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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 02/04/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2311 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA I coniugi:
1. nato a [...] in data [...] C.F. CP_1
C.F._1
2. nata a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. CAPPELLI STEFANIA matrimonio celebrato in MONZA il 26/01/2019 hanno proposto ricorso per separazione consensuale. Il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza. I coniugi hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso Il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa. Le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio, alle stesse condizioni della separazione, come precisato nelle note scritte, allegate alla dichiarazione di non volersi riconciliare ed insistere nel ricorso. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche
1 confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis;19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
visto che il Pubblico Ministero è stato posto nelle condizioni di intervenire1; visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1. I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto.
2. I ricorrenti provvederanno al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
3. Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori: le PE decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente.
4. Il figlio minore risiederà in via prevalente presso l'abitazione della madre PE
, mentre il padre potrà vederlo e tenerlo con sé quando vorrà, Parte_1 previo accordo con il genitore collocatario in via principale e, comunque, anche in caso di disaccordo, a settimane alternate, almeno due pomeriggi (martedì e giovedi) dalle ore 17/17,30 sino al mattino successivo quando lo riaccompagnerà a scuola nelle settimane che non starà con il padre durante il week end e nella settimana successiva dalle ore 17/17,30 (uscita dal lavoro del padre) del venerdì sino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola. Le vacanze estive saranno trascorse dal figlio presso ciascun genitore per quindici giorni, anche non consecutivi, previo accordo entro il 30 aprile di ciascun anno. Le vacanze natalizie e pasquali saranno
2 trascorse per metà presso ciascun genitore invertendo ogni anno i periodi comprendenti Natale e Capodanno, nonché Pasqua e Lunedì dell'Angelo (si allegano il piano genitoriale – doc. n. 10).
5. Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento del figlio la somma mensile di € 250,00 (euro PE ducentocinquanta), a mezzo bonifico bancario, in via anticipata, entro il giorno 15 di ogni mese (importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati).
6. I ricorrenti contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, a tutte le spese straordinarie necessarie per il figlio (ivi compreso il costo per la baby sitter) - PE purchè preventivamente concordate (ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza) - così come riportate nel protocollo vigente presso il Tribunale di Forlì, noto alle parti e da intendersi, integralmente trascritto ed accettato. Alla fine di ogni mese il genitore che le ha anticipate potrà domandare all'altro il rimborso del 50% delle spese straordinarie documentate.
7. I ricorrenti si danno reciprocamente atto di aver provveduto a definire ogni altra questione economica tra loro, dando atto di nulla aver da pretendere l'un l'altro, per qualunque titolo o ragione.
8. I ricorrenti si danno reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli del figlio minore. Spese compensate in ragione dell'oggetto della causa. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONZA (atto n. 8 p.1 anno 2019). PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del relatore. Forlì, 02/04/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
3 N. R.G. 2311/2024 V.G.
TRIBUNALE DI FORLI'
Il Tribunale composto da: dott. Massimo Di Patria Presidente dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice visti gli atti della causa n. r.g. 2311/2024 V.G., pendente tra
CP_1
Assistito e difeso dall'avv. CAPPELLI STEFANIA e
Parte_1
Assistito e difeso dall'avv. CAPPELLI STEFANIA
che in data odierna è stata emessa sentenza di separazione consensuale;
che le parti hanno congiuntamente formulato richiesta di divorzio;
che la relativa domanda è procedibile alla scadenza del termine indicato all'art. 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, sicché la causa deve essere rimessa sul molo del Presidente-Relatore per i provvedimenti di cui all'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
rimette la causa sul ruolo del Relatore per la causa di divorzio;
DISPONE
che l'udienza di comparizione venga sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
ASSEGNA alle parti il termine perentorio del 26/11/2025 ore 9.00 per il deposito delle note;
DESIGNA relatore se stesso;
AVVERTE
- che il giudice provvederà entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note;
- che, se nessuna delle parti depositerà le note nel termine assegnato, il giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza;
4 - che, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo;
- che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui sopra è considerato data di udienza a tutti gli effetti. RISERVA ogni ulteriore decisione all'esito. Forlì, 02/04/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727) – fatto avviso in data 5011.2024
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA I coniugi:
1. nato a [...] in data [...] C.F. CP_1
C.F._1
2. nata a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. CAPPELLI STEFANIA matrimonio celebrato in MONZA il 26/01/2019 hanno proposto ricorso per separazione consensuale. Il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza. I coniugi hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso Il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa. Le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio, alle stesse condizioni della separazione, come precisato nelle note scritte, allegate alla dichiarazione di non volersi riconciliare ed insistere nel ricorso. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche
1 confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis;19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
visto che il Pubblico Ministero è stato posto nelle condizioni di intervenire1; visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1. I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto.
2. I ricorrenti provvederanno al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
3. Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori: le PE decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente.
4. Il figlio minore risiederà in via prevalente presso l'abitazione della madre PE
, mentre il padre potrà vederlo e tenerlo con sé quando vorrà, Parte_1 previo accordo con il genitore collocatario in via principale e, comunque, anche in caso di disaccordo, a settimane alternate, almeno due pomeriggi (martedì e giovedi) dalle ore 17/17,30 sino al mattino successivo quando lo riaccompagnerà a scuola nelle settimane che non starà con il padre durante il week end e nella settimana successiva dalle ore 17/17,30 (uscita dal lavoro del padre) del venerdì sino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola. Le vacanze estive saranno trascorse dal figlio presso ciascun genitore per quindici giorni, anche non consecutivi, previo accordo entro il 30 aprile di ciascun anno. Le vacanze natalizie e pasquali saranno
2 trascorse per metà presso ciascun genitore invertendo ogni anno i periodi comprendenti Natale e Capodanno, nonché Pasqua e Lunedì dell'Angelo (si allegano il piano genitoriale – doc. n. 10).
5. Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento del figlio la somma mensile di € 250,00 (euro PE ducentocinquanta), a mezzo bonifico bancario, in via anticipata, entro il giorno 15 di ogni mese (importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati).
6. I ricorrenti contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, a tutte le spese straordinarie necessarie per il figlio (ivi compreso il costo per la baby sitter) - PE purchè preventivamente concordate (ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza) - così come riportate nel protocollo vigente presso il Tribunale di Forlì, noto alle parti e da intendersi, integralmente trascritto ed accettato. Alla fine di ogni mese il genitore che le ha anticipate potrà domandare all'altro il rimborso del 50% delle spese straordinarie documentate.
7. I ricorrenti si danno reciprocamente atto di aver provveduto a definire ogni altra questione economica tra loro, dando atto di nulla aver da pretendere l'un l'altro, per qualunque titolo o ragione.
8. I ricorrenti si danno reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli del figlio minore. Spese compensate in ragione dell'oggetto della causa. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONZA (atto n. 8 p.1 anno 2019). PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del relatore. Forlì, 02/04/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
3 N. R.G. 2311/2024 V.G.
TRIBUNALE DI FORLI'
Il Tribunale composto da: dott. Massimo Di Patria Presidente dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice visti gli atti della causa n. r.g. 2311/2024 V.G., pendente tra
CP_1
Assistito e difeso dall'avv. CAPPELLI STEFANIA e
Parte_1
Assistito e difeso dall'avv. CAPPELLI STEFANIA
che in data odierna è stata emessa sentenza di separazione consensuale;
che le parti hanno congiuntamente formulato richiesta di divorzio;
che la relativa domanda è procedibile alla scadenza del termine indicato all'art. 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, sicché la causa deve essere rimessa sul molo del Presidente-Relatore per i provvedimenti di cui all'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
rimette la causa sul ruolo del Relatore per la causa di divorzio;
DISPONE
che l'udienza di comparizione venga sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
ASSEGNA alle parti il termine perentorio del 26/11/2025 ore 9.00 per il deposito delle note;
DESIGNA relatore se stesso;
AVVERTE
- che il giudice provvederà entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note;
- che, se nessuna delle parti depositerà le note nel termine assegnato, il giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza;
4 - che, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo;
- che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui sopra è considerato data di udienza a tutti gli effetti. RISERVA ogni ulteriore decisione all'esito. Forlì, 02/04/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727) – fatto avviso in data 5011.2024