TRIB
Sentenza 4 giugno 2024
Sentenza 4 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 04/06/2024, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2988/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2988/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FUSCO FRANCESCO Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BETTIO GIULIA Controparte_1 P.IVA_2
LUIGIA
APPELLATA
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“In via principale,
- dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto opposto;
- annullare l'atto opposto;
In subordine,
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga ammissibile ai sensi della L. 160/2019
l'assoggettamento degli impianti de quibus al Canone Unico sia da parte del sia da CP_2
parte della Provincia rimettersi alla Corte Costituzionale la questione di legittimità
pagina 1 di 7 costituzionale dell'articolo 1, commi dal 816 al 828 l. 160/2019 in relazione all'articolo 53 della
Costituzione.
Per l'effetto
- dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto opposto;
- annullare l'atto opposto;
In via ulteriormente subordinata,
- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento del ricorso, contenere la sanzione nel minimo edittale;
In ogni caso,
Con vittoria delle spese legali dei due gradi di giudizio, oltre IVA e CPA”
Conclusioni per Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare: respinte tutte le domande avversarie, rigettare con ogni miglior formula l'appello proposto dalla perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, Parte_1
confermare la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese, diritti e onorari per entrambi i gradi di giudizio”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Oggetto della presente causa è l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
537/2022 del 30.10.2022 (pubblicata in data 14.11.2022), con la quale il Giudice di Pace di Lodi ha rigettato la domanda avanzata da e confermato l'avviso di accertamento Parte_1
esecutivo n. 1021504 del 9.2.2022 avente ad oggetto il “canone unico diffusione messaggi pubblicitari anno 2021”.
Nello specifico, parte appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la legittimazione del nell'applicazione del canone Controparte_3
oggetto dell'avviso di accertamento impugnato, essendo posizionate le esposizioni pubblicitarie su una strada provinciale.
Nel giudizio di appello così incardinato si è costituita – in qualità di Controparte_1
concessionaria per il del servizio di gestione ordinaria, recupero Controparte_3
evasione e riscossione coattiva del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o pagina 2 di 7 esposizione pubblicitaria – domandando il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
2.L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
2.1 Come noto, la legge n. 160 del 27.12.2019 ha introdotto il “Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”.
Per quanto qui specificamente interessa, il legislatore ha previsto quanto segue ai commi 816 e ss. dell'anzidetta legge:
“816. A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
817. Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
818. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
819. Il presupposto del canone è: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
pagina 3 di 7 820. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma. […]
835. Il versamento del canone è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.
193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 del presente articolo. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.”.
Due sono gli orientamenti che si sono sviluppati in ordine all'applicazione di tale normativa.
Secondo un primo orientamento, sostenuto anche dalla parte appellata, il sarebbe formato CP_4
da due diverse componenti, quella per l'occupazione di suolo pubblico (di cui all'art. 1 comma
819 lett. a) e quella per la diffusione di messaggi pubblicitari (di cui all'art. 1 comma n. 819 lett.
b). Soggetto legittimato a chiedere la prima voce sarebbe il proprietario della strada, sul presupposto dell'avvenuta occupazione di quest'ultima, mentre legittimato a chiedere la seconda sarebbe unicamente il sul presupposto dell'esposizione di un messaggio pubblicitario CP_2
all'interno del territorio comunale.
Tale primo orientamento privilegia una interpretazione storico – sistematica della norma: la lettera a) del comma 819 recherebbe la trasposizione del presupposto della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), mentre la lettera b) richiamerebbe il presupposto dell'Imposta
Comunale sulla Pubblicità (ICP) e del Canone per l'Installazione dei Mezzi Pubblicitari (CIMP); imposizioni tutte abrogate dal comma 816 dell'art. 1 della legge 160/2019.
Dal punto di vista sistematico, tale tesi enfatizza il dettato del comma n. 817 (per il quale “il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”) sostenendo che il canone, dovendo garantire agli enti locali lo stesso gettito garantito dalle abrogate imposizioni, deve necessariamente riprodurre gli stessi identici schemi di applicazione e di riscossione delle imposte sostituite.
pagina 4 di 7 Secondo tale orientamento, poi, il comma 820 (il quale dispone che “L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude
l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a)”) troverebbe applicazione soltanto nell'eventualità in cui il soggetto attivo del canone sia il Comune tanto per l'ipotesi di occupazione del suolo quanto per quella della esposizione pubblicitaria.
Secondo un diverso orientamento, richiamato da parte appellante, il Canone introdotto dalla l.
160/2019 è unico. Secondo tale orientamento, in particolare, i due presupposti sub lett. a) e lett.
b) di cui al comma n. 819 sarebbero sempre alternativi, riferendosi a due fattispecie differenti.
Tale seconda impostazione appare preferibile, in quanto maggiormente rispondente al dettato letterale delle norme, nonché alla ratio legis sottesa all'intervento legislativo.
Ed infatti, il primo orientamento appare in contrasto con il criterio ermeneutico previsto dall'art. 12 co. 1 delle Disposizioni sulla legge in generale, in forza del quale l'interprete deve muovere dal “senso fatto palese dal significato proprio delle parole” della legge, che, nel caso di specie, è molto chiara nel sostituire le precedenti varie imposte con una imposta unica (art. 1 comma 816 sopra richiamato) e nel delinearne i presupposti in maniera unitaria (art. 1 comma 819 lett. a e b).
Sotto tale profilo, appare chiaro che il presupposto sub b) fa riferimento letteralmente alla
“diffusione dei messaggi pubblicitari, anche mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato”, ipotesi in cui rientra pienamente la installazione di un cartello pubblicitario – vale a dire di “impianto installato su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti” – mediante il quale si opera “la diffusione dei messaggi pubblicitari”.
Tale norma va poi coordinata con la previsione di cui al comma 820 che dispone che
“L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera
b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera
a) del medesimo comma” chiarendo con estrema nitidezza che i presupposti di cui alle lettere a) e b) del comma 819 sono tra loro alternativi.
2.2 Nel caso in esame è pacifico – oltre che documentalmente provato – che l'avviso di accertamento opposto trova il proprio presupposto nel mancato pagamento da parte di Parte_1
del canone unico in relazione all'anno 2021 (doc 2 parte appellante). In particolare, l'avviso
[...]
pagina 5 di 7 di accertamento attiene a tre esposizioni pubblicitarie effettuate da nella SP 16; strada Parte_1
posta al di fuori del centro abitato come si evince anche dalle autorizzazioni alla pubblicazione rilasciate dalla Provincia di Lodi (doc. 2 parte appellante).
2.3 Tutto ciò considerato, facendo applicazione dei principi sopra esposti, l'appello merita accoglimento, e, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere disposto l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo n. 1021505 del 9.2.2022, notificato da
[...]
in qualità di concessionaria per la riscossione per conto del CP_1 Controparte_3
, avente ad oggetto la riscossione della somma di € 303,00 (di cui € 228,00 a titolo di
[...]
canone ed € 68,40 a titolo di sanzione, oltre € 0,03 di interessi ed € 7,00 a titolo di spese di notifica).
3. L'accoglimento dell'appello e la riforma integrale della sentenza di primo grado determinano un nuovo regolamento delle spese di lite alla stregua dell'esito complessivo della causa, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. civ.
18637/2017).
Tale principio è stato ribadito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 9064 del 12 aprile 2018: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere
d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione”.
3.1 Le spese, dunque, liquidate tenuto conto dei valori previsti dai D.M. n. 44/2015 e n. 147/2022 ratione temporis applicabili, seguono la soccombenza e sono interamente a carico di CP_1
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti, ogni diversa eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di pace di Parte_1
Lodi n. 537/2022 del 30.10.2022 (pubblicata in data 14.11.2022), che riforma pagina 6 di 7 integralmente, e dispone l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 1021505 del
9.2.2022;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
che liquida quanto al primo grado in € 70,00 per spese ed € 300,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA;
quanto al secondo grado in € 91,50 per spese, € 360,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Tribunale di Lodi, 03/06/2024
Il Giudice
dott.ssa Giulia Isadora Loi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2988/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FUSCO FRANCESCO Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BETTIO GIULIA Controparte_1 P.IVA_2
LUIGIA
APPELLATA
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“In via principale,
- dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto opposto;
- annullare l'atto opposto;
In subordine,
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga ammissibile ai sensi della L. 160/2019
l'assoggettamento degli impianti de quibus al Canone Unico sia da parte del sia da CP_2
parte della Provincia rimettersi alla Corte Costituzionale la questione di legittimità
pagina 1 di 7 costituzionale dell'articolo 1, commi dal 816 al 828 l. 160/2019 in relazione all'articolo 53 della
Costituzione.
Per l'effetto
- dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto opposto;
- annullare l'atto opposto;
In via ulteriormente subordinata,
- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento del ricorso, contenere la sanzione nel minimo edittale;
In ogni caso,
Con vittoria delle spese legali dei due gradi di giudizio, oltre IVA e CPA”
Conclusioni per Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare: respinte tutte le domande avversarie, rigettare con ogni miglior formula l'appello proposto dalla perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, Parte_1
confermare la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese, diritti e onorari per entrambi i gradi di giudizio”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Oggetto della presente causa è l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
537/2022 del 30.10.2022 (pubblicata in data 14.11.2022), con la quale il Giudice di Pace di Lodi ha rigettato la domanda avanzata da e confermato l'avviso di accertamento Parte_1
esecutivo n. 1021504 del 9.2.2022 avente ad oggetto il “canone unico diffusione messaggi pubblicitari anno 2021”.
Nello specifico, parte appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la legittimazione del nell'applicazione del canone Controparte_3
oggetto dell'avviso di accertamento impugnato, essendo posizionate le esposizioni pubblicitarie su una strada provinciale.
Nel giudizio di appello così incardinato si è costituita – in qualità di Controparte_1
concessionaria per il del servizio di gestione ordinaria, recupero Controparte_3
evasione e riscossione coattiva del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o pagina 2 di 7 esposizione pubblicitaria – domandando il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
2.L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
2.1 Come noto, la legge n. 160 del 27.12.2019 ha introdotto il “Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”.
Per quanto qui specificamente interessa, il legislatore ha previsto quanto segue ai commi 816 e ss. dell'anzidetta legge:
“816. A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
817. Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
818. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
819. Il presupposto del canone è: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
pagina 3 di 7 820. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma. […]
835. Il versamento del canone è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.
193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 del presente articolo. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.”.
Due sono gli orientamenti che si sono sviluppati in ordine all'applicazione di tale normativa.
Secondo un primo orientamento, sostenuto anche dalla parte appellata, il sarebbe formato CP_4
da due diverse componenti, quella per l'occupazione di suolo pubblico (di cui all'art. 1 comma
819 lett. a) e quella per la diffusione di messaggi pubblicitari (di cui all'art. 1 comma n. 819 lett.
b). Soggetto legittimato a chiedere la prima voce sarebbe il proprietario della strada, sul presupposto dell'avvenuta occupazione di quest'ultima, mentre legittimato a chiedere la seconda sarebbe unicamente il sul presupposto dell'esposizione di un messaggio pubblicitario CP_2
all'interno del territorio comunale.
Tale primo orientamento privilegia una interpretazione storico – sistematica della norma: la lettera a) del comma 819 recherebbe la trasposizione del presupposto della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), mentre la lettera b) richiamerebbe il presupposto dell'Imposta
Comunale sulla Pubblicità (ICP) e del Canone per l'Installazione dei Mezzi Pubblicitari (CIMP); imposizioni tutte abrogate dal comma 816 dell'art. 1 della legge 160/2019.
Dal punto di vista sistematico, tale tesi enfatizza il dettato del comma n. 817 (per il quale “il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”) sostenendo che il canone, dovendo garantire agli enti locali lo stesso gettito garantito dalle abrogate imposizioni, deve necessariamente riprodurre gli stessi identici schemi di applicazione e di riscossione delle imposte sostituite.
pagina 4 di 7 Secondo tale orientamento, poi, il comma 820 (il quale dispone che “L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude
l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a)”) troverebbe applicazione soltanto nell'eventualità in cui il soggetto attivo del canone sia il Comune tanto per l'ipotesi di occupazione del suolo quanto per quella della esposizione pubblicitaria.
Secondo un diverso orientamento, richiamato da parte appellante, il Canone introdotto dalla l.
160/2019 è unico. Secondo tale orientamento, in particolare, i due presupposti sub lett. a) e lett.
b) di cui al comma n. 819 sarebbero sempre alternativi, riferendosi a due fattispecie differenti.
Tale seconda impostazione appare preferibile, in quanto maggiormente rispondente al dettato letterale delle norme, nonché alla ratio legis sottesa all'intervento legislativo.
Ed infatti, il primo orientamento appare in contrasto con il criterio ermeneutico previsto dall'art. 12 co. 1 delle Disposizioni sulla legge in generale, in forza del quale l'interprete deve muovere dal “senso fatto palese dal significato proprio delle parole” della legge, che, nel caso di specie, è molto chiara nel sostituire le precedenti varie imposte con una imposta unica (art. 1 comma 816 sopra richiamato) e nel delinearne i presupposti in maniera unitaria (art. 1 comma 819 lett. a e b).
Sotto tale profilo, appare chiaro che il presupposto sub b) fa riferimento letteralmente alla
“diffusione dei messaggi pubblicitari, anche mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato”, ipotesi in cui rientra pienamente la installazione di un cartello pubblicitario – vale a dire di “impianto installato su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti” – mediante il quale si opera “la diffusione dei messaggi pubblicitari”.
Tale norma va poi coordinata con la previsione di cui al comma 820 che dispone che
“L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera
b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera
a) del medesimo comma” chiarendo con estrema nitidezza che i presupposti di cui alle lettere a) e b) del comma 819 sono tra loro alternativi.
2.2 Nel caso in esame è pacifico – oltre che documentalmente provato – che l'avviso di accertamento opposto trova il proprio presupposto nel mancato pagamento da parte di Parte_1
del canone unico in relazione all'anno 2021 (doc 2 parte appellante). In particolare, l'avviso
[...]
pagina 5 di 7 di accertamento attiene a tre esposizioni pubblicitarie effettuate da nella SP 16; strada Parte_1
posta al di fuori del centro abitato come si evince anche dalle autorizzazioni alla pubblicazione rilasciate dalla Provincia di Lodi (doc. 2 parte appellante).
2.3 Tutto ciò considerato, facendo applicazione dei principi sopra esposti, l'appello merita accoglimento, e, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere disposto l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo n. 1021505 del 9.2.2022, notificato da
[...]
in qualità di concessionaria per la riscossione per conto del CP_1 Controparte_3
, avente ad oggetto la riscossione della somma di € 303,00 (di cui € 228,00 a titolo di
[...]
canone ed € 68,40 a titolo di sanzione, oltre € 0,03 di interessi ed € 7,00 a titolo di spese di notifica).
3. L'accoglimento dell'appello e la riforma integrale della sentenza di primo grado determinano un nuovo regolamento delle spese di lite alla stregua dell'esito complessivo della causa, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. civ.
18637/2017).
Tale principio è stato ribadito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 9064 del 12 aprile 2018: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere
d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione”.
3.1 Le spese, dunque, liquidate tenuto conto dei valori previsti dai D.M. n. 44/2015 e n. 147/2022 ratione temporis applicabili, seguono la soccombenza e sono interamente a carico di CP_1
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti, ogni diversa eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di pace di Parte_1
Lodi n. 537/2022 del 30.10.2022 (pubblicata in data 14.11.2022), che riforma pagina 6 di 7 integralmente, e dispone l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 1021505 del
9.2.2022;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
che liquida quanto al primo grado in € 70,00 per spese ed € 300,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA;
quanto al secondo grado in € 91,50 per spese, € 360,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Tribunale di Lodi, 03/06/2024
Il Giudice
dott.ssa Giulia Isadora Loi
pagina 7 di 7