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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 07/04/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente rel.
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 1167/2023 R.G., promossa da
, ( C.F.: ), DI Parte_1 C.F._1 Parte_2
( C.F.: , ( C.F.:
[...] C.F._2 Parte_3
, (C.F.: ), C.F._3 Parte_4 C.F._4
rappresentati e difesi, come in atti, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Fabio
Pagano e dall'Avv. Florindo Di Lucente
APPELLANTI contro con sede in Napoli via Santa Controparte_1
Brigida n. 39 (C.F.: ,) in persona del procuratore Dott. P.IVA_1 Parte_5
, rappresentata e difesa, come in atti, dall'Avv. Ottavio Antonio Balducci
[...]
APPELLATA
con sede in Controparte_2
C.so Cavour n. 19, in persona del l.r.p.t. CP_2 APPELLATA contumace per la riforma della sentenza n. 547/2023 resa dal Tribunale di Pescara, pubblicata in data 17 aprile 2023
L'udienza dell' 11.03. 2025, fissata per la rimessione della causa a decisione a norma dell'art. 352 c.p.c., veniva svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato.
La causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza dell'11.03.2025.
CONCLUSIONI: Le parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 547/2023 pubblicata in data 17 aprile 2023 il Tribunale di Pescara decideva su opposizione proposta da , , Parte_1 Parte_6 [...]
e al Decreto Ingiuntivo n. 1676/2019 con cui il Parte_3 Parte_4
Tribunale di Pescara aveva loro ingiunto il pagamento in solido, in favore della
[...]
della somma di € 1.534.864,33 oltre accessori, quale saldo Controparte_3
debitore relativo ai contratti di mutuo stipulati da Controparte_4
con (poi fusa , con atto del 14.07.16, per incorporazione
[...] Controparte_5
con la , in qualità di garanti in solido in virtù delle fideiussioni Controparte_2
specifiche rilasciate in favore della predetta società.
In sede di opposizione i garanti eccepivano:
• la carenza di legittimazione attiva della riguardo il Controparte_2 mutuo del 23.02.2012 dell'importo di € 340.000 in quanto ceduto alla società
Abruzzo nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione con Controparte_6
effetto dal 22.07.15;
• la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust e riguardo le fideiussioni n. 3299- 3300 e 3297-3298 del 17.02.2012 ne disconoscevano la conformità all'originale;
• l' estinzione delle fideiussioni ex artt. 1956,1957 e 1955 c.c.;
pag. 2/17 • la nullità e/o inefficacia delle clausole n, 5,6,7 e 9 sottoscritte in violazione della normativa di tutela del consumatore;
• la nullità delle fideiussioni per mancanza dell'oggetto e della causa.
• riguardo ai contratti di mutuo, gli opponenti eccepivano: l'usurarietà dei tassi sia corrispettivi sia di mora che sommati alla commissione di estinzione anticipata ,
risultavano superiori al tasso soglia;
la nullità ex art 117 co. 6 TUB per l'errata indicazione del TAEG/ISC, la mancata indicazione del TAE;
l'invalidità del parametro Euribor per violazione della normativa antitrust, l'illegittima adozione del regime di capitalizzazione composta degli interessi nell'elaborazione dei piani di ammortamento, la violazione degli artt. 1284, 1346 e 821 c.c. e degli artt. 116 e 117 co. 6 TUB.
1.2 Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto Controparte_3 dell'opposizione
1.3 Interveniva in giudizio ex art 111 c.p.c. Controparte_7
quale cessionaria della AN opposta a seguito di un'operazione di
[...]
cartolarizzazione del 29.06.2020, chiedendo preliminarmente l'estromissione della propria dante causa;
nel merito, si riportava agli scritti ed atti difensivi nonché alla documentazione versata in atti dalla chiedendo pertanto l' Controparte_2
accoglimento integrale delle domande, eccezioni, istanze, ragioni e difese, nonché delle conclusioni rassegnate nell'atto di comparsa di costituzione e risposta.
Istruita la causa a mezzo delle produzioni documentali delle parti, il G.I. all'udienza del
08.11.22, precisate le conclusioni, tratteneva la causa in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2) La sentenza di primo grado . Il Tribunale di Pescara con la sentenza n. 547/2023 rigettava l'opposizione e dichiarava esecutivo ex art 653 c.p.c. il decreto ingiuntivo opposto, con condanna degli opponenti in solido alla rifusione delle spese processuali in favore di liquidate in € 7.058,40 per compenso (Dm Controparte_3
147/22 , scaglione da € 260.000 a 520.000, con l'aumento del 20% ex art 6 Dm , fasi di studio e introduttiva, parametri) e in favore di Controparte_7
liquidate in € 26.948,40 per compenso ( fasi di studio, introduttiva , istruttoria e
[...]
pag. 3/17 decisionale, parametri, con l'aumento del 20% ex art 6 Dm 147/22) oltre 15% rimborso forfettario, Iva e Cap.
2.1 Il Tribunale di primo grado innanzitutto rigettava l'eccezione di difetto di titolarità in capo alla opposta , in relazione al contratto di mutuo del 23.02.2012, essendo CP_2
intervenuto in data 20.02.19 un contratto di retrocessione dei crediti, in precedenza ceduti ad Abruzzo 2015 SME, tra i quali risultava il credito relativo al mutuo in questione.
2.2 Riguardo il difetto di legittimazione della cessionaria il Primo Giudice, CP_7
riportando la giurisprudenza in tema di operazioni di cessione/cartolarizzazione dei crediti, sia di legittimità sia di merito, riconosceva la legittimazione della CP_7
rispondendo i crediti in oggetto, in relazione ai quali i debitori erano stati dichiarati inadempienti in data 19.04. 2019, ai criteri di blocco della cessione depositata con estratto della G.U. e certificazione notarile.
2.3 Riguardo le fideiussioni specifiche oggetto di causa segnatamente: 1) la fideiussione specifica del 04.09.2009 prestata in solido da e Parte_1 Parte_7
in favore della società a garanzia del mutuo fondiario
[...] Controparte_4
stipulato dalla predetta società con in data 03.09.2009, 2) fideiussione CP_5
specifica del 17.2. 2012 prestata in solido da e in Parte_3 Parte_4
favore della società a garanzia del mutuo ipotecario di euro. Controparte_4
1.200.000 e del mutuo stipulato tra banca e la medesima società il 23.2. 12 per CP_5
340.000 €; 3) fideiussione specifica prestata in solido da e Parte_1 [...]
in data 17.2.2012 fino alla concorrenza di euro 340.000 in favore Parte_6
della società a garanzia dello stesso mutuo ipotecario di 340.000 €; 4) Controparte_4
fideiussioni specifiche nn. 10.121,10.122,10.123 e 10.124 del 09.05.13 con cui
[...]
, , e si Parte_1 Parte_6 Parte_3 Parte_4
costituivano garanti in solido fino alla concorrenza di € 200.000 in favore di
[...]
in relazione al mutuo contratto dalla stessa società in data 8 aprile 2013 per CP_4
l'importo di euro 160.000, il Tribunale rilevava innanzitutto l'inefficacia del disconoscimento effettuato dagli opponenti essendo stato proposto in maniera generica.
Il Tribunale rigettava poi l'eccezione di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust in quanto (riportando la giurisprudenza sul punto per la quale il pag. 4/17 provvedimento n. 55/2005 della AN d'IT vale come prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni omnibus prestate nel periodo di tempo oggetto di esame da parte della banca) gli opponenti non avevano ottemperato all' onere di allegazione e di dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di illecito concorrenziale dedotto in giudizio di cui all'art. 2 della L. 287/90, atteso che la previsione di clausole come quelle oggetto di censura da parte dell'autorità antitrust non integrava di per sé una ipotesi di nullità.
Venivano rigettate anche l'eccezione di estinzione delle garanzie ex art 1956 c.c. essendo tale norma espressamente rivolta alle fideiussioni per l'obbligazione future, mentre nel caso di specie le fideiussioni erano state specificamente sottoscritte in relazione ai contratti di mutuo stipulati da nel periodo Controparte_4
2009/2013, richiamati nelle stesse fideiussioni;
neppure poteva essere invocata l'applicazione della disciplina prevista nell'articolo 1955 c.c in quanto, affinché si verifichi la liberazione del fideiussore per fatto del creditore, è necessario che il creditore abbia causato al garante un pregiudizio giuridico ossia la perdita del diritto ( di surrogazione ex art. 1949 c.c o di regresso ex art. 1950 c.c.) e non la maggiore difficoltà di attuarlo per la diminuita consistenza del patrimonio del creditore, evidenziando altresì che gli opponenti non avevano neppure dedotto un comportamento giuridicamente rilevante in tal senso da parte della banca.
Il Tribunale di Pescara riteneva infondata anche l'eccezione di vessatorietà delle clausole delle fideiussioni per violazione della disciplina sul consumo che presuppone che i garanti possano essere qualificati come consumatori.
Sul punto evidenziava che la Suprema Corte aveva in più occasioni preso atto delle decisioni della Corte di Giustizia Europea con la quale era stato specificato che spettava al giudice nazionale verificare se il contraente potesse essere qualificato come consumatore ai sensi della direttiva 93/13/CEE e che nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che lo legano a tale società o se abbia agito per scopi di natura privata: nel caso di specie è circostanza incontestata che era socio accomandatario di e che Parte_1 Controparte_4
pag. 5/17 gli altri garanti erano soci accomandanti per cui risultava, secondo il Tribunale di
Pescara, evidente la loro interessenza con la società garantita e conseguente inapplicabilità della disciplina consumeristica.
2.4 Quanto ai contratti di mutuo, il Tribunale riteneva infondate l'eccezione di usurarietà e l'eccezione sull'errata indicazione del TAEG/ISC.
Il primo giudice poi riteneva i tassi ultralegali validamente pattuiti, escludendo ogni illegittimità o indeterminatezza per il richiamo all'indice Euribor, richiamando la giurisprudenza di legittimità e di merito sul punto.
Si ricordava come la condotta delle banche contestata dalla Commissione europea nella decisione del 04.12.13, richiamata dagli attori, aveva riguardato il fatto che la condotta collusiva fosse finalizzata a ridurre il costo del denaro che la banca avrebbe dovuto pagare o ad aumentare il prezzo del denaro che la banca avrebbe dovuto ricevere, così alterando la concorrenza nei confronti delle altre banche estranee all'accordo illecito;
tuttavia osservava il primo giudice che riguardo i contratti a valle non poteva affermarsi la nullità della clausola contrattuale che rimandi all'Euribor ( considerando che il tasso finito non è determinato solo dall'Euribor ma da tale indice + spread e che è comunque un dato estraneo alla sfera di controllo delle parti) quale conseguenza dell'accordo illecito a monte, a meno che la banca non vi avesse partecipato.
Infine il Tribunale riteneva infondata la contestazione degli appellanti riguardo l'utilizzo del metodo di ammortamento alla francese a rata costante come fonte di indeterminatezza delle condizioni contrattuali e del tasso di interesse e come fonte di anatocismo, richiamando precedenti giurisprudenziali di legittimità e di merito in materia.
Le spese di lite seguivano la soccombenza ed erano liquidate assunto quale scaglione di riferimento da € 260.000 ad € 520.000, con l'aumento del 20% ex art 6 Dm 147/22
3)Appello: avverso la sentenza n. 547/2023 del Tribunale di Pescara proponevano appello
Par
, , e per i Parte_1 Parte_6 Parte_3 Parte_8
seguenti motivi:
3.1 Sul difetto di titolarità attiva della . Violazione di legge denunziata: art. 81 CP_7
c.p.c-art 2697 c.c.
pag. 6/17 Con questo motivo gli appellanti censurano la sentenza impugnata per avere il Tribunale ritenuto provata la titolarità del credito della cessionaria assumendo che l'avviso CP_7
in G.U consentisse di individuare che il credito oggetto di causa rientrasse nell'operazione ivi pubblicizzata, valorizzando la circostanza che i crediti in questione erano stati dichiarati inadempienti in data 19.04.19.
In realtà, il requisito che dovevano presentare i crediti per rientrare nell'operazione di cartolarizzazione, di cui all'avviso in G.U, era che alla data di Cut-off i debitori fossero classificati “in sofferenza” o “inadempienza probabile”, circostanza non dimostrata da controparte.
3.2 Nullità delle fideiussioni agli atti per violazione della normativa antitrust L.
287/1990.Violazione di legge denunziata, legge antitrust 287/1990-Violazione ex art
115 c.p.c.-Violazione ex art 2697 c.c.-Violazione ex art. 1957 c.c..
Liberazione del fideiussore
Gli appellanti impugnano la sentenza di primo Grado nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di nullità per contrarietà all'art. 2 co. 2 della L. 287/1990 delle clausole, di cui agli artt. 2, 6 e 9, presenti in tutte le fideiussioni oggetto di causa sull'assunto che il provvedimento della AN d'IT si riferisse solo alle fideiussioni omnibus, mentre quelle in questione erano specifiche, e che non era stata fornita la prova del perdurare dell'intesa restrittiva alla data di sottoscrizione delle fideiussioni ossia nel 2009, 2012 e
2013.
Sostengono invece gli appellanti che la circostanza fattuale dell'intesa possa considerarsi provata in quanto, a fronte dell'allegazione degli opponenti che le clausole in questione fossero frutto di un'intesa restrittiva, la banca opposta si era limitata ad affermare che il provvedimento della AN d'IT si riferisse solo alle fideiussioni omnibus, senza contestare direttamente l'esistenza dell'intesa; inoltre il Primo Giudice non aveva preso in considerazione gli schemi di 4 contratti di fideiussione contenenti le clausole censurate depositati dagli appellanti in primo grado.
La sentenza impugnata errava anche per non aver valutato le prove versate in atti, ossia la copia del Provvedimento della AN d'IT n. 55/2005, la copia del provvedimento dell'autorità Garante per la concorrenza e del mercato n. 14251/2005 e la copia di n. 4 contratti di fideiussione di altre banche , unitamente al contegno processuale della pag. 7/17 controparte, idonei a provare l'intesa restrittiva con conseguente nullità delle clausole censurate e in particolare quella di deroga all'art. 1957 c.c.
Chiedono la liberazione dei fideiussori avendo la AN agito giudizialmente contro i debitori principali e i fideiussori oltre il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. ( non derogabile stante la nullità della relativa clausola prevista nelle fideiussioni in questione) in quanto la lettera di risoluzione inviata dalla banca era datata 19.04.2019, mentre la debitrice principale ( in relazione ai mutui garantiti Controparte_4
dalle fideiussioni era inadempiente dal 2016, pertanto le istanze nei confronti degli opponenti erano state proposte a distanza di tre anni dalla scadenza delle obbligazioni della debitrice principale.
3.3 Si costituiva in appello chiedendo il Controparte_1
rigetto del gravame ritenendolo inammissibile e infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese.
4. Motivi della decisione.
L'appello è infondato e va rigettato
4.1 Quanto al primo motivo di gravame relativo al difetto di legittimazione attiva della
la Corte osserva che in materia di cessione dei crediti in blocco la Suprema CP_7
Corte è intervenuta (Cass. n. 17994/23) precisando che “quando non sia contestata
l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che
pag. 8/17 individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo)”.
Ulteriore e recente pronuncia della Corte di Cassazione (Ord. n. 21821/2023, punto 6.20, in parte motiva) ha ribadito che “in definitiva, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 Tub, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati,
oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di quantificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della AN d'IT, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e
alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la
pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione”. Indicando la Suprema Corte (Cass. n. 21821/23) la possibilità di verificare l'inclusione del credito tra quelli ceduti attraverso la verifica e valutazione degli atti prodotti in giudizio , potendo la prova della cessione essere fornita anche attraverso documentazione successiva alla pubblicazione dell'avviso in G.U. mediante produzioni nel corso del giudizio (Cass. n. 10200/21).
Quando oggetto di contestazione è anche la sussistenza di un contratto di cessione del credito oggetto di causa allora è anche tale contratto che deve essere oggetto di prova, non potendo a tal fine essere sufficiente la produzione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale a pag. 9/17 fornire la prova dell'esistenza e contenuto di tale contratto di cessione.Tuttavia tale prova può ben essere fornita a mezzo presunzioni che devono essere valutate liberamente dal giudice.
La Suprema Corte al riguardo ha precisato che: “Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58
T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle
prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da
adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità” (Cass. n. 17944/23 e più
di recente Cass. n. 17262/24).
Nel caso di specie sulla base dei documenti depositati in atti appare sufficientemente dimostrata sia l'esistenza della cessione del credito vantato nei confronti di parte appellante ed oggetto di giudizio, sia il fatto che tale cessione sia avvenuta nell'ambito della cessione in blocco a sensi dell'art. 58 Controparte_8
Dlvo 385/1983 .
In particolare costituisce elemento presuntivo da valorizzare in tal senso lo stesso avviso di cessione pubblicato sulla G.U del 14.07.2020, depositato in atti da cui si evincono chiaramente le categorie di crediti ceduti e i criteri della loro individuazione( CP_7
pag. 10/17 “comunica di aver sottoscritto, con efficacia Controparte_7
giuridica ed economica dal 1 luglio 2020, un contratto di cessione (il “Contratto di
Cessione”) con ” ai sensi del quale la Controparte_2
Cedente ha ceduto al Cessionario pro soluto ed in blocco, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 58 TUB, un portafoglio di contratti (i “Contratti”), strumenti finanziari (gli
“Strumenti Finanziari”) e crediti (i “Crediti” e, congiuntamente ai Contratti e agli
Strumenti Finanziari, i “Rapporti”) che, al 1 giugno 2020 (la “Data di Cut-off”) ovvero alla diversa data di seguito indicata, soddisfacevano tutti i seguenti criteri oggettivi: (a) tutti i Rapporti oggetto di cessione presentano le seguenti caratteristiche:
(i) alla Data di Cut-off i debitori erano classificati come “in sofferenza” o
“inadempienza probabile”; (ii) nel caso di finaziamenti, il debito residuo in linea capitale di ciascun finanziamento, alla Data di non è superiore ad Euro Pt_9
60.967.449,01; (iii) i debitori non sono banche e/o intermediari finanziari o pubbliche amministrazioni (incluse quelle di cui all'elenco previsto dall'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e pubblicato annualmente dall'ISTAT sulla Gazzetta
Ufficiale ); (iv) i Rapporti e/o i debitori non rientrano in una delle seguenti categorie:
1. rapporti derivanti da crediti di firma non escussi alla Data di 2. Pt_9
finanziamenti a dipendenti, dirigenti o amministratori di alcuna banca appartenente al
“Gruppo Creditizio AN Popolare di Bari”;
3. rapporti che rientrano nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione: a. “ di cui Controparte_9 all'avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana parte seconda n. 93 del 6 agosto 2016; b. “ di cui all'avviso sulla Gazzetta Controparte_10
Ufficiale della Repubblica italiana parte seconda n. 138 del 23 novembre 2017; a.
“ di cui all'avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Controparte_11 italiana parte seconda n. 130 dell'8 novembre 2018 4. finanziamenti agevolati che prevedano un contributo finanziario in conto capitale e/o interessi con particolare riferimento alle seguenti tipologie: a. finanziamenti con provvista Cassa Depositi e
Prestiti S.p.A.; b. finanziamenti con provvista della Regione Abruzzo;
c. finanziamenti a valere su L. 488/92;5. prestiti d'uso d'oro;
6. contratti di leasing o crediti derivanti da contratti di leasing;
(b) i contratti di finanziamento oggetto di cessione presentano le seguenti caratteristiche: (i) costituiscono contratti di finanziamento conclusi dalla
pag. 11/17 Cedente o da banche sue danti causa in qualsiasi forma tecnica (ad eccezione delle forme tecniche espressamente escluse ai sensi di quanto previsto sub (a)); (ii) sono denominati in Euro;
(iii) sono regolati dalla legge italiana;
(iv) se ipotecari, sono garantiti da ipoteca su beni immobili ubicati in IT;
(c) i Crediti oggetto di cessione presentano le seguenti caratteristiche:(i) derivano da contratti di finanziamento (ivi inclusi i contratti sub (b)) conclusi dalla Cedente o da banche sue danti causa in qualsiasi forma tecnica (ad eccezione delle forme tecniche espressamente escluse ai sensi di quanto previsto sub (a)); (ii) sono denominati in Euro;
(iii) sono regolati dalla legge italiana;
(iv) se garantiti da ipoteca su beni immobili, tali beni immobili sono ubicati in IT. (d) gli Strumenti Finanziari oggetto di cessione presentano le seguenti caratteristiche: si tratta di quote di fondi immobiliari chiusi emesse dal debitore e sottoscritte dalla Cedente in conversione di crediti e/o di contratti di cui sub (c) (i); (e)
l'elenco dei Rapporti è stato depositato presso lo
[...]
con atto a cura del Notaio Controparte_12 Per_1
e rep. 48.115racc. 22.112.
[...] CP_13
Per effetto della suddetta cessione il Cessionario ha acquistato i Crediti ed è subentrato nella posizione della cedente nei Contratti, con conseguente subentro e assunzione da parte del Cessionario di tutti i diritti e obblighi della Cedente derivanti dai Rapporti. Ai sensi dell'articolo 58 del TUB, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore della Cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore del Cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno consultare per ogni ulteriore informazione il sito internet www.amco.it ovvero rivolgersi al numero 800125841 nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo”.
Il testo dell'avviso appare munito del requisito dell'autosufficienza essendo rinvenibile nello stesso ogni elemento utile ai fini dell'individuazione dei crediti oggetto di cessione , ben potendo gli elementi descrittivi del credito, già di per sé chiari quanto a tipologia (rapporti giuridici a sofferenza) limiti temporali e crediti esclusi , essere integrati dall'indicazione di un sito web ben individuato, consultabile e attivo fino all'estinzione del credito ceduto.
pag. 12/17 A ciò si aggiunga seguendo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità come anche in caso di mancata produzione in giudizio dell'elenco dei crediti ceduti e del contratto di cessione, l'avviso in G.U. munito dei requisiti utili ai fini dell'individuazione dei crediti ceduti nei termini anzidetti e la documentazione prodotta in giudizio possono costituire prova della cessione e dell'inclusione dei crediti in oggetto nella cessione in blocco alla CP_7
Nel caso di specie tale inclusione emerge chiaramente, oltre che dalla descrizione in
G.U. prodotta, dalla documentazione in atti, ed in particolare da:
• i contratti di mutuo con piano di ammortamento;
• le fideiussioni;
• la lettera messa in mora del 19.04.2019 contenente l'avviso del passaggio a sofferenza della posizione debitoria rinveniente dai mutui ipotecari sottoscritti dalla società debitrice inviata dalla banca alla società debitrice e ai fideiussori;
• la certificazione rilasciata dal Notaio Dott. presso il quale, come CP_12 indicato nella stessa G.U, era depositato l'elenco dei rapporti ceduti.
Deve pertanto rigettarsi il motivo d'appello e riconoscersi la legittimazione della cessionaria
4.2 Infondata è il secondo motivo di appello relativo alla riproposta eccezione di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, rammentandosi che la
Suprema Corte ha chiarito (Cass. n. 21841/2024 e anche Cass. n. 19401/24) come il provvedimento 55/2005, abbia riguardato espressamente la fideiussione “omnibus” per due ordini di ragioni che chiarisce nel modo seguente: “La prima si ritrae dal medesimo provvedimento di AN d'IT” in quanto “in più passaggi AN d'IT si dà cura di tratteggiare le significative difformità che in punto di ricadute ed utilità economica dello
strumento, ricorrono tra i due tipi di fideiussione, "evidenziando la maggiore efficienza
economica della "specifica" rispetto alla omnibus ed i minori rischi anticoncorrenziali", ma che come si legge al punto 78 del provvedimento - ove significativamente si avverte che "le
valutazioni effettuate durante l'istruttoria non hanno avuto per oggetto la legittimità delle
singole clausole..." - "il portato anticoncorrenziale" - sono ancora parole del Requirente -
"non si rileva dalla simmetrica adozione delle singole clausole abusive, così come oggi
affermato da parte ricorrente, bensì dal precipitato di tali clausole nello schema
pag. 13/17 "omnibus", quindi coinvolgente per sua natura una serie indefinita di rapporti anche futuri;
è sembrato quindi, in estrema sintesi, che l'adozione di tali clausole per una serie indefinita
e futura di rapporti avesse effetti anticoncorrenziali nella misura in cui mirano ad addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi
di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale
e degli atti estintivi della stessa". Il che è del tutto coerente con gli assetti della materia
stabiliti da tempo della giurisprudenza di questa Corte, dell'avviso infatti che le singole
deroghe di cui al provvedimento ABI in sé considerate non costituiscono clausole abusive o
vessatorie (così, ad es., in relazione alla derogabilità dell'art. 1957, Cass., Sez. VI-I,
4/12/2017, n. 28943; Cass., Sez. VI-I, 24/09/2013, n. 21867; Cass., Sez. III, 18/04/2007, n.
9245).“La seconda ragione”, continua la Suprema Corte “si lega alla richiamata giurisprudenza di questa Corte ed, in particolare, alla considerazione ancora sviluppata nel Provvedimento di AN d'IT al punto 78 in ragione della quale
l'illiceità, per come argomentata dalle SS.UU. 41994/2021, delle clausole cui si è fatto cenno non concerne le clausole in sé, ma il fatto che essendo inserite in un modello contrattuale di uso corrente, esse possano ostacolare "la pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche ad uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante". In buona sostanza ciò che giustifica l'espunzione delle clausole "incriminate" dal modello negoziale che disciplina in maniera uniforme la fideiussione omnibus è la loro anticoncorrenzialità derivante da un uso corrente legittimato dal ricorso delle banche ad uno standard negoziale deteriore per il prestatore della garanzia. L'inestensibilità, perciò, del visto orientamento al tipo della fideiussione specifica dipende allora proprio dal fatto che il giudizio di sfavore pronunciato da AN d'IT si renda applicabile alle sole fideiussioni omnibus in quanto solo con riguardo ad esse è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate”.
La Suprema Corte, peraltro, nella stessa pronuncia sottolinea come attraverso tale interpretazione si determina “una lettura restrittiva della portata del Provvedimento di
AN d'IT che trova anche il conforto nella disciplina del D.Lgs. 19 gennaio 2017,
n. 3, con cui si è proceduto a dare attuazione sul piano interno alla direttiva
104/2014/UE cd. "private enforcement" ai sensi dell'art. 7, comma 2, nel quale, nel
pag. 14/17 dare seguito ad un principio generale di prova privilegiata (ai fini risarcitori) per
l'accertamento anticoncorrenziale operato da un'autorità nazionale, ovvero dalla
Commissione, si precisa, con significative ricadute interpretative appunto in funzione di un'applicazione circoscritta degli effetti sanzionatori, che tale prova è limitata all'accertamento "per l'autore, della natura della violazione e della sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, valutabile insieme ad altre prove": del resto le fideiussioni specifiche a differenza di quelle omnibus si riferiscono a uno specifico affare per cui può presumersi che siano il risultato di una concreta interlocuzione tra banca e cliente.
Anche le ultime pronunce della Suprema Corte (Cass. nn 657/25, 660/25, 675/25,
1170/25) hanno ribadito che il provvedimento della AN d'IT non riguarda le fideiussioni specifiche ( e neppure i contratti autonomi di garanzia).
La AN d'IT ha censurato lo schema di contratto di fideiussione omnibus predisposto dall'Abi nel 2003 che attribuiva con le clausole 2 6 e 8 indebiti vantaggi alle banche sfavorendo il cliente che doveva sottostare a pattuizioni vessatorie frutto di un'intesa ritenuta anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2 co. 3 L. 287/90; pertanto, come specificato dalla Suprema Corte, in riferimento alla fideiussione specifica non è possibile avvalersi dell'attività istruttoria svolta dalla AN d'IT e non potendo il provvedimento citato della AN d'IT valere come prova presuntiva, dovendosi allegare e provare ex art. 2967 c.c. da parte di chi ne eccepisce la nullità per violazione della normativa antitrust tutti gli elementi costitutivi della fattispecie tra cui rientra quello dell'esistenza di un accordo frutto di intese anticoncorrenziali tra le banche all'epoca della sottoscrizione del contratto di fideiussione, non essendo sufficiente l'allegazione di moduli contenenti le clausole censurate predisposte da vari istituti di credito al fine dell'assolvimento della prova dell'illiceità dell'intesa a monte, in quanto la standardizzazione contrattuale non produce necessariamente effetti anticoncorrenziali nè costituisce elemento dirimente per accertare l'accordo illecito tra le banche.
Nel caso di specie non può sostenersi che gli appellanti abbiano assolto all'onere di provare la perdurante intesa concorrenziale all'epoca della sottoscrizione delle fideiussioni specifiche (2009, 2012 e 2013) essendosi limitate ad evidenziare la presenza nelle fideiussioni delle clausole censurate, in quanto riproducenti lo schema pag. 15/17 ABI vietato, e non potendo considerarsi all'uopo sufficiente la produzione di soli 4 modelli di fideiussione di altre banche (di cui fra l'altro solo una specifica, cioè quella della datata 30.05.16, di molto successiva a quelle oggetto di causa), mancando CP_14
quindi la dimostrazione e l'ampia documentazione di applicazione diffusa e generalizzata da parte delle banche sul territorio nazionale degli schemi fideiussori specifici, conformi allo schema ABI ritenuti lesivi della concorrenza anche successivamente al provvedimento della AN D'IT del 2005 ed involgenti la banca parte in causa.
Da ultimo e ad abundantiam si osserva che, quanto al termine ex art 1957 c.c., sebbene per quanto appena detto non possa ritenersi nulla la clausola derogativa prevista in contratto per le ragioni suesposte, va evidenziato che dagli atti di causa emerge che la banca ha diligentemente perseguito le iniziative a tutela del credito nei confronti dei fideiussori ed agito tempestivamente per il recupero del credito nei loro riguardi avendo inviato una diffida con racc,ta a .r. datata 19.04.2019 alla debitrice principale e ai fideiussori con cui veniva comunicata la decadenza dal benefico del termine in dipendenza del mancato pagamento delle rate dei tre finanziamenti, intimando il pagamento dell'esposizione debitoria a cui seguiva il deposito del ricorso monitorio da parte della in data 17.10.19, entro i sei mesi dalla revoca del Controparte_2
beneficio del termine.
4.3 In conclusione i motivi di appello sono infondati e pertanto l'appello deve essere rigettato.
Le spese di lite sono regolate secondo i principi della soccombenza mediante la liquidazione indicata in dispositivo con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento, fatta esclusione per la fase istruttoria non svolta in secondo grado.
Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n.
115, che prevede l'obbligo del versamento da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi
Cass. S.U. n. 14594 del 2016, Cass. n. 18523 del 2014); pertanto trattandosi di appello pag. 16/17 proposto dopo il 31 gennaio 2013, l'appellante soccombente sarà altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 [...]
, , contro la Parte_6 Parte_3 Parte_4
sentenza n. 547/2023 emessa dal Tribunale di Pescara pubblicata in data 17 aprile 2023 nei confronti di in persona del legale rappr. Controparte_1
p.t. e di in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t così provvede :
1) Rigetta l'appello
2) Condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore dell'appellata
[...]
delle spese processuali del presente grado di giudizio, Controparte_1
liquidate in € 24.064,00 oltre 15% spese generali, IVA e Cap come per legge;
3) Dichiara gli appellanti tenuti al versamento di somma equivalente a quanto già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio tenuta da remoto in data 4 aprile 2025 su relazione della Dott. Barbara Del Bono.
La Presidente est.
Barbara Del Bono
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