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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/11/2025, n. 3573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3573 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
DO. Alberto Celeste Presidente DO. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel. DO. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 04/11/2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 189/2024
vertente tra parte domiciliata in VIA DEI Parte_1
PORTOGHESI 12 ROMA rappresentata dall'avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
parte Controparte_1 domiciliata in VIA DEI PORTOGHESI 12 ROMA rappresentata dall'avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
Parte appellante contro parte domiciliata in PIAZZA MINGHETTI 3 BOLOGNA Controparte_2 rappresentata dall'avv. ARGENIO HUPPERTZ DIANA
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 11736/2023 emessa dal Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza in oggetto il Parte_2 e la sono stati
[...] Parte_1 condannati al risarcimento del danno in favore dell'Avv. , dirigente di Controparte_2 seconda fascia del predetto , per illegittima esclusione dello stesso dalla selezione per CP_1 l'incarico dirigenziale di (una delle due articolazioni dell'Unità di Parte_3 Missione ), conferito invece alla dott.ssa dirigente del MISE. Pt_4 Parte_5
Avverso detta sentenza propongono congiuntamente appello le due Amministrazioni, articolando vari motivi, che più avanti verranno descritti.
L'appellato resiste al gravame chiedendone il rigetto, preliminarmente chiedendo dichiararsi l'inammissibilità di un appello congiunto delle due Amministrazioni, portatrici di interessi tra loro confliggenti. Sostituita l'udienza odierna con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
°°°°°°° Il Tribunale ha in primo luogo ritenuto la legittimazione passiva della Parte_1 rispetto alla domanda di risarcimento del danno, stante il suo fondamentale ruolo nella fase
[...] dell'istruttoria, svolta dal Dipartimento della Funzione Pubblica sulle proposte pervenute dal Ministro competente e preordinata alla redazione del provvedimento finale, istruttoria volta a verificare la correttezza della procedura e la sussistenza dei presupposti ordinamentali, strettamente funzionali al conferimento degli incarichi così come alla ”investitura formale” di competenza proprio della Presidenza;
ha peraltro rilevato che il ricorrente aveva prodotto una Parte_1 sentenza della stessa Corte d'Appello adìta, la quale - in una simile vicenda - aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato in solido il e la . CP_1 Parte_1
Nel merito, premesso che la pretesa risarcitoria del non poteva basarsi sulla sola presunta CP_2 violazione di norme procedurali (come la mancata predisposizione delle schede tecniche dei candidati o la tardiva trasmissione delle valutazioni delle performances dei candidati esterni, pure dedotte), e che già solo per questo non poteva configurarsi alcuna sostituzione del giudice alla P.A. nella valutazione discrezionale del candidato, ha rilevato che il giudice poteva però sottoporre a sindacato i poteri esercitati dall'Amministrazione nella sua qualità di datrice di lavoro sotto il profilo della osservanza delle regole di correttezza e buona fede, trasparenza e buon andamento della PA, secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Ha così osservato che, nell'ambito della procedura di interpello, il aveva presentato una CP_2 candidatura corredata da un curriculum dettagliato e da numerose attestazioni di competenze specifiche in materia di , Project management, Aiuti di Stato, DNSH (principio del “non Pt_4 arrecare un danno significativo all'ambiente” nell'ambito della crescita economica) e TSI (Technical Support Instruments), ed aveva altresì evidenziato una conoscenza linguistica certificata (livello C1 in inglese) e una lunga esperienza dirigenziale maturata sia nel MASE che in altri enti pubblici, mentre la candidata prescelta, aveva presentato una candidatura meno Parte_5 documentata, priva di certificazioni linguistiche e con esperienze professionali non direttamente attinenti alle funzioni in assegnazione.
In particolare, ha rilevato che:
la procedura di interpello muoveva dall'Avviso del 20/01/2022 per la copertura delle due Direzioni in cui si articolava la neo costituita struttura organizzativa denominata “Unità di Missione CP_3 per l'attuazione del PNRR”: GEFIM (Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo) e (Coordinamento gestione progetti e supporto tecnico), avviso indirizzato, Pt_3 con ordine di priorità “a cascata” (art. 19 L. 165/2001), ai Dirigenti interni del MITE, ai Dirigenti di altre P.A. e ai Dirigenti esterni “puri”.
I criteri di attribuzione erano quelli del DM 463/21, secondo il quale (art. 2) “il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale avviene nel rispetto dei seguenti criteri preferenziali”:
a) natura e caratteristiche dell'incarico; b) complessità della struttura interessata, anche con riguardo alla collocazione della posizione dirigenziale nell'ambito dell'organizzazione del;
CP_1 c) attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche alla luce del suo curriculum vitae e dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro, nonché a quelli ulteriori assegnati dal Capo Dipartimento, ovvero dal Dirigente di prima fascia preposto alla struttura di livello dirigenziale generale, tenendo conto, altresì, delle risultanze del sistema di valutazione;
d) professionalità acquisita in precedenza attraverso incarichi istituzionali ricoperti, in veste di dirigente o equivalenti, presso Organi costituzionali, Autorità amministrative indipendenti, altre Amministrazioni centrali dello Stato, Agenzie, Enti pubblici, Regioni ed Enti Locali;
e) specifiche competenze organizzative possedute, desumibili dal curriculum vitae;
f) esperienze di direzione maturate, anche all'estero, sia nel settore privato, che presso altre Amministrazioni pubbliche, purché attinenti all'incarico da conferire;
g) possesso di titoli post-laurea (ad esempio: dottorato di ricerca, diploma di specializzazione, master di I e II livello, corsi di perfezionamento), titolarità di abilitazioni professionali;
h) conoscenza adeguata dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo), tenuto conto della tipologia di incarico da ricoprire;
i) esigenze funzionali e organizzative dell'Amministrazione; j) rotazione degli incarichi.
L'avviso di interpello confermava che nella valutazione delle candidature si sarebbe tenuto conto dei suddetti criteri, con particolare rilievo da attribuire alle:
-specifiche competenze ed esperienze professionali attinenti alle funzioni delle Direzioni generali;
-competenze ed esperienze manageriali in relazione alla complessità delle strutture e dei processi da dirigere e delle relazioni da tenere con gli altri Dipartimenti e con strutture di altre istituzioni;
- competenze linguistiche di alto livello in ragione delle necessità di analisi di documentazione con le istituzioni europee.
Il Tribunale ha riportato nel dettaglio i documenti allegati dal alla domanda di CP_2 partecipazione, e da questo riferiti a tutte le abilità richieste per la specifica direzione del COGESPRO, osservando:
quanto alle attitudini professionali, il ricorrente aveva svolto significativi incarichi quale dirigente di seconda fascia del MITE, all'epoca MATTM, e precisamente:
- dal 26.11.2018 al 07.07.2019 Direttore della Divisione III del Segretariato generale del MATTM;
- dall'8 luglio 2019 e fino a tutto il 31 maggio 2020, Direttore della Divisione I “Supporto, affari generali e coordinamento strategico” e, contestualmente (dal 12.06.19), ha anche diretto ad interim la Divisione II “Anticorruzione, trasparenza e processi gestionali e di valutazione” del Segretariato generale;
- a partire dal 1° giugno 2020 ed ancora alla data dell'interpello, direttore della Divisione I
“Bilancio, trasparenza, studi e ricerche” e, contestualmente (dal 06.08.20), Direttore ad interim la Divisione II “Coordinamento operativo ed Unità emergenziale” del PE del neodenominato MITE;
- vicario del Segretario generale
- referente effettivo del «Nucleo di valutazione degli Atti dell'Unione Europea» istituito presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro;
- con la riorganizzazione del dicastero (da MATTM a MITE), nella sua qualità di dirigente delle Divisioni I e II del PE, ha assunto compiti di coordinamento interministeriale nonché di valutazione della performance del personale a lui assegnato e di istruttoria dei procedimenti relativi al FSC (fondo di sviluppo e coesione) ministeriale, sia come organismo di certificazione che come Autorità responsabile, oltreché di vicario del capo dipartimento;
- coordinatore del Gruppo di lavoro “Supporto per l'attuazione del PNRR”, istituito ex novo e formato da sette esperti selezionati per «l'elevato profilo professionale e di esperienza posseduti in relazione al presente incarico»;
- con DM prot. 112/UCDM del 30.04.2019, designato componente del tavolo tecnico ANAC- MATTM per il monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione contenute nel PTCP e per l'attività di indirizzo del MATTM sugli enti vigilati e le società in house;
-con nota 14803 del 11.08.2020, designato come referente ministeriale presso la Presidenza del Consiglio per la tutela delle infrastrutture critiche a seguito dell'emergenza Covid 19;
-con nota 73000 del 18.09.2020 designato coordinatore del gruppo di lavoro per le attività internazionali e unionali del DIPENT;
-con nota 19623/UCDM del 27.10.2020, designato referente ministeriale nel gruppo di lavoro interistituzionale, presso il Dipartimento della Protezione civile della P.C.M. per la materia della protezione civile nell'ambito dell'U.E.
- con nota del 23.11.2020, designato referente ministeriale del gruppo di lavoro Controparte_4 per la definizione della proposta della bozza di d.p.c.m. sui LEPTA, livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali;
-in data 18 agosto 2020, designato referente dipartimentale DIPENT per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), partecipando al Comitato Tecnico di Valutazione (C.T.V.), preparatorio del C.I.A.E.;
- partecipa al gruppo di lavoro interdipartimentale per l'istruttoria delle domande poste dall'agenzia di rating DRBS sulla prima emissione di EE ND (note del 7.04.2021 e 14.04.2021 e ne è l'attuale referente ministeriale, in collaborazione con la Segreteria tecnica del Ministro);
- referente dipartimentale per le istruttorie relative ai lavori preparatori del pre-CIPESS e del CIPESS, sin dai tempi del Segretariato e come confermato con le note di al prot. 35179 del 6.04.2021, comitati in cui vengono finanziati anche gli strumenti per le politiche di coesione;
- coordinatore del gruppo di lavoro ministeriale per l'attuazione della “Direttiva NIS” (nota del vice capo di Gabinetto del 6.04.2021)
- referente dipartimentale per vari lavori e questionari ministeriali di rilievo per l'OCSE, l'ONU e il CNEL, oltre ad essere stato, per oltre quattro anni, il referente ministeriale prima (all'epoca del Segretariato generale) e dipartimentale poi per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro (Ufficio di Gabinetto, Ufficio legislativo, segreteria tecnica e politica del Ministero etc) per gli aiuti di stato, per il semestre europeo greening nell'anno 2020, nonché per il P.N.R. (programma nazionale della ricerca) e il programma quadro di ricerca e innovazione dell' Controparte_5
- registrato, a far data dal 24.11.2017 presso il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, degli organismi indipendenti di valutazione della performance (OIV) del D.M. del 2 dicembre 2016, con la fascia professionale 1 (Iscrizione confermata al n. 2738 a far data dal 24/05/2022) e, al momento del deposito del ricorso, svolgeva anche le funzioni di Presidente dell'OIV monocratico del Parco nazionale dell'Asinara.
Inoltre il aveva precedentemente ricoperto incarichi di responsabile e di Comandante CP_2 della Polizia Locale (questi ultimi equiparati ad incarichi dirigenziali statali di livello generale), contestualmente svolgendo, in taluni Comuni, anche funzioni di Responsabile del S.U.A.P. (Sportello unico associato), di Responsabile della protezione civile e di membro dell'Ufficio procedimenti disciplinari, oltre ad avere esercitato per tre anni funzioni giurisdizionali di Giudice onorario minorile (delib. CSM 23/11/2016) presso la Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Potenza, nonché, nell'anno 2011-2012, funzioni di mediatore abilitato per le controversie di cui al D.lgs. n. 28/2010. Possedeva numerosissimi titoli post-laurea (triennale in Scienze giuridiche + specialistica in giurisprudenza) consistenti, tra gli altri, in:
1) diploma di specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università Marconi in Roma (2012);
2) dottorato di ricerca in Diritto amministrativo presso l'Università Marconi in Roma (2016).
3) laurea triennale in “Scienze dei servizi giuridici” presso l'Università Marconi in Roma (2020);
4) laurea magistrale in “Management delle organizzazioni pubbliche e sanitarie” presso l'Università (2022); Controparte_6
5) master universitari di I livello (es. “Gestione e management della Polizia locale”, “Management e pubblica amministrazione: nuove competenze”) e di II livello (“Scienze forensi”, “Nuovi professionisti privacy: il responsabile della protezione dei dati personali e i privacy specialist”,
“Organizzazione ed innovazione nelle pubbliche amministrazioni”); ed inoltre: 6) corsi di alta formazione (presso Università) in materia di Diritto dell'Unione Europea, di management delle amministrazioni pubbliche e della governance in Europa, di appalti pubblici, e corsi di perfezionamento (organizzati dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione presso la Presidenza del Consiglio) in materia di Aiuti di Stato, di Politiche di coesione e governance economica dell'Unione europea ed in genere di istituzioni dell'Unione Europea.
Quanto alla titolarità di abilitazioni professionali il ricorrente aveva conseguito il titolo di avvocato giusta abilitazione all'esercizio della professione forense nel 2015.
Rispetto alla attinenza delle competenze ed esperienze professionali alle funzioni di direttore generale , erano state evidenziate in sede di domanda specifiche competenze Pt_3 maturate dall'Avv. nell'ambito del , in virtù delle seguenti CP_2 Controparte_7 circostanze: 1) la sua designazione, nell'agosto 2020, quale referente dipartimentale proprio per il coordinamento attuativo dei progetti PNRR del Dipartimento PE e, nel novembre 2021, l'ulteriore nomina in suo favore quale coordinatore del già citato Gruppo di lavoro denominato
“Supporto per l'attuazione del PNRR”;
2) lo svolgimento, nel corso di tutto il 2021 ed ancor prima della formale approvazione del , Pt_4 di un lavoro di coordinamento e supporto alle Direzioni Generali per conto del (ex PE), Pt_6 che, a quel tempo, era una sorta di “unità di missione pro tempore”, partecipando, sin da Pt_4 aprile 2021 ad incontri periodici con le Direzioni generali facenti capo al , con il Servizio Pt_6 centrale del e con la Segreteria tecnica del Ministro per definire le misure finanziabili da Pt_4 sottoporre a Presidenza del Consiglio dei Ministri e MEF;
3) lo svolgimento di tutte le funzioni richieste per l'attivazione e l'avanzamento delle misure del PNRR afferenti al PE (poi ), che lo hanno visto rapportarsi personalmente con gli Uffici Pt_6 del Servizio centrale del MEF e garantire il conseguimento degli obblighi di monitoraggio e rendicontazione di target e milestone (in particolare quelli in scadenza al 31.12.2021);
4) la partecipazione diretta alle interlocuzioni con i delegati della Commissione UE per lo stato di avanzamento delle misure di competenza MITE, avendo egli istruito tutte le numerose note informative a supporto delle direzioni generali del PE (poi ) pure accluse alla domanda Pt_6 di partecipazione, oltre alla relazione periodica per la Cabina di Regia;
5) l'avere seguito - ininterrottamente, da agosto 2020 alla data della domanda per l'incarico - lo sviluppo e l'istruttoria del PNRR sempre per conto del , tanto da aver ideato e Parte_7 personalmente realizzato “il cruscotto di monitoraggio delle misure PNRR”, che pure accludeva, come file excel, alla propria domanda di partecipazione. Tale cruscotto si proponeva come strumento utile per la verifica dello stato di avanzamento dei progetti di competenza del Pt_4 MiTE e come fonte di informazione unica per l'accesso a tutti i consistenti dati coinvolti dai progetti , senza essere costretti a utilizzare e incrociare le tante informazioni disponibili Pt_4 separatamente, non collegate tra di loro (cruscotto inviato e utilizzato anche dall'Ufficio della Segreteria tecnica del Ministro e dall'Ufficio stampa del Ministro per i vari interventi di comunicazione sui progetti, come pure attestato dalla corrispondenza email intercorsa tra il DO. e l'Ing. , Capo Dipartimento ); CP_2 Testimone_1 Pt_4
6) le attività curate per conto del PE (poi ), nell'ambito degli interventi del PNRR di Pt_6 competenza della Direzione generale SUA (in particolare, mitigazione del rischio idrogeologico e servizio idrico integrato) e sostanziatesi nel supporto dell'Avv. alla SUA sia nella CP_2 ricognizione degli interventi in essere e nuovi, sia nelle attività di monitoraggio e rendicontazione PNRR;
7) l'apporto quale coordinatore del Gruppo di esperti PNRR rispetto, ad esempio, all'investimento per la digitalizzazione dei parchi nazionali del PNRR;
8) le dirette interlocuzioni con il servizio centrale PNRR del MEF - come tenute a far data da novembre 2021 e come pure attestate dalle email prodotte- con precisa elencazione delle n. 24 richieste del MEF personalmente assolte, istruendo i dati di avanzamento finanziario e di realizzazione degli investimenti e delle riforme di pertinenza del PE. Si aggiungevano gli incarichi relativi a n. 10 progetti PNRR afferenti al DIAG (Dipartimento amministrazione generale) personalmente curati dall'Avv. riguardanti sia investimenti CP_2 che riforme, cui si associava anche la competenza (propria della declaratoria delle funzioni COGESPRO) per il principio DNSH e il TSI di cui l'Avv. era già stato, per entrambi, il CP_2 referente ministeriale, avendo partecipato direttamente agli incontri con il MEF per la definizione delle linee guida DNSH (principio del “non arrecare un danno significativo all'ambiente” nell'ambito della crescita economica) e partecipato direttamente agli incontri con la Presidenza del Consiglio per i progetti TSI (Technical Support Instruments). Specifiche competenze si ravvisavano anche per avere il ricorrente diretto la Divisione I “Supporto, affari generali e coordinamento strategico” del Segretariato generale, con compiti di vigilanza sulle società in house del e fatto parte del primo comitato per il controllo analogo sulla CP_1 SOGESID S.p.A. (società in house del ), laddove era previsto che la CP_1 Pt_3 avrebbe anche attivato «il supporto di società controllate, enti ed agenzie vigilate, società in house del ». CP_1
Le competenze ed esperienze manageriali erano attestate, oltre che dalle suddette skills, dalla attribuzione, contestualmente ad altro incarico dirigenziale, della dirigenza ad interim di strutture complesse, delle funzioni di Segretario generale Vicario, dell'incarico di referente effettivo del «Nucleo di valutazione degli Atti dell'Unione Europea» istituito presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro, delle funzioni di capo gruppo di esperti per l'attuazione PNRR e di interlocutore “esterno” per il Coordinamento sugli Aiuti di stato attivato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Cui si aggiungono le già ricordate funzioni di Comandante del Corpo della Polizia Locale di Comuni anche di medie dimensioni quali Martina Franca e Civitavecchia.
Infine, quanto alle competenze linguistiche di elevato livello, il aveva ampiamente CP_2 dimostrato la conoscenza della lingua inglese per saper analizzare gli atti UE (tanto da essere nominato referente effettivo nel «Nucleo di valutazione degli Atti dell'Unione Europea»), per interloquire con i delegati della Commissione UE per lo stato di avanzamento delle misure PNRR di competenza MITE, e, ancora, per essere stato referente dipartimentale per i temi internazionali e unionali;
dal punto di vista formale, poi, l'alto grado di conoscenza della lingua inglese era attestato dal certificato C1, recentemente conseguito (luglio 2020).
Il giudice ha poi analizzato il curriculum vitae della dott.ssa partendo dalle attitudini Per_1 professionali ed osservando che la stessa risultava dirigente di livello non generale del MISE, incardinata presso la direzione generale “Politica industriale, innovazione e PMI” (PICPMI) del predetto dicastero, dove, da maggio 2017, dirigeva la Divisione I (deputata alle politiche per piccole e medie imprese;
start up;
responsabilità sociale d'impresa e cooperazione industriale internazionale). I compiti indicati nel CV relativi alla funzione attuale erano connessi al mondo delle piccole e medie imprese e delle start up: si segnalava la partecipazione, per conto del MISE, «ai lavori G20 e G7 per l'economia digitale dal 2017» ed «ai lavori dell'OCSE: Comitato Industria Innovazione e Imprenditoria (CIIE), Comitato PMI (CSMEE), Comitato Investimenti (CI)»
In precedenza erano stati svolti i seguenti incarichi dirigenziali:
-da giugno 2011 a maggio 2012, Dirigente della Divisione X, articolazione dipartimentale deputata alle politiche industriali per i settori metalmeccanico-siderurgico e chimico farmaceutico, dove avrebbe assistito le imprese nell'attuazione del regolamento europeo “Reach” (protezione della salute umana da agenti chimici), collaborato ad interventi statali per la competitività delle industrie (incentivi per le auto a gas) e partecipato a tavoli di siderurgia e farmaceutica;
- da gennaio 2012 a novembre 2014, Dirigente della Divisione XI, articolazione dipartimentale deputata alla promozione delle imprese del Made in Italy, dove avrebbe seguito, in particolare, i settori orafo, tessile e ceramica anche partecipando a tavoli di lavoro dell'OCSE;
-da novembre 2014 a maggio 2017, Dirigente della Divisione VI, articolazione dipartimentale deputata alla promozione della responsabilità sociale d'impresa e del movimento corporativo, dove avrebbe assistito le imprese nell'attuazione del regolamento OCSE sulla “condotta d'impresa responsabile” ed avrebbe seguito, per quanto di competenza della Direzione Generale e con dicitura non precisissima «(es. G20, OCSE, G7)», la definizione delle politiche industriali internazionali in ambito extra UE, partecipando a tavoli di lavoro dell'OCSE.
Quanto all'attinenza con le funzioni , la evidenziava «l'esperienza Pt_3 Parte_5 maturata come dirigente del MiSE nel corso degli anni», segnalando in particolare: a) di essere divenuta esperta «in materia di aiuti di stato e grandi progetti e più di recente in relazione al
»; b) che le sue «competenze sono riconosciute anche a livello internazionale presso l'Unione Pt_4 europea, l'OCSE e il G20 con assunzione di ruoli di alto livello»
Passando alla professionalità acquisita in precedenza attraverso incarichi istituzionali ricoperti, in veste di dirigente o equivalenti, presso Organi costituzionali, ecc. (art. 2, comma 1 lett. d) DM 463/2021), nella manifestazione d'interesse si riportava una decennale esperienza in materia di fondi europei, che il curriculum indica però svolta come funzionario;
inoltre nel CV risulta, dal 2007 al 2010, l'incarico di dirigente responsabile del “Centro di competenza internazionale” dell'I.P.I. (Istituto per la promozione industriale).
Quanto al possesso di titoli post-laurea la dott.ssa Laureata in Scienze Politiche Parte_5 (indirizzo politico-internazionale) nel 1993, aveva conseguito due titoli post lauream: il diploma di specializzazione in Diritto ed economia delle Comunità europee, presso l'Università di CP_8 Roma (1993) e il diploma di studi avanzati (DEA) in Storia contemporanea dei paesi stranieri e delle relazioni internazionali conseguito presso la OR (1997). In ordine alla titolarità di abilitazioni professionali vengono vantate la pregressa esperienza in Aiuti di stato e Fondi europei e le riconosciute competenze a livello internazionale.
Quanto competenze ed esperienze manageriali in relazione a complessità di strutture e processi da dirigere e relazioni da tenere con gli altri Dipartimenti e con strutture di altre istituzioni, dal CV esibito la DO.ssa riferisce di aver frequentato tre corsi in tema di Parte_5 Project Management (rispettivamente organizzati da “Prince 20 Foundation”, “Infor” e “Consiel”). Infine, quanto alle competenze linguistiche di elevato livello, all'interno del proprio CV la DO.ssa riferiva di vantare competenze linguistiche eccellenti (per inglese e francese) e Parte_5 buone (per spagnolo).
Secondo il Tribunale il confronto curriculare tra le due candidature rendeva riconoscibile l'inadempimento contrattuale come perpetrato dalle amministrazioni resistenti a danno dell'odierno ricorrente, risultando evidente, dal punto di vista comparatistico, che:
A) in tema di PNRR (funzione-base della ): la DO.ssa non possedeva Pt_3 Parte_5 alcuna esperienza specifica, essendosi da sempre occupata, presso il dicastero d'appartenenza (MISE) solo di politiche industriali ed avendo, tutt'al più, concorso - per quanto da lei riferito e senza maggiori dettagli circa l'effettivo suo ruolo - ad un unico progetto PNRR di competenza del MISE. Diversamente, l'Avv. è stato, su designazione del MITE e sin dal 2020, il dirigente CP_2 di riferimento per il PNRR, tanto da partecipare alle periodiche riunioni di coordinamento tenutesi, presso la Presidenza del Consiglio, anche con il MISE (non rappresentato in tali occasioni dalla DO.ssa ; a rapportarsi con il MEF e con la Commissione europea [cfr. docc. 50-52]; Parte_5 a curare dieci progetti PNRR afferenti al DiAG del MITE;
e financo ad ideare e realizzare quel
“cruscotto di monitoraggio” delle misure PNRR pure utilizzato dall'Ufficio della Segreteria tecnica del Ministro e dall'Ufficio stampa del Ministro [cfr. doc. 36-38];
B) in tema di Aiuti di Stato, politiche di coesione, TSI e DNSH (materie strettamente correlate al
“Supporto tecnico” della ): la DO.ssa valutata dal Ministro come Pt_3 Parte_5
«esperta in aiuti di stato», non risultava aver mai maturato alcuna competenza certificata su tale specifica tematica, né tantomeno aveva anche solo riferito una qualche esperienza in tema di TSI e DNSH. Al contrario, l'Avv. presentava una competenza certificata su tutt'e quattro le CP_2 tematiche, essendo stato per anni, e con atti scritti, il riferimento dipartimentale proprio per le politiche di coesione, gli Aiuti di Stato, il TSI e DNSH, con sua comprovata partecipazione agli incontri con il MEF per la definizione delle linee guida DNSH [cfr. docc. 44-46] nonchè agli incontri con la Presidenza del Consiglio per i progetti TSI [cfr. docc. 47-49]; C) in tema di public management ed appalti (materie strettamente correlate al “Coordinamento e gestione progetti” della ): la DO.ssa riferiva la partecipazione a tre Pt_3 Parte_5 corsi (non meglio datati) di management. Di contro, l'Avv. possedeva sul tema, oltre che CP_2 titoli di studio altamente qualificati (una seconda laurea magistrale;
un master di I livello;
nonché ventotto attestati di project management;
nonché la certificazione SNA/ANAC di “esperto in appalti” e di “esperto di project management”), anche un'esperienza professionale specifica già solo maturata presso e per conto del MITE;
D) in tema, poi, di competenze linguistiche di alto livello (previste a titolo preferenziale): l'Avv. vantava una competenza certificata di conoscenza dell'inglese di alto livello (C1, CP_2 riconosciuta dal . Diversamente, la DO.ssa non aveva nessun certificato, di CP_9 Parte_5 qualsivoglia livello, attestante le riferite competenze linguistiche.
Anche dal punto di vista della valutazione in sé del candidato, non si spiegava il giudizio di “non sufficiente rispondenza” attribuito alla candidatura del né, specularmente, quello di CP_2
“eccellente idoneità” espresso per la candidatura della poichè entrambi appaiono Parte_5 completamente disancorati dai titoli oggettivi richiesti per il conferimento dell'incarico.
In particolare, le resistenti non avevano chiarito quali skills la prescelta avrebbe potuto Parte_5 vantare “in più” od in grado qualitativamente superiore rispetto a quelli posseduti al dipendente escluso: sul punto le difese dell'Amministrazione erano state generiche, posto che la valutazione complessiva, ad ampio raggio e con visione di insieme, posta base del giudizio di idoneità della non era documentalmente supportata, così da non poter prevalere sul corredo Parte_5 documentale che supportava la domanda dell'antagonista. Né spiegavano come, nonostante il ricco curriculum illustrato, le competenze del non CP_2 fossero “pienamente rispondenti alle funzioni di gestione finanziaria e contabile, monitoraggio, rendicontazione e controllo facenti capo alla Direzione Generale” . Meno che meno era dato comprendere sulla base di cosa l'amministrazione potesse affermare che il ricorrente non sarebbe in possesso di “competenze specifiche per l'esercizio di funzioni di gestione e controllo, rendicontazione e regolarità della spesa, monitoraggio al fine di evidenziare eventuali scostamenti di tempi e costi negli interventi PNRR”.
Ha dunque ritenuto il Tribunale che l'amministrazione, pur rivendicando la propria discrezionalità, non aveva fornito spiegazioni concrete sulle ragioni della preferenza, limitandosi a motivazioni generiche, basate sulla maggiore “eterogeneità” del profilo della e sulla “visione Parte_5
d'insieme” della candidata.
Ha pertanto ritenuto sussistente un inadempimento contrattuale delle Amministrazioni per carenza motivazionale e, sul presupposto che il avesse avuto una “significativa probabilità” di CP_2 ottenere l'incarico se la valutazione fosse stata correttamente condotta, ha condannato le resistenti in solido danno al risarcimento del danno, valutato nella misura del 25% del trattamento economico previsto per tutta la durata dell'incarico non assegnato.
Con il primo motivo di appello si censura l'erroneità della pronuncia sulla sussistenza della legittimazione passiva della , i cui compiti erano limitati alla verifica della Parte_1 correttezza formale della procedura, senza competenze sulle valutazioni di merito.
Con il secondo motivo si contesta che il Tribunale abbia sostituito il proprio giudizio a quello discrezionale dell'Amministrazione, effettuando una non consentita comparazione tra i curricula dei candidati.
Con il terzo motivo ci si duole del fatto che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto che l'esame dei curricola della DO.ssa e dell'odierno appellato siano stati svolti dal Parte_5 CP_1 contestualmente, mentre in realtà le due specifiche candidature erano state soggette a valutazioni autonome intervenute in distinti momenti temporali, trattandosi di dirigenti appartenenti a ruoli diversi. Il Tribunale non doveva procedere al vaglio della comparazione, mai eseguita dal
, ma fermarsi a esaminare che la candidatura fosse stata valutata nel rispetto dei criteri di CP_1 cui all'interpello.
Con il quarto ed ultimo motivo si contesta l'erroneità della sentenza per avere riconosciuto al ricorrente un danno da perdita di chance nella misura del 25% del trattamento economico complessivo lordo del triennio di durata dell'incarico di direttore generale, con carenza di motivazione sul quantum. Si ritiene che il Tribunale abbia erroneamente presunto la probabilità di successo del ricorrente, senza considerare gli altri candidati comparabili e senza una reale base probatoria. Si contesta altresì il calcolo del danno, da quantificarsi, a tutto voler concedere, nella differenza tra il compenso perduto per l'incarico non conferito e quello percepito per l'incarico già ricoperto.
°°°°°°° Prima di affrontare il merito del gravame va disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellato per avere le Amministrazioni proposto un appello congiunto, nonostante il difetto Cont d'interesse del rispetto al lamentato difetto di legittimazione passiva della ed in Pt_2 generale il conflitto di interessi tra le appellanti (anche) rispetto agli altri motivi d'appello:
“In particolare, anche se non specificato (e quindi rimesso alla “capacità interpretativa” del lettore dell'atto d'appello), sembrerebbe riferibile alla sola il Parte_1 solo motivo di appello recante il presunto difetto di legittimazione passiva (profilo, tra l'altro, poi neppure riportato nelle conclusioni degli appellanti, dove, a ben vedere, è completamente omessa qualsivoglia richiesta, anche in via meramente subordinata, di estromissione dal giudizio della Cont
, cfr. pag. 56 Atto d'appello). Motivo d'appello, tuttavia, rispetto al quale il non solo non vanta alcun interesse autonomo Pt_2 e concreto, ma, anzi, contro cui avrebbe dovuto - a rigor di logica - addirittura resistere, appurato Cont che la sostanziale domanda di estromissione della (si ribadisce: neppure formalizzata in sede di conclusioni!) risulta a sostanziale detrimento degli interessi (economici e processuali) del
, il quale, attualmente “garantito” - in termini di esposizione debitoria nei confronti del CP_1 ricorrente vittorioso - da una condanna in solido delle due Amministrazioni in primo grado, sembrerebbe aver prestato, attraverso l'atto d'appello “collettivo” formulato nel suo interesse dall'Avvocatura dello Stato, un'inspiegabile tacita abdicazione da tale solidarietà, con ogni conseguente maggior danno erariale cd. indiretto in caso di confermata soccombenza previa Cont estromissione della . In queste condizioni, appare, dunque, che le posizioni delle due Amministrazioni siano del tutto incompatibili (interessi confliggenti), tanto da non legittimare la proposizione di un unico atto di appello. Le ragioni d'appello appaiono, pertanto, divergenti nel presupposto e indicatrici di soluzioni diverse, posto che, da una parte, presumibilmente la sola (giacché, come Parte_1 detto, il non ha legittimazione attiva ad impugnare in tal senso) lamenta il difetto di Pt_2 legittimazione passiva, mentre, dall'altra, appaiono ad essa riferibili anche tutti gli altri motivi di gravame, con cui, congiuntamente al chiede l'integrale riforma della sentenza per presunta Pt_2
“erroneità”, caldeggiando la presunta correttezza della procedura d'interpello e della successiva valutazione di candidature esterne e, con ciò, ammettendo - in aperta contraddizione con l'affermata estraneità e, quindi, anche in termini di “fatto incontestato” ex art. 115 c.p.c. - il Cont contributo causale della alla procedura valutativa oggetto di causa. Per tal via, si evidenziano due posizioni contrapposte, nell'essenziale profilo dell'assunzione della lite dal lato passivo, che non spiega la ragione per cui il dovrebbe abdicare alla pronuncia Pt_2 di condanna in solido).
Il motivo è infondato.
L'inammissibilità di un ricorso collettivo si ha solo quando l'eventuale accoglimento della pretesa di un soggetto possa in concreto ledere l'aspirazione di un altro, creando appunto delle situazioni di reale conflitto di interessi tra soggetti che partecipano della stessa posizione processuale ma non condividono obiettivi e risultati della comune azione intrapresa, o quando la disomogeneità delle posizioni dei ricorrenti collettivi comprometta l'ordinato svolgersi dell'iter procedurale e la stessa comprensibilità delle questioni sottese alle domande proposte (arg. ex sent. n. Per_2 7632/2021; Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana n. 678 del 20 agosto 2024). Nel caso di specie non ricorre alcuna di tali evenienze;
è infatti prevalente su ogni altro interesse delle Amministrazioni ricorrenti (anche sulla eventuale perdita della garanzia di solidarietà da parte del il superiore obiettivo di giustizia, comune ad entrambe le parti, di contestare la sentenza Pt_2 che ha ravvisato la loro responsabilità nell'aver dato corso, pur nella diversità dei ruoli, ad una non corretta procedura di interpello e di valutazione di candidati nell'attribuzione di un incarico dirigenziale di prima fascia: le parti convergono nel sostenere la legittimità di tale, complessa, procedura di assegnazione, senza reciprocamente imputarsi eventuali responsabilità. I motivi di appello sono quindi comuni, e convergono verso l'unico risultato della riforma nel merito della gravata sentenza. Cont E' in tale prospettiva che deve riguardarsi il fatto che la sola , e non anche il sia il Pt_2 soggetto direttamente interessato a una pronuncia che la veda estromessa dal processo (evenienza che, alla luce di quanto appena osservato, non è sufficiente a radicare una concreta situazione di conflitto con il ). CP_1 Cont E' poi fisiologico e conforme a libere scelte di strategia difensiva che la sostenga nel medesimo processo la propria estraneità alla procedura di assegnazione e la sua regolarità nel merito (che presuppone invece il suo contributo causale alla procedura valutativa oggetto di causa), ciò non integrando alcuna ipotesi di non contestazione.
Passando all'esame dei motivi di appello, censura in primo luogo parte appellante la Contr statuizione circa la sussistenza della legittimazione passiva della . Sostiene che lo stesso giudice di primo grado aveva riconosciuto che la Presidenza del Consiglio dei ministri non entra nel merito delle valutazioni del Ministro proponente, limitandosi alla verifica della correttezza della procedura e della sussistenza dei presupposti ordinamentali, cosicchè il provvedimento finale è meramente consequenziale alle scelte di merito operate dal Ministro, sulle Cont quali la non è chiamata ad esprimersi e dalla cui scelta non si poteva discostare. La sentenza della Corte d'appello richiamata dal giudice non aveva statuito sulla legittimazione passiva della Cont
, la cui carenza non era stata oggetto di eccezione.
Il motivo è infondato.
Anche la Presidenza del Consiglio, infatti, proprio per condurre l'istruttoria volta alla verifica del rispetto della correttezza della procedura e della sussistenza dei presupporti ordinamentali, contribuisce e partecipa alla gestione della procedura selettiva di reclutamento del personale dirigente e pertanto, seppure la proposta è imputabile al titolare del Dicastero beneficiario del reclutamento, come anche le valutazioni di merito, l'attività procedimentale volta alla nomina è comunque riconducibile alla Presidenza del Consiglio, che infatti ne conclude l'iter con la formale investitura del candidato prescelto.
Il secondo ed il terzo motivo, per ragioni di logica connessione, possono essere congiuntamente esaminati.
Ritiene la Corte che, nonostante l'analitica descrizione, in sentenza, dei titoli rispettivamente spesi dai candidati nella procedura in esame e del peso da attribuirsi ad ognuno di essi nella valutazione della idoneità all'assegnazione dell'incarico, il “taglio” impresso dal primo giudice alla disamina dei curricula è chiaramente volto ad indagare circa il rispetto dei principi di correttezza, imparzialità e buon andamento che devono sempre connotare le procedure di selezione della PA, avendo il giudice riscontrato che il carattere recessivo attribuito dalle Amministrazioni al complesso dei titoli vantati dal rispetto a quello in possesso della non era stato motivato in CP_2 Parte_5 coerenza con i documenti offerti dai candidati, e che proprio in tale carente motivazione si sostanziava l'inadempimento datoriale.
Invero, la comparazione che il Tribunale indubbiamente compie tra il due curricula è complementare alla riscontrata incongruenza delle valutazioni dei candidati, in sé considerate, rispetto al materiale documentale espressivo delle skills da ognuno possedute, secondo i criteri che l'Amministrazione stessa si era data.
Pertanto il confronto tra i titoli, per come di fatto operato dal primo giudice, non implica alcun giudizio di valore (ed alcuna sostituzione del giudice alla PA) sulla idoneità dell'uno o dell'altro candidato ad ottenere l'incarico, evidenziando piuttosto che la patente prevalenza dei titoli dell'uno (il sul complesso dei titoli dell'altro (la in termini di attinenza all'incarico in CP_2 Parte_5 assegnazione, secondo i criteri dell'art. 2 come integrati nell'interpello, costituiva indice sintomatico di un uso non corretto dei poteri discrezionali da parte delle amministrazioni. E' di palmare evidenza che la selezione, secondo il programma espresso nell'interpello, consisteva non in una diretta e contestuale comparazione tra tutti i candidati, ma in una valutazione temporalmente separata degli stessi all'interno del singolo gruppo (prima i dirigenti interni, poi, in difetto di idoneità dei candidati del primo gruppo, gli esterni di altre PA e, di seguito, gli esterni
“puri”), da operare nell'ordine a cascata di cui all'art. 19 cit., sicchè il quale dirigente CP_2 interno, doveva essere selezionato in prima istanza, sulla base della idoneità ricavabile dai documenti dallo stesso offerti, secondo i criteri stabiliti.
Che il giudizio di idoneità dovesse tener conto della attinenza delle capacità e delle attitudini professionali del candidato con le funzioni dell'incarico in assegnazione, delle capacità manageriali del dirigente e del livello di competenze linguistiche in linea con le esigenze della direzione
, è chiaramente dimostrato dalla indicazione suppletiva, contenuta nell'interpello, circa il Pt_3 particolare rilievo che si sarebbe dovuto attribuire alle:
-specifiche competenze ed esperienze professionali attinenti alle funzioni delle Direzioni generali;
-competenze ed esperienze manageriali in relazione alla complessità delle strutture e dei processi da dirigere e delle relazioni da tenere con gli altri Dipartimenti e con strutture di altre istituzioni;
- competenze linguistiche di alto livello in ragione delle necessità di analisi di documentazione con le istituzioni europee.
Ebbene, andando a verificare quali erano i compiti della Direzione generale ci si avvede Pt_3 che la stessa era una delle due articolazioni della Unità di Missione , e che in particolare, Pt_4 secondo il Decreto interministeriale n. 492/UDCM del 29.11.2021, avrebbe esercitato le relative funzioni in ordine all'attuazione degli interventi e delle riforme PNRR attraverso due proprie “sotto articolazioni” (rectius, uffici dirigenziali di livello non generale):
A) «l'Ufficio coordinamento e gestione progetti», che avrebbe realizzato, sostanzialmente, un «presidio sull'attuazione degli interventi PNRR» anche con l'esercizio di «funzioni di project management ed expediting» (art. 2, comma 3, lett. a) D.Interm. 492/2021; B) «l'Ufficio supporto tecnico», che avrebbe fornito «assistenza alle strutture del Ministero» per ogni aspetto connesso anche all'applicazione della normativa UE «ivi inclusa (quella) in materia di Aiuti di Stato e DNSH» ed all'attivazione e coordinamento di «programmi di supporto europei (per es. Techincal Support Instrument – TSI)» (art. 2, comma 3, lett. b) D.Interm. 492/2021).
Alla luce di quanto sopra, è di immediata evidenza che l'Amministrazione, precisando i criteri come da interpello, voleva rendere il più possibile aderente alle funzioni e agli obiettivi della Direzione in parola, relativi all'attuazione del PNRR, le professionalità del dirigente che ne avrebbe ricoperto l'incarico di direttore generale, sicchè non si ravvede, in effetti, alcuna razionalità nel “superare” la candidatura del che vantava, come visto, un curriculum oggettivamente calato sulle CP_2 necessità proprie di tale Direzione per poi passare alla valutazione dei dirigenti facenti parte dei successivi gruppi ed approdare infine al gruppo degli esterni (quali la , che non Parte_5 possedeva certo analoghe, specifiche professionalità coerenti con le funzioni di attuazione del PNRR (un solo incarico specifico sull'attuazione del PNRR), attribuite all'ufficio del cui incarico si tratta.
Nemmeno in appello le Amministrazioni risultano in grado di giustificare coerentemente l'esclusione del non riuscendo a spiegare la ritenuta “non rispondenza” delle attitudini CP_2 del candidato rispetto agli ambiti di competenza della neoistituita , ambiti che il Pt_3 Ministro, nel verbale 15.3.2022, individua nella gestione finanziaria e contabile, monitoraggio, rendicontazione e controllo, che tuttavia non sono ambiti di competenza della (ma Pt_3 semmai dell'altra Direzione della Unità di Missione , denominata GEFIM). Pt_4 Non riescono dunque a dar conto del perché il Ministro, nel motivare l'esclusione per mancata rispondenza delle attitudini del abbia fatto riferimento ad aspetti che non inerivano CP_2 assolutamente alla Direzione del cui incarico si trattava.
Quanto poi alla le appellanti non censurano che l'interpello abbia precisato i criteri di Parte_5 valutazione nel senso indicato dal primo giudice, limitandosi a precisare che i criteri venivano integrati anche con riferimento alle capacità manageriali di ampio spettro;
non censurano quindi la non attinenza alle specifiche funzioni Cogespro delle competenze ed esperienze professionali della e nemmeno, correlativamente, l'attinenza di quelle del alle medesime Parte_5 CP_2 funzioni;
le appellanti rilevano, piuttosto, come siano state le competenze trasversali/eterogenee della la completezza delle sue competenze e la sua visione di insieme a fondare il Parte_5 giudizio di idoneità, senza però considerare che non era ciò quello che, in sede di interpello, veniva richiesto in termini di specificità delle competenze.
Le appellanti cercano, per altro verso, di ancorare al criterio di specificità di cui all'interpello le competenze ed esperienze ad ampio raggio della valorizzando il profilo della Parte_5 managerialità, pure richiesta con l'integrazione dei criteri: sostengono infatti che una competenza manageriale più ampia e diversificata sarebbe stata apprezzabile ai fini della conoscenza della complessità delle strutture ministeriali e dei processi istituzionali, ed infatti la Direzione Generale Coordinamento, Gestione progetti e Supporto tecnico richiedeva competenze trasversali proprio in funzione del compito di coordinamento.
L'assunto non convince, posto che la lettura complessiva dei criteri integrativi espressi in sede di interpello impone di valutare la capacità e l'esperienza manageriale del candidato in uno con la specificità dell'ufficio in cui tali capacità ed esperienze devono essere spese (e sotto questo profilo valgono le vaste competenze del nello specifico settore dell'attuazione del PNRR CP_2 riguardo al suo lavoro di coordinamento e interlocuzione diretta, per conto del (poi Pt_8
) con gli altri Dipartimenti del MITE, con il MEF, con il e con i delegati della Pt_6 Pt_2 Commissione UE per la gestione di procedimenti complessi quali l'attuazione del PNRR, gli Aiuti di stato, il Piano di Sviluppo e Coesione, con la personale realizzazione di un cruscotto di monitoraggio delle misure ), senza contare che, peraltro, lo stesso vanta, come Pt_4 CP_2 visto, pregresse esperienze manageriali di dirigenza pubblica anche al di fuori del rapporto di lavoro con il MITE;
fermo restando che, in una lettura complessiva dell'interpello, non era certo la eterogeneità delle esperienze maturate fuori dal Dicastero a costituire il proprium dei criteri integrativi ivi indicati.
Pertanto, l'Amministrazione, pur nella non contestuale valutazione dei due candidati, non si è attenuta ai criteri indicati nell'interpello, né ha motivato adeguatamente l'esclusione della candidatura da una parte ed il conferimento dell'incarico a dall'altra, CP_2 Parte_5 essendovi, invece, materiale a sufficienza perché il non transitasse dalla valutazione del CP_1 (i cui restanti 5 concorrenti del gruppo non erano stati, parimenti, ritenuti idonei) a quella CP_2 di candidati esterni.
Riguardo alla quantificazione del danno, il Tribunale ha determinato il danno da perdita di chances considerando che il numero degli aspiranti all'incarico era stato infine ridotto dall'Amministrazione a solo due realmente idonei (escludendo dunque tutti gli altri candidati facenti parte del medesimo gruppo del e degli altri ruoli), sicchè il danno economico, CP_2 valutato secondo criteri di significativa probabilità, poteva essere quantificato nella misura di un quarto del trattamento previsto per l'incarico de quo nella sua durata triennale (compenso lordo di euro 180.507,77), cui andava aggiunta la retribuzione di risultato minima annua ai sensi del ccnl, pari ad euro 22.070,68. Parte appellante richiama principi ritenuti ormai pacifici in materia (ex multis Cass. civ., sez. lavoro, n. 712 del 2020) secondo cui all'annullamento della delibera di conferimento di incarico per mancanza di motivazione in ordine alla comparazione dei curricula degli aspiranti non consegue una presunzione di nomina dell'incarico, che può intervenire solo a seguito del rinnovo della procedura da parte dell'Amministrazione.
Inoltre, non condivide il ragionamento del giudice che quantifica il danno da perdita di chance unicamente in base alla probabilità di successo dell'avv. senza considerare anche quella CP_2 degli altri candidati esclusi, non potendosi configurare un danno da perdita di chance derivante dalla generica violazione degli obblighi di correttezza e buona fede in difetto della prova specifica della realistica probabilità di successo del candidato escluso.
Nel caso di specie, continua parte appellante, non poteva ritenersi che l'avv. avrebbe CP_2 certamente conseguito l'incarico sperato, dovendo la sua candidatura e, dunque, la sua probabilità di riuscita, essere parametrata e valutata almeno anche rispetto alle altre cinque professionalità candidatesi ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D. Lgs. 165/2001 (perciò con probabilità di successo pari al 16,6%) o addirittura, con ulteriore significativo decremento al 6,25%, rispetto alle probabilità di riuscita degli ulteriori dieci concorrenti ex art. 19, comma 5 bis.
Le censure sono infondate.
Il Tribunale, richiamata la giurisprudenza di legittimità sul punto, ha concluso che a fini dell'accertamento e della liquidazione del danno da perdita di "chance" vanno distinte le ipotesi in cui la suddetta motivazione sia mancante o illegittima, ovvero soltanto insufficiente.
Nel primo caso il giudice investito della domanda risarcitoria deve procedere "ex novo" a una valutazione comparativa del profilo dei candidati, verificando se l'attore avesse una significativa probabilità di essere prescelto e, in caso positivo, calcolando il risarcimento tenendo conto dell'incertezza sottesa alla natura ipotetica del giudizio prognostico;
Nel secondo caso, invece, ove dalla motivazione assunta dalla P.A. sia possibile evincere i criteri di merito posti a fondamento della nomina, il giudice deve comunque apprezzare alla stregua di questi ultimi l'esistenza di una significativa probabilità che la valutazione comparativa delle posizioni dei candidati esclusi conducesse a un diverso esito, su cui fondare il ristoro (v. anche Cass., n. 10567 del 2019). Nella specie, chiosa ancora il giudicante, “il danno subito dall'attuale ricorrente era ravvisabile nella perdita di una probabilità non trascurabile di conseguire il risultato utile sperato, ciò in quanto la valutazione effettuata dall'amministrazione non ha garantito al candidato la possibilità di concorrere legittimamente all'assegnazione dell'incarico che, in base ad una valutazione comparativa non disancorata da precisi ed oggettivi elementi di riscontro, e alla documentazione in atti, avrebbe avuto elevate probabilità di conseguire (e quindi “secondo criteri di significativa probabilità”). Come già evidenziato, in questa vicenda non sono carenti solo le valutazioni comparative, ma le valutazioni in sé, non meramente formali o apparenti, ancorate cioè a quegli elementi obiettivi che sono i soli in grado di assicurarne trasparenza e quindi persuasività.
Nel motivo di appello si imputa al primo giudice di avere esercitato, a fronte della mancata indicazione degli elementi circa i criteri e le motivazioni della selezione, un potere sostitutivo illegittimo, procedendo d'ufficio a una nuova valutazione del concorrente escluso mediante disamina dei titoli curriculari, senza eventualmente rimettere – come invece argomentato dalla stessa richiamata giurisprudenza in materia – il rinnovo dello scrutinio alla PA datrice di lavoro.
La censura non coglie nel segno. Il giudice ha chiaramente delineato il confine entro il quale andava operando la sua valutazione, che era quello segnato da un provvedimento di esclusione della candidatura con motivazione carente ma non mancante, sicche alcun apprezzamento ex novo avrebbe potuto formularsi (e non è stato in effetti formulato), né in via giudiziale, nè di rimessione alla PA.
Il giudice ha fatto piuttosto applicazione dei consolidati principi della SC, secondo cui “Qualora la motivazione assunta dalla P.A. contenga invece almeno una valida espressione dei criteri di merito valorizzati e posti a ondamento della nomina, essendo necessario rispettare la sfera decisionale esclusiva della P.A., l'apprezzamento non potrà invece che riguardare, più limitatamente, la possibilità, ancora secondo criteri di significativa probabilità, che il corretto adempimento, e quindi la valutazione comparativa delle posizioni dei candidati esclusi in relazione ai medesimi titoli valorizzati per il prescelto, potesse portare, nei loro confronti, ad un diverso esito, su cui fondare il ristoro.» (Cass. Sez. Lav. 09/03/2021, n.6485), V. anche Cass. 23.9.2024 n. 25442: questa è la via seguita dal giudice di primo grado.
Lamenta a questo punto parte appellante che il giudice aveva errato nel ritenere provato ex se il danno da perdita di chance solo sulla base della prevalenza del CV dell'avv. come se non CP_2 vi fossero altri soggetti comparabili.
La censura non si confronta con la pronuncia ed è comunque infondata.
Si è detto infatti che la valutazione delle Amministrazioni è risultata completamente disancorata dagli elementi documentali offerti, il che già di per sé evidenzia, a fronte del nutrito compendio documentale offerto a supporto della candidatura la significativa probabilità dello stesso CP_2 di vedersi attribuire l'incarico ove correttamente valutato, di tal chè il motivo di appello, che tenta di reintrodurre il tema della comparazione, e dunque della necessità del confronto con tutti i candidati, non è assolutamente centrato rispetto alla pronuncia.
Senza contare che ad ogni modo, anche a voler seguire il ragionamento delle appellanti, i 5 candidati omologhi al erano stati dallo stesso Ministro, nel verbale del 15.3.2022, ritenuti CP_2 tutti quanti privi di attitudini rispondenti ai diversi ambiti delle funzioni proprie della Direzione
(questa volta correttamente individuate), mentre i candidati del terzo gruppo erano stati Pt_3 già valutati dal Ministro come recessivi rispetto alla risultando quindi confermata la Parte_5 correttezza del ragionamento del primo giudice che ha considerato il numero di aspiranti all'incarico di fatto ridotto a due, con relativa elevata probabilità di successo da parte del CP_2 quantificata nella percentuale 25%.
In ultimo lamenta parte appellante che l'eventuale danno da perdita di chance avrebbe dovuto tenere conto non del 25% del trattamento economico di cui il ricorrente avrebbe beneficiato nell'ipotesi di conferimento dell'incarico di livello generale, ma del 25% della differenza tra quanto avrebbe percepito in qualità di Direttore Generale e quanto già in godimento come dirigente di seconda fascia dei ruoli del Dicastero dell'ambiente, pena il significativo indebito arricchimento da parte del ricorrente.
L'assunto è condivisibile.
Il risarcimento riguarda infatti, in questo caso, la perdita del solo incremento patrimoniale di cui il ricorrente, titolare di incarico di seconda fascia, avrebbe beneficiato ove avesse conseguito l'incarico di Direttore Generale, per il triennio di durata dello stesso. Dunque, il danno deve essere quantificato nel 25% della differenza tra il trattamento proprio dell'incarico di prima fascia, non assegnato, e quello, di seconda fascia, dell'incarico in godimento, potendosi in proposito fare applicazione del conteggio elaborato nel ricorso in appello, non contestato ex adverso.
Ne consegue che la condanna delle appellanti al pagamento in favore del del risarcimento CP_2 del danno da perdita di chance va rideterminato nella minor somma di euro 77.069,11, così parzialmente riformandosi la impugnata sentenza, confermata nel resto.
Le spese del doppio grado, stante il complessivo esito della lite, possono essere compensate in ragione di un quarto, mentre seguono per la restante quota il principio della soccombenza, e dunque poste a carico delle Amministrazioni odierne appellanti nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle vigenti tariffe forensi.
P.Q.M.
La Corte, in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto, dispone che la condanna in solido della e del al risarcimento del danno da Parte_1 Pt_2 perdita di chances in favore di sia da quantificarsi nella minor somma di euro Controparte_2 77.069,11, oltre accessori. Compensa in ragione di 1/4 le spese del doppio grado e pone a carico delle Amministrazioni in solido la residua quota delle spese, che liquida, per l'intero, quanto al primo grado in euro 4.500,00 e quanto all'appello in euro 5.500,00, oltre - su tutte le somme – il rimborso delle spese forfettarie nella misura prevista dalle disposizioni tempo per tempo vigenti, Iva e Cpa di legge.
Roma, 04/11/2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste