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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
Dott. Alberto Celeste Presidente Dott.ssa Maria Pia Di Stefano Consigliere Dott. Roberto Bonanni Consigliere rel.
all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 4.2.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 592/2022, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Rieti, in funzione di giudice del lavoro, n. n. 243/2021, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Valdinievole 11 presso Parte_1 l'Avv. Ester Ferrari Morandi, che lo rappresenta e difende APPELLANTE
E
CP_1 APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato l'11.3.2022, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza indicata in oggetto, con cui il Tribunale di Rieti, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato il suo ricorso con cui premesso di essere già portatore di un grado di invalidità riconosciuto dall el 12%, a seguito di malattia CP_1 professionale, chiedeva la maggiore percentuale di invalidità, a seguito di aggravamento, pari al 20% o alla diversa misura accertata in corso di giudizio, con condanna dell'istituto convenuto al pagamento delle relative prestazioni e degli arretrati, oltre accessori. L pur ritualmente intimato è rimasto contumace. CP_1
Con l'atto d'appello, contesta la decisione del Tribunale. Parte_1
Deduce preliminarmente che “troppo semplicisticamente il CTU di primo grado abbia ritenuto l'appellante non meritevole del grado di inabilità permanete invocato, nel mentre, al contrario, un più approfondito esame delle affezioni di cui lo stesso è portatore avrebbe potuto confortarlo per il riconoscimento di quanto richiesto”. Rinvenendo ragioni anche alla luce di relazione medico-legale critica di quella redatta dal CTU nominato in 1° grado per il rinnovo della CTU svolta in 1° grado, chiede di dichiarare che egli è portatore di una inabilità permanente in misura almeno pari al 20% o nella misura ritenuta di giustizia e di conseguenza di condannare l alla erogazione in suo favore della rendita derivante con interessi CP_1
e decorrenza di legge o, In via subordinata, qualora venisse riconosciuto solo un grado di inabilità superiore al 12% ed inferiore al 16%, si chiede la condanna dell CP_1 alla erogazione in suo favore dell'indennizzo in capitale nei modi e nella misura di legge.
Disposta la CTU in 2° grado il consulente ha concluso specificando che “Al termine della presente relazione medico-legale di consulenza tecnica d'ufficio posso, sulla base delle considerazioni precedentemente esposte, rispondere come segue ai quesiti postimi dal Collegio. 1) , di anni 62, risulta affetto Parte_1 da ernia discale mediana L4-L5 trattata chirurgicamente mediante asportazione in soggetto con stenosi del canale vertebrale, ernia discale mediana L5-S1 con obliterazione dello spazio epidurale, protrusioni discali posteriori L4-S1 ed ernia discale paramediana destra L1-L2. 2) Al quadro patologico riscontrato, con decorrenza dalla data di presentazione del ricorso (14/02/2019), residuano postumi permanenti caratterizzati da lombosciatalgia cronica destra con deficit di un terzo dei movimenti di flessione e rotazione del rachide lombare valutabili, sulla base delle tabelle di cui al D. Lgs. 38 del 12/07/2000, nella misura del 16% (sedici per cento) in rapporto alla capacità lavorativa generica. 3) Le comunicazioni sono state inviate alle parti in causa per via telematica in data 14/10/2024 e non sono pervenute note delle parti in causa entro i termini stabiliti dal Collegio”.
Invero, le conclusioni cui è giunto il nominato CTU, frutto di rigoroso accertamento logico-scientifico e normativamente corrette, risultano coerenti con i risultati delle indagini svolte e, sorrette da una corretta motivazione ed immuni da vizi logici, non infirmate da contrarie affermazioni delle parti, debbono essere condivise e vengono fatte proprie dal Collegio. Ne consegue l'accoglimento dell'appello, nel senso che in riforma della gravata sentenza l deve essere condannato al pagamento in favore di CP_1
di una rendita per un danno biologico permanente complessivo Parte_1 pari al 16% (sedici per cento). Le spese di lite (ivi incluse quelle di CTU di primo grado come liquidate con provvedimento del Tribunale e quelle di CTU di secondo grado liquidate come da separato provvedimento) di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come da dispositivo, devono porsi a carico dell soccombente. CP_1
P.Q.M.
- in riforma della gravata sentenza condanna l al pagamento in favore CP_1 di di una rendita per un danno biologico permanente Parte_1 complessivo pari al 16% (sedici per cento), con decorrenza ed accessori di legge;
- condanna l al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del CP_1 giudizio (ivi incluse quelle di CTU di primo grado come liquidate con provvedimento del Tribunale e quelle di CTU di secondo grado liquidate come da separato provvedimento), che liquida, per il primo grado. in € 2.540,00 e, per il presente grado, in € 2.906,00, oltre, per entrambi gradi, spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. Roma, 4.2.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste
composta dai Magistrati
Dott. Alberto Celeste Presidente Dott.ssa Maria Pia Di Stefano Consigliere Dott. Roberto Bonanni Consigliere rel.
all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 4.2.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 592/2022, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Rieti, in funzione di giudice del lavoro, n. n. 243/2021, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Valdinievole 11 presso Parte_1 l'Avv. Ester Ferrari Morandi, che lo rappresenta e difende APPELLANTE
E
CP_1 APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato l'11.3.2022, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza indicata in oggetto, con cui il Tribunale di Rieti, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato il suo ricorso con cui premesso di essere già portatore di un grado di invalidità riconosciuto dall el 12%, a seguito di malattia CP_1 professionale, chiedeva la maggiore percentuale di invalidità, a seguito di aggravamento, pari al 20% o alla diversa misura accertata in corso di giudizio, con condanna dell'istituto convenuto al pagamento delle relative prestazioni e degli arretrati, oltre accessori. L pur ritualmente intimato è rimasto contumace. CP_1
Con l'atto d'appello, contesta la decisione del Tribunale. Parte_1
Deduce preliminarmente che “troppo semplicisticamente il CTU di primo grado abbia ritenuto l'appellante non meritevole del grado di inabilità permanete invocato, nel mentre, al contrario, un più approfondito esame delle affezioni di cui lo stesso è portatore avrebbe potuto confortarlo per il riconoscimento di quanto richiesto”. Rinvenendo ragioni anche alla luce di relazione medico-legale critica di quella redatta dal CTU nominato in 1° grado per il rinnovo della CTU svolta in 1° grado, chiede di dichiarare che egli è portatore di una inabilità permanente in misura almeno pari al 20% o nella misura ritenuta di giustizia e di conseguenza di condannare l alla erogazione in suo favore della rendita derivante con interessi CP_1
e decorrenza di legge o, In via subordinata, qualora venisse riconosciuto solo un grado di inabilità superiore al 12% ed inferiore al 16%, si chiede la condanna dell CP_1 alla erogazione in suo favore dell'indennizzo in capitale nei modi e nella misura di legge.
Disposta la CTU in 2° grado il consulente ha concluso specificando che “Al termine della presente relazione medico-legale di consulenza tecnica d'ufficio posso, sulla base delle considerazioni precedentemente esposte, rispondere come segue ai quesiti postimi dal Collegio. 1) , di anni 62, risulta affetto Parte_1 da ernia discale mediana L4-L5 trattata chirurgicamente mediante asportazione in soggetto con stenosi del canale vertebrale, ernia discale mediana L5-S1 con obliterazione dello spazio epidurale, protrusioni discali posteriori L4-S1 ed ernia discale paramediana destra L1-L2. 2) Al quadro patologico riscontrato, con decorrenza dalla data di presentazione del ricorso (14/02/2019), residuano postumi permanenti caratterizzati da lombosciatalgia cronica destra con deficit di un terzo dei movimenti di flessione e rotazione del rachide lombare valutabili, sulla base delle tabelle di cui al D. Lgs. 38 del 12/07/2000, nella misura del 16% (sedici per cento) in rapporto alla capacità lavorativa generica. 3) Le comunicazioni sono state inviate alle parti in causa per via telematica in data 14/10/2024 e non sono pervenute note delle parti in causa entro i termini stabiliti dal Collegio”.
Invero, le conclusioni cui è giunto il nominato CTU, frutto di rigoroso accertamento logico-scientifico e normativamente corrette, risultano coerenti con i risultati delle indagini svolte e, sorrette da una corretta motivazione ed immuni da vizi logici, non infirmate da contrarie affermazioni delle parti, debbono essere condivise e vengono fatte proprie dal Collegio. Ne consegue l'accoglimento dell'appello, nel senso che in riforma della gravata sentenza l deve essere condannato al pagamento in favore di CP_1
di una rendita per un danno biologico permanente complessivo Parte_1 pari al 16% (sedici per cento). Le spese di lite (ivi incluse quelle di CTU di primo grado come liquidate con provvedimento del Tribunale e quelle di CTU di secondo grado liquidate come da separato provvedimento) di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come da dispositivo, devono porsi a carico dell soccombente. CP_1
P.Q.M.
- in riforma della gravata sentenza condanna l al pagamento in favore CP_1 di di una rendita per un danno biologico permanente Parte_1 complessivo pari al 16% (sedici per cento), con decorrenza ed accessori di legge;
- condanna l al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del CP_1 giudizio (ivi incluse quelle di CTU di primo grado come liquidate con provvedimento del Tribunale e quelle di CTU di secondo grado liquidate come da separato provvedimento), che liquida, per il primo grado. in € 2.540,00 e, per il presente grado, in € 2.906,00, oltre, per entrambi gradi, spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. Roma, 4.2.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste