento del danno a titolo di iure proprio, ai sensi dell'art. 2043
6 c.c. si è irrimediabilmente prescritto decorsi 5 anni dall'evento del decesso del de cuius verificatosi in data 1.10.2004, dunque il compimento della prescrizione del diritto è avvenuto in data 1.10.2009..;
“…Peraltro, anche volendo ritenere la prima richiesta risarcitoria stragiudiziale datata 30.10.2008- singolarmente ricevuta dalla società solo in data 9.02.2009- quale idonea ai fini interruttivi della prescrizione, si rileva che la seconda richiesta è pervenuta oltre 7 anni dopo (lettera datata 26.10.2015 e pervenuta alla società in data 9.10.2016!), pertanto oltre il termine quinquennale;
ne discende che il diritto ex adverso rivendicato si è irrimediabilmente prescritto alla data del 9.02.2014 (singolarmente ricevuta dalla Società solamente il successivo 14.12.2009!)”.
L'assunto non merita di essere condiviso.
Esso, invero, trascura di considerare che:
a) in ragione della pacifica riconducibilità della fattispecie nell'ambito dell'art. 589 c.p. (omicidio colposo), trova applicazione l'art. 2947 comma 3 c.c., a mente del quale “…se il fatto è considerato dalla legge come reato, e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile”; b) come si evince dalla sentenza emessa dalla Suprema Corte nr. 1146/2015 (cfr. all. 23 di parte attrice), in base al combinato disposto degli artt. 589 comma 2 ° e 157 c.p., alla data del fatto il termine di prescrizione del reato era quello di dieci anni.
Ne consegue che, contrariamente a quanto dedotto dalla convenuta, anche la seconda lettera di costituzione in mora trasmessa dagli attori (ovvero quella ricevuta da in data 9.10.2016) deve ritenersi del tutto tempestiva e, come tale, idonea CP_1 ad interrompere il corso della prescrizione.
***
Venendo al merito, deve, innanzitutto, ritenersi incontestato, oltre che documentato, che il sig. ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della Persona_1 dal 1964 al 1997. Controparte_1
Quanto alla nocività ed alla pericolosità per la salute dell'ambiente nel quale detta attività è stata espletata, vanno in questa sede richiamati gli esiti del parallelo procedimento svolto dinanzi la sezione lavoro di questo Tribunale, definito con sentenza nr. 2377/2014 - pienamente utilizzabili per granitica giurisprudenza (Cfr. tra le altre Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 25067 del 10/10/2018, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 840 del 20/01/2015, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5440 del 05/03/2010 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11555 del 14/05/2013) – laddove si è evidenziato che “…il lavoratore, dal 1964 al
7 1997, è stato continuativamente esposto alle fibre di asbesto” e che “…deve ritenersi accertata la nocività del luogo di lavoro ( di Palermo) dove il sig. Controparte_2
ha espletato la sua attività lavorativa, l'assenza di qualsiasi idonea attività di Per_1 prevenzione ed informazione da parte della e la riconducibilità Controparte_1 causale della patologia occorsa alle mansioni espletate e va, pertanto, affermata la responsabilità della società per i danni alla salute subiti dallo stesso in ragione della violazione degli obblighi di protezione e prevenzione gravanti su di essa”.
A tale conclusione, in particolare, il Tribunale è pervenuto sulla scorta della sentenza n.2093/2010, resa dal Tribunale di Palermo sezione 1^ penale in data 26.04.2010, di condanna dei direttori degli stabilimenti di succedutisi negli CP_1 anni dal 1.07.1979 al 31.05.1997, per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravissime - per avere cagionato carcinoma polmonare, asbestosi polmonare e adenocarcinoma pleurico - in danno di numerosi dipendenti, in servizio anche sino al 1997/98, e deceduti dal 1998 al 2008, per colpa e violazione di leggi e regolamenti, consistenti nell'avere omesso di adottare anche le più elementari misure di prevenzione finalizzate ad evitare l'inalazione di polveri di fibre di amianto durante l'attività lavorativa (come previsto, fra l'altro prima dall'art.21 dpr n.30356 e dagli artt,140 lett 144 e 157 Dpr n.1124/65 e poi dal D.Lgs n.277/91).
Detta sentenza, infatti, con specifico riferimento alle condizioni di lavoro nel cantiere navale di Palermo, ha accertato:
“l'usuale promiscuità delle lavorazioni svolte a bordo nave e l'assenza di qualsivoglia accorgimento volto a impedire l'estensione dell'inquinamento ad altre zone del cantiere quali, in particolare, la mensa, i magazzini e gli spogliatoi, che i lavoratori frequentavano indossando gli stessi indumenti che avevano indossato a bordo nave, così spesso impregnandoli di fibre di amianto;
la presenza, almeno fino al 1991, presso il magazzino, di depositi di amianto in fiocchi e di depositi di amianto in rotoli, utilizzati dai lavoratori per necessità varie, e di depositi di capi d'abbigliamento in amianto, quali tute, grembiuli, guanti;
che molte delle navi trasformate nei cantieri contenevano manufatti in amianto, così come li contenevano quelle riparate, per la maggior parte costruite nel periodo tra il 1970 e il 1979 e che, a partire dal 1979, la iniziava progressivamente a CP_1 subappaltare i lavori di coibentazione e scoibentazione che, nel 1985, erano svolti esclusivamente da altre imprese;
che, secondo quanto emerso dalle testimonianze delle persone offese, i sistemi di areazione consentivano la mera ventilazione in quanto il loro funzionamento dava luogo non tanto all'estrazione dell'aria contenuta negli ambienti di lavoro di bordo, quanto all'immissione in essi di aria proveniente dall'esterno che provocava ulteriore
8 movimentazione delle polveri presenti e che, invece, gli aspiratori localizzati consentivano la sola captazione dei fumi e non delle polveri;
che erano assenti dispositivi di protezione collettiva e individuale delle vie aeree e l'assoluta insufficienza di controlli periodi sanitari mirati;
che, più in generale, non venissero adottate le più elementari misura di protezione dalle polveri d'amianto (quali rigorosa separazione delle lavorazioni, uso di aspiratori mobili dotati di filtro, bagnatura delle polveri prima della loro movimentazione, separato e non domestico lavaggio delle tute da lavoro, doccia a fine turno giornaliero), sebbene moltissime lavorazioni comportassero la formazione e l'aerea dispersione di rilevanti quantità delle suddette polveri, sia perché le attività di trasformazione/ riparazione delle navi e quelle ad esse assimilabili costituivano il 65% della totale attività del cantiere e il restante 35% era costituito da attività di costruzione navale, rischiose anche dopo la fine degli anni '70 a causa del perdurante impiego, nelle operazioni di saldatura, di indumenti e strumenti di lavoro in amianto;
che le patologie asbesto correlate riscontrate nei dipendenti esposti all'inalazione e alla respirazione di tali polveri, di natura certamente professionale, fossero state causate dall'omessa adozione delle suddette misure di prevenzione per l'eliminazione o la riduzione della polverosità delle lavorazioni che le avrebbero, invece, evitate, ritardate o alleviate, se osservate;
che era, altresì, smentita la tesi difensiva della imprevedibilità dell'evento in relazione a tutte le malattie tumorali mortali e non, fondata sull'assunto erroneo che le conoscenze scientifiche esistenti all'epoca delle condotte omissive indicavano che le inalazioni e la respirazione di fibre d'amianto davano luogo al rischio di contrarre asbestosi, mentre era ignoto il rischio di contrarre il carcinoma polmonare o il adenocarcinoma pleurico, in quanto la cancerogenicità dell'amianto è, invece, conosciuta sin dalla metà degli anni '50 per il carcinoma polmonare e sin dalla metà degli anni '60 per il adenocarcinoma, e che la diffusione di tale piena conoscenza della patogenicità dell'amianto non poteva essere negata almeno a partire dal mese di maggio del 1980, quando un congresso ingegneristico a Torino aveva divulgato i rischi connessi all'esposizione a fibre di amianto anche ai non specialisti di medicina del lavoro”.
Ancora, con specifico riferimento posizione del sig. la suddetta sentenza Per_1 ha accertato che “la sua continua esposizione al rischio amianto per il medesimo periodo emerge chiaramente da diverse emergenze probatorie: la teste dott.ssa , funzionaria della Contarp, nel procedimento penale Testimone_1
RGT 1455/2016 (all. 11 della produzione attorea), ha confermato la relazione ha riferito che il sig. è stato massicciamente esposto a fibre d'amianto aerodiperse (in Per_1 misura pari a “100 fibre medio annue”) sia in via diretta ovvero in ragione delle sue 9 mansioni di elettricista (“quando questi elettricisti una volta che erano …già stati applicati tutti i rivestimenti termoacustici di una nave, dovevano forare pannellature, paratie e quant'altro, rivestite anche con materiali contenenti amianto, quindi facendo disperdere fibre dei materiali”), che indiretta “che è quella che molti lavoratori hanno subito, per il fatto di avere lavorato contemporaneamente all'esecuzione, fino ad una certa data, di lavori di coibentazione e di scoibentazione”;
L'INAIL ha certificato la sua esposizione all'amianto per il periodo compreso fra il 1964 e il 1990 (all. 31, sulla cui rilevanza probatoria Cfr. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 678 del 12/01/2023); nella relazione tecnica del Prof. depositata nel medesimo procedimento Per_3 penale (all. 8), si legge : “I sottoscritti Periti concordano con tale valutazione che tiene conto di quanto affermato dal Parere CONTARP già citato del 11.11.1996 con particolare riferimento alla mansione di elettricista esercitata dal GN
[...]
durante tutto l'arco della sua attività lavorativa svolta presso i Per_1 CP_2 di Palermo, come di seguito riportato: “ In definitiva, le figure professionali da
[...] considerare esposte ad una concentrazione media annua orientativamente superiore a 0.1 ff/cc mediata nelle otto ore giornaliere sono le seguenti (come da allegato mansionario fornito dalla :…- Elettricista. Quanto alla durata della CP_1 esposizione al rischio amianto presso i di Palermo, la valutazione fatta Controparte_2 dall'INAIL di Palermo in data 18.11.2010 identifica un periodo di tempo che va dalla data di assunzione 02.05.1964 alla data del 31.12.1990, data che secondo l'atto di indirizzo del Ministero del lavoro del 2000, segnerebbe la cessazione del rischio amianto nei nei quali si attuavano operazioni di riparazione e Controparte_2 manutenzione navale. In realtà risulta ai sottoscritti Periti che a tutto l'anno 2000, dalla documentazione depositata presso la Commissione Amianto del ministero della Salute (riportata nella documentazione agli atti di questa relazione peritale ), la maggior parte delle navi manutenute, riparate e/o trasformate presso i cantieri navali di Palermo erano caratterizzate da una significativa presenza di materiali contenenti amianto. Si valuta pertanto che la esposizione professionale al GN
[...]
sia da riferire ad un arco di tempo che va dal 1964 al 1997 data del suo Per_1 pensionamento, per complessivi 33 anni”.
Infine, a rafforzare la solidità del quadro probatorio di riferimento, vanno richiamate le risultanze dell'istruttoria orale espletata in questa sede (cfr. verbale dell'8.3.2023) e, segnatamente, la deposizione del teste , ex collega del sig. Testimone_2 Per_1 che ha dichiarato: “Lavoravo, anche se in reparti diversi e con compiti diversi, insieme al sig. all'interno del Cantiere Navale, sopra le navi. Non ricordo per quanti Per_1 anni ho lavorato con il sig. . Io ho lavorato dal 1970 al 1987 presso Per_1
poi mi sono licenziato e tramite cooperativa ho continuato a lavorare CP_1 presso fino al 1991-1992; poi sono andato in pensione. Confermo i capitoli CP_1
10 28 e 29; tutto era coperto di amianto e spesso dovevamo rimuoverlo con le mani. Usavamo anche attrezzi a tal fine e non eravamo muniti di maschere e dispositivi di protezione. Fino al 1992 non ho mai saputo che il materiale in questione era amianto. C'era molta polvere nell'aria. Avevamo in dotazione una tuta, ne veniva data una l'anno. A fine giornata la tuta era molto impolverata, che lavavamo anche a casa. Il
dal 71 al 92 mi risulta che abbia sempre svolto le mansioni di elettricista. Per_1
Non avevamo rapporti molto stretti ma lo vedevo giornalmente”.
Orbene, dal compendio probatorio sopra sinteticamente richiamato, ben può ritenersi accertato che l'attività di “elettricista” svolta dal de cuius a bordo delle navi in costruzione o riparazione all'interno dei di Palermo, ha comportato una Controparte_2 sua esposizione significativa alle fibre di amianto.
Accertata la prova dell'esposizione alle fibre di asbesto, occorre adesso esaminare l'ulteriore questione della sussistenza del nesso di causalità tra tale esposizione e l'insorgenza della malattia polmonare occorsa al ricorrente.
A tal riguardo, merita di essere richiamata la relazione espletata nel corso del procedimento penale più volte citato dal Prof. , laddove si legge Per_3
“CONCLUSIONI: La valutazione critica della documentazione su rappresentata dimostra con certezza che il GN è stato affetto dalla Persona_1 malattia “Adenocarcinoma Polmonare con metastasi cerebrali”. Tale malattia ha fatto il suo esordio clinico documentato in data 23.12.2003 quando una TC del Pt_6 ed una TC del cervello eseguite presso l'Ospedale V. Cervello hanno messo in luce la presenza di questa patologia. Sin dal 1955, con il celebre lavoro di e Pt_7 collaboratori, è stato dimostrato il nesso causale certo tra esposizione a fibre di amianto e manifestazione del cancro del polmone.
Inoltre una ampia e condivisa letteratura scientifica identifica un meccanismo di sinergia moltiplicativa nel determinismo del cancro del polmone per esposizione contemporanea alle fibre di amianto ed al fumo di sigaretta.
In questa situazione, che si verifica nel caso del GN , la Persona_1 esposizione alle fibre di amianto rappresenta un fattore di rischio determinante nel nesso causale per il cancro del polmone sia per l'azione cancerogena diretta riconosciuta, sia per il potenziamento della azione cancerogena del fumo di sigaretta.
In particolare, invitato a “Verificare in particolare se nel caso del GN
[...]
tale patologia Adenocarcinoma Polmonare sia riconducibile all'attività Per_1 lavorativa espletata presso i di Palermo comportante esposizione a Controparte_2 materiali contenenti fibre di amianto”, riferisce il perito che “Nella Relazione dello Cont SPRESAL della di Palermo del 25.11.2010 si legge quanto segue: “Dalla mappatura storica effettuata dall'INAIL (Pareri CONTARP del 11.11.1996 e del 18.12.1996) si evince che la mansione di elettricista è compresa tra le figure 11 professionali esposte ad una concentrazione media annua orientativamente superiore a 0.1 ff/cc nelle otto ore giornaliere, per cui si conferma l'esposizione al rischio “fibre di amianto.
CONCLUSIONI: Sulla base di quanto esposto si ritiene PROBABILE il nesso di causalità tra l'esposizione al rischio di inalazione di fibre di amianto e la patologia
“Adenocarcinoma polmonare” patita dal GN Persona_1
Sulla scorta d tali conclusioni - che, in quanto esenti da evidenti vizi logico- giuridici, ben possono essere fatte proprie da questo Giudice – l'onere della prova incombente sulla parte attrice deve ritenersi ampiamente assolto.
E' noto, infatti, che l'”elevata probabilità razionale” è lo standard di certezza che, con orientamento ormai costante, la giurisprudenza di legittimità - a partire dalla sentenza Franzese resa nel 2002 dalle Sezioni Unite penali della Cassazione, - ritiene sufficiente per affermare la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento (lesivo) e un dato fattore eziologico.
Con più specifico riferimento alle ipotesi in cui si tratti di valutare se una malattia sia in relazione di dipendenza causale rispetto ad una certa attività lavorativa, la Cassazione ha rilevato come si tratti di questioni di natura prettamente medico-legale, rispetto alle quali il riferimento al citato criterio - secondo cui un'alta probabilità sul piano scientifico della risposta positiva deve essere assunta come prova adeguata del nesso causale in discussione (Cass. n. 10004/2001; 5352/2002; 10042/2004; 19047/2006; 9226/2007; 21021/2007; 15080/09) - è specificamente giustificato dal fatto che, nella maggior parte dei casi, le valutazioni medico legali di tale tipo sono formulabili solo sul piano della probabilità.
E ciò non a causa della non completezza delle prove fornite riguardo ad elementi strettamente fattuali, ma per ragioni intrinseche alla variabilità e non completa prevedibilità delle reazioni dei soggetti umani a fattori potenzialmente incidenti sul loro stato di salute, nonché alla limitata possibilità di identificare anche ex post quali siano stati i fattori causali che concretamente abbiano operato (da ultimo, Cass. n. 7352/2010).
Quanto, poi, alla eventuale sussistenza di altri fattori di rischio per l'insorgenza del tumore polmonare - quali il tabagismo (rischio, peraltro, ridotto nel caso del sig.
avendo la moglie riferito durante le indagini preliminari, alla dott.ssa Per_1 Per_5 dell'Asp, che “non era un fumatore, ma soltanto da ragazzo ricordo che fumava poche sigarette ed ha smesso all'età di circa 30 anni”) o l'inquinamento ambientale – è appena il caso di rilevare, in contrario, che detti fattori pur potendo operare come concause nell'insorgenza della patologia, non escludono la rilevanza ugualmente decisiva dell'esposizione all'amianto nella causazione di essa.
12 La nozione di “concausa” impone, infatti, un richiamo all'orientamento giurisprudenziale secondo cui anche nella materia delle malattie professionali trova applicazione la regola di cui all'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra il fatto e l'evento è governato dal principio dell'”equivalenza delle condizioni”, principio secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta o remota, alla produzione dell'evento, salvo il temperamento previsto nello stesso art. 41 c.p., in forza del quale il nesso eziologico è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni (da ultimo, Cass. n. 17959/2005).
Pur potendo, dunque, considerare il pregresso (ridotto) tabagismo del dipendente quale concausa della patologia, lo stesso non può ritenersi tale da interrompere il nesso rispetto all'esposizione all'amianto, significativamente definito dal CTU quale agente cancerogeno “completo”.
Ciò che rileva ai fini del presente giudizio, in altri termini, è la ritenuta sussistenza del nesso eziologico tra l'esposizione all'asbesto, che ha interessato il dante causa dei ricorrenti, e l'insorgenza della patologia che ne ha pacificamente il decesso.
A fronte di tale duplice prova positiva (quanto alla nocività dell'ambiente di lavoro e alla riconducibilità alla stessa dei danni patiti dal lavoratore), era, dunque, onere del datore di lavoro dimostrare di aver adottato tutte le misure volute dalla legge, dalla prudenza e dalla tecnica, idonee a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, nonché l'imposizione del loro uso agli stessi (Cass. 98/7772; Cass. 98/6000; Cass. 98/4012; Cass. 97/9808, Cass. 97/7636; Cass. 96/3510; Cass. 95/7768).
Orbene, una prova di tal genere non è stata fornita dalla convenuta.
Ed anzi il teste ha chiaramente riferito dell'adozione da parte del datore Tes_2 di lavoro di misure di protezione del tutto inadeguate, sia sotto il profilo della dotazione degli strumenti di protezione, dell'informazione sui rischi derivanti dall'amianto e della mancata vigilanza sul corretto utilizzo dei mezzi di protezione disponibili (“tutto era coperto di amianto e spesso dovevamo rimuoverlo con le mani. Usavamo anche attrezzi a tal fine e non eravamo muniti di maschere e dispositivi di protezione. Fino al 1992 non ho mai saputo che il materiale in questione era amianto”).
Né può ragionevolmente sostenersi, come fa la società convenuta, che all'epoca dei fatti fosse ignota l'oggettiva pericolosità dell'amianto e delle lavorazioni ad essa connesse, visto che i primi studi erano stati effettuati negli anni '60 e comunque una consapevolezza in tal senso si sarebbe venuta a formare soltanto negli anni '70, deducendone per un verso l'inesigibilità di una condotta diversa ispirata a criteri di prudenza, diligenza e perizia e dunque di una propria colpa, nella ritenuta inesistenza di meccanismi precauzionali volti a contenere il rischio nei confronti dell'amianto ed 13 insufficienza delle vigenti “norme di difesa contro le polveri”, e per altro verso l'impossibilità di affermare una relazione eziologica tra insorgenza della malattia e mancato rispetto di tali norme.
Tale complesso di censure si scontra, infatti, contro gli ormai consolidati approdi cui è pervenuta da tempo la giurisprudenza, anche di legittimità, la quale ha certamente riconosciuto che la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma precisando al contempo ch'essa non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma deve ritenersi volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico (Cass. n. 17334/2012), specificamente pronunciandosi per la raggiunta conoscenza della pericolosità dell'amianto già ai primi anni del Novecento (Cass. n. 4721/1998; Cass. n. 18626/2013; Cass. n. 18041/2014; Cass. n. 17258/2016: tutte citate, di recente, da Cass. n. 24217/2017).
Secondo la Cassazione, infatti, già il R.D. n.442/1909, approvando il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art. 29, tabella B, n.12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri e pericolosi nei quali l'adibizione delle donne e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non era assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo, onde non si vede come possa sostenersi che, all'epoca di svolgimento della prestazione lavorativa all'interno di (fra il 1964 ed il 1997), non fosse CP_1 ancora nota l'intrinseca pericolosità delle fibre d'amianto.
Vanno richiamate ancora, per superare le difese svolte sul punto da CP_1
le esaustive argomentazioni espresse dalla Cassazione nella pronuncia n.
[...]
18503/2016, la quale ha giustappunto rilevato che: “per la protezione dall'amianto, all'epoca della condotta, oltre all'art.2087 c.c., valeva quanto disposto dal D.P.R. 19 marzo 1965 n. 303 il quale reca le norme generali per l'igiene sul lavoro, stabilisce i requisiti generali degli ambienti di lavoro e prescrive visite mediche obbligatorie preventive e periodiche per i lavoratori esposti all'azione di sostanze tossiche o comunque nocive. In particolare all'interno del DPR 303/56 rileva anzitutto l'assolvimento del fondamentale obbligo di informazione stabilito a carico del datare (dall'art.4 ): "rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti". Notevole importanza rivestono anche: l'art. 9 del dpr. 303/56 riguardante l'areazione dei luoghi di lavoro;
l'art.15 che regola la pulizia dei locali ("Il datore di lavoro deve mantenere
14 puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia, per quanto è possibile, fuori dell'orario di lavoro e in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere nell'ambiente, oppure mediante aspiratori"); l'art.19 in materia di separazione dei lavori nocivi ("il datore di lavoro è tenuto ad effettuare ogni qualvolta è possibile in luoghi separati le lavorazioni pericolose o insalubri allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni"). Anche l'art. 387 del diverso D.P.R. 547/55 può essere invocato in questa materia dal momento che attiene ai mezzi di protezione personale contro le inalazioni e prescrive che i lavoratori debbano essere dotati di maschere respiratorie: "I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e noto al personale".
Come pure ricorda la giurisprudenza summenzionata, “la norma del DPR 303/56 che più direttamente è stata invocata a fondamento della responsabilità del datare di lavoro nel caso in esame è l'art. 21, che si intitola "difesa contro le polveri"” e
“disciplina in modo chiaro gli obblighi gravanti sui datori: "Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambito di lavoro, nell'ambiente di lavoro. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso Io consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro. Nei lavori all'aperto e nei lavori di breve durata e quando la natura e la concentrazione delle polveri non esigano l'attuazione dei provvedimenti tecnici indicati ai comma precedenti, e non possano essere causa di danno o di incomodo al vicinato, l'ispettorato del lavoro può esonerare il datore di lavoro dagli obblighi previsti dai comma precedenti, prescrivendo, in sostituzione, ove sia necessario, mezzi personali di protezione. I mezzi personali possono altresì essere prescritti dall'Ispettorato del lavoro, ad integrazione dei provvedimenti previsti al comma terzo e quarto del presente articolo, in quelle operazioni in cui, per particolari difficoltà d'ordine tecnico, i predetti provvedimenti non sono atti a garantire efficacemente la protezione dei lavoratori contro le polveri”.
15 Se la conoscenza della pericolosità dell'esposizione all'amianto già dai primi anni sessanta, sia in ambito scientifico che imprenditoriale, può ormai considerarsi, come anticipato, “patrimonio comune della giurisprudenza di merito e di legittimità”, deve pure soggiungersi che l'asbestosi era già inserita nell'elenco tipizzato delle malattie professionali dalla legge 455/1943 e che l'epoca della conoscenza della nocività dell'amianto neppure rileva in definitiva ai fini della responsabilità del datore per la patologia occorsa al sig. “perché le misure protettive da adottare sarebbero Per_1 state comunque quelle già prescritte dall'ordinamento per l'asbestosi (malattia anch'essa mortale e comunque gravemente invalidante) ossia quelle prescritte per tutelare il medesimo bene salute offeso (dall'una o dall'altra malattia). Ciò in quanto, ai fini del nesso causale tra colpa ed evento, quest'ultimo va considerato come grave danno alla salute del lavoratore e non inteso come specifico evento concretamente poi verificatosi” (Cass. n. 18503 cit.).
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono va affermata la responsabilità di per i danni subiti dagli eredi di . Controparte_1 Persona_1
***
Occorre adesso dare atto che è pacifico, perché incontestato, oltre che documentato (cfr. doc.
4.1 e 4.2) che è la moglie di , mentre Parte_1 Persona_1 [...]
e sono i figli. CP_5 Pt_4
Nessun dubbio, dunque, sussiste circa la titolarità, in capo agli stessi, del diritto al risarcimento del danno, stante lo strettissimo vincolo parentale esistente con la vittima primaria dell'illecito.
Per quanto attiene alla relativa quantificazione, deve darsi atto che, a seguito della proposta conciliativa resa in corso di causa (elaborata sulla scorta delle tabelle di Milano all'epoca vigenti), è stata elaborata nell'anno 2024 una nuova edizione di dette tabelle ed è ovviamente a questa che deve aversi riguardo in questa sede.
Dette tabelle, in particolare, prevedono un sistema a punti che, muovendo da un
“valore base” di 3.911,00 euro, si fonda sui seguenti 5 parametri:
a) età della vittima primaria;
b) età della vittima secondaria;
c) convivenza tra le due;
d) sopravvivenza di altri congiunti;
e) qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.
Nel caso in esame, occorre considerare, in particolare, oltre alla giovane età delle vittime al momento del decesso, la qualità ed intensità della specifica relazione affettiva
16 perduta, la convivenza del nucleo familiare, il protrarsi della grave malattia della vittima primaria e la sua progressiva degenerazione dinanzi agli occhi della famiglia.
Sulla scorta di tali elementi, il punteggio conseguito dai singoli congiunti del de cuius va così calcolato:
ALFANO GIROLAMA: età della vittima primaria ANNI 56 (punti 18) età della vittima secondaria ANNI 52 (punti 18) convivenza tra le due SI (punti 16) sopravvivenza di altri congiunti > 3 (punti 9) qualità e intensità della relazione affettiva perduta (punti 30) Per_6
TOTALE 91
Il danno spettante alla sig.ra ammonta, dunque, ad € 355.901. Parte_1
***
Parte_2
età della vittima primaria ANNI 56 (punti 18) età della vittima secondaria ANNI 26 (punti 24) convivenza tra le due SI (punti 16) sopravvivenza di altri congiunti > 3 (punti 9) qualità e intensità della relazione affettiva perduta (punti 30) Per_6
TOTALE 97
Il danno spettante alla sig.ra ammonta, dunque, ad € 379.367. Parte_2
***
Parte_3
età della vittima primaria ANNI 56 (punti 18) età della vittima secondaria ANNI 29 (punti 24) convivenza tra le due SI (sino al 2003) SI (punti 14) sopravvivenza di altri congiunti > 3 (punti 9) qualità e intensità della relazione affettiva perduta (punti 30) Per_6
17 TOTALE 95
Il danno spettante alla sig.ra ammonta, dunque, ad € 371.545. Parte_3
***
Parte_4
età della vittima primaria ANNI 56 (punti 18) età della vittima secondaria ANNI 17 (punti 26) convivenza tra le due SI (punti 16) sopravvivenza di altri congiunti > 3 (punti 9) qualità e intensità della relazione affettiva perduta (punti 30) Per_6
TOTALE 99
Il danno spettante al sig. ammonta, dunque, ad € 387.189. Parte_4
***
Sulle somme così individuate, dovranno poi essere liquidati gli interessi da
“ritardato pagamento” o interessi compensativi.
A riguardo va osservato che le somme finora liquidate sono espresse in valori attuali, e, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto. Tale “interesse” va, tuttavia, applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al noto principio enunciato dalle S.U. della Suprema Corte con sentenza 17/2/1995 n° 1712, sulla "somma capitale" rivalutata di anno in anno.
Più precisamente, la somma sopra liquidata a titolo di risarcimento del danno, va previamente devalutata, alla data dell'illecito (2004) e, quindi, rivalutata.
Sulla somma annualmente rivalutata, vanno calcolati gli interessi legali.
Si ottiene, così, un totale di:
€ 355.901 dev. al 2004 € 246.639,64 Riv. € 456.584,35 Parte_1
18 € 379.367 dev. al 2004 € 262.901,59 Riv. € 486.689,00 Parte_2
€ 371.545. dev. al 2004 €257.480,94 Riv. € 476.653,49 Parte_3
€ 387.189. dev. al 2004 € 268.322,25 Riv. € 496.794,50 Parte_4
il tutto oltre gli interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo.
***
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite vanno poste a carico della convenuta e liquidate come in dispositivo.
Dette spese si liquidano secondo lo scaglione massimo previsto per i procedimenti dinanzi al Tribunale, maggiorato del 30%, sia in ragione del numero delle parti assistite che del valore del in base al valore del “decisum”, ampiamente superiore al tetto massimo dello scaglione sopra indicato, in base ai valori medi dei parametri del d.m. 55/2014, così come modificati ex d.m. 147/2022.
Palermo, 9.6.2025 Il Giudice
Andrea Compagno
19