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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 10/02/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2011/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna L. Fanelli Presidente
Dott.ssa Sabrina Cicero Giudice rel.
Dott.ssa Filomena Piccirillo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 2 luglio 2024 da
), nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1
in Località Basovizza n. 258, con l'avv.to Consuelo Greco
MI VA ( ), nata a [...] il [...] ed ivi C.F._2
residente in [...]n. 77, con l'avv.to Lorella Marincich
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Trieste il 12.8.2007
(atto n. 130 P. 2 S. A anno 2007)
separati consensualmente con sentenza del 17.10.2023
(passata in giudicato il 22.5.2024)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e
1 depositato in data 2 luglio 2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1. l'ex casa famigliare sita in Trieste, Località Basovizza n. 258, di proprietà della madre del ricorrente, rimane nella disponibilità di questi;
2 nulla in punto assegno divorzile essendo i coniugi economicamente indipendenti;
3. affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento e residenza prevalente presso la madre;
4. I figli minori staranno presso il padre in base ad un calendario concordato tra le parti di mese in mese, per cui ogni mese il padre terrà con sé i figli per sette giorni, con dieci pernotti, secondo il seguente schema: due lunedì (alternati con la madre), tre sabati al mese e due domeniche al mese (alternate con la madre). Dati gli impegni lavorativi dei genitori, i minori staranno con i nonni materni e paterni, a settimane alterne, nelle giornate di martedì e venerdì. Ciascun genitore terrà con sè i figli minori almeno quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive e sette giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze invernali. Festività alternate negli anni.
Quanto alla figlia , presto maggiorenne, la stessa si accorderà direttamente con Per_1
il padre per le visite.
5. L'assegno unico dei figli verrà erogato al 100% alla madre. Laddove l'Assegno
Unico venisse revocato ovvero ridotto anche in ragione del raggiungimento della maggiore età dei figli ad un importo inferiore ad Euro 150,00 per figlio, il padre si obbliga a v ersare alla madre Euro 150,00 ovvero l'importo necessario fino alla concorrenza di Euro 150,00 per ciascun figlio;
quindi, dato l'attuale assegno unico, il padre verserà alla madre un'integrazione pari ad Euro 42,00 mensili per ciascun figlio
a titolo di contributo al mantenimento, rivalutabile ex indici Istat;
6. Le spese straordinarie così come individuate nel Protocollo del Tribunale di Trieste verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, così come verranno divise al 50% tra i genitori tutte le altre spese straordinarie non elencate nel Protocollo, ivi comprese quelle per l'abbigliamento, le calzature per i figli, tutto il corredo scolastico per l'intero anno, la mensa scolastica, parrucchiere, barbiere, estetista per i figli, le spese di trasporto come la retta dell'autobus per i figli.
7 Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti, con rinuncia alla solidarietà professionale”.
2 All'udienza del 30 gennaio 2025 le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate;
hanno anche specificato che nelle more della fissazione d'udienza la figlia è divenuta Per_1
maggiorenne, con conseguente ultroneità delle clausole relative ad affido, collocamento e diritto di visita che la riguardano.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Trieste il
12.8.2007 (atto n. 130 P. 2 S. A anno 2007) tra e VA MI Parte_1
alle condizioni di cui in premessa;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla per il reciproco mantenimento e per le spese.
Così deciso a Trieste, nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2025
Il Presidente dott.ssa Anna L. FANELLI
Il Giudice est.
Sabrina CICERO
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna L. Fanelli Presidente
Dott.ssa Sabrina Cicero Giudice rel.
Dott.ssa Filomena Piccirillo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 2 luglio 2024 da
), nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1
in Località Basovizza n. 258, con l'avv.to Consuelo Greco
MI VA ( ), nata a [...] il [...] ed ivi C.F._2
residente in [...]n. 77, con l'avv.to Lorella Marincich
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Trieste il 12.8.2007
(atto n. 130 P. 2 S. A anno 2007)
separati consensualmente con sentenza del 17.10.2023
(passata in giudicato il 22.5.2024)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e
1 depositato in data 2 luglio 2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1. l'ex casa famigliare sita in Trieste, Località Basovizza n. 258, di proprietà della madre del ricorrente, rimane nella disponibilità di questi;
2 nulla in punto assegno divorzile essendo i coniugi economicamente indipendenti;
3. affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento e residenza prevalente presso la madre;
4. I figli minori staranno presso il padre in base ad un calendario concordato tra le parti di mese in mese, per cui ogni mese il padre terrà con sé i figli per sette giorni, con dieci pernotti, secondo il seguente schema: due lunedì (alternati con la madre), tre sabati al mese e due domeniche al mese (alternate con la madre). Dati gli impegni lavorativi dei genitori, i minori staranno con i nonni materni e paterni, a settimane alterne, nelle giornate di martedì e venerdì. Ciascun genitore terrà con sè i figli minori almeno quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive e sette giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze invernali. Festività alternate negli anni.
Quanto alla figlia , presto maggiorenne, la stessa si accorderà direttamente con Per_1
il padre per le visite.
5. L'assegno unico dei figli verrà erogato al 100% alla madre. Laddove l'Assegno
Unico venisse revocato ovvero ridotto anche in ragione del raggiungimento della maggiore età dei figli ad un importo inferiore ad Euro 150,00 per figlio, il padre si obbliga a v ersare alla madre Euro 150,00 ovvero l'importo necessario fino alla concorrenza di Euro 150,00 per ciascun figlio;
quindi, dato l'attuale assegno unico, il padre verserà alla madre un'integrazione pari ad Euro 42,00 mensili per ciascun figlio
a titolo di contributo al mantenimento, rivalutabile ex indici Istat;
6. Le spese straordinarie così come individuate nel Protocollo del Tribunale di Trieste verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, così come verranno divise al 50% tra i genitori tutte le altre spese straordinarie non elencate nel Protocollo, ivi comprese quelle per l'abbigliamento, le calzature per i figli, tutto il corredo scolastico per l'intero anno, la mensa scolastica, parrucchiere, barbiere, estetista per i figli, le spese di trasporto come la retta dell'autobus per i figli.
7 Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti, con rinuncia alla solidarietà professionale”.
2 All'udienza del 30 gennaio 2025 le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate;
hanno anche specificato che nelle more della fissazione d'udienza la figlia è divenuta Per_1
maggiorenne, con conseguente ultroneità delle clausole relative ad affido, collocamento e diritto di visita che la riguardano.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Trieste il
12.8.2007 (atto n. 130 P. 2 S. A anno 2007) tra e VA MI Parte_1
alle condizioni di cui in premessa;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla per il reciproco mantenimento e per le spese.
Così deciso a Trieste, nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2025
Il Presidente dott.ssa Anna L. FANELLI
Il Giudice est.
Sabrina CICERO
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