Articolo 344 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
Articolo 343Articolo 345
Versione
12 maggio 1963
Art. 344. I residui attivi alla chiusura dell'eserci-
zio 1944-45 quali risultano dalla deliberazio-
ne della Corte dei conti sono stabiliti nelle
seguenti somme:
somme rimaste da riscuotere per la compe-
tenza propria dell'esercizio 1944-45 (arti-
colo 340) .................................... L. 19.043.992.702,03 somme rimaste da riscuotere sui residui
degli esercizi precedenti (art. 342) ......... " 5.993.020.997,03 somme riscosse e non versate (colonna s
del riepilogo dell'entrata) .................. " -
------------------ Residui attivi al 30 giugno 1945 ... L. 25.037.013.699,06
------------------
Entrata in vigore il 12 maggio 1963