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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 06/06/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5205/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Veronica Milone Presidente
Dott. Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5205 /2019 R.G., avente ad oggetto: la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
promossa da: nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Michele
Lazzara, come da procura in atti;
- Ricorrente -
contro nata a [...] il [...], c.f. , residente CP_1 C.F._2 in Carlentini, via Meucci n. 3, rappresentata e difesa, dall'Avv. Carmelo Giunta, come da procura in atti;
- Resistente-
pagina 1 di 7 con l'intervento del pubblico ministero (16.12.2020) rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 27/02/2025, con assegnazione dei termini 190 c.p.c., sulle conclusioni precisate come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1.Con ricorso depositato il 22.10.2019 , premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio con in data 9.09.1995, in seguito al quale sono nati i figli CP_2
(il 15.07.1998) e (il 25.09.2003), e di essersi separato Per_1 Per_2
consensualmente dalla moglie con decreto di omologa del Tribunale di Siracusa (n.
486/2014) del 20.10.2014 (che poneva in suo capo l'obbligo di corrispondere alla la CP_2
somma di 500,00 euro per il mantenimento dei figli collocati presso di lei), chiedeva al
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge senza che fosse intervenuta alcuna riconciliazione tra le parti, e di disporre il pagamento a suo carico della sola somma di 250,00 euro per il mantenimento di
. Per_2
A sostegno di tale ultima domanda deduceva che , maggiorenne, è oggi Per_1 autonomo e autosufficiente in quanto impiegato presso l'esercito italiano.
All'udienza presidenziale del 26.10.2020 venivano interrogate entrambe le parti e
[...]
manifestava la propria disponibilità a provvedere economicamente al figlio Parte_2
nel caso non avesse mezzi economici per vivere. Il Presidente, all'esito, Per_1 ritenendo necessario l'ascolto del figlio minorenne , rinviava per tale Per_2 adempimento all'udienza del 24.11.2020.
Ascoltato , il quale riferiva di essersi trasferito con il padre e di recarsi, tuttavia, Per_2
spesso dopo la scuola a casa della madre per pranzo, il Presidente, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti di sua competenza. Nello specifico, disponeva l'affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre, lasciando alla libera volontà delle parti l'esercizio del diritto di visita della madre;
inoltre, preso atto che entrambi i genitori si occupavano direttamente dei bisogni pagina 2 di 7 del figlio, nulla disponeva in ordine al mantenimento del genitore non collocatario;
quanto al figlio maggiorenne , coabitante con la madre, stabiliva l'obbligo del Per_1 Pt_1
di versare per il suo mantenimento alla la somma di 300,00 euro mensili, CP_2
prevedendo, infine, l'obbligo dei genitori di provvedere al 50% delle spese straordinarie per i figli.
In data 10.05.2021 si costituiva in giudizio la quale non si opponeva alla CP_2
domanda di divorzio e chiedeva la conferma dei provvedimenti presidenziali provvisori.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza del 27.02.2025 le parti precisavano le conclusioni e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini 190 c.p.c.
2. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero la separazione dei coniugi, protrattosi ininterrottamente dalla data della comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale, per un tempo superiore a sei mesi (art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970), non è stata rispristinata, risultando impossibile, a causa del tempo trascorso, la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dagli artt. 2 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto tra le parti a
Lentini il 9.09.1995, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Lentini (atto n.
87, parte II serie A, anno 1995).
3. Nulla deve oggi disporsi in merito all'affidamento e collocamento di , divenuto Per_2
nelle more del giudizio maggiorenne.
4. Quanto al mantenimento dei figli, oggi entrambi maggiorenni, si osserva preliminarmente quanto segue.
Sebbene l'obbligo di mantenimento della prole non cessa automaticamente con la maggiore età del figlio, tuttavia, dovendosi presumere che il figlio maggiorenne sia autonomo economicamente, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato,
pagina 3 di 7 con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.
Così, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso, e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni
(nella specie, la Corte ha ritenuto che l'iscrizione all'università non può bastare per sancire il diritto del figlio a percepire il contributo economico del padre, Cassazione n. 17183 del
2020) . L'obbligo di provvedere al figlio maggiorenne cessa quando sia emerso l'avvenuto l'ingresso già da tempo del figlio nel mondo del lavoro, seppure con lavori saltuari e a tempo determinato (Corte d'Appello di Roma, 6.4.2020 n. 1910).
Ed ancora il figlio che abbia completato il suo percorso di qualificazione professionale, che sia sano, sia giovane e sia già entrato nel mondo del lavoro può considerarsi autonomo, avuto riguardo al percorso e alle aspirazioni professionali, al livello sociale della famiglia,
(Tribunale Civitavecchia, 16.10.2020 n. 916).
Orbene, nel caso di specie risulta provato che (oggi ventisettenne) dal 2017 al Per_1
2020 ha prestato servizio (come volontario) presso il Ministero della Difesa (v. comunicazione del centro nazionale amministrativo esercito del 30.04.2021, ove sono stati indicati anche gli emolumenti giornalieri pari a 35,oo euro/42,00 euro corrisposti per tale prestazione); inoltre, dal 18 giugno 2021 fino al 12 giugno 2025 il giovane è stato arruolato nel corpo della Guardia di Finanza e da tale data si troverà in ferma volontaria
(equiparabile ad una assunzione a tempo determinato), con possibilità dal 18 giugno 2025 di essere immesso in servizio permanente (v. comunicazione Guardia di Finanza del
22.08.2022).
E' dunque evidente che , ormai da tempo maggiorenne ed arruolato nel corpo Per_1
pagina 4 di 7 della Guardia di Finanza, si è inserito nel mondo del lavoro ed ha dimostrato di essere nelle condizioni di provvedere autonomamente a sé stesso.
Ne consegue che la domanda di di porre a carico del l'obbligo di Parte_3 Pt_1
continuare a provvedere economicamente a è infondata e deve essere rigettata. Per_1
Quanto al mantenimento del figlio , divenuto maggiorenne nel corso del giudizio, Per_2 occorre evidenziare che entrambe le parti, non hanno posto in discussione l'an del mantenimento (dando così per presupposto che il ragazzo non sia ancora indipendente economicamente) e, in seguito al trasferimento di dal padre, risultano Per_2
implicitamente concordare per una contribuzione in forma diretta.
Invero il ricorrente nel chiarire che si occupa direttamente dei bisogni di nulla ha Per_2
specificato in merito, mentre la resistente ha chiesto la conferma dei provvedimenti presidenziali (che la esoneravano dal versamento indiretto al padre).
Ritiene il Collegio che, fermo l'obbligo di ciascuno dei genitori di provvedere economicamente al figlio non indipendente economicamente in relazione ai propri redditi e alle proprie capacità economiche, alle esigenze del figlio, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alle condizioni di vita durante la convivenza con i genitori, nel caso di specie, appare opportuno che ciascuno dei genitori provveda alle esigenze economiche di in via diretta e in base alla permanenza presso di sé. Per_2
Ed infatti, posto che risulta percepire un reddito annuo netto di circa Parte_1
20.700 euro, che suddiviso per 12 mensilità è pari a 1.700,00 euro (come da dichiarazioni dei redditi 2020-2022 depositate in atti) e che ha un reddito annuo di CP_2
9.000,00 euro e preso atto che pernotta presso l'abitazione paterna e che spesso Per_2
dopo scuola, rimane a pranzo a casa della madre (come da verbale di audizione dello stesso), appare congruo disporre che ciascuno dei genitori provveda alle esigenze del figlio in via diretta, con corresponsione all'altro genitore del 50% delle spese straordinarie.
5. La domanda presentata da entrambe le parti di assegnazione a sé dell'abitazione in comproprietà, originariamente adibita a casa familiare, e dove attualmente vive
[...]
non merita accoglimento. CP_2
pagina 5 di 7 Ed invero, in punto di diritto, giova evidenziare che l'assegnazione della casa coniugale
337 sexies c.c. è finalizzata esclusivamente alla tutela della prole e risponde all'esigenza preminente di assicurare ai figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, sì da consentire agli stessi di mantenere le consuetudini di vita che sono radicate in tale ambiente.
Ne deriva che la casa coniugale resta assegna al genitore collocatario (o convivente con il figlio) finché la prole non raggiunga l'indipendenza economica, a nulla rilevando l'eventuale titolo di proprietà dell'immobile o la disponibilità in capo al coniuge assegnatario di altro immobile ove andare a vivere.
Ebbene, nel caso di specie, l'abitazione familiare, innanzitutto, non dovrà essere assegnata a essendo stato accertato che (che per libera scelta permane con CP_2 Per_1
la madre) è ormai autonomo ed indipendente economicamente, per cui, rispetto allo stesso,
è venuta meno l'esigenza di preservarne l'habitat domestico.
Allo stesso modo dovrà essere rigettata la domanda di (presso cui si trova il minore Pt_1
) di assegnazione a sé dell'abitazione familiare. Ed infatti, nel corso del giudizio è Per_2
emerso che il ragazzino già a maggio 2021 (alla soglia dei suoi 18 anni) ha lasciato di sua spontanea volontà l'abitazione familiare ove viveva con la madre per stabilirsi dal padre, recidendo, sin da allora, il legame con la casa familiare.
6. Infine le domande di parte ricorrente (avanzate con la prima memoria, ex art. 183 comma 6 c.p.c.) volte a ottenere da controparte la restituzione di somme di denaro o la corresponsione dei canoni di locazione sono inammissibili, non sussistendo un'ipotesi di connessione “qualificata” con le domande soggette al rito del divorzio.
Invero, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di somme di denaro, di beni mobili o il risarcimento del danno, essendo queste ultime soggette al rito pagina 6 di 7 ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. I 8.9.2014 n. 18870,
Cass. Sez. VI-I 24 dicembre 2014 n. 27386, Cass. Sez. I 29.1.2010 n. 2155, Cass. Sez. I
21.5.2009 n. 11828, Cass. Sez. I 22.10.2004 n. 20638).
7. Le spese di lite in ragione della reciproca soccombenza vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 5205/2019
R.G.: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e a Lentini il 9.09.1995, trascritto nei registri dello stato civile del Comune CP_2
di Lentini (atto n. 87, parte II serie A, anno 1995). ordina all'Ufficiale di stato di civile del Comune di Lentini di procedere all'annotazione della presente sentenza;
pone a carico di ciascuna delle parti l'obbligo di provvedere direttamente al mantenimento del figlio , versando all'altro genitore il 50% delle spese straordinarie sostenute Per_2
per lo stesso.
Rigetta ogni altra domanda.
Dichiara inammissibili le ulteriori domande di parte ricorrente. compensa interamente le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, il 3.06.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Veronica Milone Presidente
Dott. Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5205 /2019 R.G., avente ad oggetto: la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
promossa da: nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Michele
Lazzara, come da procura in atti;
- Ricorrente -
contro nata a [...] il [...], c.f. , residente CP_1 C.F._2 in Carlentini, via Meucci n. 3, rappresentata e difesa, dall'Avv. Carmelo Giunta, come da procura in atti;
- Resistente-
pagina 1 di 7 con l'intervento del pubblico ministero (16.12.2020) rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 27/02/2025, con assegnazione dei termini 190 c.p.c., sulle conclusioni precisate come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1.Con ricorso depositato il 22.10.2019 , premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio con in data 9.09.1995, in seguito al quale sono nati i figli CP_2
(il 15.07.1998) e (il 25.09.2003), e di essersi separato Per_1 Per_2
consensualmente dalla moglie con decreto di omologa del Tribunale di Siracusa (n.
486/2014) del 20.10.2014 (che poneva in suo capo l'obbligo di corrispondere alla la CP_2
somma di 500,00 euro per il mantenimento dei figli collocati presso di lei), chiedeva al
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge senza che fosse intervenuta alcuna riconciliazione tra le parti, e di disporre il pagamento a suo carico della sola somma di 250,00 euro per il mantenimento di
. Per_2
A sostegno di tale ultima domanda deduceva che , maggiorenne, è oggi Per_1 autonomo e autosufficiente in quanto impiegato presso l'esercito italiano.
All'udienza presidenziale del 26.10.2020 venivano interrogate entrambe le parti e
[...]
manifestava la propria disponibilità a provvedere economicamente al figlio Parte_2
nel caso non avesse mezzi economici per vivere. Il Presidente, all'esito, Per_1 ritenendo necessario l'ascolto del figlio minorenne , rinviava per tale Per_2 adempimento all'udienza del 24.11.2020.
Ascoltato , il quale riferiva di essersi trasferito con il padre e di recarsi, tuttavia, Per_2
spesso dopo la scuola a casa della madre per pranzo, il Presidente, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti di sua competenza. Nello specifico, disponeva l'affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre, lasciando alla libera volontà delle parti l'esercizio del diritto di visita della madre;
inoltre, preso atto che entrambi i genitori si occupavano direttamente dei bisogni pagina 2 di 7 del figlio, nulla disponeva in ordine al mantenimento del genitore non collocatario;
quanto al figlio maggiorenne , coabitante con la madre, stabiliva l'obbligo del Per_1 Pt_1
di versare per il suo mantenimento alla la somma di 300,00 euro mensili, CP_2
prevedendo, infine, l'obbligo dei genitori di provvedere al 50% delle spese straordinarie per i figli.
In data 10.05.2021 si costituiva in giudizio la quale non si opponeva alla CP_2
domanda di divorzio e chiedeva la conferma dei provvedimenti presidenziali provvisori.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza del 27.02.2025 le parti precisavano le conclusioni e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini 190 c.p.c.
2. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero la separazione dei coniugi, protrattosi ininterrottamente dalla data della comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale, per un tempo superiore a sei mesi (art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970), non è stata rispristinata, risultando impossibile, a causa del tempo trascorso, la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dagli artt. 2 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto tra le parti a
Lentini il 9.09.1995, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Lentini (atto n.
87, parte II serie A, anno 1995).
3. Nulla deve oggi disporsi in merito all'affidamento e collocamento di , divenuto Per_2
nelle more del giudizio maggiorenne.
4. Quanto al mantenimento dei figli, oggi entrambi maggiorenni, si osserva preliminarmente quanto segue.
Sebbene l'obbligo di mantenimento della prole non cessa automaticamente con la maggiore età del figlio, tuttavia, dovendosi presumere che il figlio maggiorenne sia autonomo economicamente, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato,
pagina 3 di 7 con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.
Così, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso, e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni
(nella specie, la Corte ha ritenuto che l'iscrizione all'università non può bastare per sancire il diritto del figlio a percepire il contributo economico del padre, Cassazione n. 17183 del
2020) . L'obbligo di provvedere al figlio maggiorenne cessa quando sia emerso l'avvenuto l'ingresso già da tempo del figlio nel mondo del lavoro, seppure con lavori saltuari e a tempo determinato (Corte d'Appello di Roma, 6.4.2020 n. 1910).
Ed ancora il figlio che abbia completato il suo percorso di qualificazione professionale, che sia sano, sia giovane e sia già entrato nel mondo del lavoro può considerarsi autonomo, avuto riguardo al percorso e alle aspirazioni professionali, al livello sociale della famiglia,
(Tribunale Civitavecchia, 16.10.2020 n. 916).
Orbene, nel caso di specie risulta provato che (oggi ventisettenne) dal 2017 al Per_1
2020 ha prestato servizio (come volontario) presso il Ministero della Difesa (v. comunicazione del centro nazionale amministrativo esercito del 30.04.2021, ove sono stati indicati anche gli emolumenti giornalieri pari a 35,oo euro/42,00 euro corrisposti per tale prestazione); inoltre, dal 18 giugno 2021 fino al 12 giugno 2025 il giovane è stato arruolato nel corpo della Guardia di Finanza e da tale data si troverà in ferma volontaria
(equiparabile ad una assunzione a tempo determinato), con possibilità dal 18 giugno 2025 di essere immesso in servizio permanente (v. comunicazione Guardia di Finanza del
22.08.2022).
E' dunque evidente che , ormai da tempo maggiorenne ed arruolato nel corpo Per_1
pagina 4 di 7 della Guardia di Finanza, si è inserito nel mondo del lavoro ed ha dimostrato di essere nelle condizioni di provvedere autonomamente a sé stesso.
Ne consegue che la domanda di di porre a carico del l'obbligo di Parte_3 Pt_1
continuare a provvedere economicamente a è infondata e deve essere rigettata. Per_1
Quanto al mantenimento del figlio , divenuto maggiorenne nel corso del giudizio, Per_2 occorre evidenziare che entrambe le parti, non hanno posto in discussione l'an del mantenimento (dando così per presupposto che il ragazzo non sia ancora indipendente economicamente) e, in seguito al trasferimento di dal padre, risultano Per_2
implicitamente concordare per una contribuzione in forma diretta.
Invero il ricorrente nel chiarire che si occupa direttamente dei bisogni di nulla ha Per_2
specificato in merito, mentre la resistente ha chiesto la conferma dei provvedimenti presidenziali (che la esoneravano dal versamento indiretto al padre).
Ritiene il Collegio che, fermo l'obbligo di ciascuno dei genitori di provvedere economicamente al figlio non indipendente economicamente in relazione ai propri redditi e alle proprie capacità economiche, alle esigenze del figlio, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alle condizioni di vita durante la convivenza con i genitori, nel caso di specie, appare opportuno che ciascuno dei genitori provveda alle esigenze economiche di in via diretta e in base alla permanenza presso di sé. Per_2
Ed infatti, posto che risulta percepire un reddito annuo netto di circa Parte_1
20.700 euro, che suddiviso per 12 mensilità è pari a 1.700,00 euro (come da dichiarazioni dei redditi 2020-2022 depositate in atti) e che ha un reddito annuo di CP_2
9.000,00 euro e preso atto che pernotta presso l'abitazione paterna e che spesso Per_2
dopo scuola, rimane a pranzo a casa della madre (come da verbale di audizione dello stesso), appare congruo disporre che ciascuno dei genitori provveda alle esigenze del figlio in via diretta, con corresponsione all'altro genitore del 50% delle spese straordinarie.
5. La domanda presentata da entrambe le parti di assegnazione a sé dell'abitazione in comproprietà, originariamente adibita a casa familiare, e dove attualmente vive
[...]
non merita accoglimento. CP_2
pagina 5 di 7 Ed invero, in punto di diritto, giova evidenziare che l'assegnazione della casa coniugale
337 sexies c.c. è finalizzata esclusivamente alla tutela della prole e risponde all'esigenza preminente di assicurare ai figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, sì da consentire agli stessi di mantenere le consuetudini di vita che sono radicate in tale ambiente.
Ne deriva che la casa coniugale resta assegna al genitore collocatario (o convivente con il figlio) finché la prole non raggiunga l'indipendenza economica, a nulla rilevando l'eventuale titolo di proprietà dell'immobile o la disponibilità in capo al coniuge assegnatario di altro immobile ove andare a vivere.
Ebbene, nel caso di specie, l'abitazione familiare, innanzitutto, non dovrà essere assegnata a essendo stato accertato che (che per libera scelta permane con CP_2 Per_1
la madre) è ormai autonomo ed indipendente economicamente, per cui, rispetto allo stesso,
è venuta meno l'esigenza di preservarne l'habitat domestico.
Allo stesso modo dovrà essere rigettata la domanda di (presso cui si trova il minore Pt_1
) di assegnazione a sé dell'abitazione familiare. Ed infatti, nel corso del giudizio è Per_2
emerso che il ragazzino già a maggio 2021 (alla soglia dei suoi 18 anni) ha lasciato di sua spontanea volontà l'abitazione familiare ove viveva con la madre per stabilirsi dal padre, recidendo, sin da allora, il legame con la casa familiare.
6. Infine le domande di parte ricorrente (avanzate con la prima memoria, ex art. 183 comma 6 c.p.c.) volte a ottenere da controparte la restituzione di somme di denaro o la corresponsione dei canoni di locazione sono inammissibili, non sussistendo un'ipotesi di connessione “qualificata” con le domande soggette al rito del divorzio.
Invero, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di somme di denaro, di beni mobili o il risarcimento del danno, essendo queste ultime soggette al rito pagina 6 di 7 ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. I 8.9.2014 n. 18870,
Cass. Sez. VI-I 24 dicembre 2014 n. 27386, Cass. Sez. I 29.1.2010 n. 2155, Cass. Sez. I
21.5.2009 n. 11828, Cass. Sez. I 22.10.2004 n. 20638).
7. Le spese di lite in ragione della reciproca soccombenza vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 5205/2019
R.G.: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e a Lentini il 9.09.1995, trascritto nei registri dello stato civile del Comune CP_2
di Lentini (atto n. 87, parte II serie A, anno 1995). ordina all'Ufficiale di stato di civile del Comune di Lentini di procedere all'annotazione della presente sentenza;
pone a carico di ciascuna delle parti l'obbligo di provvedere direttamente al mantenimento del figlio , versando all'altro genitore il 50% delle spese straordinarie sostenute Per_2
per lo stesso.
Rigetta ogni altra domanda.
Dichiara inammissibili le ulteriori domande di parte ricorrente. compensa interamente le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, il 3.06.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
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