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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia -
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Efisia Gaviano Presidente dott.ssa Silvana Sica Consigliere dott. Stefano Risolo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 5705/2023, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio (appello contro Tribunale di Napoli Nord, 20.07.2023, n. 3395), vertente
[...]
nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa come da procura in atti dall'avv. Miriam Marino (c.f.:
), presso il cui studio è domiciliata in Giugliano in Campania (NA), C.F._2 alla via Cacciapuoti n. 57 (p.e.c.: ; Email_1
appellante
E nato a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._3 difeso nel corso del giudizio di primo grado dall'avv. Antonio Pirozzi (c.f.:
), con studio in Giugliano in Campania, al corso Campano n. 469 C.F._4
(p.e.c.: ; Email_2
appellato, contumace
PROCURA GENERALE presso la Corte di Appello
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Appellante: si è riportata all'atto di appello, chiedendone l'accoglimento.
P.G.: non ha formulato alcun parere, non essendo implicati nella procedura interessi facenti capo a soggetti di età minore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 19.10.2021, chiedeva al Tribunale di Napoli Nord Controparte_1 pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Castellammare di
Stabia (NA) il 14.05.2006 con dal quale erano nati tre figli, oggi maggiorenni;
Parte_1 inoltre il ricorrente - per quanto riguarda l'oggetto del presente giudizio - chiedeva la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della prole (concordato in sede di separazione consensuale in complessivi euro 700,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, ammontare confermato dal giudice delegato dal Presidente del Tribunale) nella misura di complessivi euro 450,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La resistente si costituiva ritualmente in giudizio e, non opponendosi al divorzio, chiedeva - per quanto afferisce all'oggetto della presente procedura d'impugnazione - aumentarsi l'ammontare dell'assegno di mantenimento dovuto dalla controparte in favore della prole e, in subordine, confermarsi l'importo dello stesso nella misura di complessivi euro 700,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nel corso del giudizio venivano rigettate le istanze istruttorie delle parti siccome inammissibili e veniva sentita la figlia della coppia allora minorenne, dopodiché, sulle conclusioni Per_1 rassegnate dalle parti, la causa veniva posta in decisione.
Quindi, con sentenza n. 3395 del 20.07.2023, pubblicata il 25.07.2023, l'adito Tribunale pronunziava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, assegnava la ex casa coniugale (di proprietà del alla resistente e - per quanto concerne l'oggetto CP_1 del presente processo - poneva a carico del ricorrente un assegno mensile di complessivi euro
600,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie, compensando fra le parti le spese processuali.
In particolare, il Tribunale evidenziava che, pur avendo il ricorrente fiscalmente dichiarato per l'anno d'imposta 2018 un reddito lordo di euro 10.963,00, per l'anno d'imposta 2019 un reddito lordo di euro 4.245,00 e, per l'anno d'imposta 2020 (coincidente con quello nel quale era intervenuta la messa in liquidazione anticipata della “ , società attiva - Controparte_2 attraverso la gestione di un negozio - nel commercio di vernici per auto) un reddito lordo di euro 617,00, in sede di comparizione il aveva affermato che, all'epoca della CP_1 separazione, guadagnava circa euro 1.400,00 al mese e che, dopo la messa in liquidazione della suddetta società, aveva iniziato a collaborare presso il negozio dei fratelli, racimolando circa euro 1.100,00 al mese;
che l'uomo, al tempo della separazione, era onerato del pagamento di un canone locatizio di euro 180,00 al mese e successivamente - iniziata la convivenza con la nuova compagna (estetista “al nero”) - di un canone per la locazione di altro appartamento di euro 360,00 al mese (presumibilmente suddiviso con la compagna medesima). Inoltre, il
Tribunale teneva conto della circostanza che il aveva diritto alla percezione del 50% CP_1 dell'assegno unico per la prole.
Quanto alla situazione economica della , il Tribunale rilevava che la donna - in sede Pt_1 presidenziale - aveva dichiarato di essere percettrice di un reddito di cittadinanza di importo pari a circa 770 euro mensili, a fronte di un guadagno mensile oscillante fra i 200 ed i 400 euro all'epoca della separazione;
che la resistente abitava nella casa coniugale di proprietà della controparte, a lei assegnata in quanto convivente con i tre figli, ed era titolare del diritto al
50% dell'assegno unico per la prole.
Inoltre, il Tribunale evidenziava, quali ulteriori parametri di supporto alla decisione, l'età dei figli allora minorenni ed i relativi impegni di istruzione, di vita e di relazione, nonché i tempi di permanenza degli stessi presso il padre, “pressochè inesistenti”.
Sulla scorta di tali elementi, il giudice di prime cure riteneva che la situazione patrimoniale del ricorrente fosse solo lievemente peggiorata e che quella della resistente fosse lievemente migliorata, rideterminando - come sopra anticipato - l'ammontare dell'assegno dovuto dal quale contributo per il mantenimento della prole nella misura complessiva di euro CP_1
600,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. Per la riforma della sentenza proponeva appello con ricorso depositato il 29.12.2023
la quale, per i motivi che saranno appresso sintetizzati, domandava aumentarsi Parte_1
l'importo dell'assegno dovuto dalla controparte per il mantenimento della prole nella misura da stabilirsi a discrezione della Corte e comunque secondo un importo non inferiore ad euro
700,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, e nulla disporsi “a titolo di condanna per le spese processuali in favore dell'appellante, essendo la donna ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato”.
Notificato il ricorso con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di trattazione, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'esito della camera di consiglio del 18 dicembre 2024, sul deposito delle note scritte dell'appellante ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Con l'atto di gravame, - a sostegno delle richieste sopra riportate -lamenta Parte_1
l'erronea valutazione da parte del Tribunale di Napoli Nord delle sue condizioni patrimoniali, non avendo dato lo stesso adeguato rilievo alla - pur riconosciuta in motivazione - assenza del dalla vita dei figli ed al conseguenziale aggravio delle spese su di lei incombenti in CP_1 relazione alle esigenze della prole, né tenuto conto della circostanza che, già all'epoca della riserva della causa in decisione, ella non percepiva più (come documentato) il reddito di cittadinanza (il cui importo peraltro - originariamente di euro 770,00 al mese - era già in precedenza calato ad euro 340,00 al mese e poi ad euro 100,00 al mese); non condivisibile, pertanto, sarebbe il ravvisato miglioramento delle sue condizioni economiche rispetto al tempo della separazione consensuale, considerati anche i ritardi o le mancanze del CP_1 nella corresponsione dell'assegno da lui dovuto per il mantenimento dei figli, ulteriore causa delle lamentate ristrettezze economiche dell'appellante.
3.1. Come sopra anticipato, non si è costituito in giudizio del quale, stante la Controparte_1 regolarità della notifica dell'atto di gravame e del decreto di fissazione dell'udienza di trattazione, deve preliminarmente dichiararsi la contumacia.
4. Il gravame è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Ed invero, risulta documentato dalla come ella, già all'epoca della riserva della causa Pt_1 in decisione, non percepisse più il reddito di cittadinanza, considerato dal Tribunale di Napoli
Nord quale elemento attivo di spicco della sua complessiva condizione patrimoniale. Inoltre, appare doversi riconoscere maggiore rilievo alla circostanza - riconosciuta dallo stesso
Tribunale anche sulla base delle dichiarazioni rese in sede di ascolto dalla figlia la Per_1 quale lamentava la prematurità del tentativo del padre di fare entrare nella vita sua e dei fratelli la figura della nuova compagna - costituita dalla pressoché assenza dell'uomo dalla vita della prole, dal che il considerevole aggravio di spese dirette a carico della madre con loro convivente, tenuto anche conto del notorio aumento delle esigenze di vita dei figli parallelamente alla loro crescita.
A tale stregua, non ricorrendo (anche per la sua scelta di rimanere contumace) elementi che impongano una rivalutazione della situazione economica del (la quale - ad ogni modo CP_1
- veniva segnalata dal Tribunale come in lieve peggioramento rispetto all'epoca della separazione) e pur non difettando (salva l'intensità degli oneri gravanti sulla in Pt_1 relazione alla cura dei figli, peraltro oramai maggiorenni) una certa capacità lavorativa della
(che ha dichiarato come al tempo della separazione fosse percettrice di - peraltro - Pt_1 esigui compensi per non precisate attività di lavoro), appare assodato come le condizioni patrimoniali della donna non possano dirsi migliorate rispetto all'epoca della separazione.
Alla stregua di quanto testè evidenziato, può in questa sede accogliersi la domanda subordinata dell'appellante tesa ad ottenere l'aumento dell'importo dell'assegno dovuto dal quale CP_1 contributo al mantenimento dei figli nella misura complessiva di euro 700,00 al mese (oltre al
50% delle spese straordinarie), quale stabilita al tempo della separazione consensuale e confermata in sede di provvedimenti presidenziali. Tale conclusione costituisce equa applicazione al caso concreto del principio secondo cui, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento della prole, deve osservarsi il criterio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali dei figli (le quali, notoriamente, aumentano di pari passo con l'età ed il loro sviluppo, anche in rapporto ai loro progressi nel curriculum di studi ed all'intensificazione della loro vita di relazione, ciò che costituisce dato di fatto obiettivo, che non abbisogna di alcuna prova positiva: Cass., 12/8927; Cass., 10/400), del pregresso tenore di vita da essi goduto in costanza di convivenza, dei tempi di permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori e della valenza dei compiti domestici e di cura da costoro assunti (Cass., 4811/2018; Cass., 19299/2020).
5. Le spese della presente procedura, liquidate come in dispositivo secondo le tabelle vigenti, seguono la soccombenza, a nulla rilevando la contumacia del il quale ha assunto CP_1
l'iniziativa di ricorrere in primo grado per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e per la riduzione dell'importo dell'assegno di contributo al mantenimento della prole;
pertanto, nel caso in esame, va applicato il consolidato indirizzo giurisprudenziale alla cui stregua “in tema di spese processuali il criterio rivelatore della soccombenza risiede nell'avere dato causa al processo, sicché la stessa non è esclusa dalla circostanza che la parte, una volta convenuta in giudizio, sia rimasta contumace” (cfr. Cass, ordinanza n. 5813 del 27.02.2023; Cass., n.
13498/2018, Rv. 649328 - 01).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 di avverso la sentenza n. 3395/'23, emessa dal Tribunale Napoli Nord il Controparte_1
20.07.2023 e pubblicata il 25.07.2023, così provvede:
a) in accoglimento del gravame, a parziale riforma della sentenza impugnata, pone a carico di l'obbligo di corrispondere, entro il giorno 5 di ciascun mese, a titolo di assegno Controparte_1 di mantenimento in favore della prole, la complessiva somma mensile di euro 700,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici I.S.T.A.T., oltre al 50% delle spese straordinarie;
b) condanna al pagamento delle spese del presente giudizio in favore Controparte_1 dell'appellata, che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Stefano Risolo dott.ssa Efisia Gaviano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia -
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Efisia Gaviano Presidente dott.ssa Silvana Sica Consigliere dott. Stefano Risolo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 5705/2023, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio (appello contro Tribunale di Napoli Nord, 20.07.2023, n. 3395), vertente
[...]
nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa come da procura in atti dall'avv. Miriam Marino (c.f.:
), presso il cui studio è domiciliata in Giugliano in Campania (NA), C.F._2 alla via Cacciapuoti n. 57 (p.e.c.: ; Email_1
appellante
E nato a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._3 difeso nel corso del giudizio di primo grado dall'avv. Antonio Pirozzi (c.f.:
), con studio in Giugliano in Campania, al corso Campano n. 469 C.F._4
(p.e.c.: ; Email_2
appellato, contumace
PROCURA GENERALE presso la Corte di Appello
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Appellante: si è riportata all'atto di appello, chiedendone l'accoglimento.
P.G.: non ha formulato alcun parere, non essendo implicati nella procedura interessi facenti capo a soggetti di età minore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 19.10.2021, chiedeva al Tribunale di Napoli Nord Controparte_1 pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Castellammare di
Stabia (NA) il 14.05.2006 con dal quale erano nati tre figli, oggi maggiorenni;
Parte_1 inoltre il ricorrente - per quanto riguarda l'oggetto del presente giudizio - chiedeva la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della prole (concordato in sede di separazione consensuale in complessivi euro 700,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, ammontare confermato dal giudice delegato dal Presidente del Tribunale) nella misura di complessivi euro 450,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La resistente si costituiva ritualmente in giudizio e, non opponendosi al divorzio, chiedeva - per quanto afferisce all'oggetto della presente procedura d'impugnazione - aumentarsi l'ammontare dell'assegno di mantenimento dovuto dalla controparte in favore della prole e, in subordine, confermarsi l'importo dello stesso nella misura di complessivi euro 700,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nel corso del giudizio venivano rigettate le istanze istruttorie delle parti siccome inammissibili e veniva sentita la figlia della coppia allora minorenne, dopodiché, sulle conclusioni Per_1 rassegnate dalle parti, la causa veniva posta in decisione.
Quindi, con sentenza n. 3395 del 20.07.2023, pubblicata il 25.07.2023, l'adito Tribunale pronunziava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, assegnava la ex casa coniugale (di proprietà del alla resistente e - per quanto concerne l'oggetto CP_1 del presente processo - poneva a carico del ricorrente un assegno mensile di complessivi euro
600,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie, compensando fra le parti le spese processuali.
In particolare, il Tribunale evidenziava che, pur avendo il ricorrente fiscalmente dichiarato per l'anno d'imposta 2018 un reddito lordo di euro 10.963,00, per l'anno d'imposta 2019 un reddito lordo di euro 4.245,00 e, per l'anno d'imposta 2020 (coincidente con quello nel quale era intervenuta la messa in liquidazione anticipata della “ , società attiva - Controparte_2 attraverso la gestione di un negozio - nel commercio di vernici per auto) un reddito lordo di euro 617,00, in sede di comparizione il aveva affermato che, all'epoca della CP_1 separazione, guadagnava circa euro 1.400,00 al mese e che, dopo la messa in liquidazione della suddetta società, aveva iniziato a collaborare presso il negozio dei fratelli, racimolando circa euro 1.100,00 al mese;
che l'uomo, al tempo della separazione, era onerato del pagamento di un canone locatizio di euro 180,00 al mese e successivamente - iniziata la convivenza con la nuova compagna (estetista “al nero”) - di un canone per la locazione di altro appartamento di euro 360,00 al mese (presumibilmente suddiviso con la compagna medesima). Inoltre, il
Tribunale teneva conto della circostanza che il aveva diritto alla percezione del 50% CP_1 dell'assegno unico per la prole.
Quanto alla situazione economica della , il Tribunale rilevava che la donna - in sede Pt_1 presidenziale - aveva dichiarato di essere percettrice di un reddito di cittadinanza di importo pari a circa 770 euro mensili, a fronte di un guadagno mensile oscillante fra i 200 ed i 400 euro all'epoca della separazione;
che la resistente abitava nella casa coniugale di proprietà della controparte, a lei assegnata in quanto convivente con i tre figli, ed era titolare del diritto al
50% dell'assegno unico per la prole.
Inoltre, il Tribunale evidenziava, quali ulteriori parametri di supporto alla decisione, l'età dei figli allora minorenni ed i relativi impegni di istruzione, di vita e di relazione, nonché i tempi di permanenza degli stessi presso il padre, “pressochè inesistenti”.
Sulla scorta di tali elementi, il giudice di prime cure riteneva che la situazione patrimoniale del ricorrente fosse solo lievemente peggiorata e che quella della resistente fosse lievemente migliorata, rideterminando - come sopra anticipato - l'ammontare dell'assegno dovuto dal quale contributo per il mantenimento della prole nella misura complessiva di euro CP_1
600,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. Per la riforma della sentenza proponeva appello con ricorso depositato il 29.12.2023
la quale, per i motivi che saranno appresso sintetizzati, domandava aumentarsi Parte_1
l'importo dell'assegno dovuto dalla controparte per il mantenimento della prole nella misura da stabilirsi a discrezione della Corte e comunque secondo un importo non inferiore ad euro
700,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, e nulla disporsi “a titolo di condanna per le spese processuali in favore dell'appellante, essendo la donna ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato”.
Notificato il ricorso con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di trattazione, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'esito della camera di consiglio del 18 dicembre 2024, sul deposito delle note scritte dell'appellante ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Con l'atto di gravame, - a sostegno delle richieste sopra riportate -lamenta Parte_1
l'erronea valutazione da parte del Tribunale di Napoli Nord delle sue condizioni patrimoniali, non avendo dato lo stesso adeguato rilievo alla - pur riconosciuta in motivazione - assenza del dalla vita dei figli ed al conseguenziale aggravio delle spese su di lei incombenti in CP_1 relazione alle esigenze della prole, né tenuto conto della circostanza che, già all'epoca della riserva della causa in decisione, ella non percepiva più (come documentato) il reddito di cittadinanza (il cui importo peraltro - originariamente di euro 770,00 al mese - era già in precedenza calato ad euro 340,00 al mese e poi ad euro 100,00 al mese); non condivisibile, pertanto, sarebbe il ravvisato miglioramento delle sue condizioni economiche rispetto al tempo della separazione consensuale, considerati anche i ritardi o le mancanze del CP_1 nella corresponsione dell'assegno da lui dovuto per il mantenimento dei figli, ulteriore causa delle lamentate ristrettezze economiche dell'appellante.
3.1. Come sopra anticipato, non si è costituito in giudizio del quale, stante la Controparte_1 regolarità della notifica dell'atto di gravame e del decreto di fissazione dell'udienza di trattazione, deve preliminarmente dichiararsi la contumacia.
4. Il gravame è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Ed invero, risulta documentato dalla come ella, già all'epoca della riserva della causa Pt_1 in decisione, non percepisse più il reddito di cittadinanza, considerato dal Tribunale di Napoli
Nord quale elemento attivo di spicco della sua complessiva condizione patrimoniale. Inoltre, appare doversi riconoscere maggiore rilievo alla circostanza - riconosciuta dallo stesso
Tribunale anche sulla base delle dichiarazioni rese in sede di ascolto dalla figlia la Per_1 quale lamentava la prematurità del tentativo del padre di fare entrare nella vita sua e dei fratelli la figura della nuova compagna - costituita dalla pressoché assenza dell'uomo dalla vita della prole, dal che il considerevole aggravio di spese dirette a carico della madre con loro convivente, tenuto anche conto del notorio aumento delle esigenze di vita dei figli parallelamente alla loro crescita.
A tale stregua, non ricorrendo (anche per la sua scelta di rimanere contumace) elementi che impongano una rivalutazione della situazione economica del (la quale - ad ogni modo CP_1
- veniva segnalata dal Tribunale come in lieve peggioramento rispetto all'epoca della separazione) e pur non difettando (salva l'intensità degli oneri gravanti sulla in Pt_1 relazione alla cura dei figli, peraltro oramai maggiorenni) una certa capacità lavorativa della
(che ha dichiarato come al tempo della separazione fosse percettrice di - peraltro - Pt_1 esigui compensi per non precisate attività di lavoro), appare assodato come le condizioni patrimoniali della donna non possano dirsi migliorate rispetto all'epoca della separazione.
Alla stregua di quanto testè evidenziato, può in questa sede accogliersi la domanda subordinata dell'appellante tesa ad ottenere l'aumento dell'importo dell'assegno dovuto dal quale CP_1 contributo al mantenimento dei figli nella misura complessiva di euro 700,00 al mese (oltre al
50% delle spese straordinarie), quale stabilita al tempo della separazione consensuale e confermata in sede di provvedimenti presidenziali. Tale conclusione costituisce equa applicazione al caso concreto del principio secondo cui, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento della prole, deve osservarsi il criterio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali dei figli (le quali, notoriamente, aumentano di pari passo con l'età ed il loro sviluppo, anche in rapporto ai loro progressi nel curriculum di studi ed all'intensificazione della loro vita di relazione, ciò che costituisce dato di fatto obiettivo, che non abbisogna di alcuna prova positiva: Cass., 12/8927; Cass., 10/400), del pregresso tenore di vita da essi goduto in costanza di convivenza, dei tempi di permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori e della valenza dei compiti domestici e di cura da costoro assunti (Cass., 4811/2018; Cass., 19299/2020).
5. Le spese della presente procedura, liquidate come in dispositivo secondo le tabelle vigenti, seguono la soccombenza, a nulla rilevando la contumacia del il quale ha assunto CP_1
l'iniziativa di ricorrere in primo grado per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e per la riduzione dell'importo dell'assegno di contributo al mantenimento della prole;
pertanto, nel caso in esame, va applicato il consolidato indirizzo giurisprudenziale alla cui stregua “in tema di spese processuali il criterio rivelatore della soccombenza risiede nell'avere dato causa al processo, sicché la stessa non è esclusa dalla circostanza che la parte, una volta convenuta in giudizio, sia rimasta contumace” (cfr. Cass, ordinanza n. 5813 del 27.02.2023; Cass., n.
13498/2018, Rv. 649328 - 01).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 di avverso la sentenza n. 3395/'23, emessa dal Tribunale Napoli Nord il Controparte_1
20.07.2023 e pubblicata il 25.07.2023, così provvede:
a) in accoglimento del gravame, a parziale riforma della sentenza impugnata, pone a carico di l'obbligo di corrispondere, entro il giorno 5 di ciascun mese, a titolo di assegno Controparte_1 di mantenimento in favore della prole, la complessiva somma mensile di euro 700,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici I.S.T.A.T., oltre al 50% delle spese straordinarie;
b) condanna al pagamento delle spese del presente giudizio in favore Controparte_1 dell'appellata, che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Stefano Risolo dott.ssa Efisia Gaviano