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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 25/11/2025, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO – PRIMA SEZIONE CIVILE – COMPOSTA
DAGLI ILLUSTRISSIMI SIGNORI MAGISTRATI:
DOTT. Gabriella RATTI PRESIDENTE
DOTT. Emanuela Germano CORTESE CONSIGLIERE
DOTT. Marco Leone COCCETTI CONSIGLIERE AUS. REL.
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
Nella causa civile d' appello iscritta al n.r.g. 1213/2022
PROMOSSA DA
con sede legale a Verzuolo (CN) Via Provinciale Parte_1
n.40 frazione Villanovetta, P.IVA. , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
- tempore, Sig. , nato a [...] il [...] (CF.: ), Parte_1 C.F._1
e da , nato a [...] il [...] (CF.: ), e Parte_1 C.F._1 Pt_2
nato a [...] il [...] (C.F. , rappresentati e difesi
[...] C.F._2 con facoltà sia congiunte sia disgiunte, giusta procura in atti dagli Avv.ti Bernarda Eliana
NE (C.F.: , e RO CO del foro di Torino (C.F.: CodiceFiscale_3
) ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo a C.F._4
Torino Via Giacinto Collegno n.7 APPELLANTI
CONTRO con sede legale in Modena (MO) Via San Carlo n. 8/20 (C.F.: Controparte_1
), in persona del procuratore speciale Avv. Paolo Mazza, in forza di procura P.IVA_2 speciale conferita in data 22.9.2021 con atto del Notaio Dr. di Modena Persona_1
Rep. 49235/14840 (in atti), quale soggetto incorporante la Controparte_2
con sede in Saluzzo (CN) Corso Italia n. 86 (C.F.: ), in forza di atto
[...] P.IVA_3 Per di fusione stipulato in data 22.7.2020 a rogito Notaio di Modena Rep. Persona_1
48393/14627 (in atti), elettivamente domiciliata in Torino, Corso Trapani n. 12, presso lo studio degli avv.ti Giovanni Celona (C.F. ), Guido Bianchetti CodiceFiscale_5
(C.F. ) e AN LC (C.F. , dai CodiceFiscale_6 CodiceFiscale_7 quali è rappresentata per procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE
Udienza collegiale del 23.4.2024
Pag. n. 1 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
ed (questi ultimi sia in qualità di soci della Parte_1 Parte_2 Parte_1 sia quali fideiussori rispetto alle linee di credito concesse alla stessa) hanno convenuto
[...] in giudizio davanti al Tribunale di Cuneo la per Controparte_2 ottenere – sulla scorta della documentazione consegnata dalla a seguito di richiesta CP_1 stragiudiziale ex art. 119 TUB e di perizia contabile di parte a firma del Dott. – la Pt_3 rideterminazione del saldo debitorio del c/c n. 1500190 (acceso in data 1.6.2001), sul quale lamentavano l'unilaterale addebito di competenze “peraltro in sé non pattuite” anche di rapporti di anticipazione (tra cui il rapporto n. 91500) e del conto anticipi n. 1507835 (“tutti estinti o con saldo azzerato”).
A sostegno della spiegata domanda, gli attori deducevano: la mancata sottoscrizione da parte del correntista del contratto di conto corrente n. 1500190, del contratto di apertura di credito/affidamento (“giammai peraltro consegnati alla correntista”), dei rapporti di anticipazioni (tra cui il 91500) e del conto anticipi n. 1507835, la mancata valida pattuizione di ius variandi in peius, l'avvenuta applicazione di tassi, condizioni ed oneri illegittimi (interessi ultralegali, c.m.s., valute fittizie, capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori).
Gli attori hanno chiesto pertanto – previo accertamento della nullità dei contratti o comunque delle condizioni non pattuite o prive di giustificazione causale (punti 1-7 delle conclusioni dell'atto di citazione) e della conseguente violazione dei doveri di correttezza e buona fede precontrattuale e contrattuale (punto 8 delle conclusioni) emergente dall'ultimo estratto conto (punto 10) – accertare l'esatto dare-avere in relazione al conto corrente n. 1500190 alla data dell'ultimo estratto conto di chiusura periodica, per la somma di Euro 314.864,28 “o per la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia”, condannando la a rettificare il saldo in conformità agli esiti del giudizio (punto 11), CP_1 con vittoria di spese, ivi comprese quelle per la consulenza tecnica di parte (punto 12).
Costituitasi la ha contestato la genericità delle allegazioni svolte da parte attrice, CP_1 eccependo, la parziale inammissibilità della domanda “di condanna della alla CP_1 rettifica ed all'annotazione a credito, sul conto corrente, delle somme (che l'attrice assume) indebitamente versate” poiché la stessa “altro non rappresenta, se non una domanda di ripetizione di indebito” inammissibile essendo il conto corrente n. 1500190 ancora aperto e la nullità della domanda ex art. 164 c.p.c., posto che sia le doglianze sollevate nell'atto di citazione che la consulenza tecnica di parte allegata erano basate su considerazioni generali, in alcun modo riferibili al caso specifico.
Nel merito, la ha eccepito la prescrizione di tutte le operazioni antecedenti al CP_1 decennio dalla data di proposizione della domanda o, in subordine, dalla data di
Pag. n. 2 di 6 costituzione in mora (7.2.2018) ovvero ancora, in ulteriore subordine, dal 1.2.2008, data antecedente in cui il conto aveva saldo attivo e l'infondatezza delle domande avversarie, posto che il n. 91500, ben lungi dal riferirsi ad un rapporto di anticipazione, altro non indicava se non il codice anagrafico del cliente.
Deduceva altresì la che tutta la documentazione contrattuale ex adverso prodotta CP_1 recava specifica e separata sottoscrizione del cliente sia nella parte normativa sia nella parte economica sia con riferimento alle specifiche clausole a carattere oneroso e la specifica pattuizione dello ius variandi conformemente al dettato dell'art. 118 TUB vigente al momento della stipula dei contratti.
La eccepiva inoltre che le doglianze afferenti alle condizioni economiche applicate CP_1 erano generiche, al pari della censura di usurarietà, tra l'altro fondata su metodologia di calcolo diversa da quella adottata dalla Banca d'Italia.
Rigettate le istanze istruttorie delle parti, all'udienza del 15.2.2022 il Tribunale, sulla base delle conclusioni rassegnate, assumeva la causa in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Con sentenza n. 715/2022, pubblicata in data 25.7.2022, il Tribunale di Cuneo respingeva l'azione, con la condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite.
La sentenza veniva notificata in data 25.7.2022.
3. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1
ed hanno proposto tempestiva impugnazione
[...] Parte_1 Parte_2 contro la predetta decisione per ottenere l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, deducendo che il Tribunale ha errato:
a) laddove ha ritenuto: i) non assolto l'onere della prova;
ii) inammissibile l'istanza ex art. 210 cpc;
iii) esplorativa la richiesta CTU tecnico contabile;
b) laddove ha rigettato le domande della correntista perché generiche ed ha ritenuto l'intervenuta regolare pattuizione di tutte le condizioni economiche e normative applicate e la legittimità di tutti gli addebiti;
c) laddove ha pronunciato condanna al pagamento delle spese di lite.
4. Con comparsa depositata in data 9.1.2023 si costituiva in giudizio la CP_1 chiedendo il rigetto del gravame siccome infondato, con la conferma della sentenza impugnata;
in via subordinata interponeva appello incidentale condizionato, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità parziale delle domande attrici e/o la prescrizione delle domande aventi ad oggetto operazioni antecedenti al decennio dalla data di proposizione dell'azione e, per l'effetto, rigettarsi le domande proposte dalla e dai Parte_1 sigg. ed nei confronti della Parte_1 Pt_2 Controparte_1
5. Con ordinanza pubblicata in data 10.2.2023 la Corte respingeva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, poneva a carico di Pt_1
Pag. n. 3 di 6 di e di , in solido, la sanzione pecuniaria di € Parte_1 Parte_2 Parte_1
300,00, ex art.283 c.p.c. e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
27.2.2024 disponendone lo svolgimento con la forma della trattazione scritta, ex art.127 ter c.p.c., udienza successivamente differita al 23.4.2024.
6. Con ordinanza pubblicata in data 3.5.2024 la Corte, viste le note depositate con cui le parti avevano precisato le conclusioni, rimetteva la causa a decisione assegnando alle parti termine sino al 21 giugno 2024 per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
7. Con successiva ordinanza pubblicata in data 17.10.2025 la Corte, ritenuto che alla luce dei motivi di appello, sia principale che incidentale, risultava necessario disporre accertamento contabile
- rimetteva la causa sul ruolo del Consigliere Relatore;
- disponeva CTU contabile sul quesito meglio ivi indicato;
- nominava CTU il dr. con studio in (10122) Torino, Corso Peschiera n. Persona_3
355/9;
- autorizzava il Ctu a prestare giuramento, mediante deposito telematico;
- assegnava al CTU termine fino al 24.10.25 per il deposito della predetta dichiarazione;
- assegnava alle parti termine perentorio fino al 14.11.25 per il deposito delle rispettive note scritte, precisando che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127-ter c.p.c. doveva considerarsi data di udienza a tutti gli effetti e riservava al Collegio la pronuncia di ogni opportuno provvedimento, entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
8. Il CTU designato dichiarava di accettare l'incarico e depositava giuramento telematico in data 19.10.2025.
9. In data 7.11.2025 parte appellante depositava:
a) dichiarazione notificata via pec ai legali costituiti di con cui Controparte_1 [...]
, e dichiaravano di rinunciare agli Parte_1 Parte_1 Parte_2 atti del giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c. a spese integralmente compensate;
b) dichiarazione notificata via pec in data 7.11.2025 con cui la comunicava di CP_1 accettare la rinuncia agli atti del giudizio a spese integralmente compensate tra le parti.
Con la nota di deposito gli appellanti chiedevano l'adozione di ogni conseguenziale provvedimento, in ordine alla estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite.
10. Con ordinanza pubblicata in data 12.11.2025 la Corte, rilevato che in data
7.11.2025 il difensore di parte appellante aveva depositato atto di rinuncia agli atti a spese
Pag. n. 4 di 6 compensate notificato ed accettato dalla parte appellata, invitava il dr. a Persona_3 depositare nota spese relativa alla attività prestata, ciò che avveniva in data 15.11.2025.
11. Con successiva ordinanza pubblicata in data 24.11.2025 la Corte
- vista la dichiarazione di rinuncia agli atti a spese compensate di parte appellante, notificata ed accettata da parte appellata, tratteneva la causa in decisione, riservandosi di decidere con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
12. La Corte rileva che:
- parte appellante ha telematicamente depositato in data 7.11.2025
a) dichiarazione notificata via pec in data 7.11.2025 ai legali costituiti di CP_1
con cui , e , nato
[...] Parte_1 Parte_1 Parte_2
a Cuneo il 26.12.1964 (C.F. dichiaravano di rinunciare agli atti C.F._2 del giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c. a spese integralmente compensate;
b) comunicazione notificata via pec in data 7.11.2025 con cui la comunicava di CP_1 accettare la rinuncia agli atti del giudizio a spese integralmente compensate tra le parti.
Nella nota di deposito si chiedeva l'adozione di ogni conseguenziale provvedimento, in ordine alla estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite.
13. Pertanto occorre dichiarare l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306
c.p.c.: secondo detta norma il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione.
Le dichiarazioni di rinuncia ed accettazione devono essere fatte dalle parti o dai loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza, o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti.
Nel caso in esame, la dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio di appello innanzi a questa Corte risulta essere sottoscritta personalmente dagli appellanti e dal difensore per autentica, ritualmente notificata e ritualmente accettata con atto sottoscritto dal difensore della munito di idonea procura. CP_1
Tali dichiarazioni possono essere interpretate come modifica delle conclusioni in atti.
Vi è espresso accordo circa la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
- visto l'articolo 306 c.p.c., dichiara l'estinzione del processo a spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 25.11.2025 della Sezione Prima Civile della Corte d'Appello di Torino.
Pag. n. 5 di 6 L'ESTENSORE
(dr. Marco Leone Coccetti)
IL PRESIDENTE
(dr. ssa Gabriella Ratti)
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