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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/01/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.3819/2024 R.G. promossa da
n. il 15/02/1973 in GHANA, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
COSCETTA RICCARDO come da procura in atti
- ricorrente
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall' avv. BRANCACCIO ANTONIO come da procura in atti
- resistente
Oggetto: opposizione ATP
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In via preliminare va rilevato che con decreto ritualmente comunicato alle parti
è stata disposta per l'udienza del 23.01.2025 la trattazione scritta e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
2. Con ricorso depositato in data 22.03.2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c. (nel quale era stata accertato un'invalidità nella misura del 67%), ha proposto opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione oggetto della pretesa (assegno mensile di assistenza).
L' costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione con CP_1
conferma delle conclusioni della CTU.
3. Va in primo luogo verificata la tempestività della presente opposizione.
L'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione».
Nel caso in esame, l'opposizione risulta instaurata nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, essendo stato quest'ultimo presentato in data 22.02.204 e l'opposizione depositata in data 22.03.2024.
4. Passando all'esame della domanda, il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di
«contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che il ricorso introduttivo deve contenere «a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione» e l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad
2 un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della c.t.u. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente deve essere formulata in modo da consentire d´individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l´indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
5. Il Tribunale ha disposto la convocazione a chiarimenti del CTU nominato nella precedente fase, invitando il CTU a prendere posizione sulle osservazioni critiche formulata anche in questa sede con particolare riferimento alla patologia diabetica.
Il CTU, esaminata la documentazione medica prodotta nel corso del presente giudizio, ha confermato le sue conclusioni (cfr. integrazione della consulenza depositata in data 10.11.2024.)
3 Il CTU, in relazione alla patologia diabetica da cui è affetto il ricorrente, nell'integrazione alla relazione tecnica peritale depositata in questa fase ha precisato “Per poter stabilire quale codice è appropriato viene valutata nella documentazione in primis il controllo glicemico: l'emoglobina glicata (A1c), autocontrollo glicemico, documentazione clinica riguardante ricoveri e/o accessi al PS per crisi ipo / iperglicemiche;
lo stato di avanzamento della patologia, in considerazione che il diabete è una patologia cronica con una evoluzione lunghissima, con l'evoluzione delle complicanze che sono comparse nel tempo: tra cui la retinopatia: valutazione oculistica, con valutazione dell'acuita visiva (se necessario con correzione ottica) e del campo visivo,
Fundus oculi, OCT o Fluorangiografia;
La nefropatia: valutazione del filtrato glomerulare stimato (VGF), valutazione della proteinuria e dell'albuminuria; lo stato di compromissione dei vasi (vene / arterie): ecolordoppler arterioso arti inferiori, angioTAC
o RM vasi periferici, nel caso di ostruzione grave valutazione chirurgica vascolare. Per una valutazione pertinente ci viene in aiuto una classificazione sintetica (da I a IV) ed una funzionale da (1 a 11). Nel caso in esame, le complicanze che si rilevano nella documentazione sono: visita oculistica del 07.04.2023 del DS 37, in cui si evince una microemorragia retinica presumibilmente all'occhio sinistro, senza nessun riscontro di esami strumentali (OCT, Fluorangiografia, ecc.…), e lo scarso controllo glicemico. Allo stato non sono documentate altre complicanze (nefrop, arteriop. ecc.…). Pertanto, il sottoscritto ha ritenuto utilizzare il codice 9310 che prevede una percentuale che va dal
51 al 60% utilizzando il massimo della valutazione (60%). Perché, sulla scorta della documentazione, ha collocato la stadiazione del diabete nella classe funzionale 7
(Classificazione funzionale linee guida del diabete mellito): “Classe 7: Diabete mellito di tipo 1 o tipo 2 in terapia insulinica scompensato* con complicanze renali e/o oculari e/o neurologiche e/o vascolari periferiche di grado lieve – moderato”.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU sono basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito durante l'esame obiettivo.
4 Del resto, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004), sicchè non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (cfr. Cass. lav., n.
2151/2004).
Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
6. Parte ricorrente, soccombente, può essere esonerata dal pagamento delle spese processuali, avendo prodotto l'autodichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. con sottoscrizione personale della parte (cfr. Cass.
n. 5363/12). Le spese di CTU del processo ex art. 445 bis c.p.c., liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in persona del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese irripetibili;
5 - pone definitivamente a carico dell le spese dell'accertamento CP_1
peritale, liquidato in atti.
Si comunichi.
Aversa, 24.01.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
d.ssa Stefania Coppo
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