Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 20/03/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1800 /2024 R.G. promossa da
Parte_1
(C.F. ),rappresentata e difesa dall'Avv. PASSALACQUA MARIA P.IVA_1
GRAZIA ed elettivamente domiciliato in indirizzo telematico.
-ricorrente- contro
Controparte_1
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.PIRAS MARIANTONIETTA , P.IVA_2
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico.
-resistente-
OGGETTO: ticket licenziamento.
CONCLUSIONI: come formulate all'udienza di discussione in data 20/03/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
LA ricorrente Parte_1
, con ricorso depositato in data 25/10/2024, ha evocato in giudizio l ,
[...] CP_1
proponendo opposizione avverso l'avviso di Addebito n. 599 2024 00007271 90 000
Formato il 24 luglio 2024, notificato in data 17 settembre 2024, con il quale è stato intimato il pagamento dell'importo di € 5.508,52, a titolo di contributi aziende con lavoratori dipendenti per il mese di settembre 2021, contestando la decadenza della pretesa contributiva e l'infondatezza della richiesta portata dall'avviso di addebito opposto riguardante il c.d. Ticket di licenziamento in relazione ai lavoratori
[...]
1
[...]
L costituendosi in giudizio, a seguito di regolare instaurazione del CP_1
contraddittorio,ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato, deducendo la debenza del c.d. ticket Naspi trattandosi di cessazione del rapporto per licenziamento con successiva assunzione di altra impresa.
La causa è stata istruita con produzione di documenti.
Il ricorso è fondato e va accolto.
La causa deve essere decisa richiamando l'orientamento che esclude il ticket licenziamento in ipotesi, come quella in esame, in cui la cessazione dei rapporti di lavoro subordinato avvenga con risoluzione consensuale in sede sindacale.
Invero, va richiamata la motivazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma n.
2900 del 29/11/2023, che si trascrive ai sensi dell'art 118 disp att c.p.c.:
“... secondo la circolare riepilogativa dell' n. 40/2020, "il contributo è dovuto nei CP_1
casi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. I datori di lavoro sono tenuti all'assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto all'indennità NASpI, a prescindere dall'effettiva fruizione della stessa (art. 2, comma 31, della L. n. 92 del 2012) ....
Quanto alle risoluzioni del rapporto per intervenuta conciliazione, leggendo in uno la predetta circolare e la nota del 2016 del Ministero del Lavoro, ci si avvede che l'unica procedura conciliativa idonea a dar luogo ad una risoluzione consensuale del rapporto che dia diritto alla NASPI è quella prevista dall'articolo 7 della L. n. 604 del 1966 (in caso di licenziamento per motivi economici in aziende con più di 15 dipendenti).
Infatti, in base al tenore letterale dell'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 22 del 2015, la
NASPI è riconosciuta, "oltre che nei casi di licenziamento, anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 della L. n. 604 del 1966".
Quindi è indubbio che per le predette procedure obbligatorie è dovuta la NASPI e, correlativamente, il contributo aggiuntivo de quo.
La nota del Ministero del 2018 richiamata dalla circolare del 2020 ha invece CP_1
chiarito, testualmente, che "la NASPI non spetta al soggetto disoccupato in seguito a risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con datore di lavoro avente meno di
2 quindici dipendenti intervenuta nell'ambito del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 410 c.p.c.".
Infatti la procedura di cui all'articolo 410 c.p.c. non è richiamata dall'art. 3, comma 2, del decreto n. 22/2015 sul diritto alla Naspi.
Va peraltro rilevato che la nota ministeriale citata, come da portale ufficiale del
Ministero, era stata prodotta a seguito di una specifica richiesta di chiarimenti in ordine alla possibilità di riconoscere l'indennità mensile di disoccupazione nella ipotesi in cui
"il lavoratore venga a trovarsi in stato di disoccupazione a seguito di richiesta congiunta, con il datore di lavoro, di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro di cui all'art. 410 c.p.c. per le aziende dimensionate al di sotto dei quindici dipendenti al di fuori del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo 7 della L. n. 604 del 1966 come modificato dall'art. 1, comma 40, della L. n. 92 del 2012" (ed ha concluso, come visto, chiarendo che "la NASPI non spetta al soggetto disoccupato in seguito a risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con datore di lavoro avente meno di quindici dipendenti intervenuta nell'ambito del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 410
c.p.c.").
La Corte osserva detta nota ministeriale lega la non spettanza della NASPI al tipo di procedura conciliativa adottata, restando irrilevante il numero dei dipendenti occupati
(cui il Ministero ha fatto occasionale riferimento in relazione allo specifico caso oggetto del quesito sottopostogli), non potendosi invero escludere che anche un'impresa con più di 15 dipendenti possa avere accesso alla procedura conciliativa facoltativa ex art. 410
c.p.c. (ovviamente in ipotesi diverse da quelle per cui è prevista come obbligatoria la procedura di cui al citato art. 7, destinata al solo licenziamento per GMO), che non prevede come tale il diritto alla NASPI.
E' il caso della fattispecie che occupa, in cui il datore di lavoro è sovradimensionato rispetto ai 15 dipendenti e purtuttavia ha avviato una conciliazione ai sensi dell'art. 410
c.p.c., in esito alla quale ha risolto in via conciliativa i rapporti di lavoro con i dipendenti indicati in ricorso.
Nemmeno si ravvisa, peraltro, la condizione della risoluzione consensuale in sede
"protetta" relativa al "diniego del lavoratore al trasferimento ad altra sede della stessa azienda, distante più di 40 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici (circolare n. 108/2006)". CP_
3 Pertanto la circolare n. 40/2020 dell va interpretata nel senso che il contributo CP_1
aggiuntivo per cui è causa non è dovuto in caso di procedura conciliativa ex art. 410
c.p.c., a prescindere dal numero dei dipendenti occupati, poiché anche la NASPI non è in questi casi dovuta.”
Nel caso in esame, è documentato che i rapporti di lavoro con i suddetti dipendenti sono cessati consensualmente nell'ambito di una conciliazione in sede sindacale in data
20/9/2021, ex art 410 c.p.c., ed è irrilevante quanto dedotto dall' , secondo cui i CP_1
lavoratori vennero licenziati per chiusura attività il 20 settembre 2021, come risulta dalle comunicazioni Unilav di pari data che indicano come causa cessazione “CA –
CESSAZIONE ATTIVITA”, trattandosi di mere comunicazioni inidonee ad estinguere il rapporto di lavoro difettando l'atto di licenziamento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. annulla l'avviso di addebito opposto,
2. Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2600,00 per compenso professionale oltre iva e cpa, in favore di parte ricorrente con distrazione al procuratore.
Trapani, 20/03/2025
Il Giudice del lavoro
Antonino Marra
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