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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 08/10/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 357/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
La Corte d'Appello di Trieste, I Sez. Civile, riunita in persona dei Magistrati
Dott. Arturo Picciotto Presidente
Dott. Daniele Venier Consigliere
Dott. BE AL Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 357/2024 R.G., promossa con ricorso in appello depositato il
04.11.2024
da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
IA SA del Foro di Udine e presso il suo studio elettivamente domiciliata,
giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta
-appellante –
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Damiana CP_1 CodiceFiscale_2
Princic del Foro di Gorizia e presso il suo studio elettivamente domiciliato, giusta mandato
- RESISTENTE-APPELLATO – con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di
Trieste.
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 896/2024 pubblicata il 30.09.2024
Conclusioni delle parti.
Per l'appellante:
- determinarsi nell'importo di € 600,00 mensili, o in quello maggiore o minore ritenuto di giustizia, con le rivalutazioni di legge, l'assegno di mantenimento a carico del marito con decorrenza dalla domanda o subordinatamente dall'udienza presidenziale o in estremo denegato subordine come ritenuto di giustizia;
- accertarsi e dichiararsi che il fallimento del matrimonio è causato dal fatto e colpa del marito e segnatamente dalla di lui infedeltà coniugale;
- dichiararsi conseguentemente l'addebito della separazione a carico del marito con ogni conseguenza di legge
Spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio rifusi.
Per l'appellato:
Nel merito, in via principale,
1. Respingere l'appello proposto dalla signora , perchè infondato Parte_1
in fatto e diritto;
2. Riformare la sentenza n. 896/2024 del Tribunale di Udine nella parte in cui dispone che il sig. versi alla signora , entro il giorno 10 di CP_1 Parte_1 ogni mese, a titolo di assegno di mantenimento, la somma di € 150,00.- mensili oltre alla rivalutazione monetaria annuale in base agi indici ISTAT e, per l'effetto, dichiarare i coniugi autosufficienti;
3. Riformare la sentenza n. n. 896/2024 del Tribunale di Udine nella parte in cui dispone la rifusione delle spese di lite in favore del sig. limitatamente CP_1
alla metà delle stesse e, per l'effetto, condannare la signora al Parte_1
pagamento dell'intera quota delle spese di lite così come liquidate dal Tribunale di
Udine.
Nel merito, in via subordinata:
4. Respingere l'appello proposto dalla signora , perchè infondato Parte_1
in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Per il Pubblico Ministero:
chiede il rigetto dell'appello.
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato in data 18.1.2023 LE MO adiva il Tribunale di Udine
chiedendo la pronuncia di separazione personale dalla moglie . Il Parte_1
ricorrente esponeva che le parti si erano unite in matrimonio in data 09.07.2011 a
CC (Udine), che dall'unione non erano nati, che la aveva un figlio Pt_1
nato da un precedente matrimonio, che il rapporto coniugale era entrato in crisi a causa del morboso attaccamento al figlio, dei continui viaggi in Spagna e del rifiuto della di lavorare assieme al marito nell'attività di famiglia. Pt_1 La aderiva alla richiesta di separazione, ma ne chiedeva l'addebito allo Pt_1 CP_1
stante l'infedeltà coniugale e i maltrattamenti psicologici cui l'aveva sottoposta.
Chiedeva inoltre che venisse posto a carico dello assegno di mantenimento, CP_1
originariamente quantificato in euro 900,00 e da ultimo in euro 600,00 mensili.
2. Con la sentenza appellata il tribunale accertava l'ìrreversibilità della crisi coniugale e pronunciava la separazione personale tra i coniugi, respingeva la domanda di addebito, determinava in euro 150,00 mensili, in luogo di euro 400,00 come stabilito in sede presidenziale, l'importo dell'assegno di mantenimento del coniuge a carico dello e compensava le spese di lite per la metà, ponendo il restante mezzo a CP_1
carico della Pt_1
Quanto all'addebito, il primo giudicante riteneva vaghe e prive di riscontro le allegazioni della circa l'infedeltà del coniuge. Il tribunale rilevava che la Pt_1
resistente non aveva indicato alcun testimone in grado di riferire sull'infedeltà, la cui prova non poteva essere affidata all'interrogatorio formale dello poiché CP_1
l'addebito riguardava situazioni legate a diritti indisponibili. Nè costituiva prova sufficiente dell'infedeltà un messaggio vocale dello che non consentiva di CP_1
stabilire quando l'infedeltà si sarebbe verificata nè la sua efficienza causale nella crisi coniugale. Nel merito, il tribunale rilevava comunque che la crisi coniugale era già in atto da anni, sin dal 2014, a causa dei conflitti legati al rapporto della moglie col figlio di lei ed alle frequenti assenze per seguirlo nei suoi impegni. Quanto all'assegno di mantenimento, riteneva sussistere una effettiva disparità economica tra le parti, in quanto lo disponeva di un reddito da lavoro dipendente di circa euro 1.600,00 CP_1 mensili, mentre la non disponeva di redditi stabili, ancorchè risultasse Pt_1
proprietaria di un immobile in Argentina, intestataria di conti bancari e si fosse trasferita a vivere in Spagna presso il figlio, senza oneri abitativi ed in un contesto di agiatezza. Il tribunale non ha ritenuto provato un tenore di vita matrimoniale particolarmente elevato, per cui ha concluso per il riconoscimento dell'assegno,
riducendone però l'importo (da € 400 ad € 150). In ordine alle spese di lite, condannava la a rifonderne allo la metà in quanto soccombente sulla domanda di Pt_1 CP_1
addebito e parzialmente soccombente sulla domanda di assegno di mantenimento.
3. Avverso la sentenza ha interposto appello , fondato su due Parte_1
motivi.
Con il primo motivo si duole del rigetto della domanda di addebito. Secondo
l'appellante il Tribunale, rigettando l'addebito a carico dello avrebbe trascurato CP_1
i fatti rilevanti, non considerando decisiva la prova del messaggio vocale ed accogliendo erroneamente la tesi del coniuge, secondo cui la crisi matrimoniale preesisteva al tradimento, senza che però ve ne fosse riscontro probatorio.
Con il secondo motivo critica la riduzione dell'assegno di mantenimento ad euro
150,00 in stabilita in sede di decisione finale, chiedendo esso sia riconosciuto nella misura di euro 600,00 od altra ritenuta equa, con decorrenza dalla domanda giudiziale o dall'udienza presidenziale. Si duole che il tribunale abbia considerato volontaria, e non provocata dalla condotta del marito, la scelta di abbandonarlo trasferendosi in
Spagna; che abbia valorizzato documenti tardivamente prodotti per inferirne la conduzione di uno stile di vita 'mondano ed agiato'; che abbia ritenuta la Pt_1 attualmente capace di produrre reddito, in particolare svolgendo attività di assistenza agli anziani, mentre si trattava di attività occasionale, risalente a molti anni addietro ed attualmente essa era disoccupata;
che abbia travisato il carattere precario della sistemazione abitativa in Spagna presso il figlio.
4. Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e CP_1
proponendo appello incidentale con due mezzi.
Con il primo chiede sia escluso l'assegno di mantenimento in favore del coniuge.
Secondo l'appellante la pronuncia sul punto è affetta da grave contraddittorietà,
laddove ha affermato sussistere un divario economico “innegabile” tra le parti,
ammettendo tuttavia l'impossibilità di ricostruire con certezza “attuali entrate economiche stabili e continuative” in capo alla la cui situazione economica, Pt_1
sostiene, presenta elementi di opacità non approfonditi dal tribunale. Sostiene che la vive stabilmente in Spagna presso la famiglia del figlio conducendo uno stile Pt_1
di vita “agiato e mondano”, diverso da quello matrimoniale, risultando altresì
proprietaria di tre immobili in Argentina, di cui due acquistati nel 2021.
Con il secondo motivo, si duole della parziale compensazione delle spese del primo grado. Sostiene che il rigetto della domanda di addebito e il riconoscimento di un assegno di mantenimento molto inferiore a quanto richiesto, ne avrebbero dovuto comportare l'integrale sopportazione in capo alla Pt_1
5. Il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto dell'appello.
6. Senza svolgimento di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
7. Addebito (primo motivo dell'appello principale).
L'appellante non ha riproposto le istanze istruttorie da essa proposte e non ammesse in primo grado, non muovendo specifici rilievi avverso il provvedimento 22.11.2023 con il quale il tribunale ha ritenuto irrilevanti le prove testimoniali ed inammissibile l'interrogatorio formale dello vertente sull'asserita infedeltà, in conformità con CP_1
l'orientamento giurisprudenziale a tenore del quale nel giudizio di separazione personale dei coniugi, ed al fine della addebitabilità della separazione, vertendosi in materia di diritti indisponibili, le ammissioni di una parte non possono assumere valore di confessione in senso stretto, a norma dell'art. 2730 cod. civ., ma possono essere utilizzate - unitamente ad altri elementi probatori - quali presunzioni ed indizi liberamente valutabili, sempre che esprimano non opinioni o giudizi o stati d'animo personali, ma fatti obiettivi, suscettibili, in quanto tali, di essere valutati giuridicamente come indice della violazione di specifici doveri coniugali (Cass. 4.4.2014, n. 7998).
Ciò posto, l'unico concreto elemento probatorio offerto dalla a supporto della Pt_1
relazione extraconiugale del marito è costituito da un messaggio vocale del settembre
2022, asseritamente contenente ammissioni del tradimento. Senonchè tale elemento non può essere ritenuto decisivo ai fini dell'addebito, sia per il suo contenuto intrinseco, privo di riferimenti sufficientemente circostanziati ed univoci, sia perché,
anche per tale ragione, esso non costituisce la prova, che non è desumibile da altri elementi acquisiti al giudizio, che l'infedeltà, ove anche effettivamente consumata, sia stata la causa esclusiva o determinante della disgregazione del vincolo matrimoniale.
In base all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. un, n. 2494/1982, Cass. Civ., sez. I, 17 maggio 2017, n. 12392), infatti, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale. In particolare, grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda allegare e provare l'anteriorità della crisi matrimoniale (cfr.
Cass. civ., sez. VI, 19 febbraio 2018, n. 3923; Cass. civ. sez. VI, 20 ottobre 2019, n.
27777).
In sintesi, perché possa disporsi l'addebito è necessario che sussista un nesso causale tra la violazione dei doveri coniugali e la rottura dell'unione, nesso che nel caso in esame non risulta adeguatamente provato. Dalla ricostruzione dei fatti di causa, emerge che già da tempo antecedente al 2022 il rapporto coniugale risultava compromesso in modo strutturale, per effetto di una progressiva e profonda divergenza tra le visioni di vita dei coniugi, i quali avevano cessato da anni di condividere valori, progetti, obiettivi comuni e momenti di intimità. Da un lato, lo aveva manifestato una preferenza CP_1
per una vita riservata e radicata nel contesto locale del cividalese;
dall'altro, la aveva progressivamente concentrato le proprie energie e priorità sulla figura Pt_1
del figlio – nato da una precedente relazione – e sulla sua nuova famiglia residente in
Spagna, dove ella si è recata con sempre maggiore frequenza fino a stabilirvisi in via definitiva. Parimenti, le allegazioni della in ordine a presunti maltrattamenti Pt_1 di natura psicologica e morale posti in essere dal coniuge sono rimaste del tutto sfornite di adeguato riscontro probatorio, tanto che è stata abbandonata in corso di giudizio di primo grado la domanda risarcitoria su di essi fondata. Il motivo va dunque rigettato.
8. Assegno di mantenimento (secondo motivo dell'appello principale, primo dell'appello incidentale).
8.1. Il Tribunale ha ridotto l'assegno mensile di mantenimento da € 400 euro
(inizialmente disposti con ordinanza presidenziale) a € 150,00, valorizzando da un lato il divario economico tra le parti, ma anche la capacità lavorativa residua dell'appellante, il suo stile di vita, nonché la presenza di redditi e patrimoni non pienamente documentati.
La Quintana ha dedotto la mancanza di entrate, ma non ha fornito prova sufficiente dell'impossibilità oggettiva di procurarsi un reddito. Al contrario, emergono profili di inattendibilità rispetto alle reali condizioni economico-patrimoniali della stessa, con riferimento alla titolarità di conti correnti bancari (la cui accensione lascia presumere la sussistenza di flussi reddituali) e di immobili all'estero, elementi che costituiscono indice di disponibilità economiche, in relazione alle quali la non ha fornito Pt_1
nel processo adeguata contezza e che lasciano supporre che essa sia tuttora in possesso,
malgrado la non più giovane età, di una concreta e attuale capacità lavorativa.
Quanto alla richiesta corresponsione dell'assegno con decorrenza dalla data della domanda, o subordinatamente dall'udienza presidenziale, va rilevato che, dopo i provvedimenti presidenziali del 3.4.2023 che avevano stabilito un assegno di € 400,00
mensili, il collegio ha ne ha ridefinito l'importo riducendolo ad € 150,00 con decorrenza da una data successiva al deposito della sentenza, statuendo quindi che il pregresso rimanesse acquisito.
Il motivo dell'appellante principale in punto addebito va dunque respinto.
8.2. La decisione del Tribunale di riconoscere in favore di un Parte_1
assegno di mantenimento, sebbene di importo contenuto (€ 150,00 mensili), risulta conforme ai criteri dettati dall'art. 156 c.c., nonché ai principi consolidati della giurisprudenza di legittimità in materia. In particolare, si rammenta che l'assegno di mantenimento in sede di separazione ha natura assistenziale e presuppone una disparità
economica tra i coniugi, tale da giustificare la corresponsione di un contributo da parte del coniuge economicamente più forte in favore dell'altro, al fine di garantire il sostentamento dignitoso, in proporzione al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e alle rispettive condizioni economiche.
Nel caso di specie, la Corte osserva che, quanto al pregresso tenore di vita, la stessa resistente in primo grado riferiva: “Oltre il minimo vitale il tenore di vita della resistente comprendeva la disponibilità dell'auto – al cui acquisto ha anche contribuito
– e la possibilità di viaggiare due o tre volte all'anno per visitare la famiglia d'origine in Argentina e Spagna”. Non sono state dedotte quindi particolari condizioni di agiatezza, ed anzi una certa ristrettezza, se si fa eccezione per i viaggi aerei. Inoltre, è
la stessa resistente ad aver dichiarato che, malgrado tanta ristrettezza, era riuscita a mettere da parte oltre 23.000,00 euro, segno quindi di evidente capacità reddituale.
Ciò posto - e pur tenuto conto del fatto che, dopo il trasferimento in Spagna presso il figlio, la non ha documentato di dover sopportare, quantomeno allo stato, Pt_1 oneri per il soddisfacimento di esigenze abitative - non di meno, le sue condizioni reddituali risultano significativamente inferiori rispetto a quelle dell'ex coniuge.
Infatti, lo risulta titolare di un reddito fisso e regolare derivante da lavoro CP_1
dipendente, mentre l'appellante non risulta disporre di fonti di reddito fisse né svolgere attività lavorativa stabile e tracciabile. Pertanto, pur in presenza delle già rilevate incongruenze ed opacità nelle dichiarazioni patrimoniali della – che Pt_1
giustificano una valutazione restrittiva sull'ammontare dell'assegno – si ritiene comunque sussistente il presupposto fondamentale per l'attribuzione del contributo al mantenimento, ravvisandosi un divario economico non trascurabile tra le parti ed il non modesto periodo di vita coniugale. L'attuale situazione di vita della presso la Pt_1
famiglia del figlio in Spagna non le garantisce un'autonomia economica personale, né
il trasferimento in Spagna è stato il frutto di una scelta dettata da motivazioni professionali, con prospettive di redditività. Analogamente, non è sufficiente il mero richiamo a esperienze lavorative risalenti (cura di anziani nel periodo 2003–2006;
attività sportiva amatoriale), di cui non vi è prova che siano attualmente esercitate, per escludere ogni esigenza assistenziale. Di conseguenza, la quantificazione operata dal
Tribunale – che ha attribuito un assegno di importo contenuto e modulato sulle effettive disponibilità delle parti – appare equilibrata, proporzionata e non merita censure.
Anche l'appello incidentale sul punto va dunque rigettato
9. Spese del primo grado (secondo motivo dell'appello incidentale).
Il Tribunale ha esercitato un potere discrezionale, compensando le spese per la metà,
in considerazione della soccombenza reciproca parziale. Il parziale accoglimento della domanda attorea in punto assegno di mantenimento, escludendo la totale soccombenza dell'attrice, impedisce di ravvisare la sussistenza dei presupposti per la condanna dell'attrice alla loro integrale rifusione ex art. 91 c.p.c. Anche tale motivo deve perciò
essere respinto.
10. Spese del giudizio d'appello.
Il rigetto di entrambi gli appelli, principale ed incidentale, ne giustifica l'integrale compensazione tra le parti litiganti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa intestata, così provvede:
1) rigetta entrambi gli appelli, principale ed incidentale;
2) spese del grado interamente compensate.
Da' atto del rigetto di entrambe le impugnazioni, principale ed incidentale, ai fini del pagamento del doppio contributo unificato.
Trieste, 7.10.2025
Il Presidente
Dott. Arturo Picciotto
Il Consigliere Est.
Dott. BE AL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
La Corte d'Appello di Trieste, I Sez. Civile, riunita in persona dei Magistrati
Dott. Arturo Picciotto Presidente
Dott. Daniele Venier Consigliere
Dott. BE AL Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 357/2024 R.G., promossa con ricorso in appello depositato il
04.11.2024
da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
IA SA del Foro di Udine e presso il suo studio elettivamente domiciliata,
giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta
-appellante –
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Damiana CP_1 CodiceFiscale_2
Princic del Foro di Gorizia e presso il suo studio elettivamente domiciliato, giusta mandato
- RESISTENTE-APPELLATO – con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di
Trieste.
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 896/2024 pubblicata il 30.09.2024
Conclusioni delle parti.
Per l'appellante:
- determinarsi nell'importo di € 600,00 mensili, o in quello maggiore o minore ritenuto di giustizia, con le rivalutazioni di legge, l'assegno di mantenimento a carico del marito con decorrenza dalla domanda o subordinatamente dall'udienza presidenziale o in estremo denegato subordine come ritenuto di giustizia;
- accertarsi e dichiararsi che il fallimento del matrimonio è causato dal fatto e colpa del marito e segnatamente dalla di lui infedeltà coniugale;
- dichiararsi conseguentemente l'addebito della separazione a carico del marito con ogni conseguenza di legge
Spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio rifusi.
Per l'appellato:
Nel merito, in via principale,
1. Respingere l'appello proposto dalla signora , perchè infondato Parte_1
in fatto e diritto;
2. Riformare la sentenza n. 896/2024 del Tribunale di Udine nella parte in cui dispone che il sig. versi alla signora , entro il giorno 10 di CP_1 Parte_1 ogni mese, a titolo di assegno di mantenimento, la somma di € 150,00.- mensili oltre alla rivalutazione monetaria annuale in base agi indici ISTAT e, per l'effetto, dichiarare i coniugi autosufficienti;
3. Riformare la sentenza n. n. 896/2024 del Tribunale di Udine nella parte in cui dispone la rifusione delle spese di lite in favore del sig. limitatamente CP_1
alla metà delle stesse e, per l'effetto, condannare la signora al Parte_1
pagamento dell'intera quota delle spese di lite così come liquidate dal Tribunale di
Udine.
Nel merito, in via subordinata:
4. Respingere l'appello proposto dalla signora , perchè infondato Parte_1
in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Per il Pubblico Ministero:
chiede il rigetto dell'appello.
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato in data 18.1.2023 LE MO adiva il Tribunale di Udine
chiedendo la pronuncia di separazione personale dalla moglie . Il Parte_1
ricorrente esponeva che le parti si erano unite in matrimonio in data 09.07.2011 a
CC (Udine), che dall'unione non erano nati, che la aveva un figlio Pt_1
nato da un precedente matrimonio, che il rapporto coniugale era entrato in crisi a causa del morboso attaccamento al figlio, dei continui viaggi in Spagna e del rifiuto della di lavorare assieme al marito nell'attività di famiglia. Pt_1 La aderiva alla richiesta di separazione, ma ne chiedeva l'addebito allo Pt_1 CP_1
stante l'infedeltà coniugale e i maltrattamenti psicologici cui l'aveva sottoposta.
Chiedeva inoltre che venisse posto a carico dello assegno di mantenimento, CP_1
originariamente quantificato in euro 900,00 e da ultimo in euro 600,00 mensili.
2. Con la sentenza appellata il tribunale accertava l'ìrreversibilità della crisi coniugale e pronunciava la separazione personale tra i coniugi, respingeva la domanda di addebito, determinava in euro 150,00 mensili, in luogo di euro 400,00 come stabilito in sede presidenziale, l'importo dell'assegno di mantenimento del coniuge a carico dello e compensava le spese di lite per la metà, ponendo il restante mezzo a CP_1
carico della Pt_1
Quanto all'addebito, il primo giudicante riteneva vaghe e prive di riscontro le allegazioni della circa l'infedeltà del coniuge. Il tribunale rilevava che la Pt_1
resistente non aveva indicato alcun testimone in grado di riferire sull'infedeltà, la cui prova non poteva essere affidata all'interrogatorio formale dello poiché CP_1
l'addebito riguardava situazioni legate a diritti indisponibili. Nè costituiva prova sufficiente dell'infedeltà un messaggio vocale dello che non consentiva di CP_1
stabilire quando l'infedeltà si sarebbe verificata nè la sua efficienza causale nella crisi coniugale. Nel merito, il tribunale rilevava comunque che la crisi coniugale era già in atto da anni, sin dal 2014, a causa dei conflitti legati al rapporto della moglie col figlio di lei ed alle frequenti assenze per seguirlo nei suoi impegni. Quanto all'assegno di mantenimento, riteneva sussistere una effettiva disparità economica tra le parti, in quanto lo disponeva di un reddito da lavoro dipendente di circa euro 1.600,00 CP_1 mensili, mentre la non disponeva di redditi stabili, ancorchè risultasse Pt_1
proprietaria di un immobile in Argentina, intestataria di conti bancari e si fosse trasferita a vivere in Spagna presso il figlio, senza oneri abitativi ed in un contesto di agiatezza. Il tribunale non ha ritenuto provato un tenore di vita matrimoniale particolarmente elevato, per cui ha concluso per il riconoscimento dell'assegno,
riducendone però l'importo (da € 400 ad € 150). In ordine alle spese di lite, condannava la a rifonderne allo la metà in quanto soccombente sulla domanda di Pt_1 CP_1
addebito e parzialmente soccombente sulla domanda di assegno di mantenimento.
3. Avverso la sentenza ha interposto appello , fondato su due Parte_1
motivi.
Con il primo motivo si duole del rigetto della domanda di addebito. Secondo
l'appellante il Tribunale, rigettando l'addebito a carico dello avrebbe trascurato CP_1
i fatti rilevanti, non considerando decisiva la prova del messaggio vocale ed accogliendo erroneamente la tesi del coniuge, secondo cui la crisi matrimoniale preesisteva al tradimento, senza che però ve ne fosse riscontro probatorio.
Con il secondo motivo critica la riduzione dell'assegno di mantenimento ad euro
150,00 in stabilita in sede di decisione finale, chiedendo esso sia riconosciuto nella misura di euro 600,00 od altra ritenuta equa, con decorrenza dalla domanda giudiziale o dall'udienza presidenziale. Si duole che il tribunale abbia considerato volontaria, e non provocata dalla condotta del marito, la scelta di abbandonarlo trasferendosi in
Spagna; che abbia valorizzato documenti tardivamente prodotti per inferirne la conduzione di uno stile di vita 'mondano ed agiato'; che abbia ritenuta la Pt_1 attualmente capace di produrre reddito, in particolare svolgendo attività di assistenza agli anziani, mentre si trattava di attività occasionale, risalente a molti anni addietro ed attualmente essa era disoccupata;
che abbia travisato il carattere precario della sistemazione abitativa in Spagna presso il figlio.
4. Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e CP_1
proponendo appello incidentale con due mezzi.
Con il primo chiede sia escluso l'assegno di mantenimento in favore del coniuge.
Secondo l'appellante la pronuncia sul punto è affetta da grave contraddittorietà,
laddove ha affermato sussistere un divario economico “innegabile” tra le parti,
ammettendo tuttavia l'impossibilità di ricostruire con certezza “attuali entrate economiche stabili e continuative” in capo alla la cui situazione economica, Pt_1
sostiene, presenta elementi di opacità non approfonditi dal tribunale. Sostiene che la vive stabilmente in Spagna presso la famiglia del figlio conducendo uno stile Pt_1
di vita “agiato e mondano”, diverso da quello matrimoniale, risultando altresì
proprietaria di tre immobili in Argentina, di cui due acquistati nel 2021.
Con il secondo motivo, si duole della parziale compensazione delle spese del primo grado. Sostiene che il rigetto della domanda di addebito e il riconoscimento di un assegno di mantenimento molto inferiore a quanto richiesto, ne avrebbero dovuto comportare l'integrale sopportazione in capo alla Pt_1
5. Il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto dell'appello.
6. Senza svolgimento di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
7. Addebito (primo motivo dell'appello principale).
L'appellante non ha riproposto le istanze istruttorie da essa proposte e non ammesse in primo grado, non muovendo specifici rilievi avverso il provvedimento 22.11.2023 con il quale il tribunale ha ritenuto irrilevanti le prove testimoniali ed inammissibile l'interrogatorio formale dello vertente sull'asserita infedeltà, in conformità con CP_1
l'orientamento giurisprudenziale a tenore del quale nel giudizio di separazione personale dei coniugi, ed al fine della addebitabilità della separazione, vertendosi in materia di diritti indisponibili, le ammissioni di una parte non possono assumere valore di confessione in senso stretto, a norma dell'art. 2730 cod. civ., ma possono essere utilizzate - unitamente ad altri elementi probatori - quali presunzioni ed indizi liberamente valutabili, sempre che esprimano non opinioni o giudizi o stati d'animo personali, ma fatti obiettivi, suscettibili, in quanto tali, di essere valutati giuridicamente come indice della violazione di specifici doveri coniugali (Cass. 4.4.2014, n. 7998).
Ciò posto, l'unico concreto elemento probatorio offerto dalla a supporto della Pt_1
relazione extraconiugale del marito è costituito da un messaggio vocale del settembre
2022, asseritamente contenente ammissioni del tradimento. Senonchè tale elemento non può essere ritenuto decisivo ai fini dell'addebito, sia per il suo contenuto intrinseco, privo di riferimenti sufficientemente circostanziati ed univoci, sia perché,
anche per tale ragione, esso non costituisce la prova, che non è desumibile da altri elementi acquisiti al giudizio, che l'infedeltà, ove anche effettivamente consumata, sia stata la causa esclusiva o determinante della disgregazione del vincolo matrimoniale.
In base all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. un, n. 2494/1982, Cass. Civ., sez. I, 17 maggio 2017, n. 12392), infatti, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale. In particolare, grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda allegare e provare l'anteriorità della crisi matrimoniale (cfr.
Cass. civ., sez. VI, 19 febbraio 2018, n. 3923; Cass. civ. sez. VI, 20 ottobre 2019, n.
27777).
In sintesi, perché possa disporsi l'addebito è necessario che sussista un nesso causale tra la violazione dei doveri coniugali e la rottura dell'unione, nesso che nel caso in esame non risulta adeguatamente provato. Dalla ricostruzione dei fatti di causa, emerge che già da tempo antecedente al 2022 il rapporto coniugale risultava compromesso in modo strutturale, per effetto di una progressiva e profonda divergenza tra le visioni di vita dei coniugi, i quali avevano cessato da anni di condividere valori, progetti, obiettivi comuni e momenti di intimità. Da un lato, lo aveva manifestato una preferenza CP_1
per una vita riservata e radicata nel contesto locale del cividalese;
dall'altro, la aveva progressivamente concentrato le proprie energie e priorità sulla figura Pt_1
del figlio – nato da una precedente relazione – e sulla sua nuova famiglia residente in
Spagna, dove ella si è recata con sempre maggiore frequenza fino a stabilirvisi in via definitiva. Parimenti, le allegazioni della in ordine a presunti maltrattamenti Pt_1 di natura psicologica e morale posti in essere dal coniuge sono rimaste del tutto sfornite di adeguato riscontro probatorio, tanto che è stata abbandonata in corso di giudizio di primo grado la domanda risarcitoria su di essi fondata. Il motivo va dunque rigettato.
8. Assegno di mantenimento (secondo motivo dell'appello principale, primo dell'appello incidentale).
8.1. Il Tribunale ha ridotto l'assegno mensile di mantenimento da € 400 euro
(inizialmente disposti con ordinanza presidenziale) a € 150,00, valorizzando da un lato il divario economico tra le parti, ma anche la capacità lavorativa residua dell'appellante, il suo stile di vita, nonché la presenza di redditi e patrimoni non pienamente documentati.
La Quintana ha dedotto la mancanza di entrate, ma non ha fornito prova sufficiente dell'impossibilità oggettiva di procurarsi un reddito. Al contrario, emergono profili di inattendibilità rispetto alle reali condizioni economico-patrimoniali della stessa, con riferimento alla titolarità di conti correnti bancari (la cui accensione lascia presumere la sussistenza di flussi reddituali) e di immobili all'estero, elementi che costituiscono indice di disponibilità economiche, in relazione alle quali la non ha fornito Pt_1
nel processo adeguata contezza e che lasciano supporre che essa sia tuttora in possesso,
malgrado la non più giovane età, di una concreta e attuale capacità lavorativa.
Quanto alla richiesta corresponsione dell'assegno con decorrenza dalla data della domanda, o subordinatamente dall'udienza presidenziale, va rilevato che, dopo i provvedimenti presidenziali del 3.4.2023 che avevano stabilito un assegno di € 400,00
mensili, il collegio ha ne ha ridefinito l'importo riducendolo ad € 150,00 con decorrenza da una data successiva al deposito della sentenza, statuendo quindi che il pregresso rimanesse acquisito.
Il motivo dell'appellante principale in punto addebito va dunque respinto.
8.2. La decisione del Tribunale di riconoscere in favore di un Parte_1
assegno di mantenimento, sebbene di importo contenuto (€ 150,00 mensili), risulta conforme ai criteri dettati dall'art. 156 c.c., nonché ai principi consolidati della giurisprudenza di legittimità in materia. In particolare, si rammenta che l'assegno di mantenimento in sede di separazione ha natura assistenziale e presuppone una disparità
economica tra i coniugi, tale da giustificare la corresponsione di un contributo da parte del coniuge economicamente più forte in favore dell'altro, al fine di garantire il sostentamento dignitoso, in proporzione al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e alle rispettive condizioni economiche.
Nel caso di specie, la Corte osserva che, quanto al pregresso tenore di vita, la stessa resistente in primo grado riferiva: “Oltre il minimo vitale il tenore di vita della resistente comprendeva la disponibilità dell'auto – al cui acquisto ha anche contribuito
– e la possibilità di viaggiare due o tre volte all'anno per visitare la famiglia d'origine in Argentina e Spagna”. Non sono state dedotte quindi particolari condizioni di agiatezza, ed anzi una certa ristrettezza, se si fa eccezione per i viaggi aerei. Inoltre, è
la stessa resistente ad aver dichiarato che, malgrado tanta ristrettezza, era riuscita a mettere da parte oltre 23.000,00 euro, segno quindi di evidente capacità reddituale.
Ciò posto - e pur tenuto conto del fatto che, dopo il trasferimento in Spagna presso il figlio, la non ha documentato di dover sopportare, quantomeno allo stato, Pt_1 oneri per il soddisfacimento di esigenze abitative - non di meno, le sue condizioni reddituali risultano significativamente inferiori rispetto a quelle dell'ex coniuge.
Infatti, lo risulta titolare di un reddito fisso e regolare derivante da lavoro CP_1
dipendente, mentre l'appellante non risulta disporre di fonti di reddito fisse né svolgere attività lavorativa stabile e tracciabile. Pertanto, pur in presenza delle già rilevate incongruenze ed opacità nelle dichiarazioni patrimoniali della – che Pt_1
giustificano una valutazione restrittiva sull'ammontare dell'assegno – si ritiene comunque sussistente il presupposto fondamentale per l'attribuzione del contributo al mantenimento, ravvisandosi un divario economico non trascurabile tra le parti ed il non modesto periodo di vita coniugale. L'attuale situazione di vita della presso la Pt_1
famiglia del figlio in Spagna non le garantisce un'autonomia economica personale, né
il trasferimento in Spagna è stato il frutto di una scelta dettata da motivazioni professionali, con prospettive di redditività. Analogamente, non è sufficiente il mero richiamo a esperienze lavorative risalenti (cura di anziani nel periodo 2003–2006;
attività sportiva amatoriale), di cui non vi è prova che siano attualmente esercitate, per escludere ogni esigenza assistenziale. Di conseguenza, la quantificazione operata dal
Tribunale – che ha attribuito un assegno di importo contenuto e modulato sulle effettive disponibilità delle parti – appare equilibrata, proporzionata e non merita censure.
Anche l'appello incidentale sul punto va dunque rigettato
9. Spese del primo grado (secondo motivo dell'appello incidentale).
Il Tribunale ha esercitato un potere discrezionale, compensando le spese per la metà,
in considerazione della soccombenza reciproca parziale. Il parziale accoglimento della domanda attorea in punto assegno di mantenimento, escludendo la totale soccombenza dell'attrice, impedisce di ravvisare la sussistenza dei presupposti per la condanna dell'attrice alla loro integrale rifusione ex art. 91 c.p.c. Anche tale motivo deve perciò
essere respinto.
10. Spese del giudizio d'appello.
Il rigetto di entrambi gli appelli, principale ed incidentale, ne giustifica l'integrale compensazione tra le parti litiganti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa intestata, così provvede:
1) rigetta entrambi gli appelli, principale ed incidentale;
2) spese del grado interamente compensate.
Da' atto del rigetto di entrambe le impugnazioni, principale ed incidentale, ai fini del pagamento del doppio contributo unificato.
Trieste, 7.10.2025
Il Presidente
Dott. Arturo Picciotto
Il Consigliere Est.
Dott. BE AL