TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 25/03/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei SInori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1942/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 18/02/2025
da
, con il proc. e dom. avv. VENTURINI STEFANO, per Parte_1
mandato in calce al ricorso,
e da
, con il proc. e dom. avv. BASIACO CRISTINA, per Parte_2
mandato in calce al ricorso,
avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto:
di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
divorzio
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.; congiunto
1
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (sent. 174/2024
dell'11/07/2024, pubblicata il 16/07/2024);
- rilevato che dal matrimonio sono nati la figlia (il 01/06/2004), Per_1
maggiorenne non economicamente indipendente, e il figlio (il 07/09/2009), Per_2
minore, e accertato che le condizioni corrispondono agli interessi del minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in LESTIZZA (UD) il
29/09/2013 tra , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], alle seguenti Parte_2
condizioni:
1) dispone che l'affidamento del minore sarà condiviso tra i coniugi, Persona_3
con collocazione prevalente e residenza presso la madre e con la ripartizione equa dei doveri inerenti alla responsabilità genitoriale;
i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse in relazione all'educazione del figlio, alla sua istruzione e salute;
2) dispone che la casa familiare, sita a Lestizza (UD), in via Montello n. 11/3,
rimane assegnata alla SI.ra , la quale continuerà a convivere Parte_1
con i figli;
Per_1 Per_2
3) dispone che il padre continuerà a vedere e tenere con sé il figlio a fine Per_2
settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
4) dispone che le vacanze natalizie continueranno ad essere suddivise in modo paritario con alternanza di anno in anno dei giorni di Natale e della Vigilia di
Natale, come anche le vacanze di Pasqua continueranno ad essere suddivise al
2
50% tra i genitori, con alternanza di anno in anno in due periodi dalla fine delle lezioni alla sera di Pasqua e dalla sera di Pasqua alla ripresa delle lezioni scolastiche;
5) dispone che ciascun genitore tenga con sé il figlio minore durante le Per_2
vacanze lavorative per due settimane, anche non consecutive;
6) pone a carico del SI. l'obbligo di versare, entro il giorno 15 di ogni Pt_2
mese sul conto della SI.ra a titolo di contributo al mantenimento di Pt_1
entrambi i figli, l'importo mensile di € 300,00 (€ 150,00 a figlio), che verrà
rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
7) pone a carico di entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie relative ai figli, così come indicate e regolamentate dal Protocollo
del Tribunale di Udine;
le spese anticipate da un genitore, verranno rimborsate all'altro entro un mese dall'invio delle ricevute di spesa;
8) dà atto che l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla madre;
9) nulla tra i coniugi a titolo di mantenimento in quanto gli stessi si sono dichiarati economicamente autonomi;
10) dà atto che ciascun coniuge ha autorizzato l'altro al rilascio/rinnovo del passaporto o documento equipollente valido per l'espatrio per sé e per il figlio minore.
11) Spese legali integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LESTIZZA (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 4, parte I, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2013.
Udine, li 20/03/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
3
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei SInori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1942/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 18/02/2025
da
, con il proc. e dom. avv. VENTURINI STEFANO, per Parte_1
mandato in calce al ricorso,
e da
, con il proc. e dom. avv. BASIACO CRISTINA, per Parte_2
mandato in calce al ricorso,
avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto:
di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
divorzio
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.; congiunto
1
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (sent. 174/2024
dell'11/07/2024, pubblicata il 16/07/2024);
- rilevato che dal matrimonio sono nati la figlia (il 01/06/2004), Per_1
maggiorenne non economicamente indipendente, e il figlio (il 07/09/2009), Per_2
minore, e accertato che le condizioni corrispondono agli interessi del minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in LESTIZZA (UD) il
29/09/2013 tra , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], alle seguenti Parte_2
condizioni:
1) dispone che l'affidamento del minore sarà condiviso tra i coniugi, Persona_3
con collocazione prevalente e residenza presso la madre e con la ripartizione equa dei doveri inerenti alla responsabilità genitoriale;
i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse in relazione all'educazione del figlio, alla sua istruzione e salute;
2) dispone che la casa familiare, sita a Lestizza (UD), in via Montello n. 11/3,
rimane assegnata alla SI.ra , la quale continuerà a convivere Parte_1
con i figli;
Per_1 Per_2
3) dispone che il padre continuerà a vedere e tenere con sé il figlio a fine Per_2
settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
4) dispone che le vacanze natalizie continueranno ad essere suddivise in modo paritario con alternanza di anno in anno dei giorni di Natale e della Vigilia di
Natale, come anche le vacanze di Pasqua continueranno ad essere suddivise al
2
50% tra i genitori, con alternanza di anno in anno in due periodi dalla fine delle lezioni alla sera di Pasqua e dalla sera di Pasqua alla ripresa delle lezioni scolastiche;
5) dispone che ciascun genitore tenga con sé il figlio minore durante le Per_2
vacanze lavorative per due settimane, anche non consecutive;
6) pone a carico del SI. l'obbligo di versare, entro il giorno 15 di ogni Pt_2
mese sul conto della SI.ra a titolo di contributo al mantenimento di Pt_1
entrambi i figli, l'importo mensile di € 300,00 (€ 150,00 a figlio), che verrà
rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
7) pone a carico di entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie relative ai figli, così come indicate e regolamentate dal Protocollo
del Tribunale di Udine;
le spese anticipate da un genitore, verranno rimborsate all'altro entro un mese dall'invio delle ricevute di spesa;
8) dà atto che l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla madre;
9) nulla tra i coniugi a titolo di mantenimento in quanto gli stessi si sono dichiarati economicamente autonomi;
10) dà atto che ciascun coniuge ha autorizzato l'altro al rilascio/rinnovo del passaporto o documento equipollente valido per l'espatrio per sé e per il figlio minore.
11) Spese legali integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LESTIZZA (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 4, parte I, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2013.
Udine, li 20/03/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
3