TRIB
Sentenza 20 giugno 2024
Sentenza 20 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/06/2024, n. 10575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10575 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 38292/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Antonella Di Tullio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38292/2021 promossa da: ella qualità di erede di , rappresentato e difeso come Parte_1 Persona_1 in atti
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio Persona_1 Controparte_1
per essere risarcita dei danni conseguenti al post pubblicato dal convenuto di evidente e grave portata diffamatoria ( “A te troia schifosa ,ti infilerei nella fica un peperoncino POI TE LA CP_2
CHIUDEREI CON DEI PUNTI COME FANNO I PPICCA I BRUTTA E Pt_2 CP_3 CP_4
CHI ) in risposta ad un post falsamente attribuito a . Controparte_5 Persona_1
Nessuno si costituiva per la parte convenuta;
il giudice all'esito della scadenza dei termini fissati per il deposito delle memorie istruttorie, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni;
in corso di causa il difensore dapprima dichiarava la morte di chiedendo l'interruzione del Persona_1
processo, per poi costituirsi in nome e per conto dell'erede.
All'udienza di precisazione delle conclusioni la causa veniva riservata in decisione.
pagina 1 di 3 Tutte le domanda di parte attrice devono essere rigettate.
Il Tribunale dà atto che non risulta provata la paternità in capo a del post di Controparte_1
evidente contenuto diffamatorio, nonostante la parte attrice ne abbia documentato la genuinità, avendolo acquisito attraverso il software faw ( in atti ) .
Nel caso di specie la parte attrice non ha dimostrato che il post in esame possa essere ricondotto a convenuto nel presente giudizio, dal momento che non sono stati acquisiti tutti i dati Controparte_1 che avrebbero consentito la certa riferibilità del post all' odierno convenuto: l'indirizzo IP , ovvero il codice numerico assegnato in via esclusiva ad ogni dispositivo elettronico al momento della connessione da una data postazione, onde individuare il titolare della connessione e i file di log,sui tempi e orari della connessione.
La Corte di Cassazione ( n. 1788 del 5 ottobre 2023) ha chiarito che ai fini dell'affermazione della responsabilità per il delitto di diffamazione, l'accertamento tecnico in ordine alla titolarità dell'indirizzo IP da cui risultano spediti i messaggi offensivi può non essere necessario qualora l'attribuzione sia possibile sulla base di elementi logici, desumibili dalla convergenza di plurimi e precisi dati indiziari quali il movente, l'argomento del "forum" sul quale i messaggi sono pubblicati, il rapporto tra le parti, la provenienza del "post" dalla bacheca virtuale dell'imputato con utilizzo del suo "nickname" (Cass. pen., sez. V, 14 luglio 2023, n. 38755).
Nel caso di specie parte attrice ritiene che “ l'assenza di qualsivoglia denuncia di furto del proprio profilo Facebook da parte del convenuto” possa costituire un utile elemento di attribuzione del profilo a
, ma siffatta circostanza è priva di riscontro, né in ragione della contumacia del Controparte_1
convenuto può ritenersi come non contestata.
Infatti per consolidata giurisprudenza “ alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, con conseguente ammissibilità della suddetta contestazione da parte del convenuto costituitosi in appello ( ex multis Cass. 14372/24).
Neppure può essere valorizzato a fini identificativi l'unico elemento indicato dall'erede di Per_1
ovvero il luogo di nascita di Castell'Azzara, quale città di provenienza indicata alla sezione
[...]
informazioni del profilo facebook di perché dato estratto dal profilo la cui Controparte_1
esatta attribuzione al convenuto deve essere dimostrata e che non può fondarsi su quest'unica circostanza.
Infatti, parte attrice ha anche allegato “ relazioni familiari, fotografie profilo indicati nel profilo
Facebook del convenuto”, elementi che in astratto avrebbero potuto dimostrarne la riconducibilità
pagina 2 di 3 all'odierno convenuto a fronte della loro convergenza, pluralità e precisione, ma che non solo non sono stati specificati in dettaglio, ma neppure documentati.
Nulla sulle spese in ragione della contumacia del convenuto .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta tutte le domande di parte attrice;
nulla sulle spese.
Roma, 11 giugno 2024
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Di Tullio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Antonella Di Tullio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38292/2021 promossa da: ella qualità di erede di , rappresentato e difeso come Parte_1 Persona_1 in atti
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio Persona_1 Controparte_1
per essere risarcita dei danni conseguenti al post pubblicato dal convenuto di evidente e grave portata diffamatoria ( “A te troia schifosa ,ti infilerei nella fica un peperoncino POI TE LA CP_2
CHIUDEREI CON DEI PUNTI COME FANNO I PPICCA I BRUTTA E Pt_2 CP_3 CP_4
CHI ) in risposta ad un post falsamente attribuito a . Controparte_5 Persona_1
Nessuno si costituiva per la parte convenuta;
il giudice all'esito della scadenza dei termini fissati per il deposito delle memorie istruttorie, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni;
in corso di causa il difensore dapprima dichiarava la morte di chiedendo l'interruzione del Persona_1
processo, per poi costituirsi in nome e per conto dell'erede.
All'udienza di precisazione delle conclusioni la causa veniva riservata in decisione.
pagina 1 di 3 Tutte le domanda di parte attrice devono essere rigettate.
Il Tribunale dà atto che non risulta provata la paternità in capo a del post di Controparte_1
evidente contenuto diffamatorio, nonostante la parte attrice ne abbia documentato la genuinità, avendolo acquisito attraverso il software faw ( in atti ) .
Nel caso di specie la parte attrice non ha dimostrato che il post in esame possa essere ricondotto a convenuto nel presente giudizio, dal momento che non sono stati acquisiti tutti i dati Controparte_1 che avrebbero consentito la certa riferibilità del post all' odierno convenuto: l'indirizzo IP , ovvero il codice numerico assegnato in via esclusiva ad ogni dispositivo elettronico al momento della connessione da una data postazione, onde individuare il titolare della connessione e i file di log,sui tempi e orari della connessione.
La Corte di Cassazione ( n. 1788 del 5 ottobre 2023) ha chiarito che ai fini dell'affermazione della responsabilità per il delitto di diffamazione, l'accertamento tecnico in ordine alla titolarità dell'indirizzo IP da cui risultano spediti i messaggi offensivi può non essere necessario qualora l'attribuzione sia possibile sulla base di elementi logici, desumibili dalla convergenza di plurimi e precisi dati indiziari quali il movente, l'argomento del "forum" sul quale i messaggi sono pubblicati, il rapporto tra le parti, la provenienza del "post" dalla bacheca virtuale dell'imputato con utilizzo del suo "nickname" (Cass. pen., sez. V, 14 luglio 2023, n. 38755).
Nel caso di specie parte attrice ritiene che “ l'assenza di qualsivoglia denuncia di furto del proprio profilo Facebook da parte del convenuto” possa costituire un utile elemento di attribuzione del profilo a
, ma siffatta circostanza è priva di riscontro, né in ragione della contumacia del Controparte_1
convenuto può ritenersi come non contestata.
Infatti per consolidata giurisprudenza “ alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, con conseguente ammissibilità della suddetta contestazione da parte del convenuto costituitosi in appello ( ex multis Cass. 14372/24).
Neppure può essere valorizzato a fini identificativi l'unico elemento indicato dall'erede di Per_1
ovvero il luogo di nascita di Castell'Azzara, quale città di provenienza indicata alla sezione
[...]
informazioni del profilo facebook di perché dato estratto dal profilo la cui Controparte_1
esatta attribuzione al convenuto deve essere dimostrata e che non può fondarsi su quest'unica circostanza.
Infatti, parte attrice ha anche allegato “ relazioni familiari, fotografie profilo indicati nel profilo
Facebook del convenuto”, elementi che in astratto avrebbero potuto dimostrarne la riconducibilità
pagina 2 di 3 all'odierno convenuto a fronte della loro convergenza, pluralità e precisione, ma che non solo non sono stati specificati in dettaglio, ma neppure documentati.
Nulla sulle spese in ragione della contumacia del convenuto .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta tutte le domande di parte attrice;
nulla sulle spese.
Roma, 11 giugno 2024
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Di Tullio
pagina 3 di 3