Art. 10.
Al primo comma dell'articolo 33 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 , le parole "cinque scrutatori" sono sostituite dalle seguenti: "un segretario e cinque scrutatori".
Il secondo comma dello stesso articolo e' sostituito dal seguente: "Nel caso in cui il segretario non sia presente all'atto dell'insediamento del seggio o ne sia mancata la designazione, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 41 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 ".
Al primo comma dell'articolo 33 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 , le parole "cinque scrutatori" sono sostituite dalle seguenti: "un segretario e cinque scrutatori".
Il secondo comma dello stesso articolo e' sostituito dal seguente: "Nel caso in cui il segretario non sia presente all'atto dell'insediamento del seggio o ne sia mancata la designazione, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 41 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 ".