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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 24/04/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 293/2023 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente
SENTENZA 2
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di opposizione all'esecuzione, promossa
DA
, nato a [...] il [...], residente a Parte_1
Ragusa in via Cavacchioli n. 2, C.F. rappresentato e C.F._1 difeso, giusta mandato rilasciato ai sensi dell'art. 83 c.p.c. su foglio separato, dall'Avv. Enrico Schembari, ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Ragusa
OPPONENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], ivi residente nella via Controparte_1
Saragat n 24 (C.F. ), elettivamente domiciliato a C.F._2
Modica, piazza Mazzini n.8, nello studio dell'Avv. Giuseppe Aprile, che lo rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto di deposito della sentenza del 04/03/2022 del Tribunale Penale di Ragusa
OPPOSTO 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione conveniva in giudizio Parte_1 _1
, riferendo che, in data 11/07/2018, il Tribunale di Ragusa, Sezione
[...] penale, aveva concesso in favore del sig. un sequestro Controparte_1 conservativo, fino alla concorrenza di € 400.000,00, ridotto poi ad €
200.000,00 dal Tribunale del Riesame, nel proc. n. 60/2018, sui beni oggetto della procedura immobiliare in epigrafe. In data 04/03/2022 il Tribunale di
Ragusa, nella persona del Giudice monocratico dott. Gaetano Dimartino, pronunciava, nel procedimento n. 1087/2017 R.G. (n. 1125/2016 R.G.N.R.), il dispositivo della sentenza, nel quale fissava il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione, condannando il sig. “al Parte_1
risarcimento del danno cagionato alla parte civile costituita, _1
, da liquidarsi in sede civile, oltre che alla rifusione delle spese
[...] processuali dalla stessa parte sostenute …”, e condannando “altresì
l'imputato al pagamento, in favore della stessa parte civile, della somma di euro 100.000,00 a titolo di provvisionale”. In data 26/04/2022, senza attendere il deposito della motivazione della sentenza, il _1
notificava al l'avvenuta conversione del citato sequestro Pt_1 conservativo in pignoramento per la somma di € 100.000,00, e provvedeva quindi ad incardinare la procedura immobiliare n. 89/2022 R.G.E. Avverso la dichiarata conversione e la susseguente esecuzione immobiliare il sig.
proponeva opposizione, evidenziando il difetto del titolo Parte_1
esecutivo, in quanto il dispositivo della sentenza contenente la condanna al pagamento di una provvisionale non rappresentava un titolo esecutivo idoneo per la conversione del sequestro conservativo in pignoramento, eccependo che, ai sensi della normativa penale, era necessaria una sentenza esecutiva. Chiedeva quindi l'opponente “dichiarare che il dispositivo della sentenza emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Ragusa nel procedimento n. 1087/2017 R.G. non è un titolo idoneo a permettere la conversione del sequestro conservativo in pignoramento;
- dichiarare quindi 4
che il sig. non aveva diritto di considerare avvenuta la Controparte_1
conversione del sequestro conservativo in pignoramento e, conseguentemente, di incardinare la procedura immobiliare n. 89/2022
R.G.E. del Tribunale di Ragusa sulla base del solo dispositivo della sentenza emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Ragusa nel procedimento n. 1087/2017 R.G.; - pertanto, dichiarare estinta la procedura immobiliare n.
89/2022 R.G.E. del Tribunale di Ragusa - condannare il creditore istante al pagamento delle spese di lite, compenso professionale, rimborso forfettario ed accessori di legge”.
Si costituiva , il quale chiedeva “1) Rigettare Controparte_1
l'azione del datore di lavoro , la quale è stata promossa non per Parte_1 motivi di giustizia ma per cercare di sfuggire alle proprie responsabilità, e conseguentemente ritenere legittima la procedura esecutiva, in quanto la sentenza pubblicata il 04/03/2022 ha convertito il sequestro conservativo dell'11/07/2018 in pignoramento ed il Sig. aveva il Controparte_1 diritto di avviare la procedura esecutiva immobiliare;
2) Condannare controparte al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Ciò premesso, l'opposizione in esame non appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, a norma dell'art. 540 c.p.p. “La condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno è dichiarata provvisoriamente esecutiva, a richiesta della parte civile, quando ricorrono giustificati motivi. La condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva”. Ne consegue che, mentre la condanna al pagamento della provvisionale è sempre immediatamente esecutiva, e quindi il titolare del diritto al risarcimento può iniziare l'esecuzione sui beni dell'imputato o del responsabile civile con il pignoramento, la condanna alle restituzioni ed 5
al risarcimento del danno (v. art. 538 c.p.p.) può essere dichiarata esecutiva solo se ricorrono giustificati motivi, e su richiesta della parte civile.
Non appare condivisile la tesi sostenuta dall'opponente secondo cui non sarebbe sufficiente il mero dispositivo della sentenza penale quale titolo esecutivo, in difetto della correlata motivazione.
La Suprema Corte di Cassazione (Sezione Terza Civile, sentenza 9 marzo 2017, n. 6022) ha affrontato la problematica se, in materia di condanna provvisionale, pronunciata in sede penale, valga quale titolo esecutivo il solo dispositivo della decisione (pubblicato ex art. 545 c.p.p.), oppure si renda necessaria la notifica al debitore del provvedimento completo di motivazione.
In particolare la Suprema Corte fa riferimento all'art. 431 c. 2 c.p.c., che prevede la facoltà, in pendenza del termine per il deposito della sentenza, di procedere all'esecuzione forzata in virtù del mero dispositivo, e quindi rappresenta una deroga al principio generale che postula la notifica del titolo comprensivo di motivazione, e varrebbe a dimostrare la possibile
“scissione” tra la stesura del dispositivo e quella della motivazione, e quindi l'ammissibilità dell'esecuzione forzata sulla base del mero dispositivo.
L'art. 431 c.p.c., comma 2, infatti, integra l'unica ipotesi di provvedimento giudiziario nel quale la stesura della motivazione è separata dalla pubblicazione del dispositivo, e proprio in riferimento a tale fattispecie prevede la possibilità di procedere all'esecuzione solo sulla base di quest'ultimo.
Tale ipotesi, dal punto di vista strutturale, corrisponde alle modalità di formazione della sentenza penale, mentre la circostanza che quest'ultima non sia menzionata nel codice di procedura civile non appare significativa, stante la separatezza dei due sistemi processuali citati.
Invero, sebbene la pronuncia del giudice penale di condanna al pagamento di una provvisionale costituisca l'accoglimento di una domanda civile di contenuto risarcitorio o restitutorio spiegata in sede penale, il 6
regime di formazione del titolo esecutivo e di validità dello stesso va ricercato nell'ordinamento processuale penale.
Giova ricordare che la struttura della sentenza penale diverge da quella civile.
Nella prima, infatti, c'è una cesura tra la lettura del dispositivo e la stesura della motivazione, mentre nella seconda ciò non accade.
Il codice di procedura penale dedica un'apposita sezione alle statuizioni civili (artt. 538-543 c.p.p.), in cui la parte civile, costituita nel processo penale, agisce per ottenere la refusione dei danni conseguenti alla commissione del reato, ai sensi dell'art. 185 c.p.
Nel caso di specie, la condanna al pagamento di una provvisionale dipendeva dall'accoglimento di una domanda civile spiegata in sede penale;
nondimeno, secondo la Cassazione, «il regime di formazione del titolo esecutivo e di validità dello stesso va ricercato nell'ordinamento processuale penale».
La sentenza penale si intende pubblicata dal momento della lettura in udienza del dispositivo (art. 545 c.p.p.), per cui la sua lettura in udienza equivale alla notificazione della sentenza per le parti che sono o devono considerarsi presenti.
La lettura del dispositivo assume pertanto un'efficacia equipollente alla pubblicazione della sentenza ed alla sua notificazione.
Appare dunque chiaro l'autonomo rilievo che assume, nel processo penale, la lettura del dispositivo in udienza, alla quale viene data efficacia equipollente alla pubblicazione della sentenza e alla sua notificazione. La motivazione, viceversa, va letta o riassunta in udienza solamente se è redatta contestualmente, in camera di consiglio, altrimenti la stessa sarà semplicemente depositata in cancelleria.
Lo schema del pagamento della provvisionale in sede penale è analogo a quello civile (art. 278 c. 2 c.p.c.): il giudice può condannare alla sua corresponsione su richiesta della parte civile nei limiti del danno per cui 7
si ritiene raggiunta la prova (art. 539 c.p.p.), tuttavia, mentre la condanna al risarcimento del danno è provvisoriamente esecutiva, quella al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva (art. 540 c.p.p.).
Quanto alle statuizioni civili, l'art. 539 c.p.p. prevede che, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, il giudice penale pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile. In tal caso, su richiesta della parte civile, il giudice penale condanna l'imputato e il responsabile civile al pagamento di una provvisionale nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova. L'art. 540 c.p.p., aggiunge che "la condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno è dichiarata provvisoriamente esecutiva, a richiesta della parte civile, quando ricorrono giustificati motivi. La condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva".
Emerge dunque con chiarezza come la condanna al pagamento della provvisionale sia sempre immediatamente esecutiva, risultando tale esecutività connaturata alla funzione di tale statuizione;
la condanna definitiva alle restituzioni e al risarcimento del danno, invece, è provvisoriamente esecutiva solo se dichiarata tale, su richiesta di parte civile, ricorrendo giustificati motivi.
La provvisionale, peraltro, deve intendersi quale statuizione meramente temporanea, con funzione cautelare e anticipatoria (Corte Cass.,
Pen., sent. 8 ottobre 1999, n. 4973).
In virtù delle sopraesposte argomentazioni, la Corte di Cassazione ha formulato il seguente principio di diritto:
«per l'esecuzione forzata della condanna provvisionale pronunziata dal giudice penale è sufficiente la notificazione del solo dispositivo - della quale tiene il posto anche la lettura in udienza, se la parte è presente o deve considerarsi tale - non occorrendo invece attendere il deposito delle motivazioni, né tantomeno procedere alla notificazione del provvedimento comprensivo delle ragioni della decisione». 8
La condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civile costituita nel processo penale non è automaticamente dotata di provvisoria esecutività, perché, ai sensi dell'art. 540 c.p.p., a differenza di quanto previsto dall'art. 282 c.p.c., l'esecutorietà della sentenza penale che provvede sulla domanda civile è affidata alla discrezionalità del giudice, salvo che per il capo sulla provvisionale (cfr. Cass. Sez. 3, ord.n.
19899/2024).
Alla luce dei princìpi giurisprudenziali suespressi l'opposizione in esame deve essere rigettata, e la procedura esecutiva incoata va confermata nella sua interezza, essendo stata essa correttamente instaurata a seguito della conversione ex lege del sequestro conservativo in pignoramento, in virtù del formarsi del titolo esecutivo costituito dal dispositivo penale, emesso dal Giudice penale nell'ambito del proc.n. 1125/2016 R.G.N.R. e n.
1087/2017 R.G.Trib., nel quale l'opponente era stato condannato al pagamento di una somma a titolo di provvisionale in favore della parte civile costituita, per euro 100.000,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe
Rigetta l'opposizione proposta da avverso la conversione Parte_1 del sequestro conservativo in pignoramento e la susseguente esecuzione immobiliare (proc.n. 89/2022 R.G.E); 9
Condanna l'opponente, , a rifondere le spese processuali Parte_1 sostenute dall'opposto, , da liquidarsi in euro 3.000,00 a Controparte_1 titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Ragusa il 24 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.sa R. Scollo