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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 24/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2768/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sassari
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr.ssa Francesca Fiorentini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 2768/2019, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CHIRIGONI ANTONELLA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ozieri, via Tola 22 attrice opponente c o n t r o
(P.IVA ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio degli avv. CAMILLERI VITTORIO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catania, via Leopardi 63 convenuta opposta
C O N C L U S I O N I
Per parte attrice, come da atto di citazione:
“Voglia l'adito Tribunale, rigettata ogni avversa istanza, eccezione e deduzione: 1) Dichiarare nullo e/o illegittimo l'opposto decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revocarlo e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto dalla al Pt_1
Servizio Elettrico;
CP_1
2) Con vittoria di spese di lite.” Per parte convenuta, come da note di trattazione scritta del 7.12.2022:
pagina 1 di 8 “Nel merito: per le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il Decreto ingiuntivo n. 507/2019, emesso dal Tribunale di Sassari in data 31.05.2019; con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del procedimento monitorio e dell'odierno giudizio di opposizione.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. 1.1. , titolare dell'omonima impresa individuale, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 507/2019, con cui il Tribunale di Sassari le ha ingiunto di pagare a Controparte_1 la somma di € 12.604,36, oltre interessi e spese, allegando in
[...] particolare:
1) l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, in quanto concesso fuori dai presupposti di cui all'art. 633 e 634 c.p.c., nonché l'infondatezza della pretesa creditoria, basata su una fattura riferita a consumi calcolati solo presuntivamente;
2) che l'opposta, con missiva del 31.01.2019, aveva riconosciuto di esserle debitrice di alcune somme di denaro, poi rimborsate;
3) che la fattura azionata in monitorio è stata emessa a seguito del sopralluogo in data 20.9.2016, nel corso del quale i tecnici della Società opposta, come da verbale n. 454209338/2016 (che la stessa si era rifiutata di sottoscrivere), avevano riscontrato una manomissione del contatore, senza che tuttavia venisse poi presentata alcuna denuncia-querela alle competenti Autorità;
4) di non aver manomesso il contatore, che era stato ereditato dal precedente titolare del negozio di alimentari da lei gestito;
5) di aver sempre contestato la debenza della somma de qua e di aver proposto una rateizzazione esclusivamente per evitare il distacco della fornitura elettrica paventato dal fornitore;
6) l'erroneità della ricostruzione dei consumi operata in via presuntiva, considerando un errore del contatore pari al - 73%.
Per tali ragioni, chiede la revoca del decreto ingiuntivo Parte_1 opposto e l'accertamento negativo del credito vantato dall'opposta.
pagina 2 di 8 1.2. Costituitasi in giudizio, ha dedotto: Controparte_1
1) l'improcedibilità dell'opposizione per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione o mediazione;
2) che l'accertamento da cui era emersa la manomissione del contatore è stato svolto dai tecnici di E-Distribuzione Spa e che l'opponente ha partecipato a tutte le operazioni di verifica, sottoscrivendo altresì il verbale, seppur dopo un primo rifiuto;
3) la correttezza del ricalcolo, svolto alla luce dei suddetti accertamenti e posto a fondamento della fattura in data 4.4.2017 azionata in monitorio, in quanto basato sul criterio oggettivo dello scostamento del – 73% e non su una mera presunzione di consumo;
4) di aver inoltrato denuncia per prelievi irregolari di energia elettrica ex artt. 624 e 625 c.p. alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari ed all' territorialmente competente;
Controparte_2
5) l'irrilevanza dei documenti prodotti dall'opponente, in quanto riferiti a fatture antecedenti e successive rispetto a quella contestata;
6) che l'opponente, pur avendo ereditato il contatore dal precedente titolare dell'utenza, ha comunque goduto del risparmio dovuto agli errori di calcolo dei consumi;
7) la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto mero venditore dell'energia, in riferimento alle contestazioni sull'operato di E-Distribuzione Spa, soggetto di diritto distinto, che si occupa della distribuzione dell'energia e che, nel caso de quo, ha rilevato le irregolarità e ricostruito i consumi, che sono stati poi comunicati per l'emissione della fattura rimasta insoluta.
Pertanto, parte opposta chiede il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1.3. Esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, la causa è stata istruita mediante produzioni documentali e prova testimoniale ed è stata posta in decisione all'udienza del 6.06.2024 sulle conclusioni in epigrafe.
2. L'opposizione è infondata.
Giova innanzitutto rammentare che la particolare natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non muta la natura sostanziale delle pagina 3 di 8 posizioni rivestite dalle parti, assumendo l'opponente la posizione di convenuto e l'opposto quella di attore in senso sostanziale. Ne consegue l'applicazione dei consolidati principi in tema di onere della prova, secondo cui il contraente che agisca per la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno o l'adempimento deve fornire la prova del proprio titolo, ovvero dell'esistenza del rapporto tra le parti, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento del debitore, sul quale grava invece l'onere di provare l'avvenuto adempimento o altro fatto estintivo dell'altrui diritto ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (Cass. Sez. Un. 30/10/2001, n. 13533).
Ebbene, nel caso di specie, risultano incontestate: la sussistenza del rapporto contrattuale con l'opposta; l'erogazione dell'energia elettrica al punto di prelievo intestato all'opponente, titolare di un negozio di alimentari, nel periodo dall'1.2.2014 al 19.9.2016 e la fruizione della fornitura da parte dell'opponente stessa;
le tariffe applicate.
contesta, invece, la debenza dell'importo di € 12.604,36 Parte_1 di cui alla fattura “di rettifica” in data 4.4.2017, azionata in monitorio e riferita a “ricostruzione consumi per prelievi irregolari” (doc. 7 opposta), sostenendo di aver già pagato il dovuto per i consumi relativi a quel periodo - per come indicati nelle fatture emesse tra il 2014 ed il 2016 (doc.ti 2-4 opponente) - e contestando sia la sussistenza di una manomissione del contatore, sia la ricostruzione dei consumi riportata in fattura. In proposito, si osserva anzitutto che le bollette prodotte dall'opponente, emesse anteriormente a quella azionata in monitorio, riguardano consumi rilevati prima e senza tener conto dei prelievi irregolari accertati solo il 20.9.2016, così che tale contestazione appare irrilevante. Non coglie nel segno nemmeno la censura attorea secondo cui l'opposta si sarebbe riconosciuta debitrice della atteso che la comunicazione Pt_1 del 31.1.2017 riguarda fatture emesse nel dicembre 2016 (quindi successivamente alla sostituzione del contatore) ed attesta l'avvenuto rimborso all'utente degli importi in esse indicati.
pagina 4 di 8 Quanto poi alle contestazioni in ordine all'accertamento della manomissione del contatore e alla ricostruzione dei consumi, pacificamente eseguite ad opera di IB (già CO
, che non è parte del presente giudizio, il Tribunale ritiene che l'attuale
[...] opposta sia carente di legittimazione Controparte_1 passiva. Si deve, infatti, rilevare che l'opposta svolge esclusivamente l'attività di vendita dell'energia elettrica, mentre IB (già
[...]
), proprietario e gestore della rete e degli impianti, svolge, CO in regime di concessione, l'attività di distribuzione ed è titolare del potere- dovere di ispezionare e verificare gli impianti e i misuratori. Come anche previsto dalle condizioni generali di fornitura in atti (doc. 9 opposta), “Il IB effettua la rilevazione delle misure secondo gli obblighi stabiliti dalle delibere dell'ARERA n. 156/2007 e 654/2015/R/eel Allegato B come successivamente modificate e integrate” (art. 3.1) e “Le bollette sono emesse sulla base dei prelievi rilevati a cura del IB” (art. 5.3). Di conseguenza, le doglianze attoree in merito alle verifiche e alle ricostruzioni dei consumi avrebbero dovuto essere indirizzate al IB (non chiamato in causa), che, con missiva in data 22.9.2016 (prodotta da entrambe le parti), aveva comunicato sia all'opposta, sia all'opponente che, nel corso della verifica del 20.09.2016, era stata accertata la manomissione del contatore e che la ricostruzione delle misure, per il periodo dal 01.02.2014 al 19.09.2016, era stata effettuata sulla base dell'errore percentuale accertato in sede di verifica che è risultato essere pari al – 73%.
In ogni caso, si deve rilevare che è pacifica l'esecuzione in data 20.9.2016, alla presenza di della verifica sul contatore da parte di Parte_1 tecnici di , con conseguente rimozione del contatore CO stesso, come da verbale prodotto da entrambe le parti (doc. 6 opponente e 4 opposta). In particolare, si legge nel predetto verbale che le manomissioni riscontrate erano le seguenti: “segni di scalfiture nella parte retrostante della calotta contatore elettronico e rottura dei tenoni termosaldati” e all'interno “in corrispondenza dei punti di saldatura del circuito amperometrico, la presenza di filamenti in rame con funzione di bypass”. Ebbene, in merito alla prova della manomissione del contatore, va osservato che deve attribuirsi fede privilegiata, con presunzione di veridicità, al predetto verbale di verifica da parte dei tecnici di CP_3
pagina 5 di 8 , trattandosi di accertamenti eseguiti da incaricati di pubblico CP_3 servizio. In proposito, infatti, si condividono i principi ripetutamente affermati dalla giurisprudenza, anche di legittimità, secondo cui “Riveste la qualifica di incaricato di pubblico di servizio il dipendente dell' addetto CP_3 al controllo e all'eventuale distacco del contatore, espletando un'attività non meramente materiale ma anche intellettiva di valutazione e di scelta strumentale all'esercizio del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica” (Cass. pen. 19/02/2020, n. 7566; nello stesso senso, Cass. Sez. Trib. 7075/20 e, tra gli altri, Trib. Roma 29/04/2024, n. 7384, secondo cui “Il verbale di verifica redatto dai dipendenti del distributore di energia è un atto di incaricato di pubblico servizio e fa prova delle dichiarazioni riportate e dei fatti che dichiarano avvenuti in loro presenza o da essi compiuti, atteso che gli accertamenti sull'allaccio abusivo sono stati posti in essere nell'esercizio delle loro funzioni”). Ritenuta, pertanto, provata l'intervenuta manomissione del contatore, tesa ad alterare al ribasso le misurazioni dei consumi, si osserva che, per condivisibile giurisprudenza, in tali ipotesi, se anche l'utente non fosse l'autore della manomissione, questi dovrebbe “provare la attività illecita del terzo ovvero di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinchè intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore" (Cass. civ. n. 13605 del 26/03/2019). Nessuna prova e, ancor prima, nessun'allegazione specifica in tal senso è stata fornita dall'opponente, che, in ogni caso, ha beneficiato delle misurazioni al ribasso e del conseguente risparmio di spesa. Se invece, “La alterazione dell'apparecchio-contatore è riferibile a condotta illecita dolosa dell'utente (integrante reato di truffa). In tal caso la minore contabilizzazione dei consumi registrati determina al gestore un danno risarcibile consistente nel valore dell'energia consumata e nel mancato utile: si tratterà allora solo di individuare il criterio di liquidazione del "quantum" in relazione al prezzo contrattuale o invece ad altri valori di mercato, ma, in ogni caso, la prova dell'ammontare del danno deve essere data dalla società fornitrice anche in base ad elementi presuntivi, quali calcoli statistici sulla entità dei consumi storici od anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell'utente” (Cass. 13605/2019).
pagina 6 di 8 Ebbene, dal medesimo verbale sopra richiamato, con lo stesso valore probatorio privilegiato, si ricava anche che gli operatori di
[...]
hanno effettuato “prove di funzionalità tramite strumento CP_3 campione, riscontrando errore percentuale fuori limite norme CE, pari a – 73%”. Errore di misurazione che è poi stato utilizzato quale coefficiente di correzione delle misure registrate nel periodo in questione e, quindi, come criterio, specificamente indicato, per la ricostruzione dei consumi a partire dalla data dell'1.2.2014, individuata come inizio del prelievo irregolare, stante la netta diminuzione, in tale momento, dei consumi rispetto al dato storico precedente. A fronte di tali coerenti elementi di fatto e presuntivi, l'opponente non ha invece fornito alcuna dimostrazione che gli esiti di tali accertamenti – eseguiti dal IB e, quindi, da un soggetto terzo rispetto al rapporto contrattuale di somministrazione - non fossero corretti, limitandosi a contestare che si sarebbe trattato di consumi presuntivi, senza offrire alcun elemento contrario. Ciò posto, si osserva che l'opposta, in qualità di mero venditore dell'energia elettrica, si è poi limitata a fatturare quanto le è stato comunicato dal IB, nel rispetto delle condizioni generali di fornitura del Servizio Elettrico Nazionale sopra richiamate.
L'opposizione proposta deve allora essere integralmente rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, considerando il valore della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese.
P . Q . M . Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così dispone:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 507/2019 del Tribunale di Sassari, che dichiara esecutivo;
pagina 7 di 8 2. condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.000,00 per
[...] compensi, oltre a spese generali e accessori di legge.
Sassari, 24/1/2025
Il Giudice
Francesca Fiorentini
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sassari
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr.ssa Francesca Fiorentini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 2768/2019, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CHIRIGONI ANTONELLA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ozieri, via Tola 22 attrice opponente c o n t r o
(P.IVA ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio degli avv. CAMILLERI VITTORIO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catania, via Leopardi 63 convenuta opposta
C O N C L U S I O N I
Per parte attrice, come da atto di citazione:
“Voglia l'adito Tribunale, rigettata ogni avversa istanza, eccezione e deduzione: 1) Dichiarare nullo e/o illegittimo l'opposto decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revocarlo e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto dalla al Pt_1
Servizio Elettrico;
CP_1
2) Con vittoria di spese di lite.” Per parte convenuta, come da note di trattazione scritta del 7.12.2022:
pagina 1 di 8 “Nel merito: per le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il Decreto ingiuntivo n. 507/2019, emesso dal Tribunale di Sassari in data 31.05.2019; con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del procedimento monitorio e dell'odierno giudizio di opposizione.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. 1.1. , titolare dell'omonima impresa individuale, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 507/2019, con cui il Tribunale di Sassari le ha ingiunto di pagare a Controparte_1 la somma di € 12.604,36, oltre interessi e spese, allegando in
[...] particolare:
1) l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, in quanto concesso fuori dai presupposti di cui all'art. 633 e 634 c.p.c., nonché l'infondatezza della pretesa creditoria, basata su una fattura riferita a consumi calcolati solo presuntivamente;
2) che l'opposta, con missiva del 31.01.2019, aveva riconosciuto di esserle debitrice di alcune somme di denaro, poi rimborsate;
3) che la fattura azionata in monitorio è stata emessa a seguito del sopralluogo in data 20.9.2016, nel corso del quale i tecnici della Società opposta, come da verbale n. 454209338/2016 (che la stessa si era rifiutata di sottoscrivere), avevano riscontrato una manomissione del contatore, senza che tuttavia venisse poi presentata alcuna denuncia-querela alle competenti Autorità;
4) di non aver manomesso il contatore, che era stato ereditato dal precedente titolare del negozio di alimentari da lei gestito;
5) di aver sempre contestato la debenza della somma de qua e di aver proposto una rateizzazione esclusivamente per evitare il distacco della fornitura elettrica paventato dal fornitore;
6) l'erroneità della ricostruzione dei consumi operata in via presuntiva, considerando un errore del contatore pari al - 73%.
Per tali ragioni, chiede la revoca del decreto ingiuntivo Parte_1 opposto e l'accertamento negativo del credito vantato dall'opposta.
pagina 2 di 8 1.2. Costituitasi in giudizio, ha dedotto: Controparte_1
1) l'improcedibilità dell'opposizione per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione o mediazione;
2) che l'accertamento da cui era emersa la manomissione del contatore è stato svolto dai tecnici di E-Distribuzione Spa e che l'opponente ha partecipato a tutte le operazioni di verifica, sottoscrivendo altresì il verbale, seppur dopo un primo rifiuto;
3) la correttezza del ricalcolo, svolto alla luce dei suddetti accertamenti e posto a fondamento della fattura in data 4.4.2017 azionata in monitorio, in quanto basato sul criterio oggettivo dello scostamento del – 73% e non su una mera presunzione di consumo;
4) di aver inoltrato denuncia per prelievi irregolari di energia elettrica ex artt. 624 e 625 c.p. alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari ed all' territorialmente competente;
Controparte_2
5) l'irrilevanza dei documenti prodotti dall'opponente, in quanto riferiti a fatture antecedenti e successive rispetto a quella contestata;
6) che l'opponente, pur avendo ereditato il contatore dal precedente titolare dell'utenza, ha comunque goduto del risparmio dovuto agli errori di calcolo dei consumi;
7) la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto mero venditore dell'energia, in riferimento alle contestazioni sull'operato di E-Distribuzione Spa, soggetto di diritto distinto, che si occupa della distribuzione dell'energia e che, nel caso de quo, ha rilevato le irregolarità e ricostruito i consumi, che sono stati poi comunicati per l'emissione della fattura rimasta insoluta.
Pertanto, parte opposta chiede il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1.3. Esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, la causa è stata istruita mediante produzioni documentali e prova testimoniale ed è stata posta in decisione all'udienza del 6.06.2024 sulle conclusioni in epigrafe.
2. L'opposizione è infondata.
Giova innanzitutto rammentare che la particolare natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non muta la natura sostanziale delle pagina 3 di 8 posizioni rivestite dalle parti, assumendo l'opponente la posizione di convenuto e l'opposto quella di attore in senso sostanziale. Ne consegue l'applicazione dei consolidati principi in tema di onere della prova, secondo cui il contraente che agisca per la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno o l'adempimento deve fornire la prova del proprio titolo, ovvero dell'esistenza del rapporto tra le parti, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento del debitore, sul quale grava invece l'onere di provare l'avvenuto adempimento o altro fatto estintivo dell'altrui diritto ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (Cass. Sez. Un. 30/10/2001, n. 13533).
Ebbene, nel caso di specie, risultano incontestate: la sussistenza del rapporto contrattuale con l'opposta; l'erogazione dell'energia elettrica al punto di prelievo intestato all'opponente, titolare di un negozio di alimentari, nel periodo dall'1.2.2014 al 19.9.2016 e la fruizione della fornitura da parte dell'opponente stessa;
le tariffe applicate.
contesta, invece, la debenza dell'importo di € 12.604,36 Parte_1 di cui alla fattura “di rettifica” in data 4.4.2017, azionata in monitorio e riferita a “ricostruzione consumi per prelievi irregolari” (doc. 7 opposta), sostenendo di aver già pagato il dovuto per i consumi relativi a quel periodo - per come indicati nelle fatture emesse tra il 2014 ed il 2016 (doc.ti 2-4 opponente) - e contestando sia la sussistenza di una manomissione del contatore, sia la ricostruzione dei consumi riportata in fattura. In proposito, si osserva anzitutto che le bollette prodotte dall'opponente, emesse anteriormente a quella azionata in monitorio, riguardano consumi rilevati prima e senza tener conto dei prelievi irregolari accertati solo il 20.9.2016, così che tale contestazione appare irrilevante. Non coglie nel segno nemmeno la censura attorea secondo cui l'opposta si sarebbe riconosciuta debitrice della atteso che la comunicazione Pt_1 del 31.1.2017 riguarda fatture emesse nel dicembre 2016 (quindi successivamente alla sostituzione del contatore) ed attesta l'avvenuto rimborso all'utente degli importi in esse indicati.
pagina 4 di 8 Quanto poi alle contestazioni in ordine all'accertamento della manomissione del contatore e alla ricostruzione dei consumi, pacificamente eseguite ad opera di IB (già CO
, che non è parte del presente giudizio, il Tribunale ritiene che l'attuale
[...] opposta sia carente di legittimazione Controparte_1 passiva. Si deve, infatti, rilevare che l'opposta svolge esclusivamente l'attività di vendita dell'energia elettrica, mentre IB (già
[...]
), proprietario e gestore della rete e degli impianti, svolge, CO in regime di concessione, l'attività di distribuzione ed è titolare del potere- dovere di ispezionare e verificare gli impianti e i misuratori. Come anche previsto dalle condizioni generali di fornitura in atti (doc. 9 opposta), “Il IB effettua la rilevazione delle misure secondo gli obblighi stabiliti dalle delibere dell'ARERA n. 156/2007 e 654/2015/R/eel Allegato B come successivamente modificate e integrate” (art. 3.1) e “Le bollette sono emesse sulla base dei prelievi rilevati a cura del IB” (art. 5.3). Di conseguenza, le doglianze attoree in merito alle verifiche e alle ricostruzioni dei consumi avrebbero dovuto essere indirizzate al IB (non chiamato in causa), che, con missiva in data 22.9.2016 (prodotta da entrambe le parti), aveva comunicato sia all'opposta, sia all'opponente che, nel corso della verifica del 20.09.2016, era stata accertata la manomissione del contatore e che la ricostruzione delle misure, per il periodo dal 01.02.2014 al 19.09.2016, era stata effettuata sulla base dell'errore percentuale accertato in sede di verifica che è risultato essere pari al – 73%.
In ogni caso, si deve rilevare che è pacifica l'esecuzione in data 20.9.2016, alla presenza di della verifica sul contatore da parte di Parte_1 tecnici di , con conseguente rimozione del contatore CO stesso, come da verbale prodotto da entrambe le parti (doc. 6 opponente e 4 opposta). In particolare, si legge nel predetto verbale che le manomissioni riscontrate erano le seguenti: “segni di scalfiture nella parte retrostante della calotta contatore elettronico e rottura dei tenoni termosaldati” e all'interno “in corrispondenza dei punti di saldatura del circuito amperometrico, la presenza di filamenti in rame con funzione di bypass”. Ebbene, in merito alla prova della manomissione del contatore, va osservato che deve attribuirsi fede privilegiata, con presunzione di veridicità, al predetto verbale di verifica da parte dei tecnici di CP_3
pagina 5 di 8 , trattandosi di accertamenti eseguiti da incaricati di pubblico CP_3 servizio. In proposito, infatti, si condividono i principi ripetutamente affermati dalla giurisprudenza, anche di legittimità, secondo cui “Riveste la qualifica di incaricato di pubblico di servizio il dipendente dell' addetto CP_3 al controllo e all'eventuale distacco del contatore, espletando un'attività non meramente materiale ma anche intellettiva di valutazione e di scelta strumentale all'esercizio del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica” (Cass. pen. 19/02/2020, n. 7566; nello stesso senso, Cass. Sez. Trib. 7075/20 e, tra gli altri, Trib. Roma 29/04/2024, n. 7384, secondo cui “Il verbale di verifica redatto dai dipendenti del distributore di energia è un atto di incaricato di pubblico servizio e fa prova delle dichiarazioni riportate e dei fatti che dichiarano avvenuti in loro presenza o da essi compiuti, atteso che gli accertamenti sull'allaccio abusivo sono stati posti in essere nell'esercizio delle loro funzioni”). Ritenuta, pertanto, provata l'intervenuta manomissione del contatore, tesa ad alterare al ribasso le misurazioni dei consumi, si osserva che, per condivisibile giurisprudenza, in tali ipotesi, se anche l'utente non fosse l'autore della manomissione, questi dovrebbe “provare la attività illecita del terzo ovvero di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinchè intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore" (Cass. civ. n. 13605 del 26/03/2019). Nessuna prova e, ancor prima, nessun'allegazione specifica in tal senso è stata fornita dall'opponente, che, in ogni caso, ha beneficiato delle misurazioni al ribasso e del conseguente risparmio di spesa. Se invece, “La alterazione dell'apparecchio-contatore è riferibile a condotta illecita dolosa dell'utente (integrante reato di truffa). In tal caso la minore contabilizzazione dei consumi registrati determina al gestore un danno risarcibile consistente nel valore dell'energia consumata e nel mancato utile: si tratterà allora solo di individuare il criterio di liquidazione del "quantum" in relazione al prezzo contrattuale o invece ad altri valori di mercato, ma, in ogni caso, la prova dell'ammontare del danno deve essere data dalla società fornitrice anche in base ad elementi presuntivi, quali calcoli statistici sulla entità dei consumi storici od anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell'utente” (Cass. 13605/2019).
pagina 6 di 8 Ebbene, dal medesimo verbale sopra richiamato, con lo stesso valore probatorio privilegiato, si ricava anche che gli operatori di
[...]
hanno effettuato “prove di funzionalità tramite strumento CP_3 campione, riscontrando errore percentuale fuori limite norme CE, pari a – 73%”. Errore di misurazione che è poi stato utilizzato quale coefficiente di correzione delle misure registrate nel periodo in questione e, quindi, come criterio, specificamente indicato, per la ricostruzione dei consumi a partire dalla data dell'1.2.2014, individuata come inizio del prelievo irregolare, stante la netta diminuzione, in tale momento, dei consumi rispetto al dato storico precedente. A fronte di tali coerenti elementi di fatto e presuntivi, l'opponente non ha invece fornito alcuna dimostrazione che gli esiti di tali accertamenti – eseguiti dal IB e, quindi, da un soggetto terzo rispetto al rapporto contrattuale di somministrazione - non fossero corretti, limitandosi a contestare che si sarebbe trattato di consumi presuntivi, senza offrire alcun elemento contrario. Ciò posto, si osserva che l'opposta, in qualità di mero venditore dell'energia elettrica, si è poi limitata a fatturare quanto le è stato comunicato dal IB, nel rispetto delle condizioni generali di fornitura del Servizio Elettrico Nazionale sopra richiamate.
L'opposizione proposta deve allora essere integralmente rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, considerando il valore della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese.
P . Q . M . Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così dispone:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 507/2019 del Tribunale di Sassari, che dichiara esecutivo;
pagina 7 di 8 2. condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.000,00 per
[...] compensi, oltre a spese generali e accessori di legge.
Sassari, 24/1/2025
Il Giudice
Francesca Fiorentini
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