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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 25/11/2025, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 2367/2021 promossa da
, in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, e per esso, il dott. in qualità di Parte_2 [...]
rappresentata e difesa dall'avv.to Marco Cogoni del Foro di Parte_3
Cagliari, giusta procura in atti
Appellante
(C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
NA Orsini del Foro di Pisa, giusta procura in atti
Appellato
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 03.09.2025 – tenuta in modalità cartolare
- le parti hanno precisato le conclusioni come da note ritualmente depositate.
In fatto e in diritto
Ha agito in giudizio dinnanzi al Giudice di Pace di San Miniato GARGIULO
AL chiedendo di dichiarare nulla o annullare la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 08776201900000358000 limitatamente alla cartella 08720150000374765000
1 per complessivi € 2.530,95, nonché la prescrizione del credito. Nel merito della controversia ha dedotto che:
1. Ha ricevuto in data 30.01.2020 notifica di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 08776201900000358000,
2. Dall'analisi delle varie cartelle esattoriali si evince la cartella n.
08720150000374765000 per complessivi € 2.530,95, notificata, secondo l'amministrazione, in data 13.04.2015,
3. In realtà l'attore ha appreso dell'esistenza della cartella in oggetto solo con la notifica dell'iscrizione ipotecaria,
4. Il relativo credito è prescritto, essendo spirato il termine quinquennale di prescrizione
Si è regolarmente costituita eccependo il difetto di Parte_1 competenza del Giudice di Pace di San Miniato e chiedendo il rigetto dell'opposizione; in replica alle avverse deduzioni ha replicato che:
5. l'opposizione è tardiva in quanto l'attore non avrebbe proposto impugnazione avverso il verbale di accertamento,
6. sussistente il difetto di legittimazione passiva di , Parte_1
7. la cartella n. 08720150000374765000 è stata notificata il 13.04.2015 come da relazione di notificazione depositata,
8. è quindi inammissibile l'opposizione per omessa tempestiva opposizione avvero il ruolo della cartella esattoriale.
La causa è stata istruita con i documenti allegati agli atti.
Il Giudice di Pace di San Miniato, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, con sentenza n 27/2021 pronunciata in data 25.01.202, ha accolto la domanda di parte attrice e annullando la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
08776201900000358000, limitatamente alla cartella n. 08720150000374765000.
Ha proposto appello chiedendo la riforma della Parte_1 sentenza di primo grado. Quale unico motivo di appello ha contestato la sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto inesistente la notifica effettuata dal Controparte_2
riscossione a mezzo di agenzia privata di recapiti;
in particolare ha chiesto di ritenere
[...]
2 validamente “provata la notificazione della cartella di pagamento n. 08720150000374765000 impugnata e allegata e, comunque, per essere la stessa atto amministrativo e non giudiziario quindi validamente notificabile, nel previgente sistema delineato dall'art. 4 D.lgs. 261/1999, da operatore postale privato in quanto non rientrante nella riserva legislativa in favore di . CP_3
Si è regolarmente costituito chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1
e la conferma della sentenza impugnata, deducendo che:
1. alla prima udienza tenutasi in data 15.09.2020 il Sig. ha disconosciuto CP_1
formalmente e tempestivamente la sottoscrizione riportata nel documento recante la data 13.04.2015,
2. non ha mai ricevuto la raccomandata informativa richiesta dall'art. 140 c.p.c.,
3. la documentazione prodotta da parte appellante per la prima volta in sede di appello, relativa alla licenza IV, è inammissibile,
4. la sfera di applicazione del combinato disposto dell'art. 26 del d.p.r. 602/1973 e dell'art. 60 c.1 alinea e lett e) del d.p.r. 600/1973 si applica alla sola ipotesi di notificazione di cartelle di pagamento a destinatario assolutamente irreperibile, dovendosi escludere l'applicazione alle ipotesi di destinatario relativamente irreperibile,
5. non si applica ratione temporis la disciplina prevista dalla L. 124/2017,
6. non può aversi alcuna sanatoria stante che l'atto non ha raggiunto lo scopo e la cartella non risulta essere stata impugnata dal sig. , CP_1
7. l'operatore di poste private sprovvisto di titolo abilitativo non ricopre neppure la qualifica di pubblico ufficiale.
La causa è stata istruita con i documenti prodotti agli atti.
All'udienza del 03.09.2025 – tenuta in modalità cartolare – le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte ritualmente depositate e, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
1. Sulla spedizione della raccomandata A/R tramite IV s.p.a.
3 In primo luogo, si deve rilevare che la cartella di pagamento qui contestata, è stata notificata secondo quanto previsto dall'art. 26 d.p.r. 602/1973 e dall'art. 60 del d.p.r.
600/1973.
Risulta infatti dalla relazione di notifica del 10.04.2015 che il sig. , in Parte_4 qualità di pubblico ufficiale, ha dato atto di aver tentato di reperire il destinatario in data
06.03.2015 e in data 01.04.2015 e, successivamente, di aver depositato presso il Comune
l'avviso di deposito. Risulta agli atti altresì la spedizione della raccomandata informativa a mezzo posta privata in data 13.04.2015 firmata dal ricevente e dall'incaricato al recapito.
Bisogna rilevare come la cartella di pagamento deve essere considerata atto non giudiziario di carattere amministrativo e diverso dalla notifica di un verbale di contestazione relativo a sanzioni amministrative riguardanti il codice della strada. La
Suprema Corte si è espressa, in un caso simile, nel senso di ritenere la cartella di pagamento atto amministrativo e non giudiziario, affermando che “la notifica a mezzo di posta privata riguarda atti (le cartelle di pagamento) che hanno natura di atto amministrativo, e non già giudiziario, e non concerne violazioni al Codice della strada, risultando pertanto legittima la relativa notificazione a mezzo servizio di posta privata (Cass. Civ. 13363/2020)”. Nessuna rilevanza può avere la circostanza che la cartella avesse a oggetto una sanzione concernente violazione del codice della strada in quanto la riserva ha a oggetto il solo verbale di contestazione.
Di conseguenza, per la notifica della cartella di pagamento – atto amministrativo - non vale la riserva in via esclusiva della notifica tramite ai sensi dell'art. 4 Controparte_4
d.lgs. 261/99 ratione temporis vigente (a seguito delle modifiche previste dal d.lgs. 58/2011).
La Suprema Corte, a tal proposito, ha affermato “A tale stregua, con riferimento alla disciplina ratione temporis nella specie applicabile va osservato che la riserva della notifica a mezzo posta all'Ente
(poi società , pur se posteriore (L. n. 265 del 1999, art. 10, comma 6, che ha CP_3 Controparte_4 modificato la L. n. 689 del 1981, art. 18) al D.Lgs. n. 261 del 1999, di liberalizzazione (nel più ampio quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali) delle notificazioni, è stata successivamente limitata alla notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e alla notificazione a mezzo posta delle violazioni al Codice della strada per effetto del disposto di cui al D.Lgs. n. 261 del 1999, art.
4, come modificato dal D.Lgs. n. 58 del 2011, vigente alla data di notifica del verbale di contestazione di
4 cui trattasi” (ex multis SS.UU. 8416/19; Cass. Civ. 15360/20, Cass. Civ. 25521/20, Cass.
Civ. 3740/22).
In ragione di quanto sopra la notifica della cartella esattoriale poteva legittimamente eseguirsi in base alle procedure di cui all'art. 140 c.p.c. così come richiamate dal combinato disposto dell'art. 26 d.p.r. 602/1973 e art. 60 del d.p.r. 600/1973 anche avvalendosi di operatori privati.
Incidentalmente si deve rilevare come la produzione della licenza di IV da parte dell'appellante avvenuta solo in grado di appello sia effettivamente tardiva e, pertanto, deve dichiararsi inammissibile. Bisogna, però, rilevare inoltre come non sia stato oggetto di contestazione durante il giudizio di primo grado il possesso della licenza da parte di
IV e, pertanto, il possesso della licenza – che equipara pertanto IV per le attività oggetto di licenza a – deve essere ritenuto fatto non contestato ex art. Controparte_4
115 c.p.c.
2. Sul perfezionamento della notifica in base al combinato disposto dell'art.
140 c.p.c., dell'art. 26 d.p.r. 602/1973 e dell'art. 60 del d.p.r. 600/1973
Ciò premesso, nel caso di specie si deve ritenere, in base a quanto prodotto nel doc.3 fascicolo di primo grado, che vi sia prova del perfezionamento della notifica della cartella di pagamento in base al combinato disposto degli artt. 140 c.p.c., dell'art. 26 d.p.r.
602/1973 e dell'art. 60 del d.p.r. 600/1973
Infatti, dopo due tentativi di notifica fatti al domicilio del sig. , si è provveduto al CP_1 deposito dell'atto nella casa comunale, ed è stata data prova della spedizione della raccomandata A/R, legittimamente effettuata tramite poste private. Inoltre, tale raccomandata risulta consegnata al domicilio del sig. da parte dell'operatore CP_1 postale privato, provvisto di licenza per l'effettuazione di notifiche di atti amministrativi.
Visto quanto sopra si deve ritenere che, in via generale, in tutti i casi in cui l'operatore postale privato, previo rilascio dell'autorizzazione da parte del ministero competente, svolge un'attività di notificazione egli deve essere considerato incaricato di pubblico servizio;
sul punto appare inconferente il richiamo alla massimizzazione di quanto affermato nella pronuncia della Suprema Corte di Cassazione – sentenza n. 2035 del 2014
– nella quale si nega l'efficacia fidefacente di una comunicazione operata da un cancelliere
5 relativa a un deposito dello stato passivo, atto processuale notificabile, secondo il regime ratione temporis vigente, esclusivamente tramite il servizio postale pubblico. Da tale pronuncia non si può certo ricavare che, in linea generale, l'operatore di poste private, laddove peraltro abilitato per espressa previsione normativa all'attività notificatoria di determinati atti a seguito di una licenza ministeriale (subordinata a specifici obblighi del servizio universale con riguardo anche alla qualità, alla disponibilità ed all'esecuzione dei servizi in questione ex art. 5 d.lgs. 261/99) non possa essere equiparato, solo per quegli atti, all'operatore di e quindi a incaricato di servizio pubblico. Controparte_4
Una tale affermazione, infatti, contrasterebbe con la complessiva evoluzione normativa, in seno all'ordinamento, in senso oggettivo-funzionale della nozione di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio e sarebbe, peraltro, contrastante con gli obblighi di recepimento della direttiva n. 97/67/CE.
La sentenza a Sezioni Unite n. 299/20, pur richiamando il precedente citato del 2014 nell'esposizione del contrasto giurisprudenziale a lei sottoposto, ha implicitamente riconosciuto, come peraltro afferma la stessa parte appellata, che la qualifica di incaricato di pubblico servizio è riconosciuta anche all'operatore di posta privata affermando che
“Questa circostanza, tuttavia, non è risolutiva, perché manca certezza legale della data di consegna del plico all'operatore di posta privata, che, nella prospettazione dei contribuenti, rientrerebbe nel termine previsto per l'impugnazione dell'avviso. E la certezza manca, appunto perché l'operatore che ha proceduto alla notificazione della quale si discute è privo di titolo abilitativo, ossia della licenza individuale, e, quindi, delle prerogative inerenti ai pubblici poteri. 19.1.- Perché l'indicazione di data, ufficio e numero di spedizione dell'atto in plico raccomandato (senza busta) assuma connotazione di atto pubblico, pur in assenza di sottoscrizione, occorre che vi sia una precisa sequenza procedimentale diretta a documentare le attività compiute in relazione all'accettazione del plico da spedire e, quindi, a identificare la certa provenienza delle attestazioni su giorno e numero della raccomandata (Cass., sez. un., nn. 13452 e
13453/17, cit.). 19.2.- Di contro, la mancanza della licenza, e del correlativo status, come la giurisprudenza di questa Corte sottolinea, non consente di riconoscere la forza di atto pubblico all'attestazione della data di consegna all'operatore dell'atto processuale da notificare, perché l'operatore che non ne sia munito non è dotato di poteri certificativi (Cass. Civ. 299/2020)” (sottolineatura della scrivente).
6 A contrariis si deve ricavare che, se l'operatore postale ha la licenza, può essere riconosciuta forza di atto pubblico anche all'attestazione fatta dall'operatore di posta privata.
Ciò precisato, la Suprema Corte nell'ipotesi di notifica ex art. 26 d.p.r. 602/1973 ha ritenuto che l'incaricato del servizio postale non è tenuto ad attestare la qualità del soggetto ricevente del quale raccoglie la sottoscrizione, ma deve solo attestare l'avvenuta consegna presso il domicilio del destinatario a un soggetto idoneo ai sensi dell'art. 39 d.m.
9 aprile 2001. (cfr. Cass. Civ. 1686/2023 “Si ha dunque che nel caso di notifica a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26, d.P.R. n. 603 del 1972 – in cui non è prevista una relata di notifica sulla qualità del soggetto cui l'atto viene consegnato, come accade invece nella notifica a mezzo posta ai sensi della legge n. 890 del 1982 – l'agente postale si limita ad attestare l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario (Cass. 270/2012, 4895/2014, 14501/2016) (…) Pertanto, qualora manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato – adempimento non previsto da alcuna norma – e la relativa sottoscrizione non risulti intelligibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. con riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato, oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, ma non anche con riguardo alla presunzione – valevole fino a querela di falso – che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, come avviene invece, con riguardo alla relata della notifica effettuata ai sensi dell'art. 7 della legge n. 890 del 1982, quando la firma illeggibile apposta sull'avviso di ricevimento e sul registro di consegna sia priva della specificazione della qualità della persona cui è consegnato il piego”) (sottolineatura della scrivente)
Ad analoghe conclusioni si deve giungere nell'ipotesi in cui la notificazione avvenga, come nel caso di specie, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in base al combinato disposto dell'art. 26 d.p.r. 602/1973 e all'art. 60 d.p.r. 600/1973 (si veda, sotto questo limitato profilo,
Tribunale di Napoli Nord n. 1584/2025 del 28.04.2025)
Ciò che rileva, in una modalità notificatoria semplificata come nel caso di specie, ai fini del perfezionamento della notifica, è che la raccomandata con avviso di ritorno sia stata consegnata al domicilio del destinatario, a nulla valendo la firma apposta sulla ricevuta di ritorno o la qualità del soggetto a cui l'atto è destinato. Al contrario rilevante, ai fini del
7 perfezionamento della notifica, è l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario a una delle persone indicate nel d.m. 9 aprile 2001. Sul punto quanto attestato dall'operatore postale anche privato, fa fede privilegiata fino a querela di falso (cfr. Cass. Civ. 1686/2023
“al contrario, laddove non vi sia obbligo di redigere la relata di notifica, ma solo l'obbligo di raccogliere la sottoscrizione del ricevente – che ai sensi dell'art. 39 del d.m. 9 aprile 2001 può essere anche un familiare, convivente, collaboratore, addetto al ritiro o portiere, senza che l'agente postale debba identificarlo e trascriverne le generalità – non opera la presunzione di consegna a mani del destinatario, e l'unica querela di falso che può essere proposta, per contestare la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale, attiene alla consegna in sé dell'atto ad uno dei soggetti sopra indicati”). (sottolineatura della scrivente).
Nel caso di specie non essendo stata proposta querela di falso in ordine alla consegna presso il domicilio del destinatario della cartella di pagamento a una persona legittimata ai sensi dell'art. 39 d.m. 9 aprile 2001, l'attestazione dell'incaricato di pubblico servizio delle poste private in ordine alla consegna della raccomandata presso il domicilio dell'appellato ha efficacia di prova privilegiata.
Ne consegue, pertanto, stante il valore probatorio assegnato alla ricevuta di ritorno, il perfezionamento della notifica ai sensi del combinato disposto degli artt. 140 c.p.c., 26
d.p.r. 602/73, 60 d.p.r. 600/73.
La prova dell'avvenuta notificazione della cartella di pagamento il 13.04.2015 implica il rigetto dell'eccezione di prescrizione del credito sotteso alla comunicazione di iscrizione ipotecaria e, conseguentemente, in riforma della sentenza di primo grado, il rigetto dell'opposizione.
3. Spese di lite
Stante i mutevoli orientamenti giurisprudenziali sussistono giuste ragioni ex art. 92 c. 2
c.p.c. per compensare le spese di lite sia del giudizio di primo grado sia del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 2367/2021, disattesa ogni contraria istanza
Accoglie l'appello proposto da e per l'effetto Parte_1
8 Rigetta l'opposizione all'esecuzione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 08776201900000358000, limitatamente alla cartella n.
08720150000374765000;
Compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio
Pisa, 25.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
9
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 2367/2021 promossa da
, in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, e per esso, il dott. in qualità di Parte_2 [...]
rappresentata e difesa dall'avv.to Marco Cogoni del Foro di Parte_3
Cagliari, giusta procura in atti
Appellante
(C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
NA Orsini del Foro di Pisa, giusta procura in atti
Appellato
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 03.09.2025 – tenuta in modalità cartolare
- le parti hanno precisato le conclusioni come da note ritualmente depositate.
In fatto e in diritto
Ha agito in giudizio dinnanzi al Giudice di Pace di San Miniato GARGIULO
AL chiedendo di dichiarare nulla o annullare la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 08776201900000358000 limitatamente alla cartella 08720150000374765000
1 per complessivi € 2.530,95, nonché la prescrizione del credito. Nel merito della controversia ha dedotto che:
1. Ha ricevuto in data 30.01.2020 notifica di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 08776201900000358000,
2. Dall'analisi delle varie cartelle esattoriali si evince la cartella n.
08720150000374765000 per complessivi € 2.530,95, notificata, secondo l'amministrazione, in data 13.04.2015,
3. In realtà l'attore ha appreso dell'esistenza della cartella in oggetto solo con la notifica dell'iscrizione ipotecaria,
4. Il relativo credito è prescritto, essendo spirato il termine quinquennale di prescrizione
Si è regolarmente costituita eccependo il difetto di Parte_1 competenza del Giudice di Pace di San Miniato e chiedendo il rigetto dell'opposizione; in replica alle avverse deduzioni ha replicato che:
5. l'opposizione è tardiva in quanto l'attore non avrebbe proposto impugnazione avverso il verbale di accertamento,
6. sussistente il difetto di legittimazione passiva di , Parte_1
7. la cartella n. 08720150000374765000 è stata notificata il 13.04.2015 come da relazione di notificazione depositata,
8. è quindi inammissibile l'opposizione per omessa tempestiva opposizione avvero il ruolo della cartella esattoriale.
La causa è stata istruita con i documenti allegati agli atti.
Il Giudice di Pace di San Miniato, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, con sentenza n 27/2021 pronunciata in data 25.01.202, ha accolto la domanda di parte attrice e annullando la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
08776201900000358000, limitatamente alla cartella n. 08720150000374765000.
Ha proposto appello chiedendo la riforma della Parte_1 sentenza di primo grado. Quale unico motivo di appello ha contestato la sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto inesistente la notifica effettuata dal Controparte_2
riscossione a mezzo di agenzia privata di recapiti;
in particolare ha chiesto di ritenere
[...]
2 validamente “provata la notificazione della cartella di pagamento n. 08720150000374765000 impugnata e allegata e, comunque, per essere la stessa atto amministrativo e non giudiziario quindi validamente notificabile, nel previgente sistema delineato dall'art. 4 D.lgs. 261/1999, da operatore postale privato in quanto non rientrante nella riserva legislativa in favore di . CP_3
Si è regolarmente costituito chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1
e la conferma della sentenza impugnata, deducendo che:
1. alla prima udienza tenutasi in data 15.09.2020 il Sig. ha disconosciuto CP_1
formalmente e tempestivamente la sottoscrizione riportata nel documento recante la data 13.04.2015,
2. non ha mai ricevuto la raccomandata informativa richiesta dall'art. 140 c.p.c.,
3. la documentazione prodotta da parte appellante per la prima volta in sede di appello, relativa alla licenza IV, è inammissibile,
4. la sfera di applicazione del combinato disposto dell'art. 26 del d.p.r. 602/1973 e dell'art. 60 c.1 alinea e lett e) del d.p.r. 600/1973 si applica alla sola ipotesi di notificazione di cartelle di pagamento a destinatario assolutamente irreperibile, dovendosi escludere l'applicazione alle ipotesi di destinatario relativamente irreperibile,
5. non si applica ratione temporis la disciplina prevista dalla L. 124/2017,
6. non può aversi alcuna sanatoria stante che l'atto non ha raggiunto lo scopo e la cartella non risulta essere stata impugnata dal sig. , CP_1
7. l'operatore di poste private sprovvisto di titolo abilitativo non ricopre neppure la qualifica di pubblico ufficiale.
La causa è stata istruita con i documenti prodotti agli atti.
All'udienza del 03.09.2025 – tenuta in modalità cartolare – le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte ritualmente depositate e, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
1. Sulla spedizione della raccomandata A/R tramite IV s.p.a.
3 In primo luogo, si deve rilevare che la cartella di pagamento qui contestata, è stata notificata secondo quanto previsto dall'art. 26 d.p.r. 602/1973 e dall'art. 60 del d.p.r.
600/1973.
Risulta infatti dalla relazione di notifica del 10.04.2015 che il sig. , in Parte_4 qualità di pubblico ufficiale, ha dato atto di aver tentato di reperire il destinatario in data
06.03.2015 e in data 01.04.2015 e, successivamente, di aver depositato presso il Comune
l'avviso di deposito. Risulta agli atti altresì la spedizione della raccomandata informativa a mezzo posta privata in data 13.04.2015 firmata dal ricevente e dall'incaricato al recapito.
Bisogna rilevare come la cartella di pagamento deve essere considerata atto non giudiziario di carattere amministrativo e diverso dalla notifica di un verbale di contestazione relativo a sanzioni amministrative riguardanti il codice della strada. La
Suprema Corte si è espressa, in un caso simile, nel senso di ritenere la cartella di pagamento atto amministrativo e non giudiziario, affermando che “la notifica a mezzo di posta privata riguarda atti (le cartelle di pagamento) che hanno natura di atto amministrativo, e non già giudiziario, e non concerne violazioni al Codice della strada, risultando pertanto legittima la relativa notificazione a mezzo servizio di posta privata (Cass. Civ. 13363/2020)”. Nessuna rilevanza può avere la circostanza che la cartella avesse a oggetto una sanzione concernente violazione del codice della strada in quanto la riserva ha a oggetto il solo verbale di contestazione.
Di conseguenza, per la notifica della cartella di pagamento – atto amministrativo - non vale la riserva in via esclusiva della notifica tramite ai sensi dell'art. 4 Controparte_4
d.lgs. 261/99 ratione temporis vigente (a seguito delle modifiche previste dal d.lgs. 58/2011).
La Suprema Corte, a tal proposito, ha affermato “A tale stregua, con riferimento alla disciplina ratione temporis nella specie applicabile va osservato che la riserva della notifica a mezzo posta all'Ente
(poi società , pur se posteriore (L. n. 265 del 1999, art. 10, comma 6, che ha CP_3 Controparte_4 modificato la L. n. 689 del 1981, art. 18) al D.Lgs. n. 261 del 1999, di liberalizzazione (nel più ampio quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali) delle notificazioni, è stata successivamente limitata alla notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e alla notificazione a mezzo posta delle violazioni al Codice della strada per effetto del disposto di cui al D.Lgs. n. 261 del 1999, art.
4, come modificato dal D.Lgs. n. 58 del 2011, vigente alla data di notifica del verbale di contestazione di
4 cui trattasi” (ex multis SS.UU. 8416/19; Cass. Civ. 15360/20, Cass. Civ. 25521/20, Cass.
Civ. 3740/22).
In ragione di quanto sopra la notifica della cartella esattoriale poteva legittimamente eseguirsi in base alle procedure di cui all'art. 140 c.p.c. così come richiamate dal combinato disposto dell'art. 26 d.p.r. 602/1973 e art. 60 del d.p.r. 600/1973 anche avvalendosi di operatori privati.
Incidentalmente si deve rilevare come la produzione della licenza di IV da parte dell'appellante avvenuta solo in grado di appello sia effettivamente tardiva e, pertanto, deve dichiararsi inammissibile. Bisogna, però, rilevare inoltre come non sia stato oggetto di contestazione durante il giudizio di primo grado il possesso della licenza da parte di
IV e, pertanto, il possesso della licenza – che equipara pertanto IV per le attività oggetto di licenza a – deve essere ritenuto fatto non contestato ex art. Controparte_4
115 c.p.c.
2. Sul perfezionamento della notifica in base al combinato disposto dell'art.
140 c.p.c., dell'art. 26 d.p.r. 602/1973 e dell'art. 60 del d.p.r. 600/1973
Ciò premesso, nel caso di specie si deve ritenere, in base a quanto prodotto nel doc.3 fascicolo di primo grado, che vi sia prova del perfezionamento della notifica della cartella di pagamento in base al combinato disposto degli artt. 140 c.p.c., dell'art. 26 d.p.r.
602/1973 e dell'art. 60 del d.p.r. 600/1973
Infatti, dopo due tentativi di notifica fatti al domicilio del sig. , si è provveduto al CP_1 deposito dell'atto nella casa comunale, ed è stata data prova della spedizione della raccomandata A/R, legittimamente effettuata tramite poste private. Inoltre, tale raccomandata risulta consegnata al domicilio del sig. da parte dell'operatore CP_1 postale privato, provvisto di licenza per l'effettuazione di notifiche di atti amministrativi.
Visto quanto sopra si deve ritenere che, in via generale, in tutti i casi in cui l'operatore postale privato, previo rilascio dell'autorizzazione da parte del ministero competente, svolge un'attività di notificazione egli deve essere considerato incaricato di pubblico servizio;
sul punto appare inconferente il richiamo alla massimizzazione di quanto affermato nella pronuncia della Suprema Corte di Cassazione – sentenza n. 2035 del 2014
– nella quale si nega l'efficacia fidefacente di una comunicazione operata da un cancelliere
5 relativa a un deposito dello stato passivo, atto processuale notificabile, secondo il regime ratione temporis vigente, esclusivamente tramite il servizio postale pubblico. Da tale pronuncia non si può certo ricavare che, in linea generale, l'operatore di poste private, laddove peraltro abilitato per espressa previsione normativa all'attività notificatoria di determinati atti a seguito di una licenza ministeriale (subordinata a specifici obblighi del servizio universale con riguardo anche alla qualità, alla disponibilità ed all'esecuzione dei servizi in questione ex art. 5 d.lgs. 261/99) non possa essere equiparato, solo per quegli atti, all'operatore di e quindi a incaricato di servizio pubblico. Controparte_4
Una tale affermazione, infatti, contrasterebbe con la complessiva evoluzione normativa, in seno all'ordinamento, in senso oggettivo-funzionale della nozione di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio e sarebbe, peraltro, contrastante con gli obblighi di recepimento della direttiva n. 97/67/CE.
La sentenza a Sezioni Unite n. 299/20, pur richiamando il precedente citato del 2014 nell'esposizione del contrasto giurisprudenziale a lei sottoposto, ha implicitamente riconosciuto, come peraltro afferma la stessa parte appellata, che la qualifica di incaricato di pubblico servizio è riconosciuta anche all'operatore di posta privata affermando che
“Questa circostanza, tuttavia, non è risolutiva, perché manca certezza legale della data di consegna del plico all'operatore di posta privata, che, nella prospettazione dei contribuenti, rientrerebbe nel termine previsto per l'impugnazione dell'avviso. E la certezza manca, appunto perché l'operatore che ha proceduto alla notificazione della quale si discute è privo di titolo abilitativo, ossia della licenza individuale, e, quindi, delle prerogative inerenti ai pubblici poteri. 19.1.- Perché l'indicazione di data, ufficio e numero di spedizione dell'atto in plico raccomandato (senza busta) assuma connotazione di atto pubblico, pur in assenza di sottoscrizione, occorre che vi sia una precisa sequenza procedimentale diretta a documentare le attività compiute in relazione all'accettazione del plico da spedire e, quindi, a identificare la certa provenienza delle attestazioni su giorno e numero della raccomandata (Cass., sez. un., nn. 13452 e
13453/17, cit.). 19.2.- Di contro, la mancanza della licenza, e del correlativo status, come la giurisprudenza di questa Corte sottolinea, non consente di riconoscere la forza di atto pubblico all'attestazione della data di consegna all'operatore dell'atto processuale da notificare, perché l'operatore che non ne sia munito non è dotato di poteri certificativi (Cass. Civ. 299/2020)” (sottolineatura della scrivente).
6 A contrariis si deve ricavare che, se l'operatore postale ha la licenza, può essere riconosciuta forza di atto pubblico anche all'attestazione fatta dall'operatore di posta privata.
Ciò precisato, la Suprema Corte nell'ipotesi di notifica ex art. 26 d.p.r. 602/1973 ha ritenuto che l'incaricato del servizio postale non è tenuto ad attestare la qualità del soggetto ricevente del quale raccoglie la sottoscrizione, ma deve solo attestare l'avvenuta consegna presso il domicilio del destinatario a un soggetto idoneo ai sensi dell'art. 39 d.m.
9 aprile 2001. (cfr. Cass. Civ. 1686/2023 “Si ha dunque che nel caso di notifica a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26, d.P.R. n. 603 del 1972 – in cui non è prevista una relata di notifica sulla qualità del soggetto cui l'atto viene consegnato, come accade invece nella notifica a mezzo posta ai sensi della legge n. 890 del 1982 – l'agente postale si limita ad attestare l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario (Cass. 270/2012, 4895/2014, 14501/2016) (…) Pertanto, qualora manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato – adempimento non previsto da alcuna norma – e la relativa sottoscrizione non risulti intelligibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. con riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato, oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, ma non anche con riguardo alla presunzione – valevole fino a querela di falso – che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, come avviene invece, con riguardo alla relata della notifica effettuata ai sensi dell'art. 7 della legge n. 890 del 1982, quando la firma illeggibile apposta sull'avviso di ricevimento e sul registro di consegna sia priva della specificazione della qualità della persona cui è consegnato il piego”) (sottolineatura della scrivente)
Ad analoghe conclusioni si deve giungere nell'ipotesi in cui la notificazione avvenga, come nel caso di specie, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in base al combinato disposto dell'art. 26 d.p.r. 602/1973 e all'art. 60 d.p.r. 600/1973 (si veda, sotto questo limitato profilo,
Tribunale di Napoli Nord n. 1584/2025 del 28.04.2025)
Ciò che rileva, in una modalità notificatoria semplificata come nel caso di specie, ai fini del perfezionamento della notifica, è che la raccomandata con avviso di ritorno sia stata consegnata al domicilio del destinatario, a nulla valendo la firma apposta sulla ricevuta di ritorno o la qualità del soggetto a cui l'atto è destinato. Al contrario rilevante, ai fini del
7 perfezionamento della notifica, è l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario a una delle persone indicate nel d.m. 9 aprile 2001. Sul punto quanto attestato dall'operatore postale anche privato, fa fede privilegiata fino a querela di falso (cfr. Cass. Civ. 1686/2023
“al contrario, laddove non vi sia obbligo di redigere la relata di notifica, ma solo l'obbligo di raccogliere la sottoscrizione del ricevente – che ai sensi dell'art. 39 del d.m. 9 aprile 2001 può essere anche un familiare, convivente, collaboratore, addetto al ritiro o portiere, senza che l'agente postale debba identificarlo e trascriverne le generalità – non opera la presunzione di consegna a mani del destinatario, e l'unica querela di falso che può essere proposta, per contestare la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale, attiene alla consegna in sé dell'atto ad uno dei soggetti sopra indicati”). (sottolineatura della scrivente).
Nel caso di specie non essendo stata proposta querela di falso in ordine alla consegna presso il domicilio del destinatario della cartella di pagamento a una persona legittimata ai sensi dell'art. 39 d.m. 9 aprile 2001, l'attestazione dell'incaricato di pubblico servizio delle poste private in ordine alla consegna della raccomandata presso il domicilio dell'appellato ha efficacia di prova privilegiata.
Ne consegue, pertanto, stante il valore probatorio assegnato alla ricevuta di ritorno, il perfezionamento della notifica ai sensi del combinato disposto degli artt. 140 c.p.c., 26
d.p.r. 602/73, 60 d.p.r. 600/73.
La prova dell'avvenuta notificazione della cartella di pagamento il 13.04.2015 implica il rigetto dell'eccezione di prescrizione del credito sotteso alla comunicazione di iscrizione ipotecaria e, conseguentemente, in riforma della sentenza di primo grado, il rigetto dell'opposizione.
3. Spese di lite
Stante i mutevoli orientamenti giurisprudenziali sussistono giuste ragioni ex art. 92 c. 2
c.p.c. per compensare le spese di lite sia del giudizio di primo grado sia del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 2367/2021, disattesa ogni contraria istanza
Accoglie l'appello proposto da e per l'effetto Parte_1
8 Rigetta l'opposizione all'esecuzione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 08776201900000358000, limitatamente alla cartella n.
08720150000374765000;
Compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio
Pisa, 25.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
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