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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 25/03/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Pietro Paolo Arena, con l'assistenza del funzionario addetto all'U.P.P. dott. ssa Antonella Raccuia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 142 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2013, vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C. F. , e residente in Brolo, Parte_1 C.F._1 piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, n.q. di erede universale di nato a [...] Persona_1 il 9.2.1922 e deceduto il 5.9.2013, C.F.: , rappresentata e difesa, giusta CodiceFiscale_2 procura in atti, dall'Avv. Alessandro Nespola presso il cui studio, sito in Capo d'Orlando via
Torrente Forno n. 72, è elettivamente domiciliata;
- ATTRICE -
CONTRO
C.F. in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in Favara, Zona Industriale – c. da San Benedetto, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco Buscaglia ed elettivamente domiciliata in Patti, vis Gallo
n. 35, presso lo studio dell'Avv. Dina Gabriella Aliquò;
- CONVENUTA –
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del Sindaco pro tempore, C. F. rappresentato Controparte_2 P.IVA_2
e difeso, giusta procura in atti dall'Avv. Emidio Riolo presso il cui studio, sito in Acquedolci via
Cicerone n. 8, è elettivamente domiciliato;
- CONVENUTO-
OGGETTO: Risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO 1.- Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Persona_1
Geo e il Comune di premettendo di essere proprietario di terreni siti Controparte_1 CP_2 nel comune di (censiti al catasto terreni al foglio 4, particelle nn. 76, 77, 79, 80, 81 nonché CP_2 al foglio 5 particella n. 120) interessati da lavori di consolidamento appaltati, giusto contratto del Cont 7.12.2006, dal Comune di all'impresa CP_2 Controparte_1
Esponeva che questi lavori prevedevano la realizzazione di una serie di paratie in cemento armato ancorate con dei tiranti e lo sbancamento dell'area interessata che doveva avvenire con l'apertura di una pista e la predisposizione di un fronte di placcaggio.
Lamentava che a seguito dell'esecuzione di queste opere il proprio terreno subiva ingenti danni, i fabbricati rurali ivi esistenti venivano raggiunti da grosso pietrame e da materiale di risulta e che durante l'esecuzione dei lavori non veniva posta in essere la messa in sicurezza della scarpata e la strada di accesso al proprio podere risultava completamente distrutta.
Rappresentava che i lavori erano stati sospesi per un lungo periodo di tempo per motivi burocratici e, pertanto, anche a causa delle abbondanti piogge, si verificava un dissesto idrogeologico da cui scaturivano movimenti franosi imputabili al suddetto sbancamento.
Deduceva che con varie missive aveva comunicato la situazione al Controparte_2 chiedendo il risarcimento per i danni subiti e che, dopo aver effettuato un sopralluogo in data
21.01.2011, la Geo negava all'odierno attore il diritto al risarcimento del danno. CP_1
Concludeva chiedendo il risarcimento dei danni materiali subiti dal proprio fondo, stimati in
€ 19.859,00, oltre al risarcimento del danno morale (stimato in € 6.000,00) subito dall'attore a causa dell'impossibilità di accedere alla proprietà, di godere e disporre della stessa per tutto il periodo in cui il cantiere della Geo era in essere, con vittoria di spese e compensi. CP_1
Contr Si costituiva in giudizio, con comparsa di risposta, la contestando Controparte_1 integralmente quanto dedotto ed eccepito da parte attrice.
Preliminarmente osservava che la necessità di effettuare lavori di consolidamento derivava in primo luogo dalla natura del terreno che già prima dell'esecuzione era costantemente interessato da eventi franosi e distaccamenti.
Esponeva che in data 26.02.2008 il direttore dei lavori disponeva la sospensione dei lavori, ad eccezione di quelli per la realizzazione della messa in sicurezza delle opere in corso di realizzazione, e che successivamente il trasmetteva un verbale di sopralluogo Controparte_2 del cantiere con il quale comunicava che durante la sospensione dei lavori si erano verificati dei movimenti franosi che avevano interessato la e, pertanto, era necessario CP_3 proseguire con le opere di consolidamento per la messa in sicurezza dell'area a valle della stessa.
Deduceva quindi che i lavori eseguiti nell'area adiacente il fondo dell'odierno attore terminavano prima del 17.06.2008, che a tale data non era pervenuta nessuna segnalazione o richiesta di risarcimento danni e che la prima segnalazione ad opera dell'odierno attore risale al
15.06.2010 ovvero ben due anni dopo.
Negava di aver mai eseguito demolizioni nei luoghi in questione e sosteneva di aver effettuato i lavori secondo quanto previsto dal progetto e senza arrecare danni a persone o cose.
Sottolineava che il rischio di frane e smottamenti era già stato rilevato nelle relazioni geologiche effettuate dal Dott. , che il dissesto idrogeologico era da imputare esclusivamente alle Persona_2 forti piogge verificatesi tra l'inverno del 2009 e la primavera del 2011 e che il vecchio muro a sostegno della stradina percorsa dall'odierno attore era già crollato prima dell'inizio dei lavori.
Concludeva chiedendo dichiararsi l'esclusione di ogni responsabilità a proprio carico, il rigetto delle domande avversarie e, in subordine, dichiararsi il diritto a rivalersi sul convenuto CP_2 della somma eventualmente condannata a pagare, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio il contestando interamente quanto dedotto da parte Controparte_2 attrice.
Specificava che le segnalazioni poste in essere dall'odierno attore erano sempre state esitate e, in particolare, spiegava che la richiesta di risarcimento danni era stata disattesa dalla Geo con provvedimento del 19.01.2012 poiché risultava che nell'area interessate vi erano CP_1 già diverse frane e che il vecchio muro a sostegno della stradella era crollato prima dell'inizio dei lavori, motivo per cui il signor già a quel tempo raggiungeva a piedi il proprio Per_1 appezzamento di terreno.
Deduceva che, in ogni caso, nell'appalto di opere di pubbliche l'appaltatore è l'unico responsabile di danni cagionati a terzi nell'esecuzione dei lavori.
Concludeva chiedendo rigettarsi tutte le domande attoree, in subordine dichiararsi che eventuali danni subiti dall'attore non sono imputabili alla condotta del bensì a quella CP_2 della società appaltatrice e condannarsi quest'ultima a tenere indenne il Comune adito da ogni responsabilità nei confronti dell'odierno attore, con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 19.04.2016 il procuratore di parte attrice dichiarava la morte dell'attore e il giudizio veniva interrotto;
successivamente il giudizio veniva riassunto con ricorso nell'interesse dell'erede del de cuius dallo stesso procuratore. La causa, istruita documentalmente e a mezzo prova testimoniale, veniva decisa con la presente sentenza a seguito di concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi.
2. Preliminarmente, al fine di un corretto inquadramento giuridico della fattispecie in questione, appare necessario porre in luce due aspetti: da una parte il contratto d'appalto e, dall'altra, la responsabilità nel medesimo ambito per i danni causati a terzi.
L'istituto dell'appalto trova la propria definizione nell'art. 1655 c. c. ai sensi del quale:
“L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro”.
Tuttavia, a fronte di tale definizione generale, valida nell'ambito del diritto civile, vi è poi una nozione di appalto propria del settore della contrattualistica pubblica, riferita alle ipotesi in cui il ruolo di committente nel contratto sia assunto da un soggetto pubblico.
In una tale ipotesi, in conseguenza della presenza di una disciplina normativa di origine comunitaria, la nozione di appalto pubblico abbraccia una serie più ampia di fattispecie contrattuali.
Nell'ambito della legislazione comunitaria, infatti, la figura dell'appalto individua qualsiasi forma di rapporto contrattuale posto in essere fra un soggetto pubblico ed un soggetto privato in cui la parte pubblica debba sostenere dei costi al fine di beneficiare di una controprestazione che può riguardare la consegna di beni (appalto di forniture), l'esecuzione di un servizio (appalto di servizi) o l'esecuzione di un'opera (appalto di lavori).
Relativamente al secondo aspetto sopra richiamato va osservato che, in generale, costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui, in tema di danni cagionati a terzi dall'esecuzione di opere appaltate, risponde il solo appaltatore, ove abbia operato in autonomia con propria organizzazione e apprestando i mezzi a ciò necessari, e il solo committente, nel caso in cui si sia ingerito nei lavori con direttive vincolanti;
mentre rispondono entrambi, in solido, qualora la suddetta ingerenza si sia manifestata attraverso direttive che abbiano soltanto ridotto l'autonomia dell'appaltatore (cfr. Cass. civ. n. 24044/2023).
Con specifico riguardo, poi, all'appalto di opere pubbliche (come nel caso di specie), la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato come gli specifici poteri di autorizzazione, controllo ed ingerenza della p.a. nell'esecuzione dei lavori, con la facoltà, a mezzo del direttore, di disporre varianti e di sospendere i lavori stessi, ove potenzialmente dannosi per i terzi, escludono ogni esenzione da responsabilità per l'ente committente (cfr. Cass. civ. n. 19919/2023; n.
22576/2018;). A tal proposito la Suprema Corte ha chiarito che, “In materia di responsabilità per danni a terzi commessi nell'esecuzione di un appalto, l'autonomia dell'appaltatore comporta che, di regola, egli deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera, potendo configurarsi una corresponsabilità del committente soltanto in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti ex articolo 2043 del Cc, ovvero nell'ipotesi di riferibilità dell'evento al committente stesso per culpa in eligendo per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea ovvero quando l'appaltatore, in base a patti contrattuali, sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente, agendo quale nudus minister dello stesso. Con specifico riguardo all'appalto di opere pubbliche, gli specifici poteri di autorizzazione, controllo ed ingerenza della Pa nell'esecuzione dei lavori, con la facoltà, a mezzo del direttore, di disporre varianti e di sospendere i lavori stessi, ove potenzialmente dannosi per i terzi, escludono ogni esenzione da responsabilità per l'ente committente, salvo il caso in cui i danni a carico di terzi non si siano potuti comunque evitare nonostante un esatto, diligente e scrupoloso esercizio, da parte della pubblica amministrazione, dei poteri di autorizzazione, di controllo e di ingerenza nell'esecuzione dei lavori.”
(Cass. Civ. 19919.2023)
Ciò detto, trattandosi nella fattispecie in esame di appalto di opere pubbliche e ritenendo lo scrivente pienamente condivisibile il richiamato orientamento, va dunque dichiarata la responsabilità solidale del committente e dell'appaltatore Geo Perforazioni. Controparte_2
3. Fatta la superiore premessa va analizzata la domanda di risarcimento danni proposta dalla parte attrice.
Con riferimento all'an debeatur, in particolare, si osserva quanto segue.
La fattispecie prospettata dall'attore rientra con tutta evidenza nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità da cose in custodia: il committente e la ditta CP_2 appaltatrice sono dunque solidalmente responsabili in questi termini dei danni arrecati a terzi e derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto.
Giova premettere che, per consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l'art. 2051 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva che prescinde da qualunque connotato di colpa.
In particolare, con la sentenza n. 2482 del 2018 la Suprema Corte ha poi precisato che:
a) “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima”;
b) “la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso”;
c) “il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere.”
Spetta dunque all'attore provare il nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso allegato secondo il disposto dell'art. 2697 cod. civ. e ai convenuti allegare l'eventuale caso fortuito che idoneo ad interrompere il suddetto nesso di causalità.
Orbene, nel caso di specie, questo Giudice ritiene che risulti anzitutto provato il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento di danno. In particolare, dai documenti prodotti e dall'espletata istruttoria, risulta provato che il danno subito dal fondo di proprietà di parte attrice deriva dall'esecuzione dei lavori di cui al contratto di appalto effettuati ad opera della convenuta Contr
CP_1
Dalle risultanze della prova orale appare dimostrato, in primo luogo, che prima dell'inizio dei lavori il fondo era coltivato e in buono stato, il Teste all'udienza del 14 novembre 2024 Tes_1 afferma: “Al momento del mio sopralluogo il terreno appariva curato ed in buono stato vegetativo, soprattutto
l'uliveto”; in secondo luogo, il medesimo teste conferma l'effettiva esistenza del danno “almeno in uno dei due fabbricati se non in entrambi, vi era un grosso macigno che proveniente da sopra aveva sfondato il tetto.”
La deposizione del teste invece, appare convincente circa il nesso di causalità tra i Tes_2 lavori di consolidamento posti in essere dalla convenuta e i danni subiti dal signor CP_4
“Posso dire che vi furono i movimenti franosi, degli stessi mi sono avveduto andando sui luoghi quattro Per_1
o cinque volte in totale. Sull'imputabilità dei movimenti franosi ai lavori di consolidamento posso dire che prima dei lavori non si erano verificati. Poi vi furono i lavori non completati e quindi non c'era un adeguato convogliamento delle acque.” (cfr udienza del 12.12.2024).
Dall'altra parte, invece, sia la ditta esecutrice dei lavori sia il si sono limitati Controparte_2
a contestare genericamente senza addurre a proprio sostegno alcun elemento al fine di escludere la loro responsabilità nella causazione del danno. Alla luce di quanto esposto, anche in via presuntiva, dall'insieme di tutte le evidenziate circostanze note, deve ritenersi acclarato il nesso di causalità materiale tra la condotta delle parti convenute e il danno subito dal fondo di proprietà di parte attrice.
Accertati dunque tali presupposti necessari all'an rimane da vagliare l'aspetto relativo al quantum debeatur.
Ciò che preliminarmente appare necessario osservare è che, considerato il notevole lasso di tempo trascorso dal verificarsi dell'evento dannoso, questo giudicante ha ritenuto inconducente disporre la CTU che in ogni caso non avrebbe potuto condurre ad una attendibile ed oggettiva stima dei danni subiti dal fondo.
Del resto, va osservato che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di aiutare il giudice ella valutazione degli elementi acquisiti.
Lo scrivente piuttosto, in assenza di specifica contestazione ex adverso da parte dei convenuti, ritiene ragionevole procedere alla quantificazione del danno sulla base della ctp agli atti (effettuata nell'immediatezza dell'evento dannoso), anziché sulla base di un accertamento effettuato su uno stato dei luoghi inevitabilmente alterato rispetto al momento del verificarsi del danno.
Va richiamato, altresì, l'orientamento della Suprema Corte secondo il quale “Il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, purché fornisca adeguata motivazione di tale sua valutazione, attesa l'esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudice.” (Cass. VI, n. 26550/2011).
La perizia stragiudiziale, quale prova atipica, pur non avendo piena efficacia probatoria ha comunque un residuale valore probatorio, sia pure meramente indiziario e, pertanto, da essa è possibile ricavare un principio di prova.
Non va taciuto altresì, come già anticipato, che nella fattispecie concreta le risultanze della ctp non sono state oggetto di contestazione, se non in linea meramente generale e con mere clausole di stile, da parte di alcuna delle due parti convenute, nemmeno in sede di prova testimoniale quando il ctp, Ing. , sentito come teste, ha confermato le conclusioni riportate nel Tes_1 proprio elaborato (cfr verbale udienza del 14 novembre 2024).
Ma vi è di più: entrambe le parti convenute non hanno spiegato alcuna convincente e fondata difesa, né in seno agli scritti difensivi né in sede di udienza, limitandosi il più delle volte a chiedere rinvii per il bonario componimento della lite.
Sul tale ultima questione pare opportuno richiamare il disposto di cui all'art. 116 c.p.c. II comma, secondo il quale la rilevanza del comportamento processuale ai fini dell'individuazione di argomenti di prova, si ha sia con riferimento a specifici comportamenti normativamente previsti sia con riferimento alla clausola generale del contegno delle parti genericamente considerato ex art. 116, comma 2, c.p.c.
Per la pacifica giurisprudenza, anche l'argomento di prova, così come accade per le presunzioni, può da solo essere sufficiente a fondare il convincimento del Giudice (Cass. N.
2770.1997).
Considerato, dunque, tutto quanto sopra esposto questo Giudicante ritiene, con riferimento alla quantificazione dei danni subiti dal fondo del signor di doversi riportare alla stima Per_1 operata dal CT Ing. , poiché corredata da una motivazione convincente e pienamente Tes_1 condivisibile, dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato e, pertanto, si ritiene congrua la cifra di euro
19.859,00 (cfr. pag. 7 perizia).
In definitiva il e la vanno condannate in Controparte_2 Controparte_5 solido al pagamento in favore di della superiore somma. Parte_1
Su detta somma capitale, all'evidenza debito di valore in quanto posta risarcitoria, vanno riconosciuti rivalutazione ed interessi moratori al tasso legale sulla cifra via via rivalutata dal momento del fatto, 27 settembre 2010, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed in seguito da maggiorarsi dei soli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
Rimane infine da vagliare la domanda di risarcimento del danno morale asseritamente subito dal de cuius e derivante dal fatto che lo stato dei luoghi, a seguito dell'evento Persona_1 dannoso, inibiva allo stesso il normale accesso alla sua proprietà.
Orbene la superiore circostanza appare effettivamente confermata in sede di prova testimoniale sia dal teste “certamente posso affermare che necessariamente ha dovuto trovare un Tes_1 accesso alternativo” (verbale udienza 14.11.2024) sia dalla teste “Non ricordo di chi fosse Testimone_3 il terreno da cui passava mio padre, ma so che faceva il giro da un altro terreno di altri proprietari” (verbale udienza 12.12.2024).
Tuttavia, secondo questo giudicante, la mera conferma della circostanza in sé non appare idonea da sola a provare la reale sussistenza del danno patito. Parte attrice avrebbe dovuto addurre maggiori elementi a sostegno delle proprie pretese, al fine di dimostrare ad esempio per quanto tempo il è stato costretto a percorrere questo Per_1 percorso alternativo e in che termini quest'ultimo fosse più difficoltoso per lo stesso.
In altre parole, sulla base degli elementi agli atti il danno lamentato dalla parte attrice non può ritenersi provato e la domanda va rigettata.
4. Le spese processuali, stante la parziale reciproca soccombenza, vanno compensate per un terzo e i restanti due terzi vanno posti in capo alle parti convenute rimaste maggiormente soccombenti.
Le stesse, tenuto conto del valore della causa e dell'entità delle questioni trattate, si liquidano in dispositivo ex D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 142/2013, vertente tra
[...]
(attrice) contro il e la Pt_1 Controparte_2 Controparte_1
(convenuti) così provvede:
- Condanna le parti convenute in solido tra loro, al pagamento in favore di Parte_1
della somma di € 19.859,00 da devalutarsi alla data del 27 settembre 2010 e successivamente da rivalutarsi e da maggiorarsi degli interessi legali sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed in seguito da maggiorarsi dei soli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
- Rigetta la domanda di risarcimento del danno morale;
- Compensa per un terzo le spese del giudizio e condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento dei restanti due terzi, in favore di che liquida in € 143,00 Parte_1 per spese vive ed € 1.695,00 per onorari oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Patti, il 24.03.2025.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena