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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/03/2025, n. 1258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1258 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 503/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sergio Pochettino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 503/2022 promossa da:
(PI ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, corrente in Rivoli (TO), via Ferrero 25, ed ivi elettivamente domiciliata in C.so Tassoni n. 12, presso lo studio dell'avv. Angelo Massimo Perrini , CF , pec C.F._1
che la rappresenta e difende Email_1 in forza di delega a margine del presente atto
ATTRICE contro
, con sede in Milano, via Ignazio Gardella 2, p. iva Controparte_1
, in persona del procuratore generale alle liti avv. Giancarlo P.IVA_2
FALETTI, rappresentata e difesa per mandato speciale in calce alla comparsa di costituzione, tanto congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Giancarlo FALETTI (cf ) e Maria Novella FALETTI (cf. C.F._2
), quest'ultima domiciliataria in Torino, corso Vinzaglio 2 C.F._3
CONVENUTA
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI DELLE PARTI (come da note depositate entro il 14.1.2025)
PER PARTE ATTRICE Condannare al pagamento in favore dell'attrice cessionaria Controparte_1 dell'indennizzo contrattualmente dovuto in forza Parte_1 della polizza n. 506.014.0000903538 nell'importo di € 14.373,00 sotto deduzione delle condizioni di polizza applicabili, oltre al rimborso del costo della consulenza tecnica di parte ante causa pari ad €. 208,00, ovvero veriori somme in causa accertande, oltre rivalutazione e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto fino all'effettivo pagamento e quelli moratori dalla data di notifica del presente atto fino al pagamento. Condannare altresì l'assicuratore convenuto alla refusione delle spese ed ai compensi per l'attività di mediazione da liquidarsi secondo i parametri ex D.M. 55/14 e successive modifiche (DL 37/18). Col favore di onorari e spese di giudizio, oltre spese generali 15%, IVA e CPA, oltre successive occorrende e tassa di registro.
PER PARTE CONVENUTA In via istruttoria Ammettersi le prove dedotte nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc del 27.06.22, ferma l'opposizione all'ammissione delle prove dedotte da controparte per i motivi esposti nella memoria ex art. 183 VI comma n. 3 cpc del 21.07.22. Ferme in ogni caso le osservazioni del proprio CTP e con ogni più ampia riserva circa la consulenza tecnica d'ufficio da esporre in sede di comparsa conclusionale. Nel merito In via principale Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di parte attrice poiché la cessione di credito è stata sottoscritta da soggetto privo dei relativi poteri Accertare e dichiarare la non indennizzabilità del sinistro essendo lo stesso non riconducibile alle fattispecie oggetto di garanzia o da ricondurre a casi esclusi dalla medesima Accertare e dichiarare la non indennizzabilità del sinistro essendo lo stesso imputabile a caso fortuito Accertare e dichiarare che parte attrice ha perso il diritto all'indennizzo poiché ha esagerato dolosamente la richiesta risarcitoria supportando la medesima con documentazione fiscale alterata In denegato subordine accertare che non sono indennizzabili gli importi relativi all'iva e della manodopera e, per l'effetto, avendo presente la franchigia di polizza, determinare l'entità della somma dovuta. In ogni caso
pagina 2 di 8 Con il favore di spese e compensi professionali, rimborso 15% spese generali, IVA e CPA ex DM 147/22, spese di CTU e di CTP
FATTO E DIRITTO
La ha evocato in giudizio la Parte_1 [...]
al fine di ottenere il pagamento dell'indennizzo pari ad € Controparte_1
14.373,00 derivante dalla cessione del credito, in proprio favore, effettuata dal Comandante pro tempore della Compagnia di Chieri facente parte della Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d'Aosta con atto 5.11.2019. Tale credito secondo la prospettazione attorea sarebbe originato da evento accidentale - una pietra presente sul manto stradale pizzicata dal pianale di un carro attrezzi, scagliata in tal modo contro il parabrezza dell'auto di istituto - che la difesa attorea ha sostenuto doversi includere tra quelli coperti da polizza stipulata tra la medesima Carrozzeria qui attrice e la , Controparte_1
I danni riportati dall'autovettura di servizio, una SEAT Leon in dotazione alla Compagnia di Chieri dell'Arma, sono stati quantificati da fattura emessa dalla medesima odierna attrice in Euro 14.373,00. Deducendo di essere subentrata a seguito della suddetta cessione di credito ed in quanto cessionaria, nella medesima posizione creditoria dell'Amministrazione cedente parte attrice ha chiesto condannarsi la convenuta alla corresponsione in suo favore della somma sopra indicata Parte convenuta si è costituita in giudizio eccependo, in primis, la carenza di legittimazione attiva dell'attrice, opponendo quindi la necessità di rigoroso assolvimento dell'onere probatorio con riferimento all'evento assicurato ed infine l'infondatezza della pretesa anche in relazione al quantum complessivamente richiesto. Nel corso del giudizio si proceduto all'assunzione della prova orale, ed è successivamente stato conferito incarico a CTU di accertare sussistenza, entità e compatibilità dei danni riportati dal veicolo militare SEAT LEON targato CCDKI91 con il sinistro denunciato come accaduto il 17.7.2019; di descrivere gli interventi effettuati quali risultanti dalla documentazione in atti ed accertare la congruità delle somme indicate nelle fatture prodotte.
***
1. Sulla presunta carenza di legittimazione attiva di parte attrice
La difesa di parte convenuta tra le eccezioni sollevate ha eccepito e contestato la legittimazione attiva della sostenendo - peraltro alquanto Parte_1 genericamente, senza in proposito riferimento normativo alcuno - la nullità della cessione del credito per asserita carenza in capo all'Ufficiale sottoscrittore della pagina 3 di 8 cessione della titolarità del diritto di credito ceduto e quindi del potere di disporre del medesimo. Il documento prodotto da parte attrice – si osserva in via generale - è di per se' idoneo e sufficiente ad attestare l'intervenuta cessione del credito, essendo completo di tutti gli elementi identificativi, e la sua idoneità non è stato peraltro sotto tale profilo fatto oggetto di rilievi di sorta.
“Il contratto di cessione di credito – osserva la Suprema Corte - ha infatti natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario […]” (Cass. Civ. ordinanza n. 4713 del 19/02/2019). Venendo allo specifico (unico) profilo contestato in ordine alla cessione del credito, quello cioè della legittimazione del soggetto che ha disposto sottoscrivendola la medesima – qualificatosi come Comandante della Compagnia di Chieri dei Carabinieri, facente parte della Legione “Piemonte e Valle d'Aosta” - occorre far riferimento alla regolamentazione dei poteri decentrati delle forze armate regolata dal Decreto legislativo del 15/03/2010 n. 66, denominato "codice dell'ordinamento militare", che disciplina l'organizzazione, le funzioni e l'attività della difesa e sicurezza militare e delle Forze armate;
ove all'art. 540 si prevede che “per il conseguimento degli obiettivi loro affidati, i Comandanti dei comandi periferici di Fo. armata o interforze con funzioni logistiche e amministrative, nonchè gli ufficiali generali esercitano i poteri di spesa nei limiti dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma”. Dal combinato disposto di tale norma con l'art. 173 del medesimo Decreto Legislativo emerge chiaramente come i Comandanti interregionali e regionali siano dotati di autonomia amministrativa e di spesa, che l'art. 451 DPR 90/2010 estende al più ampio concetto di autonomia contrattuale. “con potere di adottare, nell'ambito della sua competenza e secondo le direttive del comandante: a) gli atti di spesa e quelli preparatori, anche a rilevanza esterna;
b) gli atti negoziali connessi con la gestione del bilancio;
c) gli atti negoziali per l'amministrazione e l'utilizzazione dei materiali”. (cfr. Corte Appello Milano sez. I, 06/05/2021, n. 1463) Sussistendo tutti i requisiti di forma e di legittimazione a disporre del credito la cessione del medesimo deve ritenersi pertanto valida ed efficace nei confronti della debitrice ceduta, e la pertanto legittimata attiva della pretesa Parte_1 indennitaria.
pagina 4 di 8
2. Verificazione dell'evento assicurato ed oneri probatori
Quella azionata in questa sede è qualificabile a tutti gli effetti come domanda di adempimento contrattuale, a fronte della quale l'assicurazione convenuta ha come detto eccepito la necessità di assolvimento dell'onere probatorio circa il verificarsi dell'evento, e quindi la carenza dei presupposti per l'operatività della polizza per asserito difetto di responsabilità dell'assicurata o di suo dipendente, in quanto il danneggiamento del vetro sarebbe da imputarsi a mero caso fortuito. Quanto alla prima eccezione, si rileva come la prova orale assunta abbia pienamente confermato che la scheggiatura del vetro anteriore del veicolo in dotazione ai Carabinieri avvenne nel corso di operazioni poste in essere dal titolare della . Parte_1
La circostanza è stata integralmente confermata dal dipendente,
[...]
il quale - dichiaratosi presente al fatto - ha confermato che “la Tes_1 macchina dei carabinieri era parcheggiata, ferma e il sig. che era sul Parte_1 carroattrezzi e stava retrocedendo con il pianale abbassato ….quando ha visto schizzare una pietra (forse grande un centimetro) che è finita sul parabrezza della macchina dei carabinieri”, e ad ulteriore domanda a chiarimenti ha precisato di
“averla vista volare sul parabrezza, ove si è fatta una scheggia”. Non si rinvengono né sono state addotte ragioni per dubitare dell'attendibilità della predetta deposizione testimoniale, che può essere ritenuta idonea a fornire conferma delle modalità di verificazione del fatto, la cui (indubbia) accidentalità peraltro non conduce alle conclusioni evocate dalla difesa della convenuta, laddove essa ha insistito per la natura fortuita dell'evento e per la conseguente asserita sua esclusione dal novero di quelli coperti dalla polizza. Certamente il fatto dannoso era non voluto, ed in tal senso “accidentale”, ma esso si è pur sempre verificatosi nell'ambito di una attività contrattuale – il veicolo risulta fosse stato affidato alla per riparazioni di danno al paraurti Parte_1 anteriore sinistro - e pertanto rientrante in prestazione professionale oggetto della copertura assicurativa per responsabilità civile “per danni involontariamente arrecati a terzi in attività svolte mediante automezzo all'uopo attrezzati” prevista all'art. 2 richiamato dalla stessa difesa di parte convenuta. In tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola secondo cui l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento dei danni causati in conseguenza di un fatto accidentale – per danni involontariamente arrecati a terzi - non può evidentemente essere intesa nel senso di escludere dalla copertura assicurativa i fatti riconducibili a profili colposi, giacché siffatta interpretazione renderebbe nullo il contratto per inesistenza del rischio ai sensi dell'articolo 1895 c.c., non potendo pagina 5 di 8 mai sorgere alcuna responsabilità dell'assicurato dal caso fortuito (così Cass. Civ., Ordinanza n. 23762 del 29-07-2022). Da tale principio in giurisprudenza è stato fatto discendere che una pattuizione contrattuale contenuta in polizza assicurativa che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali è correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa, in contrapposizione ai fatti dolosi» (così, Cass. n. 752/00, nonché Cass. n. 5273/08, n. 7766/10 e n. 4799/2013).
3. La quantificazione del danno e dell'indennizzo dovuto
Ritenuto per i motivi che precedono l'indennizzabilità dell'evento per cui è causa, alla luce della CTU espletata sono da ritenersi infondate anche le eccezioni svolte dalla convenuta in ordine alla quantificazione del danno. Il Consulente ha in primo luogo preso atto che vi è in atti “la documentazione provenienza dei ricambi, la fattura del 15.11.2019 emessa dalla società Parte_2
. Per l'acquisto di un parabrezza blindato e la guarnizione per un importo
[...] complessivo di €. 11.456,50”. Appurato ciò, il CTU - dopo aver verificato e consultato i vari listini della IL (società tedesca leader nel settore dei parabrezza antisfondamento), e dando atto di aver sentito sul punto i ctp, ha concluso ritenendo che “la fattura di riparazione pari a €14.373,00, esprima il costo effettivo per la sostituzione del particolare del veicolo Seat Leon dato in dotazione all'Arma dei Carabinieri”. Tale valutazione rende irrilevanti le questioni (di dettaglio) sollevate dalla difesa della compagnia assicurativa in ordine alla regolarità formale ed alle varie modifiche e presunte anomalie riguardanti la documentazione contabile dell'acquisto del materiale, per modo che in punto quantificazione dell'indennizzo dovuto possono recepirsi le conclusioni del medesimo CTU in ordine alla congruità dell'importo comprensivo di IVA di € 14.373,00, che al netto della franchigia per Euro 250,00 e quindi per la finale somma di Euro 14.123,00 costituisce la somma che parte convenuta va condannata a corrispondere all'attrice, maggiorata degli interessi legali dalla data di messa in mora 14.2.2020 al soddisfo. Quanto alla debenza anche dell'IVA, rileva la considerazione che parte attrice - non essendo soggetto passivo della prestazione - non può portare in detrazione l'iva dovuta per legge, che costituisce dunque parte integrante del dovuto indennizzo (Cfr. Cass. Civ. n. 1668/2018; Cass. Civ. n. 14535/2013). In presenza di una cessione di credito il credito indennitario ceduto è infatti costituito e comprende tutte le voci di spesa indicate e necessarie per la riparazione, per la cui individuazione rileva la condizione dell'assicurato danneggiato cedente al momento dell'insorgere del credito originario, senza che pagina 6 di 8 alla cessione del medesimo possa ricollegarsi – come parrebbe implicitamente trarsi dalle argomentazioni della odierna appellata – l'effetto di trasferire in capo al cessionario anche tale qualifica di danneggiato, e con essa la necessità di verificare se in capo ad esso permanga la qualifica di soggetto inciso finale dall'imposta sul valore aggiunto ovvero, al contrario, in quanto titolare di partita IVA quella di soggetto facoltizzato a portare tale importo in detrazione di quella dovuta per la propria attività di operatore commerciale
4. Regolamentazione delle spese di giudizio
Il regolamento delle spese di lite segue anche nella presente controversia il criterio della soccombenza, regola fissata all'art. 91 cpc e dalla quale non si ravvisano ragioni per discostarsi.
va condannato a rimborsare alla società attrice Controparte_2
l'importo che - facendo riferimento per la sua determinazione all'entità del credito risarcitorio riconosciuto, in applicazione del criterio c.d. del decisum (Cass. S.U. 19014/07), e tenuto conto della tariffa professionale vigente – viene liquidata come in dispositivo. Vanno poi definitivamente poste a carico della predetta compagnia assicurativa anche le spese di CTU, nella misura che è stata liquidata in corso di causa, La mancata partecipazione della compagnia convenuta alla mediazione può ritenersi giustificata in ragione della introduzione solo in corso di causa - e della indispensabilità, ai fini della decisione - dell'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione e domanda, dichiara la convenuta in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, tenuta ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto di assicurazione stipulato con la e, per Parte_1
l'effetto, la dichiara tenuta e la condanna al pagamento in favore della medesima società quale cessionaria del credito della somma di Euro 14.123,00, condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore della società attrice della somma di Euro 4.237,00 per onorari e di Euro 837,00 per spese (di cui Euro 237,00 per esposti ed Euro 600,00 per rimborso CTP), oltre rimborso spese generali 15% nonché CPA e IVA sugli importi imponibili come per legge pagina 7 di 8 pone le spese della CTU disposta in corso di causa, in via definitiva e nella misura liquidata a carico della convenuta.
Torino, lì 13.3.25 Il Giudice
Sergio Pochettino
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sergio Pochettino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 503/2022 promossa da:
(PI ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, corrente in Rivoli (TO), via Ferrero 25, ed ivi elettivamente domiciliata in C.so Tassoni n. 12, presso lo studio dell'avv. Angelo Massimo Perrini , CF , pec C.F._1
che la rappresenta e difende Email_1 in forza di delega a margine del presente atto
ATTRICE contro
, con sede in Milano, via Ignazio Gardella 2, p. iva Controparte_1
, in persona del procuratore generale alle liti avv. Giancarlo P.IVA_2
FALETTI, rappresentata e difesa per mandato speciale in calce alla comparsa di costituzione, tanto congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Giancarlo FALETTI (cf ) e Maria Novella FALETTI (cf. C.F._2
), quest'ultima domiciliataria in Torino, corso Vinzaglio 2 C.F._3
CONVENUTA
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI DELLE PARTI (come da note depositate entro il 14.1.2025)
PER PARTE ATTRICE Condannare al pagamento in favore dell'attrice cessionaria Controparte_1 dell'indennizzo contrattualmente dovuto in forza Parte_1 della polizza n. 506.014.0000903538 nell'importo di € 14.373,00 sotto deduzione delle condizioni di polizza applicabili, oltre al rimborso del costo della consulenza tecnica di parte ante causa pari ad €. 208,00, ovvero veriori somme in causa accertande, oltre rivalutazione e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto fino all'effettivo pagamento e quelli moratori dalla data di notifica del presente atto fino al pagamento. Condannare altresì l'assicuratore convenuto alla refusione delle spese ed ai compensi per l'attività di mediazione da liquidarsi secondo i parametri ex D.M. 55/14 e successive modifiche (DL 37/18). Col favore di onorari e spese di giudizio, oltre spese generali 15%, IVA e CPA, oltre successive occorrende e tassa di registro.
PER PARTE CONVENUTA In via istruttoria Ammettersi le prove dedotte nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc del 27.06.22, ferma l'opposizione all'ammissione delle prove dedotte da controparte per i motivi esposti nella memoria ex art. 183 VI comma n. 3 cpc del 21.07.22. Ferme in ogni caso le osservazioni del proprio CTP e con ogni più ampia riserva circa la consulenza tecnica d'ufficio da esporre in sede di comparsa conclusionale. Nel merito In via principale Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di parte attrice poiché la cessione di credito è stata sottoscritta da soggetto privo dei relativi poteri Accertare e dichiarare la non indennizzabilità del sinistro essendo lo stesso non riconducibile alle fattispecie oggetto di garanzia o da ricondurre a casi esclusi dalla medesima Accertare e dichiarare la non indennizzabilità del sinistro essendo lo stesso imputabile a caso fortuito Accertare e dichiarare che parte attrice ha perso il diritto all'indennizzo poiché ha esagerato dolosamente la richiesta risarcitoria supportando la medesima con documentazione fiscale alterata In denegato subordine accertare che non sono indennizzabili gli importi relativi all'iva e della manodopera e, per l'effetto, avendo presente la franchigia di polizza, determinare l'entità della somma dovuta. In ogni caso
pagina 2 di 8 Con il favore di spese e compensi professionali, rimborso 15% spese generali, IVA e CPA ex DM 147/22, spese di CTU e di CTP
FATTO E DIRITTO
La ha evocato in giudizio la Parte_1 [...]
al fine di ottenere il pagamento dell'indennizzo pari ad € Controparte_1
14.373,00 derivante dalla cessione del credito, in proprio favore, effettuata dal Comandante pro tempore della Compagnia di Chieri facente parte della Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d'Aosta con atto 5.11.2019. Tale credito secondo la prospettazione attorea sarebbe originato da evento accidentale - una pietra presente sul manto stradale pizzicata dal pianale di un carro attrezzi, scagliata in tal modo contro il parabrezza dell'auto di istituto - che la difesa attorea ha sostenuto doversi includere tra quelli coperti da polizza stipulata tra la medesima Carrozzeria qui attrice e la , Controparte_1
I danni riportati dall'autovettura di servizio, una SEAT Leon in dotazione alla Compagnia di Chieri dell'Arma, sono stati quantificati da fattura emessa dalla medesima odierna attrice in Euro 14.373,00. Deducendo di essere subentrata a seguito della suddetta cessione di credito ed in quanto cessionaria, nella medesima posizione creditoria dell'Amministrazione cedente parte attrice ha chiesto condannarsi la convenuta alla corresponsione in suo favore della somma sopra indicata Parte convenuta si è costituita in giudizio eccependo, in primis, la carenza di legittimazione attiva dell'attrice, opponendo quindi la necessità di rigoroso assolvimento dell'onere probatorio con riferimento all'evento assicurato ed infine l'infondatezza della pretesa anche in relazione al quantum complessivamente richiesto. Nel corso del giudizio si proceduto all'assunzione della prova orale, ed è successivamente stato conferito incarico a CTU di accertare sussistenza, entità e compatibilità dei danni riportati dal veicolo militare SEAT LEON targato CCDKI91 con il sinistro denunciato come accaduto il 17.7.2019; di descrivere gli interventi effettuati quali risultanti dalla documentazione in atti ed accertare la congruità delle somme indicate nelle fatture prodotte.
***
1. Sulla presunta carenza di legittimazione attiva di parte attrice
La difesa di parte convenuta tra le eccezioni sollevate ha eccepito e contestato la legittimazione attiva della sostenendo - peraltro alquanto Parte_1 genericamente, senza in proposito riferimento normativo alcuno - la nullità della cessione del credito per asserita carenza in capo all'Ufficiale sottoscrittore della pagina 3 di 8 cessione della titolarità del diritto di credito ceduto e quindi del potere di disporre del medesimo. Il documento prodotto da parte attrice – si osserva in via generale - è di per se' idoneo e sufficiente ad attestare l'intervenuta cessione del credito, essendo completo di tutti gli elementi identificativi, e la sua idoneità non è stato peraltro sotto tale profilo fatto oggetto di rilievi di sorta.
“Il contratto di cessione di credito – osserva la Suprema Corte - ha infatti natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario […]” (Cass. Civ. ordinanza n. 4713 del 19/02/2019). Venendo allo specifico (unico) profilo contestato in ordine alla cessione del credito, quello cioè della legittimazione del soggetto che ha disposto sottoscrivendola la medesima – qualificatosi come Comandante della Compagnia di Chieri dei Carabinieri, facente parte della Legione “Piemonte e Valle d'Aosta” - occorre far riferimento alla regolamentazione dei poteri decentrati delle forze armate regolata dal Decreto legislativo del 15/03/2010 n. 66, denominato "codice dell'ordinamento militare", che disciplina l'organizzazione, le funzioni e l'attività della difesa e sicurezza militare e delle Forze armate;
ove all'art. 540 si prevede che “per il conseguimento degli obiettivi loro affidati, i Comandanti dei comandi periferici di Fo. armata o interforze con funzioni logistiche e amministrative, nonchè gli ufficiali generali esercitano i poteri di spesa nei limiti dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma”. Dal combinato disposto di tale norma con l'art. 173 del medesimo Decreto Legislativo emerge chiaramente come i Comandanti interregionali e regionali siano dotati di autonomia amministrativa e di spesa, che l'art. 451 DPR 90/2010 estende al più ampio concetto di autonomia contrattuale. “con potere di adottare, nell'ambito della sua competenza e secondo le direttive del comandante: a) gli atti di spesa e quelli preparatori, anche a rilevanza esterna;
b) gli atti negoziali connessi con la gestione del bilancio;
c) gli atti negoziali per l'amministrazione e l'utilizzazione dei materiali”. (cfr. Corte Appello Milano sez. I, 06/05/2021, n. 1463) Sussistendo tutti i requisiti di forma e di legittimazione a disporre del credito la cessione del medesimo deve ritenersi pertanto valida ed efficace nei confronti della debitrice ceduta, e la pertanto legittimata attiva della pretesa Parte_1 indennitaria.
pagina 4 di 8
2. Verificazione dell'evento assicurato ed oneri probatori
Quella azionata in questa sede è qualificabile a tutti gli effetti come domanda di adempimento contrattuale, a fronte della quale l'assicurazione convenuta ha come detto eccepito la necessità di assolvimento dell'onere probatorio circa il verificarsi dell'evento, e quindi la carenza dei presupposti per l'operatività della polizza per asserito difetto di responsabilità dell'assicurata o di suo dipendente, in quanto il danneggiamento del vetro sarebbe da imputarsi a mero caso fortuito. Quanto alla prima eccezione, si rileva come la prova orale assunta abbia pienamente confermato che la scheggiatura del vetro anteriore del veicolo in dotazione ai Carabinieri avvenne nel corso di operazioni poste in essere dal titolare della . Parte_1
La circostanza è stata integralmente confermata dal dipendente,
[...]
il quale - dichiaratosi presente al fatto - ha confermato che “la Tes_1 macchina dei carabinieri era parcheggiata, ferma e il sig. che era sul Parte_1 carroattrezzi e stava retrocedendo con il pianale abbassato ….quando ha visto schizzare una pietra (forse grande un centimetro) che è finita sul parabrezza della macchina dei carabinieri”, e ad ulteriore domanda a chiarimenti ha precisato di
“averla vista volare sul parabrezza, ove si è fatta una scheggia”. Non si rinvengono né sono state addotte ragioni per dubitare dell'attendibilità della predetta deposizione testimoniale, che può essere ritenuta idonea a fornire conferma delle modalità di verificazione del fatto, la cui (indubbia) accidentalità peraltro non conduce alle conclusioni evocate dalla difesa della convenuta, laddove essa ha insistito per la natura fortuita dell'evento e per la conseguente asserita sua esclusione dal novero di quelli coperti dalla polizza. Certamente il fatto dannoso era non voluto, ed in tal senso “accidentale”, ma esso si è pur sempre verificatosi nell'ambito di una attività contrattuale – il veicolo risulta fosse stato affidato alla per riparazioni di danno al paraurti Parte_1 anteriore sinistro - e pertanto rientrante in prestazione professionale oggetto della copertura assicurativa per responsabilità civile “per danni involontariamente arrecati a terzi in attività svolte mediante automezzo all'uopo attrezzati” prevista all'art. 2 richiamato dalla stessa difesa di parte convenuta. In tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola secondo cui l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento dei danni causati in conseguenza di un fatto accidentale – per danni involontariamente arrecati a terzi - non può evidentemente essere intesa nel senso di escludere dalla copertura assicurativa i fatti riconducibili a profili colposi, giacché siffatta interpretazione renderebbe nullo il contratto per inesistenza del rischio ai sensi dell'articolo 1895 c.c., non potendo pagina 5 di 8 mai sorgere alcuna responsabilità dell'assicurato dal caso fortuito (così Cass. Civ., Ordinanza n. 23762 del 29-07-2022). Da tale principio in giurisprudenza è stato fatto discendere che una pattuizione contrattuale contenuta in polizza assicurativa che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali è correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa, in contrapposizione ai fatti dolosi» (così, Cass. n. 752/00, nonché Cass. n. 5273/08, n. 7766/10 e n. 4799/2013).
3. La quantificazione del danno e dell'indennizzo dovuto
Ritenuto per i motivi che precedono l'indennizzabilità dell'evento per cui è causa, alla luce della CTU espletata sono da ritenersi infondate anche le eccezioni svolte dalla convenuta in ordine alla quantificazione del danno. Il Consulente ha in primo luogo preso atto che vi è in atti “la documentazione provenienza dei ricambi, la fattura del 15.11.2019 emessa dalla società Parte_2
. Per l'acquisto di un parabrezza blindato e la guarnizione per un importo
[...] complessivo di €. 11.456,50”. Appurato ciò, il CTU - dopo aver verificato e consultato i vari listini della IL (società tedesca leader nel settore dei parabrezza antisfondamento), e dando atto di aver sentito sul punto i ctp, ha concluso ritenendo che “la fattura di riparazione pari a €14.373,00, esprima il costo effettivo per la sostituzione del particolare del veicolo Seat Leon dato in dotazione all'Arma dei Carabinieri”. Tale valutazione rende irrilevanti le questioni (di dettaglio) sollevate dalla difesa della compagnia assicurativa in ordine alla regolarità formale ed alle varie modifiche e presunte anomalie riguardanti la documentazione contabile dell'acquisto del materiale, per modo che in punto quantificazione dell'indennizzo dovuto possono recepirsi le conclusioni del medesimo CTU in ordine alla congruità dell'importo comprensivo di IVA di € 14.373,00, che al netto della franchigia per Euro 250,00 e quindi per la finale somma di Euro 14.123,00 costituisce la somma che parte convenuta va condannata a corrispondere all'attrice, maggiorata degli interessi legali dalla data di messa in mora 14.2.2020 al soddisfo. Quanto alla debenza anche dell'IVA, rileva la considerazione che parte attrice - non essendo soggetto passivo della prestazione - non può portare in detrazione l'iva dovuta per legge, che costituisce dunque parte integrante del dovuto indennizzo (Cfr. Cass. Civ. n. 1668/2018; Cass. Civ. n. 14535/2013). In presenza di una cessione di credito il credito indennitario ceduto è infatti costituito e comprende tutte le voci di spesa indicate e necessarie per la riparazione, per la cui individuazione rileva la condizione dell'assicurato danneggiato cedente al momento dell'insorgere del credito originario, senza che pagina 6 di 8 alla cessione del medesimo possa ricollegarsi – come parrebbe implicitamente trarsi dalle argomentazioni della odierna appellata – l'effetto di trasferire in capo al cessionario anche tale qualifica di danneggiato, e con essa la necessità di verificare se in capo ad esso permanga la qualifica di soggetto inciso finale dall'imposta sul valore aggiunto ovvero, al contrario, in quanto titolare di partita IVA quella di soggetto facoltizzato a portare tale importo in detrazione di quella dovuta per la propria attività di operatore commerciale
4. Regolamentazione delle spese di giudizio
Il regolamento delle spese di lite segue anche nella presente controversia il criterio della soccombenza, regola fissata all'art. 91 cpc e dalla quale non si ravvisano ragioni per discostarsi.
va condannato a rimborsare alla società attrice Controparte_2
l'importo che - facendo riferimento per la sua determinazione all'entità del credito risarcitorio riconosciuto, in applicazione del criterio c.d. del decisum (Cass. S.U. 19014/07), e tenuto conto della tariffa professionale vigente – viene liquidata come in dispositivo. Vanno poi definitivamente poste a carico della predetta compagnia assicurativa anche le spese di CTU, nella misura che è stata liquidata in corso di causa, La mancata partecipazione della compagnia convenuta alla mediazione può ritenersi giustificata in ragione della introduzione solo in corso di causa - e della indispensabilità, ai fini della decisione - dell'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione e domanda, dichiara la convenuta in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, tenuta ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto di assicurazione stipulato con la e, per Parte_1
l'effetto, la dichiara tenuta e la condanna al pagamento in favore della medesima società quale cessionaria del credito della somma di Euro 14.123,00, condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore della società attrice della somma di Euro 4.237,00 per onorari e di Euro 837,00 per spese (di cui Euro 237,00 per esposti ed Euro 600,00 per rimborso CTP), oltre rimborso spese generali 15% nonché CPA e IVA sugli importi imponibili come per legge pagina 7 di 8 pone le spese della CTU disposta in corso di causa, in via definitiva e nella misura liquidata a carico della convenuta.
Torino, lì 13.3.25 Il Giudice
Sergio Pochettino
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