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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/02/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
ultimo verbale d'udienza del 30 gennaio 2025 ex art .127 ter cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I° CIVILE
Sentenza (art.429 c.p.c.)
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6138/2023, tra
, in persona del Parte_1 [...]
,elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Angelo Ricci che la Parte_2
rappresenta e difende giusta procura in atti;
intimante
e
soc,. , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. CP_1 Parte_3
Gatano Mazza che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
Intimata-
CONCLUSIONI:
come da verbale di udienza del 30/1/2025 e relative note difensive .
MOTIVAZIONE
La domanda principale va accolta in quanto fondata “per tabulas”.
Non necessitando, infatti, di alcuna suppletiva istruzione probatoria la controversia va decisa in punto di diritto, sulla scorta delle allegazioni prodotte dalle parti in causa. Va dichiarata, preliminarmente, la procedibilità della azione avendo parte intimante dato prova di aver incoato la procedura di media-conciliazione, rientrando la materia del contendere in quelle disposte dall'art. 5 del Dlgs n. 28 -2010. ( CFR in atti verbale negativo del 20 12 2023 redatto dall'Organismo di mediazione “Concormedia”)
Punto focale del “thema decidendum” risulta essere la valutazione del comportamento del conduttore del locale ad uso diverso, ovvero, se lo stesso, sia nella fase antecedente al giudizio, che nel corso di causa , possa essere rilevante ai fini degli artt. 1453/1455
c.c., indagine, questa, che deve essere demandata al giudice che, sulla scorta degli elementi forniti dalle parti, fonda il proprio libero convincimento , con la unica limitazione della motivazione espressa.
Deve, in prima battuta, ricondursi la valutazione della gravità dell'inadempimento sulla scorta dell'art 1455 c.c, essendo indubbio che la natura giuridica del contratto di locazione perfezionatosi tra le parti rientri di certo tra quelli “ad uso diverso” , escludendosi, per lo effetto , la regola,entazione disposta dall 'art. 5 della L.392/78 , ovvero , il conduttore risulta in mora quando il pagamento del canone, decorsi venti giorni dalla scadenza, ammonti a più di due mensilità , costituendo ciò motivo di risoluzione del contratto ex art .1455 c.c., non trova applicazione nel caso in esame.
Parimenti, la giurisprudenza di legittimità e di merito ha più volte stigmatizzato il concetto della gravità dell'adempimento quale parametro di valutazione legato alla discrezionalità del giudicante, estendendo tale concetto anche ai contratti ad uso diverso lì dove, a fronte di ad una iniziale sussistenza della morosità ,il conduttore provveda a saldare il debito in corso di causa ( Cass.n.20551/2014; cfr.Cass.n.5902/2006 e n.6518/2004).
Tuttavia, tale orientamento non può essere, a parere del giudicante, applicato indiscriminatamente ed in via automatica a tutte le ipotesi similari, occorrendo valutare, come detto, il comportamento del debitore già nella fase precedente il giudizio nonchè la importanza dell' inadempimento .
Dalla lettura delle difese di parte intimante si deduce, invero, la sussistenza della morosità dei canoni richiesti dal locatore , afferenti al lasso di tempo marzo-agosto 2022 ( € 600,00), oltre € 6.000,00 (, per n.12 canoni di locazione non pagati relativi alle mensilità comprese nel periodo settembre 2022 - agosto 2023, oltre agli interessi di mora convenzionalmente stabiliti in contratto, all'art. 5/IV, da calcolarsi a partire dalla data di scadenza di ciascuna mensilità non pagata, fino al soddisfo, la tasso pari a quello previsto dal D.Lgs. n. 231/2002.
Di contro, parte convenuta, argomenta analiticamente in ordine corretta individuazione dei dettami applicativi del'art. 1455 c c . sulla scorta anche della condotta processuale della parte convenuta che ha formulato offerta formale di pagamento , stante accordi intrapresi tra le parti onde far slittare la data di pagamento delle rate , non solo per le conseguenze delle note vicende della pandemia da Covid 19, ma per consentire il completamento di lavori di ristrutturazione previsti, tra l'altro, dagli accordi contrattuali e per i quali parte conduttrice richiede la restituzione in domanda riconvenzionale.
Deduce, pertanto, l'insussistenza di alcuna morosità , stante la prova versata in atti del pagamento dei ratei contestati , adducendo la sussistenza di un controcredito per l'accollo della spese straordinarie esborsate con animo di rivalsa.
Orbene, sul piano strettamente documentale, limitatamente alla indagine della eccepita morosità , parte convenuta versa in atti copia di pagamenti effettuati tramite bonifici bancari a favore della locatrice pari ad € 4.000,00 ed afferenti il periodo intercorrente tra settembre 2023 ed aprile 2024.
Allegato, poi, alla produzione di parte convenuta della fase di rito sommario si evince un estratto conto bancario contenente una lista di movimenti tra i quali quelli afferenti il pagamento dei ratei di locazione effettuati in favore della locatrice dalla cui lettura si desume il saldo del periodo ricompreso tra il marzo 2021 e settembre 2022 per un totale di € 1.800,00.
Orbene , da un riscontro delle memoria difensive formulata dalla parte intimante per il periodo marzo -agosto 2022 ( € 600,00) e settembre 2022 -agosto 2023, ovvero, di certo va scorporato il solo mese di settembre 2020 rientrante nell'importo complessivo bonificato di € 1.800,00 ed ammontante alla mensilità iniziale ridotta di € 100,00. Va senza dire che la precisazione espressa a seguito della conversione del rito con conseguente riduzione del petitum processuale, deve considerarsi facoltà legittima della parte costituita, ben potendo la stessa emendare la domanda in termini quantificativi /diminutivi. Oltretutto, è ben noto il principio consolidatosi in subiecta materia sulla scorta del quale , i limiti posti all'integrazione degli atti introduttivi mediante la memoria prevista dall'art. 426 c.p.c., a seguito dell'opposizione dell'intimato ai sensi dell'art. 665 c.p.c.. che, secondo l'evoluzione della giurisprudenza della Corte, determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento a cognizione piena, consentono alle parti di esercitare tutte le facoltà connesse alle rispettive posizioni, ivi compresa per il locatore la possibilità di proporre una domanda nuova.
Tale orientamento, allo stato, deve considerarsi del tutto prevalente, citandosi ex pluribus, Cass.8336/2004, Cass.21242/2006, Cass.25399/2010, Cass.12247/2013.
Ciò posto non può revocarsi in dubbio che la morosità effettivamente maturata possa computarsi nella misura complessiva di € 500,00 + € 6.000,00, come sopra meglio specificato , entità questa che deve necessariamente considerarsi rilevante ai fini della valutazione della gravità dell'adempimento sinallagmatico afferente la prestazione di pagamento.
Tanto considerato, altresì, che parte intimante documenta in atti ( v. copia del contratto di locazione) la disponibilità della locatrice a regolare il pagamento della fase iniziale del contratto di locazione a fronte di una rata sicuramente ridotta ( € 100,00) mensili , favorendo l'immissione graduale del conduttore nella gestione del cespite locato onde effettuare i lavori di adeguamento pattuiti.
Ciò postula un indice di gravità rilevante nell'adempimento della obbligazione sinallagmatica di pagamento a carico della conduttrice.
Circa , poi, la spiegata domanda riconvenzionale espressa dalla parte evocata in giudizio va rammentato che la inosservanza dell'onere posto dall'art. 418 cpc a carico del convenuto il quale formuli la domanda riconvenzionale, di chiedere la fissazione di una nuova udienza, comporta a inammissibilità e la decadenza della stessa che non può essere sanata dalla fissazione da parte del giudice di una nuova udienza o dell'accetazione del contraddittorio da parte del ricorrente, essendo, altresì, la patologia rilevabile anche d'ufficio (Cass. n. 15359-2017; Cass. n.8652-1993).
Orbene, dalla lettura della comparsa di costituzione della parte convenuta , oltre della memoria di costituzione depositata a seguito della conversione del rito ex art. 426 cpc, non si deduce il chiesto adempimento processuale, conseguendone la decadenza dalla domanda espressa.
La declaratoria di inammissibilità assorbe ogni altra questione relativa alla citata domanda.
In sintesi, va accolta la domanda principale di risoluzione del contratto per inadempimento degli aobblighi sinallagmaticoi a carico della conduttrice e , nel contempo, va dichiarata inammibile la spiegata domanda riconvezionale.
Per effetto dell'accoglimento della domanda principale parte convenuta va condannata al pagamento della residua somma di € 6.500,00 oltre interessi moratori ex art. 1224 cc , richiamati dall'art. 5 capo V del contratto di locazione sottoscritto tra i contraenti, da calcolarsi dal dì della domanda giudiziale.
In ordine alle competenze di causa, queste seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri stabiliti dal DM n.55/2014, opportunamente ridotti, tenuto conto, tuttavia, della carenza di una fase istruttoria piena.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione , così provvede:
1)accoglie la domanda di parte intimante di risoluzione del contratto registrato il giorno 22/07/2021 al prot. 9317 serie 3 T dell'Agenzia delle Entrate territoriale, competente tra Provincia in e soc. Parte_1 Pt_1 Parte_4
e per lo effetto ordina il rilascio ad del cespite occupato sito in S. IA , CP_2
viale Padre Raimondo Sorrentino n. 22 ,al NCEU fl n. 13, .p.lla 1121, cat B/1 , classe
2 mq 220 interni e superficie esterna mq 300: 2)condanna la prefata convenuta al pagamento dei canoni scaduti in misura di €
6,500 ,00, oltre interessi moratori ex art. 1224 c.c., dalla domanda giudiziale;
3)condanna , altresì, la convenuta ut sopra al pagamento delle spese e competenze di giudizio maturate in complessivi € 3.397,00, , oltre accessori di legge oltre € 150,00 per verosimili esborsi;
4) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale;
così deciso in Nola il 10 1 2025 IL G.U
Dr.Alfredo Granata
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I° CIVILE
Sentenza (art.429 c.p.c.)
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6138/2023, tra
, in persona del Parte_1 [...]
,elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Angelo Ricci che la Parte_2
rappresenta e difende giusta procura in atti;
intimante
e
soc,. , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. CP_1 Parte_3
Gatano Mazza che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
Intimata-
CONCLUSIONI:
come da verbale di udienza del 30/1/2025 e relative note difensive .
MOTIVAZIONE
La domanda principale va accolta in quanto fondata “per tabulas”.
Non necessitando, infatti, di alcuna suppletiva istruzione probatoria la controversia va decisa in punto di diritto, sulla scorta delle allegazioni prodotte dalle parti in causa. Va dichiarata, preliminarmente, la procedibilità della azione avendo parte intimante dato prova di aver incoato la procedura di media-conciliazione, rientrando la materia del contendere in quelle disposte dall'art. 5 del Dlgs n. 28 -2010. ( CFR in atti verbale negativo del 20 12 2023 redatto dall'Organismo di mediazione “Concormedia”)
Punto focale del “thema decidendum” risulta essere la valutazione del comportamento del conduttore del locale ad uso diverso, ovvero, se lo stesso, sia nella fase antecedente al giudizio, che nel corso di causa , possa essere rilevante ai fini degli artt. 1453/1455
c.c., indagine, questa, che deve essere demandata al giudice che, sulla scorta degli elementi forniti dalle parti, fonda il proprio libero convincimento , con la unica limitazione della motivazione espressa.
Deve, in prima battuta, ricondursi la valutazione della gravità dell'inadempimento sulla scorta dell'art 1455 c.c, essendo indubbio che la natura giuridica del contratto di locazione perfezionatosi tra le parti rientri di certo tra quelli “ad uso diverso” , escludendosi, per lo effetto , la regola,entazione disposta dall 'art. 5 della L.392/78 , ovvero , il conduttore risulta in mora quando il pagamento del canone, decorsi venti giorni dalla scadenza, ammonti a più di due mensilità , costituendo ciò motivo di risoluzione del contratto ex art .1455 c.c., non trova applicazione nel caso in esame.
Parimenti, la giurisprudenza di legittimità e di merito ha più volte stigmatizzato il concetto della gravità dell'adempimento quale parametro di valutazione legato alla discrezionalità del giudicante, estendendo tale concetto anche ai contratti ad uso diverso lì dove, a fronte di ad una iniziale sussistenza della morosità ,il conduttore provveda a saldare il debito in corso di causa ( Cass.n.20551/2014; cfr.Cass.n.5902/2006 e n.6518/2004).
Tuttavia, tale orientamento non può essere, a parere del giudicante, applicato indiscriminatamente ed in via automatica a tutte le ipotesi similari, occorrendo valutare, come detto, il comportamento del debitore già nella fase precedente il giudizio nonchè la importanza dell' inadempimento .
Dalla lettura delle difese di parte intimante si deduce, invero, la sussistenza della morosità dei canoni richiesti dal locatore , afferenti al lasso di tempo marzo-agosto 2022 ( € 600,00), oltre € 6.000,00 (, per n.12 canoni di locazione non pagati relativi alle mensilità comprese nel periodo settembre 2022 - agosto 2023, oltre agli interessi di mora convenzionalmente stabiliti in contratto, all'art. 5/IV, da calcolarsi a partire dalla data di scadenza di ciascuna mensilità non pagata, fino al soddisfo, la tasso pari a quello previsto dal D.Lgs. n. 231/2002.
Di contro, parte convenuta, argomenta analiticamente in ordine corretta individuazione dei dettami applicativi del'art. 1455 c c . sulla scorta anche della condotta processuale della parte convenuta che ha formulato offerta formale di pagamento , stante accordi intrapresi tra le parti onde far slittare la data di pagamento delle rate , non solo per le conseguenze delle note vicende della pandemia da Covid 19, ma per consentire il completamento di lavori di ristrutturazione previsti, tra l'altro, dagli accordi contrattuali e per i quali parte conduttrice richiede la restituzione in domanda riconvenzionale.
Deduce, pertanto, l'insussistenza di alcuna morosità , stante la prova versata in atti del pagamento dei ratei contestati , adducendo la sussistenza di un controcredito per l'accollo della spese straordinarie esborsate con animo di rivalsa.
Orbene, sul piano strettamente documentale, limitatamente alla indagine della eccepita morosità , parte convenuta versa in atti copia di pagamenti effettuati tramite bonifici bancari a favore della locatrice pari ad € 4.000,00 ed afferenti il periodo intercorrente tra settembre 2023 ed aprile 2024.
Allegato, poi, alla produzione di parte convenuta della fase di rito sommario si evince un estratto conto bancario contenente una lista di movimenti tra i quali quelli afferenti il pagamento dei ratei di locazione effettuati in favore della locatrice dalla cui lettura si desume il saldo del periodo ricompreso tra il marzo 2021 e settembre 2022 per un totale di € 1.800,00.
Orbene , da un riscontro delle memoria difensive formulata dalla parte intimante per il periodo marzo -agosto 2022 ( € 600,00) e settembre 2022 -agosto 2023, ovvero, di certo va scorporato il solo mese di settembre 2020 rientrante nell'importo complessivo bonificato di € 1.800,00 ed ammontante alla mensilità iniziale ridotta di € 100,00. Va senza dire che la precisazione espressa a seguito della conversione del rito con conseguente riduzione del petitum processuale, deve considerarsi facoltà legittima della parte costituita, ben potendo la stessa emendare la domanda in termini quantificativi /diminutivi. Oltretutto, è ben noto il principio consolidatosi in subiecta materia sulla scorta del quale , i limiti posti all'integrazione degli atti introduttivi mediante la memoria prevista dall'art. 426 c.p.c., a seguito dell'opposizione dell'intimato ai sensi dell'art. 665 c.p.c.. che, secondo l'evoluzione della giurisprudenza della Corte, determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento a cognizione piena, consentono alle parti di esercitare tutte le facoltà connesse alle rispettive posizioni, ivi compresa per il locatore la possibilità di proporre una domanda nuova.
Tale orientamento, allo stato, deve considerarsi del tutto prevalente, citandosi ex pluribus, Cass.8336/2004, Cass.21242/2006, Cass.25399/2010, Cass.12247/2013.
Ciò posto non può revocarsi in dubbio che la morosità effettivamente maturata possa computarsi nella misura complessiva di € 500,00 + € 6.000,00, come sopra meglio specificato , entità questa che deve necessariamente considerarsi rilevante ai fini della valutazione della gravità dell'adempimento sinallagmatico afferente la prestazione di pagamento.
Tanto considerato, altresì, che parte intimante documenta in atti ( v. copia del contratto di locazione) la disponibilità della locatrice a regolare il pagamento della fase iniziale del contratto di locazione a fronte di una rata sicuramente ridotta ( € 100,00) mensili , favorendo l'immissione graduale del conduttore nella gestione del cespite locato onde effettuare i lavori di adeguamento pattuiti.
Ciò postula un indice di gravità rilevante nell'adempimento della obbligazione sinallagmatica di pagamento a carico della conduttrice.
Circa , poi, la spiegata domanda riconvenzionale espressa dalla parte evocata in giudizio va rammentato che la inosservanza dell'onere posto dall'art. 418 cpc a carico del convenuto il quale formuli la domanda riconvenzionale, di chiedere la fissazione di una nuova udienza, comporta a inammissibilità e la decadenza della stessa che non può essere sanata dalla fissazione da parte del giudice di una nuova udienza o dell'accetazione del contraddittorio da parte del ricorrente, essendo, altresì, la patologia rilevabile anche d'ufficio (Cass. n. 15359-2017; Cass. n.8652-1993).
Orbene, dalla lettura della comparsa di costituzione della parte convenuta , oltre della memoria di costituzione depositata a seguito della conversione del rito ex art. 426 cpc, non si deduce il chiesto adempimento processuale, conseguendone la decadenza dalla domanda espressa.
La declaratoria di inammissibilità assorbe ogni altra questione relativa alla citata domanda.
In sintesi, va accolta la domanda principale di risoluzione del contratto per inadempimento degli aobblighi sinallagmaticoi a carico della conduttrice e , nel contempo, va dichiarata inammibile la spiegata domanda riconvezionale.
Per effetto dell'accoglimento della domanda principale parte convenuta va condannata al pagamento della residua somma di € 6.500,00 oltre interessi moratori ex art. 1224 cc , richiamati dall'art. 5 capo V del contratto di locazione sottoscritto tra i contraenti, da calcolarsi dal dì della domanda giudiziale.
In ordine alle competenze di causa, queste seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri stabiliti dal DM n.55/2014, opportunamente ridotti, tenuto conto, tuttavia, della carenza di una fase istruttoria piena.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione , così provvede:
1)accoglie la domanda di parte intimante di risoluzione del contratto registrato il giorno 22/07/2021 al prot. 9317 serie 3 T dell'Agenzia delle Entrate territoriale, competente tra Provincia in e soc. Parte_1 Pt_1 Parte_4
e per lo effetto ordina il rilascio ad del cespite occupato sito in S. IA , CP_2
viale Padre Raimondo Sorrentino n. 22 ,al NCEU fl n. 13, .p.lla 1121, cat B/1 , classe
2 mq 220 interni e superficie esterna mq 300: 2)condanna la prefata convenuta al pagamento dei canoni scaduti in misura di €
6,500 ,00, oltre interessi moratori ex art. 1224 c.c., dalla domanda giudiziale;
3)condanna , altresì, la convenuta ut sopra al pagamento delle spese e competenze di giudizio maturate in complessivi € 3.397,00, , oltre accessori di legge oltre € 150,00 per verosimili esborsi;
4) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale;
così deciso in Nola il 10 1 2025 IL G.U
Dr.Alfredo Granata