Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 13/06/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 00487/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00705/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 705 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Barbara Schiadà, con domicilio eletto presso lo studio della stessa, in Ancona, via Matteotti, 99;
contro
U.T.G. - Prefettura di Ancona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
Questura di Ancona e Ministero dell'Interno, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. -OMISSIS- Area I Bis datato 26.8.2015, successivamente notificato con cui il Prefetto della Provincia di Ancona ha decreto di divieto di detenere armi e munizioni o altre materiale esplodente ed ingiunto di provvedere entro 150 giorni dalla notifica del provvedimento alla cessione delle armi e munizioni indicate, nonché di ogni altro atto presupposto, inerente, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Ancona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente impugna il divieto di detenzione di armi da fuoco e munizioni, adottato nei suoi riguardi dalla Prefettura di Ancona in data 26 agosto 2015, esponendo in punto di fatto quanto segue.
1.1. Esso ricorrente nel 1975, alla morte del padre, aveva ricevuto in eredità un’arma da collezione con annesse munizioni sigillate, prontamente denunciata presso il competente Commissariato di P.S. Nel 1982 esso ricorrente ha acquistato, e tempestivamente denunciato all’autorità di P.S., un’altra arma da collezione. In quell’occasione il venditore lo aveva omaggiato anche di un pacchetto di munizioni sigillate, che non erano state menzionate nella denuncia presentata all’autorità di P.S.
Le armi di cui sopra sono state regolarmente custodite per circa trenta anni presso l’abitazione del ricorrente, in luoghi separati ed al sicuro dal potenziale accesso di terzi.
1.2. Nel marzo 2013, durante il periodo in cui coabitava ancora con l’anziana madre e la badante di quest’ultima, esso ricorrente ha subito un furto presso la sua abitazione, in occasione del quale gli sono stati asportati tutti i preziosi e gli accessori di valore, rinvenuti dai ladri anche nei siti più nascosti. Per tale episodio esso ricorrente ha ovviamente sporto denuncia all’autorità di P.S. Tuttavia, nel momento in cui si accingeva a risistemare il proprio appartamento eliminando le conseguenze del furto, esso ricorrente si avvedeva della scomparsa di una delle due pistole, di talché integrava la denuncia all’autorità di P.S. dichiarando che anche l’arma era stata verosimilmente sottratta in occasione del suddetto furto.
1.3. Esso ricorrente, con provvedimento del Commissariato di P.S. di -OMISSIS-datato 25 gennaio 2015, è stato invitato a far pervenire all’ufficio la certificazione medica di idoneità psico-fisica alla detenzione delle armi, per cui si è sottoposto alla visita medica e si è poi recato in Commissariato per consegnare la relativa certificazione.
In questa occasione, esso ricorrente, candidamente ed in evidente assoluta buona fede, ha dichiarato, rispondendo a domanda, di possedere due scatole di munizioni relative alle armi possedute, munizioni di cui tuttavia non sapeva di dover denunciare il possesso. A seguito delle anzidette dichiarazioni il funzionario del Commissariato di -OMISSIS-lo ha invitato a consegnare le munizioni citate nonché l’altra arma ancora in suo possesso.
Esso ricorrente, pur sorpreso dagli eventi e inconsapevole dell’obbligo di denunciare il possesso anche delle munizioni, adempiva comunque spontaneamente all’ordine del Commissariato per quanto concerne le cartucce, mentre l’altra pistola veniva affidata ad un conoscente in possesso delle autorizzazioni necessarie.
Da ultimo seguiva il divieto di detenzione delle armi oggetto del presente giudizio.
2. Il provvedimento della Prefettura è censurato per il seguente articolato motivo:
- illegittimità per violazione e falsa applicazione dei principi di cui agli artt. 38 e 39 del T.U.L.P.S. Eccesso di potere nella forma dello sviamento, dell’irrazionalità e dell’ingiustizia manifeste. Errato apprezzamento dei presupposti e dei principi generali in materia di pubblica sicurezza. Difetto assoluto di motivazione e di istruttoria.
Al riguardo il ricorrente espone che:
- il provvedimento in epigrafe è palesemente abnorme ed adottato in evidente assenza dei presupposti giustificativi. Esso ricorrente, infatti, è un professionista in pensione che ha sempre tenuto una condotta di vita integerrima, tanto da non essere mai incorso in pregiudizi penali o di polizia;
- ma nonostante l’assenza di qualsivoglia indizio di pericolosità sociale a suo carico, esso ricorrente si è visto irrogare il divieto di detenzione di armi e munizioni sul presupposto dell’asserita ed evidente superficialità dimostrata nella custodia delle armi regolarmente detenute, giudizio che, a sua volta, discende da una ricostruzione errata dei fatti che sono alla base del provvedimento;
- ma in realtà ad esso ricorrente non può essere contestata alcuna condotta superficiale e trascurata nella custodia delle armi possedute, come detto, sin dal 1975. Anzitutto va evidenziato che, a differenza di quanto emerge dal provvedimento impugnato, le contestazioni mosse a suo carico non sono scaturite da un controllo effettuato dalla competente autorità di P.S. in data 27 febbraio 2015, bensì a seguito delle dichiarazioni rese spontaneamente e in buona fede dal ricorrente in occasione della consegna del certificato di idoneità psico-fisica al possesso delle armi;
- pertanto, oltre a doversi rimarcare il fatto che, in assenza delle dichiarazioni spontanee dell’interessato, mai l’autorità di P.S. sarebbe venuta a conoscenza della detenzione del munizionamento non denunciato, le suddette circostanze dimostrano la buona fede del ricorrente, il quale, se avesse saputo dell’esistenza dell’obbligo di denunciare anche il possesso delle cartucce, non avrebbe avuto alcun problema ad assolvere a tale obbligo in occasione della denuncia del possesso delle armi;
- dal punto di vista giuridico rileva invece il fatto che, in violazione dell’obbligo di adeguata motivazione costantemente ribadito dalla giurisprudenza amministrativa formatasi in subiecta materia , la Prefettura non indicato quali sono le ragioni in base alle quali si è ritenuto insussistente il requisito della buona condotta.
Nel caso in esame non esisteva peraltro alcun indizio che potesse far “ragionevolmente” temere che esso ricorrente sia potenzialmente capace di abusare delle armi o delle munizioni detenute, visto che in circa 40 anni non si è mai verificato alcun episodio di tal genere. Né, ovviamente, esistono indizi afferenti, ad esempio, a precedenti penali o di polizia oppure alla frequentazione di soggetti “controindicati”;
- e nemmeno sono state indicate le circostanze oggettive inerenti le modalità ed il luogo di custodia delle armi che denoterebbero l’asserita superficialità e trascuratezza in capo ad esso ricorrente. Nel provvedimento impugnato, infatti, non si sostiene che le armi fossero custodite in luoghi facilmente accessibili a terzi o che fossero state omesse le altre precauzioni che normalmente vanno attuate in casi del genere;
- nella specie, dunque, il potere ampiamente discrezionale che l’art. 39 del T.U.L.P.S. attribuisce al Prefetto è stato esercitato in maniera sviata e arbitraria, visto che tale potere deve essere impiegato per prevenire possibili rischi legati all’uso non corretto delle armi e non per sanzionare il titolare della licenza di polizia.
3. Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio la Prefettura di Ancona.
La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 21 maggio 2025.
4. Il ricorso va respinto, per le seguenti ragioni.
4.1. In punto di fatto va anzitutto precisato che, come emerge dal divieto di detenzione impugnato, il ricorrente è stato deferito all’A.G. per violazione dell’art. 697 c.p. (e questo in relazione alla mancata denuncia del possesso delle munizioni), il che ha costituito uno dei presupposti su cui si fonda il provvedimento della Prefettura.
4.2. Si deve poi premettere che i provvedimenti interdittivi alla detenzione di armi da fuoco e relativo munizionamento possono essere adottati – a seconda dei casi dal Prefetto (divieto di detenzione) o dal Questore (revoca del porto d’armi) – per due differenti ordini di ragioni:
- in primo luogo, in conseguenza di un giudizio di pericolosità a carico dell’interessato che in determinate fattispecie è adottato iuris et de iure direttamente dal legislatore (si veda ad esempio l’art. 11, comma 1, nn. 1 e 2, del T.U.L.P.S.) e che in altre ipotesi (si veda ad esempio l’art. 43, ultimo comma, del T.U.L.P.S.) deve essere motivatamente espresso dalla competente autorità di P.S. sulla base di fatti e circostanze che non necessariamente assumono rilievo penale;
- in secondo luogo, in conseguenza di un giudizio discrezionale di inaffidabilità circa la capacità del titolare della licenza di polizia di custodire ed utilizzare l’arma nel rispetto di tutte le norme di settore e delle ordinarie regole di diligenza e prudenza (art. 39 T.U.L.P.S.).
In questa seconda casistica rientrano dunque tutte le ipotesi in cui, anche in assenza di pregiudizi penali o di polizia a carico dell’interessato, quest’ultimo, vuoi per ragioni di età, vuoi per motivi di salute, vuoi anche per semplice negligenza, non dà affidamento circa la regolare custodia e/o il regolare utilizzo dell’arma e delle munizioni (al riguardo si veda ad esempio la sentenza del T.A.R. Salerno n. 1356/2024).
Tutto ciò è giustificato dalla volontà del legislatore del T.U.L.P.S. e delle successive leggi speciali di evitare che le armi da fuoco:
a) siano detenute da soggetti pericolosi socialmente;
b) possano cagionare danni a terzi e/o essere utilizzate abusivamente da soggetti diversi dal legittimo detentore solo perché quest’ultimo non adotta tutte le misure di custodia esigibili in base agli ordinari canoni di diligenza e/o a specifiche prescrizioni eventualmente impartite dall’autorità di P.S.
La vicenda che riguarda il sig. -OMISSIS-rientra per l’appunto in questa seconda casistica, visto che né la Questura né la Prefettura hanno espresso il benché minimo rilievo circa la specchiata condotta di vita del ricorrente, il problema essendo invece costituito dal fatto che il sig. -OMISSIS-, oltre a non aver denunciato il possesso delle munizioni, non custodiva una delle armi regolarmente detenute in modo tale che fosse possibile avvedersi tempestivamente della sua sottrazione, il che vuol dire, in sostanza, che il ricorrente non aveva il pieno controllo dell’arma in questione (al riguardo è da sottolineare che la scomparsa dell’arma è stata denunciata dopo circa due mesi dal furto, anche se dal relativo verbale di ricezione della denuncia sembra che il furto risalisse al 2012 o addirittura al 2010).
4.3. Altra puntualizzazione riguarda il fatto che non rilevano le modalità con cui l’autorità di P.S. viene a conoscenza di accadimenti e circostanze che denotino la pericolosità o l’inaffidabilità del titolare della licenza. Solitamente queste circostanze emergono a seguito di episodi di rilievo penale che coinvolgono l’interessato (ad esempio, presentazione a suo carico di denunce o querele per i c.d. reati spia – minacce, lesioni, etc.), ma in un numero rilevante di casi l’inaffidabilità emerge da fatti di nessun rilievo penale (ad esempio ricovero in ospedale del titolare per patologie di natura psichica) o, come nella specie, da dichiarazioni che lo stesso interessato presenta nell’ambito del procedimento finalizzato al rilascio o al rinnovo del titolo.
Non rileva dunque il fatto che sia stato lo stesso sig. -OMISSIS-ad essersi “autodenunciato”, così come non rileva l’imprecisione del provvedimento impugnato laddove si parla di un controllo effettuato il 27 febbraio 2015. A quest’ultimo riguardo va infatti evidenziato:
- da un lato, che il “controllo” non deve essere consistito necessariamente in un’ispezione dei luoghi o in una vera e propria perquisizione dell’abitazione dell’interessato;
- dall’altro lato, che nella specie il competente Commissariato di P.S., una volta acquisite le dichiarazioni spontanee del ricorrente, ha verosimilmente proceduto a “controllare” se effettivamente nelle denunce presentate nel 1975 e nel 1982 mancasse qualsivoglia riferimento alle cartucce.
4.4. Infine, non sono credibili le giustificazioni relative all’asserita buona fede e all’ignoranza dell’obbligo di denuncia, visto che l’art. 38 del T.U.L.P.S. (in vigore dal 1931) prescrive l’obbligo di tempestiva denuncia all’autorità di P.S. tanto delle armi da fuoco quanto delle munizioni. E poiché il ricorrente, presentando le denunce relativamente alle armi, ha mostrato di conoscere il contenuto della norma, non si giustifica la sua unilaterale e selettiva disapplicazione. La buona fede, in questi casi, può eventualmente rilevare in sede penale, ma in sede amministrativa l’omissione degli obblighi di legge, unitamente ad altre circostanze di fatto (nella specie si tratta delle modalità di custodia di una delle due pistole), giustifica l’adozione del divieto di detenzione.
5. Per tutte queste ragioni il ricorso va respinto.
Le spese del giudizio, in ragione della data di deposito del ricorso, si possono però compensare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Tommaso Capitanio | Concetta Anastasi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.