Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 26/05/2025, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione civile
In persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 2621/2017 R.G.A.C., promossa da : avv. (C.F.: , “nella qualità di difensore di se stesso, ex art. 86 c.p.c., Pt_1 Parte_2 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio legale, sito in Catanzaro, alla Via Alessandro Turco n. 71”
- DEBITORE OPPONENTE -
C o n t r o
(C.F. e P.I.: , “con sede in Milano, alla P.zza del Calendario n. 3, in Parte_3 P.IVA_1 persona del Procuratore Dr. , munito dei poteri di rappresentanza di cui all'atto del 14.02.13 CP_1
n.154.869 rep. 26.031 racc. del Notaio di Milano, rappresentata e difesa per procura a Persona_1 margine del ricorso per decreto ingiuntivo dall'Avv. Michele Crovari (C.F.: )…, del C.F._2
Foro di Milano, e dall'Avv. Mariafrancesca Scandale (C.F.: ), del Foro di Crotone, ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultima, sito in Catanzaro, Via Buccarelli, n. 49”;
- CREDITRICE OPPOSTA -
Avente ad oggetto: opposizione ad atto di precetto, sulle seguenti
C o n c l u s i o n i
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 30.4.2024, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte fino alla stessa data, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e
52 della L. n. 69/2009, si omette di dar conto dello svolgimento delle fasi processuali della lite se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'avv. Francesco Sassi, in proprio, “proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli in data 19.05.2017, col quale gli era stato intimato il pagamento, in favore della della complessiva somma di “€ 10.443,81, oltre alle spese di notifica, tassa Parte_3 di registrazione se non ancora liquidata, spese successive ed interessi di mora, maturati dal 23.04.2015 sino al saldo, nonché al decreto ingiuntivo n. 1125/2015 – R.G. n. 5002/2015, quale atto esecutivo, emesso il
27.12.2015, notificato a mani proprie il 24.3.2016”, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore del medesimo Istituto di credito, della somma complessiva di € 9.176,19, oltre accessori e competenze.
dichiarato che il decreto ingiuntivo opposto non poteva essere dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c.; dichiarato che parte opposta non avesse diritto di procedere ad esecuzione forzata, in quanto non era stata accertata e dichiarata la fondatezza della pretesa creditoria, dopo la declaratoria dell'inefficacia del decreto ingiuntivo.
Il tutto, con condanna della al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ed al Parte_3 pagamento delle spese e compensi difensivi.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la la quale, nel resistere alle avverse deduzioni Parte_3
e richieste, ritenute del tutto infondate, in fatto ed in diritto, instava per il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma sia del decreto ingiuntivo n. 1125/2015, quale azionato titolo esecutivo, che della regolarità formale dell'atto di precetto, notificato all'opponente in data 19.5.2017.
La causa, istruita esclusivamente su base documentale, all'esito dell'udienza del 30.04.2024, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta per la decisione, previa concessione dei termini ordinari, previsti per lo scambio degli atti defensionali conclusivi.
L'opposizione è infondata e quindi non merita di essere favorevolmente apprezzata.
Dalle risultanze documentali presenti in atti e soprattutto da quelle fornite, in rituale allegazione, dalla convenuta odierna creditrice precettante, emerge infatti che con sentenza n. 448/2017 il Tribunale CP_2 ordinario di Catanzaro nella causa con RGAC n. 2080/2016, vertente tra le stesse parti del presente giudizio, ha dichiarato l'improcedibilità dell'opposizione promossa avverso il decreto ingiuntivo n. 1125/2015, per mancata produzione della documentazione attestante l'esperimento della disposta procedura di mediazione, sicchè, in seguito, questo Tribunale ne dichiarava l'esecutorietà con decreto n. 2719/2017 del 30.3.2017, emesso nel procedimento recante RGAC n. 5002/2015.
Emerge, inoltre, che avverso la suddetta sentenza lo stesso odierno attore opponente proponeva appello, e che la Corte di Appello di Catanzaro, con ordinanza ex art. 348 bis e ter c.p.c., resa in data 13.2.2018, nel procedimento avente R.G. n. 1767/2017, dichiarava la promossa impugnazione inammissibile sulla base della seguente motivazione: “viene in rilievo il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'ordinanza che, in pendenza di opposizione a decreto ingiuntivo, conceda o neghi l'esecuzione provvisoria del provvedimento monitorio, anche quando il giudice abbia conosciuto delle questioni di merito per valutare la sussistenza del "fumus", ha natura anticipatoria della decisione e non ha carattere di definitività perché i suoi effetti sono destinati a esaurirsi con la sentenza che pronuncia sull'opposizione (Cass. 13942/2014); nel caso di specie, la statuizione incidentale sull'inefficacia del DI opposto ex art 644 cpc è stata superata dalla sentenza di mero rito che ha definito il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiarandolo improcedibile con conseguente consolidamento degli effetti del D.I. opposto ex art 653 cpc”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve, pertanto, dichiararsi legittimo l'atto di precetto opposto in quanto conforme al suo schema legale. Esso contiene, infatti, gli elementi richiesti a pena di nullità dall'art. 480 c.p.c. ovvero l'indicazione delle parti, del titolo esecutivo azionato (costituito dal decreto ingiuntivo), ivi compresa la data della sua notificazione e la data di esecutorietà.
A tal proposito giova rammentare che nel caso di specie trova applicazione la disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 654 c.p.c., a norma della quale se il titolo esecutivo è costituito da un decreto ingiuntivo non è necessaria una nuova notificazione del medesimo, essendo sufficiente che nel precetto si indichino le parti e la data della notifica dell'ingiunzione e si menzioni il provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e l'apposizione della formula esecutiva, che è volta a semplificare l'inizio del procedimento esecutivo e perciò trova applicazione in ogni ipotesi di esecutorietà del provvedimento monitorio, e non solo quando essa venga concessa per essere stata respinta l'opposizione o per essersi estinto il relativo giudizio
(Cass. Sent. n. 14729/2001).
Il rigetto della promossa opposizione comporta, per l'effetto, anche il respingimento della connessa domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata, sollevata in sede oppositiva dal medesimo debitore.
Il regime delle spese, per come determinate facendo riferimento ai valori medi della vigente disciplina regolamentare, applicati in stretta connessione con il valore della domanda (pari ad € 10.443,81) e con la concreta attività processuale svolta (che ha visto difettare della fase cd. “istruttoria”), segue il criterio della soccombenza e trova ristoro come da dispositivo.
Per quel che riguarda, infine, la domanda, questa volta sollecitata dalla Banca creditrice precettante, finalizzata all'ottenimento della condanna della parte opponente “per lite temeraria” ex art. 96 co. 3 c.p.c., ritiene questo
Tribunale che sussistano i presupposti per giustificarne l'accoglimento.
Come noto, invero, la previsione in esame deve ritenersi finalizzata a reprimere l'abuso dello strumento processuale, per cui, ai fini della sua applicazione, non è sufficiente l'infondatezza delle tesi prospettate, occorrendo pur sempre la presenza di malafede o colpa grave, “ .. non potendosi sostenere tenuto conto della tutela costituzionale e sovranazionale della fruizione della giurisdizione pubblica - che quel che è una vera sanzione discenda da una sorta di responsabilità oggettiva per l'esito sfavorevole del processo. Pur essendo stato l'istituto inserito nell'art. 96 c.p.c., come comma 3 (dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 12) con un riferimento connettivo all'art. 91 c.p.c. - ovvero alla condanna alle spese per soccombenza che è divenuta sempre più "oggettiva" nell'evoluzione del rito civile - e con un incipit che letteralmente avrebbe potuto svincolarlo dal presupposto della mala fede o della colpa grave di cui all'art. 96, comma 1, o quanto meno dalla colpa semplice del comma 2, ("in ogni caso"), l'interpretazione si è, infatti, orientata immediatamente e logicamente verso l'esigenza dell'elemento soggettivo, per non creare, appunto, una confusione tra l'esercizio del diritto e l'abuso del diritto, non omettendo altresì di considerare l'incidenza allo scopo del potere anche puramente officioso e quantitativamente discrezionale che l'istituto configura (sulla necessità dello stesso elemento soggettivo richiesto per la fattispecie del comma 1, si rimanda alla giurisprudenza già citata, e in particolare a Cass. sez. 6 - 2, ord. 30 novembre 2012 n. 21570, per cui, appunto, la condanna ex art. 96, comma 3, "presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perchè la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perchè agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sè rimproverabile"; e sulla stessa linea v. Cass. sez. 6 - 2, ord. 11 febbraio 2014 n. 3003) ..” (cfr. Cass. Civ.
19285/16).
In particolare, poi, il predetto requisito soggettivo può essere ritenuto presente tutte le volte in cui le difese della parte soccombente si rivelino manifestamente infondate “ .. o perchè ripetitivi di quanto era già stato confutato dal giudice d'appello (cfr. Cass. sez. 6-3, ord. 18 novembre 2014 n. 24546, che rimarca la sussistenza della colpa grave ex art. 96, comma 3, in grado di impugnazione - in quel caso era appello, ma ciò non può non valere anche per il ricorso per cassazione - quando chi ha impugnato "abbia insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate" dal giudice precedente oppure adducendo censure di tale inconsistenza giuridica che questa avrebbe potuto da lui essere percepita inducendolo a non impugnare),
o perchè assolutamente irrilevanti o assolutamente generici, o perchè, comunque, non rapportati all'effettivo contenuto della sentenza impugnata, dimostrano che la proposizione del ricorso per cassazione avverso tale sentenza ha integrato un abuso del diritto all'impugnazione, abuso che, per l'evidente inconsistenza appena rilevata di tutti i motivi, non può che essere stato consapevole da parte del ricorrente, che pertanto ha agito con una impostazione di mala fede processuale” (cfr. Cass. Civ. 19285/16, cit.).
Del resto, che la ratio sottesa all'istituto in esame sia quella dinanzi delineata emerge anche dalla recente pronuncia del Giudice delle leggi (cfr. Corte Cost., sentenza del 26 giugno 2016 n. 152), nella quale si evidenzia che l'istituto introdotto dalla novella del 2009 "risponde ad una funzione sanzionatoria delle condotte di quanti, abusando del proprio diritto di azione e di difesa si servano dello strumento processuale a fini dilatori, contribuendo così ad aggravare il volume (già di per sè notoriamente eccessivo) del contenzioso
e, conseguentemente, ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti". La condanna d'altronde è adottabile anche d'ufficio, e ciò "la sottrae all'impulso di parte e ne conferma, ulteriormente, la finalizzazione alla tutela di un interesse che trascende (o non è, comunque, esclusivo) quello della parte stessa”, e si connota di tratti “innegabilmente pubblicistici" per cui si tratta di una "condanna di natura sanzionatoria e officiosa...per l'offesa recata alla giurisdizione. Il che non è contraddetto, bensì è confermato, dal fatto che il pagamento della somma è previsto a favore della controparte: in questo, infatti, il giudice delle leggi riscontra una connessione "all'obiettivo di assicurare una maggiore effettività, ed una più incisiva efficacia deterrente, allo strumento deflattivo apprestato da quella condanna", sul presupposto che la parte vittoriosa possa, verosimilmente, provvedere alla riscossione della somma "in tempi e con oneri inferiori a quelli che graverebbero su di un soggetto pubblico".
Facendo applicazione del principio appena richiamato, non può dubitarsi, nel caso in esame, della sussistenza, in capo all'odierno opponente, della descritta situazione di mala fede processuale.
Al riguardo, invero, non può omettersi di evidenziare come lo stesso suddetto debitore precettato abbia spiegato un'opposizione sorretta da finalità meramente dilatorie, avendo sostenuto ragioni di opposizione palesemente infondate e contraddette dal complessivo tenore delle risultanze istruttorie – interamente documentali – presenti in atti.
A conforto di siffatta conclusione, del resto, depone la condotta processuale serbata da detta parte, che, nonostante l'emissione della sentenza adottata all'esito del giudizio di opposizione avverso il provvedimento monitorio posto a fondamento dell'impugnata intimazione di pagamento, ha persistito nel mantenere ferma la propria posizione di contrasto rispetto alle avverse deduzioni, continuando ad omettere di offrire quel benchè minimo supporto probatorio alle ragioni sostenute.
Alla luce di quanto dinanzi osservato, essendo nella specie ravvisabile, nella condotta processuale tenuta dall'opponente, un abuso del mezzo processuale, che ha inevitabilmente aggravato il carico del contenzioso, già notoriamente consistente, e palesemente ritardato il recupero della posta creditoria di cui all'avanzato titolo esecutivo, in capo al creditore opposto, considerato, altresì, il valore economico della controversia, appare equo quantificare nella misura di euro 3 mila, l'importo al pagamento del quale va condannato lo stesso debitore precettato.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da Francesco Sassi e, per l'effetto, lo condanna al pagamento delle spese di lite, in favore della che si liquidano in complessivi € 3.300,00, oltre al rimborso spese Parte_3 generali, Iva e Cpa, se dovuti, come per legge;
2. Condanna lo stesso odierno opponente, avv. Francesco Sassi, al pagamento in favore della controparte, in qualità, ex art. 96 co. 3 c.p.c., dell'importo di € 3.000,00, oltre interessi legali dal deposito della presente sentenza, al soddisfo.
Così deciso in Catanzaro il 26.05.2025
Il Giudice
(Dott. Aleardo Zangari Del Prato)