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Sentenza 11 settembre 2024
Sentenza 11 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 11/09/2024, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2024 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 504/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice dott.ssa Emanuela Ruscio Giudice onorario ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nato a [...] il [...] – c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Annunziata Modafferi
e
(nata a [...] il [...] – c.f. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. M. Stefania Filippone C.F._2
- ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20/06/2024 e Parte_1 Controparte_1 hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 8/08/2020 in GI AU
(atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 2, part II serie
A anno 2020) e che dall'unione non sono nati figli, hanno riferito che con sentenza n.
557/2023 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale e che da allora la comunione materiale e spirituale non si è più ripristinata.
I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio:
- I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, che provvederanno ognuno al proprio mantenimento e che hanno provveduto a regolare ogni
1 reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di cessare gli effetti civili del matrimonio alle predette condizioni.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto matrimonio in data
8/08/2020 in GI AU (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune, atto n. 2, part II serie A anno 2020), che dall'unione non sono nati figli, che con sentenza n. 557/2023 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
In ordine alle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio il
Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse di figli minori o nullità rilevabili d'ufficio.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , in data 8/08/2020 Parte_1 Controparte_1 in GI AU (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n.
2, part II serie A anno 2020), alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2 2. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, che provvederanno ognuno al proprio mantenimento e che hanno provveduto a regolare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 11 settembre 2024
Il Presidente
dott. Piero Viola
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice dott.ssa Emanuela Ruscio Giudice onorario ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nato a [...] il [...] – c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Annunziata Modafferi
e
(nata a [...] il [...] – c.f. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. M. Stefania Filippone C.F._2
- ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20/06/2024 e Parte_1 Controparte_1 hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 8/08/2020 in GI AU
(atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 2, part II serie
A anno 2020) e che dall'unione non sono nati figli, hanno riferito che con sentenza n.
557/2023 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale e che da allora la comunione materiale e spirituale non si è più ripristinata.
I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio:
- I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, che provvederanno ognuno al proprio mantenimento e che hanno provveduto a regolare ogni
1 reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di cessare gli effetti civili del matrimonio alle predette condizioni.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto matrimonio in data
8/08/2020 in GI AU (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune, atto n. 2, part II serie A anno 2020), che dall'unione non sono nati figli, che con sentenza n. 557/2023 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
In ordine alle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio il
Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse di figli minori o nullità rilevabili d'ufficio.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , in data 8/08/2020 Parte_1 Controparte_1 in GI AU (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n.
2, part II serie A anno 2020), alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2 2. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, che provvederanno ognuno al proprio mantenimento e che hanno provveduto a regolare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 11 settembre 2024
Il Presidente
dott. Piero Viola
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