Trib. Ragusa, sentenza 24/04/2025, n. 643
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Sentenza 24 aprile 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Giudice Istruttore Dott.ssa Rosanna Scollo del Tribunale di Ragusa, riguarda un'opposizione all'esecuzione promossa da un soggetto contro la conversione di un sequestro conservativo in pignoramento. L'opponente contestava la legittimità della procedura esecutiva, sostenendo che il dispositivo della sentenza penale, che prevedeva una provvisionale, non costituiva un titolo esecutivo idoneo per tale conversione, richiedendo quindi l'estinzione della procedura immobiliare e il rimborso delle spese legali. Dall'altra parte, l'opposto sosteneva la legittimità della procedura, affermando che la sentenza penale conferiva il diritto di avviare l'esecuzione.

Il Giudice ha rigettato l'opposizione, argomentando che, secondo l'art. 540 c.p.p., la condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva e non richiede il deposito della motivazione per l'esecuzione forzata. Ha richiamato la giurisprudenza della Cassazione, che stabilisce che il dispositivo della sentenza penale è sufficiente per avviare l'esecuzione, confermando quindi la legittimità della conversione del sequestro in pignoramento. Inoltre, ha condannato l'opponente al pagamento delle spese processuali, confermando la correttezza della procedura esecutiva avviata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Ragusa, sentenza 24/04/2025, n. 643
    Giurisdizione : Trib. Ragusa
    Numero : 643
    Data del deposito : 24 aprile 2025

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