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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 07/03/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1372/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1372/2024, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. MAMOLO PAOLO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. MACECCHINI NORA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla costituzione;
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._3
rappresentata e difesa dall'Avv. MACECCHINI NORA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla costituzione;
RESISTENTI
pagina 1 di 9 Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Atti comunicati regolarmente, senza osservaizoni pervenute).
OGGETTO: “Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita' genitoriale
(contenzioso)”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza 12/02/2025, come segue:
Per parte ricorrente “Come da ricorso introduttivo” e quindi “CHIEDE Parte_1
che l'Ill.mo Tribunale di Varese, previe le declaratorie di Legge, provveda ai sensi dell'art. 337 quinquies Cod.Civ. a dichiarare che né nato a [...] il [...] e CP_1
residente in contrada San Bartolomeo nr.36, 21034 Cocquio Trevisago (VA) né tantomeno la madre dello stesso , Cod. Fisc. , nata a [...] il Controparte_2 C.F._3
13.07.1967, residente in contrada San Bartolomeo nr.36, 21034 Cocquio Trevisago (VA), abbiano diritto a percepire dal alcunchè a titolo di concorso al mantenimento, Parte_1
revocando ogni precedente statuizione. Istruttoria occorrendo riservata. Con ogni ulteriore salvezza e con condanna dei resistenti alle spese di lite.”;
Per i resistenti e : “Come da foglio di PC CP_1 Controparte_2 depositato in data 10/02/2025” e quindi “Si evidenzia che i SInori e Controparte_2 [...]
si costituivano in giudizio con memoria del 21 ottobre 2024, contestando integralmente CP_1
quanto asserito e dedotto da controparte. All'udienza del 22 ottobre 2024, la scrivente procuratrice formulava istanza di rimessione in termini, ai fini di ulteriormente dedurre, argomentare, produrre documenti, eccepire ed asserire nell'interesse di entrambi i resistenti.
Tale richiesta veniva indicata anche in comparsa di costituzione. Il SInor CP_1 purtroppo ha una diagnosi certificata di “fobia sociale di grado elevato”, sostenuta da elementi ansiogeni con evitamento di fronte a contesti sociali, che limita le sue capacità lavorative e relazionali. Egli in passato ha lavorato come pasticcere per alcuni periodi, ma mai continuativamente, abita in un appartamento di proprietà dello zio materno, collocato nel cortile in cui vive anche la madre presso la quale quotidianamente consuma i pasti. Le utenze dell'abitazione invece vengono prevalentemente pagate dallo zio materno. Purtroppo attualmente non sta lavorando, nonostante sia costantemente attivo nella ricerca di
pagina 2 di 9 un'occupazione. Sussistono, pertanto, i requisiti per beneficiare di un contributo al mantenimento, in quanto non ha ancora raggiunto l'autosufficienza economica. CP_1
Tutto ciò premesso, i SInori e ut supra, rassegnano le Controparte_2 CP_1
seguenti CONCLUSIONI voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così pronunciare: in via principale nel merito: respingere le domande ex adverso formulate in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto. Con ogni più riserva istruttoria. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso 14/06/2024 parte ricorrente SI. ha adìto il Tribunale al fine di Parte_1
ottenere nei confronti della resistente SI.ra , nonché nei confronti del Controparte_2
figlio maggiorenne SI. (nato a [...], il [...]), pronuncia di CP_1
modifica delle precedenti statuizioni giudiziali rese fra le parti, con revoca di ogni precedente contributo economico ed accertamento del diritto che né l'una resistente né l'altro hanno diritto alla percezione di tali somme ex art. 337 quinquies c.c.; con vittoria di spese di lite;
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente ha allegato che il provvedimento modificando
(costituito dalla sentenza n. 694/2017, monocratica, resa ex art. 281 sexies c.p.c. pubblicata il
14/07/2017) aveva innalzato da € 230,00 ad € 450,00 mensili la quantificazione del contributo ordinario mensile a carico del padre da versarsi a mani della madre, per il figlio;
in CP_1
relazione a tali titoli, gli odierni resistenti avrebbero di recente attivato procedure esecutive in
Svizzera, nonché vi sarebbe stata denuncia ex art. 570 bis c.p., poi archiviata “perché il fatto non costituisce reato”; ha precisato che i contatti stragiudiziali per addivenire ad un tentativo di bonario componimento hanno visto la risposta diretta del ragazzo maggiorenne (cfr. doc. 9 ricorrente), ove lo stesso confessoriamente ammetterebbe di essere in grado di lavorare, di talché lo stesso potrebbe dirsi economicamente indipendente;
peraltro, il ricorrente ha dedotto che non vi sarebbe più legittimazione attiva in capo alla madre, in quanto il figlio non coabita più con lei, ma presso un altro immobile, pur attiguo, ma distinto.
Attivato il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio il giorno precedente l'udienza di comparizione delle parti, i resistenti SI.ri , Controparte_3
pagina 3 di 9 contestando la ricostruzione della parte ricorrente e chiedendo il rigetto integrale di ogni domanda svolta nei loro confronti.
Nessuna delle parti ha depositato memoria ex art. 473bis.17 c.p.c.
All'udienza di prima comparizione 22/10/2024 sono comparsi personalmente il ricorrente, nonché la resistente, non il figlio maggiorenne resistente;
sono state ascoltate le parti presenti, nonché le difese di tutte le parti.
Con ordinanza riservata 25/11/2024 è stato revocato il contributo paterno per il figlio maggiorenne stabilito in favore della madre, in ragione del venir meno della legittimazione della stessa in conseguenza della cessata convivenza.
In assenza di istanze istruttorie, all'udienza 12/02/2025 sono state precisate le conclusioni ut supra e le parti hanno discusso oralmente la causa;
la causa è stata trattenuta in decisione al
Collegio.
***********
1) La remissione in termini
Parte resistente formula, anche in sede di precisazione delle conclusioni, istanza di remissione in termini.
L'istanza non può trovare accoglimento.
Infatti, i resistenti, seppur succintamente, si sono costituiti in giudizio in data 21/10/2024
(per la prima udienza del 22/10/2024), contestando nel merito le richieste del ricorrente e chiedendone il rigetto integrale, senza sollevare alcuna doglianza in ordine alla correttezza o meno dell'attivazione del contraddittorio.
Il tenore integrale dell'atto di costituzione è il seguente: “COSTITUZIONE FORMALE
NELL'INTERESSE DEI SIGNORI LA E MM IC Premesso CP_2
che: - con ricorso ex art. 337 quinquies c.c., il SInor conveniva in giudizio i Parte_1 SInori e chiedendo che “l'Ill.mo Tribunale di Varese, previe Controparte_2 CP_1 le declaratorie di legge, provveda ai sensi dell'art. 337 quinquies c.c. a dichiarare che né
, nato a [...] il [...] e residente in contrada San Bartolomeo n. CP_1
pagina 4 di 9 36, 21034 Cocquio Trevisago (VA) né tantomeno la madre dello stesso , Cod. Controparte_2
Fisc. , nata a [...], il [...], residente in [...]C.F._4
Bartolomeo n. 36, 21034 Cocquio Trevisago (VA), abbiano diritto a percepire dal SInor alcunché a titolo di concorso al mantenimento, revocando ogni precedente Parte_1 statuizione”; - con provvedimento del 18 giugno 2024, il giudice, dott.ssa Elisabetta Donelli, fissava per la comparizione personale delle parti l'udienza del 22 ottobre 2024. SI
COSTITUISCONO NEL PRESENTE GIUDIZIO la SInora (C.F. Controparte_2
), nata a [...], il [...] e il SInor (C.F. C.F._3 CP_1
), nato a [...], il [...], residenti in 21034 Cocquio C.F._2
Trevisago (VA), Contrada San Bartolomeo n. 36, entrambi rappresentati e difesi, giuste procure in allegato telematico, dall'Avv. Nora MACECCHINI ( del foro di CodiceFiscale_5
Varese, la quale dichiara, ai sensi dell'art. 170 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo pec ed elettivamente domiciliati Email_1
presso lo studio della stessa sito in 21100 Varese, Via Speri della Chiesa n. 28, esponendo quanto segue: si contesta integralmente quanto asserito e dedotto nel ricorso introduttivo, in quanto destituito di qualsivoglia fondamento in fatto e in diritto. La scrivente difesa si riserva di ulteriormente dedurre, argomentare, produrre documenti, eccepire ed asserire nell'interesse di entrambi i resistenti. In particolare ci si riserva di produrre la dichiarazione relativa ai redditi – patrimonio dei SInori e Tutto ciò premesso, i SInori Controparte_2 CP_1
e , ut supra, rassegnano le seguenti CONCLUSIONI voglia Controparte_2 CP_1
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così pronunciare: in via principale nel merito: respingere le domande ex adverso formulate in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto.
Con ogni più riserva istruttoria. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio. Si allega:
1) ricorso notificato;
2) certificato medico di . Con osservanza. Varese, lì 21 CP_1 ottobre 2024”. Ancora, all'udienza 22/10/2024 è stato verbalizzato: “L'Avv. Maccechini chiede di essere rimessa in termini per ulteriormente replicare.”. In sede di precisazione delle conclusioni, ancora: “All'udienza del 22 ottobre 2024, la scrivente procuratrice formulava istanza di rimessione in termini, ai fini di ulteriormente dedurre, argomentare, produrre documenti, eccepire ed asserire nell'interesse di entrambi i resistenti. Tale richiesta veniva indicata anche in comparsa di costituzione.”.
pagina 5 di 9 Ebbene, è documentale che in sede di costituzione in giudizio non vi sia istanza di rimessione in termini;
al contempo, la stessa è stata effettivamente formulata in sede di udienza di comparizione delle parti.
La stessa non può trovare accoglimento. Infatti, negli atti (intesi come scritti di parte, memorie, costituzioni…) non vi è l'istanza; a verbale vi è l'istanza, ma limitata al solo fine di replicare alle deduzioni di controparte, quasi un termine a difesa, non già per la formale costituzione in giudizio infatti già avvenuta.
Circostanza dirimente, peraltro, è quella relativa al fatto che non è in ogni caso stata avanzata la motivazione fondante la richiesta di rimessione in termini. Invero, anche in relazione alla tardività della notifica operata, con mancato rispetto del termine libero a comparire, si evidenzia come tale eventuale nullità sarebbe sanata per raggiungimento dello scopo, in quanto parte resistente ha dimostrato di avere ricevuto l'atto, cogliendone appieno il contenuto tanto da contestare personalmente e stragiudizialmente via PEC al procuratore ricorrente i dettagliati contenuti del ricorso, nonché di fornire procura alle liti a procuratore (diverso da quello poi costituitosi) sin dal 03.10.2024 (cfr. procura allegata all'istanza di visibilità in atti), e quindi in tempo per una costituzione in giudizio tempestiva.
Ancora, il figlio ha dimostrato, parimenti per gli effetti ex art. 156 c.p.c., di CP_1
essere anch'egli a conoscenza della data di udienza in Tribunale nonché della presenza paterna, in tempo utile per ottenere in data 26.09.2024 il certificato medico prodotto sub doc. 2 della comparsa di costituzione in giudizio.
Infine, parte resistente non ha richiesto in nessuna sede di essere rimesso in termini per la formulazione di domande riconvenzionali (es. riconvenzionale del figlio di riconoscimento dell'assegno direttamente in proprio favore).
2) Il merito della causa
Nel merito, trova conferma il provvedimento provvisorio emesso in data 25/11/2024.
Ed infatti, nei confronti di , risulta confermato il suo difetto di Controparte_2
legittimazione per la ricezione del mantenimento del figlio con lei non più convivente.
pagina 6 di 9 Ed invero, pur volendo soprassedere dal dato puramente formale della residenza/stato di famiglia (effettivamente distinti – cfr. doc. 10/11 ricorso), è la stessa resistente che, in sede di dichiarazioni rese all'udienza di comparizione ha confermato che “Abito a Cocquio, in una casa di proprietà al 50% con mio fratello. Non ho costi per tale abitazione. Non ho altri immobili.
Abito io da sola in questa casa. Mio figlio abita nell'appartamento di mio fratello, che lavora a
Milano. Per non lasciare la casa vuota, lui adesso abita lì, per avere un po' di autonomia e così il ragazzo è più autonomo e indipendente. Quando mio figlio lavora, lui aiuta a pagare qualcosa, ma rimangono intestate a mio fratello. Mio fratello ha famiglia a Milano, non è che abita a
Cocquio”.
Non pare essere in dubbio la circostanza per cui le abitazioni de quo siano effettivamente attigue, ma ciò che rileva è l'effettiva disponibilità di un immobile in cui il figlio abita ormai autonomamente.
Tale risultanza è rimasta confermata e quindi non può che condurre al difetto di legittimazione supra evidenziata.
L'elemento per cui il figlio abiterebbe in tale appartamento per la notte e per il tempo libero, salvo poi consumare tutti i pasti presso l'attigua abitazione materna è irrilevante ai fini del decidere;
altrimenti argomentando il compimento di talune attività giornaliere assieme al genitore, anche in piena attività adulta, andrebbero a vanificare il concetto di legittimazione attiva concorrente del genitore subordinato alla effettiva convivenza.
Ed ancora, nei confronti direttamente del figlio , non è stata CP_1
formulata nessuna domanda di riconoscimento in suo favore di contribuzione economica.
Circa la sua effettiva condizione, poi, la madre all'udienza ha dichiarato: “Adesso mio figlio gli scade il contratto a fine mese;
fa il pasticcere, tempo pieno. Questo contratto è di un mese solo. Poi questa estate ha fatto tre mesi a Milano in un'altr pasticceria a tempo determinato. A fine luglio o fine agosto il contratto è terminato. Poi è rimasto fermo e ha trovato solo una sostituzione malattia. Nel 2023 non ha lavorato. Ha preso Naspi. Questa estate prendeva € 1.100,00 lordi. Di Naspi nel 2023 ha preso 600/700 indicativamente. Nel 2022 ha
pagina 7 di 9 avuto un lavoro più lungo, è durato un anno. Non ha mai preso RdC, non l'ha mai neanche chiesto. Non ha preso Reddito di inclusione.”.
(classe 1999), pertanto, maggiorenne ormai da oltre 7 anni, ha raggiunto una CP_1
professionalità specifica (pasticciere) e ha dimostrato una buona capacità lavorativa, reperendo talune occupazioni, seppure a tempo determinato, nel corso degli ultimi anni, sin dal 2022. Tali occupazioni gli hanno concesso di contribuire altresì al pagamento di alcune utenze dell'immobile dello zio in cui abita. Anche la circostanza per cui non siano mai stati richiesti contributi statali sociali sono indicatori di (quantomeno parziale) sufficienza delle risorse economiche che lo stesso è in grado di guadagnarsi con il proprio lavoro.
Quanto poi al doc. 2 allegato alla comparsa, lo stesso non prova alcuna particolare patologia diagnosticata a , limitandosi il medico a comunicare l'impossibilità del CP_1
paziente a presenziare all'udienza fissata per evitare di “essere sottoposto a intense sollecitazioni emotive”; ivi non è riportato alcun elemento limitante la capacità lavorativa di , né CP_1
generica né specifica.
3) Le spese di lite
La natura della controversia, le peculiarità della fattispecie, nonché l'esito della lite giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti a norma dell'art. 92 co. 2
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in parziale modifica del precedente provvedimento vigente fra le parti (sentenza
n. 694 del 14.07.2017 del Tribunale di Varese), ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) CONFERMA la revoca del contributo del padre per il mantenimento, Parte_1
ordinario e straordinario, del figlio maggiorenne , con decorrenza CP_1
dalla mensilità di novembre 2024 compresa;
2) COMPENSA le spese di lite fra tutte le parti del giudizio.
pagina 8 di 9 Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di ConSIlio del 25 febbraio 2025.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1372/2024, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. MAMOLO PAOLO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. MACECCHINI NORA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla costituzione;
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._3
rappresentata e difesa dall'Avv. MACECCHINI NORA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla costituzione;
RESISTENTI
pagina 1 di 9 Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Atti comunicati regolarmente, senza osservaizoni pervenute).
OGGETTO: “Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita' genitoriale
(contenzioso)”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza 12/02/2025, come segue:
Per parte ricorrente “Come da ricorso introduttivo” e quindi “CHIEDE Parte_1
che l'Ill.mo Tribunale di Varese, previe le declaratorie di Legge, provveda ai sensi dell'art. 337 quinquies Cod.Civ. a dichiarare che né nato a [...] il [...] e CP_1
residente in contrada San Bartolomeo nr.36, 21034 Cocquio Trevisago (VA) né tantomeno la madre dello stesso , Cod. Fisc. , nata a [...] il Controparte_2 C.F._3
13.07.1967, residente in contrada San Bartolomeo nr.36, 21034 Cocquio Trevisago (VA), abbiano diritto a percepire dal alcunchè a titolo di concorso al mantenimento, Parte_1
revocando ogni precedente statuizione. Istruttoria occorrendo riservata. Con ogni ulteriore salvezza e con condanna dei resistenti alle spese di lite.”;
Per i resistenti e : “Come da foglio di PC CP_1 Controparte_2 depositato in data 10/02/2025” e quindi “Si evidenzia che i SInori e Controparte_2 [...]
si costituivano in giudizio con memoria del 21 ottobre 2024, contestando integralmente CP_1
quanto asserito e dedotto da controparte. All'udienza del 22 ottobre 2024, la scrivente procuratrice formulava istanza di rimessione in termini, ai fini di ulteriormente dedurre, argomentare, produrre documenti, eccepire ed asserire nell'interesse di entrambi i resistenti.
Tale richiesta veniva indicata anche in comparsa di costituzione. Il SInor CP_1 purtroppo ha una diagnosi certificata di “fobia sociale di grado elevato”, sostenuta da elementi ansiogeni con evitamento di fronte a contesti sociali, che limita le sue capacità lavorative e relazionali. Egli in passato ha lavorato come pasticcere per alcuni periodi, ma mai continuativamente, abita in un appartamento di proprietà dello zio materno, collocato nel cortile in cui vive anche la madre presso la quale quotidianamente consuma i pasti. Le utenze dell'abitazione invece vengono prevalentemente pagate dallo zio materno. Purtroppo attualmente non sta lavorando, nonostante sia costantemente attivo nella ricerca di
pagina 2 di 9 un'occupazione. Sussistono, pertanto, i requisiti per beneficiare di un contributo al mantenimento, in quanto non ha ancora raggiunto l'autosufficienza economica. CP_1
Tutto ciò premesso, i SInori e ut supra, rassegnano le Controparte_2 CP_1
seguenti CONCLUSIONI voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così pronunciare: in via principale nel merito: respingere le domande ex adverso formulate in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto. Con ogni più riserva istruttoria. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso 14/06/2024 parte ricorrente SI. ha adìto il Tribunale al fine di Parte_1
ottenere nei confronti della resistente SI.ra , nonché nei confronti del Controparte_2
figlio maggiorenne SI. (nato a [...], il [...]), pronuncia di CP_1
modifica delle precedenti statuizioni giudiziali rese fra le parti, con revoca di ogni precedente contributo economico ed accertamento del diritto che né l'una resistente né l'altro hanno diritto alla percezione di tali somme ex art. 337 quinquies c.c.; con vittoria di spese di lite;
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente ha allegato che il provvedimento modificando
(costituito dalla sentenza n. 694/2017, monocratica, resa ex art. 281 sexies c.p.c. pubblicata il
14/07/2017) aveva innalzato da € 230,00 ad € 450,00 mensili la quantificazione del contributo ordinario mensile a carico del padre da versarsi a mani della madre, per il figlio;
in CP_1
relazione a tali titoli, gli odierni resistenti avrebbero di recente attivato procedure esecutive in
Svizzera, nonché vi sarebbe stata denuncia ex art. 570 bis c.p., poi archiviata “perché il fatto non costituisce reato”; ha precisato che i contatti stragiudiziali per addivenire ad un tentativo di bonario componimento hanno visto la risposta diretta del ragazzo maggiorenne (cfr. doc. 9 ricorrente), ove lo stesso confessoriamente ammetterebbe di essere in grado di lavorare, di talché lo stesso potrebbe dirsi economicamente indipendente;
peraltro, il ricorrente ha dedotto che non vi sarebbe più legittimazione attiva in capo alla madre, in quanto il figlio non coabita più con lei, ma presso un altro immobile, pur attiguo, ma distinto.
Attivato il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio il giorno precedente l'udienza di comparizione delle parti, i resistenti SI.ri , Controparte_3
pagina 3 di 9 contestando la ricostruzione della parte ricorrente e chiedendo il rigetto integrale di ogni domanda svolta nei loro confronti.
Nessuna delle parti ha depositato memoria ex art. 473bis.17 c.p.c.
All'udienza di prima comparizione 22/10/2024 sono comparsi personalmente il ricorrente, nonché la resistente, non il figlio maggiorenne resistente;
sono state ascoltate le parti presenti, nonché le difese di tutte le parti.
Con ordinanza riservata 25/11/2024 è stato revocato il contributo paterno per il figlio maggiorenne stabilito in favore della madre, in ragione del venir meno della legittimazione della stessa in conseguenza della cessata convivenza.
In assenza di istanze istruttorie, all'udienza 12/02/2025 sono state precisate le conclusioni ut supra e le parti hanno discusso oralmente la causa;
la causa è stata trattenuta in decisione al
Collegio.
***********
1) La remissione in termini
Parte resistente formula, anche in sede di precisazione delle conclusioni, istanza di remissione in termini.
L'istanza non può trovare accoglimento.
Infatti, i resistenti, seppur succintamente, si sono costituiti in giudizio in data 21/10/2024
(per la prima udienza del 22/10/2024), contestando nel merito le richieste del ricorrente e chiedendone il rigetto integrale, senza sollevare alcuna doglianza in ordine alla correttezza o meno dell'attivazione del contraddittorio.
Il tenore integrale dell'atto di costituzione è il seguente: “COSTITUZIONE FORMALE
NELL'INTERESSE DEI SIGNORI LA E MM IC Premesso CP_2
che: - con ricorso ex art. 337 quinquies c.c., il SInor conveniva in giudizio i Parte_1 SInori e chiedendo che “l'Ill.mo Tribunale di Varese, previe Controparte_2 CP_1 le declaratorie di legge, provveda ai sensi dell'art. 337 quinquies c.c. a dichiarare che né
, nato a [...] il [...] e residente in contrada San Bartolomeo n. CP_1
pagina 4 di 9 36, 21034 Cocquio Trevisago (VA) né tantomeno la madre dello stesso , Cod. Controparte_2
Fisc. , nata a [...], il [...], residente in [...]C.F._4
Bartolomeo n. 36, 21034 Cocquio Trevisago (VA), abbiano diritto a percepire dal SInor alcunché a titolo di concorso al mantenimento, revocando ogni precedente Parte_1 statuizione”; - con provvedimento del 18 giugno 2024, il giudice, dott.ssa Elisabetta Donelli, fissava per la comparizione personale delle parti l'udienza del 22 ottobre 2024. SI
COSTITUISCONO NEL PRESENTE GIUDIZIO la SInora (C.F. Controparte_2
), nata a [...], il [...] e il SInor (C.F. C.F._3 CP_1
), nato a [...], il [...], residenti in 21034 Cocquio C.F._2
Trevisago (VA), Contrada San Bartolomeo n. 36, entrambi rappresentati e difesi, giuste procure in allegato telematico, dall'Avv. Nora MACECCHINI ( del foro di CodiceFiscale_5
Varese, la quale dichiara, ai sensi dell'art. 170 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo pec ed elettivamente domiciliati Email_1
presso lo studio della stessa sito in 21100 Varese, Via Speri della Chiesa n. 28, esponendo quanto segue: si contesta integralmente quanto asserito e dedotto nel ricorso introduttivo, in quanto destituito di qualsivoglia fondamento in fatto e in diritto. La scrivente difesa si riserva di ulteriormente dedurre, argomentare, produrre documenti, eccepire ed asserire nell'interesse di entrambi i resistenti. In particolare ci si riserva di produrre la dichiarazione relativa ai redditi – patrimonio dei SInori e Tutto ciò premesso, i SInori Controparte_2 CP_1
e , ut supra, rassegnano le seguenti CONCLUSIONI voglia Controparte_2 CP_1
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così pronunciare: in via principale nel merito: respingere le domande ex adverso formulate in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto.
Con ogni più riserva istruttoria. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio. Si allega:
1) ricorso notificato;
2) certificato medico di . Con osservanza. Varese, lì 21 CP_1 ottobre 2024”. Ancora, all'udienza 22/10/2024 è stato verbalizzato: “L'Avv. Maccechini chiede di essere rimessa in termini per ulteriormente replicare.”. In sede di precisazione delle conclusioni, ancora: “All'udienza del 22 ottobre 2024, la scrivente procuratrice formulava istanza di rimessione in termini, ai fini di ulteriormente dedurre, argomentare, produrre documenti, eccepire ed asserire nell'interesse di entrambi i resistenti. Tale richiesta veniva indicata anche in comparsa di costituzione.”.
pagina 5 di 9 Ebbene, è documentale che in sede di costituzione in giudizio non vi sia istanza di rimessione in termini;
al contempo, la stessa è stata effettivamente formulata in sede di udienza di comparizione delle parti.
La stessa non può trovare accoglimento. Infatti, negli atti (intesi come scritti di parte, memorie, costituzioni…) non vi è l'istanza; a verbale vi è l'istanza, ma limitata al solo fine di replicare alle deduzioni di controparte, quasi un termine a difesa, non già per la formale costituzione in giudizio infatti già avvenuta.
Circostanza dirimente, peraltro, è quella relativa al fatto che non è in ogni caso stata avanzata la motivazione fondante la richiesta di rimessione in termini. Invero, anche in relazione alla tardività della notifica operata, con mancato rispetto del termine libero a comparire, si evidenzia come tale eventuale nullità sarebbe sanata per raggiungimento dello scopo, in quanto parte resistente ha dimostrato di avere ricevuto l'atto, cogliendone appieno il contenuto tanto da contestare personalmente e stragiudizialmente via PEC al procuratore ricorrente i dettagliati contenuti del ricorso, nonché di fornire procura alle liti a procuratore (diverso da quello poi costituitosi) sin dal 03.10.2024 (cfr. procura allegata all'istanza di visibilità in atti), e quindi in tempo per una costituzione in giudizio tempestiva.
Ancora, il figlio ha dimostrato, parimenti per gli effetti ex art. 156 c.p.c., di CP_1
essere anch'egli a conoscenza della data di udienza in Tribunale nonché della presenza paterna, in tempo utile per ottenere in data 26.09.2024 il certificato medico prodotto sub doc. 2 della comparsa di costituzione in giudizio.
Infine, parte resistente non ha richiesto in nessuna sede di essere rimesso in termini per la formulazione di domande riconvenzionali (es. riconvenzionale del figlio di riconoscimento dell'assegno direttamente in proprio favore).
2) Il merito della causa
Nel merito, trova conferma il provvedimento provvisorio emesso in data 25/11/2024.
Ed infatti, nei confronti di , risulta confermato il suo difetto di Controparte_2
legittimazione per la ricezione del mantenimento del figlio con lei non più convivente.
pagina 6 di 9 Ed invero, pur volendo soprassedere dal dato puramente formale della residenza/stato di famiglia (effettivamente distinti – cfr. doc. 10/11 ricorso), è la stessa resistente che, in sede di dichiarazioni rese all'udienza di comparizione ha confermato che “Abito a Cocquio, in una casa di proprietà al 50% con mio fratello. Non ho costi per tale abitazione. Non ho altri immobili.
Abito io da sola in questa casa. Mio figlio abita nell'appartamento di mio fratello, che lavora a
Milano. Per non lasciare la casa vuota, lui adesso abita lì, per avere un po' di autonomia e così il ragazzo è più autonomo e indipendente. Quando mio figlio lavora, lui aiuta a pagare qualcosa, ma rimangono intestate a mio fratello. Mio fratello ha famiglia a Milano, non è che abita a
Cocquio”.
Non pare essere in dubbio la circostanza per cui le abitazioni de quo siano effettivamente attigue, ma ciò che rileva è l'effettiva disponibilità di un immobile in cui il figlio abita ormai autonomamente.
Tale risultanza è rimasta confermata e quindi non può che condurre al difetto di legittimazione supra evidenziata.
L'elemento per cui il figlio abiterebbe in tale appartamento per la notte e per il tempo libero, salvo poi consumare tutti i pasti presso l'attigua abitazione materna è irrilevante ai fini del decidere;
altrimenti argomentando il compimento di talune attività giornaliere assieme al genitore, anche in piena attività adulta, andrebbero a vanificare il concetto di legittimazione attiva concorrente del genitore subordinato alla effettiva convivenza.
Ed ancora, nei confronti direttamente del figlio , non è stata CP_1
formulata nessuna domanda di riconoscimento in suo favore di contribuzione economica.
Circa la sua effettiva condizione, poi, la madre all'udienza ha dichiarato: “Adesso mio figlio gli scade il contratto a fine mese;
fa il pasticcere, tempo pieno. Questo contratto è di un mese solo. Poi questa estate ha fatto tre mesi a Milano in un'altr pasticceria a tempo determinato. A fine luglio o fine agosto il contratto è terminato. Poi è rimasto fermo e ha trovato solo una sostituzione malattia. Nel 2023 non ha lavorato. Ha preso Naspi. Questa estate prendeva € 1.100,00 lordi. Di Naspi nel 2023 ha preso 600/700 indicativamente. Nel 2022 ha
pagina 7 di 9 avuto un lavoro più lungo, è durato un anno. Non ha mai preso RdC, non l'ha mai neanche chiesto. Non ha preso Reddito di inclusione.”.
(classe 1999), pertanto, maggiorenne ormai da oltre 7 anni, ha raggiunto una CP_1
professionalità specifica (pasticciere) e ha dimostrato una buona capacità lavorativa, reperendo talune occupazioni, seppure a tempo determinato, nel corso degli ultimi anni, sin dal 2022. Tali occupazioni gli hanno concesso di contribuire altresì al pagamento di alcune utenze dell'immobile dello zio in cui abita. Anche la circostanza per cui non siano mai stati richiesti contributi statali sociali sono indicatori di (quantomeno parziale) sufficienza delle risorse economiche che lo stesso è in grado di guadagnarsi con il proprio lavoro.
Quanto poi al doc. 2 allegato alla comparsa, lo stesso non prova alcuna particolare patologia diagnosticata a , limitandosi il medico a comunicare l'impossibilità del CP_1
paziente a presenziare all'udienza fissata per evitare di “essere sottoposto a intense sollecitazioni emotive”; ivi non è riportato alcun elemento limitante la capacità lavorativa di , né CP_1
generica né specifica.
3) Le spese di lite
La natura della controversia, le peculiarità della fattispecie, nonché l'esito della lite giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti a norma dell'art. 92 co. 2
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in parziale modifica del precedente provvedimento vigente fra le parti (sentenza
n. 694 del 14.07.2017 del Tribunale di Varese), ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) CONFERMA la revoca del contributo del padre per il mantenimento, Parte_1
ordinario e straordinario, del figlio maggiorenne , con decorrenza CP_1
dalla mensilità di novembre 2024 compresa;
2) COMPENSA le spese di lite fra tutte le parti del giudizio.
pagina 8 di 9 Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di ConSIlio del 25 febbraio 2025.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
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