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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/01/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Giudice rel.
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 14/01/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3190/2021 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Stanzione
Parte_1
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante, rappresentata e Controparte_1
difesa dagli avvocati Alessandro Orso Recalcati e Alessandra Garzya
APPELLATA
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso depositato del 10.1.2020 al Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, premesso di aver lavorato come agente per la Parte_1
società resistente dal 30.6.2015 al 22.8.2018, ha agito in giudizio al fine di ottenere la condanna della datrice di lavoro al pagamento della somma di € 102.426,37, di cui €
22.563,95 a titolo di indennità di preavviso, di € 52.785,66 a titolo di indennità ex art. 1751 c.c. (di cui almeno € 5.662,00 a titolo di indennità suppletiva di clientela ex art. 10
AEC 2014) e di € 27.076,76 a titolo di risarcimento del danno ex art. 1751, co. 4, c.c.
Si costituiva la riconoscendosi debitrice delle indennità di cessato Controparte_1
rapporto calcolate sulla base delle norme di cui alla contrattazione collettiva e chiedendo il rigetto delle domande finalizzate ad ottenere l'indennità ex art. 1751 c.c. ed il
1 risarcimento del danno ex art. 1751, co. 4 c.c.
In particolare, in ordine all'indennità ex art. 1751 c.c., la resistente deduceva che non vi era stato alcuno sviluppo apprezzabile degli affari né dei clienti esistenti, così come non vi era stato l'apporto rilevante di nuovi clienti da cui la preponente avesse tratto sostanziali vantaggi dopo la risoluzione del rapporto;
relativamente al risarcimento del danno, eccepiva il difetto di allegazioni specifiche e di elementi di prova circa l'esistenza di qualsivoglia pregiudizio e di un nesso di causa con l'esecuzione o la cessazione del rapporto intercorso con la società.
Il Tribunale, ritenuto incontestato il diritto della ricorrente alla percezione di FIRR, indennità suppletiva di clientela e risarcimento da preavviso non lavorato, individuava l'oggetto della controversia nell'esatta quantificazione dell'indennità sostitutiva del preavviso ex art. 9 AEC 2014 e dell'indennità suppletiva di clientela ex art. 10 AEC 2014, nonché sul diritto della ricorrente alla percezione dell'indennità prevista dall'art. 1751
c.c. e al risarcimento dell'ulteriore danno subìto a causa dell'illecita condotta datoriale.
Quindi, ritenendo generiche le allegazioni difensive della in ordine al quantum CP_1
richiesto a titolo di indennità di mancato preavviso e di indennità suppletiva di clientela, condannava la società al pagamento, in favore dell'agente, delle relative somme, pari, rispettivamente, ad € 22.563,95 (per il mancato preavviso) ed € 5.662,00 (indennità suppletiva di clientela).
Rigettava, invece, la domanda relativa alla percezione dell'indennità di cui all'art. 1751
c.c. in quanto contraddittoria e carente in punto di allegazione: in particolare, rilevava che non veniva dedotta, in ricorso, la ragione per la quale si chiedeva l'applicazione dell'indennità ex art. 1751 c.c. in luogo di quella prevista dall'AEC del 2014, pacificamente applicabile al rapporto, limitandosi la Geofilo a richiamare principi giurisprudenziali espressi in epoca risalente e con riferimento al sistema previgente all'accordo del 26.2.2002, che ha introdotto l'indennità meritocratica;
in ogni caso, rilevava la carenza di allegazione dei presupposti in fatto per l'applicabilità dell'art. 1751
c.c.
Avverso la sentenza ha proposto appello parziale la , sostenendo in primo luogo Pt_1
di avere compiutamente dedotto e dimostrato per tabulas la sussistenza di tutti i presupposti per ottenere quello che per la giurisprudenza rappresenta il trattamento di miglior favore, ovvero, oltre all'indennità suppletiva di clientela, anche l'indennità meritocratica.
Quanto, poi, alla domanda risarcitoria, ha ricordato le allegazioni contenute in ricorso
2 richiamando la giurisprudenza comunitaria secondo cui il risarcimento del danno ulteriore per l'agente derivante dalla cessazione del rapporto, rispetto a quello risarcito dall'indennità di clientela, non presuppone necessariamente un illecito imputabile al preponente. In ogni caso, ha rilevato di aver compiutamente dedotto l'esistenza di illeciti commessi dalla invocando, ove necessario, l'ammissione dei mezzi istruttori CP_1
articolati.
Ha concluso, quindi, per la parziale riforma della impugnata sentenza e il conseguente accoglimento integrale delle domande proposte.
Si costituiva la società appellata contestando la fondatezza del gravame e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 14.1.2025, all'esito della camera di consiglio, la Corte decideva come da dispositivo.
2.- L'appello è infondato.
Per maggiore chiarezza espositiva, è opportuno ricordare brevemente il regime delle indennità dovute all'agente a seguito della risoluzione del rapporto di agenzia.
Norma fondamentale è l'art. 1751 c.c. (nel testo novellato dal d.lgs. 65/1999, che, a seguito di procedura di infrazione, ha dato attuazione alla Direttiva comunitaria
86/653/CEE del 18.12.1986), che dispone: “All'atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni: l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.
L'indennità non è dovuta: quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività; quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto
d'agenzia.
L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli
3 ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.
La concessione dell'indennità non priva comunque l'agente del diritto all'eventuale risarcimento dei danni”.
Le parti sociali, per contro, hanno elaborato una disciplina pattizia, stabilendo all'art. 12 dell'AEC del 26.2.2002 quanto segue:
“Con la presente normativa le parti intendono dare piena ed esaustiva applicazione all'art. 1751 Codice Civile, anche in riferimento alle previsioni dell'art. 17 della Direttiva
CEE 86/653, individuando modalità e criteri applicativi, particolarmente per quanto attiene alla determinazione in concreto della misura dell'indennità in caso di cessazione del rapporto. A tal fine si conviene che l'indennità in caso di cessazione del rapporto sarà composta da tre emolumenti:
- il primo, denominato Indennità di risoluzione del rapporto, viene riconosciuto all'agente o rappresentante anche se non ci sia stato da parte sua alcun incremento della clientela e/o del fatturato, e risponde principalmente al criterio dell'equità;
- il secondo, denominato Indennità suppletiva di clientela, sarà riconosciuto ed erogato all'agente o rappresentante secondo le modalità di cui al successivo capo II. Anche tale emolumento risponde al principio di equità, e non necessita per la sua erogazione della sussistenza della prima condizione indicata nell'art. 1751, I comma, Codice Civile;
- il terzo, denominato «Indennità meritocratica» risponde ai criteri indicati dall'art. 1751 del Codice Civile, relativamente alla sola parte in cui prevede come presupposto per
l'erogazione l'aumento del fatturato con la clientela esistente e/o l'acquisizione di nuovi clienti”.
L'indennità suppletiva di clientela, come si legge nel capo II dell'art. 12 cit., spetta solo
“Se il contratto a tempo indeterminato si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'Agente o Rappresentante...” ovvero “...in caso di dimissioni dell'agente dovute a sua invalidità permanente e totale o per conseguimento della pensione di vecchiaia , nonché in caso di decesso...” Pt_2
L'indennità prevista dall'art. 1751 c.c. e quella delineata dagli accordi economici collettivi del 2002, come correttamente rilevava lo stesso ricorrente, sono tra loro alternative, e non cumulative.
Sul punto, è ben noto il percorso giurisprudenziale concernente l'attuazione della direttiva del consiglio Cee del 18 dicembre 1986, culminato nella pronuncia della Corte di
Giustizia delle comunità europee del 23 marzo 2006 e nel successivo mutamento di
4 indirizzo della S.C. in favore dell'interpretazione, fino ad allora minoritaria, incentrata sulla necessità di valutare ex post e in concreto il carattere di maggiore o minor favore della disciplina pattizia rispetto a quella legale (su cui v. Cass. n. 25740/2018; 486/2016;
18413/2013; 15203/2010; 12724/2009; 23966/2008; 13363/2008; 4056/2008; 687/2008;
16347/2007; 9538/2007).
Nel caso di specie, le parti, nel corpo della “lettera d'incarico individuale di agenzia”
(doc. in prodd.), hanno espressamente richiamato ai fini dell'integrazione del contenuto di esso le norme del vigente Accordo Economico Collettivo per gli Agenti di aziende industriali (del 30 luglio 2014) e alle norme del Codice civile;
in questo giudizio, l'agente ha però prospettato il carattere di maggior favore dell'indennità legale rispetto a quella prevista in tali contratti, ritenendo equa la misura della media annua delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni, invocando la disciplina pattizia solo in via subordinata.
Pacificamente, in esecuzione degli accordi collettivi di categoria del 2014, la società ha riconosciuto il diritto dell'agente al pagamento, in virtù della cessazione del rapporto, della (minor) somma di € 4.889,24 a titolo di indennità suppletiva di clientela e di €
673,01 per FIRR, nonché la somma di € 21.620,86 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, ritenendo tali somme esaustive dell'esatto adempimento della propria obbligazione (cfr. memoria difensiva di primo grado, in prod.).
La ricorrente, al contrario, chiede l'applicazione del trattamento di miglior favore dell'indennità di cessato rapporto prevista dal richiamato art. 1751 c.c. deducendo di aver acquisito nuovi clienti alla mandante e sviluppato sensibilmente gli affari con quelli preesistenti, continuando la società a ricevere sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti.
Occorre, quindi, preliminarmente verificare, in fatto, la sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma invocata per poi, eventualmente, comparare in concreto l'indennità erogata con quella determinabile in base alla legge.
Sul punto, il Collegio non condivide la motivazione del Giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto insufficienti le allegazioni attoree, quanto meno al fine di accedere all'istruttoria richiesta in giudizio.
Nel ricorso introduttivo, la deduceva di aver sensibilmente incrementato il Pt_1
fatturato, indicandone le consistenze numeriche;
di aver procacciato un numero rilevante di venditrici;
di aver garantito in tal modo sostanziali vantaggi alla società mandante protrattisi anche dopo la cessazione del rapporto. A fronte di tanto, la resistente si
5 difendeva compiutamente, contestando alcune delle circostanze sulla base di diversi dati contabili e rilevando, sostanzialmente, che nell'ultimo periodo di lavoro sia il fatturato che il numero di venditrici sarebbero decresciuti.
È evidente, perciò, che il rilievo del Tribunale sulla mancanza di specifiche allegazioni relative all'ultimo periodo di lavoro, riguardanti, come si legge in sentenza, i nominativi delle venditrici o l'incremento del fatturato, poteva incidere, eventualmente, sulla valutazione di fondatezza o meno della domanda, ma non giustificava il rigetto della stessa in punto di genericità delle deduzioni, alla luce della copiosa documentazione prodotta che riproduceva dettagliatamente lo svolgimento del rapporto.
Questa Corte, pertanto, ritenuta la fondatezza delle doglianze dell'appellante, ha affidato al C.T.U. l'incarico di accertare, “… sulla base della documentazione in Persona_1
atti ed in applicazione dei parametri suggeriti dalla Commissione delle Comunità
Europee nella relazione del 23.7.1996 sullo stato di attuazione dell'art. 17 della direttiva
86/653/CEE, l'ammontare dell'eventuale indennità ex art. 1751 c.c. richiesta dall'appellante, ovvero specific(are) le eventuali ragioni per le quali, a suo avviso e sempre in base alla documentazione in atti, detta indennità non risulti dovuta.
L'ausiliare, descritte analiticamente le condizioni contrattuali e l'evoluzione, nel tempo, del sistema di vendita da cui è derivata la configurazione di un nuovo piano CP_1 provvigionale a partire dal 14 giugno 2016, nonché premessa un'accurata ricostruzione della disciplina dell'indennità in contestazione, ha rilevato, in primo luogo, che non vi è riscontro, nella documentazione prodotta, del presunto incremento del 26,70% delle vendite nel periodo aprile/novembre 2015 in riferimento alla zona 160, né, tanto meno, del reclutamento di 43 nuove venditrici o dell'aumento delle provvigioni, passate invece da € 41.933,55 ad € 35.502,74.
Si riporta la tabella elaborata dall'ausiliare sulla base dei riscontri documentali rinvenuti:
VENDITE 2014 2015
NETTE
201604 20.923,00 18.569,00
201605 19.037,00 18.813,00
201606 21.201,00 19.406,00
201607 19.986,00 22.206,00
201608 17.347,00 16.835,00
201609 14.850,00 14.456,00
6 201610 11.736,00 10.185,00
201611 11.551,00 10.068,00
201612 18.150,00 17.403,00
201613 19.972,00 22.426,00
201614 24.604,00 26.719,00
201615 26.741,00 26.038,00
201616 32.850,00 31.135,00
258.948,00 254.259,0
Il fatturato, inoltre, nel periodo marzo/dicembre 2016 risulta sensibilmente ridotto rispetto al fatturato degli stessi mesi dell'anno 2015: cfr. tabelle a pagg. da 22 a 25 della relazione di C.T.U., che qui si riportano:
VENDITE 2015 2016
NETTE
201617 27.242,00 25.161,00
201618 18.505,00 18.579,00
201701 17.184,00 18.792,00
201702 18.314,00 20.724,00
201703 17.356,00 22.014,00
201704 16.953,00 17.790,00
201705 18.569,00 22.868,00
201706 18.813,00 21.453,00
201707 19.406,00 20.986,00
201708 22.206,00 18.109,00
201709 16.835,00 18.683,00
VENDITE 2015 2016
NETTE
201710 14.456,00 14.489,00
201711 10.185,00 9.644,00
10.068,00
201712 17.403,00 17.599,00
7 201713 22.426,00 18.916,00
201714 26.719,00 25.164,00
201715 26.038,00 23.311,00
201716 31.135,00 29.656,00
TOTALE 369.813,00 363.938,00
ANNO
Nello stesso periodo, il numero di venditrici si è ridotto da 251 a 235.
Allo stesso modo, nel periodo di lavoro svolto nella zona 942 (2017/2018), il valore delle vendite nette si è sensibilmente ridotto, come si evince dalla seguente tabella:
VENDITE
2016 2017 VENDITE
2017 2018
NETTE NETTE
201717 33.954,00 21.440,00 201816 23.397,00 24.298,00
201718 25.000,00 23.918,00 201817 25.576,00 23.407,00
201701 23.592,00 26.750,00 201818 28.823,00 24.496,00
201802 28.742,00 28.949,00 201901 30.493,00 27.952,00
201803 24.062,00 25.457,00 201902 25.638,00 21.168,00
201804 27.520,00 25.739,00 201903 25.987,00 22.896,00
201805 25.858,00 24.410,00 201904 24.740,00 22.538,00
201806 26.169,00 26.176,00 201905 26.461,00 22.032,00
201807 23.403,00 22.868,00 201906 22.986,00 17.350,00
201808 28.720,00 23.108,00 201907 22.304,00 20.233,00
201809 22.241,00 18.615,00 201908 18.083,00 14.176,00
201810 13.106,00 14.695,00 201909 12.871,00 7.672,00
201811 21.356,00 20.883,00
201812 28.391,00 27.185,00
201813 31.607,00 34.081,00
201814 34.730,00 35.145,00
201815 41.010,00 44.041,00
TOTALE 459.461,00 443.460,00 TOTALE 287.359,00 248.218,00
ANNO ANNO
8 Il numero di venditrici della zona 942 è passato da 227 nel 2016 a 319 nel 2017, a 213 del 2018 e, infine, a 195 nel 2019.
Le provvigioni si sono costantemente ridotte, nei termini che seguono:
Anno di
2017 totale 2017 (gennaio-
2018 (gennaio - competenza agosto) agosto)
PROVVIGIONI 54.153,52 33.332,17 23.900,99
Alla luce dei dati così raccolti, il C.T.U. ha concluso ripercorrendo la disamina degli elementi che, a dire della Geofilo, sarebbero utili a provare l'esistenza delle condizioni richieste dall'art. 1751 c.c.., ovvero:
- incremento delle vendite;
- incremento delle nomine (venditrici);
- permanenza delle venditrici alla cessazione del rapporto.
Quanto all'incremento delle vendite, il C.T.U. non ha riscontrato alcun incremento di fatturato nel corso del rapporto né con riferimento all'intero periodo del rapporto di agenzia, né con riferimento al periodo di inizio e fine dell'incarico di agenzia per ogni zona di competenza (zona 160 e zona 942).
Di ciò sono testimonianza le provvigioni ricevute in tali periodi.
Quanto all'incremento delle venditrici, l'appellante ritiene che il numero delle nomine dalla stessa effettuate rappresenti una prova valida ai fini dell'esistenza delle condizioni necessarie per il diritto all'indennità ex art. 1751 c.c. alla stregua dei clienti acquisiti in corso di rapporto. Tuttavia, come correttamente osserva l'ausiliare, la circostanza non costituisce una prova inequivocabile dell'acquisizione di clientela, ovvero che ad ogni nomina debba corrispondere necessariamente ed automaticamente un nuovo cliente ovvero un aumento sensibile degli affari con i clienti esistenti;
ciò soprattutto in considerazione del fatto che contestualmente non si registra un incremento del fatturato.
Di fatto, l'unico momento in cui si registra un aumento delle nomine rispetto al periodo precedente è il 2017 (2016-2017) per poi registrare un trend negativo nel 2018, se si prende in considerazione il medesimo intervallo di tempo da gennaio ad agosto per gli anni 2017 e 2018.
In particolare: per la zona 160, dal raffronto 2015/2016, l'analisi per periodi omogenei è la seguente:
• aprile 2015/dicembre 2015 nomine parziali 200 contro aprile 2016/dicembre 2016 nomine parziali 168;
9 • gennaio 2015/dicembre 2015 nomine totali 251 contro gennaio 2016/dicembre
2016 nomine totali 235.
Per la zona 942, da gennaio a dicembre 2017 le vendite rispetto allo stesso periodo del 2016
(gennaio/dicembre) hanno subito un incremento.
Dal raffronto 2017/2018, per periodi omogenei gennaio-agosto, le nomine sono diminuite da
213 a 195.
Quanto alla permanenza delle venditrici alla cessazione del rapporto, e dunque al requisito del permanere dei vantaggi in capo alla preponente per effetto dell'attività svolta dall'agente, la ritiene sia dimostrato affermando che “tutte le presentatrici entrate Pt_1
a far parte della struttura creata dalla ricorrente nel corso del rapporto di lavoro sono rimaste in eredità a quest'ultima che ha continuato, anche dopo la cessazione del rapporto, a godere dell'avviamento e della protrazione dei vantaggi derivanti dall'attività promozionale (diretta e indiretta) svolta”.
Tuttavia, come condivisibilmente rilevato dal C.T.U., tale affermazione non può ritenersi una automatica dimostrazione del permanere dei vantaggi in capo alla preponente, giacché, a tal fine, l'agente avrebbe dovuto dimostrare che i contratti conclusi per il tramite delle venditrici dalla stessa nominate, a prova del suo operato, erano contratti di durata con validità anche nel periodo successivo alla sua cessazione.
Peraltro, atteso che le nomine alla cessazione del rapporto di agenzia registravano un trend negativo, è improbabile che la abbia ereditato una condizione di vantaggio CP_1
rispetto al periodo precedente.
Il Collegio fa proprie e condivide tutte le osservazioni dell'ausiliare sopra riportate, in quanto logicamente e giuridicamente corrette e frutto di analisi e metodologia coerenti con le finalità dell'incarico; esaustive e condivisibili sono, altresì, le risposte alle controdeduzioni del C.T.P. di parte appellante.
3.- Sulla domanda di risarcimento dell'ulteriore danno, diversamente da quanto si
è detto al punto che precede, appare invece condivisibile la motivazione del primo
Giudice sulle radicali carenze di allegazione dei presunti danni, diversi e ulteriori rispetto a quello discendente dalla cessazione del rapporto, che sarebbero derivati all'appellante dalla risoluzione del contratto.
Nessun elemento, probatorio o indiziario, è stato offerto a sostegno della sussistenza di un danno alla integrità psico-fisica astrattamente riconducibile al recesso della mandante;
tanto meno risultano allegate circostanze da cui ipotizzare la sussistenza di una perdita di chance derivante dalla compromessa crescita professionale, che a dire della Pt_1
10 sarebbe deducibile dall'avanzamento delle provvigioni fatturate nonostante la criticità delle zone di volta in volta ereditate, laddove, come si è ampiamente argomentato più sopra, l'incremento delle provvigioni non è risultato provato.
Le censure sul punto, del resto, sono estremamente generiche, limitandosi l'appellante a riprodurre le allegazioni del ricorso di primo grado.
Per l'insieme delle ragioni che precedono, l'appello va integralmente rigettato e la sentenza impugnata va confermata, sia pure correggendosi la motivazione nei termini esposti.
L'ammissione solo in questo grado dell'istruttoria, disattesa in prime cure, giustifica tuttavia la compensazione integrale delle spese del grado tra le parti, mentre le spese di
C.T.U., liquidate con separato decreto, si pongono a carico solidale delle parti.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del grado;
3) pone le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, a carico solidale di entrambe le parti.
Così deciso in Napoli, il 14.1.2025
L'Estensore Il Presidente dott.ssa Carmen Lombardi dott. Gennaro Iacone
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Giudice rel.
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 14/01/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3190/2021 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Stanzione
Parte_1
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante, rappresentata e Controparte_1
difesa dagli avvocati Alessandro Orso Recalcati e Alessandra Garzya
APPELLATA
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso depositato del 10.1.2020 al Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, premesso di aver lavorato come agente per la Parte_1
società resistente dal 30.6.2015 al 22.8.2018, ha agito in giudizio al fine di ottenere la condanna della datrice di lavoro al pagamento della somma di € 102.426,37, di cui €
22.563,95 a titolo di indennità di preavviso, di € 52.785,66 a titolo di indennità ex art. 1751 c.c. (di cui almeno € 5.662,00 a titolo di indennità suppletiva di clientela ex art. 10
AEC 2014) e di € 27.076,76 a titolo di risarcimento del danno ex art. 1751, co. 4, c.c.
Si costituiva la riconoscendosi debitrice delle indennità di cessato Controparte_1
rapporto calcolate sulla base delle norme di cui alla contrattazione collettiva e chiedendo il rigetto delle domande finalizzate ad ottenere l'indennità ex art. 1751 c.c. ed il
1 risarcimento del danno ex art. 1751, co. 4 c.c.
In particolare, in ordine all'indennità ex art. 1751 c.c., la resistente deduceva che non vi era stato alcuno sviluppo apprezzabile degli affari né dei clienti esistenti, così come non vi era stato l'apporto rilevante di nuovi clienti da cui la preponente avesse tratto sostanziali vantaggi dopo la risoluzione del rapporto;
relativamente al risarcimento del danno, eccepiva il difetto di allegazioni specifiche e di elementi di prova circa l'esistenza di qualsivoglia pregiudizio e di un nesso di causa con l'esecuzione o la cessazione del rapporto intercorso con la società.
Il Tribunale, ritenuto incontestato il diritto della ricorrente alla percezione di FIRR, indennità suppletiva di clientela e risarcimento da preavviso non lavorato, individuava l'oggetto della controversia nell'esatta quantificazione dell'indennità sostitutiva del preavviso ex art. 9 AEC 2014 e dell'indennità suppletiva di clientela ex art. 10 AEC 2014, nonché sul diritto della ricorrente alla percezione dell'indennità prevista dall'art. 1751
c.c. e al risarcimento dell'ulteriore danno subìto a causa dell'illecita condotta datoriale.
Quindi, ritenendo generiche le allegazioni difensive della in ordine al quantum CP_1
richiesto a titolo di indennità di mancato preavviso e di indennità suppletiva di clientela, condannava la società al pagamento, in favore dell'agente, delle relative somme, pari, rispettivamente, ad € 22.563,95 (per il mancato preavviso) ed € 5.662,00 (indennità suppletiva di clientela).
Rigettava, invece, la domanda relativa alla percezione dell'indennità di cui all'art. 1751
c.c. in quanto contraddittoria e carente in punto di allegazione: in particolare, rilevava che non veniva dedotta, in ricorso, la ragione per la quale si chiedeva l'applicazione dell'indennità ex art. 1751 c.c. in luogo di quella prevista dall'AEC del 2014, pacificamente applicabile al rapporto, limitandosi la Geofilo a richiamare principi giurisprudenziali espressi in epoca risalente e con riferimento al sistema previgente all'accordo del 26.2.2002, che ha introdotto l'indennità meritocratica;
in ogni caso, rilevava la carenza di allegazione dei presupposti in fatto per l'applicabilità dell'art. 1751
c.c.
Avverso la sentenza ha proposto appello parziale la , sostenendo in primo luogo Pt_1
di avere compiutamente dedotto e dimostrato per tabulas la sussistenza di tutti i presupposti per ottenere quello che per la giurisprudenza rappresenta il trattamento di miglior favore, ovvero, oltre all'indennità suppletiva di clientela, anche l'indennità meritocratica.
Quanto, poi, alla domanda risarcitoria, ha ricordato le allegazioni contenute in ricorso
2 richiamando la giurisprudenza comunitaria secondo cui il risarcimento del danno ulteriore per l'agente derivante dalla cessazione del rapporto, rispetto a quello risarcito dall'indennità di clientela, non presuppone necessariamente un illecito imputabile al preponente. In ogni caso, ha rilevato di aver compiutamente dedotto l'esistenza di illeciti commessi dalla invocando, ove necessario, l'ammissione dei mezzi istruttori CP_1
articolati.
Ha concluso, quindi, per la parziale riforma della impugnata sentenza e il conseguente accoglimento integrale delle domande proposte.
Si costituiva la società appellata contestando la fondatezza del gravame e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 14.1.2025, all'esito della camera di consiglio, la Corte decideva come da dispositivo.
2.- L'appello è infondato.
Per maggiore chiarezza espositiva, è opportuno ricordare brevemente il regime delle indennità dovute all'agente a seguito della risoluzione del rapporto di agenzia.
Norma fondamentale è l'art. 1751 c.c. (nel testo novellato dal d.lgs. 65/1999, che, a seguito di procedura di infrazione, ha dato attuazione alla Direttiva comunitaria
86/653/CEE del 18.12.1986), che dispone: “All'atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni: l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.
L'indennità non è dovuta: quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività; quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto
d'agenzia.
L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli
3 ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.
La concessione dell'indennità non priva comunque l'agente del diritto all'eventuale risarcimento dei danni”.
Le parti sociali, per contro, hanno elaborato una disciplina pattizia, stabilendo all'art. 12 dell'AEC del 26.2.2002 quanto segue:
“Con la presente normativa le parti intendono dare piena ed esaustiva applicazione all'art. 1751 Codice Civile, anche in riferimento alle previsioni dell'art. 17 della Direttiva
CEE 86/653, individuando modalità e criteri applicativi, particolarmente per quanto attiene alla determinazione in concreto della misura dell'indennità in caso di cessazione del rapporto. A tal fine si conviene che l'indennità in caso di cessazione del rapporto sarà composta da tre emolumenti:
- il primo, denominato Indennità di risoluzione del rapporto, viene riconosciuto all'agente o rappresentante anche se non ci sia stato da parte sua alcun incremento della clientela e/o del fatturato, e risponde principalmente al criterio dell'equità;
- il secondo, denominato Indennità suppletiva di clientela, sarà riconosciuto ed erogato all'agente o rappresentante secondo le modalità di cui al successivo capo II. Anche tale emolumento risponde al principio di equità, e non necessita per la sua erogazione della sussistenza della prima condizione indicata nell'art. 1751, I comma, Codice Civile;
- il terzo, denominato «Indennità meritocratica» risponde ai criteri indicati dall'art. 1751 del Codice Civile, relativamente alla sola parte in cui prevede come presupposto per
l'erogazione l'aumento del fatturato con la clientela esistente e/o l'acquisizione di nuovi clienti”.
L'indennità suppletiva di clientela, come si legge nel capo II dell'art. 12 cit., spetta solo
“Se il contratto a tempo indeterminato si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'Agente o Rappresentante...” ovvero “...in caso di dimissioni dell'agente dovute a sua invalidità permanente e totale o per conseguimento della pensione di vecchiaia , nonché in caso di decesso...” Pt_2
L'indennità prevista dall'art. 1751 c.c. e quella delineata dagli accordi economici collettivi del 2002, come correttamente rilevava lo stesso ricorrente, sono tra loro alternative, e non cumulative.
Sul punto, è ben noto il percorso giurisprudenziale concernente l'attuazione della direttiva del consiglio Cee del 18 dicembre 1986, culminato nella pronuncia della Corte di
Giustizia delle comunità europee del 23 marzo 2006 e nel successivo mutamento di
4 indirizzo della S.C. in favore dell'interpretazione, fino ad allora minoritaria, incentrata sulla necessità di valutare ex post e in concreto il carattere di maggiore o minor favore della disciplina pattizia rispetto a quella legale (su cui v. Cass. n. 25740/2018; 486/2016;
18413/2013; 15203/2010; 12724/2009; 23966/2008; 13363/2008; 4056/2008; 687/2008;
16347/2007; 9538/2007).
Nel caso di specie, le parti, nel corpo della “lettera d'incarico individuale di agenzia”
(doc. in prodd.), hanno espressamente richiamato ai fini dell'integrazione del contenuto di esso le norme del vigente Accordo Economico Collettivo per gli Agenti di aziende industriali (del 30 luglio 2014) e alle norme del Codice civile;
in questo giudizio, l'agente ha però prospettato il carattere di maggior favore dell'indennità legale rispetto a quella prevista in tali contratti, ritenendo equa la misura della media annua delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni, invocando la disciplina pattizia solo in via subordinata.
Pacificamente, in esecuzione degli accordi collettivi di categoria del 2014, la società ha riconosciuto il diritto dell'agente al pagamento, in virtù della cessazione del rapporto, della (minor) somma di € 4.889,24 a titolo di indennità suppletiva di clientela e di €
673,01 per FIRR, nonché la somma di € 21.620,86 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, ritenendo tali somme esaustive dell'esatto adempimento della propria obbligazione (cfr. memoria difensiva di primo grado, in prod.).
La ricorrente, al contrario, chiede l'applicazione del trattamento di miglior favore dell'indennità di cessato rapporto prevista dal richiamato art. 1751 c.c. deducendo di aver acquisito nuovi clienti alla mandante e sviluppato sensibilmente gli affari con quelli preesistenti, continuando la società a ricevere sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti.
Occorre, quindi, preliminarmente verificare, in fatto, la sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma invocata per poi, eventualmente, comparare in concreto l'indennità erogata con quella determinabile in base alla legge.
Sul punto, il Collegio non condivide la motivazione del Giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto insufficienti le allegazioni attoree, quanto meno al fine di accedere all'istruttoria richiesta in giudizio.
Nel ricorso introduttivo, la deduceva di aver sensibilmente incrementato il Pt_1
fatturato, indicandone le consistenze numeriche;
di aver procacciato un numero rilevante di venditrici;
di aver garantito in tal modo sostanziali vantaggi alla società mandante protrattisi anche dopo la cessazione del rapporto. A fronte di tanto, la resistente si
5 difendeva compiutamente, contestando alcune delle circostanze sulla base di diversi dati contabili e rilevando, sostanzialmente, che nell'ultimo periodo di lavoro sia il fatturato che il numero di venditrici sarebbero decresciuti.
È evidente, perciò, che il rilievo del Tribunale sulla mancanza di specifiche allegazioni relative all'ultimo periodo di lavoro, riguardanti, come si legge in sentenza, i nominativi delle venditrici o l'incremento del fatturato, poteva incidere, eventualmente, sulla valutazione di fondatezza o meno della domanda, ma non giustificava il rigetto della stessa in punto di genericità delle deduzioni, alla luce della copiosa documentazione prodotta che riproduceva dettagliatamente lo svolgimento del rapporto.
Questa Corte, pertanto, ritenuta la fondatezza delle doglianze dell'appellante, ha affidato al C.T.U. l'incarico di accertare, “… sulla base della documentazione in Persona_1
atti ed in applicazione dei parametri suggeriti dalla Commissione delle Comunità
Europee nella relazione del 23.7.1996 sullo stato di attuazione dell'art. 17 della direttiva
86/653/CEE, l'ammontare dell'eventuale indennità ex art. 1751 c.c. richiesta dall'appellante, ovvero specific(are) le eventuali ragioni per le quali, a suo avviso e sempre in base alla documentazione in atti, detta indennità non risulti dovuta.
L'ausiliare, descritte analiticamente le condizioni contrattuali e l'evoluzione, nel tempo, del sistema di vendita da cui è derivata la configurazione di un nuovo piano CP_1 provvigionale a partire dal 14 giugno 2016, nonché premessa un'accurata ricostruzione della disciplina dell'indennità in contestazione, ha rilevato, in primo luogo, che non vi è riscontro, nella documentazione prodotta, del presunto incremento del 26,70% delle vendite nel periodo aprile/novembre 2015 in riferimento alla zona 160, né, tanto meno, del reclutamento di 43 nuove venditrici o dell'aumento delle provvigioni, passate invece da € 41.933,55 ad € 35.502,74.
Si riporta la tabella elaborata dall'ausiliare sulla base dei riscontri documentali rinvenuti:
VENDITE 2014 2015
NETTE
201604 20.923,00 18.569,00
201605 19.037,00 18.813,00
201606 21.201,00 19.406,00
201607 19.986,00 22.206,00
201608 17.347,00 16.835,00
201609 14.850,00 14.456,00
6 201610 11.736,00 10.185,00
201611 11.551,00 10.068,00
201612 18.150,00 17.403,00
201613 19.972,00 22.426,00
201614 24.604,00 26.719,00
201615 26.741,00 26.038,00
201616 32.850,00 31.135,00
258.948,00 254.259,0
Il fatturato, inoltre, nel periodo marzo/dicembre 2016 risulta sensibilmente ridotto rispetto al fatturato degli stessi mesi dell'anno 2015: cfr. tabelle a pagg. da 22 a 25 della relazione di C.T.U., che qui si riportano:
VENDITE 2015 2016
NETTE
201617 27.242,00 25.161,00
201618 18.505,00 18.579,00
201701 17.184,00 18.792,00
201702 18.314,00 20.724,00
201703 17.356,00 22.014,00
201704 16.953,00 17.790,00
201705 18.569,00 22.868,00
201706 18.813,00 21.453,00
201707 19.406,00 20.986,00
201708 22.206,00 18.109,00
201709 16.835,00 18.683,00
VENDITE 2015 2016
NETTE
201710 14.456,00 14.489,00
201711 10.185,00 9.644,00
10.068,00
201712 17.403,00 17.599,00
7 201713 22.426,00 18.916,00
201714 26.719,00 25.164,00
201715 26.038,00 23.311,00
201716 31.135,00 29.656,00
TOTALE 369.813,00 363.938,00
ANNO
Nello stesso periodo, il numero di venditrici si è ridotto da 251 a 235.
Allo stesso modo, nel periodo di lavoro svolto nella zona 942 (2017/2018), il valore delle vendite nette si è sensibilmente ridotto, come si evince dalla seguente tabella:
VENDITE
2016 2017 VENDITE
2017 2018
NETTE NETTE
201717 33.954,00 21.440,00 201816 23.397,00 24.298,00
201718 25.000,00 23.918,00 201817 25.576,00 23.407,00
201701 23.592,00 26.750,00 201818 28.823,00 24.496,00
201802 28.742,00 28.949,00 201901 30.493,00 27.952,00
201803 24.062,00 25.457,00 201902 25.638,00 21.168,00
201804 27.520,00 25.739,00 201903 25.987,00 22.896,00
201805 25.858,00 24.410,00 201904 24.740,00 22.538,00
201806 26.169,00 26.176,00 201905 26.461,00 22.032,00
201807 23.403,00 22.868,00 201906 22.986,00 17.350,00
201808 28.720,00 23.108,00 201907 22.304,00 20.233,00
201809 22.241,00 18.615,00 201908 18.083,00 14.176,00
201810 13.106,00 14.695,00 201909 12.871,00 7.672,00
201811 21.356,00 20.883,00
201812 28.391,00 27.185,00
201813 31.607,00 34.081,00
201814 34.730,00 35.145,00
201815 41.010,00 44.041,00
TOTALE 459.461,00 443.460,00 TOTALE 287.359,00 248.218,00
ANNO ANNO
8 Il numero di venditrici della zona 942 è passato da 227 nel 2016 a 319 nel 2017, a 213 del 2018 e, infine, a 195 nel 2019.
Le provvigioni si sono costantemente ridotte, nei termini che seguono:
Anno di
2017 totale 2017 (gennaio-
2018 (gennaio - competenza agosto) agosto)
PROVVIGIONI 54.153,52 33.332,17 23.900,99
Alla luce dei dati così raccolti, il C.T.U. ha concluso ripercorrendo la disamina degli elementi che, a dire della Geofilo, sarebbero utili a provare l'esistenza delle condizioni richieste dall'art. 1751 c.c.., ovvero:
- incremento delle vendite;
- incremento delle nomine (venditrici);
- permanenza delle venditrici alla cessazione del rapporto.
Quanto all'incremento delle vendite, il C.T.U. non ha riscontrato alcun incremento di fatturato nel corso del rapporto né con riferimento all'intero periodo del rapporto di agenzia, né con riferimento al periodo di inizio e fine dell'incarico di agenzia per ogni zona di competenza (zona 160 e zona 942).
Di ciò sono testimonianza le provvigioni ricevute in tali periodi.
Quanto all'incremento delle venditrici, l'appellante ritiene che il numero delle nomine dalla stessa effettuate rappresenti una prova valida ai fini dell'esistenza delle condizioni necessarie per il diritto all'indennità ex art. 1751 c.c. alla stregua dei clienti acquisiti in corso di rapporto. Tuttavia, come correttamente osserva l'ausiliare, la circostanza non costituisce una prova inequivocabile dell'acquisizione di clientela, ovvero che ad ogni nomina debba corrispondere necessariamente ed automaticamente un nuovo cliente ovvero un aumento sensibile degli affari con i clienti esistenti;
ciò soprattutto in considerazione del fatto che contestualmente non si registra un incremento del fatturato.
Di fatto, l'unico momento in cui si registra un aumento delle nomine rispetto al periodo precedente è il 2017 (2016-2017) per poi registrare un trend negativo nel 2018, se si prende in considerazione il medesimo intervallo di tempo da gennaio ad agosto per gli anni 2017 e 2018.
In particolare: per la zona 160, dal raffronto 2015/2016, l'analisi per periodi omogenei è la seguente:
• aprile 2015/dicembre 2015 nomine parziali 200 contro aprile 2016/dicembre 2016 nomine parziali 168;
9 • gennaio 2015/dicembre 2015 nomine totali 251 contro gennaio 2016/dicembre
2016 nomine totali 235.
Per la zona 942, da gennaio a dicembre 2017 le vendite rispetto allo stesso periodo del 2016
(gennaio/dicembre) hanno subito un incremento.
Dal raffronto 2017/2018, per periodi omogenei gennaio-agosto, le nomine sono diminuite da
213 a 195.
Quanto alla permanenza delle venditrici alla cessazione del rapporto, e dunque al requisito del permanere dei vantaggi in capo alla preponente per effetto dell'attività svolta dall'agente, la ritiene sia dimostrato affermando che “tutte le presentatrici entrate Pt_1
a far parte della struttura creata dalla ricorrente nel corso del rapporto di lavoro sono rimaste in eredità a quest'ultima che ha continuato, anche dopo la cessazione del rapporto, a godere dell'avviamento e della protrazione dei vantaggi derivanti dall'attività promozionale (diretta e indiretta) svolta”.
Tuttavia, come condivisibilmente rilevato dal C.T.U., tale affermazione non può ritenersi una automatica dimostrazione del permanere dei vantaggi in capo alla preponente, giacché, a tal fine, l'agente avrebbe dovuto dimostrare che i contratti conclusi per il tramite delle venditrici dalla stessa nominate, a prova del suo operato, erano contratti di durata con validità anche nel periodo successivo alla sua cessazione.
Peraltro, atteso che le nomine alla cessazione del rapporto di agenzia registravano un trend negativo, è improbabile che la abbia ereditato una condizione di vantaggio CP_1
rispetto al periodo precedente.
Il Collegio fa proprie e condivide tutte le osservazioni dell'ausiliare sopra riportate, in quanto logicamente e giuridicamente corrette e frutto di analisi e metodologia coerenti con le finalità dell'incarico; esaustive e condivisibili sono, altresì, le risposte alle controdeduzioni del C.T.P. di parte appellante.
3.- Sulla domanda di risarcimento dell'ulteriore danno, diversamente da quanto si
è detto al punto che precede, appare invece condivisibile la motivazione del primo
Giudice sulle radicali carenze di allegazione dei presunti danni, diversi e ulteriori rispetto a quello discendente dalla cessazione del rapporto, che sarebbero derivati all'appellante dalla risoluzione del contratto.
Nessun elemento, probatorio o indiziario, è stato offerto a sostegno della sussistenza di un danno alla integrità psico-fisica astrattamente riconducibile al recesso della mandante;
tanto meno risultano allegate circostanze da cui ipotizzare la sussistenza di una perdita di chance derivante dalla compromessa crescita professionale, che a dire della Pt_1
10 sarebbe deducibile dall'avanzamento delle provvigioni fatturate nonostante la criticità delle zone di volta in volta ereditate, laddove, come si è ampiamente argomentato più sopra, l'incremento delle provvigioni non è risultato provato.
Le censure sul punto, del resto, sono estremamente generiche, limitandosi l'appellante a riprodurre le allegazioni del ricorso di primo grado.
Per l'insieme delle ragioni che precedono, l'appello va integralmente rigettato e la sentenza impugnata va confermata, sia pure correggendosi la motivazione nei termini esposti.
L'ammissione solo in questo grado dell'istruttoria, disattesa in prime cure, giustifica tuttavia la compensazione integrale delle spese del grado tra le parti, mentre le spese di
C.T.U., liquidate con separato decreto, si pongono a carico solidale delle parti.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del grado;
3) pone le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, a carico solidale di entrambe le parti.
Così deciso in Napoli, il 14.1.2025
L'Estensore Il Presidente dott.ssa Carmen Lombardi dott. Gennaro Iacone
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