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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 21/10/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 705/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA sezione civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Mario Miele ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, nella causa civile iscritta al numero 705/ 2020 RG promossa da
(C.F./ Partita IVA n. ), Parte_1 P.IVA_1 successore a titolo universale di dal 1° luglio Controparte_1
2017 (a sua volta incorporante di , ed Controparte_2 Controparte_3
dal 1° luglio 2016) in persona del Sig. , Controparte_4 Parte_2
Procuratore, rappresentata e difesa dall'Avv. Ilaria Riccio, giusta procura in calce all'atto di appello
-APPELLANTE- contro
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_5 C.F._1
Emilio MI, giusta procura in atti
-APPELLATO -
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Controparte_5 dinanzi al Giudice di Pace di Agropoli all'estratto di ruolo richiesto presso gli sportelli di in data 10/04/2019 e relativo alla Parte_1 cartella di pagamento n. 1002014001672707000. A sostegno dell'opposizione deduceva la nullità della cartella, per omessa notifica della medesima e dei verbali sottesi, dei quali veniva a conoscenza solo in virtù di estratto di ruolo;
violazione dello Statuto del contribuente;
difetto di motivazione;
prescrizione della pretesa.
Chiedeva, quindi: “- in via pregiudiziale sospendere l'efficacia del ruolo e della cartella sopra indicata in ragione della fondatezza delle censure esposte ed a causa del pregiudizio che rischia di subire l'opponente in conseguenza dell'esecuzione forzata;
- in via principale • accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa creditoria per l'omessa notifica degli atti presupposti e/o per gli altri motivi di cui in narrativa, dichiarando che nulla è dovuto dall'opponente all'Agente per la Riscossione e/o all'Ente creditore in forza degli atti impugnati;
• Condannare l'opposta alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
Si costituiva in giudizio , contestando l'avverso dedotto. Parte_1
Eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva;
nel merito l'infondatezza dell'opposizione dal momento che la cartella esattoriale impugnata era stata regolarmente notificata. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Il Giudice di Pace di Agropoli, qualificata la domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, con sentenza n. 961/2019 depositata il 29/10/2019 accoglieva la domanda e, per l'effetto annullava l'estratto di ruolo n. 2393/2014 rilasciato il 10/04/2019 e relativo alla cartella di pagamento n.
1002014001672707000 e condannava la convenuta al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso tale sentenza interponeva appello per Parte_1
i seguenti motivi: violazione del principio tra chiesto e pronunciato, per aver erroneamente qualificato la domanda quale opposizione all'esecuzione; violazione del diritto di difesa, in quanto il Giudice di prime cure aveva omesso di esaminare la documentazione prodotta in giudizio dalla convenuta, con la quale si dava atto della regolarità della notifica della cartella esattoriale;
violazione delle norme sul procedimento.
Concludeva, pertanto, affinché il Tribunale adito, “in riforma dell'impugnata sentenza, ritenere fondati tutti i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto:- accertare la illegittimità della sentenza laddove non ha qualificato la domanda ex artt. 617 cpc e non ha dichiarato la competenza del Tribunale o comunque non la ha dichiarata inammissibile o infondata, per i motivi esposti;
- accertare la illegittimità della sentenza laddove ha qualificato la domanda ex art. 615 cpc, ha accertato
l'omessa notifica dei verbali e l'inesistenza della pretesa e la sua estinzione ex art.
201 Codice della Strada e non la ha dichiarata inammissibile o infondata, per i motivi esposti;
- accertare la illegittimità della sentenza laddove non ha accertato l'avvenuta notifica della cartella n. 1002017000117239000 e non ha rigettato la domanda o non la ha dichiarata carente di interesse per i motivi esposti;
- riformare la sentenza anche quanto al capo delle spese e porle a carico dell'opponente per entrambi i gradi di giudizio”.
Con comparsa depositata telematicamente in data 21/12/2020 si costituiva in giudizio il quale deduceva l'inammissibilità dell'appello Controparte_5 contenente domande nuove, non proposte nel giudizio di primo grado, nel quale l'appellante si era limitato ad eccepire solo la propria carenza di legittimazione passiva;
nel merito, l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'appello e ne chiedeva il rigetto. Con vittoria delle spese di giudizio con attribuzione.
La causa istruita documentalmente dopo vari rinvii dovuti ad esigenza di ruolo veniva rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
In primo luogo, deve rilevarsi che parte appellata, con le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 19/02/2024, chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere, in quanto la cartella oggetto dell'estratto di ruolo impugnato rientrava nella Legge n.197/2022 (“Rottamazione quater”), che prevede l'annullamento automatico dei carichi di importo residuo fino a 1.000 euro affidati alla dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Sul Parte_1 punto giova precisare che la pronuncia di cessata materia del contendere presuppone la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, situazione che non si ravvisa nel caso in questione, non avendo parte appellata dato prova di quanto allegato.
Ciò posto, l'appello è fondato e deve essere accolto con le precisazioni di cui in seguito.
Come noto, l'art. 3 bis d. L. n.146/2021, inserito in sede di conversione della l.
n.215/21, novellando l'art.12 del d.P.R. n.602/73, ha previsto che dopo il comma
4 è inserito il comma 4 bis il quale ha stabilito che l'estratto di ruolo non è impugnabile, anche unitamente alle cartelle sottostanti che si assumono non legittimamente notificate, se non a determinate, specifiche, condizioni. La menzionata previsione di legge recita: «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio ad una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell' art. 80 comma 4 del codice dei contratti pubblici di cui al d. Lgs 18 aprile 2016
n.50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art.1 comma 1 lett. a) del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008 n.40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
La novella legislativa è stata oggetto di una recente pronuncia della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite che ha stabilito che “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, con il quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art.
6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass.
SS. UU. n. 26283/2022).
Colui che intende impugnare il mero estratto di ruolo deve, dunque, dimostrare di averne un precipuo interesse e tale principio, dettato dall'art. 3 bis citato trova applicazione anche in relazione ai giudizi pendenti, cosicché non essendo stato neanche prospettato dall'appellato in primo grado la sussistenza di un tale interesse, l'appello non può che essere accolto.
La novità legislativa e la novità del principio affermato dalle Sezioni Unite della
Corte di cassazione in pendenza del presente giudizio (sussistendo, in precedenza, contrasti giurisprudenziali in ordine alla autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo) giustifica la compensazione integrale delle spese di lite sia del primo sia del secondo grado di giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c. tra tutte le parti, ritenendo assorbito lo specifico motivo di impugnazione sul capo delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, sezione civile, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta come in narrativa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 961/2019 del Giudice di Pace di Agropoli, rigetta la domanda proposta in primo grado da;
Controparte_5
2) compensa integralmente fra le parti le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio.
Vallo della Lucania, 21 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA sezione civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Mario Miele ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, nella causa civile iscritta al numero 705/ 2020 RG promossa da
(C.F./ Partita IVA n. ), Parte_1 P.IVA_1 successore a titolo universale di dal 1° luglio Controparte_1
2017 (a sua volta incorporante di , ed Controparte_2 Controparte_3
dal 1° luglio 2016) in persona del Sig. , Controparte_4 Parte_2
Procuratore, rappresentata e difesa dall'Avv. Ilaria Riccio, giusta procura in calce all'atto di appello
-APPELLANTE- contro
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_5 C.F._1
Emilio MI, giusta procura in atti
-APPELLATO -
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Controparte_5 dinanzi al Giudice di Pace di Agropoli all'estratto di ruolo richiesto presso gli sportelli di in data 10/04/2019 e relativo alla Parte_1 cartella di pagamento n. 1002014001672707000. A sostegno dell'opposizione deduceva la nullità della cartella, per omessa notifica della medesima e dei verbali sottesi, dei quali veniva a conoscenza solo in virtù di estratto di ruolo;
violazione dello Statuto del contribuente;
difetto di motivazione;
prescrizione della pretesa.
Chiedeva, quindi: “- in via pregiudiziale sospendere l'efficacia del ruolo e della cartella sopra indicata in ragione della fondatezza delle censure esposte ed a causa del pregiudizio che rischia di subire l'opponente in conseguenza dell'esecuzione forzata;
- in via principale • accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa creditoria per l'omessa notifica degli atti presupposti e/o per gli altri motivi di cui in narrativa, dichiarando che nulla è dovuto dall'opponente all'Agente per la Riscossione e/o all'Ente creditore in forza degli atti impugnati;
• Condannare l'opposta alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
Si costituiva in giudizio , contestando l'avverso dedotto. Parte_1
Eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva;
nel merito l'infondatezza dell'opposizione dal momento che la cartella esattoriale impugnata era stata regolarmente notificata. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Il Giudice di Pace di Agropoli, qualificata la domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, con sentenza n. 961/2019 depositata il 29/10/2019 accoglieva la domanda e, per l'effetto annullava l'estratto di ruolo n. 2393/2014 rilasciato il 10/04/2019 e relativo alla cartella di pagamento n.
1002014001672707000 e condannava la convenuta al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso tale sentenza interponeva appello per Parte_1
i seguenti motivi: violazione del principio tra chiesto e pronunciato, per aver erroneamente qualificato la domanda quale opposizione all'esecuzione; violazione del diritto di difesa, in quanto il Giudice di prime cure aveva omesso di esaminare la documentazione prodotta in giudizio dalla convenuta, con la quale si dava atto della regolarità della notifica della cartella esattoriale;
violazione delle norme sul procedimento.
Concludeva, pertanto, affinché il Tribunale adito, “in riforma dell'impugnata sentenza, ritenere fondati tutti i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto:- accertare la illegittimità della sentenza laddove non ha qualificato la domanda ex artt. 617 cpc e non ha dichiarato la competenza del Tribunale o comunque non la ha dichiarata inammissibile o infondata, per i motivi esposti;
- accertare la illegittimità della sentenza laddove ha qualificato la domanda ex art. 615 cpc, ha accertato
l'omessa notifica dei verbali e l'inesistenza della pretesa e la sua estinzione ex art.
201 Codice della Strada e non la ha dichiarata inammissibile o infondata, per i motivi esposti;
- accertare la illegittimità della sentenza laddove non ha accertato l'avvenuta notifica della cartella n. 1002017000117239000 e non ha rigettato la domanda o non la ha dichiarata carente di interesse per i motivi esposti;
- riformare la sentenza anche quanto al capo delle spese e porle a carico dell'opponente per entrambi i gradi di giudizio”.
Con comparsa depositata telematicamente in data 21/12/2020 si costituiva in giudizio il quale deduceva l'inammissibilità dell'appello Controparte_5 contenente domande nuove, non proposte nel giudizio di primo grado, nel quale l'appellante si era limitato ad eccepire solo la propria carenza di legittimazione passiva;
nel merito, l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'appello e ne chiedeva il rigetto. Con vittoria delle spese di giudizio con attribuzione.
La causa istruita documentalmente dopo vari rinvii dovuti ad esigenza di ruolo veniva rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
In primo luogo, deve rilevarsi che parte appellata, con le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 19/02/2024, chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere, in quanto la cartella oggetto dell'estratto di ruolo impugnato rientrava nella Legge n.197/2022 (“Rottamazione quater”), che prevede l'annullamento automatico dei carichi di importo residuo fino a 1.000 euro affidati alla dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Sul Parte_1 punto giova precisare che la pronuncia di cessata materia del contendere presuppone la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, situazione che non si ravvisa nel caso in questione, non avendo parte appellata dato prova di quanto allegato.
Ciò posto, l'appello è fondato e deve essere accolto con le precisazioni di cui in seguito.
Come noto, l'art. 3 bis d. L. n.146/2021, inserito in sede di conversione della l.
n.215/21, novellando l'art.12 del d.P.R. n.602/73, ha previsto che dopo il comma
4 è inserito il comma 4 bis il quale ha stabilito che l'estratto di ruolo non è impugnabile, anche unitamente alle cartelle sottostanti che si assumono non legittimamente notificate, se non a determinate, specifiche, condizioni. La menzionata previsione di legge recita: «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio ad una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell' art. 80 comma 4 del codice dei contratti pubblici di cui al d. Lgs 18 aprile 2016
n.50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art.1 comma 1 lett. a) del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008 n.40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
La novella legislativa è stata oggetto di una recente pronuncia della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite che ha stabilito che “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, con il quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art.
6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass.
SS. UU. n. 26283/2022).
Colui che intende impugnare il mero estratto di ruolo deve, dunque, dimostrare di averne un precipuo interesse e tale principio, dettato dall'art. 3 bis citato trova applicazione anche in relazione ai giudizi pendenti, cosicché non essendo stato neanche prospettato dall'appellato in primo grado la sussistenza di un tale interesse, l'appello non può che essere accolto.
La novità legislativa e la novità del principio affermato dalle Sezioni Unite della
Corte di cassazione in pendenza del presente giudizio (sussistendo, in precedenza, contrasti giurisprudenziali in ordine alla autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo) giustifica la compensazione integrale delle spese di lite sia del primo sia del secondo grado di giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c. tra tutte le parti, ritenendo assorbito lo specifico motivo di impugnazione sul capo delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, sezione civile, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta come in narrativa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 961/2019 del Giudice di Pace di Agropoli, rigetta la domanda proposta in primo grado da;
Controparte_5
2) compensa integralmente fra le parti le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio.
Vallo della Lucania, 21 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele