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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 10/12/2024, n. 2333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2333 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. 2788 del 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa LA Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2788 del 2021 promossa da:
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Irene De Carlo Parte_1 C.F._1
e dell'Avv. Maria Federica D'Agostino ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Ariccia, Viale dei Castani n. 25, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Nicola Minniti Controparte_1 C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Latina, Corso Matteotti, n. 61, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti in sede di udienza di p.c.: per parte ricorrente: “I procuratori di parte ricorrente insistono per la pronuncia di separazione con addebito al marito, con conferma dell'assegno di mantenimento della figlia minore di € 300,00,
e che venga corrisposto anche un assegno di mantenimento per la ricorrente di € 200,00 o nella misura ritenuta di giustizia, e il 70% delle spese straordinarie per i figli a carico del …I CP_1
procuratori di parte ricorrente si riportano alle conclusioni rassegnate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1” conclusioni rassegnate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.: “Voglia
Pagina 1 l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza: / 1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito della ricorrente per comportamento contrario ai doveri familiari, con l'obbligo di mutuo rispetto e con diritto di fissare liberamente la propria residenza, comunicando ogni variazione del proprio recapito;
/ 2) Affidare i figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente della figlia minore presso l'abitazione Persona_1
della madre sita in Sermoneta (LT) alla Via Norbana n.4 (piano terra), e degli altri figli presso
l'abitazione paterna sita in Sermoneta (LT) alla Via Norbana n.4 (piano primo con mansarda, ex casa coniugale); / 3) Confermare a carico del resistente l'obbligo di corrispondere euro 300,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento per la figlia minore , e porre a Persona_1
carico dello stesso euro 200,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento per la moglie
per un totale di euro 500,00 (cinquecento/00) mensili;
e/o diversa somma che Parte_1
l'Ill.mo Giudicante riterrà di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, che dovrà essere corrisposto ogni mese in giorno da pattuire e nelle modalità richieste dalla IG.ra / 4) Ripartire fra i coniugi le spese medico-sanitarie e quelle Parte_1 relative all'attività scolastica/sportiva dei figli in misura percentuale proporzionale alla capacità economica e reddituale di ciascuno, ossia determinare il contributo al 70% in capo al padre e al
30% in capo alla madre;
statuendo che le spese ordinarie concernenti la quotidianità siano sostenute dal genitore presso cui permangono i figli;
/ 5) Rigettare la richiesta di addebito della separazione avanzata dal IG. in quanto infondata in fatto e in diritto;
/ 6) Con Controparte_1 vittoria di spese e compensi di giudizio.”. per parte resistente: “L'Avv. Minniti chiede il rigetto delle richieste di parte ricorrente e si riporta alle conclusioni rassegnate nella memoria di costituzione con addebito della separazione alla ricorrente e nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.” conclusioni rassegnate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.: “1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito alla moglie per comportamento contrario ai doveri familiari;
/ 2) Confermare tutti i provvedimenti emessi dal Presidente alla udienza del 17/02/2022; / 3) rigettare la richiesta di controparte di assegno di mantenimento, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
/ 4) rigettare la richiesta di addebito della separazione avanzata dalla IG.ra , in quanto infondata Parte_1
in fatto ed in diritto. / 5) condannare la IG.ra al pagamento delle spese e dei Parte_1 compensi professionali del presente giudizio.”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M. che non ha formulato osservazioni.
Pagina 2 In sede di udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno precisato le conclusioni come indicato in epigrafe e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
1. SULLO STATUS.
Il matrimonio trova conferma nell'estratto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso in Aprilia (LT) in data 30 agosto 1992, trascritto al Reg. Atti di Matrimonio del suddetto comune al n. 17, parte II, serie A, ufficio 2, anno 1992, e che le parti, con atto notarile del 20 giugno 2007, Notaio dott. , hanno scelto il regime di Persona_2
separazione dei beni.
Il fallito tentativo di conciliazione in sede presidenziale, le reciproche domande di addebito e le allegazioni di entrambe le parti, rese dalle stesse anche personalmente, in sede di udienza presidenziale, inducono il Tribunale a ritenere che sussistano con evidenza i presupposti di legge per dichiarare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.p.c.
Va pertanto pronunciata la separazione personale delle parti.
2. SULLE RECIPROCHE DOMANDE DI ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE.
Il coniuge che intende chiedere l'addebito all'altro della separazione, ai sensi dell'art. 151 c.c., in base a orientamento ormai pacifico della Suprema Corte, del tutto condiviso da questo Collegio, ha l'onere di provare non solo l'esistenza di una violazione degli obblighi tra coniugi sorti dal matrimonio, ai sensi dell'art. 143 c.c., ma anche quella di uno stretto nesso di causalità tra tale violazione e l'elemento dell'intollerabilità della convivenza.
Ciò in generale per qualsiasi violazione degli obblighi, ivi compreso quello relativo all'assistenza morale e materiale al coniuge e ai figli (cfr., tra le molte, Cass. ord. n. 25966 del 2016, Cass. sent.
2059 del 2012, Cass. sent. 9074 del 2011, da ultimo Cass. ord. 3923 del 2018).
Per quanto attiene, poi, alla violazione dell'obbligo di fedeltà, citando le parole della Suprema Corte
“secondo consolidata giurisprudenza: a) l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, che deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed a giustificare
l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618; ed ancora, più di recente, Cass., ord. 14 agosto 2015, n. 16859; n. 917 del 2017); b) la relazione di un coniuge con estranei rende
Pagina 3 addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e, quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge. (Cass. n. 15557 del 2008; n. 8929 del 2013; n. 21657 del 2017);c) grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059)” (così Cass. ord. n. 3923 del
2018, v. anche Cass. ord. n. 14591 del 2019, nel senso che non basta provare la violazione dell'obbligo di fedeltà e di coabitazione, ma anche l'efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza).
Nel caso di specie, nel ricorso introduttivo, la ricorrente ha imputato la responsabilità della crisi matrimoniale all'incompatibilità caratteriale e a radicate incomprensioni, risalenti a vent'anni orsono, nonché al comportamento prevaricatore e autoritario del marito perpetrato negli anni e sostanziatosi in violenze morali e psicologiche, anche di carattere economico, volte a sottomettere la moglie e a farle svolgere esclusivamente lavori di “mera cura dell'ordine domestico”; fin quando
“nel 2020, durante il lock-down generato dall'emergenza Covid-19, la crisi coniugale diveniva sempre più forte, e i coniugi decidevano di coabitare da separati “in casa”, dormendo separati in camere differenti, per eIGenze di logistica e per il bene dei figli” (v. ricorso introduttivo, pag, 3).
Ha poi allegato che, dopo aver chiesto all'Istituto bancario l'estratto del c/c cointestato ai coniugi, aveva appreso dall'istituto bancario, in data 8 aprile 2021, che il resistente aveva effettuato nei giorni immediatamente precedenti giroconti per l'importo complessivo di € 150.000,00 verso un conto corrente personale del resistente, sicché, la ricorrente, temendo per sé e per i propri figli, aveva a sua volta con giroconto versato la somma residua di € 138.000,00 su un conto personale della stessa contestualmente aperto. Sono poi tardive, inammissibili e inutilizzabili (e in parte contrastanti con quanto dedotto nell'atto introduttivo, in relazione al fatto che i coniugi avrebbero cominciato a dormire in letti separati dalla nascita della figlia e non dal 2020 come dedotto nel ricorso Per_1
introduttivo), le allegazioni nuove contenute nella memoria di replica depositata dalla ricorrente.
Il resistente, dal canto suo, ha imputato la responsabilità della crisi coniugale alla infedeltà della ricorrente allegando che i “rapporti tra i coniugi si sono deteriorati all'incirca a metà dell'anno
2020, quando la IG.ra ha cominciato a frequentare assiduamente i social Parte_1
Pagina 4 network conoscendo varie persone all'insaputa del marito. / Infatti con la scusa di dormire insieme alla figlia più piccola, la ricorrente chattava tutta la notte con degli sconosciuti, ed in seguito ha conosciuto il IG. suo attuale compagno”, sostenendo che dal dicembre 2020 Controparte_2 la ricorrente intratteneva “alla luce del sole” una relazione extraconiugale (v. pagg. 2 e 8 della memoria di costituzione).
Ebbene, ritiene il Collegio che la domanda di addebito formulata dalla ricorrente non sia meritevole di accoglimento.
La ricorrente non ha formulato capitoli di prova testimoniale rilevanti e ammissibili, avendo formulato capitoli generici o valutativi o inerenti a episodi molto risalenti nel tempo (1994) o successivi all'esplodere della crisi coniugale (19 giugno 2022) e dunque tali da non poter, anche se confermati, indurre il Tribunale ad accogliere la domanda di addebito per nesso di causalità con la crisi matrimoniale. Anche l'episodio inerente alla distrazione della somma di € 150.000,00 dal conto cointestato comune, documentata dalla ricorrente, e avvenuta tra marzo e aprile 2021, non pare in nesso di causalità con la crisi matrimoniale quanto effetto della stessa, che, secondo quanto dedotto dalla ricorrente medesima, aveva avuto il suo apice nel 2020 (v. memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., pag. 2).
Ritiene il Collegio che anche la domanda di addebito di parte resistente non sia meritevole di accoglimento.
In effetti né nella memoria di costituzione né nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. il resistente ha allegato come e quando è venuto a sapere del tradimento perpetrato dalla moglie.
Nell'atto introduttivo il resistente ha dedotto che i “rapporti tra i coniugi si sono deteriorati all'incirca a metà dell'anno 2020, quando la IG.ra ha cominciato a frequentare Parte_1
assiduamente i social network conoscendo varie persone all'insaputa del marito. Infatti con la scusa di dormire insieme alla figlia più piccola, la ricorrente chattava tutta la notte con degli sconosciuti, ed in seguito ha conosciuto il IG. suo attuale compagno” (v. Controparte_2
memoria di costituzione, pag. 2). A pag. 7 il resistente deduceva che da dicembre 2020 la moglie aveva iniziato alla luce del sole una relazione con tale Controparte_2
Dunque, secondo le stesse allegazioni del resistente, si deduce che quando la ricorrente ha conosciuto il , già non dormiva più nel letto coniugale ed era in atto una crisi CP_2
matrimoniale, tanto da indurre la stessa a cercare attenzioni altrove.
Dunque, pur essendo pacifico, in quanto non specificatamente e tempestivamente contestato dalla ricorrente, l'intrattenimento di una relazione extraconiugale con tale da parte Controparte_2 della ricorrente, non c'è prova che tale relazione sia in nesso di causalità con la crisi matrimoniale,
Pagina 5 apparendo, anche in questo caso, la stessa più che altro l'effetto del venir meno dell'affectio coniugalis.
3. SULL'AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DELLA FIGLIA MINORE . Per_1
Dal matrimonio sono nati quattro figli: nato a [...] il [...], Persona_3
nata a [...] il [...], nato a [...] il 24 Persona_4 Persona_5
settembre 2004, e nata a [...] il [...], come risulta dalla Persona_1
documentazione anagrafica in atti.
Occorre, pertanto, pronunciare sul regime di affido, collocamento e diritto di visita della sola figlia
, l'unica ancora minorenne. Per_1
Il legislatore, sin dall'entrata in vigore della l. 54 del 2006, ha reso l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori il modello ordinario e preferibile di affido, valorizzando il c.d. principio del minore alla conservazione della bi-genitorialità e solo eccezionalmente, quando si ritenga che possa essere pregiudizievole in relazione al primario interesse costituito dal benessere psicofisico del minore, con provvedimento motivato, l'Autorità Giudiziaria può discostarsi da tale modello, ai sensi dell'art. 337 quater comma 1 c.c.
In sede di udienza presidenziale, il Presidente ha disposto in via provvisoria e urgente l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento della stessa presso la Per_1 madre e diritto di visita del padre “nelle modalità determinate in accordo tra i genitori e tenuto conto delle eIGenze dei figli, ovvero, in difetto di accordo, il martedì ed il giovedì di ogni settimana dalle ore 15 alle ore 20, a fine settimana alternati dalle ore 15 del sabato alle ore 20 della domenica, il giorno della Vigilia o del Natale, di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo ad anni alterni nonché, alla pari con il genitore collocatario, per quindici giorni anche consecutivi durante il periodo estivo, da concordare tra i genitori entro il maggio di ogni anno”.
Non sono emerse sopravvenienze che inducano il Collegio a ritenere che il modello legale dell'affido condiviso possa essere di pregiudizio alla minore, o per modificare il regime di collocamento o di diritto di visita paterno.
4. SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI.
Come noto ai sensi dell'art. 337 ter c.c., ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e a tal fine vanno considerate “le attuali eIGenze” dei figli;
“il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”; “le risorse economiche di entrambi i genitori”; “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”; correttamente pertanto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'obbligo di mantenimento per i figli come stabilito dagli artt. 148 e 337 ter c.c., debba tenere conto di un elastico sistema di valutazione, che tenga
Pagina 6 conto dei redditi e di ogni altra risorsa economica dei genitori, compreso il patrimonio immobiliare, nonché della capacità lavorativa di ciascun genitore, e che pertanto il Tribunale deve individuare le modalità e la misura dell'obbligo di mantenimento in capo ai coniugi, tramite un'indagine comparativa effettuata in capo ai due coniugi sugli elementi suindicati (v. Cass. ord. n. 25134 del
2018).
Ciò premesso, anche per il figlio maggiorenne, non indipendente economicamente, l'art. 337 septies
c.c. prevede la possibilità di disporre il pagamento di un assegno, valutate le circostanze.
Pur essendo a conoscenza il Collegio di recenti pronunce della Cassazione (v. ordinanza n.
17183/2020) che ponendosi in termini distonici rispetto al pregresso consolidato orientamento giurisprudenziale anche di legittimità, ritengono che l'onere della prova sia a carico della parte richiedente l'assegno, questo Collegio aderisce invece al pregresso constante indirizzo giurisprudenziale, anche della Cassazione, secondo cui l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, sicché il genitore che agisce nei confronti dell'altro per il riconoscimento del diritto al mantenimento in favore dei figli maggiorenni deve allegare il fatto costitutivo della mancanza di indipendenza economica, mentre incombe sul genitore che chiede di essere esonerato dall'obbligazione ex lege, l'onere di dimostrare che la prole sia divenuta autosufficiente ovvero che il mancato svolgimento dell'attività lavorativa sia imputabile alla prole (cfr. Cass. sent. 24018 del 2008, Cass. sent. 11828 del 2009). Quest'ultimo orientamento è stato recentemente ribadito dalla I sezione della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 8892 del 2024, che ha chiarito come l'obbligo “del genitore separato, o divorziato, di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (Cass. n. 1773/12; n. 1830/11; n. 6509/17).
All'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente f.f., “rilevato come la ricorrente, a fronte della pacifica volontà dei figli maggiorenni di continuare a vivere con il padre nonché della collocazione di ” (n.d.r. all'epoca ancora minorenne e collocato presso il padre) sia priva di Per_5 legittimazione a chiedere l'assegno in favore di LA e di;
dato, altresì, atto della Per_5
raggiunta autonomia economica del primogenito ha posto a carico del padre l'assegno di Per_3 mantenimento di € 300 mensili in favore di , rivalutabili annualmente secondo gli indici Per_1
Istat e da versare entro il quinto giorno del mese di riferimento;
ha posto a carico della madre il solo concorso al 50% nelle spese straordinarie dei figli LA e , come da protocollo vigente Per_5
Pagina 7 presso il Tribunale di Latina;
ha posto a carico del padre il contributo al 50% nelle spese straordinarie della figlia secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Latina. Per_1
Nel corso del giudizio non sono emerse sopravvenienze sulla coabitazione dei figli maggiori con il padre e le parti nulla hanno dedotto sulla sopravvenuta indipendenza economica dei suddetti.
Ciò premesso, quanto alle condizioni economiche delle parti, la ricorrente, sin dal ricorso introduttivo, ha allegato di non lavorare e di essere affetta da una patologia retinica agli occhi che ostacola la sua capacità lavorativa (v. pag. 6 del ricorso introduttivo). Per quel che rileva, la ricorrente, in allegato alla nota di deposito del 26 giugno 2023, ha prodotto il decreto di omologa del 2 marzo 2023 r.g. n. 2542 del 2021 con cui il Tribunale di Latina, sezione Lavoro, viste le risultanze della CTU, allegata in copia, che ha concluso che è affetta da “grave Parte_1 retinopatia miopica con grave ipovisus con foro iuxtafoveale”, ha omologato il positivo accertamento del requisito sanitario per l'esenzione del ticket, per l'assegno mensile di assistenza e per il riconoscimento della condizione di portatore di handicap ex art. 3, comma 1, legge 104 del
1992, riconoscendo una percentuale di invalidità pari all'80%, con decorrenza dal 16 settembre
2021.
La ricorrente non ha documentato in alcun modo l'entità dell'importo dell'assegno mensile suindicato, essendosi limitata in modo del tutto tardivo e sottratto al contraddittorio con la controparte in sede di memoria di replica a dedurre che l'importo è pari a € 333,00 e che tale assegno viene erogato a decorrere dal 30 agosto 2023, successivamente allo spirare del termine assegnato dal G.I. per depositare la documentazione economica. E' evidente che tali allegazioni, peraltro non documentate, sono del tutto inutilizzabili. Ad ogni modo la ricorrente avrebbe potuto e dovuto in sede di udienza di precisazione delle conclusioni del 21 maggio 2024 allegare e documentare la sopravvenuta erogazione dell'assegno di mantenimento al fine di darne prova.
Parte ricorrente ha prodotto, su ordine di esibizione del Presidente f.f., in allegato alla nota di deposito del 26 ottobre 2021, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta personalmente e datata 13 ottobre 2021, con cui dichiara, per quel che rileva, di non svolgere alcuna attività lavorativa e di non avere alcuna fonte di reddito diversa dalle somme eventualmente derivanti dall'investimento in azioni e titoli;
di essere proprietaria di un immobile sito nel Comune di Sermoneta (allega visura catastale - v. pag.
4 - da cui risulta che trattasi di immobile sito in
Sermoneta alla Via Norbana n. 4, piano terra, distinto al catasto terreni e fabbricati del Comune di
Sermoneta al foglio 10, particella 272, sub 1, categoria A/4) “il cui diritto di abitazione era riservato alla IG.ra , deceduta”; di essere titolare del c.c. n. 50487.23 acceso Persona_6 presso Monte dei Paschi di Siena;
di avere chiesto l'estinzione del c.c. cointestato con il resistente;
di aver investito € 40.000,00 in fondi ed € 30.000,00 in fondo Aya Assicurazione;
ha allegato una
Pagina 8 situazione degli strumenti finanziari al 30 giugno 2021 con saldo pari a € 44.708,49; l'estratto del conto corrente n. 50487.23 intestato alla ricorrente con saldo al 12 ottobre 2021 pari a € 17.091,20 e dalla cui lettura si riscontrano molteplici movimentazioni, anche di importo rilevanti in entrata e in uscita, emergendo una massiccia attività di investimento in titoli e liquidazione degli stessi. Si riscontra oltre all'accredito di € 138.000,00 a seguito dell'operazione di giroconto dal conto cointestato cui si è dato atto sopra, addebiti per sottoscrizione di fondi comuni per l'importo complessivo di € 40.000,00 e un addebito di € 30.000,00 in data 30 aprile 2021 per la sottoscrizione di una polizza vita. Ha prodotto, infatti, proposta di assicurazione n. 11675630 da cui risulta la previsione di un premio unico di € 30.000,00 e decorrenza dal 4 maggio 2021.
Parte ricorrente ha prodotto, poi, estratti conto del conto corrente n. 26178,48 acceso presso Monte dei Paschi di Siena cointestato alle parti, da cui si evincono frequenti e rilevanti movimentazioni, anche d'importo rilevante, in entrata e in uscita (si consideri che il conto cointestato, poi svuotato dalle parti, al 1° gennaio 2021 aveva un saldo pari a € 279.995,74) a riscontro dell'intensa attività di investimento e operazioni in borsa allegate dal resistente.
In relazione all'ordine di esibizione del G.I., la ricorrente ha prodotto, in allegato alla nota di deposito del 26 giugno 2023, un certificato di assicurazione polizza n. 408900923 contratta da
, e dunque dalla figlia, e che non rientra nell'ambito della documentazione di cui si Persona_4 era ordinata l'esibizione, deducendo, senza averlo documentato, di pagarla lei. Inoltre, dal suddetto documento (v. pag. 2), risulta che abbia dichiarato ai fini contrattuali di lavorare Persona_4
come impiegata, essendo indicata, quale professione /attività del proprietario dell'autovettura, la qualifica di “IMPIEGATO”. Ha depositato, poi, l'estratto aggiornato del conto corrente n. 50487.23 con saldo finale al 12 giugno 2023 di € 1.420,07, dalla cui lettura emergono gli accrediti dell'assegno di mantenimento per la figlia oltre a rilevanti movimentazioni per operazioni Per_1 in titoli, sia in entrata che in uscita (a titolo esemplificativo nell'ultimo trimestre 2022 vi sono state uscite per operazioni in titoli per € 74.781,62 e entrate per la medesima causale per € 73.727,68).
Deve osservarsi, infine, che la ricorrente ha ottemperato soltanto parzialmente all'ordine di esibizione del G.I., atteso che non ha prodotto l'estratto contributivo INPS, espressamente richiesto dal G.I., né ha prodotto né allegato alcunché sull'avvenuta presentazione o meno delle dichiarazioni dei redditi, pure richieste nell'ordine di esibizione.
Per quanto, invece, attiene al resistente, questi, già nella memoria di costituzione, ha allegato di aver lavorato come dipendente sino al luglio 2018, quando è andato in pensione, e di percepire CP_3 una pensione mensile netta di € 1.785,61, circostanza che ha documentato allegando sub doc. 10 i cedolini della pensione di ottobre e novembre 2021 da cui risultano pensione nette di € 1.785,61.
Pagina 9 Ottemperando all'ordine di esibizione del Presidente f.f., ha prodotto, in allegato alla nota di deposito del 27 ottobre 2021, 730/2019 da cui emerge che, nel periodo d'imposta 2018, ha dichiarato un reddito imponibile di € 29.419,00 con imposta netta di € 978,00; 730/2020 da cui risulta che, nel periodo d'imposta 2019, ha dichiarato un reddito imponibile di € 26.667,00 con imposta netta pari a 0; 730/2021 da cui emerge che, nel periodo d'imposta 2020, ha dichiarato un reddito imponibile di € 26.774,00 con imposta netta di € 2.626,00; dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta personalmente e datata 27 ottobre 2021 con cui ha dichiarato, per quel che rileva, di percepire un reddito da pensione pari ad € 1.785,00 netti mensili, comprensivo di trattamento di famiglia e maggiorazione ANF e reddito da titoli pari a € 3.500,00 netti da Aprile
2021 sino alla data della dichiarazione mentre, negli anni 2018, 2019, 2020, ha registrato forti minus valenze non meglio specificate;
di essere proprietario di un bene immobile sito in Sermoneta,
Via Norbana n. 4, distinto al catasto fabbricati del Comune di Sermoneta al foglio 10, particelle n.
272 sub 2 piano 1-2 categoria A/2 classe 2, vani 10,5 rendita catastale € 542,28 (casa coniugale) e n.
272 sub 3 piano T, categoria C/2 classe 8, m.q. 16, rendita catastale € 24,79 (deposito), acquistato in data 13 luglio 2007; di possedere carta ricaricabile MPS SPIDER n. 4030276662036666, nonché
c/c numero 5046111 acceso presso MPS – Filiale di Latina – in data 26 marzo 2021 con saldi al 30 giugno 2021 di € 147.221,74 e al 20 ottobre 2021 di € 136.596,05 e di essere stato in precedenza titolare del conto corrente cointestato con la ricorrente, di cui ha indicato i saldi semestrali;
di
“possedere” deposito titoli dossier n. 8500140514 con attuale controvalore di mercato pari a €
37.452,60 e pari a - € 523,98 (pari a – 1.38%) al 22 ottobre 2021; di avere acquistato Parte_2
una Fiat Punto tg BF697XT in data 4 febbraio 2015 e una Peugeot 3800 tg EC517BV acquistata usata in data 13 maggio 2019. In allegato alla memoria di costituzione depositata il 5 novembre
2021 ha prodotto una serie di documenti con il fine di provare che le somme giacenti sul conto cointestato e distratte sul proprio conto personale con le operazioni di giroconto di cui si è dato atto deriverebbero da beni personali e familiari, documentazione che non pare effettivamente rilevante in questa sede, tantopiù considerato che il resistente non ha contestato che la moglie (eccetto che per brevi periodi nel 1996/1997 e nel 2006/2007), in costanza di matrimonio non ha lavorato.
Il resistente ha prodotto in allegato alla memoria di costituzione depositata il 5 novembre 2021
l'estratto del conto corrente n. 50461.11 a lui intestato e acceso presso Banca Monte dei Paschi di
Siena dall'apertura al 20 ottobre 2021, con saldo finale di € 136.596,05, da cui risultano gli accrediti per pensione e rilevanti uscite e entrate per operazioni in titoli, a titolo esemplificativo nel terzo trimestre 2021 risultano uscite di € 248.368,03 ed entrate di € 249.510,30 per operazioni in titoli.
Su ordine di esibizione del G.I. ha prodotto, in allegato alla nota di deposito del 29 giugno 2023, estratto conto previdenziale aggiornato al 29 maggio 2023 da cui risulta che è titolare di pensione
Pagina 10 con decorrenza dal luglio 2018 (v. all. 20); il 730/2022 da cui risulta che, nel periodo di imposta
2021, ha dichiarato un reddito imponibile di € 26.801,00 con imposta netta pari a € 2.513,00;
730/2023 da cui risulta che, nel periodo di imposta 2022, ha dichiarato un reddito imponibile di €
27.478,00 con imposta netta di € 4.289,00 (v. all. 21, 22, 23); estratto conto aggiornato al 31 marzo
2023 con saldo pari a € 64.214,36, da cui si riscontrano, come in precedenza, numerose movimentazioni in entrata e in uscita d'importo rilevante per operazioni in titoli. Dagli estratti del suddetto conto corrente di corrispondenza risultano gli accrediti per pensione e gli accrediti dall'INPS per l'assegno unico familiare, nonché gli assegni di mantenimento per la figlia . Per_1
Alla luce delle condizioni economiche delle parti come sopra descritte, considerato anche che la ricorrente, come rilevato sopra, non ha adeguatamente documentato le proprie entrate mensili, e che entrambe le parti si cimentano in operazioni in titoli in entrata e in uscita molto rilevanti, si ritiene congruo confermare a carico di l'obbligo di versare alla ricorrente entro il 5 di Controparte_1 ogni mese a titolo di mantenimento della figlia l'importo di € 300,00 mensili e il 50% Per_1
delle spese straordinarie e di stabilire che entrambe le parti provvedano al 50% delle spese straordinarie per i figli LA e , ritenendo che anche per LA, dal solo certificato di Per_5
polizza assicurativa prodotto dalla ricorrente non possa desumersi l'effettiva acquisizione dell'autosufficienza economica. Le spese straordinarie vanno intese come individuate dal Protocollo relativo stilato dal Presidente del Tribunale di Latina e del COA di Latina, come aveva già indicato il Presidente f.f., il quale prevede che debbano essere intese: A) Spese ordinarie da ricomprendersi nell'assegno di mantenimento: Vitto, abbigliamento, mensa, materiale di cancelleria per la scuola, medicinali da banco, comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie o stagionali), spese di trasporto urbano (autobus, metro, scuola-bus), carburante, ricarica cellulare, trattamenti estetici (parrucchiere estetista ecc..), spese collegate ad occasionali attività ludiche, quali la partecipazione a compleanni ed a riunioni tra amici, ovvero aventi ad oggetto regali d'uso in occasione di ricorrenze o, ancora, gite scolastiche di un solo giorno;
spese (comprese utenze) di abitazione ad eccezione di quelle di manutenzione straordinaria. / B) Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti sub-categorie: - scolastiche: iscrizione, libri scolastici e contributi per il ciclo della scuola non dell'obbligo, iscrizione e rette di scuola private, corsi scolastici extracurriculari, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative fuori-sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola e di durata superiore al giorno, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter, centri estivi, campi scuola, escursioni e gare sportive;
/ - universitarie: costi d'iscrizione, dei libri di testo, di residenza in loco, sia presso abitazioni private che alloggi universitari, di trasporto per i fuori-sede, di partecipazione a stages nonché, comunque, tutti gli esborsi riferentesi ad attività connesse direttamente o
Pagina 11 indirettamente al raggiungimento del diploma di laurea, fatta eccezione esclusivamente per il vitto in caso di studenti fuori-sede, valendo in proposito le già esposte considerazioni;
/ - ludiche e parascolastiche: attività artistiche (musica, disegno, pittura, danza), corsi di lingue, corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino e moto).
- sportive: costi di iscrizione ad attività sportive agonistiche o meno, attrezzature necessarie e quant'altro richiesto per lo svolgimento dell'attività. In particolare, sono compresi nella presente categoria anche i costi di partecipazione ad attività sportive pur se conIGliati per scopi terapeutici. - spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. - spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche ed in generale medico-sanitarie, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia ecc. ove le relative prestazioni non siano effettuate presso strutture pubbliche ovvero convenzionate con il tickets per esami e visite per i servizi forniti da ssn. Si precisa, peraltro, come le spese CP_4
relative a visite di carattere psicoterapico siano in ogni caso subordinate al consenso di entrambi i genitori. / C) Spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione libri scolastici, costi di iscrizione e contributi obbligatori per ciclo di scuola dell'obbligo compresi premi assicurativi, tickets per acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili coperti dal ssn, spese ortodontiche, oculistiche e medico- sanitarie in genere, salvo se di carattere psicoterapico, sempre che effettuate tramite il S.S.N., in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato. / Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, il quale si trovi innanzi ad una richiesta formalmente avanzata dall'altro (per iscritto ed a titolo esemplificativo a mezzo email, lettera racc. a.r., fax, pec, telegramma) dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per le citate vie formali, nell'immediatezza della richiesta o al massimo entro cinque giorni ovvero nel termine che verrà fissato nella richiesta stessa che non potrà, in ogni caso, essere inferiore a cinque giorni. In difetto di risposta, il silenzio verrà inteso come consenso alla richiesta. / Si precisa che per ogni ulteriore spesa non compresa nell'elencazione sopra riportata, di valore esclusivamente esemplificativo, è considerata spesa straordinaria ogni diverso esborso il cui ammontare superi di almeno il 30% l'importo dell'assegno di mantenimento in favore della prole, rientrando altrimenti nell'assegno di mantenimento stesso. /
Allo scopo, poi, di evitare l'imposizione al genitore collocatario di un generalizzato obbligo di anticipazione delle spese straordinarie salvo il successivo rimborso, è onere dello stesso di chiedere il concerto dell'altro genitore sulla spesa da effettuare con un preavviso di almeno cinque giorni nonché è fatto obbligo al genitore non collocatario, a fronte di tale preventiva richiesta e sempre che ad essa aderisca ove sia richiesto, di provvedere all'esborso della quota a proprio carico in via
Pagina 12 preventiva o quanto meno concomitante alla materiale effettuazione della spesa. In caso contrario il genitore tenuto al rimborso pro quota della spesa straordinaria vi dovrà provvedere immediatamente dopo l'esborso della somma in toto corrisposta dal genitore collocatario e, comunque, non oltre dieci giorni dal versamento previa esibizione dei documenti giustificativi di spesa nelle forme previste dalla legge.
5. SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
Nel caso di specie, in sede di udienza presidenziale, è emerso che la casa coniugale era costituita dal piano primo e dalla mansarda, che la ricorrente medesima ha dichiarato essere intestati al marito, mentre ha dedotto di essere proprietaria dell'appartamento posto al piano terra. Nel verbale si legge anche che “le parti si dichiarano d'accordo a che il piano primo e mansarda sia assegnato al resistente e la ricorrente vada a viver al piano terreno a condizione che sia liberato dagli oggetti di proprietà del resistente stesso entro il termine di giorni 45”.
Il Presidente f.f., – sul presupposto che l'accordo dei coniugi, in merito all'assegnazione della casa coniugale, meritasse adesione – ha assegnato “la ex casa coniugale, costituita dall'appartamento al piano primo e dalla mansarda, al padre a condizione che provveda a liberare l'appartamento al piano terra di ogni oggetto di sua proprietà si da restituirgli la destinazione abitativa, nel termine di 45 giorni da oggi;
/ autorizza nel medesimo termine la ricorrente a prelevare i propri effetti personali dalla ex casa coniugale”.
Non essendo emerse sopravvenienze, va confermata l'assegnazione della casa coniugale al marito che ci vive con i figli non economicamente indipendenti.
6. SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO RICHIESTO DALLA RICORRENTE.
Per quanto attiene alla richiesta di assegno di mantenimento da parte della ricorrente, come noto l'art. 156 c.c., stabilisce, a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al proprio mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità della somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
l'articolo sopra citato va interpretato considerando che la separazione personale ha solo l'effetto di sospendere gli obblighi di natura personale, quale quello di fedeltà, convivenza e collaborazione, mentre permane il vincolo coniugale, così come l'obbligo di assistenza materiale, sicché l'assegno di mantenimento in sede di separazione ha natura del tutto differente da quello divorzile, e i “redditi adeguati” summenzionati, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (cfr. Cass. sent. 28938 del 2017). Pure bisogna tenere presente che, per utilizzare le parole della Suprema Corte, “Se è vero che nella separazione personale i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli
Pagina 13 necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Cass. n. 12196/2017), è anche vero che la prova della ricorrenza dei presupposti dell'assegno incombe su chi chiede il mantenimento (v., tra le tante, Cass. n. 1691/1987) e che tale prova ha ad oggetto anche
l'incolpevolezza del coniuge richiedente.” (Cass. sent. n. 6886 del 2018), sicché nel caso di specie la Cassazione non ha riconosciuto il diritto all'assegno ad un coniuge disoccupato che non si era attivato doverosamente per reperire un'occupazione confacente alle sue attitudini.
La ricorrente ha dedotto di non poter lavorare a causa della patologia che la affligge, di cui si è dato atto sopra, per la quale è stata riconosciuta invalida all'80%. Già si è detto sopra che sono inutilizzabili le allegazioni svolte solo in sede di memoria di replica sull'ammontare della pensione d'invalidità e che la ricorrente non ha ottemperato esattamente all'ordine di esibizione, con conseguente applicazione dell'art. 116 comma 2 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che attese le condizioni economiche della ricorrente per quanto documentata dalla stessa, nonché la propensione al rischio della stessa, come evidenziata dalle operazioni in titoli sopra indicate, nonché in ragione della circostanza del fatto che la ricorrente non ha documentato la pensione d'invalidità percepita né ha prodotto l'estratto contributivo INPS che era oggetto di ordine di esibizione, che la ricorrente non abbia provato di non avere redditi adeguati a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, anche considerato che l'invalidità della ricorrente è stata riconosciuta solo all'80 % e non impedisce alla ricorrente di poter lavorare.
Secondo altro aspetto va pure considerato che la ricorrente non ha provato il tenore di vita effettivamente goduto in costanza di matrimonio, che nemmeno può essere presunto dalle risultanze del conto corrente cointestato atteso che la ricorrente medesima ha dedotto che il resistente gestiva in via esclusiva il conto corrente e che il marito aveva perpetrato vessazioni varie, anche dal punto di vista economico, nei confronti della moglie.
La domanda, pertanto, va rigettata, non ricorrendo i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento.
7. SULLE SPESE DI LITE.
Stante la soccombenza reciproca si ritiene congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 2788 del 2021, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Pronuncia la separazione personale di e che Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio con rito religioso in Aprilia (LT) in data 30 agosto 1992, trascritto al
Reg. Atti di Matrimonio del predetto comune al n. 17, parte II, serie A, ufficio 2, anno 1992.
Pagina 14 2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Aprilia (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Rigetta la domanda di addebito formulata da parte ricorrente.
4. Rigetta la domanda di addebito formulata da parte resistente.
5. Dispone l'affido condiviso della figlia con collocamento presso la madre e Persona_1
diritto di visita del padre come indicato in parte motiva.
6. Assegna la casa coniugale a parte resistente.
7. Dispone che entro il 5 di ogni mese, versi a a titolo di Controparte_1 Parte_1 mantenimento della figlia la somma di € 300,00, con rivalutazione secondo gli indici Istat Per_1
a decorrere dall'anno successivo a quello di pubblicazione della sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie come indicate in parte motiva.
8. Dispone che la ricorrente contribuisca al mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, e LA, sostenendo il 50% delle spese straordinarie, come indicato in Per_5
parte motiva.
9. Rigetta la domanda di assegno di mantenimento formulata da parte ricorrente.
10. Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Aprilia (LT) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella camera di conIGlio del 6 dicembre 2024.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa LA Marra Dott. Pier Luigi De Cinti.
Pagina 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa LA Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2788 del 2021 promossa da:
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Irene De Carlo Parte_1 C.F._1
e dell'Avv. Maria Federica D'Agostino ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Ariccia, Viale dei Castani n. 25, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Nicola Minniti Controparte_1 C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Latina, Corso Matteotti, n. 61, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti in sede di udienza di p.c.: per parte ricorrente: “I procuratori di parte ricorrente insistono per la pronuncia di separazione con addebito al marito, con conferma dell'assegno di mantenimento della figlia minore di € 300,00,
e che venga corrisposto anche un assegno di mantenimento per la ricorrente di € 200,00 o nella misura ritenuta di giustizia, e il 70% delle spese straordinarie per i figli a carico del …I CP_1
procuratori di parte ricorrente si riportano alle conclusioni rassegnate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1” conclusioni rassegnate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.: “Voglia
Pagina 1 l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza: / 1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito della ricorrente per comportamento contrario ai doveri familiari, con l'obbligo di mutuo rispetto e con diritto di fissare liberamente la propria residenza, comunicando ogni variazione del proprio recapito;
/ 2) Affidare i figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente della figlia minore presso l'abitazione Persona_1
della madre sita in Sermoneta (LT) alla Via Norbana n.4 (piano terra), e degli altri figli presso
l'abitazione paterna sita in Sermoneta (LT) alla Via Norbana n.4 (piano primo con mansarda, ex casa coniugale); / 3) Confermare a carico del resistente l'obbligo di corrispondere euro 300,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento per la figlia minore , e porre a Persona_1
carico dello stesso euro 200,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento per la moglie
per un totale di euro 500,00 (cinquecento/00) mensili;
e/o diversa somma che Parte_1
l'Ill.mo Giudicante riterrà di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, che dovrà essere corrisposto ogni mese in giorno da pattuire e nelle modalità richieste dalla IG.ra / 4) Ripartire fra i coniugi le spese medico-sanitarie e quelle Parte_1 relative all'attività scolastica/sportiva dei figli in misura percentuale proporzionale alla capacità economica e reddituale di ciascuno, ossia determinare il contributo al 70% in capo al padre e al
30% in capo alla madre;
statuendo che le spese ordinarie concernenti la quotidianità siano sostenute dal genitore presso cui permangono i figli;
/ 5) Rigettare la richiesta di addebito della separazione avanzata dal IG. in quanto infondata in fatto e in diritto;
/ 6) Con Controparte_1 vittoria di spese e compensi di giudizio.”. per parte resistente: “L'Avv. Minniti chiede il rigetto delle richieste di parte ricorrente e si riporta alle conclusioni rassegnate nella memoria di costituzione con addebito della separazione alla ricorrente e nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.” conclusioni rassegnate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.: “1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito alla moglie per comportamento contrario ai doveri familiari;
/ 2) Confermare tutti i provvedimenti emessi dal Presidente alla udienza del 17/02/2022; / 3) rigettare la richiesta di controparte di assegno di mantenimento, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
/ 4) rigettare la richiesta di addebito della separazione avanzata dalla IG.ra , in quanto infondata Parte_1
in fatto ed in diritto. / 5) condannare la IG.ra al pagamento delle spese e dei Parte_1 compensi professionali del presente giudizio.”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M. che non ha formulato osservazioni.
Pagina 2 In sede di udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno precisato le conclusioni come indicato in epigrafe e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
1. SULLO STATUS.
Il matrimonio trova conferma nell'estratto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso in Aprilia (LT) in data 30 agosto 1992, trascritto al Reg. Atti di Matrimonio del suddetto comune al n. 17, parte II, serie A, ufficio 2, anno 1992, e che le parti, con atto notarile del 20 giugno 2007, Notaio dott. , hanno scelto il regime di Persona_2
separazione dei beni.
Il fallito tentativo di conciliazione in sede presidenziale, le reciproche domande di addebito e le allegazioni di entrambe le parti, rese dalle stesse anche personalmente, in sede di udienza presidenziale, inducono il Tribunale a ritenere che sussistano con evidenza i presupposti di legge per dichiarare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.p.c.
Va pertanto pronunciata la separazione personale delle parti.
2. SULLE RECIPROCHE DOMANDE DI ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE.
Il coniuge che intende chiedere l'addebito all'altro della separazione, ai sensi dell'art. 151 c.c., in base a orientamento ormai pacifico della Suprema Corte, del tutto condiviso da questo Collegio, ha l'onere di provare non solo l'esistenza di una violazione degli obblighi tra coniugi sorti dal matrimonio, ai sensi dell'art. 143 c.c., ma anche quella di uno stretto nesso di causalità tra tale violazione e l'elemento dell'intollerabilità della convivenza.
Ciò in generale per qualsiasi violazione degli obblighi, ivi compreso quello relativo all'assistenza morale e materiale al coniuge e ai figli (cfr., tra le molte, Cass. ord. n. 25966 del 2016, Cass. sent.
2059 del 2012, Cass. sent. 9074 del 2011, da ultimo Cass. ord. 3923 del 2018).
Per quanto attiene, poi, alla violazione dell'obbligo di fedeltà, citando le parole della Suprema Corte
“secondo consolidata giurisprudenza: a) l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, che deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed a giustificare
l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618; ed ancora, più di recente, Cass., ord. 14 agosto 2015, n. 16859; n. 917 del 2017); b) la relazione di un coniuge con estranei rende
Pagina 3 addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e, quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge. (Cass. n. 15557 del 2008; n. 8929 del 2013; n. 21657 del 2017);c) grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059)” (così Cass. ord. n. 3923 del
2018, v. anche Cass. ord. n. 14591 del 2019, nel senso che non basta provare la violazione dell'obbligo di fedeltà e di coabitazione, ma anche l'efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza).
Nel caso di specie, nel ricorso introduttivo, la ricorrente ha imputato la responsabilità della crisi matrimoniale all'incompatibilità caratteriale e a radicate incomprensioni, risalenti a vent'anni orsono, nonché al comportamento prevaricatore e autoritario del marito perpetrato negli anni e sostanziatosi in violenze morali e psicologiche, anche di carattere economico, volte a sottomettere la moglie e a farle svolgere esclusivamente lavori di “mera cura dell'ordine domestico”; fin quando
“nel 2020, durante il lock-down generato dall'emergenza Covid-19, la crisi coniugale diveniva sempre più forte, e i coniugi decidevano di coabitare da separati “in casa”, dormendo separati in camere differenti, per eIGenze di logistica e per il bene dei figli” (v. ricorso introduttivo, pag, 3).
Ha poi allegato che, dopo aver chiesto all'Istituto bancario l'estratto del c/c cointestato ai coniugi, aveva appreso dall'istituto bancario, in data 8 aprile 2021, che il resistente aveva effettuato nei giorni immediatamente precedenti giroconti per l'importo complessivo di € 150.000,00 verso un conto corrente personale del resistente, sicché, la ricorrente, temendo per sé e per i propri figli, aveva a sua volta con giroconto versato la somma residua di € 138.000,00 su un conto personale della stessa contestualmente aperto. Sono poi tardive, inammissibili e inutilizzabili (e in parte contrastanti con quanto dedotto nell'atto introduttivo, in relazione al fatto che i coniugi avrebbero cominciato a dormire in letti separati dalla nascita della figlia e non dal 2020 come dedotto nel ricorso Per_1
introduttivo), le allegazioni nuove contenute nella memoria di replica depositata dalla ricorrente.
Il resistente, dal canto suo, ha imputato la responsabilità della crisi coniugale alla infedeltà della ricorrente allegando che i “rapporti tra i coniugi si sono deteriorati all'incirca a metà dell'anno
2020, quando la IG.ra ha cominciato a frequentare assiduamente i social Parte_1
Pagina 4 network conoscendo varie persone all'insaputa del marito. / Infatti con la scusa di dormire insieme alla figlia più piccola, la ricorrente chattava tutta la notte con degli sconosciuti, ed in seguito ha conosciuto il IG. suo attuale compagno”, sostenendo che dal dicembre 2020 Controparte_2 la ricorrente intratteneva “alla luce del sole” una relazione extraconiugale (v. pagg. 2 e 8 della memoria di costituzione).
Ebbene, ritiene il Collegio che la domanda di addebito formulata dalla ricorrente non sia meritevole di accoglimento.
La ricorrente non ha formulato capitoli di prova testimoniale rilevanti e ammissibili, avendo formulato capitoli generici o valutativi o inerenti a episodi molto risalenti nel tempo (1994) o successivi all'esplodere della crisi coniugale (19 giugno 2022) e dunque tali da non poter, anche se confermati, indurre il Tribunale ad accogliere la domanda di addebito per nesso di causalità con la crisi matrimoniale. Anche l'episodio inerente alla distrazione della somma di € 150.000,00 dal conto cointestato comune, documentata dalla ricorrente, e avvenuta tra marzo e aprile 2021, non pare in nesso di causalità con la crisi matrimoniale quanto effetto della stessa, che, secondo quanto dedotto dalla ricorrente medesima, aveva avuto il suo apice nel 2020 (v. memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., pag. 2).
Ritiene il Collegio che anche la domanda di addebito di parte resistente non sia meritevole di accoglimento.
In effetti né nella memoria di costituzione né nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. il resistente ha allegato come e quando è venuto a sapere del tradimento perpetrato dalla moglie.
Nell'atto introduttivo il resistente ha dedotto che i “rapporti tra i coniugi si sono deteriorati all'incirca a metà dell'anno 2020, quando la IG.ra ha cominciato a frequentare Parte_1
assiduamente i social network conoscendo varie persone all'insaputa del marito. Infatti con la scusa di dormire insieme alla figlia più piccola, la ricorrente chattava tutta la notte con degli sconosciuti, ed in seguito ha conosciuto il IG. suo attuale compagno” (v. Controparte_2
memoria di costituzione, pag. 2). A pag. 7 il resistente deduceva che da dicembre 2020 la moglie aveva iniziato alla luce del sole una relazione con tale Controparte_2
Dunque, secondo le stesse allegazioni del resistente, si deduce che quando la ricorrente ha conosciuto il , già non dormiva più nel letto coniugale ed era in atto una crisi CP_2
matrimoniale, tanto da indurre la stessa a cercare attenzioni altrove.
Dunque, pur essendo pacifico, in quanto non specificatamente e tempestivamente contestato dalla ricorrente, l'intrattenimento di una relazione extraconiugale con tale da parte Controparte_2 della ricorrente, non c'è prova che tale relazione sia in nesso di causalità con la crisi matrimoniale,
Pagina 5 apparendo, anche in questo caso, la stessa più che altro l'effetto del venir meno dell'affectio coniugalis.
3. SULL'AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DELLA FIGLIA MINORE . Per_1
Dal matrimonio sono nati quattro figli: nato a [...] il [...], Persona_3
nata a [...] il [...], nato a [...] il 24 Persona_4 Persona_5
settembre 2004, e nata a [...] il [...], come risulta dalla Persona_1
documentazione anagrafica in atti.
Occorre, pertanto, pronunciare sul regime di affido, collocamento e diritto di visita della sola figlia
, l'unica ancora minorenne. Per_1
Il legislatore, sin dall'entrata in vigore della l. 54 del 2006, ha reso l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori il modello ordinario e preferibile di affido, valorizzando il c.d. principio del minore alla conservazione della bi-genitorialità e solo eccezionalmente, quando si ritenga che possa essere pregiudizievole in relazione al primario interesse costituito dal benessere psicofisico del minore, con provvedimento motivato, l'Autorità Giudiziaria può discostarsi da tale modello, ai sensi dell'art. 337 quater comma 1 c.c.
In sede di udienza presidenziale, il Presidente ha disposto in via provvisoria e urgente l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento della stessa presso la Per_1 madre e diritto di visita del padre “nelle modalità determinate in accordo tra i genitori e tenuto conto delle eIGenze dei figli, ovvero, in difetto di accordo, il martedì ed il giovedì di ogni settimana dalle ore 15 alle ore 20, a fine settimana alternati dalle ore 15 del sabato alle ore 20 della domenica, il giorno della Vigilia o del Natale, di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo ad anni alterni nonché, alla pari con il genitore collocatario, per quindici giorni anche consecutivi durante il periodo estivo, da concordare tra i genitori entro il maggio di ogni anno”.
Non sono emerse sopravvenienze che inducano il Collegio a ritenere che il modello legale dell'affido condiviso possa essere di pregiudizio alla minore, o per modificare il regime di collocamento o di diritto di visita paterno.
4. SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI.
Come noto ai sensi dell'art. 337 ter c.c., ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e a tal fine vanno considerate “le attuali eIGenze” dei figli;
“il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”; “le risorse economiche di entrambi i genitori”; “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”; correttamente pertanto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'obbligo di mantenimento per i figli come stabilito dagli artt. 148 e 337 ter c.c., debba tenere conto di un elastico sistema di valutazione, che tenga
Pagina 6 conto dei redditi e di ogni altra risorsa economica dei genitori, compreso il patrimonio immobiliare, nonché della capacità lavorativa di ciascun genitore, e che pertanto il Tribunale deve individuare le modalità e la misura dell'obbligo di mantenimento in capo ai coniugi, tramite un'indagine comparativa effettuata in capo ai due coniugi sugli elementi suindicati (v. Cass. ord. n. 25134 del
2018).
Ciò premesso, anche per il figlio maggiorenne, non indipendente economicamente, l'art. 337 septies
c.c. prevede la possibilità di disporre il pagamento di un assegno, valutate le circostanze.
Pur essendo a conoscenza il Collegio di recenti pronunce della Cassazione (v. ordinanza n.
17183/2020) che ponendosi in termini distonici rispetto al pregresso consolidato orientamento giurisprudenziale anche di legittimità, ritengono che l'onere della prova sia a carico della parte richiedente l'assegno, questo Collegio aderisce invece al pregresso constante indirizzo giurisprudenziale, anche della Cassazione, secondo cui l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, sicché il genitore che agisce nei confronti dell'altro per il riconoscimento del diritto al mantenimento in favore dei figli maggiorenni deve allegare il fatto costitutivo della mancanza di indipendenza economica, mentre incombe sul genitore che chiede di essere esonerato dall'obbligazione ex lege, l'onere di dimostrare che la prole sia divenuta autosufficiente ovvero che il mancato svolgimento dell'attività lavorativa sia imputabile alla prole (cfr. Cass. sent. 24018 del 2008, Cass. sent. 11828 del 2009). Quest'ultimo orientamento è stato recentemente ribadito dalla I sezione della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 8892 del 2024, che ha chiarito come l'obbligo “del genitore separato, o divorziato, di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (Cass. n. 1773/12; n. 1830/11; n. 6509/17).
All'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente f.f., “rilevato come la ricorrente, a fronte della pacifica volontà dei figli maggiorenni di continuare a vivere con il padre nonché della collocazione di ” (n.d.r. all'epoca ancora minorenne e collocato presso il padre) sia priva di Per_5 legittimazione a chiedere l'assegno in favore di LA e di;
dato, altresì, atto della Per_5
raggiunta autonomia economica del primogenito ha posto a carico del padre l'assegno di Per_3 mantenimento di € 300 mensili in favore di , rivalutabili annualmente secondo gli indici Per_1
Istat e da versare entro il quinto giorno del mese di riferimento;
ha posto a carico della madre il solo concorso al 50% nelle spese straordinarie dei figli LA e , come da protocollo vigente Per_5
Pagina 7 presso il Tribunale di Latina;
ha posto a carico del padre il contributo al 50% nelle spese straordinarie della figlia secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Latina. Per_1
Nel corso del giudizio non sono emerse sopravvenienze sulla coabitazione dei figli maggiori con il padre e le parti nulla hanno dedotto sulla sopravvenuta indipendenza economica dei suddetti.
Ciò premesso, quanto alle condizioni economiche delle parti, la ricorrente, sin dal ricorso introduttivo, ha allegato di non lavorare e di essere affetta da una patologia retinica agli occhi che ostacola la sua capacità lavorativa (v. pag. 6 del ricorso introduttivo). Per quel che rileva, la ricorrente, in allegato alla nota di deposito del 26 giugno 2023, ha prodotto il decreto di omologa del 2 marzo 2023 r.g. n. 2542 del 2021 con cui il Tribunale di Latina, sezione Lavoro, viste le risultanze della CTU, allegata in copia, che ha concluso che è affetta da “grave Parte_1 retinopatia miopica con grave ipovisus con foro iuxtafoveale”, ha omologato il positivo accertamento del requisito sanitario per l'esenzione del ticket, per l'assegno mensile di assistenza e per il riconoscimento della condizione di portatore di handicap ex art. 3, comma 1, legge 104 del
1992, riconoscendo una percentuale di invalidità pari all'80%, con decorrenza dal 16 settembre
2021.
La ricorrente non ha documentato in alcun modo l'entità dell'importo dell'assegno mensile suindicato, essendosi limitata in modo del tutto tardivo e sottratto al contraddittorio con la controparte in sede di memoria di replica a dedurre che l'importo è pari a € 333,00 e che tale assegno viene erogato a decorrere dal 30 agosto 2023, successivamente allo spirare del termine assegnato dal G.I. per depositare la documentazione economica. E' evidente che tali allegazioni, peraltro non documentate, sono del tutto inutilizzabili. Ad ogni modo la ricorrente avrebbe potuto e dovuto in sede di udienza di precisazione delle conclusioni del 21 maggio 2024 allegare e documentare la sopravvenuta erogazione dell'assegno di mantenimento al fine di darne prova.
Parte ricorrente ha prodotto, su ordine di esibizione del Presidente f.f., in allegato alla nota di deposito del 26 ottobre 2021, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta personalmente e datata 13 ottobre 2021, con cui dichiara, per quel che rileva, di non svolgere alcuna attività lavorativa e di non avere alcuna fonte di reddito diversa dalle somme eventualmente derivanti dall'investimento in azioni e titoli;
di essere proprietaria di un immobile sito nel Comune di Sermoneta (allega visura catastale - v. pag.
4 - da cui risulta che trattasi di immobile sito in
Sermoneta alla Via Norbana n. 4, piano terra, distinto al catasto terreni e fabbricati del Comune di
Sermoneta al foglio 10, particella 272, sub 1, categoria A/4) “il cui diritto di abitazione era riservato alla IG.ra , deceduta”; di essere titolare del c.c. n. 50487.23 acceso Persona_6 presso Monte dei Paschi di Siena;
di avere chiesto l'estinzione del c.c. cointestato con il resistente;
di aver investito € 40.000,00 in fondi ed € 30.000,00 in fondo Aya Assicurazione;
ha allegato una
Pagina 8 situazione degli strumenti finanziari al 30 giugno 2021 con saldo pari a € 44.708,49; l'estratto del conto corrente n. 50487.23 intestato alla ricorrente con saldo al 12 ottobre 2021 pari a € 17.091,20 e dalla cui lettura si riscontrano molteplici movimentazioni, anche di importo rilevanti in entrata e in uscita, emergendo una massiccia attività di investimento in titoli e liquidazione degli stessi. Si riscontra oltre all'accredito di € 138.000,00 a seguito dell'operazione di giroconto dal conto cointestato cui si è dato atto sopra, addebiti per sottoscrizione di fondi comuni per l'importo complessivo di € 40.000,00 e un addebito di € 30.000,00 in data 30 aprile 2021 per la sottoscrizione di una polizza vita. Ha prodotto, infatti, proposta di assicurazione n. 11675630 da cui risulta la previsione di un premio unico di € 30.000,00 e decorrenza dal 4 maggio 2021.
Parte ricorrente ha prodotto, poi, estratti conto del conto corrente n. 26178,48 acceso presso Monte dei Paschi di Siena cointestato alle parti, da cui si evincono frequenti e rilevanti movimentazioni, anche d'importo rilevante, in entrata e in uscita (si consideri che il conto cointestato, poi svuotato dalle parti, al 1° gennaio 2021 aveva un saldo pari a € 279.995,74) a riscontro dell'intensa attività di investimento e operazioni in borsa allegate dal resistente.
In relazione all'ordine di esibizione del G.I., la ricorrente ha prodotto, in allegato alla nota di deposito del 26 giugno 2023, un certificato di assicurazione polizza n. 408900923 contratta da
, e dunque dalla figlia, e che non rientra nell'ambito della documentazione di cui si Persona_4 era ordinata l'esibizione, deducendo, senza averlo documentato, di pagarla lei. Inoltre, dal suddetto documento (v. pag. 2), risulta che abbia dichiarato ai fini contrattuali di lavorare Persona_4
come impiegata, essendo indicata, quale professione /attività del proprietario dell'autovettura, la qualifica di “IMPIEGATO”. Ha depositato, poi, l'estratto aggiornato del conto corrente n. 50487.23 con saldo finale al 12 giugno 2023 di € 1.420,07, dalla cui lettura emergono gli accrediti dell'assegno di mantenimento per la figlia oltre a rilevanti movimentazioni per operazioni Per_1 in titoli, sia in entrata che in uscita (a titolo esemplificativo nell'ultimo trimestre 2022 vi sono state uscite per operazioni in titoli per € 74.781,62 e entrate per la medesima causale per € 73.727,68).
Deve osservarsi, infine, che la ricorrente ha ottemperato soltanto parzialmente all'ordine di esibizione del G.I., atteso che non ha prodotto l'estratto contributivo INPS, espressamente richiesto dal G.I., né ha prodotto né allegato alcunché sull'avvenuta presentazione o meno delle dichiarazioni dei redditi, pure richieste nell'ordine di esibizione.
Per quanto, invece, attiene al resistente, questi, già nella memoria di costituzione, ha allegato di aver lavorato come dipendente sino al luglio 2018, quando è andato in pensione, e di percepire CP_3 una pensione mensile netta di € 1.785,61, circostanza che ha documentato allegando sub doc. 10 i cedolini della pensione di ottobre e novembre 2021 da cui risultano pensione nette di € 1.785,61.
Pagina 9 Ottemperando all'ordine di esibizione del Presidente f.f., ha prodotto, in allegato alla nota di deposito del 27 ottobre 2021, 730/2019 da cui emerge che, nel periodo d'imposta 2018, ha dichiarato un reddito imponibile di € 29.419,00 con imposta netta di € 978,00; 730/2020 da cui risulta che, nel periodo d'imposta 2019, ha dichiarato un reddito imponibile di € 26.667,00 con imposta netta pari a 0; 730/2021 da cui emerge che, nel periodo d'imposta 2020, ha dichiarato un reddito imponibile di € 26.774,00 con imposta netta di € 2.626,00; dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta personalmente e datata 27 ottobre 2021 con cui ha dichiarato, per quel che rileva, di percepire un reddito da pensione pari ad € 1.785,00 netti mensili, comprensivo di trattamento di famiglia e maggiorazione ANF e reddito da titoli pari a € 3.500,00 netti da Aprile
2021 sino alla data della dichiarazione mentre, negli anni 2018, 2019, 2020, ha registrato forti minus valenze non meglio specificate;
di essere proprietario di un bene immobile sito in Sermoneta,
Via Norbana n. 4, distinto al catasto fabbricati del Comune di Sermoneta al foglio 10, particelle n.
272 sub 2 piano 1-2 categoria A/2 classe 2, vani 10,5 rendita catastale € 542,28 (casa coniugale) e n.
272 sub 3 piano T, categoria C/2 classe 8, m.q. 16, rendita catastale € 24,79 (deposito), acquistato in data 13 luglio 2007; di possedere carta ricaricabile MPS SPIDER n. 4030276662036666, nonché
c/c numero 5046111 acceso presso MPS – Filiale di Latina – in data 26 marzo 2021 con saldi al 30 giugno 2021 di € 147.221,74 e al 20 ottobre 2021 di € 136.596,05 e di essere stato in precedenza titolare del conto corrente cointestato con la ricorrente, di cui ha indicato i saldi semestrali;
di
“possedere” deposito titoli dossier n. 8500140514 con attuale controvalore di mercato pari a €
37.452,60 e pari a - € 523,98 (pari a – 1.38%) al 22 ottobre 2021; di avere acquistato Parte_2
una Fiat Punto tg BF697XT in data 4 febbraio 2015 e una Peugeot 3800 tg EC517BV acquistata usata in data 13 maggio 2019. In allegato alla memoria di costituzione depositata il 5 novembre
2021 ha prodotto una serie di documenti con il fine di provare che le somme giacenti sul conto cointestato e distratte sul proprio conto personale con le operazioni di giroconto di cui si è dato atto deriverebbero da beni personali e familiari, documentazione che non pare effettivamente rilevante in questa sede, tantopiù considerato che il resistente non ha contestato che la moglie (eccetto che per brevi periodi nel 1996/1997 e nel 2006/2007), in costanza di matrimonio non ha lavorato.
Il resistente ha prodotto in allegato alla memoria di costituzione depositata il 5 novembre 2021
l'estratto del conto corrente n. 50461.11 a lui intestato e acceso presso Banca Monte dei Paschi di
Siena dall'apertura al 20 ottobre 2021, con saldo finale di € 136.596,05, da cui risultano gli accrediti per pensione e rilevanti uscite e entrate per operazioni in titoli, a titolo esemplificativo nel terzo trimestre 2021 risultano uscite di € 248.368,03 ed entrate di € 249.510,30 per operazioni in titoli.
Su ordine di esibizione del G.I. ha prodotto, in allegato alla nota di deposito del 29 giugno 2023, estratto conto previdenziale aggiornato al 29 maggio 2023 da cui risulta che è titolare di pensione
Pagina 10 con decorrenza dal luglio 2018 (v. all. 20); il 730/2022 da cui risulta che, nel periodo di imposta
2021, ha dichiarato un reddito imponibile di € 26.801,00 con imposta netta pari a € 2.513,00;
730/2023 da cui risulta che, nel periodo di imposta 2022, ha dichiarato un reddito imponibile di €
27.478,00 con imposta netta di € 4.289,00 (v. all. 21, 22, 23); estratto conto aggiornato al 31 marzo
2023 con saldo pari a € 64.214,36, da cui si riscontrano, come in precedenza, numerose movimentazioni in entrata e in uscita d'importo rilevante per operazioni in titoli. Dagli estratti del suddetto conto corrente di corrispondenza risultano gli accrediti per pensione e gli accrediti dall'INPS per l'assegno unico familiare, nonché gli assegni di mantenimento per la figlia . Per_1
Alla luce delle condizioni economiche delle parti come sopra descritte, considerato anche che la ricorrente, come rilevato sopra, non ha adeguatamente documentato le proprie entrate mensili, e che entrambe le parti si cimentano in operazioni in titoli in entrata e in uscita molto rilevanti, si ritiene congruo confermare a carico di l'obbligo di versare alla ricorrente entro il 5 di Controparte_1 ogni mese a titolo di mantenimento della figlia l'importo di € 300,00 mensili e il 50% Per_1
delle spese straordinarie e di stabilire che entrambe le parti provvedano al 50% delle spese straordinarie per i figli LA e , ritenendo che anche per LA, dal solo certificato di Per_5
polizza assicurativa prodotto dalla ricorrente non possa desumersi l'effettiva acquisizione dell'autosufficienza economica. Le spese straordinarie vanno intese come individuate dal Protocollo relativo stilato dal Presidente del Tribunale di Latina e del COA di Latina, come aveva già indicato il Presidente f.f., il quale prevede che debbano essere intese: A) Spese ordinarie da ricomprendersi nell'assegno di mantenimento: Vitto, abbigliamento, mensa, materiale di cancelleria per la scuola, medicinali da banco, comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie o stagionali), spese di trasporto urbano (autobus, metro, scuola-bus), carburante, ricarica cellulare, trattamenti estetici (parrucchiere estetista ecc..), spese collegate ad occasionali attività ludiche, quali la partecipazione a compleanni ed a riunioni tra amici, ovvero aventi ad oggetto regali d'uso in occasione di ricorrenze o, ancora, gite scolastiche di un solo giorno;
spese (comprese utenze) di abitazione ad eccezione di quelle di manutenzione straordinaria. / B) Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti sub-categorie: - scolastiche: iscrizione, libri scolastici e contributi per il ciclo della scuola non dell'obbligo, iscrizione e rette di scuola private, corsi scolastici extracurriculari, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative fuori-sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola e di durata superiore al giorno, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter, centri estivi, campi scuola, escursioni e gare sportive;
/ - universitarie: costi d'iscrizione, dei libri di testo, di residenza in loco, sia presso abitazioni private che alloggi universitari, di trasporto per i fuori-sede, di partecipazione a stages nonché, comunque, tutti gli esborsi riferentesi ad attività connesse direttamente o
Pagina 11 indirettamente al raggiungimento del diploma di laurea, fatta eccezione esclusivamente per il vitto in caso di studenti fuori-sede, valendo in proposito le già esposte considerazioni;
/ - ludiche e parascolastiche: attività artistiche (musica, disegno, pittura, danza), corsi di lingue, corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino e moto).
- sportive: costi di iscrizione ad attività sportive agonistiche o meno, attrezzature necessarie e quant'altro richiesto per lo svolgimento dell'attività. In particolare, sono compresi nella presente categoria anche i costi di partecipazione ad attività sportive pur se conIGliati per scopi terapeutici. - spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. - spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche ed in generale medico-sanitarie, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia ecc. ove le relative prestazioni non siano effettuate presso strutture pubbliche ovvero convenzionate con il tickets per esami e visite per i servizi forniti da ssn. Si precisa, peraltro, come le spese CP_4
relative a visite di carattere psicoterapico siano in ogni caso subordinate al consenso di entrambi i genitori. / C) Spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione libri scolastici, costi di iscrizione e contributi obbligatori per ciclo di scuola dell'obbligo compresi premi assicurativi, tickets per acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili coperti dal ssn, spese ortodontiche, oculistiche e medico- sanitarie in genere, salvo se di carattere psicoterapico, sempre che effettuate tramite il S.S.N., in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato. / Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, il quale si trovi innanzi ad una richiesta formalmente avanzata dall'altro (per iscritto ed a titolo esemplificativo a mezzo email, lettera racc. a.r., fax, pec, telegramma) dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per le citate vie formali, nell'immediatezza della richiesta o al massimo entro cinque giorni ovvero nel termine che verrà fissato nella richiesta stessa che non potrà, in ogni caso, essere inferiore a cinque giorni. In difetto di risposta, il silenzio verrà inteso come consenso alla richiesta. / Si precisa che per ogni ulteriore spesa non compresa nell'elencazione sopra riportata, di valore esclusivamente esemplificativo, è considerata spesa straordinaria ogni diverso esborso il cui ammontare superi di almeno il 30% l'importo dell'assegno di mantenimento in favore della prole, rientrando altrimenti nell'assegno di mantenimento stesso. /
Allo scopo, poi, di evitare l'imposizione al genitore collocatario di un generalizzato obbligo di anticipazione delle spese straordinarie salvo il successivo rimborso, è onere dello stesso di chiedere il concerto dell'altro genitore sulla spesa da effettuare con un preavviso di almeno cinque giorni nonché è fatto obbligo al genitore non collocatario, a fronte di tale preventiva richiesta e sempre che ad essa aderisca ove sia richiesto, di provvedere all'esborso della quota a proprio carico in via
Pagina 12 preventiva o quanto meno concomitante alla materiale effettuazione della spesa. In caso contrario il genitore tenuto al rimborso pro quota della spesa straordinaria vi dovrà provvedere immediatamente dopo l'esborso della somma in toto corrisposta dal genitore collocatario e, comunque, non oltre dieci giorni dal versamento previa esibizione dei documenti giustificativi di spesa nelle forme previste dalla legge.
5. SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
Nel caso di specie, in sede di udienza presidenziale, è emerso che la casa coniugale era costituita dal piano primo e dalla mansarda, che la ricorrente medesima ha dichiarato essere intestati al marito, mentre ha dedotto di essere proprietaria dell'appartamento posto al piano terra. Nel verbale si legge anche che “le parti si dichiarano d'accordo a che il piano primo e mansarda sia assegnato al resistente e la ricorrente vada a viver al piano terreno a condizione che sia liberato dagli oggetti di proprietà del resistente stesso entro il termine di giorni 45”.
Il Presidente f.f., – sul presupposto che l'accordo dei coniugi, in merito all'assegnazione della casa coniugale, meritasse adesione – ha assegnato “la ex casa coniugale, costituita dall'appartamento al piano primo e dalla mansarda, al padre a condizione che provveda a liberare l'appartamento al piano terra di ogni oggetto di sua proprietà si da restituirgli la destinazione abitativa, nel termine di 45 giorni da oggi;
/ autorizza nel medesimo termine la ricorrente a prelevare i propri effetti personali dalla ex casa coniugale”.
Non essendo emerse sopravvenienze, va confermata l'assegnazione della casa coniugale al marito che ci vive con i figli non economicamente indipendenti.
6. SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO RICHIESTO DALLA RICORRENTE.
Per quanto attiene alla richiesta di assegno di mantenimento da parte della ricorrente, come noto l'art. 156 c.c., stabilisce, a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al proprio mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità della somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
l'articolo sopra citato va interpretato considerando che la separazione personale ha solo l'effetto di sospendere gli obblighi di natura personale, quale quello di fedeltà, convivenza e collaborazione, mentre permane il vincolo coniugale, così come l'obbligo di assistenza materiale, sicché l'assegno di mantenimento in sede di separazione ha natura del tutto differente da quello divorzile, e i “redditi adeguati” summenzionati, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (cfr. Cass. sent. 28938 del 2017). Pure bisogna tenere presente che, per utilizzare le parole della Suprema Corte, “Se è vero che nella separazione personale i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli
Pagina 13 necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Cass. n. 12196/2017), è anche vero che la prova della ricorrenza dei presupposti dell'assegno incombe su chi chiede il mantenimento (v., tra le tante, Cass. n. 1691/1987) e che tale prova ha ad oggetto anche
l'incolpevolezza del coniuge richiedente.” (Cass. sent. n. 6886 del 2018), sicché nel caso di specie la Cassazione non ha riconosciuto il diritto all'assegno ad un coniuge disoccupato che non si era attivato doverosamente per reperire un'occupazione confacente alle sue attitudini.
La ricorrente ha dedotto di non poter lavorare a causa della patologia che la affligge, di cui si è dato atto sopra, per la quale è stata riconosciuta invalida all'80%. Già si è detto sopra che sono inutilizzabili le allegazioni svolte solo in sede di memoria di replica sull'ammontare della pensione d'invalidità e che la ricorrente non ha ottemperato esattamente all'ordine di esibizione, con conseguente applicazione dell'art. 116 comma 2 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che attese le condizioni economiche della ricorrente per quanto documentata dalla stessa, nonché la propensione al rischio della stessa, come evidenziata dalle operazioni in titoli sopra indicate, nonché in ragione della circostanza del fatto che la ricorrente non ha documentato la pensione d'invalidità percepita né ha prodotto l'estratto contributivo INPS che era oggetto di ordine di esibizione, che la ricorrente non abbia provato di non avere redditi adeguati a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, anche considerato che l'invalidità della ricorrente è stata riconosciuta solo all'80 % e non impedisce alla ricorrente di poter lavorare.
Secondo altro aspetto va pure considerato che la ricorrente non ha provato il tenore di vita effettivamente goduto in costanza di matrimonio, che nemmeno può essere presunto dalle risultanze del conto corrente cointestato atteso che la ricorrente medesima ha dedotto che il resistente gestiva in via esclusiva il conto corrente e che il marito aveva perpetrato vessazioni varie, anche dal punto di vista economico, nei confronti della moglie.
La domanda, pertanto, va rigettata, non ricorrendo i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento.
7. SULLE SPESE DI LITE.
Stante la soccombenza reciproca si ritiene congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 2788 del 2021, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Pronuncia la separazione personale di e che Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio con rito religioso in Aprilia (LT) in data 30 agosto 1992, trascritto al
Reg. Atti di Matrimonio del predetto comune al n. 17, parte II, serie A, ufficio 2, anno 1992.
Pagina 14 2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Aprilia (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Rigetta la domanda di addebito formulata da parte ricorrente.
4. Rigetta la domanda di addebito formulata da parte resistente.
5. Dispone l'affido condiviso della figlia con collocamento presso la madre e Persona_1
diritto di visita del padre come indicato in parte motiva.
6. Assegna la casa coniugale a parte resistente.
7. Dispone che entro il 5 di ogni mese, versi a a titolo di Controparte_1 Parte_1 mantenimento della figlia la somma di € 300,00, con rivalutazione secondo gli indici Istat Per_1
a decorrere dall'anno successivo a quello di pubblicazione della sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie come indicate in parte motiva.
8. Dispone che la ricorrente contribuisca al mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, e LA, sostenendo il 50% delle spese straordinarie, come indicato in Per_5
parte motiva.
9. Rigetta la domanda di assegno di mantenimento formulata da parte ricorrente.
10. Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Aprilia (LT) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella camera di conIGlio del 6 dicembre 2024.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa LA Marra Dott. Pier Luigi De Cinti.
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