Articolo 10 della Legge 9 aprile 1984, n. 61
Articolo 9Articolo 11
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12 aprile 1984
Art. 10.
Al primo comma dell'articolo 33 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 , le parole "cinque scrutatori" sono sostituite dalle seguenti: "un segretario e cinque scrutatori".
Il secondo comma dello stesso articolo e' sostituito dal seguente: "Nel caso in cui il segretario non sia presente all'atto dell'insediamento del seggio o ne sia mancata la designazione, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 41 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 ".
Entrata in vigore il 12 aprile 1984