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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 03/04/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 303/2024, avente per oggetto “accertamento del rapporto di lavoro subordinato – spettanze retributive”, promossa
DA
(c.f. ) - con il patrocinio dell'Avv. LAURA Parte_1 C.F._1
MUGGIATI, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2
parte convenuta, contumace.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 23.4.2024, ha proposto il presente giudizio nei Parte_1
confronti di , chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande: Controparte_1
- dichiarare che tra le parti è intervenuto un rapporto di lavoro subordinato dall'1/01/2013 al 30/04/2021; - integrato ove necessario il contradditorio nei confronti CP_ dell dichiarare tenuto e condannare il dott. al pagamento in Controparte_1
favore del ricorrente dell'importo di €. 90.420,66 al netto dell'importo ricevuto di €.
5.947,00 - di cui €. 31.486,51 quale retribuzione lorda per le annualità dal 2013 al 2016 oltre al TFR di €. 2.332,33 e per le annualità dal 2017 al 2021 per una retribuzione lorda di €. 58.235,11 oltre ad un TFR di €. 4.313,71 - ovvero al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta dovuta all'esito del giudizio, se del caso, con valutazione equitativa, oltre rivalutazione ex art. 429 cpc e 150 disp. att. cpc, dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via da rivalutare.
non si è costituito in giudizio, né si è presentato a rendere Controparte_1
l'interrogatorio formale, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo e del verbale di udienza del 30.10.2024 (entrambi notificati ex art. 3 ter, comma 1, lett. b), legge 53/1994, presso il domicilio digitale che risulta dall'elenco INAD, come attestato nella relata di notifica).
Il giudizio si è pertanto svolto nella contumacia del convenuto.
La causa, ritenuta decidibile allo stato degli atti, viene decisa all'esito della trattazione scritta dell'udienza di discussione finale.
2. Il ricorrente assume di avere lavorato dal 1.1.2013 sino al 30.4.2021, quale dipendente della
OC AGRICOLA BOSCHI S.A.S. DI AL AV E C. sita in Verderio, che
è cessata il 21 maggio 2021 e di cui il convenuto era legale rappresentante e socio accomandatario.
In particolare, il sig. ha spiegato di essere il marito di Pt_1 Parte_2
assunta da detta società agricola sin dal mese di novembre del 2004 e poi passata alle dipendenze della nuova OC . Il Controparte_3
ricorrente ha allegato di avere “eseguito molteplici e differenti prestazioni con un impegno parziale della sua giornata lavorativa su richiesta del dott. per lavori e Controparte_1
manutenzione ordinaria dell'impresa agricola, impiegando anche i materiali occorrenti alle riparazioni, ai ripristini e alle nuove opere che in parte acquistava per conto del committente”; ha anche spiegato che “il dott. era solito trattare con la signora dei Controparte_1 Pt_2
lavori che dovevano essere eseguiti in azienda demandandole il compito di richiederli al signor
. Pt_1
Avendo tenuto la contabilità dettagliata delle ore lavorate, che la moglie aveva fatto pervenire al ma non avendone ottenuto il pagamento, se non in minima parte (€ 5.947,00), CP_1
ha agito in questa sede per l'accertamento del rapporto di lavoro Parte_1
subordinato intercorso tra le parti e per il pagamento delle conseguenti differenze retributive, calcolate sulla base del conteggio delle ore già trasmesso al convenuto e del CNNL Agricoltura
e Operai, ritenuto applicabile.
2 3. Occorre premettere che qualsiasi attività umana economicamente rilevante è suscettibile di essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato, sia di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità del suo concreto svolgimento. Grava sul lavoratore, che eventualmente intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, l'onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata (cfr., tra le molte,
Cass. nn. 11937/2009, 7139/2003).
Sul punto la Corte di Cassazione, dando seguito ad un oramai consolidato orientamento giurisprudenziale, ha recentemente ribadito che “l'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa” (cfr. Cass. 26 giugno 2020, n. 12871; conf. Cass. civ. sez lav, 1 marzo
2018, n. 4884).
Qualora, tuttavia, non risulti possibile qualificare il rapporto di lavoro sulla base del criterio prioritario dell'esistenza del vincolo di subordinazione (assoggettamento al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro), la giurisprudenza è solita servirsi di ulteriori elementi indiziari per definire la natura del contratto, quali i parametri esterni al contenuto dell'obbligazione (collaborazione, inserimento, continuità), ovvero i criteri residuali (vincolo di orario, forma della retribuzione, incidenza del rischio, oggetto della prestazione), comunemente definiti indici sintomatici della subordinazione, ai quali tuttavia è possibile ricorrere ove essi concorrano, non singolarmente, bensì in larga misura. Difatti, come precisato dalla Corte di
Cassazione “altri elementi - come l'assenza del rischio economico, il luogo della prestazione, la forma della retribuzione e la stessa collaborazione - possono avere solo valore indicativo e non determinante, costituendo quegli elementi, ex se, solo fattori che, seppur rilevanti nella ricostruzione del rapporto, possono in astratto conciliarsi sia con l'una che con l'altra qualificazione del rapporto stesso” (cfr. la già citata sentenza n. 12871 del 26 giugno 2020).
Deve negarsi, dunque, l'autonoma idoneità di ciascuno di questi elementi, considerato singolarmente, a fondare la riconduzione del rapporto al tipo contrattuale del lavoro
3 subordinato, essendo invece necessario che essi vengano valutati globalmente come gravi, precisi e concordanti indici rivelatori dell'effettiva sussistenza del vincolo di subordinazione.
Richiamando la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, deve in proposito evidenziarsi come -ferme restando la tassatività ed indisponibilità del tipo negoziale rapporto di lavoro subordinato- debba essere considerata, quale criterio sussidiario di qualificazione del rapporto, anche la volontà delle parti, sempre che tale volontà non risulti contraddetta dalle concrete modalità di svolgimento del rapporto stesso (cfr. ex multis Cass. ord. 35687/2021, sent.
Cass. n. 21028/2006, 9264/2007). Proprio nel caso in cui la conformazione fattuale del rapporto appaia dubbia, non ben definita o non decisiva, l'indagine deve essere svolta in modo tanto più accurato sulla volontà delle parti espressa in sede di costituzione del rapporto, poiché essa viene ad assumere un ruolo determinante ai fini della qualificazione giuridica del rapporto (cfr. Cass.
23 luglio 2004 n. 13884).
In altri termini, al fine di pervenire alla identificazione della natura del rapporto come autonomo o subordinato, non si può prescindere dalla ricerca della volontà delle parti, dovendosi tra l'altro tener conto del relativo reciproco affidamento e di quanto dalle stesse voluto nell'esercizio della loro autonomia contrattuale: pertanto, quando i contraenti abbiano dichiarato di voler escludere l'elemento della subordinazione, specie nei casi caratterizzati dalla presenza di elementi compatibili sia con l'uno che con l'altro tipo di prestazione d'opera, è possibile addivenire ad una diversa qualificazione solo ove si dimostri che, in concreto, l'elemento della subordinazione si sia di fatto realizzato nello svolgimento del rapporto medesimo.
4. Tanto premesso, le allegazioni svolte in ricorso e le circostanze capitolate ai fini della prova testimoniale sono di per sé insufficienti a sostenere l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, sicchè la mancata presentazione del convenuto a rendere l'interrogatorio formale non può avere alcuna rilevanza probatoria, mancando il supporto di altri elementi di prova (art. 232 c.p.c.), che sarebbero stati necessari per dimostrare gli assunti attorei.
Difetta in particolare l'allegazione stessa degli elementi da cui dedurre gli indici principali della subordinazione, ossia l'esistenza di un vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
4 Sul punto, il ricorrente si limita a formulare allegazioni apodittiche sul fatto di essere stato assoggettato al potere di subordinazione della società e del suo legale rappresentante, limitandosi ad esporre che “Il signor eseguiva le prestazioni richieste sotto il Parte_1
potere direttivo, organizzativo e di controllo del signor mettendosi a sua disposizione CP_1
per l'attuazione delle opere di manutenzione che dovevano essere eseguite nell'azienda agricola”, nonché a formulare il seguente, generico e perciò inammissibile, capitolo di prova:
2) Vero che il dott. ordinava al signor lavori di ordinaria gestione e Controparte_1 Pt_1
manutenzione ordinaria dell'impresa agricola?.
Nulla ha dedotto il ricorrente sulle modalità con cui tale potere direttivo e di controllo si sarebbe esplicato. Egli ha invece allegato circostanze (invero in maniera molto stringata) che parrebbero caratterizzare un rapporto di lavoro autonomo, assumendo in particolare di avere “eseguito molteplici e differenti prestazioni con un impegno parziale della sua giornata lavorativa su richiesta del dott. per lavori e manutenzione ordinaria dell'impresa agricola, Controparte_1
impiegando anche i materiali occorrenti alle riparazioni, ai ripristini e alle nuove opere che in parte acquistava per conto del committente”.
Invece che descrivere le occasioni in cui il li avrebbe impartito ordini e direttive, CP_1
il a rappresentato una situazione in cui il primo indicava alla sig.ra Pt_1 Pt_2
lavori che dovevano essere eseguiti, affinché la stessa poi li richiedesse al marito(“il dott. era solito trattare con la signora dei lavori che dovevano essere Controparte_1 Pt_2
eseguiti in azienda demandandole il compito di richiederli al signor ), anche perché Pt_1
“negli anni 2019, 2020 e 2021 … il convenuto si recava sporadicamente in azienda”, dal che si dovrebbe dedurre la situazione, poco verosimile, in cui il potere direttivo sarebbe stato esercitato per il tramite della consorte del ricorrente;
ma a dire il vero nemmeno questa circostanza è esplicitamente dedotta negli atti difensivi.
Il ricorso è del tutto carente anche rispetto agli eventuali indici sintomatici della subordinazione
(vincolo di orario, forma della retribuzione, incidenza del rischio, oggetto della prestazione), che -come detto- dovrebbero concorrere non singolarmente, bensì in larga misura per assumere una qualsivoglia valenza probatoria rispetto alla subordinazione
5 Non vale ovviamente a superare la carenza assertiva il capitolo di prova n. 4, con il quale la difesa del ricorrente si limita ad indicare, per ciascun anno, nel periodo dal 2013 al 2021, le attività svolte o le opere eseguite, che però -singolarmente considerate - rappresentano un fatto neutro rispetto alla qualificazione del rapporto come lavoro subordinato od autonomo.
Nemmeno risulta esservi stato un riconoscimento di debito da parte del posto che CP_1
all'allegazione secondo cui “il debito sia stato da questi riconosciuto a favore del ricorrente, anche in presenza di testimoni” corrispondono capitoli di prova inidonei a provare tale circostanza (7) Vero che il dott. a sottoscritto per ricevuta e accettazione il documento CP_1
n. 3 il giorno 23 luglio 2021 presso il suo studio in Milano, Via Ripamonti n. 103? 8) Vero che il documento di cui ai capitoli che precedono è stato consegnato dalla signora Parte_2
e dalla signora he ne hanno lasciato una copia al datore di lavoro?), anche CP_4
perché il corrispondente documento prodotto in allegato al ricorso (doc. n. 3) non corrobora l'esistenza di un riconoscimento di debito, se è vero che esso reca in calce, prima della firma la dicitura “per accettazione” ma anche “per ricevuta”, che paiono peraltro Controparte_1
riconducibili a scritture diverse. In ogni caso, il prospetto in questione contiene una descrizione delle attività quali “lavori di manutenzione eseguiti e contabilizzati a corpo”, “fornitura e posa in opera”, oltre che l'esposizione, ai fini del pagamento, dei prezzi dei materiali, tale da lasciare intendere che si sia trattato di prestazioni d'opera nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo, con organizzazione di mezzi facente capo allo stesso lavoratore.
Anche nelle note conclusive il ricorrente si è limitato a mere affermazioni apodittiche in ordine all'esistenza della subordinazione (“il signor ha altresì provato che il rapporto Parte_1
lavorativo fosse subordinato in quanto eterodiretto dal datore di lavoro che impartiva le direttive necessarie allo svolgimento delle mansioni del ricorrente”), assumendo inoltre che
“la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti è altresì provata dal parziale, seppur non satisfattivo, adempimento dell'obbligazione retributiva da parte del signor CP_1
in favore del signor , il che non può logicamente sostenersi, perché
[...] Parte_1
non vi è alcuna prova che il pagamento sia stato fatto dal debitore come acconto, né che esso sia stato effettuato a titolo retributivo, piuttosto che come pagamento del corrispettivo di attività di lavoro autonomo.
6 In definitiva, le carenze assertive oltre che probatorie, ostano all'accertamento della dedotta subordinazione e determinano il rigetto delle domande attoree. La spese di lite vanno dichiarate non ripetibili, stante la mancata costituzione del convenuto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Parte_1
nei confronti di , nella contumacia di quest'ultimo, ogni diversa
[...] Controparte_1
istanza ed eccezione disattesa od assorbita, rigetta le domande del ricorrente;
dichiara non ripetibili le spese di lite.
Lecco, 3 aprile 2025.
Il Giudice Federica Trovò
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 303/2024, avente per oggetto “accertamento del rapporto di lavoro subordinato – spettanze retributive”, promossa
DA
(c.f. ) - con il patrocinio dell'Avv. LAURA Parte_1 C.F._1
MUGGIATI, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2
parte convenuta, contumace.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 23.4.2024, ha proposto il presente giudizio nei Parte_1
confronti di , chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande: Controparte_1
- dichiarare che tra le parti è intervenuto un rapporto di lavoro subordinato dall'1/01/2013 al 30/04/2021; - integrato ove necessario il contradditorio nei confronti CP_ dell dichiarare tenuto e condannare il dott. al pagamento in Controparte_1
favore del ricorrente dell'importo di €. 90.420,66 al netto dell'importo ricevuto di €.
5.947,00 - di cui €. 31.486,51 quale retribuzione lorda per le annualità dal 2013 al 2016 oltre al TFR di €. 2.332,33 e per le annualità dal 2017 al 2021 per una retribuzione lorda di €. 58.235,11 oltre ad un TFR di €. 4.313,71 - ovvero al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta dovuta all'esito del giudizio, se del caso, con valutazione equitativa, oltre rivalutazione ex art. 429 cpc e 150 disp. att. cpc, dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via da rivalutare.
non si è costituito in giudizio, né si è presentato a rendere Controparte_1
l'interrogatorio formale, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo e del verbale di udienza del 30.10.2024 (entrambi notificati ex art. 3 ter, comma 1, lett. b), legge 53/1994, presso il domicilio digitale che risulta dall'elenco INAD, come attestato nella relata di notifica).
Il giudizio si è pertanto svolto nella contumacia del convenuto.
La causa, ritenuta decidibile allo stato degli atti, viene decisa all'esito della trattazione scritta dell'udienza di discussione finale.
2. Il ricorrente assume di avere lavorato dal 1.1.2013 sino al 30.4.2021, quale dipendente della
OC AGRICOLA BOSCHI S.A.S. DI AL AV E C. sita in Verderio, che
è cessata il 21 maggio 2021 e di cui il convenuto era legale rappresentante e socio accomandatario.
In particolare, il sig. ha spiegato di essere il marito di Pt_1 Parte_2
assunta da detta società agricola sin dal mese di novembre del 2004 e poi passata alle dipendenze della nuova OC . Il Controparte_3
ricorrente ha allegato di avere “eseguito molteplici e differenti prestazioni con un impegno parziale della sua giornata lavorativa su richiesta del dott. per lavori e Controparte_1
manutenzione ordinaria dell'impresa agricola, impiegando anche i materiali occorrenti alle riparazioni, ai ripristini e alle nuove opere che in parte acquistava per conto del committente”; ha anche spiegato che “il dott. era solito trattare con la signora dei Controparte_1 Pt_2
lavori che dovevano essere eseguiti in azienda demandandole il compito di richiederli al signor
. Pt_1
Avendo tenuto la contabilità dettagliata delle ore lavorate, che la moglie aveva fatto pervenire al ma non avendone ottenuto il pagamento, se non in minima parte (€ 5.947,00), CP_1
ha agito in questa sede per l'accertamento del rapporto di lavoro Parte_1
subordinato intercorso tra le parti e per il pagamento delle conseguenti differenze retributive, calcolate sulla base del conteggio delle ore già trasmesso al convenuto e del CNNL Agricoltura
e Operai, ritenuto applicabile.
2 3. Occorre premettere che qualsiasi attività umana economicamente rilevante è suscettibile di essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato, sia di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità del suo concreto svolgimento. Grava sul lavoratore, che eventualmente intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, l'onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata (cfr., tra le molte,
Cass. nn. 11937/2009, 7139/2003).
Sul punto la Corte di Cassazione, dando seguito ad un oramai consolidato orientamento giurisprudenziale, ha recentemente ribadito che “l'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa” (cfr. Cass. 26 giugno 2020, n. 12871; conf. Cass. civ. sez lav, 1 marzo
2018, n. 4884).
Qualora, tuttavia, non risulti possibile qualificare il rapporto di lavoro sulla base del criterio prioritario dell'esistenza del vincolo di subordinazione (assoggettamento al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro), la giurisprudenza è solita servirsi di ulteriori elementi indiziari per definire la natura del contratto, quali i parametri esterni al contenuto dell'obbligazione (collaborazione, inserimento, continuità), ovvero i criteri residuali (vincolo di orario, forma della retribuzione, incidenza del rischio, oggetto della prestazione), comunemente definiti indici sintomatici della subordinazione, ai quali tuttavia è possibile ricorrere ove essi concorrano, non singolarmente, bensì in larga misura. Difatti, come precisato dalla Corte di
Cassazione “altri elementi - come l'assenza del rischio economico, il luogo della prestazione, la forma della retribuzione e la stessa collaborazione - possono avere solo valore indicativo e non determinante, costituendo quegli elementi, ex se, solo fattori che, seppur rilevanti nella ricostruzione del rapporto, possono in astratto conciliarsi sia con l'una che con l'altra qualificazione del rapporto stesso” (cfr. la già citata sentenza n. 12871 del 26 giugno 2020).
Deve negarsi, dunque, l'autonoma idoneità di ciascuno di questi elementi, considerato singolarmente, a fondare la riconduzione del rapporto al tipo contrattuale del lavoro
3 subordinato, essendo invece necessario che essi vengano valutati globalmente come gravi, precisi e concordanti indici rivelatori dell'effettiva sussistenza del vincolo di subordinazione.
Richiamando la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, deve in proposito evidenziarsi come -ferme restando la tassatività ed indisponibilità del tipo negoziale rapporto di lavoro subordinato- debba essere considerata, quale criterio sussidiario di qualificazione del rapporto, anche la volontà delle parti, sempre che tale volontà non risulti contraddetta dalle concrete modalità di svolgimento del rapporto stesso (cfr. ex multis Cass. ord. 35687/2021, sent.
Cass. n. 21028/2006, 9264/2007). Proprio nel caso in cui la conformazione fattuale del rapporto appaia dubbia, non ben definita o non decisiva, l'indagine deve essere svolta in modo tanto più accurato sulla volontà delle parti espressa in sede di costituzione del rapporto, poiché essa viene ad assumere un ruolo determinante ai fini della qualificazione giuridica del rapporto (cfr. Cass.
23 luglio 2004 n. 13884).
In altri termini, al fine di pervenire alla identificazione della natura del rapporto come autonomo o subordinato, non si può prescindere dalla ricerca della volontà delle parti, dovendosi tra l'altro tener conto del relativo reciproco affidamento e di quanto dalle stesse voluto nell'esercizio della loro autonomia contrattuale: pertanto, quando i contraenti abbiano dichiarato di voler escludere l'elemento della subordinazione, specie nei casi caratterizzati dalla presenza di elementi compatibili sia con l'uno che con l'altro tipo di prestazione d'opera, è possibile addivenire ad una diversa qualificazione solo ove si dimostri che, in concreto, l'elemento della subordinazione si sia di fatto realizzato nello svolgimento del rapporto medesimo.
4. Tanto premesso, le allegazioni svolte in ricorso e le circostanze capitolate ai fini della prova testimoniale sono di per sé insufficienti a sostenere l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, sicchè la mancata presentazione del convenuto a rendere l'interrogatorio formale non può avere alcuna rilevanza probatoria, mancando il supporto di altri elementi di prova (art. 232 c.p.c.), che sarebbero stati necessari per dimostrare gli assunti attorei.
Difetta in particolare l'allegazione stessa degli elementi da cui dedurre gli indici principali della subordinazione, ossia l'esistenza di un vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
4 Sul punto, il ricorrente si limita a formulare allegazioni apodittiche sul fatto di essere stato assoggettato al potere di subordinazione della società e del suo legale rappresentante, limitandosi ad esporre che “Il signor eseguiva le prestazioni richieste sotto il Parte_1
potere direttivo, organizzativo e di controllo del signor mettendosi a sua disposizione CP_1
per l'attuazione delle opere di manutenzione che dovevano essere eseguite nell'azienda agricola”, nonché a formulare il seguente, generico e perciò inammissibile, capitolo di prova:
2) Vero che il dott. ordinava al signor lavori di ordinaria gestione e Controparte_1 Pt_1
manutenzione ordinaria dell'impresa agricola?.
Nulla ha dedotto il ricorrente sulle modalità con cui tale potere direttivo e di controllo si sarebbe esplicato. Egli ha invece allegato circostanze (invero in maniera molto stringata) che parrebbero caratterizzare un rapporto di lavoro autonomo, assumendo in particolare di avere “eseguito molteplici e differenti prestazioni con un impegno parziale della sua giornata lavorativa su richiesta del dott. per lavori e manutenzione ordinaria dell'impresa agricola, Controparte_1
impiegando anche i materiali occorrenti alle riparazioni, ai ripristini e alle nuove opere che in parte acquistava per conto del committente”.
Invece che descrivere le occasioni in cui il li avrebbe impartito ordini e direttive, CP_1
il a rappresentato una situazione in cui il primo indicava alla sig.ra Pt_1 Pt_2
lavori che dovevano essere eseguiti, affinché la stessa poi li richiedesse al marito(“il dott. era solito trattare con la signora dei lavori che dovevano essere Controparte_1 Pt_2
eseguiti in azienda demandandole il compito di richiederli al signor ), anche perché Pt_1
“negli anni 2019, 2020 e 2021 … il convenuto si recava sporadicamente in azienda”, dal che si dovrebbe dedurre la situazione, poco verosimile, in cui il potere direttivo sarebbe stato esercitato per il tramite della consorte del ricorrente;
ma a dire il vero nemmeno questa circostanza è esplicitamente dedotta negli atti difensivi.
Il ricorso è del tutto carente anche rispetto agli eventuali indici sintomatici della subordinazione
(vincolo di orario, forma della retribuzione, incidenza del rischio, oggetto della prestazione), che -come detto- dovrebbero concorrere non singolarmente, bensì in larga misura per assumere una qualsivoglia valenza probatoria rispetto alla subordinazione
5 Non vale ovviamente a superare la carenza assertiva il capitolo di prova n. 4, con il quale la difesa del ricorrente si limita ad indicare, per ciascun anno, nel periodo dal 2013 al 2021, le attività svolte o le opere eseguite, che però -singolarmente considerate - rappresentano un fatto neutro rispetto alla qualificazione del rapporto come lavoro subordinato od autonomo.
Nemmeno risulta esservi stato un riconoscimento di debito da parte del posto che CP_1
all'allegazione secondo cui “il debito sia stato da questi riconosciuto a favore del ricorrente, anche in presenza di testimoni” corrispondono capitoli di prova inidonei a provare tale circostanza (7) Vero che il dott. a sottoscritto per ricevuta e accettazione il documento CP_1
n. 3 il giorno 23 luglio 2021 presso il suo studio in Milano, Via Ripamonti n. 103? 8) Vero che il documento di cui ai capitoli che precedono è stato consegnato dalla signora Parte_2
e dalla signora he ne hanno lasciato una copia al datore di lavoro?), anche CP_4
perché il corrispondente documento prodotto in allegato al ricorso (doc. n. 3) non corrobora l'esistenza di un riconoscimento di debito, se è vero che esso reca in calce, prima della firma la dicitura “per accettazione” ma anche “per ricevuta”, che paiono peraltro Controparte_1
riconducibili a scritture diverse. In ogni caso, il prospetto in questione contiene una descrizione delle attività quali “lavori di manutenzione eseguiti e contabilizzati a corpo”, “fornitura e posa in opera”, oltre che l'esposizione, ai fini del pagamento, dei prezzi dei materiali, tale da lasciare intendere che si sia trattato di prestazioni d'opera nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo, con organizzazione di mezzi facente capo allo stesso lavoratore.
Anche nelle note conclusive il ricorrente si è limitato a mere affermazioni apodittiche in ordine all'esistenza della subordinazione (“il signor ha altresì provato che il rapporto Parte_1
lavorativo fosse subordinato in quanto eterodiretto dal datore di lavoro che impartiva le direttive necessarie allo svolgimento delle mansioni del ricorrente”), assumendo inoltre che
“la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti è altresì provata dal parziale, seppur non satisfattivo, adempimento dell'obbligazione retributiva da parte del signor CP_1
in favore del signor , il che non può logicamente sostenersi, perché
[...] Parte_1
non vi è alcuna prova che il pagamento sia stato fatto dal debitore come acconto, né che esso sia stato effettuato a titolo retributivo, piuttosto che come pagamento del corrispettivo di attività di lavoro autonomo.
6 In definitiva, le carenze assertive oltre che probatorie, ostano all'accertamento della dedotta subordinazione e determinano il rigetto delle domande attoree. La spese di lite vanno dichiarate non ripetibili, stante la mancata costituzione del convenuto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Parte_1
nei confronti di , nella contumacia di quest'ultimo, ogni diversa
[...] Controparte_1
istanza ed eccezione disattesa od assorbita, rigetta le domande del ricorrente;
dichiara non ripetibili le spese di lite.
Lecco, 3 aprile 2025.
Il Giudice Federica Trovò
7